REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2011, n. 20 

  Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34  (Norme  per
la promozione dell'occupazione, della  qualita',  della  sicurezza  e
regolarita' del lavoro). 
(GU n.11 del 17-3-2012)

 
     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 41 del 13 ottobre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all''articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n.
                                 34 
 
    1. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22  dicembre
2008,  n.  34  (Norme  per  la  promozione  dell'occupazione,   della
qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro) e' sostituito dal
seguente: 
      «5. I soggetti sono  utilizzati  nel  cantiere  a  distanza  di
almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio  dell'altro,
fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti  pensionistici
di anzianita', vecchiaia o assegno sociale nell'arco di  ventiquattro
mesi successivi alla fine del  cantiere,  per  coloro  che  risultano
essere stati utilizzati in attivita' socialmente utili concluse entro
il 31 dicembre 2005, nonche' per i soggetti utilizzati in progetti di
cantiere presentati da enti  promotori  e  utilizzatori  compresi  in
territorio montano.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, 11 ottobre 2011 
 
                           p. ROBERTO COTA 
                    Il Vice Presidente: Cavallera