DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011 

Delega di funzioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in
materia pari opportunita' al Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali prof.ssa Elsa FORNERO. (12A01809) 
(GU n.39 del 16-2-2012)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16  novembre
2011, con il quale la professoressa Elsa Fornero  e'  stata  nominata
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; VISTO il decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1  marzo
2011, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art.  17  relativo  al
Dipartimento per le pari opportunita'; 
VISTA la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza  mondiale
delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del
1995, e la correlata Dichiarazione; 
SENTITO il Consiglio dei Ministri; 
 
                              DECRETA: 
 
1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  professoressa  Elsa  Fornero,  e'  delegato   ad
esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo  e  coordinamento
di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri nelle materie concernenti la promozione  dei  diritti  della
persona, delle pari opportunita'  e  della  parita'  di  trattamento,
nonche'  la  prevenzione  e  rimozione  di  ogni  forma  e  causa  di
discriminazione. 
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge  ad  altri
Ministri, il Ministro e' delegato: 
a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare
l'attuazione delle politiche concernenti la  materia  dei  diritti  e
delle pari opportunita' di genere con  riferimento,  in  particolare,
alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma  di
Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai
temi della salute, della ricerca, della scuola  e  della  formazione,
dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche  elettive  e
della rappresentanza di genere nei  luoghi  decisionali  economici  e
politici; 
b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita'  nel
settore dell'informazione  e  della  comunicazione,  con  particolare
riferimento al diritto alla  salute  delle  donne,  alla  prevenzione
sanitaria e alla maternita'; 
c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare
la piena attuazione delle politiche in materia di  pari  opportunita'
tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e  del
lavoro, con particolare riferimento alle materie della  conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere; 
d) a promuovere la parita' e le pari opportunita' tra uomini e  donne
nelle Amministrazioni pubbliche; 
e) ad esercitare le  funzioni  di  competenza  statale  di  cui  agli
articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
198 nonche' quelle previste dal DPR 14 maggio 2007, n. 101; 
f) ad esercitare le funzioni di cui al Decreto Legge 18 maggio  2006,
n. 181 , art. 1, comma 19, lett. f, recante disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio  2006,  n.
233; 
g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di  diritti
umani delle donne e diritti delle persone, nonche' volte a  prevenire
e   rimuovere   le   discriminazioni   per   cause   direttamente   o
indirettamente  fondate,  in  particolare,  sul  sesso,  la  razza  o
l'origine  etnica,  la  religione  o  le  convinzioni  personali,  la
disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale; 
h) a promuovere, d'intesa con il ministro delegato per  le  politiche
per  la  famiglia,  le  politiche  governative   per   sostenere   la
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; 
i) ad  adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo,  il  coordinamento  ed   il   monitoraggio   dei   fondi
strutturali europei e delle risorse per le  aree  sottoutilizzate  in
materia di pari opportunita', compresa la compartecipazione al gruppo
di alto livello per il gender  mainstreaming  nei  fondi  strutturali
dell'Unione europea e a tutti gli altri organismi rilevanti,  nonche'
la  partecipazione   all'attivita'   di   integrazione   delle   pari
opportunita' nelle politiche europee; 
l) ad  adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere  sul
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; 
m) a promuovere la  verifica  dell'impatto  di  genere  in  tutte  le
iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere  nei  dati
di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e  in
quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche; 
n)  a  coordinare,  anche  in  sede  europea  ed  internazionale,  le
politiche di Governo relative alla tutela  dei  diritti  umani  delle
donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e  le  aree
della  Piattaforma  di  Pechino  e  della  correlata   Dichiarazione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, 
o) a promuovere e coordinare le azioni  del  Governo  in  materia  di
sfruttamento e tratta delle persone; 
p) a promuovere e coordinare le azioni  del  Governo  in  materia  di
violenza sessuale e di genere e atti persecutori; 
q) a promuovere  e  coordinare  le  azioni  del  Governo  in  materia
mutilazioni genitali femminili  nonche'  di  violazione  dei  diritti
fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e
delle bambine; 
r) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate  all'attuazione
del principio di parita'  di  trattamento  e  pari  opportunita'  nei
confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il  pieno
godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali; 
s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la  proposta
di esercitare i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate,  in
caso   di   persistente   violazione   del   principio   della    non
discriminazione; 
t) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  previste  in  materia  di  Commissione  per  le   pari
opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115. 
2. Al Ministro sono  delegate  le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 3 agosto  1998,  n.  269,  nonche'  relative  al
contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006,  n.
38. 
3. Nelle materie oggetto della presente delega, il  Ministro  assiste
il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere    nazionale    ed    internazionale,     di     competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli  affari  europei,
e' delegato  ad  adottare  tutte  le  iniziative  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di  quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  per
l'emanazione  dei  regolamenti  volti   ad   adeguare   l'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la  realizzazione
dei  programmi  del'Unione  Europea  in  materia  di  parita',   pari
opportunita', azioni positive. 
5. Il Ministro rappresenta il Governo italiano  in  tutti  i  gruppi,
comitati e organismi europei ed internazionali aventi  competenza  in
materia  di  diritti  e  pari  opportunita',  anche  ai  fini   della
formazione   e   dell'attuazione   della   normativa    europea    ed
internazionale e dell'implementazione di programmi e  piani  d'azione
delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  Europea  e
delle altre organizzazioni internazionali. 
6. Nelle  materie  oggetto  del  presente  decreto,  il  Ministro  e'
altresi' delegato: 
a) a promuovere azioni di sistema, progetti pilota,  indagini,  studi
di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere;  a
nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi
di lavoro, nonche' a designare rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in organismi analoghi  operanti  presso  altre
amministrazioni o istituzioni; 
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza  della  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche
normative, di altre amministrazioni; 
c) a curare il coordinamento tra le  amministrazioni  competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali di parita' e pari opportunita'. 
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  per  l'esercizio
delle  funzioni  attribuite  dalla  presente  delega  si  avvale  del
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri. 
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
 
      Roma, 13 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232