MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 2012 

Attuazione del comma 122, dell'articolo 1  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, in materia di riduzione degli obiettivi  annuali  degli
enti locali soggetti al patto di stabilita' interno. (12A02540) 
(GU n.54 del 5-3-2012)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
come sostituito dall'art. 7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  149,  il  quale   prevede   che   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  emanato  di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizzi  la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'
interno  in  base  ai  criteri  definiti  con  il  medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  province  e  comuni  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  e
sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al  primo  periodo
e' trasmesso alle  Camere  corredato  di  relazione  tecnica  che  ne
evidenzi gli effetti finanziari; 
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge n. 220/2010 il quale  dispone
che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della richiamata legge  n.  220/2010,  il
quale dispone che,  ai  fini  della  determinazione  dello  specifico
obiettivo  di  saldo  finanziario,  le  province  e  i   comuni   con
popolazione superiore a 5.000 abitanti  applicano  alla  media  della
spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,  cosi'  come  desunta
dai certificati di conto  consuntivo,  le  percentuali  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma; 
  Visto l'art. 1, comma 89,  della  citata  legge  n.  220/2010,  che
introduce il saldo finanziario tra  le  entrate  finali  e  le  spese
finali,  espresso  in  termini  di  competenza  mista,  quale   somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra  incassi  e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente,
delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti  e  delle  spese
derivanti dalle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 91,  della  citata  legge  n.  220/2010,  che
dispone, per gli enti soggetti al patto  di  stabilita'  interno,  il
conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza  mista
non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del  comma  88  del
medesimo art. 1,  diminuito  dell'importo  pari  alla  riduzione  dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'art.  14  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 220/2010, che prevede, per
il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al  comma  91  del
citato art. 1 sia ridotto della misura pari al  50  per  cento  della
differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91
del  medesimo  art.  1  e  quello  previsto  dall'art.   77-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva,
e che invece tale saldo venga incrementato nella  stessa  percentuale
qualora la differenza risulti negativa; 
  Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il  quale
dispone che, per il solo anno 2011, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere  previste
misure correttive del patto di stabilita' interno, anche al  fine  di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in  ragione  di
impegni internazionali e al fine  di  distribuire  in  modo  equo  il
contributo degli  enti  alla  manovra  e  le  differenze  positive  e
negative della variazione della regola; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2011, emanato,  in  attuazione  del  richiamato
comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
di intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che
ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di  euro
all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese  sostenute
per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo  2015  -  nei
limiti di 20 milioni di euro per la provincia  di  Milano  e  di  110
milioni di euro per il comune di Milano - 40  milioni  di  euro  alla
redistribuzione del  contributo  delle  province  alla  manovra  e  i
restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo  dei
comuni; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della  citata  legge  n.  220/2010,  che
dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al  patto
di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi  utili
per la finanza pubblica, le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettano  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  le  informazioni   riguardanti   le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con medesimo  decreto
e'  definito,  altresi',  il  prospetto  dimostrativo  dell'obiettivo
determinato per ciascun ente locale; 
  Visto l'art. 1, comma 110, della richiamata legge n. 220/2010,  che
dispone che ciascuno degli enti di  cui  al  comma  87  e'  tenuto  a
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti dal decreto di cui al comma  109.  La  mancata  trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma  122,
e' commisurata agli effetti finanziari determinati  dall'applicazione
della sanzione operata, in caso di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e
sul fondo perequativo e che, sulla base  delle  informazioni  desunte
dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai  sensi  del  citato
comma 110, emerge che  nell'anno  2010  risultano  inadempienti  alle
regole del patto di stabilita' interno 1 provincia e 48 comuni; 
  Viste le disposizioni recate dall'art.  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con le quali si  prescrive,  fra
l'altro, che in caso di mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno l'ente locale inadempiente,  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza,  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli  enti
locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le
somme residue; 
  Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato  decreto  legislativo  n.
149 del 2011 che prescrive che le disposizioni del medesimo art. 7 si
applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e seguenti; 
  Considerato che il comma 3, dell'art.  14,  del  decreto  legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 disponeva, per i comuni inadempienti al patto  di
stabilita' interno dell'anno 2010  e  successivi,  la  riduzione  dei
trasferimenti con esclusione di quelli destinati all'ammortamento dei
mutui; 
  Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati
dall'applicazione  della  sanzione   ammontano   rispettivamente,   a
1.388.943 euro per le province e a 10.038.090 euro per i comuni; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2011 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122,
all'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87; 
  Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87, dell'art. 1, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione  inferiore  a  10.000
abitanti, che hanno rispettato il patto  di  stabilita'  interno  nel
2010 e per i quali l'incidenza  percentuale  dell'importo  del  saldo
finanziario di cui al comma 92 dello  stesso  articolo,  sulla  media
triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al  5,14%
per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di  stabilita'
interno, l'importo corrispondente al 5,14% per cento  della  suddetta
media triennale. 
  2. Per l'anno 2011, le province di cui al comma  87,  dell'art.  1,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che hanno rispettato  il  patto
di stabilita' interno nel 2010 e per le quali l'incidenza percentuale
della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del  Ministero
dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media  delle  spese  correnti
registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento,
riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del
valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 0,068 e  del  valore
ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 9. 
  3. Ai fini del presente articolo la popolazione di  riferimento  e'
quella rilevata dall'ISTAT  al  31  dicembre  2009  e  la  superficie
territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a  riferimento
e' quella relativa al 1 gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2012 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                e delle finanze:      
                                                     Monti            
 
Il Ministro dell'interno: 
      Cancellieri