N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 marzo 2012
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 marzo 2012 (della Regione Autonoma della Sardegna). Imposte e tasse - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario (11A16869)», pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Sardegna - Dedotta violazione della competenza esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale» e della competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» - Denunciata violazione, in via graduata, del principio di ragionevolezza e di leale collaborazione - Lamentato esercizio della potesta' regolamentare statale in materia di competenza legislativa concorrente - Denunciata doppia imposizione fiscale per le Regioni a Statuto speciale (aumento dell'accisa erariale e addizionale comunale gia' vigente), con conseguente violazione dei principi di perequazione e di solidarieta' fiscale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro dell'economia e delle finanze, di adottare il decreto impugnato e conseguentemente di annullarlo. Istanza di sospensione. - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, n. 11-A1-6869, pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7 e 8; Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.(GU n.12 del 21-3-2012 )
Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923) in persona del suo Presidente dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto e in forza di delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/1 del 23 febbraio 2012, dagli avv.ti Tiziana Ledda (codice fiscale LDDTZN52T59B354Q; PEC: tledda@pec.regione.sardegna.it; fax: 070.6062418) e prof. Massimo Luciani (codice fiscale LCNMSM52L23H501G; fax: 06.697634240; PEC: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. F a t t o 1. - Il presente conflitto trae origine dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Per comodita' d'esposizione e' opportuno trascrivere integralmente l'atto impugnato: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' nella quale si stabilisce, nei principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto sottoposto al regime armonizzato dell'accesa, un'unica aliquota nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto e' utilizzato; Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva 2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime dell'accesa armonizzata l'elettricita' prevedendo che gli Stati membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare: l'articolo 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica; l'Allegato I nel quale e' stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale e' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in favore dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle abitazioni e nelle seconde case; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica; Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative di quanto stabilito dal medesimo articolo 2, comma 6; Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni di euro; Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cessera' di essere applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che nel contempo e' necessario assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica; Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale; Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto; Decreta: Art. 1. - Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica. 1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata. Art. 2. - Efficacia. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 2. - Per completezza d'esposizione si deve osservare che, contestualmente al decreto ministeriale menzionato in epigrafe, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il D.M. 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)», anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Questo secondo decreto ministeriale, in pretesa attuazione dell'articolo 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, ha previsto l'aumento, sull'intero territorio nazionale, dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica, al fine di compensare la soppressione dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nelle (sole) Regioni a Statuto ordinario. La Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con delibera n. 9/2 del 23 febbraio 2012, ha deliberato di promuovere ricorso per conflitto di attribuzione per richiedere a codesta Ecc.ma Corte costituzionale l'annullamento anche di tale secondo decreto, per motivi largamente analoghi a quelli che di seguito si esporranno. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Autonoma della Sardegna e deve essere annullato per i seguenti motivi di D i r i t t o Premessa. Al fine di agevolare lo svolgimento dei motivi di ricorso senza dover tediare codesto Ecc.mo Collegio con inutili ripetizioni, valga di qui in avanti la precisazione che gli articoli della Costituzione che riconoscono attribuzioni costituzionali alle Regioni ordinarie sono richiamati ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che estende alle Regioni a Statuto speciale le disposizioni di maggior favore previste per le Regioni ordinarie nelle more della revisione dei loro statuti. 1. - Violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009 (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011) e, per l'effetto, violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost. Il decreto ministeriale impugnato viola gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009 (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011) e, per l'effetto, viola gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., in quanto detta disposizioni sulle accise applicabili nelle Regioni a Statuto speciale (e dunque anche nei confronti della Regione Sardegna) in pretesa attuazione di disposizioni di legge che non trovano applicazione - appunto - alle Regioni a Statuto speciale. In questo modo il decreto impugnato comprime senza un valido fondamento normativo le attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna ed in particolare interferisce con la competenza legislativa esclusiva nella materia «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dello Statuto di autonomia e con la competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'art. 117, comma 3, Cost. 2.1. - Per comprendere la lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente e' opportuno riepilogare la singolare vicenda normativa in cui si colloca l'atto impugnato. Il d.m. 30 dicembre 2011, come si e' gia' visto, e' stato adottato in pretesa attuazione della clausola contenuta nell'art. 2, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale». Nel comma ora menzionato si dispone che «a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma». 2.2. - Il d.lgs. n. 23 del 2011 e' stato emanato (lo si legge nel preambolo) «vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26». La delega legislativa cosi' conferita, pero', concerneva, nella larga maggioranza delle proprie previsioni, il regime tributario e di finanza pubblica delle sole Regioni a Statuto ordinario. Tanto si desume dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che dispone che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Le disposizioni applicabili alle Regioni a Statuto speciale, indicate dalle norme ora riportate, pero', non hanno ad oggetto il regime fiscale dei prodotti energetici, in quanto recano particolari deleghe legislative in materia di «finanziamento delle citta' metropolitane» (art. 15), «perequazione infrastrutturale» (art. 22) e per il conseguimento degli «Obiettivi di perequazione e di solidarieta' per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano» (questa la rubrica del capo IX della legge n. 42 del 2009, composto di un unico articolo, per l'appunto il 27). In alcuna parte dei citt. artt. 15, 22 e 27 della legge n. 42 del 2009, invece, si fa menzione delle entrate tributarie dei comuni o, in particolare, delle accise sui prodotti legati al mercato dell'energia e dell'elettricita'. 2.3. - L'atto censurato, dunque, si inserisce nella complessa vicenda dell'attuazione del federalismo fiscale per i comuni facenti parte delle (sole) Regioni a Statuto ordinario. E' per quegli enti che il legislatore delegato ha previsto, nel contesto della riforma complessiva della finanza pubblica e della fiscalita' locale, l'esclusione dell'addizionale sull'accisa elettrica dalle entrate comunali e il riequilibrio del gettito attraverso l'aumento dell'uccisa erariale. Anzi, occorre precisare che il cit. art 2, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 specifica espressamente che il regolamento attuativo deve assicurare la neutralita' finanziaria del provvedimento, nel senso che il cambio dell'imposizione deve necessariamente risolversi in un'operazione a «somma zero» per il contribuente. 2.4. - Il descritto sconfinamento del decreto impugnato dall'ambito materiale/territoriale definito dalla legge n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 23 del 2011 e' stato paradossalmente appurato - seppure indirettamente - dalla stessa Amministrazione statale. Il Ministero dell'economia, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, in data 3 gennaio 2012 ha diramato la Circolare n. 1/DF, prot. n. 112/2012, avente ad oggetto «Modifica nell'applicazione delle addizionali comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 [...]». Il Ministero dell'economia e delle finanze (si noti: la stessa Amministrazione da cui proviene il decreto impugnato) nel rispondere ad «alcune richieste di chiarimento pervenute in riferimento all'applicazione delle addizionali comunali e provinciali sull'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 23 del 2011, ha ritenuto doveroso «innanzitutto, soffermarsi sul fatto che le disposizioni concernenti il federalismo municipale e provinciale relative all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica trovano applicazione unicamente nei comuni e nelle province delle regioni a Statuto ordinario». In particolare, per quanto concerne l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, il Ministero chiarisce che «Per quanto riguarda i comuni delle regioni a Statuto ordinario, il gia' richiamato art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle regioni a Statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Per i comuni delle restanti regioni occorre, invece, avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011. Il comma 2, appena citato prevede che nei confronti delle regioni a Statuto speciale il citato decreto "si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009 ... sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale ..."» (p. 2). Come si vede, lo stesso Ministero aveva ben chiaro quale fosse l'ambito di applicazione territoriale della manovra fiscale sull'accisa applicata sull'energia elettrica e come essa non potesse certamente riguardare le Regioni a Statuto speciale. Se l'eliminazione dell'accisa comunale e' stata correttamente limitata alle sole Regioni a Statuto ordinario, pero', l'aumento dell'accisa erariale non e' stato analogamente limitato, ma - anzi - e' stato espressamente esteso alle Regioni a Statuto speciale, nonostante che detto aumento avesse il proprio fondamento nelle stesse disposizioni di legge e avesse come finalita' il mantenimento di un livello di gettito fiscale identico al passato, senza aggravio per i contribuenti. Che sia cosi' lo dimostra (qualora non bastasse l'espressa formulazione del decreto ministeriale impugnato) la gia' citata Circolare n. 1/DF, in cui il Ministero ha inteso «precisare che, per quanto attiene all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 (finalizzata a compensare la disapplicazione, nelle sole regioni a Statuto ordinario, dell'addizionale comunale al medesimo tributo), nel decreto del 30 dicembre 2011, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, si e' ritenuto di dover procedere ad un incremento uniforme dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni per l'intero territorio nazionale» (p. 3 sg.). 2.5. - Il Ministero, come risulta dal testo dell'atto impugnato, sopra riportato, ha ritenuto di non poter esimersi dall'applicare uniformemente la maggiorazione dell'accisa erariale, senza diversificare la tassazione dell'energia elettrica «in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo», in ragione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione statale, «non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale». Tale assunto, su cui si fonda il decreto censurato, e' errato ed illegittimo. E' evidente che, per il diritto comunitario, e' del tutto irrilevante l'identita' del soggetto pubblico percettore dell'imposta. Cio' che la direttiva 2003/96/CE vuole, infatti, e' semplicemente che i livelli di imposizione siano uniformi su tutto il territorio della UE, ma nulla dice (ne' lo potrebbe) sul modo in cui, entro i singoli Stati membri, le corrispondenti entrate debbono essere ripartite. Basta considerare, a tal proposito, che la Direttiva 2003/96/CE si fonda sul principio per cui «l'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l'elettricita' e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali puo' essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno» (considerando n. 2) e, pertanto, muove dal presupposto che «Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunita' livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricita', il gas naturale e il carbone» (considerando n. 3). Tali principi trovano immediata traduzione normativa nell'art. 4 della direttiva, in cui si dispone che «1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricita' [...] non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. 2. Ai fini della presente direttiva si intende per "livello di tassazione" l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantita' di prodotti energetici e di elettricita', all'atto dell'immissione in consumo». Nulla, dunque, prescrive la direttiva citata quanto alla distribuzione interna delle entrate derivanti dall'imposizione disciplinata in sede comunitaria. Al contrario, e' proprio il legislatore comunitario che ha richiesto, al fine della determinazione del «livello di tassazione», la sommatoria di tutte le imposte indirette (con l'eccezione esplicita dell'IVA). Tanto indica inequivocabilmente che al raggiungimento di quel livello possono ben contribuire differenti soggetti pubblici titolari di concorrente potesta' impositiva (come succede nel caso di specie, in cui all'accisa erariale si somma l'addizionale comunale). Palese, pertanto, e' l'errore nel quale lo Stato e' incappato adottando l'atto di cui in epigrafe, errore che ne vizia in radice il contenuto dispositivo. 2.6. - In conclusione sul punto, dunque, si puo' ben affermare che il decreto impugnato, poiche' ha prodotto i propri effetti anche sul sistema fiscale delle Regioni a Statuto speciale (e in particolare sulla finanza dei comuni, percettori dell'addizionale sull'accisa) in violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009, in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, viola gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., in quanto detta disposizioni sulle accise applicabili nelle Regioni a Statuto speciale (e dunque anche nei confronti della Regione Sardegna) nonostante la clausola di salvaguardia recata dalla medesima legge n. 42 del 2009 e, pertanto, comprime senza un valido fondamento normativo la competenza legislativa esclusiva della ricorrente nella materia «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dello Statuto di autonomia, e la sua competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'art. 117, comma 3, Cost. Dato che, come si e' visto, l'atto impugnato incide, seppure indirettamente, sulle entrate tributarie degli enti locali, egualmente lesa e' la competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna nella materia «finanza locale». Essa e' di sicura spettanza regionale, in ragione degli artt. 3, comma 1, lettera b) («la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: [...] b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)» e 7 («La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale [...]») dello Statuto speciale. Anche codesta Ecc.ma Corte costituzionale, peraltro, ha ribadito che la competenza della Regione Sardegna in materia di finanza locale e' esclusiva e come tale deve essere tutelata. Come si legge nella sent. n. 275 del 2007, infatti, la «materia della finanza locale, [...] per la Regione sarda, e' devoluta alla competenza legislativa esclusiva della Regione in forza dell'art. 3, lettera b), del relativo statuto speciale» (ma v. anche la sent. n. 102 del 2008 circa la specifica autonomia che lo Statuto attribuisce alla Regione Sardegna nella materia dell'imposizione fiscale e, seppure in maniera meno esplicita, la sent. n. 229 del 2011). Inoltre il decreto ministeriale impugnato e' viziato anche per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento e falsa applicazione della Direttiva 2003/96/CE, e, di conseguenza, e' violativo degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale e 117 (con particolare, ancorche' non esclusivo, riferimento al comma 1) e 119 della Costituzione, nella parte in cui - come si e' gia' detto - assume a ragione giustificatrice dell'intervento statale l'assunto che «non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale». Non avendo tenuto in debito conto il fatto che, a fronte delle disposizioni della Direttiva 2003/96/CE e delle misure a tutela della concorrenza e del mercato comune europeo in essa previste, risulta essere assolutamente irrilevante l'individuazione dell'Ente pubblico percettore dell'imposta, il cui gettito puo' ben essere ripartito tra i diversi livelli istituzionali, pur rimanendo l'imposizione conforme ai parametri della Direttiva 2003/96/CE, l'atto impugnato viola l'art. 117, comma 1, Cost., e ha illegittimamente pregiudicato l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, tutelata dall'art. 7 dello Statuto, nonche' le sue competenze legislative (in particolare, ancora una volta, la competenza esclusiva nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), dello Statuto, e la competenza concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». E' altresi' violata la competenza della Regione Sardegna a partecipare all'attuazione, nelle materie di sua competenza, delle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, attribuita dall'art. 117, comma 5, Cost. Questo perche' lo Stato, al fine di dare (pretesa) attuazione al principio dell'uniforme tassazione dei prodotti energetici nel mercato comune europeo, ha invaso le competenze legislative della ricorrente, impedendo alla Regione di esercitare le sue attribuzioni nell'attuazione del diritto comunitario. 3. - In via gradata, violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost. In via gradata, nell'ipotesi che si ritenesse insussistente il vizio rilevato al punto precedente, il decreto censurato violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e, per l'effetto, violerebbe ancora gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost., nella misura in cui attua da subito un regime meno favorevole per i cittadini delle Regioni a Statuto speciale, producendo effetti notevoli (seppure indiretti) sulla finanza pubblica regionale e locale, rinviando l'attuazione di misure compensative a futuri adempimenti, che risultano incerti nell'an, nel quantum e nel quomodo. In questo modo, dunque, risulta pregiudicata l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, tutelata dalle disposizioni statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonche' la sua competenza legislativa esclusiva nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale» (spettante alla ricorrente per le ragioni gia' viste al paragrafo precedente) e la sua competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, comma 3, Cost.). inoltre disatteso il principio di leale collaborazione, nella misura in cui risulta applicato da subito un regime sfavorevole per la Regione Sardegna e per i suoi cittadini, mentre e' rinviata ad un momento futuro e indeterminato l'adozione di misure compensative. 3.1. - Ancora in via gradata, l'atto impugnato viola, per un ulteriore profilo, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e, per l'effetto, viola ancora gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost. Tanto perche', nonostante l'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 abbia autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a «stabilire le modalita' attuative» della revisione dell'accisa dell'energia elettrica, l'atto impugnato si limita ad indicare la nuova aliquota per l'accisa erariale, tacendo quanto alle modalita' attuative della disposizione di legge, nonostante vi fossero indubitabili e oggettive esigenze di coordinamento con la disciplina fiscale vigente nelle Regioni a Statuto speciale. In questo modo lo Stato ha ulteriormente pregiudicato l'autonomia finanziaria della ricorrente e ha violato le attribuzioni costituzionali regionali, indebitamente interferendo nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», nonche' nella competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Ha, inoltre, gravemente disatteso il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost., proprio perche' si e' limitato, con l'atto impugnato, a individuare la nuova aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, salvaguardando il proprio interesse a massimizzare il gettito fiscale, senza tenere in alcun conto le esigenze di coordinamento con la finanza pubblica e con il sistema tributario delle Regioni a Statuto speciale. 4. - Violazione dell'art. 117, comma 6, Cost. In ogni caso, l'atto impugnato viola l'art. 117, comma 6, Cost., in quanto lo Stato ha adottato un atto di natura regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente, qual e' quella del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», cosi' usurpando la potesta' regolamentare regionale (si veda la sentenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale n. 325 del 2010, in cui si afferma che la materia del coordinamento della finanza pubblica appartiene al novero delle materie «di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potesta' regolamentare». Il decreto ministeriale, e' bene precisare, ha senz'altro natura regolamentare, essendo stato emanato, lo si e' gia' detto, in ragione dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, che ha demandato al Ministro dell'economia e delle finanze non solamente la fissazione dell'aliquota dell'accisa erariale, ma la determinazione delle «modalita' attuative» del predetto art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011. 5. - Violazione, per ulteriori profili, del principio di leale collaborazione e dell'art. 117 Cost. In ogni caso, quand'anche si ritenessero sussistenti le ragioni giustificatrici dell'attrazione in sussidiarieta' della competenza ad adottare una normativa di rango regolamentare, il decreto ministeriale impugnato violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost. e lederebbe la competenza legislativa esclusiva della Regione nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale» (art. 3, comma 1, lettera b), dello Statuto) e la competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, comma 3, Cost.). Tanto perche' lo Stato, con l'atto impugnato, ha regolato nel dettaglio le fonti di entrata dei Comuni delle Regioni a Statuto speciale senza aver raggiunto ne' promosso l'intesa con tali Regioni (e quindi con la Regione Sardegna). E' principio saldissimo nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale (si veda, tra le piu' recenti, la sent. n. 79 del 2011), che «nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale, [...] quest'ultima possa venire spogliata della propria capacita' di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarieta', a condizione che cio' si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non gia' al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)». 6. - Violazione, per un ulteriore profilo, degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009, in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e, per l'effetto, violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) 116, 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost. I profili di lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna si moltiplicano se solo si considera che il decreto ministeriale impugnato determina l'effetto di una doppia imposizione fiscale. I contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto speciale sono infatti sottoposti sia all'aumento dell'accisa erariale che all'addizionale comunale gia' vigente. Che tale sia l'effetto del decreto ministeriale impugnato si evince inequivocabilmente dalle disposizioni di legge che segnano la particolare vicenda normativa che si e' gia' descritta: da una parte, infatti, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel rispetto nei limiti territoriali fissati dalla legge n. 42 del 2009, ha eliminato l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per i soli comuni delle Regioni a Statuto ordinario; dall'altra, il d.m. 30 dicembre 2012 ha esteso a tutto il territorio nazionale l'aumento dell'accisa erariale (pretesamente corrispondente all'eliminazione dell'addizionale comunale). Qualunque dubbio in merito, comunque, e' stato fugato dalla menzionata Circolare n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze, ove si e' chiarito che «le disposizioni concernenti il federalismo municipale e provinciale relative all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica» recate dal d.lgs. n. 23 del 2011 «trovano applicazione unicamente nei comuni e nelle province delle regioni a Statuto ordinario» (p. 2), mentre «per quanto attiene all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 (finalizzata a compensare la disapplicazione, nelle sole regioni a Statuto ordinario, dell'addizionale comunale al medesimo tributo), nel decreto del 30 dicembre 2011, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, si e' ritenuto di dover procedere ad un incremento uniforme dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni per l'intero territorio nazionale» (p. 3 sg.). Non basta. L'Enel, principale fornitore di energia elettrica nel territorio nazionale, ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.enel.it/itIT/doc/clienti/enel_servizio_elettrico/Imposte. pdf) un chiaro prospetto informativo sulle imposte gravanti sul consumo di energia elettrica per l'anno 2012. Questo prospetto e' composto di due tabelle. La prima relativa alle Regioni a Statuto ordinario, non indica alcuna aliquota per l'addizionale comunale e individua, alla voce «totale imposte», il moltiplicatore «0,02270», determinato proprio, come si e' visto, dal decreto ministeriale impugnato. La seconda tabella, valida per le Regioni a Statuto speciale, indica sia l'aliquota dell'addizionale comunale (pari allo 0,01859 in via ordinaria e allo 0,02040 per le c.d. «seconde case»), sia l'accisa erariale nella aliquota rideterminata dal decreto ministeriale impugnato (0,02270). Il ricarico d'imposta totale per i contribuenti delle Regioni a Statuto speciale risulta, ovviamente, ben maggiore rispetto a quello vigente per i contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto ordinario. Non basta ancora. Che il decreto ministeriale impugnato abbia determinato l'effetto di doppia imposizione a carico dei contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto speciale e' testimoniato anche dagli atti che alcune Autonomie speciali hanno inteso adottare per far fronte a questa circostanza. Ci si riferisce, in particolare, alla delibera della Giunta provinciale di Trento 20 gennaio 2012, n. 2, avente ad oggetto «Sospensione degli acconti relativi all'anno 2012 delle addizionali provinciali e comunali all'uccisa sull'energia elettrica». Nella parte motiva di tale provvedimento si afferma che il decreto ministeriale impugnato (come pure il decreto ministeriale adottato in pari data e riferito, invece, all'addizionale provinciale sull'energia elettrica), «se da un lato non modificano l'onere tributario complessivo gravante sulle imprese e sui cittadini delle regioni a statuto ordinario, che a fronte dell'aumento dell'accisa erariale non verseranno piu' le addizionali provinciali e comunali, determinano invece dall'altro lato una sperequazione per i soggetti passivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, i quali sono tenuti a pagare sia l'accisa erariale maggiorata che le addizionali provinciali e comunali che continuano a trovare regolare applicazione». Data questa premessa, la Giunta provinciale di Trento ha ritenuto «del tutto evidente che una situazione del genere determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini ed imprese operanti nei territori ad autonomia speciale rispetto al resto d'Italia, in ordine alla tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica». Per evitare la doppia imposizione ai cittadini residenti nel proprio territorio, la Giunta provinciale di Trento «ha presentato un disegno di legge con cui [...] si prevede a decorrere dall'anno d'imposta 2012 la riduzione a zero dell'aliquota dell'addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica». Nelle more dell'approvazione della legge, pero', la Giunta Provinciale ha dovuto comunque agire in via d'urgenza per neutralizzare gli effetti della doppia imposizione. Per questo la delibera in commento ha disposto «di sospendere, nelle more dell'iter di approvazione del medesimo ad opera del Consiglio provinciale, l'obbligo del versamento degli acconti relativi all'anno 2012 delle citate addizionali provinciali e comunali da parte dei soggetti passivi del territorio». Va da se che un'opzione del genere non puo' ritenersi obbligata per le Regioni ad autonomia speciale e che la via maestra per rimediare ai gravi effetti prodotti dal decreto ministeriale censurato e' il suo annullamento. Quanto sin qui dedotto, peraltro, dimostra ulteriormente che lo Stato, in termini sostanziali, ha surrettiziamente introdotto, attraverso un decreto ministeriale, una nuova forma di imposizione fiscale sul consumo di energia elettrica, a carico esclusivo dei residenti nelle Regioni a Statuto speciale, imposizione introdotta - oltretutto - senza alcuna intesa e senza alcuna forma di collaborazione da parte delle Regioni a Statuto speciale. 6.1. - La vicenda da ultimo ricordata descrive in maniera esemplare gli elementi essenziali della questione e come l'atto impugnato abbia violato le attribuzioni costituzionali della ricorrente. Lo Stato, infatti, ha espressamente oltrepassato l'ambito d'applicazione della disciplina (dettata in attuazione della legge n. 42 del 2009) dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, disponendo un aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a Statuto speciale, nonostante che il decreto legislativo ora menzionato avesse esplicitamente previsto una manovra «a somma zero» sulla tassazione dell'energia elettrica. I contribuenti residenti nelle Regioni ad autonomia speciale, percio', si trovano sottoposti ad una doppia imposizione, derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale e dal contestuale aumento dell'accisa erariale. 6.2. - Tutto cio' premesso e considerato, appare di immediata evidenza che il decreto ministeriale impugnato viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e, per l'effetto, viola gli arti. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 116, 117 e 119 Cost., nella misura in cui la doppia imposizione a fronte del medesimo presupposto d'imposta erode la capacita' fiscale dei cittadini della Regione Sardegna, per cio' solo ledendo l'autonomia finanziaria della medesima Regione. Gli stessi parametri sono violati perche' il decreto ministeriale impugnato grava la capacita' fiscale dei cittadini della Sardegna di un ulteriore onere a favore dell'erario, con cio' violando il principio di maggiore autonomia delle Regioni a Statuto speciale (art. 116 Cost.) e introducendo un meccanismo di prelievo contrario al principio di perequazione di cui all'art. 119 Cost. Non basta. Il decreto ministeriale impugnato lede l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, tutelata dagli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale e 117 e 119 Cost., nella misura in cui, introducendo surrettiziamente un'imposta che grava solamente sui cittadini residenti nelle Regioni a Statuto speciale (dunque per i residenti nella Regione Sardegna) detta una disciplina di dettaglio nella materia «finanza locale», individuando base imponibile e aliquota dell'accisa, cosi' ledendo, per un ulteriore profilo, l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna e la sua competenza nelle materie «ordinamento degli enti locali», «finanza locale» e «coordinamento della finanza pubblica e ordinamento tributario». Infine, il decreto ministeriale impugnato viola l'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento alla direttiva 2003/96/CE, anche in combinato disposto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui, nella pretesa attuazione del principio comunitario di uniforme imposizione fiscale sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, produce l'effetto contrario, introducendo surrettiziamente una diversa imposizione fiscale in danno dei cittadini residenti nelle Regioni a Statuto speciale (dunque anche nella Regione Sardegna). In questo modo lo Stato ha pregiudicato l'autonomia finanziaria della Regione Sardegna di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto di autonomia, comprimendo senza un valido fondamento normativo costituzionale o comunitario la competenza legislativa della Regione Sardegna nelle materie «ordinamento degli enti locali», «finanza locale» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». 6.3. - Infine, il d.m. 30 dicembre 2012, producendo il descritto effetto di doppia imposizione in danno dei contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto speciale (dunque anche nella Regione Sardegna), viola l'art. 119 Cost. per almeno due ulteriori profili. In primo luogo, per quanto concerne il profilo sostanziale della questione, il maggior carico impositivo che grava sui contribuenti che risiedono nella Regione Sardegna si pone in netta antitesi con il principio di perequazione e di solidarieta' fiscale di cui all'art. 119 Cost. In secondo luogo, per quanto concerne il profilo procedimentale della questione, la maggiore imposizione in danno dei contribuenti residenti nei territori delle autonomie speciali e' intervenuta in violazione della riserva di legge di cui all'art. 119, comma 2, che assegna - appunto - esclusivamente alla legge l'intervento perequativo. Tanto senza che - per soprammercato - si sia prevista alcuna forma di intesa con le Regioni a Statuto speciale. Istanza di sospensione cautelare Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 26 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Regione Autonoma della Sardegna formula istanza di sospensione cautelare del decreto ministeriale impugnato. Quanto al fumus, si rimanda ai motivi che sorreggono l'intera impugnazione. In particolare, pero', si deve osservare che la fondatezza del ricorso emerge gia' ad un esame sommario della controversia, in ragione del fatto che il decreto impugnato intende applicarsi alle Regioni a Statuto speciale nonostante che esso trovi (pretesamente) il proprio fondamento in disposizioni di legge che espressamente ne limitano l'attuazione alle sole Regioni ordinarie. Quanto al periculum, il decreto impugnato in ragione dell'impossibilita' concreta per i contribuenti di ottenere in futuro i rimborsi per le accise gia' versate, provochera' danni gravi e irreparabili ai cittadini residenti nella Regione Sardegna e, per tale inevitabile effetto, un'intollerabile e irreparabile lesione all'autonomia finanziaria della Regione Sardegna e alle competenze e alle funzioni pubbliche ad essa attribuite dallo Statuto, dalla Costituzione, dalla legge. Nel caso di specie, a ben vedere, si viene a creare un effetto analogo a quello dei c.d. «decreti-catenaccio», la cui eventuale perdita di effetti si determina solo sul piano giuridico, ma non riesce a verificarsi sul piano fattuale. Peraltro deve essere sottolineato, a questo proposito, che l'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 prevede che «In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato». La disposizione ora citata, che la Regione Sardegna (per ragioni analoghe a quelle che si sono fatte valere nel presente ricorso) si riserva di impugnare nelle forme rituali, dimostra inequivocabilmente l'impossibilita' di rimediare alla lesione delle proprie attribuzioni e agli effetti che ne sono derivati.
P.Q.M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dell'economia e delle finanze, in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna ed in particolare per la violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009, in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 e in combinato disposto con gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), e con gli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonche' con la direttiva 2003/96/CE, e per i vizi di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento in relazione ai parametri sopra invocati, adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011; conseguentemente e per l'effetto, annullare il menzionato atto; in considerazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'applicazione del medesimo decreto nelle more della pronuncia di merito, ordinarne la sospensione cautelare. Cagliari-Roma, 28 febbraio 2012. avv. Ledda - avv. Prof. Luciani