N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1°  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Spese  per  le
  trasferte del personale dirigente  e  dipendente  della  Regione  -
  Autorizzazione dell'utilizzo  del  mezzo  di  trasporto  proprio  e
  rimborso  delle  spese  relative  ove  vi  sia  la  necessita'   di
  raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da  mezzi  pubblici  e
  non sia possibile utilizzare  l'auto  di  servizio  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato  contrasto  con  principi  fondamentali  nella
  materia, di legislazione concorrente, "coordinamento della  finanza
  pubblica" - Violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello
  Stato in materia di "ordinamento civile" - Violazione del principio
  di eguaglianza, per irragionevole  diversita'  di  trattamento  fra
  dipendenti regionali e statali. 
- Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, art. 11, comma
  4. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi  secondo,  lett.  l),  e  terzo;
  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12. 
(GU n.15 del 11-4-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del  Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale della  Liguria  27  dicembre
2011, n.  37,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Liguria n. 24 del 28 dicembre aprile 2012, recante «Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Liguria (Legge finanziaria 2012), in relazione al  suo  articolo  11,
comma 4. 
    La legge finanziaria 2012 della Regione Liguria, all'articolo 11,
rubricato «Riduzione della spesa per trasferte», comma 4,  stabilisce
quanto segue: «L'utilizzo del mezzo proprio puo' essere  autorizzato,
ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi
sia necessita' di raggiungere luoghi  non  serviti  adeguatamente  da
mezzi pubblici e non vi sia la possibilita' di utilizzare  l'auto  di
servizio». 
    Tale disposizione e' illegittima per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    In  relazione  all'art.  117,  comma   3,   della   Costituzione,
violazione di principi fondamentali nella  materia,  di  legislazione
concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». In relazione
all'art.  117,  comma  2,  lettera  1),  violazione  della   potesta'
legislativa esclusiva dello  Stato  nella  materie  dell'«ordinamento
civile». Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    L'art. 11, comma 4, della legge finanziaria  2012  della  Regione
Liguria,  nel  contesto  di  un   intervento   normativo   volto   al
contenimento della spesa per le trasferte del personale  dirigente  e
dipendente della Regione,  prevede  che,  previa  autorizzazione,  il
dipendente interessato  possa  far  ricorso  al  mezzo  di  trasporto
proprio nei casi in cui vi sia la necessita'  di  raggiungere  luoghi
non serviti adeguatamente da mezzi pubblici ovvero non sia  possibile
utilizzare l'auto di servizio, con conseguente rimborso  delle  spese
cosi' sostenute. 
    La  disposizione  si  pone  in  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 6, comma 12, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi». 
    La norma statale prevede, infatti, che «[a]  decorrere  dall'anno
2011  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per  missioni,
anche all'estero, con esclusione  delle  missioni  internazionali  di
pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze  di  polizia  e
dei vigili del fuoco,  del  personale  di  magistratura,  nonche'  di
quelle  strettamente  connesse  ad  accordi   internazionali   ovvero
indispensabili per assicurare la  partecipazione  a  riunioni  presso
enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori
istituzionali necessari alla gestione del  debito  pubblico,  per  un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in  violazione  della
disposizione  contenuta  nel  primo  periodo   del   presente   comma
costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano  responsabilita'
erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere
superato  in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un   motivato
provvedimento adottato dall'organo di  vertice  dell'amministrazione,
da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione dell'ente. (...). A decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18  dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge  26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
disposizioni  di  attuazione,   non   si   applicano   al   personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e  cessano  di  avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettive». 
    Per effetto  di  tale  disposizione,  non  possono  piu'  trovare
applicazione, per il personale c.d.  «contrattualizzato»  di  cui  al
d.lgs. n. 165 del 2001 - nel cui novero rientra  anche  il  personale
preso  in  considerazione  dalla  norma  regionale  impugnata  -   le
disposizioni relative al trattamento economico di missione  contenute
nell'art.  15  della  legge  n.  836  del   1973,   in   materia   di
autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il personale che  svolge
funzioni ispettive, nonche' nell'art. 8 della legge n. 417 del  1978,
in materia di determinazione della c.d. «indennita' chilometrica». 
    La disposizione regionale impugnata deroga  inammissibilmente  ad
una  regola  che  la  norma  statale  ha  introdotto  per   garantire
prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica e che,
pertanto,   declina   principi   fondamentali   della   materia   del
coordinamento della finanza  pubblica,  finendo  per  eccedere  dalla
sfera di competenza della legislazione regionale in tale materia. 
    Essa, inoltre, interviene a  regolare  rapporti  contrattuali  di
natura privitastica, secondo modalita' difformi da  quelle  stabilite
dalla legge nazionale, ed in particolare determinando la reviviscenza
in ambito  regionale  di  una  disciplina  meno  rigorosa  di  quella
introdotta a livello statale, cosi invadendo la sfera  di  competenze
esclusive  statali  nella  materia  dell'ordinamento   civile   (cfr.
sentenza n. 7 del 2011). 
    La norma impugnata, infine, viola il principio di eguaglianza  in
quanto  attribuisce  ai   dipendenti   regionali   un   diritto   non
riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti  pubblici,
senza che siano identificate situazioni che  consentano  di  ritenere
ragionevole  il  differente  trattamento  tra   tali   categorie   di
dipendenti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   Ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 11, comma 4, della legge  regionale  della
Liguria 27 dicembre 2011, n. 37. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 24 febbraio 2012, con l'allegata relazione. 
 
        Roma, 25 febbraio 2012 
 
                 L'avvocato dello Stato: Fiorentino