N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 febbraio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata indebita interferenza della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3. - Costituzione, artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province - Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nell'ambito di principi individuati dalla normativa statale, per la privazione di qualsiasi margine di discrezionalita' della regione in ordine all'an e al quomodo di un'eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 22. - Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la Regione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, art 8.(GU n.14 del 4-4-2012 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 3 febbraio 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X; pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48. Fatto 1. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte misure urgenti volte ad assicurare la crescita economica, lo sviluppo, la competitivita' e la stabilita' finanziaria del nostro Paese. Tale atto normativo ha riguardato, principalmente, la materia pensionistica, la tassazione sugli immobili e l'aumento dell'IVA, oltre ad aver previsto molteplici interventi di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni e di lotta all'evasione. 2. Il citato d.-1. n. 201 del 2011, c.d. decreto «Salva Italia» reca, altresi', diverse previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare, degli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito. 3. Per quanto attiene all'art. 13, comma 11, esso riserva allo Stato una quota dell'imposta municipale propria e, precisamente, quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»), sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La medesima disposizione prevede, inoltre, che le detrazioni di cui all'art. 13, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 4. Con riferimento all'articolo 13, comma 17, tale previsione stabilisce che con le procedure di cui all'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42 («Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»), le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 5. Analogamente, l'art. 14, comma 13-bis, del decreto oggetto di giudizio, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le procedure di cui al citato art. 27, l. n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge. Il medesimo comma 13-bis aggiunge, poi, che nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, per le predette Regioni e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 6. Dal canto suo, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto le Regioni ad autonomia speciale e gli enti locali adeguano - con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza - i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale riguardo preme precisare che l'atto normativo da ultimo citato e' stato gia' impugnato dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc. Corte con ricorso notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22 settembre 2010. 7. L'art. 23, comma 22, dispone, poi, che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, deve essere a titolo esclusivamente onorifico, non potendo dar luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. Il divieto in questione non opera per i Comuni «di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni», ovvero per i Comuni con piu' di 250.000 abitanti, la cui popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti. 8. Quanto all'art. 28, comma 3, esso stabilisce che con le procedure di cui al piu' volte citato art. 27, 1egge n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un ulteriore concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui, rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 («Legge di stabilita' 2012»), aggiuntivi rispetto a quelli definiti con l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 78/2010. E' stato altresi' previsto che, sempre a decorrere dall'anno 2012 e con le medesime procedure, le Regioni ad autonomia speciale assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro animi da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 9. Per quanto riguarda, infine, l'art. 48, del d.1. n. 201 del 2011, tale disposizione prevede, al comma 1, che: «le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione». Con l'art. 48, comma 1-bis, e' stato stabilito, inoltre, che «firme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano». 10. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, del d.1. n. 201 del 2011, come convertito dalla 1egge n. 214 del 2011, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 11, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazione nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost. L'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, oggetto del presente ricorso, e' illegittimo in quanto viola l'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Regione Valle d'Aosta. La disposizione statale, come anticipato in narrativa, ha riservato all'Erario una quota dell'imposta municipale propria e, piu' precisamente, quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale») sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali. L'IRPEF, tuttavia, stando a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, legge n. 690 del 1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), come recentemente modificato dal d.lgs. n. 12 del 2011 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione»), e' imposta interamente devoluta alla Regione ricorrente. Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'incostituzionalita' della disciplina recata dal citato art. 13, comma 11, per violazione degli artt. 48-bis e 50, dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nonche' delle relative norme di attuazione di cui alla richiamata legge n. 690/1981 e successive modificazioni, le quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle. Infatti, la riserva all'Erario, per come prevista e disciplinata dalla disposizione impugnata, finisce per determinare un'alterazione unilaterale dell'assetto finanziario regionale, a prescindere dal rispetto delle particolari condizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalla normativa di attuazione piu' sopra menzionati. Valgano in proposito le seguenti considerazioni. La norma statutaria di cui all'art. 48-bis, disciplina, com'e' noto, il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto, attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta») ha poi statuito, all'art. 1, che «Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della Regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale, quale quella di cui si discute, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. L'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201 del 2011, e' viziato, dunque, poiche' nel prevedere una riserva all'Erario di una quota di imposta interamente devoluta alla Valle, nonche' le relative addizionali, si propone di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. In particolare, risulta violato l'art. 8 della legge n. 690/1981, disposizione che non e' stata peraltro modificata dal recente decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed e' pertanto tuttora vigente. Dalla lettura del citato art. 8 della legge n. 690/1981 puo' agevolmente desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, l'art. 8, comma 2, della legge n. 690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con il Presidente della Regione. L'art. 13, comma 11, oggetto di censura, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, atteso che la riserva all'Erario dal medesimo prevista e' disposta unilateralmente, a prescindere dal rispetto del principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana, con conseguente lesione dell'art. 8 della legge n. 690/1981 e, quindi, dell'autonomia finanziaria regionale. A tale riguardo e' appena il caso di evidenziare che codesta Ecc.ma Corte, pur avendo talvolta autorizzato il legislatore ordinario ad adottare misure restrittive dell'autonomia finanziaria regionale al fine di far fronte ad esigenze straordinarie e urgenti imposte dal riequilibrio della finanza pubblica, ha tuttavia ritenuto, con riferimento alle Autonomie speciali, che lo Statuto e le norme di attuazione sono le uniche fonti competenti a dettare modifiche e integrazioni riguardanti la misura della rispettiva autonomia finanziaria (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Per le stesse motivazioni di cui si e' piu' sopra detto, va infine rilevato come la disposizione censurata si traduca altresi' in una evidente violazione del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). L'art. 13, comma 11, infatti, non contemplando alcuna forma di intervento regionale nella definizione dell'ammontare della quota oggetto di riserva all'Erario statale, si mostra del tutto inidoneo ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo che deve permeare, come rilevato da codesta Ecc.ma Corte con la gia' richiamata sentenza n. 133 del 2010, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta. Si insiste, pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, affinche' l'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, giacche' incide indebitamente sull'ordinamento finanziario della Regione ricorrente senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, in violazione degli arti. 48-bis, 50, comma 5, dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e segnatamente dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione. II. Illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dall'art. 117, comma 3, cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nonche' per violazione degli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48 bis e 50, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e della normativa di attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost. Per quanto concerne gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.1. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, anche tali disposizioni si mostrano costituzionalmente illegittime in quanto lesive dell'autonomia finanziaria riconosciuta e garantita in capo alla Regione ricorrente tanto dalla Costituzione quanto dallo Statuto speciale. Come accennato in precedenza, l'art. 13, comma 17, prevede l'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel territorio valdostano relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. Quanto all'art. 14, comma 13-bis, esso dispone che le Autonomie speciali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge. Entrambe le disposizioni aggiungono, infine, che nelle more dell'emanazione della normativa di attuazione di cui all'art. 27, della 1. 42 del 2009, e' accantonato, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, un importo pari al maggior gettito derivante dalle imposte di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ebbene, dalla semplice lettura delle richiamate previsioni appare di tutta evidenza come il legislatore statale abbia definito, unilateralmente e senza previo accordo alcuno con la Valle d'Aosta, una riduzione delle quote di compartecipazione della Regione ai tributi erariali. Tuttavia, come noto, le modalita' di compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario sono disciplinate, per quanto attiene alla Valle, dalla normativa di attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della gia' citata 1. 690/1981, i quali risultano, pertanto, patentemente lesi per effetto delle norme impugnate. La legge n. 690, infatti, lungi dal poter essere modificata con legge ordinaria, rientra nel novero delle norme modificabili con il particolare procedimento previsto dall'ari 48 bis dello Statuto speciale valdostano. A tale riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che il d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, prevede, all'art. 1, che «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale». Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690 del 1981 si giustifica, altresi', tenuto conto della previsione di cui all'art. 50, comma 5, del medesimo Statuto speciale, in base alla quale la disciplina dell'ordinamento finanziario valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta Regionale. Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto evidente che le norme recate dagli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.1. oggetto del presente giudizio, proponendosi di incidere sull'ordinamento finanziario regionale in maniera unilaterale, violano apertamente le richiamate previsioni statutarie e vanificano le speciali garanzie partecipative dalle medesime previste. Del resto, e' giurisprudenza ormai consolidata di codesta Ecc.ma Corte quella secondo cui: «la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella esercitabile - in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle ordinarie leggi della Repubblica» (C. Cost., sent. n. 180 del 1980) e che, pertanto, le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (C. Cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975). Parimenti leso risulta, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, e a tutela, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, della particolare autonomia finanziaria attribuita alla Regione ricorrente dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, nonche' dalla normativa di attuazione. Sotto ulteriore profilo si rileva, poi, che la lesione delle sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle risulta tanto piu' evidente ove si consideri che il predetto accantonamento in favore dello Stato opera in maniera immediata e senza alcun limite temporale. Scendendo nel dettaglio, gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-l. n. 201 del 2011, prevedono, con riferimento alle Autonomie speciali, che l'accantonamento operi soltanto «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega. Sul punto e' opportuno precisare che l'art. 27, della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, ha riservato alla normativa di attuazione degli Statuti speciali e al «Tavolo» politico di confronto tra Governo e singola Regione ad autonomia speciale, il compito di stabilire un equilibrio tra le norme fondamentali della legge delega e le peculiarita' di ciascun Ente autonomo. Alla stessa normativa di attuazione e' stata riconosciuta la competenza di stabilire criteri e modalita' del concorso delle Regioni a Statuto speciale al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', al patto di stabilita' interno e agli obblighi comunitari, nonche' il compito di disciplinare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa regionale. E' chiaro, dunque, che la finalita' di cui al citato art. 27, 1. n. 42 del 2009, e' quella di garantire un coinvolgimento diretto delle Autonomie speciali e, quindi, della Valle, in tutti i processi decisionali sottesi all'attuazione del federalismo fiscale e alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni Statuto speciale. Ora, sebbene le norme in questa sede impugnate prevedano, a garanzia dell'autonomia finanziaria delle Autonomie speciali, che l'accantonamento del maggior gettito in favore dello Stato sia limitato nel tempo e operi solo «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega, di cui si e' appena detto, non puo' non rilevarsi come la portata garantistica di tali disposizioni sia meramente apparente, sol che si consideri che il successivo art. 28, comma 4, del d.-1. 201/2011, ha abrogato il termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione. Con la conseguenza che l'accantonamento previsto dai censurati articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-1. n. 201 del 2011 - i quali si traducono, in ultima analisi, in norme in bianco del tutto inidonee a garantire la sfera di autonomia della Regione ricorrente - anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare immediatamente e illimitatamente nel tempo. Si insiste, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e comma 13-bis, dell'atto normativo in questa sede impugnato. III. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. L'art. 22, comma 3, oggetto di sindacato, dispone quanto segue: «Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto». Ora, dal momento che la disposizione impugnata opera un rinvio espresso all'art. 6, comma 5, del d.-1. n. 78 del 2010, e che tale ultima previsione e' gia' stata impugnata dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorso notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22 settembre 2010, con il presente ricorso la Regione impugna l'art. 22, comma 3, del d.-1. n. 2012 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili gia' fatti valere con riferimento al d.-1. n. 78 del 2010, come convertito dalla 1. n. 122/2010. In questa sede sia sufficiente evidenziare che per effetto dei rinvio al citato art. 6, comma 5, d.-1. n. 78 del 2010, la norma statale censurata finisce per incidere in maniera indebita sulla competenza regionale della Valle in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonche' sulla competenza concorrente di cui la medesima gode in materia di coordinamento della finanza pubblica, con evidente violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), e 4, dello Statuto speciale, nonche' del combinato disposto degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, 1. cost. n. 3 del 2001. IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della valle e dei suoi enti locali, tutelata dagli articoli 2, comma 1, lett. b), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello statuto speciale, e per violazione delle relative norme di attuazione, nonche' del combinato disposto di cui agli articoli 117, comma 3, 119 cost. e 10, l. cost. n. 3/2001. L'art. 23, rubricato «Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province», dispone, al comma 22, che: «La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza [...]». Ebbene, la richiamata previsione statale - la quale introduce un divieto assoluto di corresponsione, sotto qualsivoglia forma, di emolumenti in favore dei titolari di cariche, uffici o organi di natura elettiva di enti territoriali non previsti dalla Costituzione - risulta illegittima poiche' lesiva delle attribuzioni statutarie e costituzionali della Regione ricorrente. Per effetto della stessa, infatti, risulta violato l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto speciale valdostano, il quale riserva alla Regione ricorrente la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». La norma statutaria, letta alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., qualifica la competenza normativa della Valle d'Aosta in subjecta materia non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato. Quest'ultimo deve, dunque, limitarsi alla individuazione di tali principi. Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore ordinario non ha arrestato la propria competenza all'adozione di disposizioni di principio, ma ha imposto alla ricorrente, di converso, il rispetto di una misura di contenimento della spesa pubblica estremamente dettagliata. Siffatta misura produce, quale effetto diretto, quello di privare radicalmente la Regione sia del potere di svolgere qualsivoglia valutazione in ordine all'an e al quomodo di una eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla nonna, sia di adattare la previsione statale alle condizioni regionali. E' evidente, pertanto, la lesione del citato art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto, atteso che la norma impugnata non lascia alla Valle alcuna possibilita' di desumere i principi cui ispirare o adeguare la propria produzione legislativa in materia. Per le stesse motivazione di cui sopra risulta violato, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. b), dello Statuto, atteso che la disposizione statale e' tale da incidere indebitamente, comprimendola del tutto, sulla competenza legislativa primaria della Valle in materia di «ordinamento degli enti locali», nonche' l'art. 4, dello Statuto, che attribuisce alla Regione ricorrente il potere di esercitare, negli ambiti materiali di cui si e' appena detto, le corrispondenti funzioni amministrative. Parimenti leso risulta, poi, il combinato disposto degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., resi applicabili alla Valle, come noto, in virtu' della clausola di cui all'art. 10, l. cost. n. 3/2001. Come piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, le citate disposizioni costituzionali impongono che la competenza dello Stato si limiti unicamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, risultando illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato, che superano indebitamente tale soglia. Ed infatti, le previsioni che fissano - esattamente al pari di quella all'esame - vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. agli enti territoriali (Corte cost., sent. n. 417/2005; in termini analoghi, cfr. sent. n. 36 del 2004; sent. n. 376 del 2003; sent. n. 390 del 2004). La legge dello Stato, infatti, puo' legittimamente stabilire soltanto un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sent. n. 36 del 2004), ma non puo' legittimamente spingersi, come e' accaduto nel presente caso, a determinare la singola voce di spesa destinataria della misura di contenimento (cfr., altresi', Corte cost., sent. n. 159/2008). Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, nella declaratoria di incostituzionalita' della norma impugnata. V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione del principio di leale collaborazione e conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e so dello statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per violazione del principio di ragionevolezza di cui all' art. 3 cost. L'art. 28, comma 3, del d.-1. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, stabilisce quanto segue: «Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio». La medesima disposizione aggiunge, infine, che sino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al piu' volte citato art. 27, 1. n. 42 del 2009, «l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». Al pari delle disposizioni esaminate nei paragrafi precedenti, anche quella appena richiamata presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale, atteso che la stessa ha definito - unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli enti territoriali interessati - la misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della 1. n. 183/2011 e del d.-l. n. 78/2010, oltre ad aver stabilito, senza alcun criterio di proporzionalita', il riparto del concorso alla finanza pubblica gravante sui Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale. Il citato art. 28, comma 3, si mostra, pertanto, manifestamente illegittimo per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 120 e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma terzo, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001. Tale violazione si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Valle d'Aosta gode, come in precedenza rilevato, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione (l. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo. La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del resto, che «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004). Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' traccia nella disposizione impugnata, la quale deve ritenersi, dunque, costituzionalmente illegittima sotto i profili piu' sopra esposti. Fermo restando quanto sin qui rilevato, la norma di cui si discute si pone in contrasto, peraltro, anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta e dai Comuni valdostani nell'ambito del concorso alla manovra pubblica, a prescindere dalla necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione e' stata fatta. La suddetta lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu' evidente ove si consideri che la misura complessiva dell'entita' finanziaria individuata dalla previsione statale, e' immediatamente accantonata dallo Stato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». E' evidente, sotto quest'ultimo profilo, che la norma oggetto di censura finisce per imporre una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi dell'Erario. Tuttavia, come gia' fatto notare, la disciplina relativa alle modalita' di compartecipazione regionale ai tributi erariali e' riservata, per quanto attiene alla Regione ricorrente, alla normativa di attuazione e, segnatamente, agli articoli da 2 a 7 della gia' citata l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, lesi per effetto dell'intervento normativo statale. Sul punto sia consentito rinviare ai rilievi svolti alle pagine 14, 15 e 16 del presente ricorso. In argomento occorre evidenziare, infine, che l'incostituzionalita' della disciplina statale e' ancor piu' manifesta se si tiene conto che il predetto accantonamento e' stato disposto in favore dello Stato in via immediata e senza alcuna limitazione temporale. Lo stesso, infatti, opera, per espressa previsione di legge, «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l. n. 42 del 2009. Tuttavia, dal momento che, come gia' rilevato, l'art. 28, comma 4, del d.l. 201/2011, ha abrogato il termine di trenta mesi (decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. 42/2009) previsto ai fini dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della medesima 1. 42/2009, l'accantonamento di cui alla norma impugnata finisce per essere, in maniera del tutto illegittima, temporalmente illimitato. VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 48, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' dei principi di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120, cost. Per quanto riguarda, infine, la disciplina introdotta dall'art. 48, del d.-1. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, risulta anch'essa costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione ricorrente. Per effetto del citato art. 48, infatti, e' stata prevista una riserva generale all'Erario, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto «Salva Italia», il cui ammontare e' unilateralmente definito con decreto ministeriale. Siffatta disciplina, in base a quanto disposto dall'art. 48, comma 1-bis, trova applicazione anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, seppur con alcune limitazioni che, come vedremo, si mostrano del tutto inidonee ad escludere la violazione delle attribuzioni regionali. Poste tali premesse, va rilevato che la riserva all'Erario, cosi' come disciplinata dal combinato disposto dell'art. 49, commi 1 e 1-bis, non soddisfa affatto le condizioni stabilite dalla normativa di attuazione statutaria della Valle d'Aosta in materia di rapporti finanziari con lo Stato, a altera unilateralmente l'assetto finanziario della Regione, ledendo, in particolare, l'art. 8, l. n. 690/1981. Ai sensi di quest'ultima disposizione, come evidenziato in precedenza, in sede di attuazione dello Statuto valdostano e' stata prevista, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, come gia' ricordato, l'art. 8, comma 2, 1. n. 690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia d'intesa con il Presidente della Regione. L'art. 48, comma 1, del d.-1. n. 201 del 2011, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, poiche' introduce una riserva in favore dell'Erario esorbitante rispetto alla previsione di cui al citato art. 8, nonche' in violazione delle norme procedimentali a tutela del principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei suddetti rapporti finanziari Cio' che determina, sotto concorrente profilo, anche la lesione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 Cost.. Ne' si dica, sempre sul punto, che i lamentati vizi di illegittimita' costituzionale sarebbero esclusi in forza di quanto previsto dall'art. 48, comma 1-bis, dell'atto normativo impugnato, in base al quale: «Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano». Infatti, l'aver escluso dall'ambito di operativita' delle procedure di cui all'art. 27, l. n. 42 del 2009 - le quali contemplano, come noto, l'adozione di apposite norme di attuazione - la regolamentazione degli effetti derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 14, 28 e 48, comma 1, del decreto «Salva Italia», non fa che confermare l'ampiezza, la genericita' e la lesivita' della riserva all'Erario disposta dallo Stato, nonche' la volonta' di quest'ultimo di incidere in via unilaterale sui rapporti finanziari con le Autonomie speciali. Con conseguente, manifesta, lesione dell'autonomia finanziaria valdostana e delle norme statutarie su cui la medesima si fonda. Il riferimento e', piu' in particolare, ai piu' volte richiamati articoli 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, dello Statuto, che risultano apertamente lesi dalla disciplina statale impugnata, la quale determina indebite riduzioni della disponibilita' finanziaria regionale tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa della Valle d'Aosta.
P.Q.M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948, delle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla 1. n. 690 del 1981, nonche' per violazione dell'articolo 117, comma 3 e 4, 118, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e per lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza e leale collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione: 1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 203 del 3 febbraio 2012. Roma, 22 febbraio 2012 Avv.: Corea