MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2012 

Comunicazione della data  in  cui  sono  resi  disponibili  sul  sito
internet della Societa' per gli studi di settore -  SOSE  S.p.A.  tre
questionari per la raccolta  dei  dati  contabili  e  strutturali  di
comuni e di province ai  fini  della  determinazione  del  fabbisogno
standard. (12A02150) 
(GU n.47 del 25-2-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  recante
disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard di comuni, citta'  metropolitane  e  province,  adottato  in
attuazione della delega contenuta nella  predetta  legge  n.  42  del
2009; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216  del
2010, il quale  disciplina  la  tempistica  e  la  modalita'  per  la
determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi
alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e
b), del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard,
ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla  Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a., il compito di predisporre  le
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard  e
di determinarne i valori con tecniche statistiche che  diano  rilievo
alle caratteristiche  individuali  dei  singoli  comuni  e  province,
secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; 
  Visto, altresi', l'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
decreto legislativo, il quale prevede che la  suddetta  Societa'  per
gli  studi  di  settore  possa   predisporre   appositi   questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni  e
dalle  province,  con  obbligo,  a  carico  dei  predetti  enti,   di
restituire gli  anzidetti  questionari,  per  via  telematica,  entro
sessanta  giorni  dal  loro  ricevimento   pena   il   blocco,   fino
all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari  medesimi,  dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul  sito
del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; 
  Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), numero  6),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il  quale  dispone
che, con provvedimento del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  e'
comunicata la data in cui i questionari di  cui  al  citato  art.  5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216  del  2010,  sono
resi disponibili sul sito internet della Societa' per  gli  studi  di
settore - SOSE S.p.a. e che il termine di sessanta  giorni,  previsto
dal medesimo art. 5, comma 1,  lettera  c),  decorre  dalla  data  di
pubblicazione del predetto provvedimento del Ministero  dell'economia
e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto  l'accordo  in  merito  alla  procedura  amministrativa   per
l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del suddetto decreto
legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 216  del  2010,  che  prevede  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad  almeno  due
terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere
a) e b) del medesimo decreto, con un processo di gradualita'  diretto
a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 216
del  2010,  che  ha  definito,  in  via  provvisoria,  sei   funzioni
fondamentali dei  comuni,  individuate  nelle  funzioni  generali  di
amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo,  nella  misura  ivi
indicata, in quelle di polizia locale, di  istruzione  pubblica,  ivi
compresi i  servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli  di  assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica, nelle funzioni
nel campo della viabilita' e dei trasporti, in quelle riguardanti  la
gestione del territorio  e  dell'ambiente,  fatta  eccezione  per  il
servizio di edilizia  residenziale  pubblica  e  locale  e  piani  di
edilizia, nonche' per il servizio idrico integrato, ed, infine, nelle
funzioni del settore sociale; 
  Visto, altresi', l'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del  predetto
decreto legislativo  n.  216  del  2010,  che  ha  definito,  in  via
provvisoria, sei funzioni fondamentali  delle  province,  individuate
nelle  funzioni  generali  di  amministrazione,  di  gestione  e   di
controllo,  nella  misura  ivi  indicata,  in  quelle  di  istruzione
pubblica, ivi compresa  l'edilizia  scolastica,  nelle  funzioni  nel
campo  dei  trasporti,  in  quelle  riguardanti   la   gestione   del
territorio, nelle funzioni nel campo  della  tutela  ambientale,  ed,
infine, nel campo dello sviluppo economico relative  ai  servizi  del
mercato del lavoro; 
  Considerato che nel  2011  sono  stati  somministrati  a  comuni  e
province i questionari funzionali alla determinazione dei  fabbisogni
standard  relativi  ad  un   terzo   delle   funzioni   fondamentali,
individuate, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia
locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo
e, per le province, in quelle  nel  campo  dello  sviluppo  economico
relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle  generali  di
amministrazione, gestione e controllo; 
  Considerato che, in conformita' con quanto  disposto  dall'art.  2,
comma 5, lettera b), del menzionato decreto legislativo  n.  216  del
2010, sono state individuate ulteriori quattro funzioni fondamentali,
corrispondenti al secondo terzo delle funzioni di cui al citato  art.
3 del medesimo decreto,  in  relazione  alle  quali  dovranno  essere
determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013; 
  Rilevato  che  le  predette  funzioni   fondamentali   sono   state
individuate, rispettivamente, per i comuni, in quelle  di  istruzione
pubblica e del settore sociale e,  per  le  province,  in  quelle  di
istruzione pubblica e della gestione del territorio; 
  Considerato  che  dovranno  essere  somministrati  ai  comuni   due
distinti questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica  e
alle funzioni del settore  sociale  ed  alle  province  due  distinti
questionari relativi alle funzioni  di  istruzione  pubblica  e  alle
funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
  Considerato che sono stati predisposti il questionario per i comuni
relativo alle funzioni di istruzione pubblica ed i questionari per le
province  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica  e  alle
funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono resi disponibili sul sito internet della societa'  per  gli
studi     di     settore     -     SOSE     S.p.a.,     all'indirizzo
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard,  i  questionari  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, denominati FC03U - Funzioni di istruzione pubblica, per
i comuni, nonche'  i  questionari  FP02U  -  Funzioni  di  istruzione
pubblica e FP04U - Funzioni riguardanti la gestione  del  territorio,
per le province. 
  2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti  alla
societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., da parte dei  comuni
e delle province,  interamente  compilati  con  i  dati  richiesti  e
sottoscritti sia  dal  legale  rappresentante  che  dal  responsabile
economico finanziario dell'ente. 
  3. La restituzione dei questionari dovra' avvenire  entro  sessanta
giorni  decorrenti  dalla  data   di   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita'  che  saranno
rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di  mancato
rispetto del temine di cui  al  periodo  precedente,  si  applica  la
sanzione di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura  stabilita
dall'accordo sancito dalla conferenza Stato-citta' e autonomie locali
nella seduta del 27 luglio 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2012 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella