REGIONE ABRUZZO

COMUNICATO

Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni  finanziarie  per
la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014  della
Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2012). (12A02562) 
(GU n.54 del 5-3-2012)

 
    (Omissis). 
 
                               Art. 7. 
       Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 
 
    1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, recante «Determinazione  delle  aliquote  IRAP  e  addizionale
regionale IRPEF e misure per il  risanamento  del  sistema  sanitario
regionale "le parole" nella misura del 5,25% "sono  sostituite  dalle
parole" applicando alle aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e  1-bis
del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione  di  0,92  punti
percentuali». 
    2. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, le parole «nella  misura  del  4,25%»  sono  sostituite  dalle
parole «applicando le aliquote di cui all'art. 16, commi  1  e  1-bis
del  decreto  legislativo  n.  446/1997»  e  le  parole  «si  applica
l'aliquota del 5,25%» sono sostituite dalle parole «si  applicano  le
aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto  legislativo
n. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali». 
    3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, le parole  «di  cui  al  comma  3  dell'art.  50  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997  e'  fissata  all'1,4%»  sono  sostituite
dalle  parole  «e'  determinata  applicando  all'aliquota   di   base
stabilita dalla legge dello  Stato  la  maggiorazione  di  0,5  punti
percentuali». 
    (Omissis). 
 
                              Art. 70. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
    (Omissis).