MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2012 

Decadenza  della  societa'  Pakundobet  S.r.l.,  in  Spoltore,  dalla
concessione n. 1167 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli. (12A03989) 
(GU n.82 del 6-4-2012)

 
 
 
                            IL DIRETTORE 
  per i giochi dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile  1998
n.  169  concernente  le  norme  per  il  riordino  della  disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale  dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006  di  approvazione
della convenzione tipo per l'affidamento dei  servizi  relativi  alla
raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
dei cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1167   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse  dei  cavalli,  sottoscritta  dalla  societa'  Pakundobet
S.r.l, via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara)  nei  locali
siti in Corso Mazzini, 218/b - 66054 Vasto (Chieti); 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  "nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa"; 
  Vista la nota dell'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise,
sezione di Pescara prot. n. 30758/sco del 1° agosto 2011 con la quale
la societa' Pakundobet S.r.l. e' stata invitata  al  pagamento  delle
somme dovute e non versate relative all'imposta unica, delle quote di
prelievo e dei minimi annui garantiti; 
  Considerato che l'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e  Molise,
sezione di Pescara con la nota prot. n. 35660/sco  del  14  settembre
2011 ha richiesto l'escussione delle polizze fideiussorie n.  1180  e
n. 1181 stipulate dalla societa' Pakundobet S.r.l. il 26  marzo  2009
con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e  confermata  dalla  citata
Banca con lettera del 14 ottobre 2011; 
  Visto che,  con  lettera  prot.  n.  2011/48850/Giochi/SCO  del  12
dicembre 2011, e' stato richiesto ai  sensi  dell'art.  13,  comma  7
della convenzione alla societa' Pakundobet S.r.l. il reintegro  della
sopra  citata  fidejussione  n.  1180  e  che,  in  caso  di  mancata
reintegrazione,  la  concessione  e'  soggetta  al  provvedimento  di
decadenza; 
  Atteso che con la sopracitata nota prot.  n.  2011/48850/Giochi/SCO
del 12 dicembre 2011 e' stata comunicato l'avvio del procedimento  di
decadenza della concessione; 
  Vista la nota prot. n. 2012/1425/Giochi/SCO del  12  gennaio  2012,
che fa  seguito  alla  precedente  del  12  dicembre  2001  prot.  n.
2011/48850/Giochi/SCO, con la  quale  e'  disposto,  per  il  mancato
ricevimento  della  documentazione   richiesta,   il   distacco   del
collegamento con il Totalizzatore Nazionale a partire del 14  gennaio
2012; 
  Considerato che la  societa'  Pakundobet  S.r.l.,  a  fronte  delle
comunicazioni di cui sopra, non  ha  versato  gli  importi  a  debito
richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile; 
 
                             Si  dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse  erariale,   la   decadenza   della   convenzione   di
concessione n. 1167 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata  con
societa' Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53
- 65010 Spoltore (Pescara), operante nel comune di Vasto  (Chieti)  -
Corso Mazzini, 218/b. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica Italiana. 
    Roma, 29 febbraio 2012 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri