N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2011
Ordinanza del 3 novembre 2011 emessa da Giudice di pace di Catanzaro nel procedimento civile promosso da Valentini Marco contro Sara Assicurazioni S.p.a.. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilita' della domanda giudiziaria - Contrasto con il principio e criterio direttivo della legge delega che vieta di precludere l'accesso alla giustizia. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5. - Costituzione, artt. 24, (76) e 77, in relazione all'art. 60, comma terzo, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Assoggettamento al pagamento di una somma non irrisoria di denaro destinata ad un organismo che potrebbe avere natura privata - Sostanziale limitazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia. - Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16, comma 4. - Costituzione, art. 24. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Indennita' spettanti agli organismi di mediazione - Possibilita' di non aderire al procedimento di mediazione ed evitare il pagamento delle "spese di mediazione" - Espressa previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice - Violazione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento. - Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.8 del 22-2-2012 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2011; Vista l'eccezione preliminare sollevata dall'attore in merito alla illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 nonche' degli articoli 4 e 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, per la violazione degli articoli 77, 24, 3 e 97 Cost.; Rilevato che la materia oggetto della presente domanda, ovvero la richiesta di indennizzo derivante da contratto assicurativo, rientra nell'ambito di applicazione della disposizione contemplata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che cosi' recita: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ... , contratti assicurativi ... e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ...»; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice; Rilevata, infatti, l'evidente violazione degli articoli 76 e 77 Cost. per il contrasto tra la legge delega ed il decreto legislativo n. 28/2010, nella misura in cui, mentre l'art. 60 della legge n. 69/2009 (legge delega) al terzo comma, lettera a) prescrive che nell'esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo « ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia», l'art. 5 decreto legislativo n. 28/2010 concepisce invece il procedimento di mediazione quale momento propedeutico alla domanda giudiziale, rischiando di compromettere l'effettivita' della stessa tutela giudiziale e condizionando in concreto il diritto di azione; Osservato, ancora, l'evidente contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto nel prevedere, l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, che il tentativo di conciliazione abbia un costo, non meramente simbolico, subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di danaro, con cio' contravvenendo, peraltro, a quanto sancito nella sentenza n. 67 del 29 novembre 1960 della Corte costituzionale, che ebbe modo di chiarire che lo Stato non puo' pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile, se non nel caso di tributi giudiziari o cauzioni; Osservato, poi, come l'esborso previsto per la media-conciliazione non e' destinato allo Stato bensi' ad un organismo che potrebbe avere addirittura natura privata, in spregio del principio fissato dalle sentenze n. 522/02 e n. 333/01 Corte Cost., secondo cui l'esborso deve essere «razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»; Ravvisata, infine, la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, concernente i criteri di determinazione delle indennita', suddivide le stesse in «spese di avvio del procedimento» e «spese di mediazione», laddove le prime sono dovute da «ciascuna parte» ma sono versate «dall'istante al momento del deposito della domanda» (secondo comma), mentre le seconde «sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento», dunque espressamente prevedendo che la parte convenuta possa non aderire al procedimento, ed in conclusione ponendo su piani diversi, e cosi' trattandole diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta; Rendendosi, a questo punto, necessaria la sospensione del giudizio.
P.Q.M. Pronunciando nel giudizio in epigrafe, cosi' dispone: 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 decreto legislativo n. 28/2000 in relazione agli articoli 24 e 77 Cost.; 2. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16/4 del decreto ministeriale n. 180/2010 in relazione agli articoli 3 e 24 Cost.; 3. sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4. ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Catanzaro, addi' 26 ottobre 2011 Il Giudice di pace: Marinaro