N. 161 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  25  novembre  2011  (della  Provincia  autonoma   di
Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) -  Previsione,  al  fine  di  garantire  il
  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il  rispetto  dell'unita'
  economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza
  delle decisioni di entrata e di spesa, che le Regioni sono tenute a
  redigere una relazione  di  fine  legislatura  -  Disciplina  delle
  modalita' di redazione e del contenuto  della  relazione  stessa  -
  Disciplina della procedura di redazione  in  caso  di  scioglimento
  anticipato del Consiglio regionale - Previsione  dell'adozione  con
  atto di natura regolamentare del Ministro per  i  rapporti  con  le
  regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,  di  uno  schema
  tipo per la relazione di fine legislatura - Ricorso della Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -  Previsione,  in  caso  di   inadempimento
  dell'obbligo  di  redazione  della  relazione,   del   dovere   del
  Presidente della Giunta regionale di darne notizia, motivandone  le
  ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  organizzativa  e   finanziaria
  regionale e delle province autonome  -  Denunciata  violazione  del
  divieto di fonti secondarie in materia  regionale  o  di  provincia
  autonoma riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per  i
  rapporti con le regioni - Lamentata introduzione di  controlli  non
  previsti dallo Statuto e dalle norme  di  attuazione  -  Denunciato
  eccesso  di  delega  per  l'applicazione  alle  Regioni  a  Statuto
  speciale ed alle Province autonome di principi  diversi  da  quelli
  contenuti negli artt. 15, 12 e 27  della  legge  n.  42  del  2009,
  applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima  legge
  - Denunciato eccesso di  delega  per  inosservanza  della  prevista
  previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi  di  decreto
  legislativo da inviare alle Camere e delle  specifiche  motivazioni
  del mancato  raggiungimento  dell'intesa  e  per  inosservanza  del
  "principio di piena  collaborazione  con  le  Regioni  e  gli  Enti
  locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione,  in  caso  di  grave  dissesto
  finanziario, dello scioglimento del  Consiglio  regionale  e  della
  rimozione del Presidente della Giunta  regionale  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato eccesso  di  delega  per
  l'applicazione alle Regioni a Statuto  speciale  ed  alle  Province
  autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12
  e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai  sensi
  dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per
  inosservanza  della  prevista  previa  intesa  con  la   Conferenza
  unificata sugli schemi  di  decreto  legislativo  da  inviare  alle
  Camere e delle specifiche motivazioni  del  mancato  raggiungimento
  dell'intesa  e   per   inosservanza   del   "principio   di   piena
  collaborazione con le Regioni  e  gli  Enti  locali"  -  Denunciato
  eccesso di delega per  introduzione  dell'autonoma  fattispecie  di
  grave dissesto finanziario e del  collegamento  alla  stessa  della
  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  -  Denunciata
  adozione di  norme  dettagliate  in  materia  di  competenza  della
  provincia   autonoma   -    Denunciata    lesione    dell'autonomia
  organizzativa della Regione - Denunciata violazione del divieto  di
  fonti secondarie in materia di competenza regionale o di  provincia
  autonoma riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per  i
  rapporti con le regioni. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione della  non  candidabilita'  del
  Presidente  della  Giunta  regionale  rimosso  per  grave  dissesto
  finanziario alle cariche elettive a livello  locale,  nazionale  ed
  europeo per un  periodo  di  tempo  di  dieci  anni  -  Previsione,
  altresi', che lo stesso non possa essere nominato quale  componente
  di alcun organo o  carica  di  governo  degli  enti  locali,  delle
  regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di  dieci
  anni - Ricorso della Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata
  irragionevolezza e  mancanza  di  proporzionalita'  della  sanzione
  dell'incandidabilita',   in   comparazione   con   altre    ipotesi
  legislativamente previste, tutte connesse a gravissimi  episodi  di
  criminalita' - Denunciata adozione di norme dettagliate in  materia
  di  competenza  della  provincia  autonoma  -  Denunciata   lesione
  dell'autonomia organizzativa provinciale -  Denunciato  eccesso  di
  delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale  ed  alle
  Province autonome di principi diversi  da  quelli  contenuti  negli
  artt. 15, 12 e 27 della legge n.  42  del  2009,  applicabili  alle
  stesse, ai sensi dell'art. 1  della  medesima  legge  -  Denunciato
  eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con
  la Conferenza unificata sugli  schemi  di  decreto  legislativo  da
  inviare alle Camere e  delle  specifiche  motivazioni  del  mancato
  raggiungimento dell'intesa e per  inosservanza  del  "principio  di
  piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della  Giunta  regionale  -  Relazione  di   fine   legislatura   -
  Previsione, con riguardo a settori ed attivita'  regionali  diversi
  dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali  delle
  prestazioni nonche' dei relativi costi standard  e  la  definizione
  degli obiettivi di servizio, in  caso  di  mancata  attuazione  dei
  citati livelli o degli obiettivi  di  servizio,  della  nomina  del
  Presidente della giunta regionale, quale commissario  ad  acta  con
  poteri sostitutivi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Denunciata violazione  dell'autonomia  costituzionale  regionale  e
  provinciale autonoma per l'introduzione  di  controlli  governativi
  sull'attivita' delle  regioni  e  province  autonome  -  Denunciata
  violazione della competenza esclusiva in materia di  organizzazione
  interna  -  Denunciata  illegittima  applicazione  alle  regioni  e
  province autonome di controlli sostitutivi in  materia  di  propria
  competenza ed in relazione  al  raggiungimento  di  "obiettivi"  di
  servizio non previsti dalla Costituzione -  Denunciato  eccesso  di
  delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale  ed  alle
  Province autonome di principi diversi  da  quelli  contenuti  negli
  artt. 15, 12 e 27 della legge n.  42  del  2009,  applicabili  alle
  stesse, ai sensi dell'art. 1  della  medesima  legge  -  Denunciato
  eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con
  la Conferenza unificata sugli  schemi  di  decreto  legislativo  da
  inviare alle Camere e  delle  specifiche  motivazioni  del  mancato
  raggiungimento dell'intesa e per  inosservanza  del  "principio  di
  piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione, nelle  more  dell'insediamento
  del nuovo Presidente della giunta regionale,  in  luogo  di  quello
  rimosso,  della  nomina,  con  deliberazione  del   consiglio   dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
  di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro  per
  i rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale,  di  un
  nuovo commissario ad acta  per  l'esercizio  delle  competenze  del
  Presidente   della   giunta   regionale   concernenti   l'ordinaria
  amministrazione e gli atti improrogabili - Ricorso della  Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -   Denunciato   eccesso   di   delega   per
  l'applicazione alle Regioni a Statuto  speciale  ed  alle  Province
  autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12
  e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai  sensi
  dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per
  inosservanza  della  prevista  previa  intesa  con  la   Conferenza
  unificata sugli schemi  di  decreto  legislativo  da  inviare  alle
  Camere e delle specifiche motivazioni  del  mancato  raggiungimento
  dell'intesa  e   per   inosservanza   del   "principio   di   piena
  collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di  federalismo  fiscale)  -  Relazione  di  fine   legislatura   -
  Previsione, con riguardo a settori ed attivita'  regionali  diversi
  dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali  delle
  prestazioni nonche' dei relativi costi standard  e  la  definizione
  degli obiettivi di servizio, in  caso  di  mancata  attuazione  dei
  citati livelli o degli obiettivi  di  servizio,  della  nomina  del
  Presidente della giunta regionale, quale commissario  ad  acta  con
  poteri sostitutivi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Denunciato eccesso di delega  per  l'applicazione  alle  Regioni  a
  Statuto speciale ed alle Province autonome di principi  diversi  da
  quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27  della  legge  n.  42  del
  2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della  medesima
  legge - Denunciata illegittima applicazione alle regioni e province
  autonome di controlli sostitutivi in materia di propria  competenza
  ed in relazione al raggiungimento di "obiettivi"  di  servizio  non
  previsti dalla Costituzione. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Relazione di fine mandato  provinciale  e
  comunale - Disciplina delle modalita' di redazione e del  contenuto
  della relazione - Disciplina della procedura di redazione  in  caso
  di  scioglimento  anticipato  del  consiglio  provinciale   e   del
  consiglio comunale - Previsione dell'adozione con  atto  di  natura
  non  regolamentare  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  la
  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  concerto  con  il
  Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  uno  schema  tipo  di
  relazione - Previsione, in caso di mancato adempimento dell'obbligo
  di redazione della  relazione  di  fine  mandato,  del  dovere  del
  Presidente  della  Regione  e  del  Sindaco   di   darne   notizia,
  motivandone  le  ragioni,  nella   pagina   principale   del   sito
  istituzionale dell'ente  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale
  e provinciale autonoma in materia di ordinamento degli enti  locali
  - Lamentata adozione di norme dettagliate in materia di  competenza
  regionale   o   provinciale   autonoma   -    Denunciata    lesione
  dell'autonomia organizzativa regionale  e  provinciale  autonoma  -
  Denunciata violazione del divieto di fonti  secondarie  in  materia
  regionale o di provincia autonoma, riguardo  allo  schema  tipo  di
  relazione  adottato   dal   Ministro   dell'interno   -   Lamentata
  introduzione di controlli non previsti dallo Statuto e dalle  norme
  di attuazione - Denunciato eccesso  di  delega  per  l'applicazione
  alle Regioni a  Statuto  speciale  ed  alle  Province  autonome  di
  principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27  della
  legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1
  della  medesima  legge  -  Denunciato   eccesso   di   delega   per
  inosservanza della previa intesa con la Conferenza unificata  sugli
  schemi di decreto  legislativo  da  inviare  alle  Camere  e  delle
  specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per
  inosservanza del "principio di piena collaborazione con le  regioni
  e gli enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 4. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Previsione della  facolta'  del  Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze  di   attivare   verifiche   sulla
  regolarita' della  gestione  amministrativa  e  contabile  di  enti
  pubblici in  caso  di  squilibrio  finanziario,  evidenziato  anche
  attraverso le rilevazioni SIOPE,  riferibili  a  ripetuto  utilizzo
  dell'anticipazione di tesoreria,  disequilibrio  consolidato  della
  parte corrente di bilancio ed anomale  modalita'  di  gestione  dei
  servizi per conto di terzi - Ricorso della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano  -  Denunciata  violazione   della   potesta'   legislativa
  provinciale  in  materia  di  ordinamento  degli  enti   locali   -
  Denunciata violazione del divieto di conferimento,  in  materia  di
  competenza  regionale   o   provinciale   autonoma,   di   funzioni
  amministrative, comprese quelle di vigilanza, ad organi  statali  -
  Denunciata violazione del  divieto  di  emanazione  di  regolamenti
  statali in materia regionale o di provincia autonoma  -  Denunciato
  eccesso  di  delega  per  l'applicazione  alle  Regioni  a  Statuto
  speciale ed alle Province autonome di principi  diversi  da  quelli
  contenuti negli artt. 15, 12 e 27  della  legge  n.  42  del  2009,
  applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima  legge
  - Denunciato eccesso di  delega  per  inosservanza  della  prevista
  previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi  di  decreto
  legislativo da inviare alle Camere e delle  specifiche  motivazioni
  del mancato  raggiungimento  dell'intesa  e  per  inosservanza  del
  "principio di piena  collaborazione  con  le  Regioni  e  gli  enti
  locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  presidente
  di  provincia  e  del  sindaco  -  Amministratori  di  enti  locali
  riconosciuti responsabili dalla Corte  dei  conti  anche  in  primo
  grado di danni cagionati con dolo o colpa grave - Divieto  per  gli
  stessi di ricoprire per un periodo  di  dieci  anni,  incarichi  di
  assessore, di revisore di conti di enti locali e di  rappresentante
  di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici
  e privati, in caso che la Corte accerti, valuti le circostanze e le
  cause che hanno determinato il dissesto finanziario, che lo  stesso
  e' diretta conseguenza delle  azioni  od  omissioni  per  le  quali
  l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile  -  Previsione,
  altresi', dell'incandidabilita' di sindaci e presidenti provinciali
  ritenuti responsabili ai sensi della normativa precedente,  per  un
  periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco,  di  presidente  di
  provincia, di presidente di giunta regionale, nonche' di membro  di
  consigli comunali, di consigli provinciali, delle assemblee  e  dei
  consigli regionali, del  Parlamento  e  del  Parlamento  europeo  -
  Divieto, altresi', di ricoprire, per un periodo di tempo  di  dieci
  anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale,  ne'
  alcuna carica in enti vigilati o partecipati  da  enti  pubblici  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione
  della sfera di  competenza  regionale  e  provinciale  autonoma  in
  materia di  ordinamento  degli  enti  locali  ove  le  disposizioni
  impugnate fossero  ritenute  applicabili  alle  Regioni  a  statuto
  speciale ed alle Province  autonome  -  Lamentata  introduzione  di
  forme di controllo non previste dallo Statuto - Denunciato  eccesso
  di delega per l'applicazione alle Regioni  a  Statuto  speciale  ed
  alle Province autonome di  principi  diversi  da  quelli  contenuti
  negli artt. 15, 12 e 27 della legge n.  42  del  2009,  applicabili
  alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato
  eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con
  la Conferenza unificata sugli  schemi  di  decreto  legislativo  da
  inviare alle Camere e  delle  specifiche  motivazioni  del  mancato
  raggiungimento dell'intesa e per  inosservanza  del  "principio  di
  piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 1. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  presidente
  di provincia e del sindaco -  Previsione,  qualora  dalle  pronunce
  delle  sezioni   regionali   della   Corte   dei   conti   emergano
  comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,  violazione
  degli obiettivi della finanza pubblica  allargata  e  irregolarita'
  contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale  in
  grado di provocare il dissesto finanziario o  lo  stesso  ente  non
  abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte  dei  conti,
  le  necessarie  misure  correttive  che   la   competente   sezione
  regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette  gli   atti   al
  Prefetto ed alla Conferenza permanente per il  coordinamento  della
  finanza  pubblica  e  che,   ove   sia   accertato   il   perdurare
  dell'inadempimento, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non
  superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto e decorso
  infruttuosamente tale termine, il Prefetto  nomina  un  commissario
  per la deliberazione dello stato  di  dissesto  e  da'  corso  alla
  procedura per lo scioglimento del  consiglio  dell'ente,  ai  sensi
  dell'art. 141 del T.U. n. 267 del 2000 -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  violazione  della  sfera   di
  competenza  regionale  e  provinciale  autonoma   in   materia   di
  ordinamento degli enti locali ove le disposizioni impugnate fossero
  ritenute applicabili  alle  Regioni  a  statuto  speciale  ed  alle
  Province autonome - Lamentata introduzione di  forme  di  controllo
  non previste dallo Statuto  -  Denunciato  eccesso  di  delega  per
  l'applicazione alle Regioni a Statuto  speciale  ed  alle  Province
  autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12
  e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai  sensi
  dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per
  inosservanza  della  prevista  previa  intesa  con  la   Conferenza
  unificata sugli schemi  di  decreto  legislativo  da  inviare  alle
  Camere e delle specifiche motivazioni  del  mancato  raggiungimento
  dell'intesa  e   per   inosservanza   del   "principio   di   piena
  collaborazione con le Regioni e gli enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 2. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Mancato rispetto del patto di  stabilita'
  interno  -  Previsione  per  le   Regioni   o   province   autonome
  inadempienti nell'anno successivo all'inadempimento delle  seguenti
  misure: versamento all'entrata del bilancio statale, entro sessanta
  giorni  dal   termine   stabilito   per   la   trasmissione   della
  certificazione  relativa  al  rispetto  del  patto  di   stabilita'
  interno,  dell'importo  corrispondente  alla  differenza   tra   il
  risultato registrato e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato;
  divieto di impegnare spese correnti, al netto delle  spese  per  la
  sanita',  in  misura  superiore  all'importo  annuale  minore   dei
  corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto  di
  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e possibilita'  di
  ottenere mutui e prestiti obbligazionari con istituzioni creditizie
  e finanziarie per  il  finanziamento  di  investimenti  subordinato
  all'attestazione del conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di
  stabilita' interno per l'anno precedente; divieto di  procedere  ad
  assunzioni di personale a  qualsivoglia  titolo,  con  qualsivoglia
  tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio elusivi
  del divieto di assunzione;  rideterminazione  della  indennita'  di
  funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei  componenti
  della Giunta con  una  riduzione  del  trenta  per  cento  rispetto
  all'ammontare  risultante  alla  data  del  30   gennaio   2010   -
  Previsione, in caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno da parte degli enti locali, di sanzioni analoghe  a  quelle
  previste per le Regioni e Province autonome inadempienti -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata  violazione  della
  normativa statutaria regionale in ordine  al  patto  di  stabilita'
  interno - Lamentata alterazione, con una  fonte  primaria  adottata
  unilateralmente dallo Stato, dei rapporti finanziari  tra  Stato  e
  Regioni autonome - Denunciata illegittima applicazione  in  materia
  di competenza regionale di normativa statale, in luogo  del  dovere
  di adeguamento da parte  della  Regione  -  Denunciato  eccesso  di
  delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale  ed  alle
  Province autonome di principi diversi  da  quelli  contenuti  negli
  artt. 15, 12 e 27 della legge n.  42  del  2009,  applicabili  alle
  stesse, ai sensi dell'art. 1  della  medesima  legge  -  Denunciato
  eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con
  la Conferenza unificata sugli  schemi  di  decreto  legislativo  da
  inviare alle Camere e  delle  specifiche  motivazioni  del  mancato
  raggiungimento dell'intesa e per  inosservanza  del  "principio  di
  piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale)  -  Previsione  della  decorrenza  e  delle
  modalita' di applicazione della normativa di cui al d.lgs.  n.  149
  del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle  Province  autonome
  di Trento  e  Bolzano,  nonche'  agli  enti  locali  ubicati  nelle
  medesime, in conformita' con i relativi statuti, con  la  procedura
  prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 -  Previsione,  in
  caso di mancata conclusione della procedura stessa entro  sei  mesi
  dall'entrata in vigore del d.lgs. n.  149/2011,  della  diretta  ed
  immediata applicazione nelle Regioni a  Statuto  speciale  e  nelle
  Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui  al
  d.lgs. n. 149/2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano  -
  Denunciata violazione della  norma  statutaria  che  disciplina  la
  competenza e la procedura di adozione delle norme di  attuazione  -
  Denunciata disciplina con legge ordinaria  di  settori  oggetto  di
  norme statutarie e di attuazione - Denunciato eccesso di delega per
  l'applicazione alle Regioni a Statuto  speciale  ed  alle  Province
  autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12
  e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai  sensi
  dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per
  violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle legge n. 42
  del 2009 e per inosservanza della prevista  previa  intesa  con  la
  Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare
  alle  Camere   e   delle   specifiche   motivazioni   del   mancato
  raggiungimento dell'intesa e per  inosservanza  del  "principio  di
  piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. 
- Costituzione, artt. 76, 100,  117  e  126;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1,  9,  n.  10,  16,  47,
  49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104  e  107;  decreto  legislativo  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19  novembre  1987,
  n. 526, in particolare, art. 8. 
(GU n.5 del 1-2-2012 )
    Ricorso n. 161 depositato il 25  novembre  2011  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, in persona  del  Presidente  pro  tempore  della
Provincia, dott. Luis Durnvvalder, rappresentata e difesa, in  virtu'
di procura speciale dd. 14 novembre 2011, rep. n. 23229,  rogata  dal
Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma
di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di  deliberazione
di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1709 del 14 novembre
2011, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con
questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in  Roma,
via di Ripetta  n.  142,  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2,
3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149,  recante
«Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a  regioni,  province  e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,
n. 42», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  219
del 20 settembre 2011, per violazione degli articoli 4, n. 3,  8,  n.
1, 9 n. 10, 16, 47 e 49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed
in particolare degli artt. 79, 80 e 81 dello Statuto  Speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige, degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 266, in particolare degli artt. 2, 4,  17  e  18,  del  d.P.R.  15
luglio 1988, n.  305,  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526,  in
particolare  dell'art.  8,  degli  artt.  76,   100   e   126   della
Costituzione, nonche' dei  principi  di  ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 20 settembre
2011 e' stato pubblicato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149,  recante
«Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a  regioni,  province  e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,
n. 42». 
    Con tale d.lgs. il  Governo  ha  dato  attuazione  agli  artt.  2
(recante  «Oggetto  e  finalita'»),  17  (recante  «Coordinamento   e
disciplina fiscale dei diversi livelli di  governo»)  e  26  (recante
«contrasto dell'evasione fiscale») della legge delega 5 maggio  2009,
n. 42 sul federalismo fiscale, introducendo ipotesi  sanzionatorie  e
premiali anche con riferimento alle Regioni  a  Statuto  speciale  ed
alle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
    Con il presente ricorso Provincia  Autonoma  di  Bolzano  solleva
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7 e 13 del sopra citato d.lgs. 6 settembre 2011,  n.  149,  per  i
seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    I. Violazione degli articoli 4, n. 3, 8, n. 1, 9 n. 10, 16, 47  e
49-bis e 54 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, del Titolo VI, ed in particolare degli
artt. 79, 80 e 81 dello Statuto Speciale della Regione  Trentino-Alto
Adige, degli artt. 103,  104  e  107  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige, del d.lgs. 16 marzo  1992,  n.  266,  in
particolare degli artt. 2, 4, 17 e 18, del d.P.R. 15 luglio 1988,  n.
305, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'art. 8,
degli artt. 76, 100 e 126 della Costituzione, nonche' dei principi di
ragionevolezza e di leale collaborazione. 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singoli   disposizioni
impugnate,  la  Provincia   Autonoma   di   Bolzano   espone   alcune
considerazioni di carattere  generale  in  merito  all'applicabilita'
delle disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149
impugnato all'ordinamento della Provincia ricorrente. 
    I.1. L'art. 13 del d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149,  recante
«Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale e le Province
Autonome di Trento e Bolzano» stabilisce che:  «La  decorrenza  e  le
modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti
degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e
Province autonome, sono stabilite,  in  conformita'  con  i  relativi
statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  non
risultino concluse le procedure di cui  al  primo  periodo,  sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto  trovano  immediata  e  diretta  applicazione  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano». 
    Tale disciplina si pone, innanzitutto, in netto contrasto  con  i
principi e criteri direttivi imposti dal Parlamento al Governo con la
legge delega 5 maggio 2009, n. 42,  recante  «Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione». 
    Infatti, l'art. 1, comma  2  della  sopra  citata  legge  delega,
recante «ambito di intervento» sancisce che «Alle regioni  a  statuto
speciale ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano,  in  conformita'  con  gli  statuti,   esclusivamente   le
disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». 
    Di conseguenza  non  sono  applicabili  alle  Regioni  a  statuto
speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano i principi  ed
i criteri contenuti nelle altre disposizioni della  legge  delega  in
parola, tra cui, in particolare (per  quanto  interessa  la  presente
causa), quelli a cui  e'  stato  dato  attuazione  con  il  d.lgs.  6
settembre 2011, n. 149 qui impugnato, avente ad  oggetto  «Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a  regioni,  province  e  comuni,  a
norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5  maggio  2009,  n.  42»
(articoli 2, 17 e 26 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  rubricati
rispettivamente «Oggetto e finalita'»,  «Coordinamento  e  disciplina
fiscale dei diversi livelli di governo»  e  «contrasto  dell'evasione
fiscale»). 
    Si noti che anche  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  nella
sentenza n. 201  del  2010,  ha  espressamente  riconosciuto  che  la
«clausola di esclusione», contenuta nell'articolo 1,  comma  2  della
legge delega 5 maggio 2009, n. 42, stabilisce  univocamente  che  gli
unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili  alle
Regioni a Statuto speciale ed alle  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27 della  legge
delega stessa. 
    Il decreto legislativo impugnato si pone, quindi,  in  primis  in
palese contrasto con l'art. 76 della Costituzione. 
    2. Con la disposizione di cui all'art. 13 del d.lgs. 6  settembre
2011, n. 149 il Governo non ha, pero', violato soltanto i principi  e
criteri  della  legge  delega  del  5  maggio  2009,  n.  42,  ma  ha
introdotto,  inoltre,  un  meccanismo  sostitutivo  di   applicazione
immediata  e  diretta  di  disposizioni  statali   in   una   materia
caratterizzata dalla preventiva intesa tra Stato e Province  Autonome
(artt. 104 e 107 dello Statuto speciale). 
    Infatti, per quanto attiene il rapporto con gli ordinamenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento  e  di
Bolzano, l'articolo 13 introduce due «fasi»  per  l'allineamento  dei
relativi sistemi normativi. 
    Il primo comma  dell'art  13  dispone  che  nei  confronti  delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento  e  di
Bolzano, nonche'  nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle
medesime,  la  decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione   delle
disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149  sono
stabilite, in conformita' con i relativi Statuti speciali  e  con  le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42
e cioe' attraverso lo strumento paritetico delle norme di  attuazione
e con le procedure rafforzate previste  dagli  Statuti  per  la  loro
emanazione (art. 107 dello Statuto speciale). 
    Il secondo comma dell'art. 13 sancisce,  tuttavia,  che,  qualora
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore   dello   stesso   decreto
legislativo, attuativo della legge delega  sul  federalismo  fiscale,
non risultino concluse le procedure pattizie previste  dagli  Statuti
speciali per l'attuazione delle norme di rango statutario e  sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149  trovano  immediata  e
diretta  applicazione  nelle  Regioni  a  Statuto  speciale  e  nelle
Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    Quest'ultima disposizione si pone in netto  contrasto  con  tutta
una serie di norme statutarie e di attuazione statutaria. 
    I.2.1 Al riguardo occorre osservare,  in  primo  luogo,  come  il
Governo, introducendo la possibilita' di una imposizione unilaterale,
immediata e diretta, dei propri «meccanismi sanzionatori e  premiali»
in una materia contrassegnata  dalla  necessita'  di  una  preventiva
intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano,  si  e'  reso
autore di una evidente violazione del principio pattizio e  di  leale
collaborazione. 
    Il carattere pattizio della disciplina in esame e'  espressamente
previsto dalla stessa legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, in forza
della quale il Governo ha emanato il decreto  legislativo  in  esame,
che  al  gia'  richiamato  art.  1,  comma  2,  recante  «ambito   di
intervento» sancisce che alle Regioni  a  Statuto  speciale  ed  alle
Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita'
con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli  articoli
15, 22 e 27 della legge stessa. 
    Il citato articolo 27 demanda,  per  le  Autonomie  speciali,  il
coordinamento della finanza pubblica a specifiche norme di attuazione
statutaria (cfr. art. 107 dello Statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige). Nello stesso tempo la disposizione in  parola  non  fa  alcun
cenno in merito alla possibilita'  di  una  imposizione  unilaterale,
immediata e diretta, di  «meccanismi  sanzionatori  e  premiali»  nei
confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province  Autonome
di Trento e Bolzano da parte del Governo. 
    Si aggiunga che lo strumento delle  norme  di  attuazione  e'  il
meccanismo piu' adatto e sensato per procedere  ad  un  coordinamento
efficace   delle   varie   competenze    e    discipline    coinvolte
dall'intervento statale. 
    Infatti, nello  specifico  sono  interessate  anche  le  potesta'
legislative ed amministrative provinciali in materia  di  ordinamento
degli uffici e  del  personale  (articolo  8,  n.  1)  e  l'autonomia
finanziaria riconosciuta dal Titolo VI dello  Statuto  speciale.  Per
gli aspetti sostanziali rilevano, altresi', la competenza concorrente
in materia di finanza locale (articoli 80 e 81),  in  relazione  alla
contabilita' degli enti locali, quella in materia di igiene e sanita'
(articolo 9, n. 10),  le  competenze  provinciali  per  la  forma  di
governo (art. 47 e 49-bis) e le competenze della  Giunta  provinciale
di vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali (art. 54.). 
    I.2.2 Sul punto si aggiunga, in particolare,  che  i  «meccanismi
sanzionatori e premiali» di  cui  al  decreto  legislativo  in  esame
incidono, in  forma  rilevante,  direttamente  sul  Titolo  VI  dello
Statuto speciale intitolato «Finanza delle Regione e delle Province». 
    Secondo l'art. 104 dello Statuto speciale le norme del Titolo  VI
dello  Statuto  stesso  possono  essere  modificate  solo  con  legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province Autonome
(si veda sul punto anche  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268,  che
nell'art. 1 fa espresso richiamo all'art. 104 dello Statuto  speciale
per le modifiche al  Titolo  VI  dello  Statuto  stesso,  nonche'  le
sentenze Corte cost. n. 133 del 2010, n. 341 del  2009,  n.  334  del
2009 e n. 356 del 1992). 
    Si ricorda che il Titolo  VI  dello  Statuto  speciale  e'  stato
recentemente oggetto di modifica, proprio nelle forme pattizie di cui
all'art. 104 dello Statuto speciale (cfr. art. 2, commi da 106 a  125
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria  2010),  ove
lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano si sono accordati
in merito al concorso finanziario delle Province Autonome stesse agli
obiettivi di finanza pubblica  nazionale,  nonche'  al  conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di  solidarieta',  all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale. 
    In particolare, l'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato
dalla predetta  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  riguardante  il
concorso delle Province Autonome agli obiettivi di finanza pubblica -
che  in  particolare  ai  commi  3  e  4  prevede  che  non   trovano
applicazione nelle  Province  Autonome  le  misure  adottate  per  le
Regioni e per gli altri enti nel restante territori nazionale  e  che
le disposizioni statali relative all'attuazione  degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta' nonche'  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla Regione ed alle Province Autonome e sono in ogni
caso sostituite da quanto previsto dal  predetto  articolo  79  -  e'
pertanto   modificabile   solamente   con   la   procedura   prevista
dall'articolo 104 (come ribadito dal comma 2 dello stesso articolo 79
St.). 
    Nella fattispecie al nostro esame il Governo e'  incorso  in  una
duplice  violazione  dell'art.   104   dello   Statuto   speciale   e
precisamente: 
        nella totale mancanza di una qualsiasi  forma  preventiva  di
accordo con le Province Autonome di Trento e  di  Bolzano  in  merito
alla  modifica  attuata,  come,   invece,   richiesto   dalla   norma
statutaria; 
        nella violazione della riserva di legge  contenuta  nell'art.
104, comma 1, dello Statuto speciale; infatti, nel caso  concreto  la
disposizione impugnata e' stata varata nella  forma  di  un  «decreto
legge», e non nella forma e  con  le  garanzie  dell'intesa  e  della
«legge  ordinaria  dello  Stato»  (legge  rinforzata),  come   invece
prescritto dalla norma statutaria. 
    In merito ai requisiti di cui sopra si ricorda anche  la  recente
sentenza  n.  133  del  2010,  nella  quale  codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale, con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, ma
con principi applicabili anche alla Provincia Autonoma di Bolzano, ha
statuito che: «Dalle disposizioni citate si  deduce  che  l'art.  104
dello Statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative
all'autonomia finanziaria su concorde richiesta  del  Governo,  della
Regione o delle Province, introduce una deroga alla  regola  prevista
dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale
per  le  modifiche  statutarie,  abilitando  la  legge  ordinaria   a
conseguire  tale  scopo,  purche'   sia   rispettato   il   principio
consensuale... La conclusione appena enunciata deve estendersi  anche
alla Provincia autonoma di Bolzano, in base  alla  giurisprudenza  di
questa  Corte,  secondo  cui  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale di una norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una
Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione  del  sistema
statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere  la  sua
efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334  del
2009)»; si ricorda anche la sentenza  n.  356  del  1992  di  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale, ove si legge «E' vero che l'art. 5 della
legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata  di  cui
all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale  previa  "concorde
richiesta del Governo e delle due  Province",  e'  insuscettibile  di
essere derogato da norme successive  non  adottate  con  il  medesimo
procedimento». 
    La  previsione  di  una  disciplina  statale   immediatamente   e
direttamente applicabile in via  sussidiaria  all'approvazione  della
normativa  di  attuazione  statutaria  si  pone,  quindi,  in  palese
contrasto con gli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale e con  il
principio di leale collaborazione tra Stato e Province  Autonome,  in
quanto comporta la  possibilita'  di  una  modificazione  unilaterale
dell'ordinamento provinciale da parte dello Stato. 
    Si noti, inoltre, che nel caso specifico il consenso tra  Governo
e Regioni e Province Autonome  di  Trento  e  Bolzano  non  e'  stato
raggiunto, fatto che  risulta  dallo  stesso  preambolo  del  decreto
legislativo impugnato che fa espresso richiamo alla mancata intesa in
sede di Conferenza unificata nella seduta del 18 maggio 2011. 
    2.3 Non solo, ma  bisogna  ricordare  anche  che  nelle  Province
Autonome di Trento e di  Bolzano  il  rapporto  tra  fonti  normative
statali e provinciali e' gia'  regolato  da  una  apposita  norma  di
attuazione (decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266) che  non  puo'
essere abrogata con un decreto legislativo del Governo (Corte  cost.,
Sent. n. 145/2005, n. 302/2003, n. 412/2001 e n. 356/1994). 
    Infatti, nelle materie di competenza  provinciale,  l'articolo  2
del decreto legislativo 18 marzo 1992,  n.  266,  recante  «Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento», prevede a carico delle Province Autonome di Trento  e
Bolzano  non  l'applicazione  diretta  delle  fonti  statali,  bensi'
semplicemente un onere di adeguamento della propria legislazione, nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione  o  nel  piu'  ampio  termine
stabilito, alle norme  statali  costituenti  limiti  ai  sensi  degli
articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e pertanto,  nelle  materie  di
competenza esclusiva,  alle  disposizioni  qualificabili  come  norme
fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle  materie  di
competenza  concorrente  alle  disposizioni  che  fossero   realmente
principi fondamentali. 
    Nelle  more  dell'adeguamento,   la   normativa   di   attuazione
statutaria   dispone   l'applicazione   delle    norme    provinciali
preesistenti e vigenti. 
    Pertanto, si deve concludere per l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  13  del  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149  e  la   non
applicabilita'  delle  disposizioni   contenute   in   tale   decreto
legislativo alle Regioni a Statuto speciale ed  in  particolare,  per
quanto qui ci interessa,  alle  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano senza previa intesa. 
    I.3. Indipendentemente dalla questione sull'applicabilita' o meno
delle disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 alle Regioni a
Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano,
senza previa intesa, le singoli disposizioni impugnate devono  essere
dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione  di  precisi
parametri statutari e di attuazione statutaria. 
    L'art.  2  del  d.lgs.  6  settembre  2011,   n.   149,   recante
«Responsabilita' politica  del  presidente  della  giunta  regionale»
qualifica al comma 2 quale «grave  violazione  di  legge»  il  «grave
dissesto finanziario», come definito  dal  comma  1  con  riferimento
esclusivo  al  disavanzo  sanitario,  con  le  conseguenze   previste
dall'ordinamento  costituzionale  per  la  fattispecie  della   grave
violazione di legge per gli organi regionali, e cioe' lo scioglimento
del Consiglio regionale, nonche' la rimozione  del  Presidente  della
Giunta regionale per responsabilita' politica nel proprio mandato  di
amministrazione della Regione ove sia accertata dalla Corte dei conti
la sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  e  la  loro
riconduzione alla diretta responsabilita', con dolo o colpa grave del
Presidente  della  Giunta  regionale,  e  il  successivo  divieto  di
candidatura  alle  cariche  elettive  a  livello  locale,  regionale,
nazionale ed europeo, nonche' di nomina  quale  componente  di  alcun
organo o carica di governo degli enti locali,  delle  Regioni,  dello
Stato e dell'Unione europea per un periodo di  tempo  di  dieci  anni
(comma 3). 
    Tale disciplina si pone in netto contrasto con  gli  artt.  47  e
49-bis  dello  Statuto  speciale,  recentemente  modificati  (rectius
introdotti) dalla legge costituzionale n. 2/2001,  che  attribuiscono
alla potesta' legislativa della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  la
definizione della forma di governo, ivi  compresa  la  determinazione
dei casi e delle cause di scioglimento del Consiglio provinciale,  di
rimozione del Presidente  della  Provincia,  nonche'  delle  relative
procedure. 
    Non solo, ma in nessun caso il Governo  puo'  modificare  con  un
decreto legislativo le norme statutarie richiamate,  con  riferimento
ai presupposti oggettivi richiesti per la  rimozione  del  Presidente
(art. 49-bis comma 7 St.). 
    Infatti, mentre l'art. 2 del d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  149
individua come causa di rimozione del Presidente della  Provincia  la
«grave violazione di legge», la  norma  statutaria  richiede  che  le
gravi violazioni di legge siano inoltre «reiterate». 
    Oltre ai parametri statutari  citati,  l'art.  2  e'  censurabile
anche per violazione dell'art. 126 della Costituzione, in  quanto  in
tale articolo non e'  definito  un  obbligo  di  legge  che,  qualora
violato,  comporterebbe  le   «gravi   violazioni   di   legge»   che
giustificano lo scioglimento  degli  organi  a  norma  dell'art.  126
stesso. Si noti sul punto che il «grave  dissesto  finanziario»  puo'
verificarsi anche a prescindere da specifiche «violazioni di  legge»,
per  cui  la  norma  censurata  sembra  essere  afflitta   anche   da
irragionevolezza. 
    L'art. 2 continua, poi, corredando la  disciplina  di  specifiche
ipotesi d'intervento sostitutivo statale. 
    Cosi', ai sensi del comma 4, qualora si verificano una o entrambe
le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in
attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n.  191  del
2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui  all'articolo  120
della Costituzione, nomina un commissario ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n.  131,  che  sostituisce  il  Presidente
della  Giunta  regionale  nominato  commissario  ad  acta  ai   sensi
dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009. 
    Nelle more dell'insediamento del nuovo  Presidente  della  Giunta
regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e  per  la
coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
concernenti l'ordinaria  amministrazione  e  gli  atti  improrogabili
(comma 5). 
    Una ulteriore previsione di intervento sostitutivo statale  e  di
gestione commissariale della Regione da parte  del  Presidente  della
Regione, e' introdotta  dal  comma  7,  con  riguardo  a  settori  ed
attivita' regionali diversi dalla sanita', qualora una  Regione  dopo
la determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nonche'
dei relativi costi standard  e  la  definizione  degli  obiettivi  di
servizio, non provveda  alla  attuazione  dei  citati  livelli  e  al
raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con  il  patto
di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio  2009,  n.
42. 
    La sopra citata disciplina sull'esercizio del potere  sostitutivo
statale in materia sanitaria e  nelle  altre  materie  di  competenza
provinciale (artt. 8, 9  e  16  dello  Statuto)  si  pone  in  palese
contrasto con la normativa di attuazione statutaria che nell'articolo
8 del d.P.R. 19 novembre  1987,  n.  526,  recante  «Estensione  alla
regione Trentino-Alto Adige ed alle province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» definisce chiaramente i casi e  le
modalita' di esercizio di tale potere. 
    Secondo l'art. 8, infatti, il  Governo,  solamente  «in  caso  di
accertata inattivita'  degli  organi  regionali  e  provinciali»  che
«comporti inadempimento agli obblighi  comunitari»  puo'  prescrivere
«con deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  parere  della
commissione parlamentare per le  questioni  regionali  e  sentita  la
regione  o  la  provincia  interessata   un   congruo   termine   per
provvedere». 
    Solo «qualora l'inattivita' degli organi regionali o  provinciali
perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio  dei  Ministri
puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei  predetti
organi». 
    L'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 regola,  quindi,  in
maniera precisa i  casi  e  le  modalita'  di  esercizio  del  potere
sostitutivo con una disciplina del tutto diversa  rispetto  a  quella
introdotta dal Governo nell'art. 2 dell'impugnato d.lgs. 6  settembre
2011, n. 149. 
    I.4. Analoghe censure devono  essere  sollevate  con  riferimento
all'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  149,  recante  «Decadenza
automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei
conti». 
    L'articolo in parola prevede al comma 1, nel caso del verificarsi
del «grave dissesto finanziario» delineato  dal  decreto  legislativo
stesso, ipotesi di decadenza automatica  dei  direttori  generali  e,
previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
conti. 
    Secondo il comma 2 agli stessi soggetti di  cui  al  comma  1  si
applica altresi' l'interdizione da qualsiasi carica in enti  vigilati
o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. 
    La  sanzione  dell'interdizione  dovrebbe  essere  irrogata   con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  Regioni  e   per   la   coesione
territoriale. Il giudizio sulla  relativa  impugnazione  e'  devoluto
alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 
    Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte  dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
funzione della gravita' accertata. 
    La Corte dei  conti  trasmette  l'esito  dell'accertamento  anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni
inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari (comma 3). 
    L'articolo in parola si pone in netto contrasto con le competenze
legislative ed amministrative primarie della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano in materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  del  personale
(articolo 8, n. 1) ed e', pertanto, costituzionalmente illegittimo. 
    I.5. Parallelamente a quanto previsto dall'art. 2 per il  livello
regionale, l'articolo 6 dell'impugnato d.lgs. 6  settembre  2011,  n.
149, recante «Responsabilita' politica del presidente di provincia  e
del sindaco» introduce al comma 1 nel testo unico degli  enti  locali
(sostituendo il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267)  una  nuova  disciplina
delle conseguenze del dissesto finanziario dell'ente  locale,  quando
questo   costituisca   l'effetto    della    responsabilita'    degli
amministratori  locali  ovvero  del  Sindaco  o  del  Presidente   di
Provincia, accertata dalla Corte dei conti. 
    In questo caso le sanzioni previste sono, per gli amministratori,
il divieto di ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti
di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri  enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, e, per il Sindaco  o  il
Presidente di  Provincia  il  divieto  di  candidatura  alle  cariche
elettive e di nomina a livello di organi ed organismi (enti  vigilati
o partecipati da enti  pubblici)  comunali,  provinciali,  regionali,
nazionali ed europei per un periodo di dieci anni. 
    Inoltre qualora a seguito della dichiarazione di  dissesto  siano
accertate gravi responsabilita' dei revisori o  ritardata  o  mancata
comunicazione da parte di essi  delle  prescritte  informazioni,  nei
confronti dei revisori ritenuti responsabili e' prevista la  sanzione
di non poter essere nominati nei  collegi  di  revisione  degli  enti
locali ed organismi agli stessi riconducibili fino a  dieci  anni  in
ragione  della  gravita'  dei  fatti   accertati,   con   contestuale
trasmissione  dell'accertamento  al  relativo  ordine   professionale
(comma 1). 
    La disciplina relativa al livello di governo locale, si  completa
con  l'individuazione  delle  responsabilita'   anche   nella   fase,
precedente al dissesto, in cui si manifestano i presupposti oggettivi
in grado di provocare il dissesto finanziario -  quali  comportamenti
difformi  dalla  sana  gestione  finanziaria,  anche  a  seguito   di
verifiche ispettive svolte ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  in
esame e dell'articolo 14, lettera d), secondo periodo, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o violazioni  degli  obiettivi  della  finanza
pubblica allargata o irregolarita' contabili o squilibri  strutturali
di bilancio - e lo stesso ente locale non abbia adottato nel  termine
assegnato le misure correttive indicate  dalla  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
    L'applicazione  delle  relative   sanzioni   interviene   qualora
l'inadempimento si sia protratto ulteriormente,  quando  il  Prefetto
dopo aver diffidato l'ente a deliberare  il  dissesto,  in  mancanza,
nomina un commissario per la predetta deliberazione e dia corso  alla
procedura per lo scioglimento del Consiglio  ai  sensi  dell'articolo
141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del
2000 (articolo 6, comma 2). 
    Ferma  restando  la  disposizione   di   salvaguardia   contenuta
nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  267  del  2000
(«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali»),  con
riferimento alle competenze nelle materie dell'ordinamento degli enti
locali e della finanza locale spettanti rispettivamente alla  Regione
Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,
l'articolo 6, anche nella parte in cui non  integra  testualmente  il
predetto Testo unico,  si  pone  in  contrasto  con  le  disposizioni
statutarie attributive delle predette competenze (artt. 4, n. 3;  16;
80 e 81 St.), nonche', soprattutto, con l'art. 54 dello  Statuto  che
attribuisce alla Giunta provinciale il potere di vigilanza  e  tutela
sui  comuni  del  proprio  territorio,  ivi  incluso  il  potere   di
scioglimento dei loro organi, nonche' quello di nominare i commissari
in loro sostituzione, come disciplinato nel Capo XI del  D.P.Reg.  1°
febbraio  2005,  n.  3/L  («Testo   unico   delle   leggi   regionali
sull'ordinamento dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige»), in particolare agli articoli 82 e 83, per quanto riguarda le
ipotesi di esercizio del potere sostitutivo  da  parte  della  Giunta
provinciale e le ipotesi di scioglimento e sospensione del  Consiglio
comunale. 
    Inoltre, e' ravvisabile un contrasto delle predette  disposizioni
statali con l'articolo 79 dello Statuto speciale, il quale, al  comma
3, attribuisce alle Province autonome, tra l'altro,  le  funzioni  di
coordinamento in materia finanziaria nei confronti degli enti  locali
e il potere  di  vigilanza  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica ed il controllo successivo sulla gestione, anche  ai
sensi della  recente  normativa  di  attuazione  statutaria  (decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 166 recante  «Norme  di  attuazione
dello Statuto speciale per la  Regione  Trentino-Alto  Adige  recanti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
15 luglio 1988, n. 305, in  materia  di  controllo  della  Corte  dei
conti»). 
    I.6. L'articolo 1 (Relazione di  fine  legislatura  regionale)  e
l'art. 4 (Relazione di  fine  mandato  provinciale  e  comunale)  del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, al dichiarato «fine di garantire  il
coordinamento  della  finanza  pubblica,  il   rispetto   dell'unita'
economica e giuridica della Repubblica, il principio  di  trasparenza
delle decisioni di entrata e  di  spesa»,  impongono  rispettivamente
alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, l'obbligo di  redigere  una
relazione al  termine  della  legislatura  o  del  mandato,  relativa
all'attivita' politico-amministrativa svolta, prevedendo per il  caso
di inadempimento dell'obbligo, che l'organo di  vertice  tenuto  alla
relazione (Presidente della Giunta regionale ovvero  della  Provincia
ovvero sindaco) debba darne notizia, motivandone  le  ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale del rispettivo ente. 
    Secondo i  citati  articoli  1  e  4  la  relazione,  certificata
dall'organo di controllo interno  o  rispettivamente  dall'organo  di
revisione dell'ente locale, e' soggetta alla verifica, da  parte  del
Tavolo tecnico interistituzionale,  istituito  presso  la  Conferenza
permanente  per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,   della
conformita'  ai  dati  finanziari  in  proprio   possesso   ed   alle
informazioni fatte pervenire alla banca dati di cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. E' fatto, inoltre,  obbligo  di
pubblicare sul sito istituzionale dell'ente sia la relazione  sia  il
rapporto del predetto Tavolo tecnico interistituzionale. 
    Il contenuto obbligatorio della relazione e' predeterminato dalla
norma statale, secondo cui la relazione deve riportare: 
        1) sistema ed esiti dei controlli  interni  (regioni  e  enti
locali; lettera a) del comma 4 dell'art. 1 e lettera a) del  comma  4
dell'art. 4); 
        2) eventuali rilievi della Corte dei conti  (regioni  e  enti
locali; lettera b) del comma 4 dell'art. 1 e lettera b) del  comma  4
dell'art. 4); 
        3)  eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la   spesa
(regioni e enti locali; lettera d) del comma 4 dell'art. 1 e  lettera
e) del comma 4 dell'art. 4); 
        4) quantificazione della misura dell'indebitamento (regioni e
enti locali; lettera e) del comma 4 dell'art.  1  e  lettera  f)  del
comma  4  dell'art.  4);  situazione  economica  e  finanziaria,   in
particolare del settore sanitario (regioni; lettera e)  del  comma  4
dell'art. 1 e situazione finanziaria patrimoniale, anche evidenziando
le  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli   enti   controllati
dall'ente locale ai sensi  del  codice  civile  ed  indicando  azioni
intraprese per porvi rimedio (enti locali: lettera  d)  del  comma  4
dell'art. 4); 
        5) eventuali carenze riscontrate nella  gestione  degli  enti
comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
intraprese per  porvi  rimedio  (regioni;  lettera  c)  del  comma  4
dell'art. 1); 
        6) azioni intraprese per il rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i
fabbisogni standard (enti locali; lettera e) del  comma  4  dell'art.
4); 
        7) individuazione di eventuali  specifici  atti  legislativi,
regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;  stato
certificato del bilancio regionale (regioni;  lettere  t)  e  g)  del
comma 4 dell'art. 1). 
    La predetta disciplina e' lesiva dell'assetto statuario in quanto
definisce, innanzitutto, in assenza del prescritto accordo, regole di
dettaglio immediatamente applicabili, demandando alle apposite  norme
di attuazione unicamente la decorrenza e le modalita' di applicazione
delle predette regole, in violazione dei gia'  citati  articoli  103,
104 e 107 dello Statuto speciale (cfr. Corte costituzionale, sentenza
n. 133 del 2010). 
    Non solo,  ma  le  disposizioni  statali  contestate  vengono  ad
incidere  in  ambiti  riconducibili  alla  potesta'  legislativa   ed
amministrativa della Provincia Autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
ordinamento degli uffici e del personale (articolo  8,  n.  1)  e  di
contabilita', come prevista dalle norme di attuazione statutaria  (in
particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268 attribuisce alle Province Autonome la potesta' di  emanare  norme
in  materia  di  bilanci,  di  rendiconti,  di  amministrazione   del
patrimonio e di contratti delle province medesime  e  degli  enti  da
esse dipendenti), nonche' di finanza locale (articoli 80 e 81 St.) in
relazione agli enti locali e di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10),
essendo il finanziamento del settore sanitario  posto  interamente  a
carico del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari
(Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2009). 
    Piu'  in  generale  si  deve  osservare  come   le   disposizioni
contestate interferiscono con  l'autonomia  finanziaria  riconosciuta
dal Titolo VI dello Statuto speciale,  ed  in  particolare  modo  con
l'articolo 79 dello Statuto. 
    Le predette norme statali che  attribuiscono  al  Tavolo  tecnico
interistituzionale il potere di verificare la conformita'  di  quanto
esposto nella relazione con i dati finanziari in proprio  possesso  e
con  le  informazioni  fatte  pervenire  alla  banca  dati   di   cui
all'articolo  13  della  citata  legge  n.  196  del  2009,  sembrano
introdurre,  inoltre,  una  forma  di  controllo  esterno  di  natura
politico-istituzionale,  comunque   non   prevista   dall'ordinamento
costituzionale e statutario, che risulta integrato da  parte  di  una
fonte  subordinata   in   violazione   delle   prescritte   procedure
paritetiche.  In  particolare  tale   forma   di   controllo   sembra
sovrapponibile a quella gia' prevista e disciplinata per il controllo
sulla  gestione,  assegnata  ad  un  apposito   organo   di   rilievo
costituzionale posto in posizione di indipendenza quale e'  la  Corte
dei conti (articolo 100 della Costituzione; d.P.R. 15 luglio 1988, n.
305, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol per l'istituzione delle  sezioni
di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto»), che soddisfa l'esigenza e  la  finalita'
di verificare l'economicita' della  gestione,  a  garanzia  del  buon
andamento dell'azione amministrativa a sensi dell'articolo  97  della
Costituzione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 29 del 1995. 
    I.7.  Nell'ambito  del  sistema  dei  controlli  governativi   si
colloca, poi, anche l'articolo 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  149
(regolarita' della gestione amministrativo-contabile) che attribuisce
al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di verificare la
regolarita'  della   gestione   amministrativo-contabile   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lett. d) della citata  legge  n.  196  del
2009, qualora un ente evidenzi situazioni di  squilibrio  finanziario
desumibili  da  indicatori  predeterminati  dalla  stessa  norma.  Al
correlato decreto attuativo, da assumere previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  unificata,  e'  altresi'  demandata  la  definizione   di
adeguate  forme  di  contradittorio  tra  il  Ministero  e  gli  enti
sottoposti a verifica. 
    L'attribuzione del predetto potere di verifica  ministeriale  non
puo' essere esercitata nei confronti delle Regioni e  delle  Province
Autonome ai sensi del richiamato articolo 14,  comma  1,  lettera  d)
della  legge  n.  196  del  2009,  data  l'esclusione  espressa   del
riferimento al livello di governo regionale  contenuta  nella  stessa
lettera d). 
    In ogni caso  tale  potere  di  verifica  ministeriale  viene  ad
incidere sul potere di vigilanza sugli enti  locali  attribuito  alla
Giunta provinciale dall'articolo 54 dello Statuto, sulle funzioni  di
coordinamento di finanza pubblica nei confronti degli enti  locali  e
degli enti ed organismi  del  sistema  provinciale,  attribuite  alle
Province autonome dell'articolo 79, comma 3, del medesimo  Statuto  e
sulle potesta' riconosciute  alle  Province  in  materia  di  finanza
locale (articoli 80 e 81 dello Statuto speciale). 
    L'attribuzione di compiti ispettivi al Ministero  in  materie  di
competenza   provinciale   determina,   altresi',    la    violazione
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,
recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento», il qual dispone che, nelle materie  di
competenza delle province autonome, la legge non puo' attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di  polizia  amministrativa   e   di   accertamento   di   violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e  le  relative  norme  di  attuazione  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993). 
    I.8. L'articolo 7 dell'impugnato d.lgs. 6 settembre 2011, n.  149
(Mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno)  definisce  nei
commi da 1 a 4  le  sanzioni  per  il  caso  di  inadempimento  degli
obblighi derivanti  dal  patto  di  stabilita'  interno,  riferendosi
espressamente anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
    Per il livello regionale esso prevede il riversamento al bilancio
dello Stato  dell'importo  corrispondente  allo  scostamento  tra  il
risultato raggiunto e l'obiettivo programmato, nonche',  in  mancanza
di versamento, il recupero a valere sulle giacenze  ed,  inoltre,  in
mancanza  della  trasmissione  della  certificazione  prescritta,  il
blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti  di  tesoreria  statale;  il
divieto di impegnare spese  correnti,  al  netto  di  quelle  per  la
sanita',  nella  misura  stabilita  con  riferimento   agli   impegni
dell'ultimo triennio; il divieto di ricorrere  all'indebitamento  per
gli investimenti; il divieto per gli istituti finanziari  di  erogare
finanziamenti in assenza dell'attestazione  del  conseguimento  degli
obiettivi del patto di stabilita'; il  blocco  delle  assunzioni  del
personale; la riduzione del trenta per  cento  delle  indennita'  del
Presidente e dei componenti della Giunta (comma 1). Analogamente sono
definite le sanzioni per i Comuni della Provincia Autonoma (comma 2). 
    Il particolare ordinamento finanziario della  Provincia  Autonoma
di Bolzano, contenuto nel nuovo Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,
cosi' come  modificato  ai  sensi  dell'articolo  104  dello  Statuto
medesimo (cfr. art. 2, commi da 106 a 125  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 - legge finanziaria 2010), stabilisce le regole  per  la
definizione del patto  di  stabilita'  e  prevede  espressamente  che
trovino   applicazione   nella   Provincia   le   sole   disposizioni
sull'attuazione degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' quelle relative al  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dal
patto di stabilita' interno previste dallo  Statuto  speciale  e  non
altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si  applicano  le
misure che lo Stato adotta per le Regioni e per gli  altri  enti  nel
restante territorio nazionale (articolo 79 St.). 
    Per  quanto  attiene,  dunque,  la  definizione  delle   sanzioni
derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la
Provincia Autonoma di Bolzano e per gli enti  locali  del  rispettivo
territorio,  la  legge  ordinaria  dello  Stato  non  puo'   definire
unilateralmente il loro contenuto, circoscrivendo, inoltre, l'oggetto
della normativa di  attuazione  statutaria  alla  decorrenza  e  alle
modalita'  di  applicazione  della  disciplina  nei  confronti  delle
Province  Autonome  e  dei  Comuni  del  rispettivo  territorio,   in
violazione del principio consensuale derivante  dagli  articoli  103,
104 e 107 dello Statuto speciale (Corte costituzionale,  sentenza  n.
133 del 2010). 
    Per gli enti locali la disposizione in  esame  e'  incompatibile,
altresi', con le previsioni del predetto articolo 79,  comma  3,  St.
che attribuisce alla Provincia  Autonoma  di  Bolzano  il  potere  di
definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno  per  i
propri enti locali  e  le  relative  funzioni  di  coordinamento,  in
relazione alla competenza statutaria spettante alla Provincia  stessa
in materia di finanza locale (articolo 80 e 81 e  relativa  norma  di
attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268, in particolare articoli 17 e 18). 
    In attuazione della predetta potesta' e' stata emanata  la  legge
provinciale 18 agosto 1983, n. 32. 
    Con  riferimento  alla  riduzione  delle  indennita'  di   organi
regionali appare opportuno ricordare che la Corte  costituzionale  ha
gia' avuto modo di  pronunciarsi,  concludendo  per  l'illegittimita'
delle relative norme statali (sentenza n. 157 del 2007). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si insiste  affinche'  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e  13
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,  n.  42»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  219  del  20  settembre
2011. 
 
      Roma, 16 novembre 2011 
 
                 Avv. prof. Ferrari - Avv. prof. Riz