N. 60 ORDINANZA 7 - 19 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Dispositivi tecnici di rilevamento a distanza
  c. d. autovelox  -  Installazione  solo  su  alcune  strade  aventi
  determinate caratteristiche di costruzione -  Lamentata  disparita'
  di trattamento in  quanto  analoghe  condotte  di  guida  sarebbero
  sanzionate solo in alcuni casi e non in altri - Censura  avente  ad
  oggetto le norme  concernenti  la  disciplina  delle  modalita'  di
  classificazione e declassificazione delle strade,  non  applicabili
  nel giudizio a  quo  -  Difetto  di  rilevanza  della  questione  -
  Manifesta inammissibilita'. 
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, commi 4 e 5. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo comma. 
Circolazione stradale - Dispositivi tecnici di rilevamento a distanza
  c.  d.  autovelox   -   Installazione   in   strade   prive   delle
  caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali  previste  dalla
  legge - Necessita' di presidiare con agenti di  polizia  l'utilizzo
  dell'apparecchio - Asserito pregiudizio al buon funzionamento della
  pubblica   amministrazione   e   all'imparzialita'   dell'attivita'
  amministrativa sanzionatoria - Difetto di motivazione  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- D. l. 20 giugno 2002, n. 121  (convertito  nella  legge  1°  agosto
  2002, n. 168) art. 4, comma 1, secondo periodo. 
- Costituzione, art. 97, primo comma. 
Circolazione stradale - Dispositivi tecnici di rilevamento a distanza
  c. d. autovelox  -  Installazione  solo  su  alcune  strade  aventi
  determinate caratteristiche di costruzione -  Lamentata  disparita'
  di trattamento in  quanto  analoghe  condotte  di  guida  sarebbero
  sanzionate solo in alcuni casi e non in  altri  -  Insussistenza  -
  Manifesta infondatezza della questione. 
- D. l. 20 giugno 2002, n. 121  (convertito  nella  legge  1°  agosto
  2002, n. 168) art. 4, comma 1, secondo periodo. 
- Costituzione, art. 3, primo comma. 
(GU n.12 del 21-3-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
    ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4
e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice
della strada), e dell'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 20  giugno  2002,  n.  121  (Disposizioni  urgenti  per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2002,  n.  168,  promosso  dal
Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra  L.C.  e  il
Comune di Firenze, con ordinanza del 23 maggio 2011, iscritta  al  n.
210 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord.  n.  210
del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  e
dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  20  giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la  sicurezza  nella
circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione; 
        che il comma 4 dell'articolo 13  (intitolato  «Norme  per  la
costruzione e la gestione  delle  strade»)  del  nuovo  codice  della
strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
il compito di emanare le norme per la  classificazione  delle  strade
esistenti; 
        che, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali stabilite dall'articolo 2, comma 2, del  medesimo  codice,
le strade sono classificate in sette  tipi:  «A  -  Autostrade;  B  -
Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D -
Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane  di  quartiere;  F  -
Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali»; 
        che in particolare, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  lettera
D), del codice della strada, le caratteristiche  minime  perche'  una
strada sia classificata quale «strada urbana di scorrimento» sono  le
seguenti:  «strada  a  carreggiate   indipendenti   o   separate   da
spartitraffico, ciascuna con almeno due  corsie  di  marcia,  ed  una
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata  a
destra  e  marciapiedi,  con  le  eventuali   intersezioni   a   raso
semaforizzate; per la sosta  sono  previste  apposite  aree  o  fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed  uscite
concentrate»; 
        che il comma 5  dell'articolo  13  del  codice  della  strada
prevede che, entro un anno dall'emanazione delle norme relative  alla
classificazione da parte del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, gli enti proprietari delle strade debbano classificare  la
propria rete  e  che,  qualora  le  strade  di  loro  competenza  non
possiedano piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
previste dall'art. 2 del codice  della  strada,  detti  enti  debbano
provvedere alla loro declassificazione; 
        che l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge  n.
121 del 2002, dispone che i dispositivi o mezzi tecnici di  controllo
del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle  violazioni
(c.d. autovelox), possono essere utilizzati  o  installati  non  solo
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma
2, lettere A e B, del codice della strada),  ma  anche  sulle  strade
extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento  (lettere
C e D  del  medesimo  comma),  ovvero  su  singoli  tratti  di  esse,
individuati con apposito decreto del prefetto; 
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  disposizioni
richiamate, stabilendo che la classificazione e la  declassificazione
delle  strade  (da  cui  dipende  la   possibilita'   di   installare
dispositivi tecnici di rilevamento a distanza) da parte degli  organi
competenti  siano   ancorate   a   determinate   caratteristiche   di
costruzione delle strade  stesse,  produrrebbero  una  disparita'  di
trattamento, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto
condotte di guida aventi la stessa  pericolosita'  sociale  sarebbero
sanzionate solo in alcuni casi  e  non  in  altri,  a  seconda  della
classificazione della strada sulla quale l'infrazione ha luogo; 
        che, inoltre, tali norme sarebbero in  contrasto  con  l'art.
97, primo comma, Cost., in quanto la necessita' che agenti di polizia
siano presenti a presidio dell'apparecchio utilizzato,  nelle  strade
prive  delle  caratteristiche  costruttive,  tecniche  e   funzionali
previste   dalla    legge,    distoglierebbe    personale    pubblico
dall'esercizio di  altri  compiti,  cosi'  arrecando  un  pregiudizio
all'attivita' amministrativa sanzionatoria e  di  polizia  locale  in
generale; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 31 ottobre 2011, e' intervenuto in  giudizio  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente inammissibile o manifestamente infondata; 
        che, ad avviso della difesa  statale,  la  questione  sarebbe
innanzitutto inammissibile, in quanto il giudice  rimettente  avrebbe
del tutto omesso di individuare gli elementi di fatto essenziali; 
        che, nel merito,  la  difesa  dello  Stato  osserva  che  non
esisterebbe  «alcun  concetto  aprioristico  di  "strada  urbana   di
scorrimento" che abbia caratteristiche "funzionali" preesistenti, dal
momento che e' stato il legislatore ad enuclearne  il  concetto  e  a
darne una definizione in termini specifici»; 
        che,  pertanto,  l'asserita  disparita'  di  trattamento  non
potrebbe prospettarsi «in quanto non esiste il termine  di  raffronto
esterno al concetto di strada urbana di scorrimento che deriva  dalla
definizione di cui alla lettera D) del comma 3 dell'art. 2». 
    Considerato che, con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg.  ord.  n.
210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha  sollevato  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)  e
dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  20  giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la  sicurezza  nella
circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione; 
        che la questione avente ad oggetto l'art. 13, commi  4  e  5,
del codice della strada e' manifestamente inammissibile  per  difetto
di rilevanza, perche' tale articolo, disciplinando  le  modalita'  di
classificazione e  declassificazione  delle  strade  da  parte  degli
organi competenti, non trova diretta applicazione nel caso di specie; 
        che la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,
comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  121  del  2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata
con riferimento all'art. 97, primo comma,  Cost.,  e'  manifestamente
inammissibile per  difetto  di  motivazione,  in  quanto  il  giudice
rimettente non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali  la
presenza della polizia locale a  presidio  delle  apparecchiature  di
autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche
e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare  un  pregiudizio
al buon andamento della pubblica amministrazione; 
        che, infine,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.  121  del
2002, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  168  del  2002,
sollevata  in  riferimento  all'art.  3,  primo  comma,  Cost.,   per
disparita' di trattamento tra condotte  di  guida  aventi  la  stessa
pericolosita' sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri,
a seconda della classificazione della strada sulla quale l'infrazione
ha luogo, e'  manifestamente  infondata,  in  quanto  «le  diversita'
riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione  immediata
dipendono dalle differenti condizioni che  caratterizzano  i  diversi
tratti di strada» (ordinanze nn. 307 e 150 del 2006). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  13,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,  comma   1,   secondo
periodo, del decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121  (Disposizioni
urgenti per garantire  la  sicurezza  nella  circolazione  stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,  n.  168,
sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art.  97,
primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4,  comma   1,   secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  121  del  2002,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice  di
pace di Firenze in riferimento all'art. 3, primo  comma,  Cost.,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il Redattore: Cassese 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti