MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2012 

Ulteriore proroga del termine posto dall'articolo  6,  comma  3,  del
decreto 31 gennaio  2011  relativo  all'acquisizione  del  codice  di
identificazione da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e
corpi. (12A01525) 
(GU n.37 del 14-2-2012)

 
 
 
                               IL CAPO 
           del Dipartimento per i trasporti la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «Codice  della
strada» ed in particolare  l'art.  119,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada», ed in particolare l'art. 331; 
  Visto il decreto a propria firma del 31  gennaio  2011,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  16  febbraio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguimento e il  rinnovo  della  patente  di  guida»,  di  seguito
denominato «D.D. 31 gennaio 2011»; 
  Visto altresi' il decreto a  propria  firma  del  26  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  2011,
recante «Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalita' di
trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio
di patente di guida», di seguito denominato «D.D.  26  luglio  2011»,
con il quale, si e' ritenuto  opportuno  prorogare  il  termine  gia'
posto dall'art. 6, comma 3, del predetto D.D. 31  gennaio  2011  alla
data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena  efficienza
del servizio reso dai  medici  appartenenti  alle  amministrazioni  e
corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli  stessi
medici  un  maggior  tempo   per   l'acquisizione   del   codice   di
identificazione; 
  Considerata l'opportunita' di ulteriormente prorogare detto termine
al fine di consentire l'assegnazione di un codice di  identificazione
anche all'«ufficio dell'unita' sanitaria territorialmente  competente
cui sono attribuite funzioni in materia  medico-legale»,  nonche'  al
«medico responsabile dei servizi di base  del  distretto  sanitario»,
uffici ai quali l'art. 119, comma 2,  pure  attribuisce  funzioni  in
materia di certificazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla
guida; 
  Ritenuto a tal fine necessario acquisire il parere della Conferenza
Unificata Stato regioni  ed  enti  locali  e  pertanto,  nelle  more,
prorogare ulteriormente il predetto termine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche all'art. 6 del D.D. 31 gennaio 2011 
 
  1. All'art. 6 del D.D 31 gennaio 2011, come modificato dall'art.  4
del D.D. 26 luglio 2011, le parole «Fino alla data  del  15  febbraio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data che sara'  resa
nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un successivo
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 gennaio 2012 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero