N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata indebita interferenza della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che fino all'emanazione delle norme di attuazione, di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali ed alle province autonome, in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la Regione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 5, comma 108.(GU n.14 del 4-4-2012 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e
difesa, in virtu' di procura speciale del 13 febbraio 2012, rep. n.
23309, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale, dott.
Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta
Provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 200 del 13
febbraio 2012, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland
Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Roma, Via di Ripetta n. 142,
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma
13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 300 del 22 dicembre 2011, per violazione degli
articoli 8, n. 1); 9; 16 dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige; del Titolo VI, ed ivi in particolare degli artt.
75, 79, 80, 81, 82 e 83 dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige; degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 266; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt.
9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; dell'art. 2, comma 108, della legge 23
dicembre 2009, n. 191; nonche' dei principi di ragionevolezza e di
leale collaborazione.
Nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge
22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».
Con l'art. 13 del sopra citato decreto-legge lo Stato anticipa,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione
dell'imposta municipale propria (IMUP) in tutti i comuni del
territorio nazionale.
Sul punto il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato
la quota del gettito. Il comma 17 interviene sul sistema di
finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto
di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno
2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni
di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo
periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo
sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come
determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione
delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17,
primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun
Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
(comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali
che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma
prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 17, terzo e quarto periodo).
L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce,
con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi da applicare su tutto il territorio nazionale.
In particolare il comma 13-bis prevede, a decorrere dall'anno
2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo
perequativo, come determinati dagli artt. 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di
cui al comma 13 dello stesso articolo (comma 13-bis, primo periodo).
In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 13-bis,
secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali la norma
prevede che «con le procedure prevista dall'articolo 27 della legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 13-bis, terzo e quarto periodo).
L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa
obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed
agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di adeguare
entro un anno i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento
alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque
denominati, sottoposti alla loro vigilanza. L'art. 6, comma 5, in
parola, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il
collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il
mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta la
nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati.
L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto speciale
e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui. Con le
medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
le Province Autonome di Trenta e Bolzano devono assicurare, inoltre,
sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica
di 60 milioni di Euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e'
accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali
registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone,
infine, che le maggiori entrate erariali derivanti dal presente
decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per
essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla
luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. Prosegue il comma 1-bis che ferme restando le
disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle
recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria
di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di applicazione e gli
effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a Statuto
speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano solleva
la questione di legittimita' costituzionale dei sopra citati artt.
13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 di
tale legge di conversione, con riferimento agli articoli 8, n. 1); 9;
16 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; al
Titolo VI, ed ivi in particolare agli artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83
dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; agli artt.
103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; al d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268, in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19;
all'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche'
ai principi di ragione-volezza e di leale collaborazione, per i
seguenti motivi di
D i r i t t o
1. Prima di analizzare nel dettaglio le singoli disposizioni
impugnate, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario
esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale.
2. In occasione dell'emanazione della legge finanziaria 2010 lo
Stato aveva richiesto alle Province Autonome di Trento e Bolzano
partecipazioni finanziarie per il risanamento del debito pubblico
nazionale e per il finanziamento degli obiettivi di perequazione e
solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario.
L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104 dello Statuto
speciale di Autonomia, in base al quale «le norme del titolo VI
(Finanza della Regione e delle Province) e quelle dell'art. 13
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della
Regione o della Provincia di Bolzano».
Infatti, i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal principio del
consenso in merito ad eventuali modifiche da attuare (cfr. sul punto
anche le sentenze: Corte cost., n. 133 del 2010, n. 341 del 2009, n.
334 del 2009, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984 e n. 98
del 2000).
3. In data 30 novembre 2009 i rappresentanti dello Stato,
ministri Tremonti e Calderoli, ed i Presidenti delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder, si sono accordati
a Milano (c.d. Accordo di Milano) in merito ai contributi delle due
Province Autonome agli obiettivi imposti di risanamento del deficit
nazionale e del finanziamento degli obiettivi di perequazione e
solidarieta', ed in occasione del quale le Province Autonome si sono
assunte una pluralita' di oneri aggiuntivi per un carico complessivo
di circa 500 milioni di Euro per ciascun bilancio provinciale.
L'accordo di cui sopra ha trovato ingresso nell'art. 2, commi da
106 a 125, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010 (legge
23 dicembre 2009, n. 191).
4. Il nuovo art. 79 dello Statuto speciale, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 107, lettera h) della legge 23 dicembre 2009, n.
191, definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province
Autonome al risanamento del debito pubblico nazionale: «La regione e
le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei
doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi
di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal
patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai
sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio
della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il
finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro
complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica
definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino
alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro
dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di
finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non
statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente
sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in
ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La
regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (cfr., in
merito a quest'ultimo periodo, anche il decreto legislativo 18 marzo
1992, n. 266, artt. 2 e 4).
L'art. 75 dello Statuto speciale, come modificato dall'art. 2,
comma 107, lettere e), f) e g) della legge 23.12.2009, n. 191,
ridefinisce le quote di compartecipazione delle Province Autonome
alle entrate tributarie dello Stato percepite nei loro territori:
«Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) soppresso;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le
vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi
finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o
di altri enti pubblici».
In cambio della loro partecipazione al risanamento del deficit
nazionale le Province Autonome hanno insistito per un ampliamento
delle loro potesta' impositive in materia fiscale, richiesta che
rappresentava per le Province stesse un punto essenziale dell'accordo
e conditio sine qua non per la sua sottoscrizione.
Secondo l'art. 80 dello Statuto speciale, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 107, lettera i) della legge 23 dicembre 2009: «Le
province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti
dall'articolo 5, in materia di finanza locale.
1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o
deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina
statale, modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali
spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,
alle province. Ove la legge statale disciplini l 'istituzione di
addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti
locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel
rispettivo territorio».
Secondo l'art. 81, comma 2 dello Statuto speciale: «Allo scopo di
adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di
Trento e di Bolzano corrispondono ai consumi stessi idonei mezzi
finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni». L'art. 82
dello Statuto speciale, come sostituito dall'art. 2, comma 107,
lettera l) della legge 23 dicembre 2009, prevede che: «Le attivita'
di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso
intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali».
L'art. 83, comma 2, dello Statuto speciale, cosi' come aggiunto
dall'art. 2, comma 107, lettera m) della legge 23 dicembre 2009,
prevede che: «La regione e le province adeguano la propria normativa
alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici».
5. A seguito di questa doverosa ricostruzione del quadro
normativo rilevante nel ricorso in oggetto occorre procedere
all'esame delle singole disposizioni censurate.
Sul punto giova premettere la palese illegittimita'
costituzionale di tutte le disposizioni censurate per violazione
degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di Autonomia,
nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
E' stato gia' ricordato che in base allo Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige i rapporti finanziari tra lo Stato e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal
principio del consenso.
Infatti, secondo l'art. 104 dello Statuto speciale di Autonomia
le norme del titolo VI dello Statuto stesso (Finanza della Regione e
delle Province) possono essere modificate solo con legge ordinaria
dello Stato e su concorde richiesta del Governo e, per quanto di
rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano (si
veda sul punto anche l'art. 79, comma 2, dello Statuto speciale, come
modificato - nelle forme di cui all'art. 104 dello Statuto stesso -
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' l'art. 1 del d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, che fanno espresso richiamo all'art. 104 dello
Statuto speciale per le modifiche al Titolo VI dello Statuto stesso).
L'articolo 104 dello Statuto speciale impone allo Stato da un
lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province Autonome di
Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro
lato di procedere nella forma e con le garanzie di una legge
ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata).
Il principio consensuale in parola ha trovato conferma anche
nelle sentenza della Corte Costituzionale nn. 133 del 2010, n. 341
del 2009, n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, 353 del 2004, 39 del 1984
e 98 del 2000.
Con particolare riferimento alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano codesta Corte ha ribadito che: «Per quanto riguarda la
Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia
finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che
vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari
tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma
dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art.
13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art.
103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano
avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle
Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103,
che impone il procedimento di revisione costituzionale per le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito
alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto
avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal
citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il
necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in
cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La
conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una
norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma,
qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della
Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009)»; si
ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992 di codesta Ecc.ma Corte
Costituzionale, ove si legge: «E' vero che l'art. 5 della legge n.
386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di cui all'art.
104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde richiesta
del Governo e delle due Province", e' insuscettibile di essere
derogato da norme successive non adottate con il medesimo
procedimento».
Nel caso concreto, invece, lo Stato ha provveduto unilateralmente
e coattivamente (e, quindi, senza preventiva intesa con le Province
Autonome), nelle forme di un decreto-legge (e non nelle forme di una
legge ordinaria dello Stato), ad incidere sui rapporti finanziari con
le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Infatti, e' evidente che le disposizioni qui censurate del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, introducono modificazioni
nel complesso delle disposizioni concordate fra il Governo e le due
Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 al fine di definire
il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare
il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Sul punto basta ricordare che le disposizioni in oggetto
modificano la misura del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano
al riequilibrio della finanza pubblica nazionale (violazione
dell'art. 79 dello Statuto speciale) e riservano esclusivamente
all'Erario le maggiori entrate di natura tributaria percette nel
territorio provinciale (violazione dell'art. 75 dello Statuto
speciale; anche la norma di attuazione decreto legislativo n. 268 del
1992, articoli 9, 10 e 10-bis, disciplina tassativamente le ipotesi
di riserva all'Erano).
Le stesse comportano, quindi, la sostanziale modifica di norme
dello Statuto speciale e di norme di attuazione statutaria, senza
l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli
103, 104, e 107 dello Statuto di Autonomia, nulla cambiando, a
proposito, il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge
n. 42/2009 (e cioe' alla successiva emanazione di apposite norme di
attuazione).
Ne consegue la palese illegittimita' costituzionale di tutte le
norme censurate.
5.1. Non solo, ma anche a prescindere dai sopra citati vizi
procedimentali, le singoli disposizioni censurate si pongono in netto
contrasto con tutta una pluralita' di norme dello Statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
Cosi' l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
anticipa l'istituzione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (IMUP, istituita
con l'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) in tutti i Comuni del
territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria e' fissata, conseguentemente, all'anno 2015.
Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato la quota
del gettito. Il comma in parola sancisce, infatti, che: «E' riservata
allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al
comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La
quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente
articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di
imposta, interessi e sanzioni».
Il comma 17 contiene un'ulteriore disposizione che interviene sul
sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato
un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato
«per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a
1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro"
(comma 17, ultimo periodo).
In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale
di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati
rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della
Regione Sicilia e della Regione Sardegna in ragione delle differenze
del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In
caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17,
secondo periodo).
Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano in concreto
le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che: «con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e
quarto periodo).
Le disposizioni in parola violano tutta una serie di disposizioni
del Titolo VI dello Statuto speciale relativo alla Finanza della
Regione e delle due Province Autonome.
In primo luogo l'art. 75 riconosce alle Province Autonome di
Trento e di Bolzano quote di compartecipazione del gettito delle
entrate tributarie dello Stato e percette nei rispettivi territori
(imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione
governativa; imposta sul consumo dei tabacchi; imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione; accisa sulla
benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione,
nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati) ed, in ogni
caso, «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali,
dirette o indirette, comunque denominate».
La norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario (artt. 9,
10 e 10-bis) e contiene specifiche disposizioni per quanto attiene
l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e
l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza
locale da parte delle Province Autonome (artt. 17, 18 e 19).
L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e le
modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con la
procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale e fino
alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica di cui in parola.
L'art. 80, comma 1 dello Statuto speciale attribuisce alle
Province Autonome la competenza legislativa concorrente in materia di
finanza locale. In particolare il comma 1-ter prevede che le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che
le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province
Autonome.
Secondo l'art. 81, comma 2, dello Statuto speciale, allo
specifico scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento
delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle
leggi, le Province Autonome di Trento e di Bolzano corrispondono ai
Comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il
Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria
dei rispettivi comuni.
L'art. 82 dello Statuto speciale prevede che le attivita' di
accertamento dei tributi nel territorio delle Province Autonome sono
svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti
attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia
e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le Agenzie
fiscali.
Dalle disposizioni statutarie che precedono risulta palese
l'illegittimita' costituzionale del comma 11 dell'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui riserva
direttamente allo Stato una quota d'imposta (IMUP) e nella parte in
cui attribuisce agli enti locali funzioni di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale oltre che le maggiori somme
derivanti da tali attivita' di accertamento, nonche' il comma 17
dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte
in cui prevede il recupero al bilancio statale del maggior gettito
(detratta la quota d'imposta gia' riservata direttamente allo Stato
dal predetto comma 11) ed un accantonamento di quote di
compartecipazione erariale spettanti a questa Provincia Autonoma in
attesa della definizione delle procedure previste dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009 (e cio' in attesa della futura emanazione
di norme di attuazione sul punto).
5.2. L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo
comunale relativo alla gestione dei rifiuti da applicare su tutto il
territorio nazionale a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
In particolare, il comma 13-bis prevede, a decorrere dall'anno
2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo
perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione
Sardegna, in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dello steso articolo (comma
13-bis, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi,
ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue (comma 13-bis, secondo periodo). Per i sistemi delle
Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in materia
di finanza locale, la norma prevede che: «con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo e quarto
periodo).
Nella parte in cui prevede il recupero al bilancio statale del
maggior gettito derivante dalla maggiorazione alla tariffa introdotta
dal comma 13 dello stesso articolo ed un accantonamento di quote di
compartecipazione erariale spettante alla Provincia Autonoma di
Bolzano sino alla definizione delle procedure di cui dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009, il comma 13-bis si pone in contrasto con
i medesimi parametri statutari e di attuazione statutaria gia'
esposti nel precedente punto 5.1 con riferimento all'art. 13, commi
11 e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
5.3. L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e
Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a quanto previsto
dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali,
comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.
L'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in
parola, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il
collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il
mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta la
nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati.
Sul punto si ricorda che la Provincia Autonoma di Balzano e'
titolare della potesta' legislativa primaria e secondaria nelle
materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, ed in particolare
in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto» ai sensi dell'articolo 8, n. 1) dello Statuto speciale
e della correlativa potesta' amministrativa ai sensi dell'articolo 16
dello Statuto speciale stesso.
L'art. 79 definisce i termini e le modalita' del concorso delle
Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e
di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti all'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il
comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero
dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno e attribuisce alle Province la funzione di
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla
Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le Regioni e per
gli altri enti del restante territorio nazionale.
Inoltre, il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita'
interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e
sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'articolo 79
dello Statuto speciale.
Pertanto, risulta palese che lo Stato non puo' imporre alle
Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della materia
dell'«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetto» di loro competenza, l'adeguamento, entro un anno, dei propri
organi di amministrazione e di controllo, nonche' del collegio dei
revisori, ad un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a
tre componenti a pena di responsabilita' erariale e nullita' degli
atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici in
questione.
Infatti, trattasi di una specifica misura di contenimento della
spesa pubblica, direttamente riferita alle Province Autonome ed agli
enti locali del rispettivo territorio, e, pertanto, illegittima, in
quanto in netto contrasto con i parametri statutari citati.
5.4. L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto
speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono
assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5
maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza pubblica di Euro 860
milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano
devono assicurare, inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2012, un
concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da parte
dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo
complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla
media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel
triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
La sopra citata disposizione si inserisce nel quadro delle misure
statali gia' assunte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122),
cui si sono successivamente aggiunte le ulteriori misure contenute
nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nel decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14
settembre 2011, n. 148), e nella legge 12 novembre 2011, n. 183,
volte a definire il concorso degli enti territoriali alla finanza
pubblica.
Tuttavia, nel caso della Regione Trentino - Alto Adige, il
concorso della Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale e' gia' disciplinata dall'articolo 79 dello
Statuto di Autonomia.
Infatti, secondo il comma I dell'art. 79 dello Statuto speciale
detto concorso finanziario consiste:
nella soppressione della somma sostituiva dell'imposta sul
valore aggiunto all'importazione e nell'esclusione dalla
partecipazione al riparto regionale dei fondi previsti da leggi
statali di settore;
nella soppressione della cosiddetta quota variabile prevista
dal previgente articolo 78 Statuto speciale;
con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della
finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, nonche' con il
finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia;
nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, concordati
per il patto di stabilita' interno dalla Regione e dalle Province
Autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.
Per quanto concerne piu' specificamente il patto di stabilita',
l'art. 79 dello Statuto speciale precisa al comma 3 che, fermi
restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle
Province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento
agli enti locali ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende
sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma
120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed agli altri enti od organismi
a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria. Le Province Autonome vigilano, altresi', sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti del sistema pubblico provinciale ed esercitano sugli stessi il
controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli esiti alla
competente sezione della Corte dei conti.
In questo contesto il comma 3 dell'art. 79 dello Statuto speciale
precisa, altresi', che non si applicano le misure adottate per le
Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.
Inoltre, la norma statutaria determina che, a decorrere dall'anno
2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati
tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di
indebitamento netto derivante dall'applicazione del nuovo quadro
statutario.
Nel quarto comma dell'articolo 79 e', inoltre, previsto che non
trovano applicazione per la Regione Trentino Alto Adige e per le
Province Autonome di Trento e Bolzano altre disposizioni statali
relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita' interno, diverse da quelle previste dal nuovo articolo
79 dello Statuto, che sono in ogni caso sostituite da quanto previsto
in tale articolo.
Il qui impugnato art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, prevedendo un ulteriore concorso alla riduzione della
spesa pubblica, peraltro solo a carico delle Autonomie speciali, si
pone, pertanto, in netto contrasto con le sopra citate disposizioni
statutarie e ripropone per questa Provincia le questioni gia'
evidenziate con riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del
2011, gia' oggetto di impugnativa avanti a codesta Ecc.ma Corte
costituzionale.
5.5. L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
dispone, infine, che le maggiori entrate erariali derivanti dal
presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque
anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, anche alla luce dell'eccezionalita' della situazione
economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione. Prosegue il comma
1-bis che, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13,
14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite le modalita'
di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le
Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
In primo luogo, l'art. 75 dello Statuto speciale riconosce alle
Province Autonome di Trento e di Bolzano quote di compartecipazione
del gettito delle entrate tributarie dello Stato e percette nei
rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa; imposta sul consumo dei tabacchi;
imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa
all'importazione; accisa sulla benzina, sugli oli da gas per
autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione
erogati dagli impianti di distribuzione, nonche' sugli altri prodotti
energetici ivi consumati) ed, in ogni caso, «i nove decimi di tutte
le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque
denominate».
La normativa di attuazione statutaria (d.lgs. n. 268 del 1992,
artt. 9, 10, 10-bis) disciplina tassativamente le ipotesi di riserva
allo Stato.
L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e le
modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con la
procedura prevista dall'articolo 104 Statuto speciale e fino alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui in parola.
Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), approvato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 dello Statuto speciale, come ulteriormente
precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009,
dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione
Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, sono riservate dalla struttura di gestione individuata
dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai
soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla
Regione ed alle Province Autonome sul conto infruttifero, intestato
ai medesimi enti, istituito presso la Tesoreria provinciale dello
Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottate previa intesa con la
Regione e le Province Autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio
2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108 in materia di
versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla
Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
Pertanto, il qui impugnato art. 48 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior
getto fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte
nel decreto-legge stesso ed introducendo apposite modalita' di
contabilizzazione delle stesse, si pone in contrasto con gli artt. 75
e 79 dello Statuto e le relative norme di attuazione (d.lgs. n. 268
del 1992), oltre che con l'art. 2, comma 108 della legge n. 191 del
2009.
P. Q. M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22,
comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Roma, addi' 22 febbraio 2012
Avv. prof. Ferrari - Avv. prof. Riz