N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Spesa in materia di giustizia - Previsione che il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge impugnata, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale - Previsione che nei rapporti con le autonomie speciali il maggior gettito costituisca riserva all'erario per un periodo di cinque anni - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio statutario della devoluzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione della partecipazione della Regione Siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 28, comma 2. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione di qualsiasi criterio di ripartizione - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio dell'accordo tra Stato ed autonomie speciali in materia finanziaria, mediante Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinati riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati nella tabella di cui al comma 10 - Previsione, in caso di mancato accordo, dell'applicazione delle disposizioni stabilite per le Regioni a Statuto ordinario - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio dell'accordo tra Stato ed autonomie speciali, mediante Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 11. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrano al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti nei commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai relativi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria che precisino le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato in modo permanente o per annualita' definite - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione mediante il distoglimento di risorse destinate allo svolgimento di funzioni proprie per l'esercizio di funzioni statali genericamente definite - Mancata previsione, in sede di Commissione paritetica della determinazione dell'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'esercizio di dette funzioni, ovvero dell'esercizio delle stesse senza aggravi finanziari per la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione dell'immediata applicabilita' nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse dalla clausola di salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del meccanismo della previa intesa e della Commissione paritetica - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 22. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.(GU n.10 del 7-3-2012 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente
pro-tempore, on.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso,
sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna
n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 28, comma 2 e 32,
commi 10, 11, 16 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)» pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 14 novembre 2011, S.O. al n.265, per
violazione dei seguenti parametri:
art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto
d'autonomia e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonche' del
principio di leale collaborazione;
art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio di leale
collaborazione;
art.32, comma 16 per violazione degli artt. 36 e 43 dello
Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede che in sede di
Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme
che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione
dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano
esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione nonche' del
principio di leale collaborazione;
art.32, comma 22 per violazione degli artt. 36 e 43 dello
Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla
Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di
sanzioni, a fini diversi e del principio di leale collaborazione in
quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in
sede di Commissione paritetica ed, in ogni caso, in assenza della
previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
Fatto
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre
2011, n. 265, S.O. e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n.
183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)». L'art. 28 della
suindicata legge, rubricato «Modifiche in materia di spese di
giustizia» novella la disciplina del contributo unificato di cui al
T.U. delle spese di giustizia contenuto nel D.P.R. 115/2002
stabilendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti.
In particolare, al secondo comma, prevede che «2. Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato,
con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione
del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli
uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici
e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari
con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva
all'erario per un periodo di cinque anni».
L'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' rubricato
«Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano» ed al comma 10 dispone che «Il concorso alla
manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo
rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella» che fa parte integrante
del comma stesso.
Il comma 11 stabilisce che: «11. Al fine di assicurare il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto
speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei
relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici
del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al
comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento
all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di
accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si
applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario».
Il comma 16 del medesimo articolo prevede che «Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi
stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
definite».
Il comma 22 del medesimo art.32 che cosi' dispone: «Restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
Tutte le suindicate norme, stante la mancanza di qualunque
clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto
di autonomia, risultano applicabili anche alla Regione siciliana e
percio' si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono
censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia della
Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di
Diritto
Art. 28, comma 2 legge 183.
A) Violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle «Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare
all'art. 2
Per effetto del succitato art. 28, comma 2, lo Stato riserva a
se' l'incremento di gettito derivante dall'aumento del contributo
unificato introdotta dal primo e terzo comma del medesimo articolo.
Ora, la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo
unificato e' gia' stata affermata da codesta Eccellentissima Corte
con la sentenza n.73 del 2005.
Ne consegue la spettanza alla Regione del suindicato incremento,
anche a voler prescindere dalla circostanza che la riserva al
bilancio statale dei proventi in questione e' finalizzata alla
realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore della
giustizia, con particolare riferimento ai servizi informatici e non a
specifiche finalita' che configurino il requisito della clausola di
destinazione ( cfr.D.L.31 maggio 2010, n.78, art.48-bis) richiesta
dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 per potersi fare
eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi
dell'art. 36 dello Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie
erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o
indirette, comunque denominate».
Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva a favore
del bilancio statale l'aumento del gettito del contributo unificato
di iscrizione a ruolo dovuto nei processi di cui ai commi 1 e 3 senza
farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla
Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo, la
norma impugnata e' lesiva delle attribuzioni statutarie in materia
finanziaria.
B) Violazione del principio di leale collaborazione
Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione
deriva dalla norma impugnata nella parte in cui, riservando allo
Stato il maggior gettito derivante dai maggiori importi fissati per
il contributo unificato nei i giudizi di impugnazione ed in quelli in
cui aumenta il valore a seguito di proposizione della
riconvenzionale, non prevede la partecipazione della Regione
siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei
relativi proventi riscossi in Sicilia.
Codesta ecc.ma Corte Costituzionale decidendo giudizi instaurati
da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita'
costituzionale dell'assenza di una tale previsione che viola il
«principio di leale collaborazione, dal momento che le clausole di
riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni
censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della
spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune
eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro
attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettivita' della
garanzia dell'autonomia finanziaria regionale»(cosi' sent. n.
228/2001 e, in termini, le precedenti sentenze n. 98, n. 347 e n.
348/2000).
Art. 32, commi 10 e 11 violazione del principio di leale
collaborazione.
Quanto alla previsione del comma 10 dell'art. 32 della legge
183/2011 si osserva che, secondo un principio costantemente affermato
dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, «l'illegittimita' della
condotta dello Stato risiede nel mancato tentativo di raggiungere
l'intesa, che richiede, in applicazione del principio di leale
cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo per dar
vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra,
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che
ostacolino il raggiungimento di un accordo» (Corte Costituzionale n.
255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente affermato: «che
il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i
rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticita' e
la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in
modo dinamico i rapporti..., attenuando i dualismi ed evitando
eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile
per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e
concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa,
amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della
leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze
Stato‑Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni
controverse» (Corte Costituzionale n. 31 del 2006).
In ossequio alla suddetta previa intesa, applicativa del
principio di leale collaborazione, lo Stato avrebbe dovuto
concordare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quantificazione
al concorso alla manovra finanziaria prevista dal comma 10 in esame,
aggiuntivo rispetto a quella disposta nel 2010.
In proposito anche la Corte Costituzionale ha evidenziato il
ruolo assunto dalla Conferenza ribadendo (sentenza n.204 del 1993)
che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le regioni
deve essere improntato al principio della «leale collaborazione», ed
ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere,
nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni, ha
l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale
che lo hanno determinato a decidere unilateralmente.
Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del 1994 e poi
nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il
ruolo assunto dalla Conferenza Stato-regioni sia fondamentale e
determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra l'uno e
le altre.
La Corte ha, infatti, affermato (sentenza n. 116/94) «che la
Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione
politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome)... in
quanto tale, la Conferenza e' un'istituzione operante nell'ambito
della comunita' nazionale come strumento per l'attuazione della
cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
Si osserva, inoltre, con riguardo al comma 11 che esso prevede,
per le regioni a statuto speciale, l'obbligo di concordare con il
Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle
spese correnti e in conto capitale determinato riducendo gli
obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati
dalla tabella di cui al comma 10 e stabilisce l'obbligo di
trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze.
La norma surriportata, pur rientrando nell'ambito di applicazione
della clausola di salvaguardia di cui al comma 14 del medesimo
art.32, sembra anch'essa lesiva del principio di leale collaborazione
del quale la previa intesa e' esplicitazione stante la previsione
della detrazione dal livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, della somma degli
importi della tabella di cui al comma 10, non concordati fra Stato e
Regione e non compresi nell'ambito di applicazione della citata
clausola di salvaguardia.
Art. 32, comma 16
Violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del
principio di leale collaborazione
La norma in questione dispone un aggravio di spese per le regioni
a statuto speciale fra le quali la Sicilia mediante la generica
attribuzione dell'esercizio di funzioni statali senza che vengano
individuate e impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte e
mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione
statutaria volte unicamente a precisare le modalita' e l'entita' del
risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente
o comunque per annualita' definite.
E' palese la lesivita' di detta previsione che incide sulle
disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse
da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine
di destinarle all'esercizio di funzioni statali genericamente
indicate.
La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt.
36 e 43 dello Statuto nonche' al principio di leale collaborazione
che, secondo consolidata giurisprudenza di Codesta Corte deve
ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. Essa viola i suindicati
parametri nella misura in cui non prevede che in sede di Commissione
paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo
Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio
delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza
aggravi finanziari dalla Regione.
Art. 32, comma 22
Violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del
principio di leale collaborazione
Il comma 22 del medesimo art. 32 dispone che: «Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149».
Il predetto art. 7 comma 1, richiamato dal comma 22, e
sostituito, quanto all'ultimo periodo, dal comma 23 del medesimo
art.32, si profila anch'esso lesivo delle prerogative statutarie in
quanto i suoi contenuti sanzionatori non sono mitigati dalla clausola
di salvaguardia per le regioni a Statuto speciale prevista
dall'art.13 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
che ha indotto questa Regione a non impugnare il citato art.7 in sede
di proposizione del ricorso avverso talune norme del citato decreto
legislativo.
In particolare, il suindicato art. 13, non richiamato dal testo
normativo in esame, e' cosi' rubricato: «Disposizioni concernenti le
Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano» e dispone che «1 . La decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli
enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e
Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi
statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al
completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al
presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano».
In buona sostanza, la disposizione del comma 22 surriportata
ripropone l'immediata applicabilita' nei confronti delle regioni a
Statuto speciale, in precedenza escluse dalla citata clausola di
salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e cio' in violazione
del meccanismo della previa intesa, espressione del principio di
leale collaborazione poiche' consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sent.152/2011), ha affermato che quando una legge
«non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di
salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale,
deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili anche
nella Regione siciliana».
La norma si profila, pertanto, lesiva degli artt. 36 e 43 dello
Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla
Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di
sanzioni, a fini diversi e non prevede che i suoi contenuti possano
essere concordati in sede di Commissione paritetica.
E' altresi', lesiva del principio di leale collaborazione in
quanto adottata in assenza della previa intesa che deve ispirare i
rapporti fra Stato e Regioni.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dei seguenti
articoli della legge 12 novembre 2011, n. 183:
art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto
d'autonomia e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonche' del
principio di leale collaborazione;
art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio di leale
collaborazione;
art.32, comma 16 per violazione degli artt. 36 e 43 dello
Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede che in sede di
Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme
che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione
dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano
esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione nonche' del
principio di leale collaborazione ;
art.32, comma 22 per violazione degli artt. 36 e 43 dello
Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla
Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di
sanzioni, a fini diversi e del principio di leale collaborazione in
quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in
sede di Commissione paritetica ed, in ogni caso, in assenza della
previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre.
Salvo ogni altro diritto.
Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere.
Palermo, addi' 12 gennaio 2012
Avv. Chiapparrone - Avv. Fiandaca