N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 gennaio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome -  Definizione  unilaterale  da  parte  del
  legislatore statale dell'entita'  complessiva  e  del  riparto  pro
  quota  del  concorso  aggiuntivo  delle  autonomie  speciali   agli
  obiettivi di finanza pubblica - Determinazione in coerenza  con  il
  suddetto riparto del saldo programmatico concordato  dalla  Regione
  Trentino-Alto Adige e  dalle  Province  autonome  con  il  Ministro
  dell'economia e delle finanze - Assoggettamento degli  enti  locali
  dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province  autonome
  che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia  di  finanza
  locale all'obiettivo complessivo del patto  di  stabilita'  interno
  degli enti locali - Automatica estensione del regime delle  Regioni
  ordinarie alle autonomie speciali in caso  di  mancato  accordo  di
  queste  ultime  con  il  Ministro  dell'economia  -  Individuazione
  unilaterale  delle  misure  sanzionatorie  collegate   al   mancato
  rispetto delle previsioni  del  Patto  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Bolzano -  Denunciata  introduzione  di  modifiche  non
  concordate al sistema di relazioni finanziarie delineato  nel  c.d.
  Accordo di Milano siglato  nel  2009  dal  Governo,  dalla  Regione
  Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome -  Contrasto  con  le
  disposizioni statutarie e di attuazione disciplinanti  il  concorso
  dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza
  del meccanismo della preventiva intesa - Violazione  del  principio
  di leale collaborazione e  della  peculiare  autonomia  finanziaria
  provinciale - Illegittima incidenza  di  norme  sostanzialmente  di
  dettaglio  in  materie  riservate  alla  legislazione   provinciale
  esclusiva o concorrente - Irragionevolezza  delle  norme  stesse  a
  fronte della clausola espressa di rispetto degli Statuti speciali e
  delle relative norme di attuazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32 (in particolare, commi  10,
  12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, titolo  VI  e
  in particolare artt. 75, 79, 81 e 83; d.P.R.  15  luglio  1988,  n.
  305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; d.lgs. 16
  marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10, 10-bis,  16,  17  e
  18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106. 
(GU n.8 del 22-2-2012 )
     Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.I.  00390090215),
in persona del Presidente  pro  tempore  della  Provincia,  Dr.  Luis
Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.
14.12.2011 rep. n. 23258 (all. 1),  rogata  dal  Segretario  Generale
della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche'
in virtu' di deliberazione di  G.P.  di  autorizzazione  a  stare  in
giudizio n.  1948  del  12.12.2011  (all.  2),  dagli  avv.ti  proff.
Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X) e  Roland  Riz  (C.F.
RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata  presso  lo
studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142; 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge 12  novembre  2011,
n. 183, pubblicata nel supplemento Ordinario n. 234/L  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.  265  del  14  novembre  2011,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)». 
    I. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  265  del
14 novembre 2011 e' stata  pubblicata  la  legge  di  stabilita'  per
l'anno 2011 (legge n. 183 del 12 novembre 2011). 
    L'art. 32 della  citata  legge  detta  le  regole  del  patto  di
stabilita' interno per le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, definendo, per  ciascuna,  la  misura  del  risparmio  da
conseguire in conformita' a quanto  stabilito  dai  decreti-legge  n.
98/2011 e 138/2011 (quest'ultimo oggetto di questione di legittimita'
costituzionale radicata  innanzi  codesta  ecc.ma  Corte  e  iscritta
all'n.r.g.  152/2011)  e  qualificando   siffatta   disciplina   come
«principio fondamentale della finanza pubblica» ex art. 117, comma 3,
e art. 119, comma 2, Cost. 
    I commi da 2 a 9 del citato art. 32 sono destinati a  dettare  la
disciplina applicabile alle Regioni a  Statuto  ordinario,  mentre  i
successivi commi da 10 a 13 e 15 sono dedicati alle Regioni a Statuto
speciale e alle  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con
particolare riferimento alla  quantificazione  del  contributo,  alle
tipologie di spese considerate e  alle  modalita'  di  computo  delle
stesse. La disciplina in materia di  monitoraggio  degli  adempimenti
(cui sono dedicati i commi da 17 a 20) e di sanzioni per l'ipotesi di
inadempienza (cui sono dedicati i commi da 21 a 26), e' invece comune
a Regioni ordinarie e Province Autonome. 
    Il succitato comma 10 individua per ciascuna  Provincia  Autonoma
il   contributo   aggiuntivo   di   finanza   pubblica    determinato
complessivamente per il comparto dal d.l. n. 98/2011 e  dal  d.l.  n.
138/2011 in 2.000 milioni di euro e, analogamente a  quanto  disposto
per le  Regioni  a  Statuto  ordinario,  per  l'anno  2012  riducendo
l'importo complessivo della quota relativa alla «Robin Tax»  (fissata
per le Regioni a Statuto speciale in 370 milioni di euro). 
    I successivi commi da 11  (applicabile  alle  Regioni  a  Statuto
speciale, «escluse la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano») a 13 confermano per  le  Regioni  a
Statuto speciale la disciplina dei  precedenti  esercizi  finanziari,
concernente il patto di stabilita' «concordato». 
    Il comma 12  e',  piu'  precisamente,  destinato  a  dettare  una
disciplina  peculiare  per  il  patto  di  stabilita'  della  Regione
Trentino-Alto Adige e delle  Province  autonome,  prevedendo  che  il
calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la
Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo  programmatico
calcolato in termini di competenza mista, anziche' il complesso delle
spese,  pur,  per  ogni  altro  profilo,  dettando   una   disciplina
sovrapponibile a quella prevista  per  le  altre  Regioni  a  statuto
speciale, ivi compresa la previsione della applicazione, in  caso  di
mancato accordo tra la Provincia  e  il  Ministro  competente,  della
disciplina dettata per le Regioni a Statuto ordinario. 
    Il comma 13 dispone che  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province autonome che esercitano in  via  esclusiva  le  funzioni  in
materia di finanza locale, definiscono la  disciplina  del  patto  di
stabilita'  per  gli  enti  locali  dei  rispettivi  territori,   con
previsione di automatica applicazione delle regole generali  per  gli
enti locali in caso di inerzia delle Regioni e Province competenti. 
    Il  comma  14  reca  una  norma  di  chiusura,   stabilendo   che
l'attuazione delle sopra  elencate  disposizioni  deve  avvenire  nel
rispetto dei rispettivi Statuti speciali e delle  relative  norme  di
attuazione. 
    Il comma 17 e', invece, destinato a disciplinare, con  decorrenza
dall'anno 2013,  il  c.d.  «patto  regionale  integrato»,  avente  la
specifica finalita'  di  consentire  alle  Regioni  e  alle  Province
Autonome di concordare con lo Stato le  modalita'  di  raggiungimento
dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli
enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso  in  sede
di Consiglio delle autonomie locali, con la previsione,  in  caso  di
mancato  rispetto  degli  obiettivi  complessivi  concordati,  di  un
sistema  sanzionatorio  che  impone  alle  Regioni  e  alle  Province
Autonome  inadempimenti  di  rispondere  con  un  maggior   concorso,
nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra  l'obiettivo
prefisso e il risultato conseguito. 
    I commi da 18 a 21  riguardano,  poi,  termini  e  modalita'  del
monitoraggio del Patto per le Regioni e  per  le  Province  Autonome,
introducendo in capo a queste l'obbligo di trasmettere  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,   con   cadenza   trimestrale,   le
informazioni relative agli andamenti della gestione di  competenza  e
di quella di cassa, nonche', ai fini della  verifica  del  Patto,  di
inviare la relativa certificazione. 
    Le disposizioni in esame precisano che  la  mancata  trasmissione
della certificazione costituisce inadempimento del Patto e sanzionano
siffatta condotta omissiva in modo analogo  all'ipotesi  del  mancato
rispetto  dell'obiettivo  di  risparmio  cui  sopra   si   e'   fatto
riferimento.  In  caso  di  trasmissione  tardiva,   ma   attestante,
comunque, il rispetto del Patto di stabilita', il Legislatore statale
ha previsto la sola sanzione del divieto di assunzione di personale. 
    La disciplina del sistema sanzionatorio prosegue con i  commi  da
22 a 26; con specifico riferimento  all'ipotesi  di  inadempienza  al
Patto di  stabilita'  interno,  il  comma  22  rinvia  all'elenco  di
sanzioni di cui all'art. 7, d.lgs. n. 149/2011, sanzioni destinate  a
trovare applicazione, a mente del comma 25, anche nell'ipotesi in cui
la  violazione  del  Patto  di  stabilita'  interno   sia   accertata
successivamente all'anno seguente  a  quello  cui  la  violazione  si
riferisce. Il comma 26 dispone la nullita'  degli  atti  elusivi  del
Patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
    Ora, come noto, con  il  cosiddetto  Accordo  di  Milano  siglato
nell'anno 2009, tra la Regione Trentino  Alto  Adige  e  le  Province
Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  un  lato,  e  il  Governo,
dall'altro, si e' dato vita, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a
126, legge n. 191/2009, ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie
con lo Stato, anche in attuazione del processo di  riforma  in  senso
autonomistico contenuto  nella  legge  n.  42/2009,  prevedendo,  nel
contempo, che  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello  Statuto  di
Autonomia, recante appunto le disposizioni di carattere  finanziario,
avrebbe  potuto  essere  realizzata  solo  attraverso  la   procedura
rinforzata prevista dall'articolo 104  dello  Statuto  medesimo,  che
ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di  concorde
richiesta del Governo e della Regione e  le  Province  Autonome,  per
quanto di rispettiva competenza. 
    E'  evidente  che  l'art.  32,  legge  n.   183/2011,   introduce
modificazioni al  complesso  delle  disposizioni  concordate  con  il
Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle  Province  autonome
nel 2009 al fine di definirne il concorso agli obiettivi  di  finanza
pubblica e alla realizzazione del processo  di  attuazione  del  c.d.
Federalismo Fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati e
sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria. 
    Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge
n. 183/2011, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I. Violazione dell'art. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670. Violazione del Titolo VI , d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 81 e 83.
Violazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui  al  d.P.R.
15 luglio 1988, n.  305,  al  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 2, e al d.lgs.  16  marzo  1992,  n.
268, con particolare riferimento agli  artt.  9,  10,  10-bis  e  16,
nonche' 17  e  18.  Violazione  dell'art.  2,  comma  106,  legge  n.
191/2009. Violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione. 
    I.I. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale, la  Provincia
Autonoma di Bolzano gode di  una  particolare  autonomia  in  materia
finanziaria, sistema rafforzato dalla  previsione  di  un  meccanismo
peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo
Titolo VI, che ammette l'intervento del Legislatore statale con legge
ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione  e
le Province Autonome, in  applicazione  dell'art.  104  dello  stesso
Statuto di autonomia. 
    Il nuovo assetto delle relazioni finanziarie tra lo  Stato  e  le
Province Autonome inaugurato con  il  citato  Accordo  di  Milano  ha
trovato espressione anche nell'art. 2, commi da 106 a 126,  legge  23
dicembre 2009, n. 191, con  espresso  assoggettamento,  a  mente  del
comma 106, delle disposizioni recate  dai  commi  da  107  a  125  al
peculiare meccanismo di approvazione rinforzata di cui  all'art.  104
St.. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per  la  previsione  di  una  specifica  disciplina,  recata
dall'art. 79, del concorso della Provincia  Autonoma  di  Bolzano  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'Ordinamento comunitario, dal Patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    Piu' in particolare, il  citato  art.  79  St.  dispone  che  «la
regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi  di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti  e  doveri
dagli stessi derivanti nonche'  all'assolvimento  degli  obblighi  di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: 
        a) con l'intervenuta  soppressione  della  somma  sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
        b) con l'intervenuta soppressione della  somma  spettante  ai
sensi dell'articolo 78; 
        c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al  riequilibrio
della  finanza  pubblica  mediante  l'assunzione  di  oneri  relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera  comunque  nell'importo  di  100  milioni
annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino  per
un determinato anno di un importo inferiore ai  40  milioni  di  euro
complessivi; 
        d) con le modalita' di coordinamento della  finanza  pubblica
definite al comma 3» (comma 1). 
    L'articolo in esame precisa poi che «le misure di cui al comma  1
possono essere modificate esclusivamente con  la  procedura  prevista
dall'articolo  104  e  fino   alla   loro   eventuale   modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1» e che «al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi
di finanza pubblica, la regione  e  le  province  concordano  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto
di stabilita'  interno  con  riferimento  ai  saldi  di  bilancio  da
conseguire  in  ciascun  periodo.  Fermi   restando   gli   obiettivi
complessivi di finanza pubblica, spetta alle province  stabilire  gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno  e  provvedere  alle
funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri
enti  e  organismi  strumentali,   alle   aziende   sanitarie,   alle
universita' non statali di cui  all'articolo  17,  comma  120,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127 , alle camere di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  e  agli  altri  enti  o   organismi   ad
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle  stesse  in  via
ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni  e  per
gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.  A  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le
province vigilano  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma  ed  esercitano
sugli stessi il controllo successivo  sulla  gestione  dando  notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti» (comma 2 -
enfasi aggiunta). 
    Infine, la disposizione statutaria de qua  espressamente  prevede
che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli  obiettivi
di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e  le
province provvedono alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
Stato, adeguando la  propria  legislazione  ai  principi  costituenti
limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (comma 3 - enfasi aggiunta). 
    L'art. 75 St. attribuisce, inoltre,  alle  Province  Autonome  le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici), e, in ogni caso, i
nove decimi di  tutte  le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o
indirette, comunque denominate, ulteriori  rispetto  a  quelle  sopra
elencate, mentre la normativa  di  attuazione  statutaria  disciplina
tassativamente le ipotesi di riserva del gettito all'Erario (articoli
9, 10 e 10-bis, d.lgs. n. 268/1992). 
    Ed ancora, l'art. 83 St. prevede che  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano adegui la propria normativa alla legislazione dello Stato  in
materia di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  con  esclusione,
quindi,  di  ogni  ipotesi  di  applicazione  in  via  automatica  di
disposizioni di matrice statale, che  illegittimamente  comprimerebbe
le prerogative della Provincia, tanto piu' se  si  considera  che  la
normativa di attuazione statutaria assegna alle Province autonome  la
potesta' di emanare norme in materia di bilanci,  di  rendiconti,  di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e  degli
enti da esse dipendenti (cfr., art. 16, d.lgs. n. 268/1992),  e  che,
in linea generale, prevede unicamente in capo alla Provincia  l'onere
di adeguamento alle disposizioni statali,  nei  limiti  di  cui  agli
artt. 4 e 5, St. (art. 2, d.lgs. n. 266/1992). 
    Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia  finanziaria  provinciale,   sia   con   riferimento   alla
individuazione delle  modalita'  di  concorrenza  agli  obiettivi  di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della  Provincia  stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79,  St.)
- sia  rispetto  alla  gestione  del  gettito  tributario  realizzato
dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e artt. da 9  a  10-bis,  d.lgs.  n.
268/1992). 
    Ora,  l'art.  32,  legge  n.  183/2011,  interviene,  con   tutta
evidenza, sul complesso delle disposizioni concordate con il  Governo
dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome nel  2009
con il gia' citato Accordo di Milano, al fine  di  definire  il  loro
concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  e  al  processo  di
attuazione del c.d. federalismo fiscale. 
    L'esame della normativa statale  succitata  ne  svela  i  plurimi
profili di censurabilita'. 
    Come rilevato in narrativa, infatti, al comma 10, il  Legislatore
statale  introduce  unilateralmente,  e   al   di   fuori   qualunque
procedimento  concordato,  una  misura  di  concorso  delle  Province
Autonome agli obiettivi di finanza  pubblica  aggiuntiva  rispetto  a
quella delineata con l'art. 14, d.l. n. 78/2010 (l. conv. n. 122/2010
-  gravato  con  ricorso  iscritto  all'n.r.g.  99/2010),   definendo
l'entita' complessiva del concorso predetto e individuando,  mediante
apposita tabella, il riparto pro quota tra le Autonomie del  concorso
stesso, quantificato complessivamente, con riferimento alla Provincia
Autonoma di Bolzano, in euro 356.545. 
    La quantificazione in concreto degli obiettivi e, soprattutto, la
previsione espressa e  puntuale  del  riparto  degli  stessi  tra  le
Autonomie speciali operate unilateralmente dal Legislatore statale si
pongono in insanabile conflitto con il principio che regge, ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 79 e dell'art. 104 St.,  il  sistema
dei rapporti Stato - Autonomie speciali sotto il profilo finanziario:
viene  violata  la  regola  dell'intesa  e  del  principio  di  leale
collaborazione recato dall'art. 107 St., che costituisce  il  cardine
di qualunque intervento modificativo delle disposizioni in materia di
concorso  provinciale  agli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   con
l'introduzione di una nuova misura a carico della Provincia. 
    Ad analoghe censure si espone il successivo comma 12,  in  virtu'
del quale il  saldo  programmatico  concordato  tra  lo  Stato  e  le
Autonomie deve essere determinato migliorando il corrispondente saldo
dell'esercizio 2011 in misura pari agli importi riportati dalla  gia'
citata tabella di cui al comma 10: l'art. 79, comma 3,  St.,  prevede
invece, lo si e' visto, che le Province concordino  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  Patto  di
stabilita' interno e che, a decorrere dall'anno 2010,  gli  obiettivi
del Patto siano determinati tenendo conto in concreto  degli  effetti
positivi   in   termini    di    indebitamento    netto,    derivanti
dall'applicazione del medesimo art. 79. 
    La   violazione   della   citata   disposizione   statutaria   e,
parallelamente, del peculiare regime dell'intesa delineato  dall'art.
104 St., nonche' del connesso, e anzi presupposto, principio di leale
collaborazione, e', anche sotto tale profilo, palese. 
    Il successivo comma 13, pur confermando le competenze provinciali
in materia di finanza locale, impone che anche gli enti  situati  sul
territorio   delle   Province   siano   assoggettati   al    rispetto
dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto  di
stabilita' interno - dall'art. 31, legge n. 183/2011. 
    La violazione dell'art. 79, comma  3,  St.,  torna  in  evidenza,
posto che, a norma di tale disposizione statutaria,  compete  in  via
esclusiva  alle  Province  il  compito  di  definire  il   Patto   di
stabilita',  tra  gli  altri,  con  gli  enti  locali   del   proprio
territorio. 
    L'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni   esaminate
discende, in via immediata, dalla natura di legge  ordinaria  che  e'
loro propria, legge adottata al di fuori  del  necessario  -  e  gia'
puntualmente  descritto  -   meccanismo   dell'intesa,   in   patente
violazione dell'art. 104 dello  Statuto  di  autonomia,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui e'  espressione  l'art.  107
dello Statuto speciale: il Legislatore statale, per il tramite  delle
sopra citate previsioni recate dall'art. 32, legge  n.  183/2011,  e'
intervenuto  unilateralmente  sull'assetto  dei  rapporti  finanziari
Stato-Province autonome. 
    Ne',  ovviamente,  le  disposizioni  sopra  censurate  potrebbero
trovare copertura nell'art. 103 St., che anzi, per  le  modificazioni
di  disposizioni  statutarie,  impone  il  ricorso  all'ancora   piu'
stringente procedura di revisione costituzionale. 
    Ma v'e' di piu'. 
    I.II. La previsione dell'automatica estensione delle disposizioni
dettate per le Regioni a Statuto ordinario anche  alla  Provincia  di
Bolzano, recata in modo esplicito sia dai commi sopra esaminati,  sia
dai commi successivi (si vedano i commi da 17 a 25,  che  individuano
una disciplina comune anche alle Regioni a statuto ordinario e su cui
piu' diffusamente infra), travalica i precisi confini posti dall'art.
79, comma 1, St., il quale espressamente stabilisce le regole per  la
definizione  del  Patto  di  stabilita'   e   prevede   che   trovino
applicazione alla  Provincia  solo  le  disposizioni  sull'attuazione
degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  quelle
relative al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilita'
interno  previste   dallo   Statuto   speciale,   da   cui   discende
esplicitamente l'inapplicabilita'  alla  Provincia  ricorrente  delle
misure adottate per le altre Regioni. 
    Conseguentemente, stante la gia' stigmatizzata pretermissione del
necessario momento di confronto con la Provincia Autonoma,  la  norma
censurata viola, altresi', il disposto del comma 2 del medesimo  art.
79, che espressamente assoggetta al gia' esaminato meccanismo di  cui
all'art. 104 St., la modificazione delle misure recate dal precedente
comma 1. 
    Sulla indefettibilita' del meccanismo di cui in  parola,  codesta
ecc.ma Corte si e' espressa molto chiaramente: «Per  quanto  riguarda
la Provincia autonoma di Trento, bisogna  osservare  che  l'autonomia
finanziaria   della   Regione   Trentino-Alto    Adige/Sudtirol    e'
disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che
vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti  finanziari
tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di
compartecipazione  ai  tributi  erariali.  Inoltre,  il  primo  comma
dell'art. 104 dello  stesso  statuto  stabilisce  che  «Fermo  quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle  dell'art.
13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale» (C. Cost., n.
133/2010 - enfasi aggiunta). 
    Occorre, poi, considerare che nell'Ordinamento statutario non  e'
previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che,
ai sensi del gia' esaminato art. 104 St.,  sarebbero  necessarie  per
modificare  l'attuale  lettera  dell'articolo  79  dello  Statuto  di
autonomia:  la  procedura  paritetica   presuppone   una   necessaria
preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata  e
subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente  in
una norma ordinaria statale. 
    L'articolo 32, nella parte in cui prevede l'immediata  e  diretta
applicazione  anche  nella  Provincia  autonoma  di   Bolzano   della
disciplina generale, qualora - per qualsiasi  causa  -  l'intesa  non
dovesse essere raggiunta entro il termine definito, si pone,  dunque,
in frontale contrasto con gli articoli 79 e 83 dello Statuto speciale
di autonomia, nonche'  con  l'articolo  2,  d.lgs.  n.  266/1992  (in
combinato disposto con l'art. 16, d.lgs. n. 268/1992). 
    Nelle materie attribuite alla  competenza  provinciale,  infatti,
l'art. 2, d.lgs.  n.  266/1992,  nel  disciplinare  il  rapporto  tra
l'Ordinamento statale e l'Ordinamento  provinciale,  prevede,  si  e'
visto, in capo alla Provincia,  unicamente  l'onere  di  adeguare  la
propria legislazione, nel termine di sei mesi dalla  pubblicazione  o
nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali, nei  limiti  di
cui agli artt. 4 e 5, St.. 
    Pertanto,  ove  si  verta  in  materie  di  competenza  esclusiva
provinciale, la Provincia sara' tenuta all'adeguamento  solo  ove  le
norme statali possano qualificarsi  come  «norme  fondamentali  delle
riforme economiche  e  sociali»,  mentre  in  materie  di  competenza
concorrente,  l'adeguamento  sara'   necessitato   in   presenza   di
disposizioni qualificabili come «principi fondamentali». 
    Nelle more dell'adeguamento, per espressa previsione  del  citato
art. 2, d.lgs. n. 266/1992, restano applicabili le norme provinciali. 
    Ora, con la disposizione recata dall'art. 32, legge n.  183/2011,
il  Legislatore  statale  prevede  l'immediata   applicazione   delle
disposizioni dettate per le Regioni a Statuto  ordinario  anche  alle
Province e cio' benche' siffatte disposizioni, oltre a  ingerire  nel
peculiare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia
Autonoma stessa dal Titolo VI dello  Statuto  (cfr.  in  particolare,
art. 83  St.)  e  dalle  relative  norme  di  attuazione  (d.lgs.  n.
268/1992, cfr. in particolare  articolo  16),  impingano  in  materie
riservate alla competenza provinciale esclusiva e concorrente,  quali
le materie di ordinamento degli uffici e del personale  (articolo  8,
n. 1, St.), di finanza locale (artt. 80 e 81, St.) in relazione  alla
contabilita' degli enti locali, e di igiene e sanita' (articolo 9, n.
10, St.), per quanto attiene al finanziamento integrale  del  settore
sanitario a carico del bilancio provinciale, in relazione  agli  enti
sanitari, e  quindi  in  materie  per  cui  sarebbe  ammissibile,  in
applicazione dei gia' citati artt. 4 e 5  St.,  l'imposizione  di  un
obbligo di adeguamento alle norme di riforma economico sociale o,  al
piu', in presenza di materia a competenza  concorrente  ai  «principi
fondamentali» dettati dal Legislatore statale. 
    E, benche' il  Legislatore  stesso  pretenda  di  qualificare  le
disposizioni recate dall'art. 32, legge n. 183/2011,  come  «principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» ai sensi  degli
artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., e' evidente  che
i   requisiti   di   compatibilita'   della    norma    il    riparto
costituzionalmente e statutariamente previsto  delle  competenze  tra
Stato e Province Autonome non sussistono. 
    Come precisato da codesta ecc.ma Corte, infatti,  solo  le  norme
effettivamente costituenti principi  fondamentali  del  coordinamento
della  finanza  pubblica  sono  vincolanti  anche  per  le  autonomie
speciali (C. cost., nn. 229/2011 e 169/2007). 
    D'altro canto, e' pacifico  che  la  qualificazione  operata  dal
legislatore  non  e'  in  se'  vincolante  qualora  le  norme,  nella
sostanza, non rivestano il  carattere  dichiarato  (ex  plurimis,  C.
cost., nn. 482/1995 e 354/1994). 
    Il Legislatore statale  si  spinge,  con  i  commi  da  17  a  26
dell'articolo 32, legge n. 183/2011,  sino  a  definire  tipologia  e
contenuto delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto  del
Patto di stabilita' interno per la Provincia e per  gli  enti  locali
del suo territorio. 
    Si consideri, con particolare  riguardo  agli  enti  locali,  che
l'art. 79, comma 3, dello  Statuto  di  autonomia,  attribuisce  alla
Provincia il potere di definire gli obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di
coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla
provincia stessa in materia di finanza locale (cfr., altresi',  artt.
80 e 81, St. e relativa norma di  attuazione  statutaria  di  cui  al
d.lgs. n. 268/1992, cfr. in particolare articoli  17  e  18,  nonche'
art. 79, comma 2, St. e d.P.R. n. 305/1988):  il  chiaro  riparto  di
competenza,  in  quanto  norma  rientrante   nell'alveo   applicativo
dell'art. 104 St., avrebbe potuto essere modificato  solo  attraverso
il particolare procedimento «di intesa» ivi disciplinato. 
    Cosi' non e', posto che, ancora una volta, il Legislatore statale
e'  intervenuto  unilateralmente  individuando,  per  il  tramite  di
specifiche misure  sanzionatorie,  gli  strumenti  per  garantire  il
rispetto degli obblighi discendenti dal Patto di stabilita'. 
    Ecco che tornano, dunque, in evidenza i gia' segnalati profili di
censurabilita' della disposizione statale per violazione degli  artt.
103, 104, e 107 dello Statuto speciale. 
    Le disposizioni esaminate e censurate con il presente ricorso, lo
si e' dimostrato, si pongono, quindi, in insanabile conflitto con  il
sistema dei rapporti finanziari Stato - Province Autonome di  matrice
statutaria,  palesandosi,  sotto   diverso   ma   connesso   profilo,
evidentemente irragionevoli, in quanto incidenti su ambiti di provata
e  riconosciuta  competenza   provinciale,   sancita,   non   bisogna
dimenticarlo, dal nuovo testo dell'art. 79 St.,  che  costituisce  il
risultato di un incontro di volonta' dello  Stato  e  delle  Province
Autonome medesime, concretizzato nel gia' citato accordo di Milano. 
    Ne'  ad  escludere   la   palese   confliggenza   tra   l'assetto
costituzionale e statutario sopra ricostruito ed esaminato  e  l'art.
32, legge n. 183/2011, puo' valere la norma di  chiusura  recata  dal
comma  14  del  citato  articolo  32,  il  quale  prevede,   peraltro
unicamente con riferimento alle misure di cui ai commi da  11  a  13,
che l'attuazione delle  stesse  debba  avvenire  nel  rispetto  dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
    Anzi,  siffatta  generica  previsione  dimostra,   ulteriormente,
l'irragionevolezza della disposizione censurata, che detta  norme  di
dettaglio, in aperto ed insanabile conflitto con il peculiare  regime
di autonomia che spetta,  proprio  in  ragione  dello  Statuto,  alla
Provincia   Autonoma   di   Bolzano:   l'applicazione   della   norma
assoggettata al vaglio di costituzionalita' e' incompatibile  con  il
rispetto  delle  prescrizioni  statutarie  richiamate  dalla   citata
prescrizione di chiusura. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del   presente
ricorso, dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  32,
legge 12  novembre  2011,  n.  183,  pubblicata  in  nel  supplemento
Ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 265 del 14 novembre 2011, recante «Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2012)». 
        Roma, addi' 4 gennaio 2012 
 
                 Avv. Prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz