N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  29  febbraio  2012  (della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione della  riserva  allo  Stato  sull'IMUP  della  quota  di
  imposta  pari  alla  meta'  dell'importo   calcolato   sulla   base
  imponibile di tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione
  principale e delle  relative  pertinenze,  nonche'  dei  fabbricati
  rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
  primo periodo  -  Previsione  che  le  detrazioni  e  riduzioni  di
  aliquota deliberate dai comuni  non  si  applicano  alla  quota  di
  imposta riservata allo Stato  -  Previsione  che  le  attivita'  di
  accertamento e riscossione dell'imposta erariale  sono  svolte  dal
  comune  al  quale  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
  svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
  e sanzioni - Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata
  violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata  dallo
  Statuto  e  dalle  relative  norme  di  attuazione   -   Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione,  per  la  mancata
  utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  11. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma  5,  e  relative
  norme di attuazione e,  in  particolare,  art.  8  della  legge  26
  novembre 1981, n. 690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio  ed  il  fondo
  perequativo ed i trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  della
  Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle
  differenze di gettito stimato ad aliquota di base  derivanti  dalle
  disposizioni dell'articolo censurato e che in  caso  di  incapienza
  ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le  somme
  residue - Previsione che, con le procedure  stabilite  dall'art.  5
  della legge n. 42 del 2009,  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
  Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
  assicurano il recupero al bilancio  statale  del  predetto  maggior
  gettito dei comuni ricadenti nel proprio  territorio  e  che,  fino
  all'emanazione delle norme di attuazione di cui  allo  stesso  art.
  27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi,  e'
  accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
  periodo  -  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  -   Denunciata
  violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata  dallo
  Statuto  e  dalle  relative  norme  di  attuazione   -   Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione,  per  la  mancata
  utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  17. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma  5,  e  relative
  norme di attuazione e,  in  particolare,  art.  8  della  legge  26
  novembre 1981, n. 690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Istituzione del tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  -
  Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il  fondo  sperimentale
  di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
  dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
  sono ridotti in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla
  maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
  Previsione  che  in  caso  di  incapienza  ciascun   comune   versa
  all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue -  Previsione
  che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n.  42  del
  2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le
  Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano  il  recupero  al
  bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni  ricadenti
  nel proprio territorio e che, fino all'emanazione  delle  norme  di
  attuazione di cui allo stesso art. 27,  a  valere  sulle  quote  di
  compartecipazione ai tributi, e' accantonato  un  importo  pari  al
  maggior gettito di  cui  al  precedente  periodo  -  Ricorso  della
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  violazione   dell'autonomia
  finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e  dalle  relative
  norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di  leale
  collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento  della
  Commissione paritetica. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
  13-bis. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma  5,  e  relative
  norme di attuazione e,  in  particolare,  art.  8  della  legge  26
  novembre 1981, n. 690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici  -  Previsione
  che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
  locali, negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
  ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma  5,  del  D.L.  31
  maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,  dalla  legge  n.
  122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi
  strumentali, comunque denominati, sottoposti  alla  loro  vigilanza
  entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  censurato  -
  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta   -   Denunciata   indebita
  interferenza della competenza regionale in materia  di  ordinamento
  degli  enti   locali   -   Denunciata   violazione   dell'autonomia
  finanziaria  regionale  disciplinata   con   norme   statutarie   -
  Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma
  3. 
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e  4,  118  e  119,  in  combinato
  disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
  n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1,  lett.
  a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5,  e  relative
  norme di attuazione e,  in  particolare,  art.  8  della  legge  26
  novembre 1981, n. 690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Riduzione dei costi di funzionamento delle  Autorita'  di  Governo,
  del  CNEL,  delle  Autorita'  indipendenti  e  delle   Province   -
  Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo
  di natura elettiva di  un  ente  territoriale  non  previsto  dalla
  Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere
  fonte di alcuna forma di remunerazione,  indennita'  o  gettone  di
  presenza  -  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata
  violazione dell'autonomia  finanziaria  regionale,  nell'ambito  di
  principi individuati dalla normativa statale, per la privazione  di
  qualsiasi margine  di  discrezionalita'  della  regione  in  ordine
  all'an e al quomodo  di  un'eventuale  remunerazione  dei  titolari
  delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata -  Denunciata
  violazione della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia  di
  ordinamento degli enti locali. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma
  22. 
- Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto  con
  l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
  della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma
  1, lett. f). 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Concorso  alla  manovra  degli  Enti  territoriali   ed   ulteriori
  riduzioni di spesa - Previsione  che,  con  le  procedure  previste
  dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
  speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano,  a
  decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  860
  milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con  le  medesime
  procedure le Regioni Valle d'Aosta e  Friuli-Venezia  Giulia  e  le
  Province autonome di Trento  e  Bolzano,  assicurano  alla  finanza
  pubblica un concorso di 60 milioni  di  euro  annui,  da  parte  di
  comuni ricadenti nel proprio  territorio  -  Previsione  che,  fino
  all'emanazione delle norme di attuazione di cui  al  predetto  art.
  27, l'importo complessivo di 920 milioni di  euro  e'  accantonato,
  proporzionalmente alla media degli impegni  finali  registrata  per
  ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle  quote  di
  compartecipazione  ai  tributi  erariali  e  che  per  la   Regione
  Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
  nazionale per effetto del comma 2 -  Ricorso  della  Regione  Valle
  d'Aosta - Denunciata ulteriore  rilevante  sottrazione  di  risorse
  alle Regioni speciali,  in  contrasto  con  il  regime  finanziario
  disciplinato dallo Statuto -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
  3. 
- Costituzione, artt.  3,  5  e  120;  Statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1,  lett.  f),  12,
  48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui  alla  legge
  26 novembre 1981, n. 690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione  che  le  maggiori  entrate  erariali,   derivanti   dal
  decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
  di cinque anni, per essere destinato alle esigenze  prioritarie  di
  raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in
  sede europea - Previsione che con apposito  decreto  del  Ministero
  dell'economia e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
  individuazione   del   maggior   gettito,    attraverso    separata
  contabilizzazione - Previsione, altresi', che,  ferme  restando  le
  disposizioni degli  artt.  13,  14  e  28,  nonche'  quelle  recate
  dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti  le
  modalita'  di  applicazione  e  gli  effetti  finanziari  del  D.L.
  impugnato per le regioni a statuto speciale e per  le  Province  di
  Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
  lesione dell'autonomia  finanziaria  regionale  disciplinata  dallo
  Statuto e delle relative norme di attuazione  -  Denunciata  deroga
  alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione  per  la  mancanza
  della preventiva intesa con la Regione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di  attuazione,  di  cui
  alla legge 26 novembre 1981, n. 690, art 8. 
(GU n.14 del 4-4-2012 )
    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 203 del 3 febbraio 2012,  dall'Avv.  Ulisse
Corea    del     foro     di     Roma     (C.F.     CROLSS69T19C352X;
pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso  il
cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha  eletto  domicilio;
ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistente; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti  per  la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici  -  Salva
Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge  22  dicembre
2011, n. 214,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  n.  276  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del  27  dicembre
2011, limitatamente agli articoli  13,  commi  11  e  17;  14,  comma
13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
modificazioni dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  sono  state
introdotte misure urgenti volte ad assicurare la crescita  economica,
lo sviluppo, la competitivita' e la stabilita' finanziaria del nostro
Paese. Tale atto normativo ha riguardato, principalmente, la  materia
pensionistica, la tassazione sugli  immobili  e  l'aumento  dell'IVA,
oltre ad aver previsto  molteplici  interventi  di  contenimento  dei
costi delle pubbliche amministrazioni e di lotta all'evasione. 
    2. Il citato d.-1. n. 201 del 2011, c.d. decreto  «Salva  Italia»
reca, altresi', diverse previsioni  idonee  ad  incidere  in  maniera
significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e  le
Regioni ad autonomia  speciale.  Si  tratta,  in  particolare,  degli
articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23,  comma
22; 28, comma 3, e 48, oggetto della  presente  impugnativa,  il  cui
contenuto puo' essere riassunto come di seguito. 
    3. Per quanto attiene all'art. 13, comma 11,  esso  riserva  allo
Stato una quota  dell'imposta  municipale  propria  e,  precisamente,
quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma  1,
d. lgs. n. 23 del  2011  («Disposizioni  in  materia  di  federalismo
fiscale municipale»), sostituisce,  per  la  componente  immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La medesima disposizione
prevede, inoltre, che le detrazioni di cui all'art.  13,  nonche'  le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni,  non  si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
    4. Con riferimento all'articolo 13,  comma  17,  tale  previsione
stabilisce che con le procedure di cui all'articolo 27, della legge 5
maggio 2009, n. 42 («Delega al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione»),  le
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
statale del  maggior  gettito  percepito  dai  Comuni  ricadenti  nel
proprio territorio relativamente all'aliquota  di  base  dell'imposta
municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo
13, comma 6, del d.l. 201/2011. Inoltre,  fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui  allo  stesso  articolo  27,  della  legge
delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato  «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 
    5. Analogamente, l'art. 14, comma 13-bis, del decreto oggetto  di
giudizio, prevede che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  con  le
procedure di cui al citato art. 27, l. n. 42 del 2009,  le  Autonomie
speciali assicurano il  recupero  al  bilancio  statale  del  maggior
gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio  territorio  dalla
maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui
rifiuti  e  sui  servizi  stabilita  da  ciascun  Comune   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge.  Il  medesimo
comma 13-bis aggiunge, poi,  che  nelle  more  dell'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42  del  2009,
per le predette Regioni e' accantonato un  importo  pari  al  maggior
gettito di cui sopra, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali. 
    6. Dal canto suo, l'art. 22, comma 3, del  decreto-legge  n.  201
del 2011, stabilisce che entro un anno dall'entrata in  vigore  dello
stesso decreto le Regioni ad autonomia speciale  e  gli  enti  locali
adeguano - con riferimento alle agenzie, agli enti e  agli  organismi
strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza -  i
propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione  finanziaria   e   di   competitivita'   economica»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    A tale riguardo preme precisare che l'atto  normativo  da  ultimo
citato e' stato gia' impugnato dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi  a
codesta Ecc. Corte con ricorso notificato in data 24 settembre  2010,
giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22  settembre
2010. 
    7. L'art. 23, comma 22,  dispone,  poi,  che  la  titolarita'  di
qualsiasi carica, ufficio o organo di  natura  elettiva  di  un  ente
territoriale non previsto dalla Costituzione, deve  essere  a  titolo
esclusivamente onorifico, non potendo dar luogo ad  alcuna  forma  di
remunerazione, indennita'  o  gettone  di  presenza.  Il  divieto  in
questione non opera per i Comuni «di cui all'articolo 2,  comma  186,
lettera b),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.191,  e  successive
modificazioni», ovvero per i Comuni con piu' di 250.000 abitanti,  la
cui popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti. 
    8. Quanto all'art. 28,  comma  3,  esso  stabilisce  che  con  le
procedure di cui al piu' volte citato art. 27, 1egge n. 42 del  2009,
le Autonomie speciali assicurano,  a  decorrere  dall'anno  2012,  un
ulteriore concorso alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui,
rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 32, comma 10,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183 («Legge  di  stabilita'  2012»),  aggiuntivi
rispetto a quelli definiti con l'art. 14, comma 1,  lettera  b),  del
decreto-legge 78/2010. E'  stato  altresi'  previsto  che,  sempre  a
decorrere dall'anno 2012 e con le medesime procedure, le  Regioni  ad
autonomia speciale assicurano  un  ulteriore  concorso  alla  finanza
pubblica di 60 milioni di euro animi da parte  dei  Comuni  ricadenti
nel proprio territorio. Inoltre, fino all'emanazione delle  norme  di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo  complessivo  di
920  milioni  e'  accantonato,  proporzionalmente  alla  media  degli
impegni  finali  registrata  per  ciascuna  Autonomia  nel   triennio
2007-2009, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali. 
    9. Per quanto riguarda, infine, l'art. 48, del d.1.  n.  201  del
2011, tale disposizione  prevede,  al  comma  1,  che:  «le  maggiori
entrate  erariali  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate  alle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e  da  trasmettere  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono  stabilite  le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione». 
    Con l'art. 48, comma 1-bis,  e'  stato  stabilito,  inoltre,  che
«firme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e  28,
nonche'  quelle  recate  dal  presente  articolo,  con  le  norme  di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti  le  modalita'
di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano». 
    10. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta,  come
sopra rappresentata e  difesa,  ritenuta  la  lesione  della  proprie
competenze costituzionali e statutarie per effetto  della  richiamata
disciplina statale, impugna gli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma
13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, del d.1. n. 201
del 2011, come convertito dalla 1egge n.  214  del  2011,  in  quanto
illegittimi alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 11, del d.-l. n.
201 del 2011, convertito con modificazione nella legge  n.  214/2011,
per violazione dell'autonomia  finanziaria  garantita  in  capo  alla
Valle d'Aosta dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis  e  50,
comma 5, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del  1948),
e  delle  relative  norme  di  attuazione  in  materia  di   rapporti
finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario  della  regione,
ed in particolare dell'art. 8 della legge n.  690/1981,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost. 
    L'art. 13,  comma  11,  del  d.1.  n.  201/2011,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 214/2011, oggetto del presente  ricorso,
e'   illegittimo   in   quanto    viola    l'autonomia    finanziaria
costituzionalmente e statutariamente garantita in capo  alla  Regione
Valle d'Aosta. 
    La  disposizione  statale,  come  anticipato  in  narrativa,   ha
riservato all'Erario una quota  dell'imposta  municipale  propria  e,
piu' precisamente, quella parte di quota di  imposta  che,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale») sostituisce,  per  la  componente
immobiliare,  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le
relative addizionali. 
    L'IRPEF, tuttavia, stando a quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
legge n. 690 
    del 1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario  della  Regione
Valle d'Aosta»), come recentemente modificato dal d.lgs.  n.  12  del
2011 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle
d'Aosta, recanti modifiche alla  legge  26  novembre  1981,  n.  690,
recante revisione dell'ordinamento finanziario  della  Regione»),  e'
imposta interamente devoluta alla Regione ricorrente. 
    Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'incostituzionalita'  della
disciplina recata dal citato art. 13, comma 11, per violazione  degli
artt. 48-bis e 50, dello Statuto speciale valdostano,  approvato  con
legge costituzionale n.  4/1948,  nonche'  delle  relative  norme  di
attuazione di cui alla richiamata  legge  n.  690/1981  e  successive
modificazioni, le quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria
della Valle. 
    Infatti, la riserva all'Erario, per come prevista e  disciplinata
dalla disposizione impugnata, finisce per determinare  un'alterazione
unilaterale dell'assetto finanziario  regionale,  a  prescindere  dal
rispetto  delle  particolari  condizioni  stabilite   dallo   Statuto
speciale e dalla normativa di attuazione piu' sopra menzionati. 
    Valgano in proposito le seguenti considerazioni. 
    La norma statutaria di cui all'art.  48-bis,  disciplina,  com'e'
noto, il procedimento di  approvazione  dei  decreti  legislativi  di
attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli  schemi
dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione  paritetica
composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal  Governo  e
tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al
parere del consiglio stesso». L'art.  50,  comma  5,  dello  Statuto,
attribuisce  alla  legge  dello  Stato,  in  accordo  con  la  Giunta
regionale, il compito di stabilire un ordinamento  finanziario  della
Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 («Revisione dell'ordinamento finanziario  della  Regione
Valle d'Aosta»), e successive modificazioni, ha  innovato  il  quadro
dei rapporti  finanziari  con  lo  Stato  ed  ha  dettato  una  nuova
disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle  d'Aosta.
Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320  («Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Valle  d'Aosta»)  ha
poi statuito, all'art. 1, che «Le norme di attuazione  dello  statuto
speciale della Regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento
finanziario della Regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con
l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono
essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale». 
    Dal quadro normativo fin  qui  richiamato  puo'  dedursi  -  come
affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che
«le  modifiche  dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle
d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi
di attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori  della
commissione paritetica  e  del  parere  del  Consiglio  della  Valle.
Illegittima  deve  dunque  ritenersi  ogni   previsione   legislativa
statale,  quale  quella  di  cui  si  discute,  tesa   a   modificare
unilateralmente  l'ordinamento  finanziario   della   Regione   Valle
d'Aosta. 
    L'art. 13, comma 11, del  d.1.  n.  201  del  2011,  e'  viziato,
dunque, poiche' nel prevedere una riserva all'Erario di una quota  di
imposta  interamente  devoluta  alla  Valle,  nonche'   le   relative
addizionali, si  propone  di  incidere  sull'ordinamento  finanziario
della Regione attraverso  una  scelta  unilaterale  dello  Stato,  in
aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e
nelle relative norme di attuazione. In particolare,  risulta  violato
l'art. 8 della legge n.  690/1981,  disposizione  che  non  e'  stata
peraltro modificata dal recente decreto legislativo 3 febbraio  2011,
n. 12, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  recanti  modifiche  alla
legge 26 novembre 1981, n. 690,  recante  revisione  dell'ordinamento
finanziario della Regione», ed e' pertanto tuttora vigente. 
    Dalla lettura del citato art. 8  della  legge  n.  690/1981  puo'
agevolmente  desumersi  che  in  sede  di  attuazione  dello  Statuto
valdostano, proprio al fine  di  preservare  l'autonomia  finanziaria
della Regione, e' stata prevista  una  riserva  all'Erario  del  solo
provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre
modificazioni dei tributi ad essa devoluti,  nel  caso  in  cui  tale
provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi  o  maggiori
spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale.  Inoltre,
le stesse norme di  attuazione  disciplinano  apposite  modalita'  di
determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il
diretto coinvolgimento della Regione. Infatti,  l'art.  8,  comma  2,
della legge  n.  690/1981,  attribuisce  tale  determinazione  ad  un
decreto del Ministero dell'Economia (gia' Ministri  delle  Finanze  e
del Tesoro) d'intesa con il Presidente della Regione. 
    L'art. 13, comma 11,  oggetto  di  censura,  si  pone  quindi  in
contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia  di  rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione Valle  d'Aosta,  atteso  che  la
riserva all'Erario dal medesimo prevista e' disposta unilateralmente,
a  prescindere  dal  rispetto  del  principio  consensuale  che  deve
presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato
e la Regione valdostana, con conseguente lesione  dell'art.  8  della
legge n. 690/1981 e, quindi, dell'autonomia finanziaria regionale. 
    A tale riguardo e' appena il  caso  di  evidenziare  che  codesta
Ecc.ma  Corte,  pur  avendo  talvolta  autorizzato   il   legislatore
ordinario ad adottare misure restrittive  dell'autonomia  finanziaria
regionale al fine di far fronte ad esigenze straordinarie  e  urgenti
imposte  dal  riequilibrio  della  finanza  pubblica,   ha   tuttavia
ritenuto, con riferimento alle Autonomie speciali, che lo  Statuto  e
le norme di attuazione sono le  uniche  fonti  competenti  a  dettare
modifiche e  integrazioni  riguardanti  la  misura  della  rispettiva
autonomia finanziaria (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 74  del
2009). Per le stesse motivazioni di cui si e' piu'  sopra  detto,  va
infine rilevato come la disposizione censurata si traduca altresi' in
una evidente violazione del principio  di  leale  collaborazione  che
deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie  regionali,
il quale, come noto, e'  ormai  pacificamente  considerato  di  rango
costituzionale trovando diretto fondamento negli  articoli  5  e  120
Cost. (ex plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del
2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). 
    L'art. 13, comma 11, infatti, non contemplando  alcuna  forma  di
intervento regionale nella  definizione  dell'ammontare  della  quota
oggetto di riserva all'Erario statale, si mostra del  tutto  inidoneo
ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali
di governo che deve permeare, come rilevato da codesta  Ecc.ma  Corte
con la gia' richiamata sentenza n. 133 del 2010, la  regolamentazione
dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta. 
    Si insiste, pertanto, alla luce delle  argomentazioni  suesposte,
affinche' l'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201/2011,  convertito  con
modificazioni   nella   legge    n.    214/2011,    sia    dichiarato
costituzionalmente   illegittimo,   giacche'   incide   indebitamente
sull'ordinamento finanziario della Regione ricorrente senza osservare
il procedimento di  approvazione  delle  norme  di  attuazione  dello
Statuto, in violazione degli arti. 48-bis, 50, comma 5, dello Statuto
speciale,  delle  relative  norme  di  attuazione,   e   segnatamente
dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' del principio  di  leale
collaborazione. 
II. Illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e  14,
comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con  modificazioni
nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria  e
legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dall'art. 117, comma
3, cost., in combinato disposto con l'art. 10,  l.  cost.  n.  3  del
2001, nonche' per violazione degli articoli 3, comma 1, lett. f), 12,
48 bis e 50, dello statuto speciale valdostano (l.  cost.  n.  4  del
1948), e della normativa di attuazione di cui alla legge n.  690  del
1981. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione
di cui agli art. 5 e 120 cost. 
    Per quanto concerne gli  articoli  13,  comma  17,  e  14,  comma
13-bis, del d.1. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni  nella
legge   n.   214/2011,   anche   tali   disposizioni   si    mostrano
costituzionalmente  illegittime  in  quanto   lesive   dell'autonomia
finanziaria riconosciuta e garantita in capo alla Regione  ricorrente
tanto dalla Costituzione quanto dallo Statuto speciale. 
    Come accennato  in  precedenza,  l'art.  13,  comma  17,  prevede
l'accantonamento,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, del maggior gettito percepito dai Comuni  ricadenti
nel  territorio  valdostano  relativamente   all'aliquota   di   base
dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. 
    Quanto all'art. 14, comma 13-bis, esso dispone che  le  Autonomie
speciali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assicurano il recupero  al
bilancio statale del maggior gettito percepito dai  Comuni  ricadenti
nel proprio territorio dalla  maggiorazione  standard  della  tariffa
relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  stabilita  da
ciascun Comune ai sensi dell'articolo  14,  comma  13,  dello  stesso
decreto-legge. 
    Entrambe le  disposizioni  aggiungono,  infine,  che  nelle  more
dell'emanazione della normativa di attuazione  di  cui  all'art.  27,
della 1. 42 del 2009, e' accantonato, per le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' per le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, un  importo  pari  al  maggior  gettito  derivante  dalle
imposte di cui sopra, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali. 
    Ebbene, dalla semplice lettura delle richiamate previsioni appare
di  tutta  evidenza  come  il  legislatore  statale  abbia  definito,
unilateralmente e senza previo accordo alcuno con la  Valle  d'Aosta,
una riduzione delle  quote  di  compartecipazione  della  Regione  ai
tributi erariali. 
    Tuttavia, come noto, le modalita' di compartecipazione  regionale
ai tributi dell'Erario sono disciplinate,  per  quanto  attiene  alla
Valle, dalla normativa di attuazione e, segnatamente, dagli  articoli
da 2 a 7 della gia' citata 1. 690/1981, i quali risultano,  pertanto,
patentemente lesi per effetto delle norme impugnate. La legge n. 690,
infatti, lungi dal  poter  essere  modificata  con  legge  ordinaria,
rientra nel  novero  delle  norme  modificabili  con  il  particolare
procedimento  previsto  dall'ari  48  bis  dello   Statuto   speciale
valdostano. A tale riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che
il d.lgs. n. 320 del 1994,  di  attuazione  dello  Statuto,  prevede,
all'art. 1, che «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a
norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge  26
novembre del 1981, n.  690,  possa  essere  modificato  solo  con  il
procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto  speciale».
Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690  del  1981
si  giustifica,  altresi',  tenuto  conto  della  previsione  di  cui
all'art. 50, comma 5, del medesimo Statuto  speciale,  in  base  alla
quale la  disciplina  dell'ordinamento  finanziario  valdostano  deve
essere introdotta con legge dello Stato, in  accordo  con  la  Giunta
Regionale. 
    Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto  evidente  che
le norme recate dagli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis,  del
d.1.  oggetto  del  presente  giudizio,  proponendosi   di   incidere
sull'ordinamento  finanziario  regionale  in   maniera   unilaterale,
violano apertamente le richiamate previsioni statutarie e  vanificano
le speciali garanzie partecipative dalle medesime previste. 
    Del resto, e' giurisprudenza ormai consolidata di codesta  Ecc.ma
Corte quella secondo cui:  «la  competenza  conferita  agli  appositi
decreti  legislativi  di   attuazione   statutaria   (necessariamente
preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione  paritetica,
composta da rappresentanti dello Stato e della  Regione  interessata)
sia separata  e  riservata,  rispetto  a  quella  esercitabile  -  in
applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle  ordinarie  leggi
della Repubblica» (C. Cost., sent. n. 180 del 1980) e che,  pertanto,
le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza  separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza  e  valore
e,  di  conseguenza,  sottratte,  anche  in  assenza  di  un'espressa
clausola di salvaguardia,  alla  possibilita'  di  abrogazione  o  di
deroga da parte di norme di legge ordinaria» (C. Cost., sent. n.  191
del 1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975). 
    Parimenti leso risulta, inoltre, il principio  costituzionale  di
leale collaborazione di cui agli articoli  5  e  120  Cost.,  il  cui
rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento
della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10,
l. cost. n. 3 del 2001, e a tutela, come piu'  volte  ribadito  dalla
Corte  costituzionale,  della   particolare   autonomia   finanziaria
attribuita alla Regione ricorrente dagli articoli 3, comma  1,  lett.
f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, nonche'  dalla  normativa
di attuazione. 
    Sotto ulteriore profilo si rileva,  poi,  che  la  lesione  delle
sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle risulta tanto piu'
evidente ove si consideri che il predetto  accantonamento  in  favore
dello  Stato  opera  in  maniera  immediata  e  senza  alcun   limite
temporale. 
    Scendendo nel dettaglio, gli articoli 13, comma 17, e  14,  comma
13-bis, del d.-l. n. 201 del 2011, prevedono,  con  riferimento  alle
Autonomie  speciali,  che  l'accantonamento  operi   soltanto   «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27» della legge delega. 
    Sul punto e' opportuno  precisare  che  l'art.  27,  della  legge
delega per l'attuazione del federalismo fiscale,  ha  riservato  alla
normativa di attuazione degli Statuti speciali e al «Tavolo» politico
di confronto tra Governo e singola Regione ad autonomia speciale,  il
compito di stabilire un equilibrio tra le  norme  fondamentali  della
legge delega e le peculiarita' di ciascun Ente autonomo. Alla  stessa
normativa di  attuazione  e'  stata  riconosciuta  la  competenza  di
stabilire criteri e modalita' del concorso delle  Regioni  a  Statuto
speciale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e
solidarieta',  al  patto  di  stabilita'  interno  e  agli   obblighi
comunitari, nonche' il compito di disciplinare il coordinamento della
finanza pubblica  e  del  sistema  tributario  con  riferimento  alla
potesta' legislativa regionale. 
    E' chiaro, dunque, che la finalita' di cui al citato art. 27,  1.
n. 42 del 2009, e' quella  di  garantire  un  coinvolgimento  diretto
delle Autonomie speciali e, quindi, della Valle, in tutti i  processi
decisionali sottesi all'attuazione del  federalismo  fiscale  e  alla
regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni  Statuto
speciale. 
    Ora, sebbene le norme  in  questa  sede  impugnate  prevedano,  a
garanzia dell'autonomia finanziaria  delle  Autonomie  speciali,  che
l'accantonamento del  maggior  gettito  in  favore  dello  Stato  sia
limitato nel tempo e operi solo «fino all'emanazione delle  norme  di
attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega, di cui
si  e'  appena  detto,  non  puo'  non  rilevarsi  come  la   portata
garantistica di tali disposizioni sia meramente apparente, sol che si
consideri che il successivo art. 28, comma 4, del d.-1. 201/2011,  ha
abrogato il termine  di  legge  per  l'adozione  della  normativa  di
attuazione. 
    Con la conseguenza che l'accantonamento  previsto  dai  censurati
articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-1. n. 201 del  2011
- i quali si traducono, in ultima analisi, in  norme  in  bianco  del
tutto inidonee a  garantire  la  sfera  di  autonomia  della  Regione
ricorrente - anziche' essere  circoscritto  nel  tempo,  finisce  per
operare immediatamente e illimitatamente nel tempo. 
    Si insiste, pertanto, alla luce delle  suesposte  considerazioni,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli  articoli
13, comma 17, e comma 13-bis,  dell'atto  normativo  in  questa  sede
impugnato. 
III. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma  3,  del
d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni  nella  legge  n.
214/2011. 
    L'art. 22, comma 3, oggetto di sindacato, dispone  quanto  segue:
«Le Regioni, le Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  gli  Enti
locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto». 
    Ora, dal momento che la disposizione impugnata  opera  un  rinvio
espresso all'art. 6, comma 5, del d.-1. n. 78 del 2010,  e  che  tale
ultima previsione e' gia' stata impugnata dalla Regione Valle d'Aosta
dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con  ricorso  notificato  in  data  24
settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale  n.  2519
del 22 settembre 2010, con il presente  ricorso  la  Regione  impugna
l'art. 22, comma 3, del d.-1. n. 2012 del 2011, alla luce dei  motivi
e sotto tutti i profili gia' fatti valere con riferimento al d.-1. n.
78 del 2010, come convertito dalla 1. n. 122/2010. 
    In questa sede sia sufficiente evidenziare che  per  effetto  dei
rinvio al citato art. 6, comma 5, d.-1. n.  78  del  2010,  la  norma
statale censurata finisce per  incidere  in  maniera  indebita  sulla
competenza regionale della Valle in materia di finanza regionale e di
ordinamento  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione,  nonche'  sulla
competenza  concorrente  di  cui  la  medesima  gode  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, con evidente  violazione  degli
articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma  1,  lett.  f),  e  4,  dello
Statuto speciale, nonche' del combinato disposto degli articoli  117,
commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, 1. cost. n. 3 del 2001. 
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 22,  del  d.-l.
n.  201  del  2011,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.
214/2011, per  lesione  dell'autonomia  finanziaria  e  organizzativa
della valle e dei suoi enti locali, tutelata dagli articoli 2,  comma
1, lett. b), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello statuto speciale, e  per
violazione delle relative norme di attuazione, nonche' del  combinato
disposto di cui agli articoli 117, comma 3, 119 cost. e 10, l.  cost.
n. 3/2001. 
    L'art. 23, rubricato «Riduzione dei costi di funzionamento  delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e  delle
Province», dispone, al comma 22, che: «La  titolarita'  di  qualsiasi
carica, ufficio o organo di natura elettiva di un  ente  territoriale
non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente  onorifico
e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione,  indennita'
o gettone di presenza [...]». 
    Ebbene, la richiamata previsione statale - la quale introduce  un
divieto assoluto di  corresponsione,  sotto  qualsivoglia  forma,  di
emolumenti in favore dei titolari di  cariche,  uffici  o  organi  di
natura elettiva di enti territoriali non previsti dalla  Costituzione
- risulta illegittima poiche' lesiva delle attribuzioni statutarie  e
costituzionali della Regione ricorrente. 
    Per effetto della stessa,  infatti,  risulta  violato  l'art.  3,
comma 1, lett.  f),  dello  Statuto  speciale  valdostano,  il  quale
riserva  alla  Regione  ricorrente   la   potesta'   di   legiferare,
nell'ambito dei  principi  individuati  con  legge  dello  Stato,  in
materia di «finanze regionali e comunali». 
    La norma statutaria, letta alla luce dei novellati articoli  117,
comma 3 e 119, comma 2,  Cost.,  qualifica  la  competenza  normativa
della Valle d'Aosta in  subjecta  materia  non  piu'  come  meramente
suppletiva rispetto a quella statale, ma  garantita  nell'ambito  dei
principi di coordinamento stabiliti dallo Stato.  Quest'ultimo  deve,
dunque, limitarsi alla individuazione di tali principi. 
    Nel caso di specie, tuttavia, il  legislatore  ordinario  non  ha
arrestato la  propria  competenza  all'adozione  di  disposizioni  di
principio, ma ha imposto alla ricorrente, di converso, il rispetto di
una  misura  di  contenimento  della  spesa   pubblica   estremamente
dettagliata. Siffatta misura produce, quale effetto  diretto,  quello
di privare  radicalmente  la  Regione  sia  del  potere  di  svolgere
qualsivoglia valutazione  in  ordine  all'an  e  al  quomodo  di  una
eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive  indicati
dalla nonna, sia di adattare la previsione  statale  alle  condizioni
regionali. 
    E' evidente, pertanto, la lesione del citato  art.  3,  comma  1,
lett. f) dello Statuto, atteso che la norma impugnata non lascia alla
Valle alcuna possibilita' di  desumere  i  principi  cui  ispirare  o
adeguare la propria produzione legislativa in materia. 
    Per le stesse motivazione di cui sopra risulta violato,  inoltre,
l'art.  2,  comma  1,  lett.  b),  dello  Statuto,  atteso   che   la
disposizione statale e' tale da incidere indebitamente, comprimendola
del tutto, sulla  competenza  legislativa  primaria  della  Valle  in
materia di «ordinamento degli enti locali», nonche' l'art.  4,  dello
Statuto,  che  attribuisce  alla  Regione  ricorrente  il  potere  di
esercitare, negli ambiti materiali di cui  si  e'  appena  detto,  le
corrispondenti funzioni amministrative. 
    Parimenti leso risulta, poi, il combinato disposto degli articoli
117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.,  resi  applicabili  alla  Valle,
come noto, in virtu' della clausola di cui all'art. 10, l.  cost.  n.
3/2001. 
    Come piu' volte affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
infatti, le  citate  disposizioni  costituzionali  impongono  che  la
competenza dello Stato si limiti unicamente alla  determinazione  dei
principi  di  coordinamento  della   finanza   pubblica,   risultando
illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato,  che
superano indebitamente tale soglia. 
    Ed infatti, le previsioni che fissano - esattamente  al  pari  di
quella all'esame - vincoli puntuali relativi a singole voci di  spesa
dei bilanci delle Regioni e  degli  enti  locali,  non  costituiscono
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., e  ledono  pertanto  l'autonomia
finanziaria  di  spesa  garantita  dall'art.  119  Cost.  agli   enti
territoriali (Corte cost., sent. n. 417/2005;  in  termini  analoghi,
cfr. sent. n. 36 del 2004; sent. n. 376 del 2003; sent.  n.  390  del
2004). La legge dello Stato, infatti, puo'  legittimamente  stabilire
soltanto un «limite complessivo, che lascia agli  enti  stessi  ampia
liberta' di  allocazione  delle  risorse  tra  i  diversi  ambiti  ed
obiettivi  di  spesa»  (sent.  n.  36  del   2004),   ma   non   puo'
legittimamente spingersi, come  e'  accaduto  nel  presente  caso,  a
determinare la singola voce di spesa  destinataria  della  misura  di
contenimento (cfr., altresi', Corte cost., sent. n. 159/2008). 
    Si insiste,  pertanto,  alla  luce  delle  considerazioni  sinora
svolte,  nella  declaratoria  di  incostituzionalita'   della   norma
impugnata. 
    V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.-l.
n.  201  del  2011,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.
214/2011, per violazione del  principio  di  leale  collaborazione  e
conseguente lesione dell'autonomia finanziaria  della  Valle  d'Aosta
garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett.
f), 12, 48-bis e so dello statuto speciale e dalla relativa normativa
di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per violazione del  principio
di ragionevolezza di cui all' art. 3 cost. 
    L'art. 28, comma 3, del d.-1. n. 201  del  2011,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 214/2011, stabilisce quanto segue:  «Con
le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n.
42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano assicurano, a decorrere  dall'anno  2012,  un  concorso  alla
finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure
le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno  2012,
un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni  di  euro  annui,  da
parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio».  La  medesima
disposizione aggiunge, infine, che sino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al piu' volte citato art. 27, 1. n.  42  del  2009,
«l'importo   complessivo   di    920    milioni    e'    accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali». 
    Al pari delle disposizioni esaminate  nei  paragrafi  precedenti,
anche  quella  appena  richiamata  presenta   evidenti   profili   di
illegittimita' costituzionale, atteso che la  stessa  ha  definito  -
unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli  enti
territoriali  interessati  -  la  misura   puntuale   delle   entita'
finanziarie ripartite tra le singole Autonomie  speciali,  aggiuntive
rispetto a quelle derivanti dal concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica stabiliti in applicazione della 1. n. 183/2011 e  del  d.-l.
n.  78/2010,  oltre  ad  aver  stabilito,  senza  alcun  criterio  di
proporzionalita', il  riparto  del  concorso  alla  finanza  pubblica
gravante sui Comuni ricadenti nei territori delle Regioni  a  Statuto
speciale. 
    Il citato art. 28, comma 3, si mostra,  pertanto,  manifestamente
illegittimo per violazione  del  principio  costituzionale  di  leale
collaborazione, di cui agli  articoli  120  e  5  Cost.,  tanto  piu'
necessario nell'ambito del coordinamento della  finanza  pubblica  di
cui agli articoli 117, comma terzo, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001.
Tale  violazione  si  riflette  direttamente  sulla   lesione   della
particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale,  di  cui
la Valle d'Aosta gode, come in precedenza rilevato, alla  luce  degli
articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12,  48-bis
e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di  attuazione
(l. n. 690 del 1981), in base  ai  quali  occorre  privilegiare,  nei
rapporti finanziari tra lo Stato e la  Regione  medesima,  il  metodo
dell'accordo. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire
piu' volte, del resto, che «il principio di leale  collaborazione  in
materia di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  Regioni  speciali
impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n.  74  del
2009), la quale  e'  «espressione»  della  particolare  autonomia  in
materia finanziaria di cui  godono  le  Regioni  a  Statuto  speciale
(cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004). 
    Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non  vi  e'
traccia  nella  disposizione  impugnata,  la  quale  deve  ritenersi,
dunque, costituzionalmente illegittima sotto  i  profili  piu'  sopra
esposti. 
    Fermo restando quanto sin  qui  rilevato,  la  norma  di  cui  si
discute si pone in contrasto, peraltro, anche  con  il  principio  di
ragionevolezza di cui  all'art.  3  Cost.,  comportando,  ancora  una
volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria  della
Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha  individuato  la  misura
puntuale del contributo dovuto dalla  Regione  Valle  d'Aosta  e  dai
Comuni valdostani nell'ambito del concorso alla manovra  pubblica,  a
prescindere dalla  necessaria  preventiva  enunciazione  dei  criteri
sulla cui base detta  individuazione  e'  stata  fatta.  La  suddetta
lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu'  evidente
ove si consideri che la misura complessiva  dell'entita'  finanziaria
individuata dalla previsione statale, e'  immediatamente  accantonata
dallo  Stato,  proporzionalmente  alla  media  degli  impegni  finali
registrata per ciascuna Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 
    E' evidente, sotto quest'ultimo profilo, che la norma oggetto  di
censura  finisce  per  imporre   una   riduzione   delle   quote   di
compartecipazione della Valle ai tributi dell'Erario. 
    Tuttavia, come gia' fatto notare,  la  disciplina  relativa  alle
modalita' di  compartecipazione  regionale  ai  tributi  erariali  e'
riservata, per quanto attiene alla Regione ricorrente, alla normativa
di attuazione e, segnatamente, agli articoli da  2  a  7  della  gia'
citata l. 690/1981, i quali risultano,  pertanto,  lesi  per  effetto
dell'intervento normativo statale. 
    Sul punto sia consentito rinviare ai rilievi svolti  alle  pagine
14, 15 e 16 del presente ricorso. 
    In     argomento     occorre     evidenziare,     infine,     che
l'incostituzionalita'  della  disciplina  statale   e'   ancor   piu'
manifesta se si tiene conto che il predetto accantonamento  e'  stato
disposto in favore dello  Stato  in  via  immediata  e  senza  alcuna
limitazione  temporale.  Lo  stesso,  infatti,  opera,  per  espressa
previsione di legge, «fino all'emanazione delle norme  di  attuazione
di cui al predetto articolo 27», l. n. 42 del 2009. 
    Tuttavia, dal momento che, come gia' rilevato, l'art.  28,  comma
4,  del  d.l.  201/2011,  ha  abrogato  il  termine  di  trenta  mesi
(decorrenti dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  l.  42/2009)
previsto ai fini dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27
della  medesima  1.  42/2009,  l'accantonamento  di  cui  alla  norma
impugnata finisce per  essere,  in  maniera  del  tutto  illegittima,
temporalmente illimitato. 
VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 48, del d.-l. n. 201  del
2011, convertito con  modificazioni  nella  legge  n.  214/2011,  per
violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo
alla Valle d'Aosta dagli articoli  12,  48-bis  e  50  dello  statuto
speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative  norme
di attuazione in materia di rapporti finanziari con  lo  stato  e  di
ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art.  8
della legge n. 690/1981, nonche' dei principi di leale collaborazione
di cui agli art. 5 e 120, cost. 
    Per quanto riguarda, infine, la disciplina  introdotta  dall'art.
48, del d.-1. n. 201 del 2011,  convertito  con  modificazioni  nella
legge n. 214/2011, risulta anch'essa  costituzionalmente  illegittima
in quanto  lesiva  dell'autonomia  legislativa  e  finanziaria  della
Regione ricorrente. 
    Per effetto del citato art. 48, infatti, e'  stata  prevista  una
riserva generale all'Erario, per un periodo  di  cinque  anni,  delle
maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione  del  decreto  «Salva
Italia», il cui ammontare e'  unilateralmente  definito  con  decreto
ministeriale. 
    Siffatta disciplina, in base  a  quanto  disposto  dall'art.  48,
comma 1-bis, trova applicazione anche con riferimento alle Regioni  a
Statuto  speciale  e  alle  Province  autonome,  seppur  con   alcune
limitazioni che, come vedremo, si  mostrano  del  tutto  inidonee  ad
escludere la violazione delle attribuzioni regionali. 
    Poste tali premesse, va rilevato che la riserva all'Erario, cosi'
come disciplinata dal combinato disposto  dell'art.  49,  commi  1  e
1-bis, non soddisfa affatto le condizioni stabilite  dalla  normativa
di attuazione statutaria della Valle d'Aosta in materia  di  rapporti
finanziari  con  lo  Stato,  a   altera   unilateralmente   l'assetto
finanziario della Regione, ledendo, in particolare, l'art. 8,  l.  n.
690/1981. 
    Ai  sensi  di  quest'ultima  disposizione,  come  evidenziato  in
precedenza, in sede di attuazione dello Statuto valdostano  e'  stata
prevista, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della
Regione, una riserva all'Erario  del  solo  provento  derivante  alla
Valle da maggiorazioni di  aliquote  e  da  altre  modificazioni  dei
tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato
per legge alla copertura di  nuovi  o  maggiori  spese  che  sono  da
effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di
attuazione  disciplinano   apposite   modalita'   di   determinazione
dell'ammontare  della  riserva  all'Erario,  prevedendo  il   diretto
coinvolgimento della Regione. Infatti, come gia' ricordato, l'art. 8,
comma 2, 1.  n.  690/1981,  attribuisce  tale  determinazione  ad  un
decreto del Ministero dell'Economia d'intesa con il Presidente  della
Regione. 
    L'art. 48, comma 1, del d.-1. n. 201 del 2011, si pone quindi  in
contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia  di  rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, poiche' introduce
una  riserva  in  favore  dell'Erario   esorbitante   rispetto   alla
previsione di cui al citato art. 8, nonche' in violazione delle norme
procedimentali a tutela del principio consensuale che deve presiedere
alla regolamentazione dei suddetti rapporti finanziari 
    Cio' che determina, sotto concorrente profilo, anche  la  lesione
del principio costituzionale di leale  collaborazione,  di  cui  agli
articoli 5 e 120 Cost.. 
    Ne'  si  dica,  sempre  sul  punto,  che  i  lamentati  vizi   di
illegittimita' costituzionale sarebbero esclusi in  forza  di  quanto
previsto dall'art. 48, comma 1-bis, dell'atto normativo impugnato, in
base  al  quale:  «Ferme  restando  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate  dal  presente  articolo,
con le norme di attuazione statutaria di cui  all'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti
le modalita' di applicazione e gli effetti  finanziari  del  presente
decreto per le regioni a statuto speciale e per le province  autonome
di Trento e di Bolzano». 
    Infatti,  l'aver  escluso  dall'ambito  di   operativita'   delle
procedure di  cui  all'art.  27,  l.  n.  42  del  2009  -  le  quali
contemplano, come noto, l'adozione di apposite norme di attuazione  -
la regolamentazione degli effetti derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 13, 14, 28 e 48, comma 1, del decreto «Salva Italia», non fa
che confermare  l'ampiezza,  la  genericita'  e  la  lesivita'  della
riserva all'Erario disposta  dallo  Stato,  nonche'  la  volonta'  di
quest'ultimo di incidere in via unilaterale sui  rapporti  finanziari
con  le  Autonomie  speciali.  Con  conseguente,  manifesta,  lesione
dell'autonomia finanziaria valdostana e delle norme statutarie su cui
la medesima si fonda. Il riferimento e', piu' in particolare, ai piu'
volte richiamati articoli 3, comma 1, lettera f), 12,  48-bis  e  50,
dello  Statuto,  che  risultano  apertamente  lesi  dalla  disciplina
statale  impugnata,  la  quale  determina  indebite  riduzioni  della
disponibilita'  finanziaria  regionale   tali   da   comportare   uno
squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di  spesa  della
Valle d'Aosta. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale,  in  accoglimento
del   presente   ricorso,    voglia    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale delle norme recate dal decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201  («Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»),  come  convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  pubblicata
nel Supplemento  ordinario  n.  276  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011,  limitatamente  agli
articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23,  comma
22; 28, comma 3, e 48, per  contrarieta'  a  Costituzione  e  lesione
delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1,  lett.  a)  e
b), 3, comma 1,  lett.  f),  4,  12,  48-bis,  e  50,  dello  Statuto
valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948, delle relative norme di
attuazione, in particolare quelle di cui alla 1.  n.  690  del  1981,
nonche' per violazione dell'articolo 117, comma 3 e  4,  118,  e  119
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e
per lesione dei principi costituzionali  di  ragionevolezza  e  leale
collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
    Si  depositera',  unitamente  al  presente  ricorso   debitamente
notificato, la seguente documentazione: 
        1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 203
del 3 febbraio 2012. 
        Roma, 22 febbraio 2012 
 
                             Avv.: Corea