N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 gennaio 2012 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Competenze  in  materia  di  assistenza  sanitaria   al   personale
  navigante ed aeronavigante  -  Trasferimento  dal  Ministero  della
  salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
  mediante  regolamento  governativo,  adottato   d'intesa   con   la
  Conferenza Stato-Regioni -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di
  Trento - Denunciata lesione delle competenze in materia di  sanita'
  spettanti  alla  ricorrente  in  base  alle  norme   statutarie   e
  costituzionali - Violazione della  sfera  di  competenza  riservata
  alle norme di attuazione dello Statuto - Contrasto con il principio
  di esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 90. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 9, n. 10, e 107; Costituzione, art. 117, commi terzo
  e sesto. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti  territoriali
  - Qualificazione  delle  norme  che  limitano  la  possibilita'  di
  indebitamento degli enti locali  e  delle  Regioni  come  "principi
  fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" - Definizione
  con successivo decreto ministeriale "non regolamentare", sentita la
  Conferenza Unificata, delle modalita' di attuazione della riduzione
  del  debito  -  Applicabilita',  in  caso  di  inadempimento  degli
  obblighi di riduzione,  delle  misure  sanzionatorie  previste  dal
  decreto legislativo n. 149 del 2011 per la violazione del patto  di
  stabilita' interno - Ricorso della Provincia autonoma di  Trento  -
  Impugnativa proposta per l'ipotesi che  le  disposizioni  censurate
  siano  applicabili  alla  ricorrente  -  Denunciata   carenza   del
  carattere  di  principi  fondamentali  nelle  norme   censurate   -
  Contrasto con le norme statutarie disciplinanti la  possibilita'  e
  il limite  massimo  di  indebitamento  delle  Province  autonome  -
  Alterazione unilaterale del regime degli obblighi finanziari  delle
  Province autonome previsto dallo Statuto (imperniato sul  principio
  dell'accordo fra Stato e autonomie speciali e sull'inapplicabilita'
  delle norme relative al patto di stabilita' valevoli per le Regioni
  ordinarie) - Interferenza con  il  potere  di  coordinamento  della
  finanza locale spettante alle Province autonome - Violazione  della
  competenza legislativa provinciale in materia di finanza  locale  e
  di indebitamento degli enti locali - Contrasto con il principio  di
  esclusione dei regolamenti statali nelle materie  regionali  ovvero
  con  il  principio  di  esclusione   dell'esercizio   di   funzioni
  amministrative in  materie  di  competenza  provinciale  -  In  via
  subordinata:  Insufficienza  della  previsione  del  parere   della
  Conferenza unificata, in luogo dell'intesa, ai fini dell'emanazione
  del decreto ministeriale recante le modalita' di  attuazione  della
  riduzione  del  debito  -  Violazione  del   principio   di   leale
  collaborazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, commi 3,  secondo  e  terzo
  periodo, e 4. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, comma secondo;
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 74, 79, 80, primo comma,  e  107;  d.lgs.  16  marzo
  1992, n. 268, art. 17, comma 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt.
  2 e 4. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Disciplina delle c.d. "zone franche a burocrazia zero" - Estensione
  in via sperimentale all'intero  territorio  nazionale  fino  al  31
  dicembre 2013, - Costituzione, funzioni  e  procedure  dell'Ufficio
  locale del Governo - Regolamentazione dettagliata dei  procedimenti
  amministrativi relativi alle nuove iniziative produttive -  Ricorso
  della Provincia autonoma  di  Trento  -  Impugnativa  proposta  per
  l'ipotesi che, pur a seguito della sentenza n. 232 del  2011  della
  Corte costituzionale, la disciplina censurata sia applicabile  alla
  ricorrente - Denunciata possibilita' che le  funzioni  dell'Ufficio
  locale  del   Governo   riguardino   procedimenti   di   competenza
  provinciale - Lesione delle potesta' legislative  e  amministrative
  spettanti alle Province autonome in base allo  Statuto  speciale  o
  alla  Costituzione  -  Invasione  della  competenza  provinciale  a
  regolare i procedimenti amministrativi  nelle  proprie  materie  ed
  assenza dei presupposti  per  la  "chiamata  in  sussidiarieta'"  -
  Violazione  delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  e   della
  competenza, ad esse  riservata,  di  attuazione-integrazione  delle
  norme statutarie disciplinanti  le  funzioni  del  Commissario  del
  Governo - Contrasto con i principi di  ragionevolezza  e  di  buona
  amministrazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 8, nn. 1, 5, 9, 12, 14, 20 e 21; 9, nn. 3,  7  e  8;
  16; 87; 88; e 107; Costituzione, artt. 3, 97, 117,  commi  terzo  e
  quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Qualificazione come principi fondamentali
  di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Trento - Denunciata alterazione unilaterale del  regime
  degli obblighi finanziari delle Province  autonome  previsto  dallo
  Statuto  (imperniato  sul  principio  dell'accordo  fra   Stato   e
  autonomie speciali e sull'inapplicabilita' delle norme relative  al
  patto di stabilita' valevoli per le Regioni ordinarie). 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 1. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Concorso delle  autonomie  speciali  alla
  manovra finanziaria  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  dal
  decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da  parte
  del legislatore statale dell'entita'  del  contributo  gravante  su
  ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione  di  qualsivoglia
  criterio di riparto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento  -
  Denunciata  violazione  del  principio  dell'accordo  fra  Stato  e
  autonomie speciali  in  materia  finanziaria  -  Contrasto  con  le
  disposizioni  statutarie  concernenti   il   raggiungimento   degli
  obiettivi di  finanza  pubblica  e  il  necessario  consenso  della
  Provincia autonoma per la loro modifica. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Determinazione  del  saldo  programmatico
  concordato dalla  Regione  Trentino  Alto-Adige  e  dalle  Province
  autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Necessaria
  coerenza con il riparto del  concorso  aggiuntivo  delle  autonomie
  speciali alla manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo
  Stato  -  Applicabilita',  in  caso  di  mancato   accordo,   delle
  disposizioni stabilite per le Regioni  ordinarie  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento  -  Denunciata  contraddittorieta'  di
  tali previsioni  -  Irragionevolezza  -  Violazione  del  principio
  dell'accordo fra Stato e autonomie speciali in materia  finanziaria
  -  Contrasto  con  le  disposizioni   statutarie   concernenti   il
  raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il  necessario
  consenso della Provincia autonoma per la loro modifica - Violazione
  del  principio  di  leale  collaborazione  per  difetto  di  intesa
  paritaria. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. 
- Costituzione, art. 3; Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige
  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome  -  Definizione  mediante  accordi  con  il
  Ministro dell'economia  delle  modalita'  attuative  del  patto  di
  stabilita' interno per gli enti  locali  delle  Regioni  a  statuto
  speciale e Province autonome che esercitano  in  via  esclusiva  le
  funzioni  in  materia  di  finanza  locale  -  Assoggettamento  dei
  predetti enti locali all'obiettivo complessivamente determinato per
  gli enti locali del restante territorio nazionale - Estensione,  in
  caso di mancato accordo tra Governo  e  autonomie  speciali,  delle
  disposizioni del patto di stabilita' relativo  a  questi  ultimi  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Trento -  Denunciato  contrasto
  con norme statutarie e di  attuazione  statutaria  nonche'  con  la
  legislazione  provinciale  vigente  -  Violazione   del   principio
  dell'accordo fra Stato e autonomie speciali in materia  finanziaria
  - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di
  finanza locale - Contrasto  con  il  regime  di  adeguamento  della
  legislazione provinciale alle norme statali sopravvenute. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 13. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79, comma 3, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  266,
  art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome -  Concorso  delle  autonomie  speciali  al
  riequilibrio   della   finanza   pubblica   mediante   l'assunzione
  dell'esercizio  di  funzioni  statali  attraverso  l'emanazione  di
  specifiche norme di attuazione statutaria - Ricorso della Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Denunciata  sovrapposizione  della   legge
  ordinaria alla disciplina statutaria che regola il  concorso  delle
  Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza
  del procedimento concertato. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle  Province  autonome  -  Modalita'  di  raggiungimento   degli
  obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei  rispettivi  enti
  locali - Definizione concordata tra Stato e Regioni previo  accordo
  concluso in sede di Consiglio  delle  autonomie  locali  (o  con  i
  rappresentanti delle associazioni  degli  enti  locali)  -  Ricorso
  della Provincia autonoma  di  Trento  -  Impugnativa  proposta  per
  l'ipotesi che la  disposizione  censurata  sia  vincolante  (e  non
  meramente   facoltizzante)   per   la   ricorrente   -   Denunciata
  sovrapposizione della legge ordinaria  alla  disciplina  statutaria
  che regola il concorso delle Province autonome  agli  obiettivi  di
  finanza  pubblica  -  Incongruita'  -  Violazione  della   potesta'
  legislativa provinciale in materia di finanza locale. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 17, primo periodo. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Condizioni per l'adempimento, fattispecie
  di inadempimento e relative sanzioni - Definizione  unilaterale  da
  parte dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma  di  Trento  -
  Denunciato contrasto  con  le  norme  statutarie  che  regolano  la
  stipulazione del patto  di  stabilita'  per  la  ricorrente  e  che
  escludono l'applicabilita' ad essa degli obblighi valevoli  per  le
  Regioni ordinarie. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 17,  terzo  periodo,
  19, 22, 24, 25 e 26. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 (commi 3 e 4), 103, 104 e 107. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Condizioni per l'adempimento, fattispecie
  di inadempimento e relative sanzioni  -  Ipotizzata  applicabilita'
  anche in relazione agli obblighi concernenti il patto di stabilita'
  degli enti locali - Ricorso della Provincia autonoma  di  Trento  -
  Denunciata violazione dei poteri  statutariamente  attribuiti  alla
  ricorrente con riferimento  agli  obblighi  finanziari  degli  enti
  locali - Violazione della  competenza  legislativa  provinciale  in
  materia di finanza locale delineata dallo  Statuto  e  dalle  norme
  attuative - Contrasto con il regime di adeguamento della  normativa
  provinciale a quella statale sopravvenuta. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 17,  terzo  periodo,
  19, 22, 24, 25 e 26. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 (commi 3 e 4) e 80; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
  art. 17, comma 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. 
(GU n.9 del 29-2-2012 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma   di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in persona  del  Presidente  della  Giunta  provinciale
pro-tempore  Lorenzo  Dellai,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta provinciale 23 dicembre 2011, n. 2929 (doc. 1),  rappresentata
e difesa, come da procura speciale n. rep. 27666 del 27 dicembre 2011
(doc. 2), rogata dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale  rogante
della Provincia, dall'avv.  prof.  Giandomenico  Falcon  (cod.  fisc.
FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.
PDRNCL56R01G428C)  dell'Avvocatura  della  Provincia  di   Trento   e
dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc.  MNZLGU34E15H501Y)  di  Roma,  con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri,
n. 51; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  4,
comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4;  14,  commi
da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre
2011, suppl. ord. n. 234; 
    Per violazione: 
        dell'art. 8, n. 1), n. 9), n. 12), n. 14), n. 20);  dell'art.
9, n. 3), n. 7), n. 8); degli articoli 16, 74, 87, 88, 103, 104 e 107
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale),  nonche'  delle
correlative norme di attuazione; 
        del titolo VI dello statuto speciale,  in  particolare  degli
articoli 79, 80 e 81,  e  delle  relative  norme  di  attuazione  (in
particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
articoli 2 e 4; 
        degli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della  Costituzione
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3; 
        del principio di  leale  collaborazione,  per  i  profili  di
seguito illustrati. 
 
                           Fatto e diritto 
 
Premessa 
    Il presente ricorso si riferisce  ad  alcune  disposizioni  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2012). Tale  legge,  conformemente  alla  sua  natura,  ha  contenuto
eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche  le  disposizioni  qui
impugnate. 
    E'  risultato  percio'  preferibile  evitare  una   illustrazione
generale in fatto,  ed  affrontare  invece  direttamente  le  singole
disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia
il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 90. 
    L'art. 4 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e'  intitolato
riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri. 
    Il comma 89 di tale  disposizione  stabilisce  che  «a  decorrere
dall'anno 2013 le competenze in materia di  assistenza  sanitaria  al
personale  navigante  ed  aeronavigante,  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,  sono  trasferite
alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano».
Corrispondentemente, il comma 91 dispone l'abrogazione,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2013, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620. 
    E' dunque previsto, in termini generali, il  trasferimento  delle
competenze  sia  alle  autonomie  ordinarie  che  alle  speciali.  In
relazione a queste, il  comma  93  correttamente  statuisce  che  "al
trasferimento delle funzioni di cui al comma 89,  per  le  regioni  a
statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  si
provvede  con  apposite  norme  di  attuazione  in   conformita'   ai
rispettivi statuti di autonomia» (enfasi aggiunta). 
    Sennonche', in piena contraddizione con la  norma  specifica  ora
citata,  il  precedente  comma  90,  dispone  esso  stesso  che   «al
trasferimento delle funzioni assistenziali di cui  al  comma  89  dal
Ministero della salute alle regioni  ed  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai  sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  ...  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano» (enfasi aggiunta), con l'osservanza dei principi
e criteri direttivi di seguito elencati. 
    Ed  anche  tali  principi  direttivi  menzionano  in  piu'  punti
menzionano  le  province  autonome.  Si  tratta  in  particolare  dei
seguenti punti: 
    «b) prevedere il conferimento alle regioni  e  province  autonome
delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale  attribuite
al  Ministero  della  salute  con  contestuale  trasferimento   delle
relative risorse»; 
    «d) disciplinare il trasferimento alle regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del
Ministero della salute attualmente in servizio presso gli  ambulatori
del servizio di assistenza sanitaria ai  naviganti,  con  contestuale
trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  e  corrispondente
riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche  del  medesimo
Ministero»; 
    «e) disciplinare il trasferimento alle regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti  convenzionali  relativi
al personale convenzionato interno appartenente  alle  categorie  dei
medici, chimici  biologi  e  psicologi,  infermieri,  fisioterapisti,
tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  tecnici  di  laboratorio
biomedico  con  contestuale  trasferimento  delle  relative   risorse
finanziarie»; 
    «f) disciplinare il trasferimento alle regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei  vigenti  rapporti  convenzionali
con i medici generici fiduciari con contestuale  trasferimento  delle
relative risorse finanziarie»; 
    «g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome
delle relative risorse strumentali»; 
    «h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e  le  province
autonome,  delle  risorse  finanziarie  complessive  destinate   alle
funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma». 
    Ora, e' evidente che i due metodi  di  trasferimento  -  mediante
norme di attuazione dello  statuto  e  mediante  regolamento  -  sono
diversi ed incompatibili. Ed e' altresi' evidente - pur se di seguito
sara' compiutamente illustrato - che mentre la disposizione del comma
93 e' pienamente corretta e legittima, quella del  comma  90  e',  in
relazione alla ricorrente provincia, del tutto illegittima. 
    Il presente intervento statale ricade chiaramente in una  materia
di competenza provinciale, e  cio'  sia  che  la  si  guardi  in  una
prospettiva meramente statutaria, facendo riferimento alla competenza
spettante alla Provincia in base all'art. 9,  n.  10,  dello  statuto
(«igiene  e  sanita',   ivi   compresa   l'assistenza   sanitaria   e
ospedaliera»), sia che la si consideri nella prospettiva del titolo V
dopo la riforma del 2001, cioe' nella prospettiva della «tutela della
salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.: materia che e' stata
ritenuta da codesta Corte - ai sensi  dell'art.  10  legge  Cost.  n.
3/2001 - piu' ampia della  competenza  statutaria  (v.,  ad  es.,  le
sentt. 162/2007 e 240/2007). 
    Trattandosi di  una  materia  (a  doppio  titolo)  di  competenza
provinciale, correttamente l'art. 4,  comma  93,  legge  n.  183/2011
prevede che il trasferimento delle funzioni sia operato con norme  di
attuazione, in conformita'  -  per  quel  che  riguarda  le  province
autonome - all'art. 107 dello statuto speciale;  ma,  come  noto,  la
necessita' di usare le norme di attuazione per il trasferimento delle
funzioni e'  stata  ribadita,  anche  «in  relazione  alle  ulteriori
materie  spettanti  alla  loro  [delle  regioni  speciali]   potesta'
legislativa» ai sensi dell'art. 10 legge Cost. n.  3/2001,  dall'art.
11 legge n. 131/2003. 
    Non  si  comprende,  dunque,  come  il  comma   90,   in   totale
contraddizione con il comma  93,  stabilisca  che  «al  trasferimento
delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal  Ministero  della
salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di  Bolzano
si provvede con regolamento». Il fatto che i  principi  direttivi  di
seguito fissati menzionino piu'  volte  le  province  autonome  rende
difficile ipotizzare un'interpretazione «correttiva»  del  comma  90,
alla luce del comma 93 e dello statuto speciale. 
    E'  dunque  necessario  che   sia   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale del comma 90, in quanto esso viola la competenza della
provincia in materia di sanita' derivante sia  dall'art.  117,  terzo
comma, Cost., che dall'art. 9, n. 10, St., e la sfera  di  competenza
riservata dall'art. 107 St. alla speciale fonte  rappresentata  dalle
norme di attuazione dello statuto. 
    Inoltre, il comma 90 prevede un regolamento  statale  in  materia
provinciale,  cosi'  violando  il   principio   di   esclusione   dei
regolamenti statali nelle materie regionali, risultante -  oltre  che
da risalente giurisprudenza costituzionale  -  dall'art.  117,  sesto
comma, Cost. e, per quel che riguarda le province autonome, dall'art.
2 d.lgs. n. 266/1992, che menziona solo gli «atti  legislativi  dello
Stato» come fonti idonee a vincolare le leggi provinciali. 
2) Illegittimita' dell'art. 8, comma 3, secondo e  terzo  periodo,  e
comma 4. 
    L'art. 8 contiene disposizioni  in  materia  di  debito  pubblico
degli enti territoriali. Sono qui impugnati il  comma  3,  secondo  e
terzo periodo, ed il  comma  4.  Per  la  comprensione  del  ricorso,
tuttavia, e' in primo luogo necessario espone il contenuto dei  commi
1, 3 e 3, primo periodo, che pure non sono direttamente impugnati. 
    Il comma 1 modifica l'art. 204, comma 1, del d.lgs. n.  267/2000,
riducendo il limite massimo degli oneri che gli enti  locali  possono
assumere,  dal  2012  in  poi,  per  interessi  sui  mutui  e   altre
fattispecie analoghe. 
    Dopo la modifica, l'art. 204, comma 1,  dispone  che,  «oltre  al
rispetto delle condizioni di cui all'art.  203,  l'ente  locale  puo'
assumere nuovi mutui e  accedere  ad  altre  forme  di  finanziamento
reperibili sul mercato solo  se  l'importo  annuale  degli  interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi,  a  quello   delle
aperture di credito stipulate  ed  a  quello  derivante  da  garanzie
prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei  contributi  statali  e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento  per  l'anno
2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e
il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate  relative  ai
primi tre titoli delle entrate  del  rendiconto  del  penultimo  anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui». 
    Poiche' il comma l dell'art. 8  modifica  il  t.u.  enti  locali,
l'innovazione introdotta ha lo  stesso  ambito  di  operativita'  del
testo  unico:  e  dunque  anche  per  essa  opera  la   clausola   di
salvaguardia di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 267/2000,  secondo
cui «le disposizioni del presente testo unico non si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione». 
    Il comma 2 dell'art. 8 modifica l'art.  10,  comma  2,  legge  n.
281/1970,  riducendo  «l'importo  complessivo  delle  annualita'   di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle  altre  forme
di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato»,  che  ora
«non  puo'  comunque  superare  il  20   per   cento   dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie  non  vincolate  della  regione»
(prima il limite era  il  25%).  Poiche'  la  legge  n.  281/1970  e'
espressamente  rivolta  alle  sole  regioni  ordinarie,  anche   tale
disposizione non riguarda la ricorrente provincia. 
    Il comma 3, primo periodo, dispone  che  «ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli
enti territoriali riducono  l'entita'  del  debito  pubblico»  (primo
periodo). Tale disposizione non contiene espliciti  riferimenti  alle
autonomie speciali o alle province autonome, e dunque  verosimilmente
non si riferisce ad esse. Ma se pure fosse ad esse riferibile, per il
suo carattere di principio fondamentale e per il suo  contenuto  gia'
riconducibile alla logica dell'equilibrio della  finanza  pubblica  e
del patto di  stabilita',  essa  non  costituisce  per  la  provincia
autonoma di Trento ragione di contestazione. 
    Diversamente stanno le cose  -  in  caso  di  riferibilita'  alla
ricorrente provincia - per le  disposizioni  che  subito  seguono:  i
rimanenti due periodi del comma 3 ed  il  comma  4.  In  effetti,  il
secondo periodo del comma 3 stabilisce che «le disposizioni di cui ai
commi  1,  2,  3  e  4   costituiscono   principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma,  della  Costituzione»,  mentre  il
terzo periodo addirittura prescrive che con «decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
conferenza unificata, ... sono stabilite le modalita'  di  attuazione
del presente comma». 
    Il comma 4, a sua volta, prevede che «agli enti che non adempiono
a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano  le
disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma
2, lettere b) e d), del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.
149»: le quali disposizioni a loro volta prevedono limiti alle  spese
e alle assunzioni di personale a carico delle regioni  e  degli  enti
locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. 
    Per vero, il riferimento all'art. 117, terzo  comma,  e  all'art.
119 Cost. suggerirebbe che anche i commi 3  e  4  dell'art.  8  siano
rivolti alle sole regioni ordinarie. 
    La presente impugnazione e'  dunque  proposta  per  la  contraria
ipotesi  che,  per  il  loro  tenore  generale,  le  disposizioni  in
questione siano applicabili anche alla provincia ed agli enti  locali
del relativo territorio. 
    In questo caso, infatti, il secondo ed il terzo periodo del comma
3 ed il comma 4 risulterebbero illegittimi e lesivi delle prerogative
costituzionali della Provincia di Trento sotto diversi profili. 
    Quanto al secondo periodo del comma 3, va rilevato che i commi  1
e 2 non contengono affatto «principi fondamentali»  di  coordinamento
della finanza  pubblica  e,  dunque,  risultano  violati  gli  stessi
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,  della  Costituzione
richiamati nell'art. 8, comma 3. 
    Cio' risulta chiaramente  dal  tenore  dell'art.  204,  comma  1,
d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10, comma 2, legge n.  281/1970,  come
modificati dall'art. 8 legge n. 183/2011 e sopra riportati: si tratta
di norme che fissano limiti precisi e  rigidi  alla  possibilita'  di
indebitamento degli enti locali e delle regioni, limiti che non  sono
suscettibili  di  autonomo  ulteriore  svolgimento  da  parte   delle
regioni. Risulta assente, dunque, il fondamentale carattere  indicato
anche da codesta Corte come  necessario  affinche'  una  norma  possa
qualificarsi come un principio fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica (v. le sentt. n. 390 del 2004, n. 417 del  2005,  n.
169 del 2007, n. 159 del 2008 e  n.  297  del  2009).  Inoltre,  tali
limiti non sono neppure caratterizzati  da  quella  transitorieta'  o
temporaneita' che in alcuni casi ha  costituito  una  giustificazione
per limiti precisi,  in  vista  del  conseguimento  di  un  risultato
costituzionalmente necessario (v. in particolare  sent.  n.  300  del
2004). 
    Anche il terzo periodo del comma 3 viola la logica dell'art. 117,
terzo comma, Cost. 
    Esso, infatti, invece di lasciare alle regioni  l'attuazione  del
primo periodo del comma 3, affida ad un d.m. il compito di dettare le
norme di dettaglio attuative:  anch'esso,  dunque,  non  puo'  essere
considerato un principio fondamentale. 
    Infine, dall'illegittimita' - appena illustrata -  del  comma  3,
secondo  e  terzo  periodo,  discende  l'illegittimita'  (sempre  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.) dell'art. 8,  comma  4:
infatti, le sanzioni possono  essere  legittimamente  previste  dallo
Stato, in base alla giurisprudenza costituzionale, per la  violazione
di principi fondamentali di coordinamento della finanza, non  per  la
violazione di norme di dettaglio presenti (v. l'art. 8, commi 1 e  2)
o future (cioe', quelle del d.m. previsto nel comma 3). 
    Inoltre, per quanto riguarda la finanza  della  stessa  provincia
autonoma, e' violato l'art. 74 dello statuto speciale, ai  sensi  del
quale «la regione e le province possono  ricorrere  all'indebitamento
solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non
superiore alle entrate  correnti».  Lo  statuto,  dunque,  disciplina
specificamente  la  possibilita'  di  indebitamento  delle   province
autonome, stabilendone anche il limite  massimo.  Risulta  dunque  in
contrasto con esso l'art. 8, comma  3,  che  pretende  di  aggiungere
altri limiti, mediante illegittima diversa norma  puntuale  (art.  8,
comma 2) e mediante illegittimo rinvio ad un decreto ministeriale per
la riduzione del debito. In via conseguenziale, anche il comma 4 - in
quanto norma sanzionatoria - si pone in contrasto con l'art. 74 St. 
    Ancora, i commi 3 (secondo e terzo periodo) e 4 violano l'art. 79
dello statuto di autonomia. 
    Infatti, questo regola in modo preciso, esaustivo ed esclusivo  i
modi  in  cui  le  province  assolvono  gli  «obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla  normativa  statale»,  espressamente
disponendo che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1». 
    Inoltre, nel comma 3  l'art.  79  stabilisce  le  regole  per  la
definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che  «non
si applicano le misure adottate per le regioni e per gli  altri  enti
nel restante territorio nazionale»; il  comma  4  ribadisce  che  «le
disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo». 
    Dunque, appare chiara l'illegittimita' dei  commi  3,  secondo  e
terzo periodo, e 4 dell'art. 8: essi dettano norme  di  coordinamento
della finanza pubblica e hanno scopi di stabilizzazione  finanziaria,
richiamando a fini sanzionatori le norme previste per  la  violazione
del patto di stabilita': ma la Provincia di  Trento  e'  soggetta  al
regime speciale di cui  all'art.  79  St.,  con  espressa  esclusione
dell'applicabilita' delle norme valevoli per le regioni ordinarie  e,
in particolare, di quelle relative al patto di stabilita'. Come  piu'
volte confermato dalla stessa giurisprudenza  costituzionale,  l'art.
79 ha pieno rango di statuto speciale, ed  il  legislatore  ordinario
non puo' alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti  in  materia
finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la  posizione  delle
province autonome - regolate da disciplina speciale - a quella  delle
regioni ordinarie. 
    Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari  fra  Stato  e
regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Con riferimento specifico agli enti locali,  le  norme  impugnate
violano l'art. 79, comma 3,  St.,  in  base  al  quale  «spetta  alle
province stabilire gli  obblighi  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento
agli enti locali», mentre «non si applicano le misure adottate per le
regioni e per gli altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale».
Inoltre, lo stesso articolo dispone che  «le  province  vigilano  sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo   sulla   gestione».   Le   norme    impugnate,    dunque,
interferiscono illegittimamente con il potere di coordinamento  della
finanza locale spettante alla ricorrente provincia. 
    Ancora, poiche' l'art. 8,  comma  3,  secondo  e  terzo  periodo,
pretende di vincolare gli enti locali della provincia di  Trento  con
norme dettagliate in materia di indebitamento, risulta violato l'art.
80, comma 1, dello statuto, in  base  al  quale  «le  province  hanno
competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in  materia
di finanza locale», e risulta violata altresi' la relativa  norma  di
attuazione che assegna alla  provincia  il  potere  di  provvedere  a
definire i limiti dell'indebitamento  degli  enti  locali  (art.  17,
comma 3, decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  268:  «Nel  rispetto
delle competenze regionali in materia di ordinamento dei  comuni,  le
province  disciplinano  con  legge  i  criteri  per   assicurare   un
equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi  compresi  i  limiti
all'assunzione   di    personale,    le    modalita'    di    ricorso
all'indebitamento,   nonche'    le    procedure    per    l'attivita'
contrattuale»). 
    In via conseguenziale,  anche  il  comma  4  -  in  quanto  norma
sanzionatoria - si pone in contrasto con tali disposizioni e  risulta
dunque ugualmente illegittima. 
    Il terzo periodo del comma 3, infine, e'  affetto  da  ulteriori,
specifiche illegittimita'. Infatti, benche' esso parli di «decreto di
natura  non  regolamentare»,  l'atto  cui  si  rinvia  ha   carattere
sostanzialmente normativo (e' generale, astratto ed innovativo),  per
cui la norma impugnata contempla  una  fonte  secondaria  statale  in
materie provinciali (coordinamento della finanza pubblica  e  finanza
locale), in contrasto con il principio di esclusione dei  regolamenti
statali nelle materie regionali, risultante - oltre che da  risalente
giurisprudenza costituzionale - dall'art. 117, comma 6, Cost. e,  per
quel che  riguarda  le  province  autonome,  dall'art.  2  d.lgs.  n.
266/1992, che menziona solo gli «atti legislativi dello  Stato»  come
fonti idonee a vincolare le leggi provinciali. Qualora  si  ritenesse
che il d.m. in questione sia un atto non normativo, il terzo  periodo
del comma 3 si porrebbe in contrasto con l'art. 4 d.1gs. n. 266/1992,
che esclude l'esercizio di funzioni amministrative statali in materie
di  competenza  provinciale.  E  come  atto  di   indirizzo   sarebbe
ugualmente illegittimo per difetto del  parere  provinciale  previsto
dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo. 
    In via subordinata, la norma de qua sarebbe comunque  illegittima
perche' prevede il solo  parere  della  conferenza  unificata  invece
dell'intesa, che - in virtu' del principio di leale collaborazione  -
si rende necessaria data la chiara incidenza del d.m. su una  materia
(coordinamento della finanza pubblica) di competenza concorrente. 
3) Illegittimita' dell'art. 14, commi da 1 a 6. 
    L'art. 14 e' intitolato riduzione degli oneri amministrativi  per
imprese e cittadini. 
    Il comma 1 stabilisce che,  «in  via  sperimentale,  fino  al  31
dicembre  2013,  sull'intero  territorio  nazionale  si  applica   la
disciplina delle zone a burocrazia zero  prevista  dall'articolo  43»
d.l. n.  78/2010,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
122/2010. 
    Il comma 2 dispone poi che, «a tale scopo, fino  al  31  dicembre
2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della  lettera  a)  del
comma 2 dell'art. 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 [cioe' i
"provvedimenti  conclusivi   dei   procedimenti   amministrativi   di
qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte" e relativi a
"nuove iniziative produttive", "fatta eccezione per quelli di  natura
tributaria, di pubblica sicurezza e di  incolumita'  pubblica"]  sono
adottati, ferme restando le altre previsioni ivi  contenute,  in  via
esclusiva  e  all'unanimita',  dall'ufficio   locale   del   Governo,
istituito in ciascun  capoluogo  di  provincia,  su  richiesta  della
regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro
dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». 
    In base al comma 3, «l'ufficio locale del Governo  e'  presieduto
dal prefetto e composto da un rappresentante  della  regione,  da  un
rappresentante della provincia. e da  un  rappresentante  del  comune
interessato». Il dissenso di uno o piu' dei componenti,  «a  pena  di
inammissibilita', deve essere manifestato  nella  riunione  convocata
dal prefetto, deve essere congruamente  motivato  e  deve  recare  le
specifiche  indicazioni  delle   modifiche   e   delle   integrazioni
eventualmente  necessarie  ai  fini   dell'assenso».   Si   considera
acquisito «l'assenso dell'amministrazione il cui  rappresentante  non
partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime  definitivamente
la volonta' dell'amministrazione rappresentata». 
    Il comma 4 precisa che «resta esclusa l'applicazione dei commi 1,
2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi  di  natura  tributaria,  a
quelli concernenti la  tutela  statale  dell'ambiente,  quella  della
salute e della sicurezza  pubblica,  nonche'  alle  nuove  iniziative
produttive avviate su aree soggette a vincolo». 
    In base al comma 5, «fatto salvo quanto previsto dal decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160»  (cioe'  dal
regolamento sullo sportello unico per le attivita' produttive),  «nel
caso di  mancato  rispetto  dei  termini  dei  procedimenti,  di  cui
all'art. 7 del medesimo decreto, da  parte  degli  enti  interessati,
l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale
del Governo». 
    Infine, il comma 6 dispone che «le previsioni dei commi da 1 a  5
non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e la partecipazione  all'ufficio  locale  del  Governo  e'  a  titolo
gratuito e non comporta rimborsi». 
    La   disposizione   pone   innanzi   tutto   rilevanti   problemi
interpretativi. Quando e' stata approvata, era  gia'  intervenuta  la
sentenza di codesta Corte n. 232 del 2011, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale il 27 luglio  2011),  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 43 d.l. n. 78/2010, nella parte  in  cui
e' destinato «ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi  che
si svolgono entro l'ambito  delle  materie  di  competenza  regionale
concorrente e residuale». 
    Dunque, poiche' l'art. 43 non si applica a  tali  materie,  anche
l'art. 14, che ad esso fa riferimento per definire il proprio  ambito
di applicazione, non puo' riferirsi ad esse. 
    In questi termini,  non  vi  sarebbe  interesse  ne'  ragione  di
impugnazione, non avendo la ricorrente provincia titolo per sindacare
il  modo  nel  quale  lo  Stato  regola  i  procedimenti  di  propria
competenza. 
    Nonostante l'art. 14, comma 1,  legge  n.  183/2011  rinvii  alla
«disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43»  d.l.
n. 78/2010, che  ora  ha  il  contenuto  risultante  dalla  sent.  n.
232/2011 appena citata, il complesso dei primi sei commi dell'art. 14
potrebbe  indurre  a  ritenere  che  la  legge  n.  183/2011  intenda
riproporre la disciplina dell'art. 43 anche in relazione alle materie
di competenza regionale. 
    Ed in questo caso, anche se l'art. 14 non menziona  espressamente
le autonomie speciali, il suo tenore (soprattutto il riferimento allo
«intero territorio nazionale») non consente  di  escludere  che  esso
pretenda di applicarsi anche nelle regioni speciali. 
    La  presente  impugnazione  viene  dunque  qui  proposta  in  via
tuzioristica, per l'ipotesi  che  l'art.  14  si  riferisca  anche  a
procedimenti di competenza della ricorrente provincia. In tal caso, i
primi sei commi dell'art.  14  risulterebbero  illegittimi  e  lesivi
delle sue prerogative costituzionali. 
    Non vi e' dubbio infatti che, come emerge anche  dalla  sent.  n.
232/2011, le norme censurate  intervengono  in  svariate  materie  di
competenza provinciale,  come  l'urbanistica  (art.  8,  n.  5  St.),
l'artigianato (art. 8, n. 9), le fiere e i mercati (art. 8,  n.  12),
le miniere, cave e torbiere (art. 8, n. 14), il turismo e l'industria
alberghiera (art. 8. n.  20),  l'agricoltura  (art.  8,  n.  21),  il
commercio (art. 9, n. 3), gli  esercizi  pubblici  (art.  9,  n.  7),
l'incremento della produzione industriale (art. 9, n.  8).  In  tutte
queste  materie   la   provincia   dispone   anche   della   potesta'
amministrativa (art. 16 St.). 
    Peraltro,  in  queste  materie,  a  parte  l'urbanistica,  e'  da
verificare l'operativita' della «clausola di maggior favore»  di  cui
all'art. 10 legge Cost. n. 3/2001, in quanto si tratta di materie che
rientrano nella competenza  residuale  delle  regioni  ordinarie  (in
particolare, queste hanno ormai competenza primaria  in  generale  in
materia di «industria»). 
    Iniziative  produttive  potrebbero  poi  aversi  in  materie   di
competenza provinciale ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.:
«sostegno all'innovazione per  i  settori  produttivi»,  «ordinamento
della  comunicazione»,  «porti  e  aeroporti  civili»,   «produzione,
trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  «promozione  e
organizzazione di attivita' culturali». 
    Inoltre, e' da tener conto anche  del  potenziale  impatto  della
nuova disciplina statale sulla normativa  organica  gia'  vigente  in
questa provincia in materia di procedimenti amministrativi, contenuta
in generale nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi
per la democratizzazione,  la  semplificazione  e  la  partecipazione
all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme   in   materia   di
procedimento amministrativo), che disciplina anche lo sportello unico
per le attivita' produttive (art. 16-sexies), nonche' nelle leggi  di
settore. 
    Poiche'  le  nonne  censurate  regolano  in  modo  dettagliato  i
procedimenti  amministrativi  relativi  alle  iniziative  produttive,
affidando la competenza a deciderli ad  un  ufficio  statale  (seppur
comprendente anche  rappresentanti  degli  enti  territoriali),  esse
ledono chiaramente le competenze legislative ed amministrative  nelle
materie   sopra   elencate   ed   in    quella    dell'organizzazione
amministrativa (art. 8, n. 1 St. o art. 117, quarto comma, Cost.,  se
ritenuto piu' favorevole), dato che  il  procedimento  amministrativo
non e', in realta', una materia autonoma ma e' connesso - da un  lato
-  alle  singole  materie,  dall'altro   appunto   all'organizzazione
amministrativa dei vari enti (v. sent. n. 465/1991). 
    Per  le  materie  per  le  quali  siano  applicabili   le   norme
statutarie, sono violati gli artt. 8,  9  e  16  dello  statuto,  per
«l'esproprio»   della   competenza   a   regolare   i    procedimenti
amministrativi  e  della  stessa  funzione  amministrativa;  qualora,
invece, si ritenga operante l'art. 10 legge  cost.  n.  3/2001  o  si
ricada in una «nuova» materia, risulteranno violati l'art. 117, terzo
e quarto, e l'art. 118 Cost., sempre per l'invasione della competenza
provinciale a regolare i procedimenti  amministrativi  nelle  proprie
materie  e  per  assenza   dei   presupposti   della   «chiamata   in
sussidiarieta'», come evidenziato dalla sent. n. 232/2011. 
    Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 14 si  differenzia  da
quella di cui all'art. 43 d.l.  n.  78/2010  solo  per  il  carattere
«sperimentale» e transitorio e per quel che riguarda l'ufficio locale
del Governo, ma non contiene nessun  elemento  di  novita'  idoneo  a
superare le ragioni  della  sentenza  di  codesta  Corte.  Questa  ha
dichiarato espressamente «assorbita» la censura relativa  al  mancato
coinvolgimento della Regione territorialmente  interessata  e  si  e'
fondata sulla sola violazione  dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.:
dunque, le novita' relative all'ufficio locale del Governo non  fanno
venir meno l'illegittimita' accertata dalla sent. n. 232/2011. 
    Quanto al percorso argomentativo delle censurate  illegittimita',
sia consentito qui fare espresso richiamo a quanto gia'  statuito  da
codesta Corte nella citata sentenza. 
    In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo la
quale la norma andrebbe ricondotta alla competenza esclusiva  statale
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
ovvero - in via subordinata - a  quella  concorrente  in  materia  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  osservando  che  l'art.  43
«prescrive una disciplina di  dettaglio  in  tema  di  trattazione  e
definizione di procedimenti amministrativi, del tutto  estranea  alla
evocata materia» del coordinamento finanziario (punto 5.2). La  Corte
ha poi rilevato che  «la  disposizione  impugnata  -  prevedendo  una
attribuzione generalizzata ed astratta ad un  organo  statale  di  un
insieme indifferenziato di funzioni, individuate in modo  generico  e
caratterizzate  anche  da  una  notevole  eterogeneita'  quanto  alla
possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza -  e'
destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti  amministrativi  ad
istanza di parte o avviati d'ufficio concernenti le "nuove iniziative
produttive", a prescindere  dalla  materia  nel  cui  contesto  hanno
rilievo tali  procedimenti,  i  quali  possono  essere  destinati  ad
esplicarsi nei piu' svariati  ambiti  materiali,  sia  di  competenza
esclusiva  statale  (ad  esempio,  in   materia   di   organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali),  sia  di
competenza concorrente ovvero residuale  regionale  (ad  esempio,  in
materia di governo del territorio, promozione  ed  organizzazione  di
attivita' culturali, ovvero  di  industria,  commercio,  agricoltura,
artigianato, turismo etc.)». Appurato  cio',  la  Corte  ha  ritenuto
fondata la censura fondata sull'art. 118,  primo  comma,  Cost.,  «in
ragione della assenza  nel  contesto  dispositivo  di  una  qualsiasi
esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio  unitario
perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruita', in termini
di proporzionalita' e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al
fine voluto ed ai  mezzi  predisposti  per  raggiungerlo,  sia  della
impossibilita' che  le  funzioni  amministrative  de  quibus  possano
essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori». 
    Per la disciplina statutaria propria della Provincia  di  Trento,
inoltre le norme censurate violano anche le norme  di  attuazione  di
cui al d.lgs. n. 266/1992: da un lato con riferimento all'art. 2,  il
quale nelle materie di  potesta'  legislativa  provinciale  vieta  la
diretta  operativita'  della  legislazione  statale,   prescrivendone
invece il recepimento nei sei mesi e nei limiti in cui  esso  risulti
dovuto, dall'altro con riferimento all'art. 4,  il  quale  stabilisce
che la legge non puo' attribuire agli organi statali,  nella  materie
di  competenza  delle  province  autonome,  funzioni   amministrative
diverse da quelli spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme di attuazione. 
    Infatti,  l'ufficio  locale   del   Governo,   pur   comprendendo
rappresentanti  degli  enti  territoriali,  e'  comunque  un   organo
statale, istituito «su richiesta della regione, d'intesa con gli enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri». 
    Inoltre, esse violano gli artt. 87,  88  e  107  St.,  in  quanto
l'attuazione-integrazione delle  norme  statutarie  disciplinanti  le
funzioni del Commissario del Governo (che nella provincia  svolge  le
funzioni del  prefetto)  rientra  nella  competenza  delle  norme  di
attuazione. 
    Infine, sono violati il principio di ragionevolezza e  quello  di
buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), perche' la norma dichiara
di voler ridurre gli oneri amministrativi ma, in realta', li  aggrava
dato che agli organi normalmente competenti  sostituisce  un  ufficio
necessariamente  composto  dai  rappresentanti  dei  quattro  livelli
istituzionali (a prescindere dal tipo di  procedimento),  che  devono
decidere all'unanimita'. L'art. 14 regola le modalita' di espressione
del dissenso ma non  quelle  di  superamento  di  esso.  Ne  risulta,
dunque, una disciplina  farraginosa,  che  verosimilmente  renderebbe
piu'  difficili  nuove  iniziative  produttive.   La   provincia   e'
legittimata a denunciare la violazione  degli  artt.  3  e  97  cost.
perche' essa si traduce in lesione delle competenze provinciali, dato
che l'irragionevolezza del nuovo  procedimento  incide  negativamente
sulla tutela degli interessi facenti capo alla provincia stessa. 
4) Illegittimita' dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19,  22,
24, 25 e 26. 
    L'art. 32 disciplina il patto di stabilita' interno delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Il comma 1 stabilisce che,  «ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione». 
    Sennonche', come gia' ricordato sopra, l'art. 79 dello statuto di
autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le
regole secondo le  quali  le  province  assolvono  gli  «obblighi  di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa  statale».  Tale  articolo
dispone altresi' che «le misure di cui  al  comma  1  possono  essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
e fino alla loro eventuale modificazione  costituiscono  il  concorso
agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1».  Inoltre,  nel
comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la definizione  del  patto
di stabilita' e prevede espressamente che «non si applicano le misure
adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante  territorio
nazionale». Ed il comma 4  ribadisce  che  «le  disposizioni  statali
relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto
previsto dal presente articolo». 
    Con tali disposizioni l'enunciato comma I si pone  in  insanabile
conflitto. Dunque, ne risulta chiara l'illegittimita':  la  Provincia
di Trento e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79 St.,  con
espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli  per  le
regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al  patto  di
stabilita'. 
    Il  legislatore  ordinario  non  puo'  alterare   unilateralmente
l'assetto  dei  rapporti  in  materia  finanziaria  disegnato   dallo
statuto, assimilando la posizione delle province autonome -  regolate
da disciplina speciale - a quella delle regioni ordinarie. Del resto,
tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e regioni  speciali
e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella
giurisprudenza  costituzionale:  v.  le  sentt.  82/2007,   353/2004,
39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Il comma  10  dell'art.  32  regola  «il  concorso  alla  manovra
finanziaria  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 20, comma 5, d.l. n.
98/2011, come modificato dall'art. 1,  comma  8,  d.l.  n.  138/2011,
aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'art. 14, comma 1, lett. b)
d.l. n. 78/2010. 
    Esso precisa che, per il 2012, il  concorso  della  Provincia  di
Trento  e'  di  € 284.808.000  (59.345.000  ex  d.l.  n.  78/2010   e
225.462.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011), mentre  per  gli  anni
2013 e successivi e' di € 335.987.000 (59.346.000 ex d.l. n.  78/2010
e 276.641.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011). 
    Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria  il
riparto fra le autonomie speciali  del  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica, violando il  principio  consensuale  che  domina  i
rapporti tra Stato e regioni speciali in materia finanziaria  (v.  le
sentt. sopra citate). 
    Inoltre, il comma 10 viola part. 79 St. perche' i modi in cui  la
provincia concorre  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso  art.  79  o  vanno
concordati tra Stato e provincia, sempre in base all'art. 79.  Questo
prescrive, in particolare, che «la regione e le  province  concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli  obblighi  relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi  di  bilancio
da conseguire in ciascun periodo»,  e  che,  «a  decorrere  dall'anno
2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono  determinati
tenendo  conto  anche  degli   effetti   positivi   in   termini   di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle  relative  norme  di  attuazione
(art. 79, comma 3). Corrispondentemente, e' violato l'art.  104,  che
richiede il consenso della provincia per la modifica delle norme  del
titolo VI dello statuto. 
    La fissazione da parte del legislatore  statale  di  una  entita'
finanziaria predeterminata,  quale  misura  del  concorso  di  questa
Provincia autonoma agli obiettivi di finanza pubblica, determina  che
detto obiettivo non risulti in alcun modo pariteticamente concordato,
come oggi stabilito nello statuto  speciale  e  secondo  un  criterio
sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato,  ed  a
parole anche nella stessa legge  n.  183/2011  (si  veda.  infra,  in
relazione all'art. 32, comma 12). 
    Il riparto  previsto  dal  comma  10  appare  altresi'  privo  di
qualsiasi enunciazione di criterio e quindi  meramente  «potestativo»
da parte dello Stato; si  osserva  che,  se  per  quanto  attiene  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.  14  d.l.
n.  78/2010,  le  autonomie  speciali  avevano   comunque   condiviso
autonomamente tra loro il riparto, un'analoga condivisione non vi  e'
stata con riferimento al concorso aggiuntivo, ne'  e'  ravvisabile  -
nel comma 10 - una semplice riproposizione del riparto interno allora
concordato tra le autonomie speciali. 
    Il comma 12 dell'art. 32 dispone che, «al fine di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il  31  dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,  2013  e
successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato migliorando il saldo programmatico  dell'esercizio
2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma
10». A tale fine, «entro il 30 novembre di ciascun  anno  precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al  Ministro
dell'economia e delle finanze»; con riferimento «all'esercizio  2012,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il  31
marzo 2012»; infine, «in caso di mancato  accordo,  si  applicano  le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». 
    Tale norma conferma indirettamente la  fondatezza  della  censura
avanzata contro il comma 10, perche' lo  stesso  legislatore  statale
prevede che il  saldo  programmatico  vada  concordato.  Pero',  poi,
contraddittoriamente, il comma 12 dispone che l'accordo deve avere un
contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.
Dunque, in questa parte il comma 12  e'  illegittimo  per  le  stesse
ragioni esposte in relazione al comma 10, cui si rinvia. 
    La contraddittorieta' interna del  comma  12  implica  che  esso,
oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza  delle
regioni speciali e l'art. 79 St., sia  anche  irragionevole  (art.  3
Cost.), con ovvi riflessi negativi sull'autonomia  finanziaria  della
provincia, che in teoria viene chiamata a concludere un accordo ma in
realta' si vede imposta la misura  del  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    E' poi illegittima la previsione secondo la quale,  «in  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario»: anche in questo caso  sono  violati  il
principio consensuale in materia di finanza delle regioni speciali  e
gli artt. 79 e 104 St., oltre al principio di  leale  collaborazione.
Infatti, il legislatore statale non puo' prevedere che l'applicazione
delle norme relative alle regioni ordinarie scatti semplicemente  «in
caso di mancato accordo»,  dato  che  cio'  «vanifica  la  previsione
dell'intesa, in quanto attribuisce  ad  una  delle  parti,  un  ruolo
preminente, incompatibile con il regime  dell'intesa,  caratterizzata
[...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto»  (sent.  121/2010).
La norma in questione finisce per rimettere l'applicazione del regime
delle   regioni   ordinarie   alla   nuda   volonta'   del   Ministro
dell'economia;  e'  invece  necessario,  come  messo  in  luce  dalla
giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda  meccanismi
paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005). 
    Il comma 13 dispone che «le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via
esclusiva le funzioni in materia di finanza  locale  definiscono  per
gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito  degli  accordi
di cui ai commi  11  e  12,  le  modalita'  attuatine  del  patto  di
stabilita' interno, esercitando le competenze alle stesse  attribuite
dai rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di
attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente  determinato
in applicazione dell'articolo 31». Anche in questo caso, «in caso  di
mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'
interno per gli enti locali del restante territorio nazionale». Anche
tale disposizione risulta illegittima, come puo'  essere  evidenziato
sotto tre profili. 
    In primo luogo, essa prevede che la provincia definisca il  patto
di stabilita' per gli enti locali «nell'ambito degli accordi  ci  cui
ai commi 11 e 12», il che non e' conforme ne' allo statuto (art.  79,
comma 3, e artt. 80 e 81) ne' all'art. 17 d.lgs. n. 268/1992. 
    In tal modo il comma 13 si sovrappone anche all'art.  3  l.p.  n.
36/1993, che - correttamente  e  legittimamente  attuando  le  citate
disposizioni - precisa  che  "in  sede  di  definizione  dell'accordo
previsto dall'art. 81 dello statuto speciale  sono  stabilite,  oltre
alla quantita' delle risorse finanziarie da trasferire  ai  comuni  e
agli  altri  enti  locali,  le  misure  necessarie  a  garantire   il
coordinamento  della  finanza  comunale  e  quella  provinciale,  con
particolare riferimento alle misure previste dalla legge  finanziaria
per  il  perseguimento  degli  obiettivi  della  finanza  provinciale
correlati al patto di stabilita' interno». 
    Inoltre, il  comma  13  assoggetta  anche  gli  enti  locali  del
territorio della provincia autonoma allo «obiettivo  complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 31» per gli enti locali del
restante territorio nazionale. 
    Ma cio' si pone in primo luogo in contrasto che con  la  clausola
di salvaguardia di  cui  all'art.  32,  comma  14  secondo  la  quale
«l'attuazione dei commi 11,  12  e  13  avviene  nel  rispetto  degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»:  contrasto
che - data la puntualita' della disposizione impugnata -  non  sembra
possa essere superato in via di interpretazione dei commi 12 e 13. 
    Inoltre cio' si pone in contrasto con l'art. 79,  comma  3,  St.,
che  attribuisce  alle  province,  «fermi  restando   gli   obiettivi
complessivi  di  finanza  pubblica»,  il  potere  di  «stabilire  gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno  e  provvedere  alle
funzioni  di  coordinamento  con  riferimento  agli   enti   locali»,
precisando che «non si applicano le misure adottate per le regioni  e
per  gli  altri  enti  nel  restante   territorio   nazionale».   Ne'
l'obiettivo complessivo del patto di stabilita'  relativo  agli  enti
locali  delle  regioni  ordinarie  (art.  31  legge   n.   183/2011),
richiamato nel comma 13, puo' essere confuso o identificato  con  gli
«obiettivi complessivi di finanza pubblica» di cui all'art. 79, comma
3, St., che attengono  ai  limiti  definiti  consensualmente  per  il
sistema provinciale. 
    Infine, il comma 13 e'  illegittimo  anche  la'  dove  regola  la
fattispecie del mancato accordo, stabilendo che in  caso  di  mancato
accordo si applichino le regole stabilite per  gli  enti  locali  del
restante territorio nazionale. Da  una  parte,  infatti,  valgono  le
medesime ragioni  gia'  illustrate  a  proposito  dell'analoga  norma
contenuta nel  comma  12,  che  sia  consentito  qui  di  richiamare.
Dall'altra, la diretta applicazione agli enti locali della  provincia
di norme statali contraddice la competenza legislativa provinciale in
materia di finanza locale e viola l'art. 2  del  d.lgs.  n.  266  del
1992, che subordina la diretta  applicazione  di  sopravvenute  norme
statali  all'accertamento  da   parte   di   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale   del   mancato   adeguamento    della    legislazione
provinciale. 
    Il comma 16 statuisce che «le regioni a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  al  riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12
e 13, anche con misure finalizzate a produrre  un  risparmio  per  il
bilancio  dello  Stato,  mediante  l'assunzione   dell'esercizio   di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite
dai  rispettivi  statuti,   di   specifiche   norme   di   attuazione
statutaria»; tali «norme  di  attuazione  precisano  le  modalita'  e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello  Stato  da  ottenere  in
modo permanente o comunque per annualita' definite». 
    Questa disposizione viola l'art. 79 per le ragioni  gia'  esposte
precedentemente in  relazione  all'art.  32,  comma  1,  che  qui  si
richiamano. 
    Si aggiunga che, ancor piu' specificamente, l'art. 79 dispone che
«le  province  concorrono...  all'assolvimento  degli   obblighi   di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: ....  c)  con  il
concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica
mediante l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni
statali,  anche  delegate,  definite  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il  finanziamento  di
iniziative e di progetti, relativi  anche  ai  territori  confinanti,
complessivamente in misura  pari  a  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2010 per ciascuna  provincia».  Nel  comma  2  si
aggiunge che «le misure di cui al comma 1 possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104  e  fino  alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui al comma 1». 
    Poiche'  e'  pacifico  che  il  legislatore  ordinario  non  puo'
sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo  Statuto,  se  non
con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta  in  modo  piano
l'illegittimita' della disposizione impugnata. 
    Il primo periodo del comma 17  dell'art.  32  stabilisce  che  «a
decorrere  dall'anno  2013  le  modalita'  di  raggiungimento   degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali». 
    Tale disposizione sembra puramente facoltizzante, e dunque  priva
di  effetto  lesivo.  Ove  tuttavia  essa  potesse  produrre  per  la
ricorrente provincia un qualunque effetto di vincolo,  allora  se  ne
dovrebbe denunciare l'illegittimita' e l'incongruita'. 
    Quanto all'illegittimita', e' palese  che  una  volta  ancora  la
disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a  quella  posta
dallo statuto di autonomia, ed in particolare dal piu'  volte  citato
art. 79, che specificamente regola per la provincia le  modalita'  di
stipulazione del patto di stabilita' ed il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica. Quanto all'incongruita', non si  vede  perche'  sul
contenuto dell'accordo tra lo Stato  e  le  regioni  (e  le  province
autonome) dovrebbe registrarsi un previo accordo concluso in sede  di
consiglio delle autonomie, o con i rappresentanti delle  associazioni
degli enti locali. Se pure per  superare  l'evidente  illogicita'  si
ritenesse (cosa  che  non  risulta  affatto  dalla  norma)  che  tale
ulteriore accordo sia richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli
enti  locali,  ugualmente  rimarrebbe  illegittimo   il   vincolo   a
concordare questa parte, in palese violazione  -  per  quanto  almeno
riguarda la Provincia di Trento - con le piu' volte richiamate regole
dell'art. 79 e con la  potesta'  legislativa  ad  essa  spettante  in
materia di finanza locale. 
    Vengono infine in considerazione il terzo periodo del comma 17 ed
i commi 19, 22, 24, 25 e 26, i  quali  prevedono  le  condizioni  per
l'adempimento del patto di stabilita', i casi di inadempimento  e  le
relative sanzioni, anche in relazione alla Provincia di Trento. 
    Precisamente, il terzo periodo del comma 17  stabilisce  che  «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono  nei
confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui  al
primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse  nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo
e il risultato complessivo conseguito». 
    Il comma 19 dispone quanto segue: «ai  fini  della  verifica  del
rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  ciascuna
regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro  il  termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta  dal
rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 18. La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano  le
sole disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149». 
    Il comma 22 prevede che «restano ferme  le  disposizioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
149», gia' contestato da questa provincia. Il comma  24  dispone  che
«le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo  periodo  dell'art.  7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
[cioe' che non sono soggette a sanzione pur in caso di violazione del
patto  di  stabilita'],  si  considerano  adempienti  al   patto   di
stabilita' interno, a tutti gli effetti,  se,  nell'anno  successivo,
provvedono a: a) impegnare le spese correnti, al  netto  delle  spese
per la sanita', in misura non superiore  all'importo  annuale  minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo  triennio.  b)  non
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale»;  a  tal  fine,  «il   rappresentante   legale   e   il
responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente  il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di  cui  alla
presente lettera»; la certificazione e'  trasmessa,  «entro  i  dieci
giorni successivi al  termine  di  ciascun  trimestre,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato»;  in  caso  «di  mancata  trasmissione  della
certificazione le regioni si considerano  inadempienti  al  patto  di
stabilita' interno». Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste,
«ivi compresa quella di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno  effetto  decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione». 
    Il comma 25 statuisce che «alle regioni e alle province  autonome
di Trento e di Bolzano per  le  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22». 
    Infine, in base al comma 26 «i contratti di servizio e gli  altri
atti posti in essere dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto
di stabilita' interno sono nulli». 
    Ad avviso della ricorrente provincia anche tali disposizioni sono
illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le  regole  per
la definizione del  patto  di  stabilita',  precisando  che  «non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale» (comma 3) e  in  particolare  che  «le
disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4). 
    Lo Stato, dunque, non puo' definire unilateralmente le condizioni
perche'  la  provincia  sia  considerata  adempiente  al   patto   di
stabilita',  le  fattispecie  di  inadempimento  e  le  sanzioni,  in
violazione del gia' illustrato principio  consensuale  che  domina  i
rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e degli  artt.  103,
104 e  107  St.,  che  richiedono  o  il  procedimento  di  revisione
costituzionale o comunque un procedimento concertato per la  modifica
o attuazione del titolo VI dello statuto. 
    Poiche' il  primo  periodo  del  comma  17  fa  riferimento  agli
«obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  ...  delle
province autonome di Trento e di Bolzano  e  degli  enti  locali  del
territorio», le norme successive  -  sopra  illustrate  -  potrebbero
essere intese come  applicabili  anche  in  relazione  agli  obblighi
concernenti il patto di stabilita' degli enti locali. 
    In questo caso, tali norme violerebbero l'art. 79, comma 4, dello
statuto (sopra citato) e l'art. 79, comma 3, in base al quale  spetta
alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento
agli enti locali, mentre «non si applicano le misure adottate per  le
regioni e per gli altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale»;
inoltre, viene stabilito che «le province vigilano sul raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli  enti  di  cui  al
presente comma». 
    Inoltre,  sarebbero  violati  l'art.  80  St.,   che   garantisce
competenza legislativa alle province in materia di finanza locale,  e
l'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 268/1992, che attribuisce alle province
il potere di disciplinare «con legge  i  criteri  per  assicurare  un
equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi  compresi  i  limiti
all'assunzione   di    personale,    le    modalita'    di    ricorso
all'indebitamento,   nonche'    le    procedure    per    l'attivita'
contrattuale». Tale potesta' legislativa e' stata attuata con la l.p.
n. 36/1993, il cui art. 3 - come visto -  dispone  che  «in  sede  di
definizione dell'accordo previsto dall'art. 81 dello statuto speciale
sono stabilite ... le misure necessarie a garantire il  coordinamento
della  finanza  comunale  e  quella  provinciale,   con   particolare
riferimento alle misure  previste  dalla  legge  finanziaria  per  il
perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati  al
patto di stabilita' interno». 
    Le norme in questione,  dunque,  pretendono  di  sovrapporsi  con
diretta applicabilita' ad una disciplina gia' vigente  in  provincia,
con conseguente violazione dell'art. 2 d.1gs. n. 266/1992. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale degli articoli  4,  comma
90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1  a
6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, nelle parti, nei termini e sotto i  profili
sposti nel presente ricorso. 
        Trento-Padova-Roma, addi' 11 gennaio 2012 
 
          Prof. avv. Falcon - Avv. Predazzoli - Avv. Manzi