N. 28 ORDINANZA 13 - 16 febbraio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Impiego  pubblico  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
  2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 - Istituzione
  del  capitolo  di  spesa  n.  108149  concernente  "Trattamento  di
  pensione integrativo  e  sostitutivo  spettante  al  personale  del
  soppresso EAS (ente acquedotti siciliani)  da  erogare  tramite  il
  fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) - Inclusione  nell'elenco
  delle spese obbligatorie e d'ordine per gli effetti di cui all'art.
  26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Ricorso  del  Commissario
  dello Stato per la Regione  Siciliana  -  Promulgazione  del  testo
  approvato dall'Assemblea regionale siciliana  con  omissione  della
  disposizione  oggetto  di  censura   -   Esaurimento   del   potere
  promulgativo e conseguente  carenza  di  oggetto  del  giudizio  di
  legittimita'  costituzionale  -  Cessazione   della   materia   del
  contendere. 
- Disegno di legge della Regione siciliana 30  aprile  2011,  n.  630
  (pubblicato come legge della Regione siciliana 20 luglio  2011,  n.
  15), art. 3, comma 1. 
- Costituzione, art. 81, terzo e quarto comma. 
(GU n.8 del 22-2-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1,
della delibera  legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana  30
aprile 2011, con la quale e' stato approvato il disegno di  legge  n.
630 (Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  per  l'anno
finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il  triennio  2011-2013),
promosso dal Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  con
ricorso notificato il 9 maggio 2011, depositato in cancelleria il  17
maggio 2011 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio  2012  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 maggio e depositato  il
17 maggio 2011, il Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana
ha proposto - in riferimento all'articolo 81, terzo e  quarto  comma,
della  Costituzione  -  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 3, comma 1, della delibera  legislativa  dell'Assemblea
regionale siciliana 30 aprile 2011, con la quale e'  stato  approvato
il disegno di legge n. 630  (Bilancio  di  previsione  della  Regione
siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale  per  il
triennio  2011-2013),  nella  parte  in  cui  qualifica  come   spesa
obbligatoria e d'ordine la voce indicata al capitolo n. 108149 di cui
all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa; 
        che il ricorrente illustra come il capitolo indicato riguardi
i fondi destinati al trattamento integrativo della  pensione  erogata
ai dipendenti dell'Ente  acquedotti  siciliani,  in  liquidazione,  a
norma  dell'art.  23,  comma  2-sexies,  della  legge  della  Regione
siciliana 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e  norme
in materia di programmazione, contabilita' e controllo.  Disposizioni
varie aventi riflessi di natura finanziaria); 
        che  la   dotazione   finanziaria   pertinente,   secondo   i
chiarimenti  dell'Amministrazione  interessata,  sarebbe   assicurata
mediante le disponibilita' del capitolo 213032 («Fondo per  le  spese
relative   al   personale   dell'Ente   acquedotti    siciliani    in
liquidazione»), istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 2008
«al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa  necessaria  per
l'attuazione delle disposizioni  contenute  nel  richiamato  art.  23
della l.r. n. 10/1999»; 
        che il  Commissario  dello  Stato  prosegue  segnalando  come
l'Ente in questione, sebbene posto  in  liquidazione  fin  dal  2004,
continui ad operare ed a gestire il servizio idrico in  tre  Province
siciliane, e come successive norme di  trasferimento  ope  legis  dei
dipendenti  nei  ruoli  regionali,   pur   approvate   dall'Assemblea
regionale,  non  siano   state   promulgate,   attesa   l'intervenuta
impugnazione ad opera dello stesso Commissario dello Stato; 
        che il trattamento di pensione integrativo e sostitutivo  per
i dipendenti, che la  norma  impugnata  conserva  in  relazione  alla
programmata cessazione di attivita' dell'Ente  acquedotti  siciliani,
e' stato attribuito  dal  regolamento  organico  dell'Ente  medesimo,
approvato con deliberazione della  Giunta  regionale  del  13  maggio
1986, n. 138; 
        che il ricorrente, tutto cio' premesso, osserva come la norma
istitutiva del trattamento  per  i  dipendenti  dell'Ente  acquedotti
siciliani non determini l'ammontare delle risorse necessarie  per  la
relativa attuazione, ne' la fonte delle risorse medesime; 
        che, in tale contesto, l'istituzione del  capitolo  di  spesa
108149,  di  cui  alla  norma  impugnata,  sarebbe   intervenuta   in
violazione del terzo e del quarto comma dell'art. 81 Cost.; 
        che il Commissario dello Stato rileva, a tale proposito, come
tutti gli  enti  in  cui  si  articola  la  Repubblica  siano  tenuti
all'osservanza  dei  precetti   costituzionali   indicati,   la   cui
centralita' e'  stata  ulteriormente  avvalorata  dal  testo  vigente
dell'art. 119 Cost.; 
        che l'obbligo di copertura legislativa delle spese, sinergico
rispetto al  divieto  di  stabilire  nuove  spese  con  la  legge  di
bilancio, implica che una nuova spesa  non  possa  trovare  copertura
mediante iscrizione negli stati di previsione, si tratti di quelli in
corso di attuazione o di quelli da approvare; 
    che, di contro, il legislatore siciliano, con la norma impugnata,
avrebbe autorizzato una spesa duratura, destinata ad  un  progressivo
aumento, senza quantificare gli oneri relativi per i futuri esercizi,
e comunque senza indicare i  mezzi  destinati  alla  copertura  degli
oneri medesimi; 
        che la Regione siciliana non si e' costituita nel giudizio di
legittimita' costituzionale. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto -  in  riferimento  all'articolo  81,  terzo  e
quarto  comma,  della  Costituzione  -  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della  delibera  legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011, con  la  quale  e'
stato approvato il disegno di legge n. 630  (Bilancio  di  previsione
della Regione  siciliana  per  l'anno  finanziario  2011  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013), nella parte in cui  qualifica
come spesa obbligatoria e d'ordine la voce indicata  al  capitolo  n.
108149 di cui all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione  della
spesa; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   la
delibera legislativa impugnata e' stata promulgata e pubblicata  come
legge della Regione siciliana 11  maggio  2011,  n.  8  (Bilancio  di
previsione della Regione siciliana  per  l'anno  finanziario  2011  e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013); 
        che  il  capitolo  di  spesa  n.   108149   risulta   espunto
dall'elenco n.  1  di  cui  alla  norma  censurata,  con  l'esplicita
motivazione  che  la  relativa  previsione  e'   stata   oggetto   di
impugnativa da parte del Commissario dello Stato; 
        che,  come  costantemente  affermato  da  questa  Corte,   la
promulgazione parziale del testo approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana realizza «l'esaurimento del  potere  promulgativo,  che  si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato  dall'Assemblea  regionale»,  cio'  che,  sul  piano
processuale, «preclude definitivamente la possibilita' che  le  parti
della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o
esplichino una qualsiasi efficacia,  privando  cosi'  di  oggetto  il
giudizio di legittimita' costituzionale» (ex plurimis,  ordinanze  n.
11 del 2012 e n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011); 
        che deve  essere  pertanto  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti