N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Spesa in materia di giustizia - Previsione che il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge impugnata, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale - Previsione che nei rapporti con le autonomie speciali il maggior gettito costituisca riserva all'erario per un periodo di cinque anni - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio statutario della devoluzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione della partecipazione della Regione Siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 28, comma 2. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione di qualsiasi criterio di ripartizione - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio dell'accordo tra Stato ed autonomie speciali in materia finanziaria, mediante Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinati riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati nella tabella di cui al comma 10 - Previsione, in caso di mancato accordo, dell'applicazione delle disposizioni stabilite per le Regioni a Statuto ordinario - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio dell'accordo tra Stato ed autonomie speciali, mediante Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 11. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrano al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti nei commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai relativi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria che precisino le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato in modo permanente o per annualita' definite - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione mediante il distoglimento di risorse destinate allo svolgimento di funzioni proprie per l'esercizio di funzioni statali genericamente definite - Mancata previsione, in sede di Commissione paritetica della determinazione dell'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'esercizio di dette funzioni, ovvero dell'esercizio delle stesse senza aggravi finanziari per la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsione dell'immediata applicabilita' nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse dalla clausola di salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del meccanismo della previa intesa e della Commissione paritetica - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 22. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.(GU n.10 del 7-3-2012 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 28, comma 2 e 32, commi 10, 11, 16 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 novembre 2011, S.O. al n.265, per violazione dei seguenti parametri: art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto d'autonomia e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonche' del principio di leale collaborazione; art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio di leale collaborazione; art.32, comma 16 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede che in sede di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione nonche' del principio di leale collaborazione; art.32, comma 22 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi e del principio di leale collaborazione in quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in sede di Commissione paritetica ed, in ogni caso, in assenza della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265, S.O. e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)». L'art. 28 della suindicata legge, rubricato «Modifiche in materia di spese di giustizia» novella la disciplina del contributo unificato di cui al T.U. delle spese di giustizia contenuto nel D.P.R. 115/2002 stabilendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti. In particolare, al secondo comma, prevede che «2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni». L'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' rubricato «Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» ed al comma 10 dispone che «Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella» che fa parte integrante del comma stesso. Il comma 11 stabilisce che: «11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». Il comma 16 del medesimo articolo prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite». Il comma 22 del medesimo art.32 che cosi' dispone: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». Tutte le suindicate norme, stante la mancanza di qualunque clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto di autonomia, risultano applicabili anche alla Regione siciliana e percio' si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia della Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di Diritto Art. 28, comma 2 legge 183. A) Violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare all'art. 2 Per effetto del succitato art. 28, comma 2, lo Stato riserva a se' l'incremento di gettito derivante dall'aumento del contributo unificato introdotta dal primo e terzo comma del medesimo articolo. Ora, la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato e' gia' stata affermata da codesta Eccellentissima Corte con la sentenza n.73 del 2005. Ne consegue la spettanza alla Regione del suindicato incremento, anche a voler prescindere dalla circostanza che la riserva al bilancio statale dei proventi in questione e' finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore della giustizia, con particolare riferimento ai servizi informatici e non a specifiche finalita' che configurino il requisito della clausola di destinazione ( cfr.D.L.31 maggio 2010, n.78, art.48-bis) richiesta dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 per potersi fare eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate». Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva a favore del bilancio statale l'aumento del gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi di cui ai commi 1 e 3 senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo, la norma impugnata e' lesiva delle attribuzioni statutarie in materia finanziaria. B) Violazione del principio di leale collaborazione Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione deriva dalla norma impugnata nella parte in cui, riservando allo Stato il maggior gettito derivante dai maggiori importi fissati per il contributo unificato nei i giudizi di impugnazione ed in quelli in cui aumenta il valore a seguito di proposizione della riconvenzionale, non prevede la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. Codesta ecc.ma Corte Costituzionale decidendo giudizi instaurati da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita' costituzionale dell'assenza di una tale previsione che viola il «principio di leale collaborazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettivita' della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale»(cosi' sent. n. 228/2001 e, in termini, le precedenti sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000). Art. 32, commi 10 e 11 violazione del principio di leale collaborazione. Quanto alla previsione del comma 10 dell'art. 32 della legge 183/2011 si osserva che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, «l'illegittimita' della condotta dello Stato risiede nel mancato tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione del principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo» (Corte Costituzionale n. 255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente affermato: «che il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti..., attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze Stato‑Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (Corte Costituzionale n. 31 del 2006). In ossequio alla suddetta previa intesa, applicativa del principio di leale collaborazione, lo Stato avrebbe dovuto concordare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quantificazione al concorso alla manovra finanziaria prevista dal comma 10 in esame, aggiuntivo rispetto a quella disposta nel 2010. In proposito anche la Corte Costituzionale ha evidenziato il ruolo assunto dalla Conferenza ribadendo (sentenza n.204 del 1993) che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le regioni deve essere improntato al principio della «leale collaborazione», ed ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente. Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del 1994 e poi nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il ruolo assunto dalla Conferenza Stato-regioni sia fondamentale e determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra l'uno e le altre. La Corte ha, infatti, affermato (sentenza n. 116/94) «che la Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome)... in quanto tale, la Conferenza e' un'istituzione operante nell'ambito della comunita' nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome». Si osserva, inoltre, con riguardo al comma 11 che esso prevede, per le regioni a statuto speciale, l'obbligo di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10 e stabilisce l'obbligo di trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma surriportata, pur rientrando nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 14 del medesimo art.32, sembra anch'essa lesiva del principio di leale collaborazione del quale la previa intesa e' esplicitazione stante la previsione della detrazione dal livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, della somma degli importi della tabella di cui al comma 10, non concordati fra Stato e Regione e non compresi nell'ambito di applicazione della citata clausola di salvaguardia. Art. 32, comma 16 Violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione La norma in questione dispone un aggravio di spese per le regioni a statuto speciale fra le quali la Sicilia mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali senza che vengano individuate e impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte e mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalita' e l'entita' del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. E' palese la lesivita' di detta previsione che incide sulle disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine di destinarle all'esercizio di funzioni statali genericamente indicate. La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt. 36 e 43 dello Statuto nonche' al principio di leale collaborazione che, secondo consolidata giurisprudenza di Codesta Corte deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. Essa viola i suindicati parametri nella misura in cui non prevede che in sede di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione. Art. 32, comma 22 Violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione Il comma 22 del medesimo art. 32 dispone che: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». Il predetto art. 7 comma 1, richiamato dal comma 22, e sostituito, quanto all'ultimo periodo, dal comma 23 del medesimo art.32, si profila anch'esso lesivo delle prerogative statutarie in quanto i suoi contenuti sanzionatori non sono mitigati dalla clausola di salvaguardia per le regioni a Statuto speciale prevista dall'art.13 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che ha indotto questa Regione a non impugnare il citato art.7 in sede di proposizione del ricorso avverso talune norme del citato decreto legislativo. In particolare, il suindicato art. 13, non richiamato dal testo normativo in esame, e' cosi' rubricato: «Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dispone che «1 . La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». In buona sostanza, la disposizione del comma 22 surriportata ripropone l'immediata applicabilita' nei confronti delle regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse dalla citata clausola di salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e cio' in violazione del meccanismo della previa intesa, espressione del principio di leale collaborazione poiche' consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent.152/2011), ha affermato che quando una legge «non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale, deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili anche nella Regione siciliana». La norma si profila, pertanto, lesiva degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi e non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in sede di Commissione paritetica. E' altresi', lesiva del principio di leale collaborazione in quanto adottata in assenza della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto d'autonomia e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonche' del principio di leale collaborazione; art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio di leale collaborazione; art.32, comma 16 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede che in sede di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione nonche' del principio di leale collaborazione ; art.32, comma 22 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi e del principio di leale collaborazione in quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in sede di Commissione paritetica ed, in ogni caso, in assenza della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. Con riserva di ulteriormente dedurre. Salvo ogni altro diritto. Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere. Palermo, addi' 12 gennaio 2012 Avv. Chiapparrone - Avv. Fiandaca