N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione Siciliana). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012  -  Spesa
  in materia  di  giustizia  -  Previsione  che  il  maggior  gettito
  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  28  della  legge
  impugnata, e' versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  con
  separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto  del
  Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di  previsione
  del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli
  uffici  giudiziari,  con   particolare   riferimento   ai   servizi
  informatici e con esclusione delle spese di personale -  Previsione
  che nei rapporti con  le  autonomie  speciali  il  maggior  gettito
  costituisca riserva all'erario per un  periodo  di  cinque  anni  -
  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione   del
  principio statutario della devoluzione alla  Regione  di  tutte  le
  entrate  tributarie   erariali   riscosse   nell'ambito   del   suo
  territorio, dirette o indirette, comunque denominate  -  Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione,  per  la  mancata
  previsione  della  partecipazione  della   Regione   Siciliana   al
  procedimento di ripartizione  tra  Stato  e  Regione  dei  relativi
  proventi riscossi in Sicilia. 
-  Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 28, comma 2. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.
  1074, art. 2. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Concorso delle  autonomie  speciali  alla
  manovra finanziaria  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  dal
  decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da  parte
  del legislatore statale dell'entita'  del  contributo  gravante  su
  ciascuna autonomia speciale  -  Omessa  enunciazione  di  qualsiasi
  criterio di  ripartizione  -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -
  Denunciata violazione  del  principio  dell'accordo  tra  Stato  ed
  autonomie speciali  in  materia  finanziaria,  mediante  Conferenza
  Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.
  1074, art. 2. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsione, al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di
  finanza pubblica, che le Regioni a  Statuto  speciale,  esclusa  la
  Regione Trentino-Alto Adige e le  Province  autonome  di  Trento  e
  Bolzano,  concordano,  entro  il  31  dicembre  di   ciascun   anno
  precedente, con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
  ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo
  delle spese correnti e in  conto  capitale,  nonche'  dei  relativi
  pagamenti, determinati riducendo gli  obiettivi  programmatici  del
  2011 della somma degli importi indicati nella  tabella  di  cui  al
  comma   10   -   Previsione,   in   caso   di   mancato    accordo,
  dell'applicazione delle disposizioni stabilite  per  le  Regioni  a
  Statuto ordinario - Ricorso della Regione  Siciliana  -  Denunciata
  violazione  del  principio  dell'accordo  tra  Stato  ed  autonomie
  speciali,  mediante  Conferenza  Stato-Regioni  -  Violazione   del
  principio di leale collaborazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 11. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.
  1074, art. 2. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome
  di Trento  e  Bolzano  concorrano  al  riequilibrio  della  finanza
  pubblica, oltre che nei modi stabiliti nei commi 11, 12 e 13, anche
  con misure finalizzate a produrre  un  risparmio  per  il  bilancio
  dello Stato, mediante l'assunzione di funzioni statali,  attraverso
  l'emanazione, con le modalita' stabilite dai relativi  statuti,  di
  specifiche  norme  di  attuazione  statutaria  che   precisino   le
  modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello  Stato  in
  modo permanente o per annualita' definite - Ricorso  della  Regione
  Siciliana - Denunciata  lesione  dell'autonomia  finanziaria  della
  Regione  mediante  il  distoglimento  di  risorse  destinate   allo
  svolgimento di funzioni proprie per l'esercizio di funzioni statali
  genericamente definite - Mancata previsione, in sede di Commissione
  paritetica della determinazione dell'importo  delle  somme  che  lo
  Stato dovra' trasferire  alla  Regione  per  l'esercizio  di  dette
  funzioni,  ovvero  dell'esercizio  delle   stesse   senza   aggravi
  finanziari per la Regione  -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43;  d.P.R.  26  luglio
  1965, n. 1074, art. 2. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsione  dell'immediata  applicabilita'  nei   confronti   delle
  Regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse dalla clausola di
  salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7,  comma
  1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  149  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana -  Denunciata  violazione  del  meccanismo  della  previa
  intesa e della Commissione paritetica - Violazione del principio di
  leale collaborazione. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 22. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43;  d.P.R.  26  luglio
  1965, n. 1074, art. 2. 
(GU n.10 del 7-3-2012 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore, on.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato  e  difeso,
sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a  margine  del
presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata; 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in  Roma,  Palazzo  Chigi,  piazza  Colonna
n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 28,  comma  2  e  32,
commi 10, 11, 16 della legge n. 183  del  12  novembre  2011  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 14  novembre  2011,  S.O.  al  n.265,  per
violazione dei seguenti parametri: 
        art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello  Statuto
d'autonomia e 2 del D.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074  nonche'  del
principio di leale collaborazione; 
        art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio  di  leale
collaborazione; 
        art.32, comma 16 per violazione degli artt.  36  e  43  dello
Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede  che  in  sede  di
Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme
che  lo  Stato  dovra'  trasferire  alla  Regione  per   l'assunzione
dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che  esse  funzioni  siano
esercitate  senza  aggravi  finanziari  dalla  Regione  nonche'   del
principio di leale collaborazione; 
        art.32, comma 22 per violazione degli artt.  36  e  43  dello
Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla
Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di
sanzioni, a fini diversi e del principio di leale  collaborazione  in
quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati  in
sede di Commissione paritetica ed, in ogni  caso,  in  assenza  della
previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  14  novembre
2011, n. 265, S.O. e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011,  n.
183 recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)». L'art. 28 della
suindicata  legge,  rubricato  «Modifiche  in  materia  di  spese  di
giustizia» novella la disciplina del contributo unificato di  cui  al
T.U.  delle  spese  di  giustizia  contenuto  nel   D.P.R.   115/2002
stabilendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti. 
    In particolare, al secondo comma,  prevede  che  «2.  Il  maggior
gettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e' versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
con separata contabilizzazione, per essere riassegnato,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di  previsione
del Ministero della giustizia per assicurare il  funzionamento  degli
uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici
e con esclusione delle spese di personale.  Nei  rapporti  finanziari
con le autonomie speciali  il  maggior  gettito  costituisce  riserva
all'erario per un periodo di cinque anni». 
    L'art. 32 della legge 12  novembre  2011,  n.  183  e'  rubricato
«Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano» ed al comma 10 dispone che «Il concorso  alla
manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  aggiuntivo
rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per  ciascuno  degli
anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella» che fa parte  integrante
del comma stesso. 
    Il comma 11  stabilisce  che:  «11.  Al  fine  di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica,  le  regioni  a  statuto
speciale, escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre  di
ciascun anno  precedente,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  livello
complessivo delle spese correnti e in  conto  capitale,  nonche'  dei
relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici
del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di  cui  al
comma 10.  A  tale  fine,  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di  accordo
al  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze.   Con   riferimento
all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta  di
accordo entro il 31 marzo  2012.  In  caso  di  mancato  accordo,  si
applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a   statuto
ordinario». 
    Il comma 16 del medesimo  articolo  prevede  che  «Le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi
stabiliti dai commi 11, 12 e  13,  anche  con  misure  finalizzate  a
produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello   Stato,   mediante
l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite». 
    Il comma 22 del medesimo art.32 che cosi' dispone: «Restano ferme
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149». 
    Tutte le  suindicate  norme,  stante  la  mancanza  di  qualunque
clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto
di autonomia, risultano applicabili anche alla  Regione  siciliana  e
percio'  si  appalesano  costituzionalmente  illegittime  e   vengono
censurate, in quanto lesive delle attribuzioni  dell'autonomia  della
Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    Art. 28, comma 2 legge 183. 
    A) Violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle «Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare
all'art. 2 
    Per effetto del succitato art. 28, comma 2, lo  Stato  riserva  a
se' l'incremento di gettito  derivante  dall'aumento  del  contributo
unificato introdotta dal primo e terzo comma del medesimo articolo. 
    Ora, la natura di «entrata tributaria  erariale»  del  contributo
unificato e' gia' stata affermata da  codesta  Eccellentissima  Corte
con la sentenza n.73 del 2005. 
    Ne consegue la spettanza alla Regione del suindicato  incremento,
anche a  voler  prescindere  dalla  circostanza  che  la  riserva  al
bilancio statale  dei  proventi  in  questione  e'  finalizzata  alla
realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore  della
giustizia, con particolare riferimento ai servizi informatici e non a
specifiche finalita' che configurino il requisito della  clausola  di
destinazione ( cfr.D.L.31 maggio 2010,  n.78,  art.48-bis)  richiesta
dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074  per  potersi  fare
eccezione al principio  devolutivo  -  da  esso  stabilito  ai  sensi
dell'art. 36 dello Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie
erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo   territorio,   dirette   o
indirette, comunque denominate». 
    Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva  a  favore
del bilancio statale l'aumento del gettito del  contributo  unificato
di iscrizione a ruolo dovuto nei processi di cui ai commi 1 e 3 senza
farne salva, per quelli  celebrati  in  Sicilia,  la  spettanza  alla
Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta  di  bollo,  la
norma impugnata e' lesiva delle attribuzioni  statutarie  in  materia
finanziaria. 
    B) Violazione del principio di leale collaborazione 
    Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione
deriva dalla norma impugnata nella  parte  in  cui,  riservando  allo
Stato il maggior gettito derivante dai maggiori importi  fissati  per
il contributo unificato nei i giudizi di impugnazione ed in quelli in
cui   aumenta   il   valore   a   seguito   di   proposizione   della
riconvenzionale,  non  prevede  la   partecipazione   della   Regione
siciliana al procedimento di ripartizione tra  Stato  e  Regione  dei
relativi proventi riscossi in Sicilia. 
    Codesta ecc.ma Corte Costituzionale decidendo giudizi  instaurati
da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita'
costituzionale dell'assenza di  una  tale  previsione  che  viola  il
«principio di leale collaborazione, dal momento che  le  clausole  di
riserva all'erario di nuove  entrate  (contenute  nelle  disposizioni
censurate) costituiscono un meccanismo di deroga  alla  regola  della
spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune
eccezioni)  riscosso  nel  territorio  della  medesima,  e  la   loro
attuazione incide,  dunque,  direttamente  sulla  effettivita'  della
garanzia  dell'autonomia  finanziaria   regionale»(cosi'   sent.   n.
228/2001 e, in termini, le precedenti sentenze n. 98,  n.  347  e  n.
348/2000). 
    Art. 32,  commi  10  e  11  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Quanto alla previsione del comma  10  dell'art.  32  della  legge
183/2011 si osserva che, secondo un principio costantemente affermato
dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, «l'illegittimita' della
condotta dello Stato risiede nel  mancato  tentativo  di  raggiungere
l'intesa, che  richiede,  in  applicazione  del  principio  di  leale
cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo  per  dar
vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare,  laddove  occorra,
attraverso reiterate trattative volte a superare  le  divergenze  che
ostacolino il raggiungimento di un accordo» (Corte Costituzionale  n.
255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente  affermato:  «che
il principio di  leale  collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i
rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua  elasticita'  e
la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare  in
modo dinamico  i  rapporti...,  attenuando  i  dualismi  ed  evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,
amministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'  qualificate  per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della
leale collaborazione  e'  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze
Stato‑Regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni
controverse» (Corte Costituzionale n. 31 del 2006). 
    In  ossequio  alla  suddetta  previa  intesa,   applicativa   del
principio  di  leale  collaborazione,   lo   Stato   avrebbe   dovuto
concordare, in sede di Conferenza Stato-Regioni,  la  quantificazione
al concorso alla manovra finanziaria prevista dal comma 10 in  esame,
aggiuntivo rispetto a quella disposta nel 2010. 
    In proposito anche la  Corte  Costituzionale  ha  evidenziato  il
ruolo assunto dalla Conferenza ribadendo (sentenza  n.204  del  1993)
che il sistema complessivo dei rapporti tra lo  Stato  e  le  regioni
deve essere improntato al principio della «leale collaborazione»,  ed
ha  avvertito  il  Governo  che,  ogniqualvolta  intenda  provvedere,
nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le  regioni,  ha
l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale
che lo hanno determinato a decidere unilateralmente. 
    Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n.  116  del  1994  e  poi
nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il
ruolo assunto  dalla  Conferenza  Stato-regioni  sia  fondamentale  e
determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra  l'uno  e
le altre. 
    La Corte ha, infatti, affermato  (sentenza  n.  116/94)  «che  la
Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione
politica tra lo Stato e le regioni (e  le  province  autonome)...  in
quanto tale, la Conferenza  e'  un'istituzione  operante  nell'ambito
della comunita'  nazionale  come  strumento  per  l'attuazione  della
cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome». 
    Si osserva, inoltre, con riguardo al comma 11 che  esso  prevede,
per le regioni a statuto speciale, l'obbligo  di  concordare  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo  delle
spese  correnti  e  in  conto  capitale  determinato  riducendo   gli
obiettivi programmatici del 2011 della somma degli  importi  indicati
dalla  tabella  di  cui  al  comma  10  e  stabilisce  l'obbligo   di
trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e  delle
finanze. 
    La norma surriportata, pur rientrando nell'ambito di applicazione
della clausola di salvaguardia  di  cui  al  comma  14  del  medesimo
art.32, sembra anch'essa lesiva del principio di leale collaborazione
del quale la previa intesa e'  esplicitazione  stante  la  previsione
della detrazione dal livello complessivo delle spese  correnti  e  in
conto capitale, nonche' dei relativi  pagamenti,  della  somma  degli
importi della tabella di cui al comma 10, non concordati fra Stato  e
Regione e non  compresi  nell'ambito  di  applicazione  della  citata
clausola di salvaguardia. 
    Art. 32, comma 16 
    Violazione  degli  artt.  36  e  43  dello  statuto  nonche'  del
principio di leale collaborazione 
    La norma in questione dispone un aggravio di spese per le regioni
a statuto speciale fra le  quali  la  Sicilia  mediante  la  generica
attribuzione dell'esercizio di funzioni  statali  senza  che  vengano
individuate e impinguate le risorse finanziarie per  farvi  fronte  e
mediante un  indefinito  rinvio  a  specifiche  norme  di  attuazione
statutaria volte unicamente a precisare le modalita' e l'entita'  del
risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo  permanente
o comunque per annualita' definite. 
    E' palese la lesivita'  di  detta  previsione  che  incide  sulle
disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse
da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al  fine
di  destinarle  all'esercizio  di  funzioni   statali   genericamente
indicate. 
    La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt.
36 e 43 dello Statuto nonche' al principio  di  leale  collaborazione
che,  secondo  consolidata  giurisprudenza  di  Codesta  Corte   deve
ispirare i rapporti fra Stato e  Regioni.  Essa  viola  i  suindicati
parametri nella misura in cui non prevede che in sede di  Commissione
paritetica debba essere determinato  l'importo  delle  somme  che  lo
Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione  dell'esercizio
delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate  senza
aggravi finanziari dalla Regione. 
    Art. 32, comma 22 
    Violazione  degli  artt.  36  e  43  dello  statuto  nonche'  del
principio di leale collaborazione 
    Il comma 22 del medesimo art. 32 dispone che: «Restano  ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149». 
    Il  predetto  art.  7  comma  1,  richiamato  dal  comma  22,   e
sostituito, quanto all'ultimo periodo,  dal  comma  23  del  medesimo
art.32, si profila anch'esso lesivo delle prerogative  statutarie  in
quanto i suoi contenuti sanzionatori non sono mitigati dalla clausola
di  salvaguardia  per  le  regioni  a   Statuto   speciale   prevista
dall'art.13 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
che ha indotto questa Regione a non impugnare il citato art.7 in sede
di proposizione del ricorso avverso talune norme del  citato  decreto
legislativo. 
    In particolare, il suindicato art. 13, non richiamato  dal  testo
normativo in esame, e' cosi' rubricato: «Disposizioni concernenti  le
Regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» e  dispone  che  «1  .  La  decorrenza  e  le  modalita'  di
applicazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   decreto
legislativo nei confronti delle Regioni a statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli
enti locali ubicati nelle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e
Province autonome, sono stabilite,  in  conformita'  con  i  relativi
statuti, con le procedure previste dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive  modificazioni.  Qualora  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto  trovano  immediata  e  diretta  applicazione  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano». 
    In buona sostanza, la  disposizione  del  comma  22  surriportata
ripropone l'immediata applicabilita' nei confronti  delle  regioni  a
Statuto speciale, in precedenza  escluse  dalla  citata  clausola  di
salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e cio' in violazione
del meccanismo della previa  intesa,  espressione  del  principio  di
leale collaborazione poiche' consolidata giurisprudenza  della  Corte
Costituzionale (sent.152/2011), ha affermato  che  quando  una  legge
«non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di
salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia  speciale,
deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili  anche
nella Regione siciliana». 
    La norma si profila, pertanto, lesiva degli artt. 36 e  43  dello
Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla
Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di
sanzioni, a fini diversi e non prevede che i suoi  contenuti  possano
essere concordati in sede di Commissione paritetica. 
    E' altresi', lesiva del  principio  di  leale  collaborazione  in
quanto adottata in assenza della previa intesa che  deve  ispirare  i
rapporti fra Stato e Regioni. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  dei  seguenti
articoli della legge 12 novembre 2011, n. 183: 
        art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello  Statuto
d'autonomia e 2 del D.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074  nonche'  del
principio di leale collaborazione; 
        art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio  di  leale
collaborazione; 
        art.32, comma 16 per violazione degli artt.  36  e  43  dello
Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede  che  in  sede  di
Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme
che  lo  Stato  dovra'  trasferire  alla  Regione  per   l'assunzione
dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che  esse  funzioni  siano
esercitate  senza  aggravi  finanziari  dalla  Regione  nonche'   del
principio di leale collaborazione ; 
        art.32, comma 22 per violazione degli artt.  36  e  43  dello
Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla
Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di
sanzioni, a fini diversi e del principio di leale  collaborazione  in
quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati  in
sede di Commissione paritetica ed, in ogni  caso,  in  assenza  della
previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. 
    Con riserva di ulteriormente dedurre. 
    Salvo ogni altro diritto. 
    Si deposita con il  presente  atto  la  deliberazione  di  Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere. 
 
        Palermo, addi' 12 gennaio 2012 
 
                  Avv. Chiapparrone - Avv. Fiandaca