Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro).(GU n.11 del 17-3-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all''articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 1. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro) e' sostituito dal seguente: «5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianita', vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attivita' socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonche' per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 11 ottobre 2011 p. ROBERTO COTA Il Vice Presidente: Cavallera