N. 14 SENTENZA 23 - 26 gennaio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Riserva  naturale  di
  interesse provinciale "Pineta Dannunziana" -  Rideterminazione  dei
  confini con incremento dell'area interessata -  Adozione  da  parte
  della Regione di modalita'  procedimentali  che  si  discostano  in
  pejus  dai  principi  fondamentali  tracciati  dalla   legislazione
  statale a garanzia  dei  diritti  partecipativi  riconosciuti  alle
  comunita'  locali  -  Violazione   della   competenza   legislativa
  esclusiva  statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   degli   ulteriori
  profili di censura. 
- Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge  6  dicembre
  1991, n. 394, art. 22; legge della Regione Abruzzo 12 aprile  1983,
  n. 18; (Costituzione, artt. 117, terzo  comma,  e  118;  d.lgs.  18
  agosto 2000, n. 267; legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n.
  38). 
(GU n.5 del 1-2-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 (Modifica all'art. 2  della  L.R.  18
maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di  interesse
provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione  del  Parco  regionale
della Pace nella frazione di Pietransieri), promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  16-23  marzo
2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 27
del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  13  dicembre  2011  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    udito l'avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato il 24 marzo 2011, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato in via principale la  legge  della
Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all'art. 2
della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale
di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del Parco
regionale della  Pace  nella  frazione  di  Pietransieri».  La  legge
regionale impugnata e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA) n. 2 del 12 gennaio 2011 e  ripubblicata
sul medesimo Bollettino speciale n. 7 del 17 gennaio 2011. 
    Deduce il  ricorrente  anzitutto  la  violazione  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), della legge
della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle  aree
protette della  Regione  Abruzzo  per  l'Appennino  Parco  d'Europa),
dell'art. 118 della Costituzione, del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali) e della legge della Regione Abruzzo 12  aprile  1983,  n.  18
(Norme per la conservazione, tutela,  trasformazione  del  territorio
della Regione  Abruzzo),  sul  rilievo  che  la  legge  regionale  in
questione,  nello  stabilire  un  ampliamento  di  circa  29   ettari
dell'area destinata a riserva naturale, pari a circa un  terzo  della
superficie  totale  della  riserva  gia'  esistente,  avrebbe   nella
sostanza  proceduto  ad  istituire  un'altra  porzione   di   riserva
naturale, in assenza  dei  presupposti  normativamente  previsti.  La
materia risulta, infatti, disciplinata dalla legge statale n. 394 del
1991 e, nel rispetto dei relativi principi, dalla legge regionale  n.
38 del 1996, con attenzione riservata ai diversi relativi presupposti
e   alle   finalita'   naturalistiche   che   devono   informare   la
individuazione delle aree (secondo, in particolare,  quanto  previsto
all'art. 22 della citata legge-quadro statale); non senza  trascurare
l'esigenza  di  consentire  la  prevista  partecipazione  degli  enti
territorialmente interessati al procedimento istitutivo, come d'altra
parte puntualizzato da questa Corte nella sentenza n. 282  del  2000.
La  mancata  osservanza  di  queste  prescrizioni   risulterebbe   in
contrasto con i principi fondamentali in  materia  di  valorizzazione
dei beni ambientali e, percio', con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Si deduce, poi, la violazione specifica dell'art.  117  Cost.  La
riformulazione di tale parametro, infatti, ha  riservato  allo  Stato
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) la  competenza  esclusiva
in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  nella  quale  -  osserva  il
ricorrente - e' compresa quella delle aree naturali protette: con  la
conseguenza che le Regioni possono adottare  -  in  linea,  peraltro,
anche con le enunciazioni di cui alla sentenza  n.  12  del  2009  di
questa  Corte  -  norme  «conservative  e  migliorative  dei   parchi
esistenti», mentre risulterebbe in contrasto con  detta  disposizione
costituzionale la realizzazione, da parte delle stesse  Regioni,  «di
nuove estensioni su terreni estranei alla riserva», attraverso  leggi
regionali che «siano addirittura automaticamente  modificative  delle
pianificazioni  territoriali  esistenti  (Q.R.R.,  Piano  Paesistico,
P.T.C.P., P.R.G.)». 
    2. - La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via
principale la legge della Regione Abruzzo 22 dicembre  2010,  n.  60,
recante «Modifica dell'art. 2 della L.R. 18  maggio  2000,  n.  96  -
Istituzione della Riserva Naturale di interesse  provinciale  "Pineta
Dannunziana" e Istituzione  del  Parco  regionale  della  Pace  nella
frazione di Pietransieri». 
    Secondo  il  ricorrente,  la  legge  regionale  impugnata,  nello
stabilire un ampliamento di circa 29  ettari  dell'area  destinata  a
riserva naturale, pari a circa un terzo della superficie totale della
riserva  gia'  esistente,  avrebbe,  nella  sostanza,  proceduto   ad
istituire un'altra porzione  di  riserva  naturale,  in  assenza  dei
presupposti normativamente previsti. In  particolare,  si  deduce  la
violazione dell'art. 118  della  Costituzione,  in  riferimento  alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge-quadro  sulle  aree  protette),
alla legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38  (Legge-quadro
sulle aree protette  della  Regione  Abruzzo  per  l'Appennino  Parco
d'Europa), al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed alla  legge  della
Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (Norme  per  la  conservazione,
tutela, trasformazione del  territorio  della  Regione  Abruzzo),  in
quanto non sarebbero  state  rispettate  le  disposizioni  statali  e
regionali  che  regolano  la  materia,  con  specifico  riguardo   ai
requisiti ed alle finalita' cui la individuazione delle aree naturali
deve rispondere, e non sarebbe  stata  consentita  la  partecipazione
degli enti locali territorialmente  interessati  al  procedimento  di
istituzione della nuova area  protetta,  in  contrasto  anche  con  i
principi  fondamentali  in  materia  di   valorizzazione   dei   beni
ambientali  e,  percio',  con  l'art.   117,   terzo   comma,   Cost.
Considerato, poi, che le riserve  naturali  rientrano  nella  materia
della tutela dell'ambiente, si lamenta la violazione anche  dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  in  quanto  le   Regioni
potrebbero adottare norme «conservative  e  migliorative  dei  parchi
esistenti», risultando alle stesse  inibito,  al  lume  dell'indicato
parametro,  realizzare,  come  nella  specie,  «nuove  estensioni  su
terreni estranei alla riserva», attraverso leggi regionali che «siano
addirittura   automaticamente   modificative   delle   pianificazioni
territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.)». 
    2. - Va preliminarmente osservato che  il  ricorso  del  Governo,
ancorche'  formalmente  rivolto  contro  un'intera   legge,   appare,
tuttavia,  nello  sviluppo  dei  motivi  di  censura,  chiaramente  e
specificamente indirizzato soltanto alla disposizione di cui all'art.
1 della legge medesima, senza che  possano  generarsi  incertezze  in
ordine  al  contenuto  e  ai  limiti  della  promossa  questione   di
legittimita' costituzionale e,  dunque,  secondo  un  principio  piu'
volte affermato, in ordine all'ammissibilita'  del  ricorso  (tra  le
molte, sentenze n. 223 del 2010, n. 59 del 2006, n. 74 del 2004). 
    3. - Nei predetti termini, la questione e' fondata. 
    4. - La legge regionale in esame si limita, quanto all'art. 1,  a
modificare i confini della riserva naturale di interesse  provinciale
"Pineta Dannunziana", istituita dalla legge regionale 18 maggio 2000,
n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale  di  interesse  provinciale
"Pineta Dannunziana"), stabilendo  una  estensione  di  85  ettari  a
fronte  dei  59  originari.   All'art.   2   e',   invece,   prevista
l'istituzione di un parco regionale di estensione  indeterminata,  ma
individuabile  attraverso  la  planimetria  approvata  dal  Consiglio
comunale di Roccaraso. 
    Con un'innovazione di cosi' sicura e cospicua incidenza  rispetto
al preesistente regime, la normativa oggetto di censura si  e'  posta
in palese contrasto con la disciplina, sia statale sia regionale, che
governa il settore. L'art. 22 della gia'  citata  legge-quadro  sulle
aree protette (legge n. 394 del 1991) - in parte qua  recepita  dalla
richiamata legge regionale n. 38 del 1996 -  stabilisce  infatti,  al
comma 1, lettere a) e b), che costituiscono, tra gli altri,  principi
fondamentali,  per  la  disciplina  delle  aree   naturali   protette
regionali: «la partecipazione delle province, delle comunita' montane
e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area  protetta»,  da
realizzarsi «attraverso conferenze per la redazione di  un  documento
di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare
a protezione,  alla  perimetrazione  provvisoria,  all'individuazione
degli  obiettivi  da  perseguire,  alla  valutazione  degli   effetti
dell'istituzione dell'area  protetta  sul  territorio»;  nonche'  «la
pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta  e
alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25». 
    Il  coinvolgimento  dei  diversi  enti  territoriali  interessati
rappresenta, dunque, uno snodo procedimentale di essenziale  rilievo,
trattandosi di una partecipazione tutt'altro che formale, dal momento
che essa e' volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento
delle varie esigenze  e  finalita'  che  la  realizzazione  dell'area
protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e  del
territorio presenta,  infatti,  come  e'  ovvio,  una  pluralita'  di
peculiari aspetti -  di  ordine  naturalistico,  economico,  sociale,
culturale   -   che    necessariamente    comportano    l'altrettanto
diversificato  concorrere  degli  enti  locali  "esponenziali"  delle
relative  comunita',  alle  quali,  dunque,  non  puo',  nelle  forme
regolate, essere negato uno specifico  diritto  a  interloquire,  che
valga a definire non  soltanto  l'ambito  spaziale  della  istituenda
area, ma  anche  gli  obiettivi  che  attraverso  essa  si  intendano
concretamente realizzare, nell'ambito delle scelte  consentite  dalla
disciplina di settore. 
    Nello stabilire ex abrupto la mera estensione territoriale di una
gia' istituita riserva naturale provinciale, senza tener conto, anche
in relazione al sensibile  incremento  dell'area  interessata,  della
esigenza della partecipazione, per  come  prevista,  delle  comunita'
locali interessate, la disposizione impugnata  si  pone,  dunque,  in
contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.:  pur
dovendosi  ritenere   compatibile   con   l'indicato   parametro   la
possibilita', per le Regioni, nell'esercizio di  proprie  competenze,
di procedere ad interventi  legislativi  ampliativi  della  sfera  di
tutela riservata allo Stato, non  puo',  al  contrario,  considerarsi
legittima l'adozione,  da  parte  degli  stessi  enti,  di  modalita'
procedimentali che - come nella specie - si discostino in  peius  dai
principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia
dei diritti partecipativi  che,  in  materia  di  aree  protette,  e'
riconosciuta alle comunita' locali e, per esse, agli enti correlativi
(al riguardo, la sentenza n. 282 del 2000, nonche', dopo  la  riforma
del Titolo V della Parte II della Costituzione, per  quanto  concerne
il rispetto dei livelli minimi uniformi previsti  dalla  legislazione
statale nell'esercizio della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di tutela dell'ambiente, ex multis, la sentenza  n.  315  del
2010). 
    Restano  assorbiti  gli  ulteriori  profili   di   illegittimita'
costituzionale prospettati dal ricorrente. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  1  della
legge  della  Regione  Abruzzo  22  dicembre  2010,  n.  60,  recante
«Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96  -  Istituzione
della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta  Dannunziana"
e Istituzione del  Parco  regionale  della  Pace  nella  frazione  di
Pietransieri». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti