N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Spese per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione - Autorizzazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio e rimborso delle spese relative ove vi sia la necessita' di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non sia possibile utilizzare l'auto di servizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" - Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole diversita' di trattamento fra dipendenti regionali e statali. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, art. 11, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12.(GU n.15 del 11-4-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre aprile 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012), in relazione al suo articolo 11, comma 4. La legge finanziaria 2012 della Regione Liguria, all'articolo 11, rubricato «Riduzione della spesa per trasferte», comma 4, stabilisce quanto segue: «L'utilizzo del mezzo proprio puo' essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessita' di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilita' di utilizzare l'auto di servizio». Tale disposizione e' illegittima per i seguenti Motivi In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». In relazione all'art. 117, comma 2, lettera 1), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materie dell'«ordinamento civile». Violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'art. 11, comma 4, della legge finanziaria 2012 della Regione Liguria, nel contesto di un intervento normativo volto al contenimento della spesa per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione, prevede che, previa autorizzazione, il dipendente interessato possa far ricorso al mezzo di trasporto proprio nei casi in cui vi sia la necessita' di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici ovvero non sia possibile utilizzare l'auto di servizio, con conseguente rimborso delle spese cosi' sostenute. La disposizione si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi». La norma statale prevede, infatti, che «[a] decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive». Per effetto di tale disposizione, non possono piu' trovare applicazione, per il personale c.d. «contrattualizzato» di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - nel cui novero rientra anche il personale preso in considerazione dalla norma regionale impugnata - le disposizioni relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge n. 836 del 1973, in materia di autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive, nonche' nell'art. 8 della legge n. 417 del 1978, in materia di determinazione della c.d. «indennita' chilometrica». La disposizione regionale impugnata deroga inammissibilmente ad una regola che la norma statale ha introdotto per garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica e che, pertanto, declina principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, finendo per eccedere dalla sfera di competenza della legislazione regionale in tale materia. Essa, inoltre, interviene a regolare rapporti contrattuali di natura privitastica, secondo modalita' difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, ed in particolare determinando la reviviscenza in ambito regionale di una disciplina meno rigorosa di quella introdotta a livello statale, cosi invadendo la sfera di competenze esclusive statali nella materia dell'ordinamento civile (cfr. sentenza n. 7 del 2011). La norma impugnata, infine, viola il principio di eguaglianza in quanto attribuisce ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, senza che siano identificate situazioni che consentano di ritenere ragionevole il differente trattamento tra tali categorie di dipendenti.
P.Q.M. Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 11, comma 4, della legge regionale della Liguria 27 dicembre 2011, n. 37. Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2012, con l'allegata relazione. Roma, 25 febbraio 2012 L'avvocato dello Stato: Fiorentino