N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° marzo 2012 (della Regione siciliana). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Disciplina  dell'IMUP  -  Previsione  della  riserva   allo   Stato
  sull'IMUP della quota  di  imposta  pari  alla  meta'  dell'importo
  calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
  dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei
  fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di  cui
  al comma  6,  primo  periodo  -  Previsione  che  le  detrazioni  e
  riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si  applicano  alla
  quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita'
  di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
  comune  al  quale  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
  svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
  e sanzioni - Previsione che il fondo sperimentale  di  riequilibrio
  ed il fondo perequativo  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
  comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano  in
  ragione delle differenze di gettito stimato  ad  aliquota  di  base
  derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in  caso
  di incapienza ciascun comune versa all'entrata del  bilancio  dello
  Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite
  dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le  Regioni  Friuli-Venezia
  Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome  di  Trento  e
  Bolzano, assicurano il recupero al bilancio  statale  del  predetto
  maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e  che,
  fino all'emanazione delle norme di attuazione di  cui  allo  stesso
  art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi,  e'
  accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
  periodo - Ricorso della Regione Siciliana -  Denunciata  violazione
  dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo  Statuto  e
  dalle relative norme di attuazione per la  sottrazione  di  risorse
  finanziarie ai comuni e  l'attribuzione  alle  regioni  di  diverse
  competenze  -  Denunciata  violazione  del   principio   di   leale
  collaborazione, per il mancato previo esperimento  delle  procedure
  previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13. 
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36, 37 e  43,
  nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio  2009,  n.
  42, art. 27. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Istituzione del tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  -
  Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il  fondo  sperimentale
  di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
  dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
  sono ridotti in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla
  maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
  Previsione  che,  in  caso  di  incapienza,  ciascun  comune  versa
  all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue -  Previsione
  che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n.  42  del
  2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le
  Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano  il  recupero  al
  bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni  ricadenti
  nel proprio territorio e che, fino all'emanazione  delle  norme  di
  attuazione di cui allo stesso art. 27,  a  valere  sulle  quote  di
  compartecipazione ai tributi, e' accantonato  un  importo  pari  al
  maggior gettito di  cui  al  precedente  periodo  -  Ricorso  della
  Regione   Siciliana   -   Denunciata   violazione    dell'autonomia
  finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e  dalle  relative
  norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di  leale
  collaborazione, per il mancato previo esperimento  delle  procedure
  previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
  13-bis. 
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; Statuto della Regione  Siciliana,  artt.  14  e  43,
  nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio  2009,  n.
  42, art. 27. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Concorso  alla  manovra  degli  Enti  territoriali   ed   ulteriori
  riduzioni di spesa - Previsione che l'aliquota, di cui al comma  1,
  si applica anche alle Regioni a Statuto speciale  e  alle  province
  autonome di Trento e Bolzano - Previsione  che,  con  le  procedure
  previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le  Regioni
  a statuto speciale e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
  assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso  alla  finanza
  pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi',  che,
  con  le  medesime   procedure,   le   Regioni   Valle   d'Aosta   e
  Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano
  assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di  euro
  annui, da parte  di  comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio  -
  Previsione che, fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  di
  cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di  920  milioni  di
  euro e' accantonato, proporzionalmente  alla  media  degli  impegni
  finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio  2007-2009  a
  valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali  e  che
  per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione  del
  fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 -  Ricorso  della
  Regione Siciliana - Denunciata ulteriore rilevante  sottrazione  di
  risorse  alle  Regioni  speciali  in  contrasto   con   il   regime
  finanziario disciplinato  dallo  Statuto  -  Denunciata  violazione
  della competenza  concorrente  regionale  in  materia  sanitaria  -
  Violazione del principio di leale collaborazione,  per  il  mancato
  previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi
  2 e 3. 
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
  36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle  norme  di  attuazione;  legge  5
  maggio 2009, n. 42, art. 27. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione che la quota di compartecipazione IVA (corrisposta  alle
  regioni a statuto ordinario  nella  misura  risultante  dall'ultimo
  riparto   effettuato,   previo   accantonamento   di   un   importo
  corrispondente  alla  quota  del   finanziamento   indistinto   del
  fabbisogno sanitario e condizionata alla  verifica  positiva  degli
  adempimenti regionali) rimane accantonata  in  bilancio  fino  alla
  realizzazione delle condizioni che,  ai  sensi  della  legislazione
  vigente, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e  comunque  per
  un periodo non superiore al quinto  anno  successivo  a  quello  di
  iscrizione in bilancio - Previsione che  le  somme  spettanti  alla
  Regione  Siciliana  a  titolo   di   Fondo   sanitario   nazionale,
  condizionate alla verifica positiva  degli  adempimenti  regionali,
  rimangono accantonate in bilancio  fino  alla  realizzazione  delle
  condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne  consentono
  l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore
  al quinto anno successivo a quello  di  iscrizione  in  bilancio  -
  Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia
  finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e  dalle  relative
  norme  di  attuazione  -  Denunciata   lesione   della   competenza
  concorrente regionale in materia sanitaria - Denunciata  violazione
  del principio  di  leale  collaborazione,  per  il  mancato  previo
  esperimento delle procedure previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
  6. 
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
  36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle  norme  di  attuazione;  legge  5
  maggio 2009, n. 42, art. 27. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione  che  il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
  determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del  2011,  e  il
  fondo perequativo, come  determinato  ai  sensi  dell'art.  13  del
  medesimo d.lgs. n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali  dovuti
  ai comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna  sono
  ridotti di ulteriori 1450 milioni di  euro  per  gli  anni  2012  e
  successivi - Previsione che il fondo sperimentale di  riequilibrio,
  come determinato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011, e
  il fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'art.  23  del
  medesimo d.lgs. n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali  dovuti
  ai comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna  sono
  ridotti di ulteriori 415 milioni  di  euro  per  gli  anni  2012  e
  successivi - Previsione che la riduzione  di  cui  al  comma  7  e'
  ripartita in proporzione alla distribuzione dell'IMUP  sperimentale
  di cui all'art. 13  del  decreto  impugnato  -  Previsione  che  la
  riduzione di cui  al  comma  8  e'  ripartita  proporzionalmente  -
  Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia
  finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e  delle  relative
  norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di  leale
  collaborazione, per il mancato previo esperimento  delle  procedure
  previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi
  7, 8, 9 e 10. 
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
  36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle  norme  di  attuazione;  legge  5
  maggio 2009, n. 42, art. 27. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Esercizi commerciali - Eliminazione, per le attivita'  commerciali,
  dei limiti agli orari di  apertura  e  di  chiusura  ed  abolizione
  dell'obbligo della chiusura domenicale  e  festiva,  nonche'  della
  mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  -  Previsione,  quale
  principio generale dell'ordinamento, della liberta' di apertura  di
  nuovi esercizi commerciali senza limiti  o  prescrizioni  di  alcun
  genere, tranne  quelli  connessi  alla  tutela  della  salute,  dei
  lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e  gli  enti
  locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni
  dall'entrata in vigore della legge di conversione -  Ricorso  della
  Regione Siciliana - Denunciata violazione della sfera di competenza
  regionale esclusiva in  materia  di  esercizi  commerciali  e  loro
  ubicazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. d) e lett. e). 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione  che  le  maggiori  entrate  erariali,   derivanti   dal
  decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
  di cinque anni, per essere destinato alle esigenze  prioritarie  di
  raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in
  sede europea - Previsione che con apposito  decreto  del  Ministero
  dell'economia e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
  individuazione   del   maggior   gettito,    attraverso    separata
  contabilizzazione - Previsione, altresi', che,  ferme  restando  le
  disposizioni degli  artt.  13,  14  e  28,  nonche'  quelle  recate
  dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti  le
  modalita'  di  applicazione  e  gli  effetti  finanziari  del  D.L.
  impugnato per le Regioni a statuto speciale e per  le  Province  di
  Trento e Bolzano - Ricorso della  Regione  Siciliana  -  Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione,  per  il  mancato
  previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 43; legge 5 maggio  2009,  n.
  42, art. 27. 
(GU n.14 del 4-4-2012 )
    Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore,   rappresentato   e   difeso,   sia    congiuntamente    che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente  domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta regionale che si allega; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale del D.L. 6 dicembre  2011,  n.201  come
convertito, con modificazioni, con legge 23  dicembre  2011,  n.  214
pubblicata nella G.U.R.I. 27 dicembre 2011, n. 300  S.O.  n.276,  con
riferimento a: 
        Articoli 13, 14, 28 e 48 per  violazione  dell'art  43  dello
Statuto nonche' del  principio  di  leale  collaborazione  in  quanto
immediatamente applicati  alla  Regione  siciliana  senza  il  previo
esperimento delle modalita' attuative di cui  all'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni; 
        Art. 13, per violazione degli artt. 36  e  37  dello  Statuto
nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia  finanziaria
e del principio di leale  collaborazione  oltre  che  dell'art.  119,
comma 4 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 10,  della
L.cost. 3/2001, e dell'art. 81 della Costituzione, nonche'  dell'art.
14, lett. o) e 43 dello Statuto in quanto sottraendo somme ai  comuni
si onera la Regione di nuove e diverse  competenze  senza  il  previo
esperimento delle procedure di cui all'art. 43 dello Statuto. 
        Art. 14, comma 13-bis  per  violazione  degli  articoli  119,
comma 4, anche con riferimento all'art. 10 della L.cost. n. 3/2001  e
81 Costituzione nonche' degli  articoli  14,  lett.  o)  e  43  dello
Statuto. 
        Art. 28, commi 2 e 3 per violazione del  principio  di  leale
collaborazione oltre che degli articoli  36  e  37  dello  Statuto  e
dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria
nonche' dell'art. 17, lett. b) dello Statuto che assegna alla Regione
competenza concorrente in materia sanitaria. 
        Art. 28, comma 6 per violazione degli artt. 36 e 17, lett. b)
dello Statuto e dell'art. 2 delle relative  norme  di  attuazione  in
materia Finanziaria; 
        Art. 28, commi 7, 8, 9 e 10 per violazione del  principio  di
leale collaborazione. 
        Art. 31 per violazione dell'art. 14, lett.  d)  ed  e)  dello
Statuto. 
 
                                Fatto 
 
    Il presente ricorso ha ad oggetto il ed.Decreto Salva Italia. 
    Talune disposizioni della legge in questione  sono  lesive  delle
prerogative di questa Regione in  quanto  immediatamente  applicabili
alla stessa, per espressa previsione dell'art. 48, comma 1-bis  della
legge in esame. 
    In particolare le violazioni in parola sono  ascrivibili  sia  al
mancato,  previo  esperimento  delle  modalita'  attuative   di   cui
all'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
modificazioni, espressamente previste dal d.lgs. 14 marzo 2011  n.23,
recante «Disposizioni in materia di federalismo  fiscale  municipale»
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
marzo 2011, n. 67, impugnato da questa Regione, discusso  all'udienza
del 21 febbraio 2012 nonche' agli ulteriori profili di illegittimita'
i cui parametri sono stati individuati in epigrafe. 
 
                               Diritto 
 
    Artt. 13, 14, 28 e 48 
    Violazione dell'art. 43 dello  statuto  d'autonomia  nonche'  del
principio di leale collaborazione 
    Gli artt. 13, 14, 28 e 48  del  testo  normativo  in  esame  sono
immediatamente applicabili alla Regione  siciliana  senza  il  previo
esperimento delle modalita' attuative di cui all' articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni  per  espressa
previsione dell'art.48, comma 1-bis della legge in esame  e  cio'  in
palese violazione dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale
collaborazione che dovrebbe informare tutti i rapporti  fra  Stato  e
Regioni. 
    Ed invero, l'organo statutario - composto da quattro membri -  e'
titolare di una speciale funzione di partecipazione  al  procedimento
legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato  art.  43,
esso «determinera' le norme» relative sia al passaggio  alla  Regione
degli uffici e del personale dello  Stato  sia  all'attuazione  dello
statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un  essenziale
raccordo tra la Regione  e  il  legislatore  statale,  funzionale  al
raggiungimento di tali specifici obiettivi che nella  fattispecie  in
esame sussistono e che sono stati vulnerati dal Governo  statale  con
grave pregiudizio delle prerogative statutarie. 
    Risulta, altresi' violato il principio di leale collaborazione in
quanto lo Stato ha adottato  le  norme  in  parola  senza  il  previo
esperimento delle procedure previste  dall'art.  27  della  legge  n.
42/2009. 
    Al riguardo si rileva che esse procedure sono esplicitazione  del
suddetto principio, finalizzato al raggiungimento  di  un'intesa.  Ed
invero il previsto tavolo di confronto  per  il  coordinamento  della
finanza delle regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome
istituito dall'art. 27 della legge n. 42/2009 ha ambiti  operativi  e
funzioni specifiche. Esso - al quale intervengono membri del  Governo
e i Presidenti delle Regioni a  statuto  speciale  -  non  ha  alcuna
funzione di partecipazione al procedimento di  produzione  normativa,
in quanto l'art. 27  legge  n.  42/2009  si  limita  ad  attribuirgli
compiti e funzioni  politico-amministrativi  non  vincolanti  per  il
legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di
studio («linee guida,  indirizzi  e  strumenti»),  nell'ambito  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano.  Il  «tavolo»  rappresenta,
dunque, il luogo  in  cui  si  realizza,  attraverso  una  permanente
interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per
quanto attiene ai profili perequativi e  finanziari  del  federalismo
fiscale ed e', pertanto,  una  palese  esplicitazione  del  principio
della leale collaborazione  che  e'  stato  violato  con  l'immediata
applicazione delle norme rubricate alla regione  Siciliana  senza  la
previa interlocuzione prevista dalla detta clausola di cedevolezza. 
    In proposito si osserva che, secondo un  principio  costantemente
affermato dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, in tali  casi
«l'illegittimita' della condotta  dello  Stato  risiede  nel  mancato
tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione  del
principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato  luogo  ad
uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare,
laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare  le
divergenze che ostacolino il raggiungimento  di  un  accordo»  (Corte
costituzionale n. 255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente
affermato: «che il principio di leale collaborazione deve  presiedere
a tutti i rapporti che intercorrono  tra  Stato  e  Regioni:  la  sua
elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente  idoneo
a regolare in modo dinamico i rapporti ..., attenuando i dualismi  ed
evitando eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro,
se utile per i  motivi  sopra  esposti,  richiede  tuttavia  continue
precisazioni e concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura
legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla  ormai
copiosa  giurisprudenza  di  questa  Corte.  Una  delle   sedi   piu'
qualificate per l'elaborazione di regole destinate  ad  integrare  il
parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema  delle
Conferenze Stato-Regioni  e  autonomie  locali.  Al  suo  interno  si
sviluppa il confronto tra i due grandi  sistemi  ordinamentali  della
Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate  di
questioni controverse" (Corte costituzionale n. 31 del 2006). 
    In  ossequio  alla  suddetta  previa  intesa,   applicativa   del
principio  di  leale  collaborazione,   lo   Stato   avrebbe   dovuto
concordare, come gia' previsto con il d.lgs. n. 23/2011, al  previsto
tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome istituito  dall'art.  27
della L.42/2009 Conferenza Stato-Regioni,  le  modalita'  applicative
degli artt.13, 14, 28 e 48 . 
    In  proposito  anche  la  Corte  Costituzionale  ha   evidenziato
(sentenza n. 204 del 1993) che il sistema  complessivo  dei  rapporti
tra lo Stato e le regioni deve essere improntato al  principio  della
"leale collaborazione", ed ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta
intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento  dell'intesa
con le regioni, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni  di
interesse   nazionale   che   lo   hanno   determinato   a   decidere
unilateralmente. 
    Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n.  116  del  1994  e  poi
nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il
ruolo assunto  dalla  Conferenza  Stato-regioni  sia  fondamentale  e
determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra  l'uno  e
le altre. 
    La Corte ha, infatti, affermato  (sentenza  n.  116/94)  "che  la
Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione
politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome) in quanto
tale, la Conferenza  e'  un'istituzione  operante  nell'ambito  della
comunita'   nazionale   come   strumento   per   l'attuazione   della
cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome". 
    Art. 13 
    Violazione  artt.36  e  37  dello  statuto  d'autonomia   nonche'
dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia  finanziaria  e  del
principio di leale collaborazione oltre che dell'art.  119,  comma  4
della costituzione, anche con  riferimento  all'art. 10  della  legge
cost. 3/2001 e dell'art. 81 della costituzione, nonche'  dell'art.14,
lett.0) e 43 dello statuto. 
    L'art.  13  del  suindicato  decreto  legge,   nel   testo   come
convertito, con modificazioni dalla legge  23  dicembre  2011,  n.214
anticipa al 1°  gennaio  2012,  in  via  sperimentale,  l'istituzione
dell'IMU, gia' prevista a decorrere dal 2014 con l'art.8  del  d.lgs.
n.23/2011 
    Oltre all'immediata attuazione dell'Imu e'  stato  stabilito  dal
Decreto  Salva-Italia  che  la  tassa  municipale   sulla   casa   si
applichera' a tutte le abitazioni compresa  quella  principale.  Sono
state, inoltre,  modificate  le  aliquote  in  rapporto  ai  tipi  di
abitazione e si e' aumentata la  quota  dell'Imu  da  destinare  allo
Stato; tale riserva ha raggiunto  il  50%,  tenendo  fondamentalmente
conto dell'Imu per le abitazioni secondarie. 
    Con la legge di conversione del Decreto  Salva  -  Italia  si  e'
stabilito altresi' che  la  nuova  Imu  si  applichera'  anche  nelle
Regioni Speciali a  differenza  di  quanto  stabiliva  il  precedente
Decreto Delegato in materia di  tassazione  municipale.  Quest'ultimo
escludeva le Regioni a statuto speciale e, dunque, anche  la  Sicilia
attendendo  l'adozione  delle  norme  di  attuazione.  L'imposta   in
questione, sostitutiva, per la componente  immobiliare,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali  dovute
in relazione ai redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati  e
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e'  divenuta  immediatamente
operativa in Sicilia senza che sia stato previsto alcunche' in ordine
alle  modalita'  applicative  della  stessa,  pur   se   nella   fase
sperimentale, ed in mancanza della definizione delle procedure di cui
all'art.27  della  legge  n.42/2009  concernenti   l'attuazione   del
federalismo  fiscale,  come  esplicitato  al  precedente  motivo   di
illegittimita'. 
    Ora  l'IMU  e'  in  parte  sostitutiva  di  tributi  di  pacifica
spettanza regionale, ivi compresi sanzioni e  interessi,  ed  il  suo
gettito, anche per la detta parte, viene attribuito ai' comuni  dalla
disposizione in esame con conseguente  depauperamento  delle  finanze
regionali  e  provocando  un  notevole  squilibrio  "tra  complessivi
bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari  per  farvi  fronte"
(sent. 94/2004 e 152/2011) senza che sia prevista alcuna clausola  di
salvaguardia a  tutela  delle  prerogative  statutarie  e  dunque  in
violazione degli artt. 36 e 37  dello  Statuto  nonche'  dell'art.  2
delle norme di attuazione in materia finanziaria e del  principio  di
leale collaborazione. 
    Inoltre, sempre dall'esame della norma, risulta  (comma  11)  una
riserva in favore dello Stato della quota  di  imposta  in  questione
"pari  alla  meta'  dell'importo  calcolato  applicando   alla   base
imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di
base di cui al comma 6, primo periodo" e  cioe'  lo  0,76  per  cento
anche in presenza di modifiche, in aumento o in diminuzione, da parte
dei comuni. 
    Il predetto comma 11 precisa,  poi,  che  "la  quota  di  imposta
risultante  e'  versata  allo   Stato   contestualmente   all'imposta
municipale propria. Le detrazioni  previste  dal  presente  articolo,
nonche' le detrazioni e  le  riduzioni  di  aliquota  deliberate  dai
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di
cui al periodo precedente.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.  Le
attivita' di accertamento e riscossione  dell'imposta  erariale  sono
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni". 
    Cio' comporta anche un depauperamento delle casse dei  comuni  di
questa Regione a favore dell'erario statale con conseguenti oneri per
la Regione siciliana che deve assumere ulteriori e diverse competenze
rispetto a quelle di cui all'art. 14, lett. o) dello  Statuto,  senza
il previo esperimento  delle  procedure  di  cui  all'art.  43  dello
Statuto stesso. 
    Ne deriva la violazione dei parametri di cui agli art. 14,  lett.
o) e 43 dello Statuto nonche' degli  artt.  36  e  37  dello  Statuto
d'autonomia e delle relative norme di attuazione di  cui  all'art.  2
del d.P.R. n.1074 del 1965 per le ragioni sopra  spiegate  e  risulta
violato anche l'art. 119, comma 4 della Costituzione  stante  che  lo
Stato, prima pretende di trasferire ai comuni  risorse  regionali  ma
poi finisce per stornare a proprio favore  una  rilevantissima  parte
del gettito  IMU,  e  quindi  anche  quote  di  indiscussa  spettanza
comunale, senza che sia previsto il sistema per far fronte  ai  detti
ammanchi e onerando, pertanto, la Regione di contribuire alle finanze
degli enti locali. 
    Ed invero, le previsioni recate  dalle  predette,  violate  norme
statutarie in materia  finanziaria  individuano  la  regola  generale
secondo la quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle  entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate ad  eccezione  di  quelle  riservate
allo Stato (entrate sui tabacchi, accise sulla  produzione,  lotto  e
lotterie a carattere nazionale). L'imposta  in  esame,  oltre  a  non
presentare gli evocati caratteri di novita', e'  sostitutiva  di  una
preesistente di pacifica spettanza regionale oltre  che  dell'ici  di
spettanza comunale e, pertanto, sotto tale profilo, l'attribuzione di
quote del suo gettito  a  soggetti  diversi  dalla  Regione  viola  i
parametri surriportati. 
    Sempre l'art.13 del D.L. in esame, al comma 17 dispone  che:  «Il
fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  ad
aliquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della
riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro". 
    Sono ravvisabili profili di illegittimita' laddove il legislatore
prevede la variazione dei trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni
siciliani  «in  ragione  delle  differenze  del  gettito  stimato  ad
aliquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo». 
    Tale disposizione infatti completa, dandone  espressamente  atto,
la  sottrazione  alla  Regione  del  gettito  gia'   previsto   dalle
disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 del D.L. in  esame  e
spettante alla Sicilia e correla minori  trasferimenti  erariali  nei
confronti dei Comuni, ossia dei soggetti che beneficiano del  gettito
spettante alla Regione. Ancora una volta quindi lo Stato pretende  di
attuare il federalismo fiscale a spese della Regione con  conseguente
vulnus  alle  prerogative  statutarie   della   stessa   in   materia
finanziaria (artt.36 e 37 dello statuto e art.2 delle relative  norme
di attuazione). 
    La disposizione incorre altresi' nella violazione dell'art.  119,
comma 4, anche con riferimento all'art.10 della legge cost. n.3/2001,
e dell'art.81 della Costituzione, in quanto  ne'  la  Regione  ne'  i
Comuni possono esercitare  le  proprie  funzioni  per  carenza  delle
risorse finanziarie che vengono meno per effetto  della  disposizione
medesima. 
    Peraltro  detta  previsione  si  profila  illegittima  anche  per
violazione dell'art. 14, lett. o) dello Statuto  d'autonomia  laddove
attribuisce  alla   Regione   ulteriori   competenze   (relative   al
finanziamento degli enti locali) ascrivibili alla  citata  previsione
statutaria   e   non   riconducibili   alla   stessa   senza   alcuna
determinazione da parte della Commissione Paritetica di cui  all'art.
43 dello Statuto d'autonomia che risulta anch'esso violato. 
    Art. 14, comma 13-bis 
    Violazione degli  artt.  119,  comma  4,  anche  con  riferimento
all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001  e  81  costituzione  nonche'
degli artt. 14, lett. o) e 43 dello statuto. 
    L'art. 14, comma  13-bis  nella  parte  in  cui  dispone  che  «A
decorrere dall'anno 2013 i trasferimenti erariali  dovuti  ai  comuni
della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna  sono  ridotti  in
misura  corrispondente  al  gettito  derivante  dalla   maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. ...». risulta lesivo delle prerogative statutarie. 
    Ed invero la surriportata diminuzione risulta illegittima per  la
lesione delle attribuzioni degli enti locali, onerati di  fornire  un
contributo all'erario statale in ogni caso di importo pari  a  quello
derivante dall'applicazione dell'aumento standard della  tariffa  del
tributo  comunale  sui   rifiuti   e   sui   servizi.   Inoltre,   il
depauperamento  che  ne  deriva  ai  comuni  in  termini  di   minori
trasferimenti se non addirittura di versamento all'erario in caso  di
incapienza, riverbera negativamente sulla Regione che dovra'  farsene
carico. I parametri violati risultano quindi gli artt. 119, comma  4,
81 Costituzione anche con riferimento all'art. 10 della  legge  cost.
n. 3/2001 nonche' gli artt. 14, letto) e 43 dello Statuto  in  quanto
le funzioni attribuite ex novo ai comuni  siciliani  non  sono  state
sottoposte al vaglio della Commissione Paritetica di  cui  all'art.43
dello Statuto. 
    Art. 28. commi 2 e 3 
    Violazione del principio di leale collaborazione oltre che  degli
artt. 36 e 37 dello statuto e  dell'art.2  delle  relative  norme  di
attuazione in  materia finanziaria nonche'  dell'art.  17,  lett.  b)
dello Statuto che assegna  alla  regione  competenza  concorrente  in
materia sanitaria. 
    Per quanto riguarda la  previsione  dell'art.  28,  comma  3  del
medesimo decreto legge, nel testo come convertito con la citata legge
23 dicembre 2011, n.  214,  si  osserva  che  a  sua  volta  comma  2
dell'art. 28 in esame prevede l'applicabilita' alle Regioni a statuto
speciale, e dunque anche  alla  Sicilia,  dell'aumento  dell'aliquota
dell'addizionale IRPEF che le regioni  a  statuto  ordinario  possono
disporre con propria legge ai sensi dell'art.6, comma 1, del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.68 e che, per effetto del comma 1  della
disposizione  dell'art.28  in  questione,  viene  portata  dallo  0,9
all'1,23  per  cento  retroattivamente  dall'anno  2011   per   tutte
indistintamente le Regioni  e,  dunque,  anche  per  la  Sicilia  con
conseguente vulnus per le  prerogative  statutarie  dal  momento  che
l'aumento del detto gettito non e' destinato alla  Regione  siciliana
per  il  soddisfacimento  dei  suoi   bisogni   indistinti   e   che,
contemporaneamente,   la   rideterminazione   del   Fondo   sanitario
nazionale, come effettuata ai sensi  del  comma  2,  viene  destinata
all'erario statale per assicurare, da  parte  della  Regione  stessa,
l'apporto previsto dall'art. 28,  comma  3  e  cio'  con  conseguente
violazione del principio di  leale  collaborazione  oltre  che  degli
artt. 36 e 37 dello Statuto e  dell'art.2  delle  relative  norme  di
attuazione in materia finanziaria  nonche'  dell'art.  17,  lett.  b)
dello Statuto che assegna  alla  Regione  competenza  concorrente  in
materia sanitaria. 
    Ed invero il surriportato  meccanismo,  finalizzato  al  concorso
delle regioni a statuto  speciale  e,  dunque,  anche  della  Regione
siciliana,  alla  finanza  pubblica,  comporta  per  questa   Regione
ulteriore riduzione della contribuzione statale alla spesa sanitaria,
giungendo sino ad annullarla considerato che il  Fondo  sanitario  ha
gia' subito un decremento a danno di  tutte  le  Regioni  e,  dunque,
anche della Sicilia cosi' come rilevato da questa Regione con proprio
ricorso  iscritto  al   n.   14   del   Registrocorsi   della   Corte
costituzionale per il 2012. 
    Tale meccanismo si profila illegittimo e lesivo delle prerogative
statutarie come sopra individuate in quanto,  oltre  a  sottrarle  il
gettito di sua spettanza necessario  alla  copertura  del  fabbisogno
finanziario della stessa, dispone senza che sia stato  assicurato  il
rispetto delle procedure previste dall'art. 27 della  legge  42/2009,
tendenti a garantire modalita' applicative dei  detti  meccanismi  di
concorso  alla  finanza   pubblica   che   siano   rispettose   delle
peculiarita' di questa regione  a  statuto  speciale  e  di  ciascuna
provincia autonoma. 
    La riduzione dello stanziamento finanziario, che coinvolge questa
Regione, avrebbe dovuto  essere  quantomeno  determinata  sentita  la
ricorrente,  e  quindi  tale  omissione  configura   violazione   del
principio  di   leale   collaborazione   che,   secondo   consolidata
giurisprudenza costituzionale, deve ispirare i rapporti fra  Stato  e
Regioni.(fra le tante: Corte Costituzionale n. 31 del 2006). 
    Art. 28, comma 6 
    Violazione degli  artt.  36  e  17,  lett.  b)  dello  statuto  e
dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria 
    Risulta pure lesiva la previsione dell'art.28, comma 6 del D.L.in
esame  laddove  aggiunge  un  periodo  all'articolo  77-quater,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 5 che, a  seguito  di  detta
integrazione risulta cosi complessivamente formulato:  «Alla  Regione
siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario
nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi  delle  norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al   finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale,   previo
accantonamento  di  un  importo   corrispondente   alla   quota   del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario  condizionata  alla
verifica degli adempimenti regionali,  ai  sensi  della  legislazione
vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo,  condizionate
alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio". 
    La previsione in esame subordina l'erogazione  delle  risorse  in
questione,  espressamente  destinate  alla  spesa   sanitaria,   alla
verifica  positiva  degli  adempimenti  regionali   con   conseguente
dilazione dei tempi di effettiva disponibilita' delle stesse  e  cio'
in  danno  della  Regione   che   si   vede   sottratta   l'immediata
disponibilita' delle risorse in  questione  ed  in  violazione  degli
artt. 36 e 17, lettera b)  dello  Statuto  nonche'  dell'art.2  delle
norme di attuazione in materia finanziaria. 
    Art. 28, comma 7, 8, 9 e 10 
    Violazione del principio di leale collaborazione 
    L'art. 28, commi 7,  8,  9  e  10  dispongono  la  riduzione  dei
trasferimenti erariali in favore di Comuni e Province  della  Regione
siciliana in misura  proporzionale  alla  distribuzione  territoriale
dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto. 
    Le succitate disposizioni,  riducendo  il  finanziamento  statale
agli enti locali siciliani in misura proporzionale alla distribuzione
territoriale dell'imu, sottraggono fondi agli stessi sotto il profilo
della riduzione dei finanziamenti in questione senza che tali  minori
importi siano stati previamente quantificati e dunque  in  violazione
del principio di  leale  collaborazione  e  senza  tenere  in  alcuna
considerazione le peculiari condizioni economiche di questa Regione e
dei suoi enti locali. 
    Art. 31 
    Violazione dell'art.14, lett. D) ed E) dello statuto. 
    Detta  norma  al  comma  l  elimina,  per  tutte   le   attivita'
commerciali ogni limite  agli  orari  "di  apertura  e  di  chiusura"
abolendo specificamente anche "l'obbligo della chiusura domenicale  e
festiva,  nonche'   quello   della   mezza   giornata   di   chiusura
infrasettimanale" in precedenza oggetto solo di talune deroghe  .  Il
comma   2   prevede   poi   che   costituisca   principio    generale
dell'ordinamento  "la  liberta'  di  apertura   di   nuovi   esercizi
commerciali" senza limite o  prescrizione  di  alcun  genere,  tranne
quelli  connessi  alla   tutela   della   salute,   dei   lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali  e
conclude onerando  Regioni  ed  enti  locali  di  adeguare  i  propri
ordinamenti alle prescrizioni di detto comma entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione. 
    La  norma  dispone  in  un  ambito  rientrante,  per  la  Regione
siciliana, nella competenza esclusiva di cui all'art.14,  lettere  d)
ed e) dello Statuto d'autonomia che risulta  palesemente  violato  in
forza delle  previsioni  surriportate.  Ed  invero,  questa  regione,
proprio nell'esercizio della propria potesta'  esclusiva,  disciplina
la materia degli orari degli esercizi commerciali  e  dell'ubicazione
degli stessi, mentre la manovra 'salva Italia' va  ad  indecidere  su
dette modalita' di esercizio delle attivita'  commerciali  stabilendo
orari di apertura al pubblico, anche 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. 
    La nuova disciplina investe una  pluralita'  di  piccoli  negozi,
ambulanti,  supermercati  e  ipermercati  con  conseguenti,   pesanti
conseguenze per i piccoli esercizi, che stanno gia' attraversando  un
momento di difficolta', e per i consumatori. Una  delle  prime  gravi
conseguenze potrebbe essere la chiusura dei negozi dei centri storici
che fungono da presidio sociale, fenomeno questo  che  creerebbe  sia
problemi di ordine pubblico sia difficolta' per le fasce piu'  deboli
della popolazione come gli anziani. Inoltre, bisogna  considerare  il
fatto che si andrebbe a minare l'economia e l'equilibrio sociale  dei
piccoli Comuni. In conclusione la previsione impugnata porterebbe  un
indubbio vantaggio esclusivamente agli  ipermercati  ed  alla  grande
distribuzione commerciale. 
    Il titolo di legittimazione che lo Stato pretende di invocare per
imporre anche nella Regione siciliana l'assenza di  qualunque  regola
e' la tutela della concorrenza. Ora, come costantemente  ritenuto  da
codesta Ecc.ma Corte, in sede di scrutinio di  costituzionalita',  e'
necessaria la verifica che le  norme  statali  «siano  essenzialmente
finalizzate a garantire la concorrenza fra  i  diversi  soggetti  del
mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto  all'obiettivo
di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza» (sentt.  nn.
63/2008, 430/2007 e 150/2011) e non vi e'  dubbio  che  la  norma  in
concreto non favorisce la liberta' di concorrenza perche'  assoggetta
alla medesima deregolamentazione soggetti economici  che  versano  in
condizioni differenti  finendo,  in  buona  sostanza,  per  favorirne
alcuni a scapito di altri. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  ritenere  e   dichiarare
costituzionalmente illegittimi i sottoelencati articoli  del  D.L.  6
dicembre 2011, n. 201 come convertito, con  modificazioni,  con  L.23
dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella G.U.R.I. 27 dicembre 2011 , n.
300 S.O. n. 276: 
        Articoli 13, 14, 28 e 48 per violazione  dell'art.  43  dello
Statuto nonche' del  principio  di  leale  collaborazione  in  quanto
immediatamente applicati  alla  Regione  siciliana  senza  il  previo
esperimento delle modalita' attuative di cui all'art. 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, 
        Art. 13 per  violazione  degli  ant.36  e  37  dello  Statuto
d'autonomia nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione in  materia
finanziaria  e  del  principio  di  leale  collaborazione  oltre  che
dell'art.119, comma  4  della  Costituzione,  anche  con  riferimento
all'art.10  della  legge  cost.  3/2001,   e   dell'art.   81   della
Costituzione, nonche' dell'art.I4,  letto)  e  43  dello  Statuto  in
quanto sottraendo somme ai comuni si onera  la  Regione  di  nuove  e
diverse competenze senza il previa esperimento delle procedure di cui
all'art.43 dello Statuto. 
        Art.14, comma 13-bis per violazione degli artt. 119, comma 4,
anche con riferimento all'art.10 della legge cost.  n.  3/2001  e  81
Costituzione nonche' degli artt.14, letto) e 43 dello Statuto. 
        Art. 28, commi 2 e 3 per violazione del  principio  di  leale
collaborazione oltre  che  degli  artt.  36  e  37  dello  Statuto  e
dell'art. 2 delle relative nonne di attuazione in materia finanziaria
nonche' lett. b) dello Statuto che assegna  alla  Regione  competenza
concorrente in materia sanitaria. 
        Art. 28, comma 6 per violazione degli arti. 36 e 17, lett. b)
dello Statuto e dell'art. 2 delle relative  norme  di  attuazione  in
materia finanziaria 
        Art. 28, commi 7, 8, 9 e 10 per violazione del  principio  di
leale collaborazione. 
        Art. 31  per  violazione  dell'an.14,  lett.d)  ed  e)  dello
Statuto. Salvo ogni altro diritto 
    Si allega deliberazione della Giunta Regionale di  autorizzazione
a ricorrere. 
        Roma, addi' 24 febbraio 2012 
 
                      Avv.ti: Fiandaca - Valli