Modifica dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto 8 agosto 2008 recante modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca. (12A03514)(GU n.73 del 27-3-2012)
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca ed, in particolare, gli articoli da 11 a 16
sull'adeguamento della capacita' di pesca della flotta da pesca
comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26
marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di
applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con
Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che pone obiettivi
di riduzione della capacita' di pesca distinti per aree convergenza e
non convergenza;
Visti gli articoli 21 e 23 del citato reg. (CE) n. 1198/2006,
riguardanti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";
Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008 n. 238 recante
"Modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da
pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2010, n. 130;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale, sulla
base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio ed in
considerazione degli obiettivi di riduzione di cui al Programma
Operativo, sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della
capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si
articola il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi
dell'art. 21, lettera a, punto vi) del reg. (CE) n. 1198/2006,
adottato con decreto 19 maggio 2011;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 3 del decreto
8 agosto 2008 al fine di adeguare gli obiettivi di riduzione della
capacita' di pesca ivi previsti con quelli indicati nel decreto
direttoriale 5 dicembre 2011, al fine di assicurare l'ammissibilita'
della spesa pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto
definitivo;
Considerato necessario adeguare gli obiettivi di cui all'art. 3 del
citato decreto ministeriale 8 agosto 2008;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2010, Suppl. Ord. N. 143, con il
quale e' stata adottata la graduatoria di cui all'art. 6 del citato
decreto 8 agosto 2008 in relazione alle geographical sub areas (GSA)
e ai sistemi di pesca al fine di consentire il conseguimento degli
obiettivi di riduzione della capacita' di pesca previsti nel suddetto
Piano di adeguamento;
Considerato che l'iter amministrativo inerente le istanze inserite
nella citata graduatoria non e' ancora definito;
Considerato che le modifiche apportate dal presente decreto non
ledono la posizione giuridica soggettiva degli operatori che hanno
presentato istanza ai sensi del provvedimento 8 agosto 2008 ed
inseriti nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 27 maggio
2010;
Considerato, altresi', che la documentazione presentata dagli
istanti mantiene integra la sua validita' ai fini dell'ammissione al
premio per l'arresto definitivo;
Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, nella seduta del 14 dicembre 2011;
Decreta:
Art. 1
L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 10
ottobre 2008 n. 238 recante "Modalita' di arresto definitivo delle
attivita' delle unita' da pesca" come modificato dal decreto
ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2010, n. 130, sono sostituiti come segue:
1. Ciascuno dei Piani nazionali di disarmo elaborati per GSA e
sistemi di pesca in cui e' configurato il Piano di adeguamento
adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011, individua la
percentuale di riduzione ottimale della capacita' di pesca in
funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock
ittici di riferimento e prevede valori minimi di capacita' da
ritirare per il raggiungimento degli obiettivi del Programma
operativo.
2. In esecuzione dei Piani nazionali di disarmo, di cui al comma 1,
e' previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che
definisce i valori minimi di stazza da ritirare.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2011
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 173