N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° marzo 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione della  riserva  allo  Stato  sull'IMUP  della  quota  di
  imposta  pari  alla  meta'  dell'importo   calcolato   sulla   base
  imponibile di tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione
  principale e delle  relative  pertinenze,  nonche'  dei  fabbricati
  rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
  primo periodo  -  Previsione  che  le  detrazioni  e  riduzioni  di
  aliquota deliberate dai comuni  non  si  applicano  alla  quota  di
  imposta riservata allo Stato  -  Previsione  che  le  attivita'  di
  accertamento e riscossione dell'imposta erariale  sono  svolte  dal
  comune  al  quale  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
  svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
  e  sanzioni  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Denunciata  violazione   dell'autonomia   finanziaria   provinciale
  disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di  attuazione  -
  Denunciata violazione dei principi di  ragionevolezza  e  di  leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  11. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio  ed  il  fondo
  perequativo ed i trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  della
  Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle
  differenze di gettito stimato ad aliquota di base  derivanti  dalle
  disposizioni dell'articolo censurato e che in  caso  di  incapienza
  ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le  somme
  residue - Previsione che, con le procedure  stabilite  dall'art.  5
  della legge n. 42 del 2009,  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
  Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
  assicurano il recupero al bilancio  statale  del  predetto  maggior
  gettito dei comuni ricadenti nel proprio  territorio  e  che,  fino
  all'emanazione delle norme di attuazione di cui  allo  stesso  art.
  27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi,  e'
  accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
  periodo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -  Denunciata
  violazione  dell'autonomia  finanziaria  provinciale   disciplinata
  dallo Statuto e dalle relative norme  di  attuazione  -  Denunciata
  violazione   dei   principi   di   ragionevolezza   e   di    leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  17. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Istituzione del tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  -
  Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il  fondo  sperimentale
  di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
  dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
  sono ridotti in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla
  maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
  Previsione  che  in  caso  di  incapienza  ciascun   comune   versa
  all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue -  Previsione
  che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n.  42  del
  2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le
  Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano  il  recupero  al
  bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni  ricadenti
  nel proprio territorio e che, fino all'emanazione  delle  norme  di
  attuazione di cui allo stesso art. 27,  a  valere  sulle  quote  di
  compartecipazione ai tributi, e' accantonato  un  importo  pari  al
  maggior gettito di  cui  al  precedente  periodo  -  Ricorso  della
  Provincia   autonoma   di   Bolzano   -    Denunciata    violazione
  dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e
  dalle relative norme di  attuazione  -  Denunciata  violazione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
  13-bis. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103,  104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici  -  Previsione
  che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
  locali, negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
  ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma  5,  del  D.L.  31
  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
  122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi
  strumentali, comunque denominati, sottoposti  alla  loro  vigilanza
  entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  censurato  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -  Denunciata  indebita
  interferenza della competenza regionale in materia  di  ordinamento
  degli  enti   locali   -   Denunciata   violazione   dell'autonomia
  finanziaria  provinciale  disciplinata  con  norme   statutarie   -
  Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma
  3. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Concorso  alla  manovra  degli  Enti  territoriali   ed   ulteriori
  riduzioni di spesa - Previsione  che,  con  le  procedure  previste
  dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
  speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano,  a
  decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  860
  milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con  le  medesime
  procedure le Regioni Valle d'Aosta e  Friuli-Venezia  Giulia  e  le
  Province autonome di Trento  e  Bolzano,  assicurano  alla  finanza
  pubblica un concorso di 60 milioni  di  euro  annui,  da  parte  di
  comuni ricadenti nel  proprio  territorio  -  Previsione  che  fino
  all'emanazione delle norme di attuazione, di cui al  predetto  art.
  27, l'importo complessivo di 920 milioni di  euro  e'  accantonato,
  proporzionalmente alla media degli impegni  finali  registrata  per
  ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle  quote  di
  compartecipazione  ai  tributi  erariali  e  che  per  la   Regione
  Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
  nazionale per  effetto  del  comma  2  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Bolzano - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di
  risorse  alle  Regioni  speciali  ed  alle  province  autonome,  in
  contrasto con il regime finanziario disciplinato  dallo  Statuto  -
  Violazione del principio di leale collaborazione -  Violazione  del
  principio di ragionevolezza. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
  3. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  crescita, l'equita' ed  il  consolidamento  dei  conti  pubblici  -
  Previsione  che  le  maggiori  entrate  erariali,   derivanti   dal
  decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
  di cinque anni, per essere destinato alle esigenze  prioritarie  di
  raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in
  sede europea - Previsione che con apposito  decreto  del  Ministero
  dell'economia e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
  individuazione   del   maggior   gettito,    attraverso    separata
  contabilizzazione - Previsione, altresi', che,  ferme  restando  le
  disposizioni degli  artt.  13,  14  e  28,  nonche'  quelle  recate
  dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti  le
  modalita'  di  applicazione  e  gli  effetti  finanziari  del  D.L.
  impugnato per le regioni a statuto speciale e per  le  Province  di
  Trento e Bolzano - Ricorso della Provincia autonoma  di  Bolzano  -
  Denunciata   lesione   dell'autonomia    finanziaria    provinciale
  disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di  attuazione  -
  Denunciata deroga alle norme  statutarie  con  una  fonte  primaria
  ordinaria  -  Denunciata  violazione   del   principio   di   leale
  collaborazione per la  mancanza  della  preventiva  intesa  con  la
  Regione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104
  e 107 e relative norme di attuazione, tra le  quali  il  d.lgs.  16
  marzo 1992,  n.  266  e  il  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268  (in
  particolare, artt. 9, 10, 10-bis,  13,  17,  18  e  19);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. 
(GU n.14 del 4-4-2012 )
    Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore,  dott.  Luis  Durnwalder,  rappresentata  e
difesa, in virtu' di procura speciale del 13 febbraio 2012,  rep.  n.
23309, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale, dott.
Hermann Berger, nonche'  in  virtu'  di  deliberazione  della  Giunta
Provinciale di autorizzazione a stare  in  giudizio  n.  200  del  13
febbraio 2012, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari  e  Roland
Riz, e con questi elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del
primo in Roma, Via di Ripetta n. 142, 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14,  comma
13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48  del  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 300 del 22 dicembre 2011,  per  violazione  degli
articoli 8, n.  1);  9;  16  dello  Statuto  Speciale  della  Regione
Trentino-Alto Adige; del Titolo VI, ed ivi in particolare degli artt.
75, 79, 80,  81,  82  e  83  dello  Statuto  Speciale  della  Regione
Trentino-Alto Adige;  degli  artt.  103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 266; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli  artt.
9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; dell'art. 2, comma 108, della legge 23
dicembre 2009, n. 191; nonche' dei principi di  ragionevolezza  e  di
leale collaborazione. 
    Nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata  la  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». 
    Con l'art. 13 del sopra citato decreto-legge lo  Stato  anticipa,
in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno  2012,  l'istituzione
dell'imposta  municipale  propria  (IMUP)  in  tutti  i  comuni   del
territorio nazionale. 
    Sul punto il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo  Stato
la  quota  del  gettito.  Il  comma  17  interviene  sul  sistema  di
finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto
di miglioramento sui saldi di finanza pubblica  stimato  «per  l'anno
2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4  milioni
di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17,  ultimo
periodo).  In  particolare,  e'  prevista  la  variazione  del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  e   del   fondo   perequativo,   come
determinati  rispettivamente  dagli  artt.  2  e   13   del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione
delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base  (comma  17,
primo periodo). In caso di incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun
Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue
(comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle  Autonomie  speciali
che esercitano le funzioni in materia di  finanza  locale,  la  norma
prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27  della  legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  assicurano  il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo  27  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 17, terzo e quarto periodo). 
    L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  istituisce,
con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un  nuovo  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi da applicare su tutto il territorio nazionale. 
    In particolare il comma 13-bis  prevede,  a  decorrere  dall'anno
2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo
perequativo,  come  determinati  dagli  artt.  2  e  13  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,  in  misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione  standard  di
cui al comma 13 dello stesso articolo (comma 13-bis, primo  periodo).
In caso di  incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun  Comune  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma  13-bis,
secondo periodo). Per i sistemi delle  Autonomie  speciali  la  norma
prevede che «con le procedure prevista dall'articolo 27  della  legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  assicurano  il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo  27  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 13-bis, terzo e quarto periodo). 
    L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa
obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e  Bolzano  ed
agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di  adeguare
entro un anno i propri ordinamenti a  quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  con  riferimento
alle Agenzie,  agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,  comunque
denominati, sottoposti alla loro vigilanza. L'art.  6,  comma  5,  in
parola, prevede  che  gli  organi  di  amministrazione  e  quelli  di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,  nonche'  il
collegio dei revisori, devono essere  costituiti  da  un  numero  non
superiore, rispettivamente, a cinque e a  tre  componenti  e  che  il
mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta  la
nullita'  degli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli
organismi pubblici interessati. 
    L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto  speciale
e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con  le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui.  Con  le
medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
le Province Autonome di Trenta e Bolzano devono assicurare,  inoltre,
sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza  pubblica
di 60 milioni di Euro  annui,  da  parte  dei  Comuni  ricadenti  nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di
cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni  e'
accantonato,  proporzionalmente  alla  media  degli  impegni   finali
registrata per ciascuna autonomia nel triennio  2007-2009,  a  valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
    L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  dispone,
infine, che le  maggiori  entrate  erariali  derivanti  dal  presente
decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per
essere destinate alle esigenze prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche  alla
luce della eccezionalita' della situazione economica  internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e  da  trasmettere  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono  stabilite  le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. Prosegue il comma  1-bis  che  ferme  restando  le
disposizioni previste dagli articoli 13,  14  e  28,  nonche'  quelle
recate dal presente articolo, con le norme di  attuazione  statutaria
di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, sono definite  le  modalita'  di  applicazione  e  gli
effetti finanziari del presente decreto  per  le  Regioni  a  Statuto
speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano  solleva
la questione di legittimita' costituzionale dei  sopra  citati  artt.
13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48  di
tale legge di conversione, con riferimento agli articoli 8, n. 1); 9;
16 dello Statuto  Speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige;  al
Titolo VI, ed ivi in particolare agli artt. 75, 79, 80, 81, 82  e  83
dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; agli  artt.
103, 104 e 107 dello Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; al d.lgs. 16 marzo  1992,  n.
268, in particolare degli artt.  9,  10,  10-bis,  13,  17,  18,  19;
all'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;  nonche'
ai principi di ragione-volezza  e  di  leale  collaborazione,  per  i
seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. Prima di analizzare  nel  dettaglio  le  singoli  disposizioni
impugnate,  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ritiene  necessario
esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale. 
    2. In occasione dell'emanazione della legge finanziaria  2010  lo
Stato aveva richiesto alle Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano
partecipazioni finanziarie per il  risanamento  del  debito  pubblico
nazionale e per il finanziamento degli obiettivi  di  perequazione  e
solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri  dagli  stessi
derivanti, nonche'  dell'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario. 
    L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104  dello  Statuto
speciale di Autonomia, in base al  quale  «le  norme  del  titolo  VI
(Finanza della Regione  e  delle  Province)  e  quelle  dell'art.  13
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva  competenza,  della
Regione o della Provincia di Bolzano». 
    Infatti, i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati  dal  principio  del
consenso in merito ad eventuali modifiche da attuare (cfr. sul  punto
anche le sentenze: Corte cost., n. 133 del 2010, n. 341 del 2009,  n.
334 del 2009, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984 e n. 98
del 2000). 
    3. In  data  30  novembre  2009  i  rappresentanti  dello  Stato,
ministri  Tremonti  e  Calderoli,  ed  i  Presidenti  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder, si sono  accordati
a Milano (c.d. Accordo di Milano) in merito ai contributi  delle  due
Province Autonome agli obiettivi imposti di risanamento  del  deficit
nazionale e del  finanziamento  degli  obiettivi  di  perequazione  e
solidarieta', ed in occasione del quale le Province Autonome si  sono
assunte una pluralita' di oneri aggiuntivi per un carico  complessivo
di circa 500 milioni di Euro per ciascun bilancio provinciale. 
    L'accordo di cui sopra ha trovato ingresso nell'art. 2, commi  da
106 a 125, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010 (legge
23 dicembre 2009, n. 191). 
    4. Il nuovo art. 79 dello Statuto speciale, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 107, lettera h) della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, definisce i termini e le modalita' del concorso  delle  Province
Autonome al risanamento del debito pubblico nazionale: «La regione  e
le  province  concorrono  al   conseguimento   degli   obiettivi   di
perequazione e di solidarieta' e  all'esercizio  dei  diritti  e  dei
doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi
di carattere  finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,  dal
patto di stabilita' interno e dalle  altre  misure  di  coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: 
        a) con l'intervenuta  soppressione  della  somma  sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
        b) con l'intervenuta soppressione della  somma  spettante  ai
sensi dell'articolo 78; 
        c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al  riequilibrio
della  finanza  pubblica  mediante  l'assunzione  di  oneri  relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro
complessivi; 
        d) con le modalita' di coordinamento della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all' articolo 17, comma 120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative  dello  Stato,  adeguando  la  propria  legislazione   ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (cfr.,  in
merito a quest'ultimo periodo, anche il decreto legislativo 18  marzo
1992, n. 266, artt. 2 e 4). 
    L'art. 75 dello Statuto speciale, come  modificato  dall'art.  2,
comma 107, lettere e), f)  e  g)  della  legge  23.12.2009,  n.  191,
ridefinisce le quote di  compartecipazione  delle  Province  Autonome
alle entrate tributarie dello Stato  percepite  nei  loro  territori:
«Sono attribuite alle province le seguenti quote  del  gettito  delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori provinciali: 
        a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di  bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa; 
        b) soppresso; 
        c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le
vendite afferenti ai territori delle due province; 
        d) i sette decimi dell'imposta sul valore  aggiunto,  esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
        e) i nove decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali; 
        f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati; 
        g) i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o
di altri enti pubblici». 
    In cambio della loro partecipazione al  risanamento  del  deficit
nazionale le Province Autonome hanno  insistito  per  un  ampliamento
delle loro potesta' impositive  in  materia  fiscale,  richiesta  che
rappresentava per le Province stesse un punto essenziale dell'accordo
e conditio sine qua non per la sua sottoscrizione. 
    Secondo l'art. 80 dello Statuto speciale, cosi'  come  modificato
dall'art. 2, comma 107, lettera i) della legge 23 dicembre 2009:  «Le
province  hanno  competenza   legislativa,   nei   limiti   stabiliti
dall'articolo 5, in materia di finanza locale. 
    1-bis. Nelle materie di competenza le province possono  istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o
deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina
statale, modalita' di riscossione. 
    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove la legge  statale  disciplini  l  'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio». 
    Secondo l'art. 81, comma 2 dello Statuto speciale: «Allo scopo di
adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'  e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi,  le  province  di
Trento e di Bolzano corrispondono  ai  consumi  stessi  idonei  mezzi
finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria  dei  rispettivi  comuni».  L'art.  82
dello Statuto speciale,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  107,
lettera l) della legge 23 dicembre 2009, prevede che:  «Le  attivita'
di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso
intese tra ciascuna provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali». 
    L'art. 83, comma 2, dello Statuto speciale, cosi'  come  aggiunto
dall'art. 2, comma 107, lettera m)  della  legge  23  dicembre  2009,
prevede che: «La regione e le province adeguano la propria  normativa
alla legislazione  dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici». 
    5.  A  seguito  di  questa  doverosa  ricostruzione  del   quadro
normativo  rilevante  nel  ricorso  in  oggetto   occorre   procedere
all'esame delle singole disposizioni censurate. 
    Sul   punto   giova   premettere   la    palese    illegittimita'
costituzionale di tutte  le  disposizioni  censurate  per  violazione
degli artt. 103, 104 e  107  dello  Statuto  speciale  di  Autonomia,
nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. 
    E' stato gia' ricordato che in base allo Statuto  speciale  della
Regione Trentino Alto Adige i rapporti finanziari tra lo Stato  e  le
Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  caratterizzati  dal
principio del consenso. 
    Infatti, secondo l'art. 104 dello Statuto speciale  di  Autonomia
le norme del titolo VI dello Statuto stesso (Finanza della Regione  e
delle Province) possono essere modificate solo  con  legge  ordinaria
dello Stato e su concorde richiesta del  Governo  e,  per  quanto  di
rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano (si
veda sul punto anche l'art. 79, comma 2, dello Statuto speciale, come
modificato - nelle forme di cui all'art. 104 dello Statuto  stesso  -
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' l'art. 1 del d.lgs.  16
marzo 1992, n. 268, che fanno espresso richiamo  all'art.  104  dello
Statuto speciale per le modifiche al Titolo VI dello Statuto stesso). 
    L'articolo 104 dello Statuto speciale impone  allo  Stato  da  un
lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province Autonome di
Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e  dall'altro
lato di procedere  nella  forma  e  con  le  garanzie  di  una  legge
ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata). 
    Il principio consensuale in  parola  ha  trovato  conferma  anche
nelle sentenza della Corte Costituzionale nn. 133 del  2010,  n.  341
del 2009, n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, 353 del 2004, 39 del  1984
e 98 del 2000. 
    Con particolare riferimento alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano codesta Corte  ha  ribadito  che:  «Per  quanto  riguarda  la
Provincia autonoma  di  Trento,  bisogna  osservare  che  l'autonomia
finanziaria   della   Regione   Trentino-Alto    Adige/Südtirol    e'
disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che
vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti  finanziari
tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di
compartecipazione  ai  tributi  erariali.  Inoltre,  il  primo  comma
dell'art. 104 dello  stesso  statuto  stabilisce  che  «Fermo  quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle  dell'art.
13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  Regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui  si  applicano  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  La
conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una
norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  Provincia  autonoma,
qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della
Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341  e  n.  334  del  2009)»;  si
ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992  di  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale, ove si legge: «E' vero che l'art. 5  della  legge  n.
386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di  cui  all'art.
104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde  richiesta
del Governo e  delle  due  Province",  e'  insuscettibile  di  essere
derogato  da  norme  successive  non   adottate   con   il   medesimo
procedimento». 
    Nel caso concreto, invece, lo Stato ha provveduto unilateralmente
e coattivamente (e, quindi, senza preventiva intesa con  le  Province
Autonome), nelle forme di un decreto-legge (e non nelle forme di  una
legge ordinaria dello Stato), ad incidere sui rapporti finanziari con
le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
    Infatti, e'  evidente  che  le  disposizioni  qui  censurate  del
decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, introducono modificazioni
nel complesso delle disposizioni concordate fra il Governo e  le  due
Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 al fine di definire
il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per  realizzare
il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. 
    Sul  punto  basta  ricordare  che  le  disposizioni  in   oggetto
modificano la misura del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano
al  riequilibrio  della  finanza   pubblica   nazionale   (violazione
dell'art. 79  dello  Statuto  speciale)  e  riservano  esclusivamente
all'Erario le maggiori entrate  di  natura  tributaria  percette  nel
territorio  provinciale  (violazione  dell'art.  75   dello   Statuto
speciale; anche la norma di attuazione decreto legislativo n. 268 del
1992, articoli 9, 10 e 10-bis, disciplina tassativamente  le  ipotesi
di riserva all'Erano). 
    Le stesse comportano, quindi, la sostanziale  modifica  di  norme
dello Statuto speciale e di norme  di  attuazione  statutaria,  senza
l'osservanza delle procedure paritetiche  prescritte  dagli  articoli
103, 104, e 107  dello  Statuto  di  Autonomia,  nulla  cambiando,  a
proposito, il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge
n. 42/2009 (e cioe' alla successiva emanazione di apposite  norme  di
attuazione). 
    Ne consegue la palese illegittimita' costituzionale di  tutte  le
norme censurate. 
    5.1. Non solo, ma anche  a  prescindere  dai  sopra  citati  vizi
procedimentali, le singoli disposizioni censurate si pongono in netto
contrasto con tutta una pluralita' di norme dello Statuto speciale  e
delle relative norme di attuazione. 
    Cosi' l'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
anticipa l'istituzione, in via sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (IMUP, istituita
con l'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) in tutti i  Comuni  del
territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria e' fissata, conseguentemente, all'anno 2015. 
    Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato  la  quota
del gettito. Il comma in parola sancisce, infatti, che: «E' riservata
allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad  eccezione
dell'abitazione principale e delle  relative  pertinenze  di  cui  al
comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di  cui  al
comma 8, l'aliquota di base di cui al  comma  6,  primo  periodo.  La
quota di imposta risultante e'  versata  allo  Stato  contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal  presente
articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate
dai comuni non si applicano alla  quota  di  imposta  riservata  allo
Stato  di  cui  al  periodo  precedente.   Per   l'accertamento,   la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita'  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le  maggiori  somme
derivanti dallo svolgimento delle  suddette  attivita'  a  titolo  di
imposta, interessi e sanzioni». 
    Il comma 17 contiene un'ulteriore disposizione che interviene sul
sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato
un effetto di miglioramento sui saldi  di  finanza  pubblica  stimato
«per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di  euro,  per  l'anno  2013  a
1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162  milioni  di  euro"
(comma 17, ultimo periodo). 
    In particolare, e' prevista la variazione del fondo  sperimentale
di  riequilibrio  e   del   fondo   perequativo,   come   determinati
rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo  14  marzo
2011, n. 23, e dei trasferimenti  erariali  dovuti  ai  Comuni  della
Regione Sicilia e della Regione Sardegna in ragione delle  differenze
del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In
caso  di  incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun   Comune   versa
all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue  (comma  17,
secondo periodo). 
    Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano in concreto
le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che:  «con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di
cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali,  e'  accantonato  un  importo  pari  al  maggior
gettito stimato di cui al precedente  periodo»  (comma  17,  terzo  e
quarto periodo). 
    Le disposizioni in parola violano tutta una serie di disposizioni
del Titolo VI dello Statuto  speciale  relativo  alla  Finanza  della
Regione e delle due Province Autonome. 
    In primo luogo l'art. 75  riconosce  alle  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano quote  di  compartecipazione  del  gettito  delle
entrate tributarie dello Stato e percette  nei  rispettivi  territori
(imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse  di  concessione
governativa; imposta sul consumo dei  tabacchi;  imposta  sul  valore
aggiunto, esclusa  quella  relativa  all'importazione;  accisa  sulla
benzina, sugli oli da gas per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di  distribuzione,
nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati)  ed,  in  ogni
caso, «i nove decimi di tutte le altre entrate  tributarie  erariali,
dirette o indirette, comunque denominate». 
    La norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario (artt.  9,
10 e 10-bis) e contiene specifiche disposizioni  per  quanto  attiene
l'attivita' di  accertamento  delle  imposte  erariali  (art.  13)  e
l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni  in  materia  di  finanza
locale da parte delle Province Autonome (artt. 17, 18 e 19). 
    L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e  le
modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con  la
procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto  speciale  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui in parola. 
    L'art. 80,  comma  1  dello  Statuto  speciale  attribuisce  alle
Province Autonome la competenza legislativa concorrente in materia di
finanza  locale.  In  particolare  il  comma  1-ter  prevede  che  le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che
le leggi dello Stato attribuiscono agli  enti  locali  spettano,  con
riguardo agli enti locali del rispettivo  territorio,  alle  Province
Autonome. 
    Secondo  l'art.  81,  comma  2,  dello  Statuto  speciale,   allo
specifico scopo di adeguare le finanze dei Comuni  al  raggiungimento
delle finalita'  ed  all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalle
leggi, le Province Autonome di Trento e di Bolzano  corrispondono  ai
Comuni  stessi  idonei  mezzi  finanziari,  da  concordare   fra   il
Presidente della relativa Provincia ed  una  rappresentanza  unitaria
dei rispettivi comuni. 
    L'art. 82 dello Statuto speciale  prevede  che  le  attivita'  di
accertamento dei tributi nel territorio delle Province Autonome  sono
svolte sulla  base  di  indirizzi  e  obiettivi  strategici  definiti
attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia
e delle finanze  e  conseguenti  accordi  operativi  con  le  Agenzie
fiscali. 
    Dalle  disposizioni  statutarie  che  precedono  risulta   palese
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  11  dell'art.  13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella  parte  in  cui  riserva
direttamente allo Stato una quota d'imposta (IMUP) e nella  parte  in
cui  attribuisce  agli  enti  locali  funzioni  di   accertamento   e
riscossione  dell'imposta  erariale  oltre  che  le  maggiori   somme
derivanti da tali attivita' di  accertamento,  nonche'  il  comma  17
dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  nella  parte
in cui prevede il recupero al bilancio statale  del  maggior  gettito
(detratta la quota d'imposta gia' riservata direttamente  allo  Stato
dal  predetto  comma  11)  ed   un   accantonamento   di   quote   di
compartecipazione erariale spettanti a questa Provincia  Autonoma  in
attesa della definizione delle procedure  previste  dall'articolo  27
della legge n. 42 del 2009 (e cio' in attesa della futura  emanazione
di norme di attuazione sul punto). 
    5.2. L'art.  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
istituisce, con decorrenza dal 1°  gennaio  2013,  un  nuovo  tributo
comunale relativo alla gestione dei rifiuti da applicare su tutto  il
territorio nazionale a copertura dei costi relativi  al  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani e dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni,  e  dei  costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 
    In particolare, il comma 13-bis prevede,  a  decorrere  dall'anno
2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo
perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13  del
decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  dei  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni  della  Regione  Sicilia  e  della  Regione
Sardegna,  in  misura  corrispondente  al  gettito  derivante   dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dello steso articolo (comma
13-bis, primo periodo). In caso di  incapienza  dei  predetti  fondi,
ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme
residue  (comma  13-bis,  secondo  periodo).  Per  i  sistemi   delle
Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in  materia
di finanza locale, la norma prevede che: «con le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  n.   42   del   2009,   le   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27 a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo  e  quarto
periodo). 
    Nella parte in cui prevede il recupero al  bilancio  statale  del
maggior gettito derivante dalla maggiorazione alla tariffa introdotta
dal comma 13 dello stesso articolo ed un accantonamento di  quote  di
compartecipazione  erariale  spettante  alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano sino alla definizione delle procedure di cui dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009, il comma 13-bis si pone in contrasto  con
i medesimi  parametri  statutari  e  di  attuazione  statutaria  gia'
esposti nel precedente punto 5.1 con riferimento all'art.  13,  commi
11 e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
    5.3. L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, fa obbligo alle Regioni, alle  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,
di adeguare entro un anno i  propri  ordinamenti  a  quanto  previsto
dall'art. 6, comma 5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali,
comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza. 
    L'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  in
parola, prevede  che  gli  organi  di  amministrazione  e  quelli  di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,  nonche'  il
collegio dei revisori, devono essere  costituiti  da  un  numero  non
superiore, rispettivamente, a cinque e a  tre  componenti  e  che  il
mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta  la
nullita'  degli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli
organismi pubblici interessati. 
    Sul punto si ricorda che la  Provincia  Autonoma  di  Balzano  e'
titolare della  potesta'  legislativa  primaria  e  secondaria  nelle
materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, ed  in  particolare
in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto» ai sensi dell'articolo 8, n. 1) dello Statuto  speciale
e della correlativa potesta' amministrativa ai sensi dell'articolo 16
dello Statuto speciale stesso. 
    L'art. 79 definisce i termini e le modalita' del  concorso  delle
Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e
di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario  posti  all'ordinamento   comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. 
    Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  il
comma 3  stabilisce  che  la  Provincia  concordi  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita'  interno  e  attribuisce  alle  Province  la  funzione  di
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti  ed  organismi  ad  ordinamento  provinciale  finanziati   dalla
Provincia in via ordinaria.  In  tale  contesto,  il  medesimo  comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le Regioni e  per
gli altri enti del restante territorio nazionale. 
    Inoltre, il comma 4 prevede che le disposizioni statali  relative
all'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di  stabilita'
interno, non trovano applicazione con riferimento  alla  Provincia  e
sono in ogni caso sostituite  da  quanto  previsto  dall'articolo  79
dello Statuto speciale. 
    Pertanto, risulta palese che  lo  Stato  non  puo'  imporre  alle
Province Autonome di Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  della  materia
dell'«ordinamento degli uffici provinciali e del  personale  ad  essi
addetto» di loro competenza, l'adeguamento, entro un anno, dei propri
organi di amministrazione e di controllo, nonche'  del  collegio  dei
revisori, ad un numero non superiore, rispettivamente, a cinque  e  a
tre componenti a pena di responsabilita' erariale  e  nullita'  degli
atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi  pubblici  in
questione. 
    Infatti, trattasi di una specifica misura di  contenimento  della
spesa pubblica, direttamente riferita alle Province Autonome ed  agli
enti locali del rispettivo territorio, e, pertanto,  illegittima,  in
quanto in netto contrasto con i parametri statutari citati. 
    5.4. L'art. 28, comma 3 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, prevede che a decorrere dall'anno  2012  le  Regioni  a  Statuto
speciale  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e   Bolzano   devono
assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5
maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza  pubblica  di  Euro  860
milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle  d'Aosta  e
Friuli-Venezia Giulia e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano
devono assicurare, inoltre, sempre a  decorrere  dall'anno  2012,  un
concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da  parte
dei Comuni ricadenti  nel  proprio  territorio.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo
complessivo di 920 milioni  e'  accantonato,  proporzionalmente  alla
media degli impegni finali  registrata  per  ciascuna  autonomia  nel
triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali. 
    La sopra citata disposizione si inserisce nel quadro delle misure
statali gia' assunte con il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122),
cui si sono successivamente aggiunte le  ulteriori  misure  contenute
nel  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98   (convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nel decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14
settembre 2011, n. 148), e nella legge  12  novembre  2011,  n.  183,
volte a definire il concorso degli  enti  territoriali  alla  finanza
pubblica. 
    Tuttavia, nel caso  della  Regione  Trentino  -  Alto  Adige,  il
concorso della Regione e delle Province Autonome di Trento e  Bolzano
al conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale e' gia' disciplinata dall'articolo  79  dello
Statuto di Autonomia. 
    Infatti, secondo il comma I dell'art. 79 dello  Statuto  speciale
detto concorso finanziario consiste: 
        nella soppressione della somma  sostituiva  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   all'importazione    e    nell'esclusione    dalla
partecipazione al riparto  regionale  dei  fondi  previsti  da  leggi
statali di settore; 
        nella soppressione della cosiddetta quota variabile  prevista
dal previgente articolo 78 Statuto speciale; 
        con il concorso finanziario ulteriore al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche  delegate,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia; 
        nel concorso agli obiettivi di finanza  pubblica,  concordati
per il patto di stabilita' interno dalla  Regione  e  dalle  Province
Autonome  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire  in  ciascun  periodo.
Per quanto concerne  piu'  specificamente  il  patto  di  stabilita',
l'art. 79 dello Statuto  speciale  precisa  al  comma  3  che,  fermi
restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  spetta  alle
Province stabilire gli  obblighi  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento
agli enti locali ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende
sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma
120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed agli altri enti od  organismi
a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in  via
ordinaria.   Le   Province   Autonome   vigilano,    altresi',    sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
enti del sistema pubblico provinciale ed esercitano sugli  stessi  il
controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli  esiti  alla
competente sezione della Corte dei conti. 
    In questo contesto il comma 3 dell'art. 79 dello Statuto speciale
precisa, altresi', che non si applicano le  misure  adottate  per  le
Regioni e per gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.
Inoltre, la norma statutaria determina  che,  a  decorrere  dall'anno
2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono  determinati
tenendo  conto  anche  degli   effetti   positivi   in   termini   di
indebitamento netto  derivante  dall'applicazione  del  nuovo  quadro
statutario. 
    Nel quarto comma dell'articolo 79 e', inoltre, previsto  che  non
trovano applicazione per la Regione Trentino  Alto  Adige  e  per  le
Province Autonome di Trento  e  Bolzano  altre  disposizioni  statali
relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, diverse da quelle previste dal nuovo  articolo
79 dello Statuto, che sono in ogni caso sostituite da quanto previsto
in tale articolo. 
    Il qui impugnato art. 28, comma 3 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, prevedendo un ulteriore concorso alla  riduzione  della
spesa pubblica, peraltro solo a carico delle Autonomie  speciali,  si
pone, pertanto, in netto contrasto con le sopra  citate  disposizioni
statutarie  e  ripropone  per  questa  Provincia  le  questioni  gia'
evidenziate con riferimento all'articolo 32 della legge  n.  183  del
2011, gia' oggetto di  impugnativa  avanti  a  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale. 
    5.5. L'art.  48  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
dispone, infine, che  le  maggiori  entrate  erariali  derivanti  dal
presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque
anni,   per   essere   destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea,  anche  alla  luce  dell'eccezionalita'   della   situazione
economica  internazionale.  Con  apposito   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al  Senato  della
Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior
gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  Prosegue  il  comma
1-bis che, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13,
14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite  le  modalita'
di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  le
Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e  di
Bolzano. 
    In primo luogo, l'art. 75 dello Statuto speciale  riconosce  alle
Province Autonome di Trento e di Bolzano quote  di  compartecipazione
del gettito delle entrate  tributarie  dello  Stato  e  percette  nei
rispettivi territori (imposte di registro e di bollo,  nonche'  delle
tasse di concessione governativa; imposta sul consumo  dei  tabacchi;
imposta   sul    valore    aggiunto,    esclusa    quella    relativa
all'importazione;  accisa  sulla  benzina,  sugli  oli  da  gas   per
autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per  autotrazione
erogati dagli impianti di distribuzione, nonche' sugli altri prodotti
energetici ivi consumati) ed, in ogni caso, «i nove decimi  di  tutte
le altre entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,  comunque
denominate». 
    La normativa di attuazione statutaria (d.lgs. n.  268  del  1992,
artt. 9, 10, 10-bis) disciplina tassativamente le ipotesi di  riserva
allo Stato. 
    L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e  le
modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'  all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con  la
procedura prevista dall'articolo 104 Statuto  speciale  e  fino  alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui in parola. 
    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010),  approvato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  104  dello  Statuto   speciale,   come   ulteriormente
precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del  2009,
dispone che le quote dei proventi  erariali  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di  Bolzano
ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, sono riservate dalla struttura di gestione  individuata
dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
tributi oggetto di versamento unificato e  di  compensazione,  e  dai
soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente  alla
Regione ed alle Province Autonome sul conto  infruttifero,  intestato
ai medesimi enti, istituito presso  la  Tesoreria  provinciale  dello
Stato, nei modi e nei tempi da  definire  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottate previa intesa con la
Regione e le Province Autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio
2011 e' stata data attuazione al predetto comma  108  in  materia  di
versamenti diretti delle quote dei proventi erariali  spettanti  alla
Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e  di
Bolzano. 
    Pertanto, il qui impugnato art. 48 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, diretto a riservare al bilancio dello Stato il  maggior
getto fiscale derivante dalle maggiori  entrate  tributarie  disposte
nel  decreto-legge  stesso  ed  introducendo  apposite  modalita'  di
contabilizzazione delle stesse, si pone in contrasto con gli artt. 75
e 79 dello Statuto e le relative norme di attuazione (d.lgs.  n.  268
del 1992), oltre che con l'art. 2, comma 108 della legge n.  191  del
2009. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma  13-bis;  22,
comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
        Roma, addi' 22 febbraio 2012 
 
                 Avv. prof. Ferrari - Avv. prof. Riz