N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica - Determinazione in coerenza con il suddetto riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del patto di stabilita' interno degli enti locali - Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia - Individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di modifiche non concordate al sistema di relazioni finanziarie delineato nel c.d. Accordo di Milano siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione disciplinanti il concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza del meccanismo della preventiva intesa - Violazione del principio di leale collaborazione e della peculiare autonomia finanziaria provinciale - Illegittima incidenza di norme sostanzialmente di dettaglio in materie riservate alla legislazione provinciale esclusiva o concorrente - Irragionevolezza delle norme stesse a fronte della clausola espressa di rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32 (in particolare, commi 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare artt. 75, 79, 81 e 83; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106.(GU n.8 del 22-2-2012 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.I. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 14.12.2011 rep. n. 23258 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1948 del 12.12.2011 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F. RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata nel supplemento Ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)». I. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 e' stata pubblicata la legge di stabilita' per l'anno 2011 (legge n. 183 del 12 novembre 2011). L'art. 32 della citata legge detta le regole del patto di stabilita' interno per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire in conformita' a quanto stabilito dai decreti-legge n. 98/2011 e 138/2011 (quest'ultimo oggetto di questione di legittimita' costituzionale radicata innanzi codesta ecc.ma Corte e iscritta all'n.r.g. 152/2011) e qualificando siffatta disciplina come «principio fondamentale della finanza pubblica» ex art. 117, comma 3, e art. 119, comma 2, Cost. I commi da 2 a 9 del citato art. 32 sono destinati a dettare la disciplina applicabile alle Regioni a Statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 e 15 sono dedicati alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate e alle modalita' di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti (cui sono dedicati i commi da 17 a 20) e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza (cui sono dedicati i commi da 21 a 26), e' invece comune a Regioni ordinarie e Province Autonome. Il succitato comma 10 individua per ciascuna Provincia Autonoma il contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dal d.l. n. 98/2011 e dal d.l. n. 138/2011 in 2.000 milioni di euro e, analogamente a quanto disposto per le Regioni a Statuto ordinario, per l'anno 2012 riducendo l'importo complessivo della quota relativa alla «Robin Tax» (fissata per le Regioni a Statuto speciale in 370 milioni di euro). I successivi commi da 11 (applicabile alle Regioni a Statuto speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano») a 13 confermano per le Regioni a Statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari, concernente il patto di stabilita' «concordato». Il comma 12 e', piu' precisamente, destinato a dettare una disciplina peculiare per il patto di stabilita' della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziche' il complesso delle spese, pur, per ogni altro profilo, dettando una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione della applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia e il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a Statuto ordinario. Il comma 13 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono la disciplina del patto di stabilita' per gli enti locali dei rispettivi territori, con previsione di automatica applicazione delle regole generali per gli enti locali in caso di inerzia delle Regioni e Province competenti. Il comma 14 reca una norma di chiusura, stabilendo che l'attuazione delle sopra elencate disposizioni deve avvenire nel rispetto dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il comma 17 e', invece, destinato a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2013, il c.d. «patto regionale integrato», avente la specifica finalita' di consentire alle Regioni e alle Province Autonome di concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, con la previsione, in caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, di un sistema sanzionatorio che impone alle Regioni e alle Province Autonome inadempimenti di rispondere con un maggior concorso, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo prefisso e il risultato conseguito. I commi da 18 a 21 riguardano, poi, termini e modalita' del monitoraggio del Patto per le Regioni e per le Province Autonome, introducendo in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, nonche', ai fini della verifica del Patto, di inviare la relativa certificazione. Le disposizioni in esame precisano che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto e sanzionano siffatta condotta omissiva in modo analogo all'ipotesi del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio cui sopra si e' fatto riferimento. In caso di trasmissione tardiva, ma attestante, comunque, il rispetto del Patto di stabilita', il Legislatore statale ha previsto la sola sanzione del divieto di assunzione di personale. La disciplina del sistema sanzionatorio prosegue con i commi da 22 a 26; con specifico riferimento all'ipotesi di inadempienza al Patto di stabilita' interno, il comma 22 rinvia all'elenco di sanzioni di cui all'art. 7, d.lgs. n. 149/2011, sanzioni destinate a trovare applicazione, a mente del comma 25, anche nell'ipotesi in cui la violazione del Patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Il comma 26 dispone la nullita' degli atti elusivi del Patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province Autonome. Ora, come noto, con il cosiddetto Accordo di Milano siglato nell'anno 2009, tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si e' dato vita, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso autonomistico contenuto nella legge n. 42/2009, prevedendo, nel contempo, che la modificazione del Titolo VI dello Statuto di Autonomia, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e della Regione e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza. E' evidente che l'art. 32, legge n. 183/2011, introduce modificazioni al complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome nel 2009 al fine di definirne il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del processo di attuazione del c.d. Federalismo Fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria. Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge n. 183/2011, per i seguenti Motivi I. Violazione dell'art. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Violazione del Titolo VI , d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 81 e 83. Violazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento all'art. 2, e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 10-bis e 16, nonche' 17 e 18. Violazione dell'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009. Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. I.I. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale, la Provincia Autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del Legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province Autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso Statuto di autonomia. Il nuovo assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Province Autonome inaugurato con il citato Accordo di Milano ha trovato espressione anche nell'art. 2, commi da 106 a 126, legge 23 dicembre 2009, n. 191, con espresso assoggettamento, a mente del comma 106, delle disposizioni recate dai commi da 107 a 125 al peculiare meccanismo di approvazione rinforzata di cui all'art. 104 St.. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione di una specifica disciplina, recata dall'art. 79, del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, dal Patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Piu' in particolare, il citato art. 79 St. dispone che «la regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3» (comma 1). L'articolo in esame precisa poi che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» e che «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti» (comma 2 - enfasi aggiunta). Infine, la disposizione statutaria de qua espressamente prevede che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (comma 3 - enfasi aggiunta). L'art. 75 St. attribuisce, inoltre, alle Province Autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), e, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, mentre la normativa di attuazione statutaria disciplina tassativamente le ipotesi di riserva del gettito all'Erario (articoli 9, 10 e 10-bis, d.lgs. n. 268/1992). Ed ancora, l'art. 83 St. prevede che la Provincia autonoma di Bolzano adegui la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di applicazione in via automatica di disposizioni di matrice statale, che illegittimamente comprimerebbe le prerogative della Provincia, tanto piu' se si considera che la normativa di attuazione statutaria assegna alle Province autonome la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (cfr., art. 16, d.lgs. n. 268/1992), e che, in linea generale, prevede unicamente in capo alla Provincia l'onere di adeguamento alle disposizioni statali, nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, St. (art. 2, d.lgs. n. 266/1992). Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento alla individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della Provincia stessa alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79, St.) - sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del gettito provinciale (art. 75 St. e artt. da 9 a 10-bis, d.lgs. n. 268/1992). Ora, l'art. 32, legge n. 183/2011, interviene, con tutta evidenza, sul complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome nel 2009 con il gia' citato Accordo di Milano, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. L'esame della normativa statale succitata ne svela i plurimi profili di censurabilita'. Come rilevato in narrativa, infatti, al comma 10, il Legislatore statale introduce unilateralmente, e al di fuori qualunque procedimento concordato, una misura di concorso delle Province Autonome agli obiettivi di finanza pubblica aggiuntiva rispetto a quella delineata con l'art. 14, d.l. n. 78/2010 (l. conv. n. 122/2010 - gravato con ricorso iscritto all'n.r.g. 99/2010), definendo l'entita' complessiva del concorso predetto e individuando, mediante apposita tabella, il riparto pro quota tra le Autonomie del concorso stesso, quantificato complessivamente, con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, in euro 356.545. La quantificazione in concreto degli obiettivi e, soprattutto, la previsione espressa e puntuale del riparto degli stessi tra le Autonomie speciali operate unilateralmente dal Legislatore statale si pongono in insanabile conflitto con il principio che regge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 e dell'art. 104 St., il sistema dei rapporti Stato - Autonomie speciali sotto il profilo finanziario: viene violata la regola dell'intesa e del principio di leale collaborazione recato dall'art. 107 St., che costituisce il cardine di qualunque intervento modificativo delle disposizioni in materia di concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica, con l'introduzione di una nuova misura a carico della Provincia. Ad analoghe censure si espone il successivo comma 12, in virtu' del quale il saldo programmatico concordato tra lo Stato e le Autonomie deve essere determinato migliorando il corrispondente saldo dell'esercizio 2011 in misura pari agli importi riportati dalla gia' citata tabella di cui al comma 10: l'art. 79, comma 3, St., prevede invece, lo si e' visto, che le Province concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al Patto di stabilita' interno e che, a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del Patto siano determinati tenendo conto in concreto degli effetti positivi in termini di indebitamento netto, derivanti dall'applicazione del medesimo art. 79. La violazione della citata disposizione statutaria e, parallelamente, del peculiare regime dell'intesa delineato dall'art. 104 St., nonche' del connesso, e anzi presupposto, principio di leale collaborazione, e', anche sotto tale profilo, palese. Il successivo comma 13, pur confermando le competenze provinciali in materia di finanza locale, impone che anche gli enti situati sul territorio delle Province siano assoggettati al rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto di stabilita' interno - dall'art. 31, legge n. 183/2011. La violazione dell'art. 79, comma 3, St., torna in evidenza, posto che, a norma di tale disposizione statutaria, compete in via esclusiva alle Province il compito di definire il Patto di stabilita', tra gli altri, con gli enti locali del proprio territorio. L'illegittimita' costituzionale delle disposizioni esaminate discende, in via immediata, dalla natura di legge ordinaria che e' loro propria, legge adottata al di fuori del necessario - e gia' puntualmente descritto - meccanismo dell'intesa, in patente violazione dell'art. 104 dello Statuto di autonomia, nonche' del principio di leale collaborazione di cui e' espressione l'art. 107 dello Statuto speciale: il Legislatore statale, per il tramite delle sopra citate previsioni recate dall'art. 32, legge n. 183/2011, e' intervenuto unilateralmente sull'assetto dei rapporti finanziari Stato-Province autonome. Ne', ovviamente, le disposizioni sopra censurate potrebbero trovare copertura nell'art. 103 St., che anzi, per le modificazioni di disposizioni statutarie, impone il ricorso all'ancora piu' stringente procedura di revisione costituzionale. Ma v'e' di piu'. I.II. La previsione dell'automatica estensione delle disposizioni dettate per le Regioni a Statuto ordinario anche alla Provincia di Bolzano, recata in modo esplicito sia dai commi sopra esaminati, sia dai commi successivi (si vedano i commi da 17 a 25, che individuano una disciplina comune anche alle Regioni a statuto ordinario e su cui piu' diffusamente infra), travalica i precisi confini posti dall'art. 79, comma 1, St., il quale espressamente stabilisce le regole per la definizione del Patto di stabilita' e prevede che trovino applicazione alla Provincia solo le disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilita' interno previste dallo Statuto speciale, da cui discende esplicitamente l'inapplicabilita' alla Provincia ricorrente delle misure adottate per le altre Regioni. Conseguentemente, stante la gia' stigmatizzata pretermissione del necessario momento di confronto con la Provincia Autonoma, la norma censurata viola, altresi', il disposto del comma 2 del medesimo art. 79, che espressamente assoggetta al gia' esaminato meccanismo di cui all'art. 104 St., la modificazione delle misure recate dal precedente comma 1. Sulla indefettibilita' del meccanismo di cui in parola, codesta ecc.ma Corte si e' espressa molto chiaramente: «Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale» (C. Cost., n. 133/2010 - enfasi aggiunta). Occorre, poi, considerare che nell'Ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che, ai sensi del gia' esaminato art. 104 St., sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia: la procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. L'articolo 32, nella parte in cui prevede l'immediata e diretta applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano della disciplina generale, qualora - per qualsiasi causa - l'intesa non dovesse essere raggiunta entro il termine definito, si pone, dunque, in frontale contrasto con gli articoli 79 e 83 dello Statuto speciale di autonomia, nonche' con l'articolo 2, d.lgs. n. 266/1992 (in combinato disposto con l'art. 16, d.lgs. n. 268/1992). Nelle materie attribuite alla competenza provinciale, infatti, l'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, nel disciplinare il rapporto tra l'Ordinamento statale e l'Ordinamento provinciale, prevede, si e' visto, in capo alla Provincia, unicamente l'onere di adeguare la propria legislazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali, nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, St.. Pertanto, ove si verta in materie di competenza esclusiva provinciale, la Provincia sara' tenuta all'adeguamento solo ove le norme statali possano qualificarsi come «norme fondamentali delle riforme economiche e sociali», mentre in materie di competenza concorrente, l'adeguamento sara' necessitato in presenza di disposizioni qualificabili come «principi fondamentali». Nelle more dell'adeguamento, per espressa previsione del citato art. 2, d.lgs. n. 266/1992, restano applicabili le norme provinciali. Ora, con la disposizione recata dall'art. 32, legge n. 183/2011, il Legislatore statale prevede l'immediata applicazione delle disposizioni dettate per le Regioni a Statuto ordinario anche alle Province e cio' benche' siffatte disposizioni, oltre a ingerire nel peculiare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia Autonoma stessa dal Titolo VI dello Statuto (cfr. in particolare, art. 83 St.) e dalle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 268/1992, cfr. in particolare articolo 16), impingano in materie riservate alla competenza provinciale esclusiva e concorrente, quali le materie di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8, n. 1, St.), di finanza locale (artt. 80 e 81, St.) in relazione alla contabilita' degli enti locali, e di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10, St.), per quanto attiene al finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale, in relazione agli enti sanitari, e quindi in materie per cui sarebbe ammissibile, in applicazione dei gia' citati artt. 4 e 5 St., l'imposizione di un obbligo di adeguamento alle norme di riforma economico sociale o, al piu', in presenza di materia a competenza concorrente ai «principi fondamentali» dettati dal Legislatore statale. E, benche' il Legislatore stesso pretenda di qualificare le disposizioni recate dall'art. 32, legge n. 183/2011, come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., e' evidente che i requisiti di compatibilita' della norma il riparto costituzionalmente e statutariamente previsto delle competenze tra Stato e Province Autonome non sussistono. Come precisato da codesta ecc.ma Corte, infatti, solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (C. cost., nn. 229/2011 e 169/2007). D'altro canto, e' pacifico che la qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (ex plurimis, C. cost., nn. 482/1995 e 354/1994). Il Legislatore statale si spinge, con i commi da 17 a 26 dell'articolo 32, legge n. 183/2011, sino a definire tipologia e contenuto delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per la Provincia e per gli enti locali del suo territorio. Si consideri, con particolare riguardo agli enti locali, che l'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, attribuisce alla Provincia il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla provincia stessa in materia di finanza locale (cfr., altresi', artt. 80 e 81, St. e relativa norma di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 268/1992, cfr. in particolare articoli 17 e 18, nonche' art. 79, comma 2, St. e d.P.R. n. 305/1988): il chiaro riparto di competenza, in quanto norma rientrante nell'alveo applicativo dell'art. 104 St., avrebbe potuto essere modificato solo attraverso il particolare procedimento «di intesa» ivi disciplinato. Cosi' non e', posto che, ancora una volta, il Legislatore statale e' intervenuto unilateralmente individuando, per il tramite di specifiche misure sanzionatorie, gli strumenti per garantire il rispetto degli obblighi discendenti dal Patto di stabilita'. Ecco che tornano, dunque, in evidenza i gia' segnalati profili di censurabilita' della disposizione statale per violazione degli artt. 103, 104, e 107 dello Statuto speciale. Le disposizioni esaminate e censurate con il presente ricorso, lo si e' dimostrato, si pongono, quindi, in insanabile conflitto con il sistema dei rapporti finanziari Stato - Province Autonome di matrice statutaria, palesandosi, sotto diverso ma connesso profilo, evidentemente irragionevoli, in quanto incidenti su ambiti di provata e riconosciuta competenza provinciale, sancita, non bisogna dimenticarlo, dal nuovo testo dell'art. 79 St., che costituisce il risultato di un incontro di volonta' dello Stato e delle Province Autonome medesime, concretizzato nel gia' citato accordo di Milano. Ne' ad escludere la palese confliggenza tra l'assetto costituzionale e statutario sopra ricostruito ed esaminato e l'art. 32, legge n. 183/2011, puo' valere la norma di chiusura recata dal comma 14 del citato articolo 32, il quale prevede, peraltro unicamente con riferimento alle misure di cui ai commi da 11 a 13, che l'attuazione delle stesse debba avvenire nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Anzi, siffatta generica previsione dimostra, ulteriormente, l'irragionevolezza della disposizione censurata, che detta norme di dettaglio, in aperto ed insanabile conflitto con il peculiare regime di autonomia che spetta, proprio in ragione dello Statuto, alla Provincia Autonoma di Bolzano: l'applicazione della norma assoggettata al vaglio di costituzionalita' e' incompatibile con il rispetto delle prescrizioni statutarie richiamate dalla citata prescrizione di chiusura.
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in nel supplemento Ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)». Roma, addi' 4 gennaio 2012 Avv. Prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz