N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1°  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Orari di apertura e chiusura
  al pubblico delle attivita' di commercio al dettaglio -  Disciplina
  - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione  di  una  serie  di
  vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate
  di  chiusura  degli  esercizi  commerciali  in  contrasto  con   la
  disciplina  nazionale  di  liberalizzazione  -   Violazione   della
  competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela
  della concorrenza. 
- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  e);  decreto-legge  6
  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  22 dicembre 2011, n. 214 , art. 31, comma 1. 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Disposizioni transitorie  in
  materia di  autorizzazioni  commerciali  per  grandi  strutture  di
  vendita  e  parchi  commerciali  -  Sospensione  dei   procedimenti
  amministrativi per il  rilascio  delle  autorizzazioni  nelle  more
  dell'approvazione della nuova normativa  regionale  in  materia  di
  commercio al dettaglio su area privata  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  sospensione  della  liberta'  di  accesso  al   mercato
  determinante una ingiustificata  restrizione  della  concorrenza  -
  Contrasto  con  gli  obiettivi  e  le  previsioni  della  direttiva
  2006/123/CE (c.d.  direttiva  Servizi),  recepita  dall'ordinamento
  interno, avendo  introdotto  una  limitazione  all'accesso  ad  una
  attivita' di servizio non  giustificata  da  motivi  imperativi  di
  intesse   generale   -   Inosservanza   dei    vincoli    derivanti
  dall'ordinamento   comunitario   -   Violazione   della    potesta'
  legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 4. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e);  direttiva
  123/2006/CE del 12 dicembre 2006; d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art.
  14. 
(GU n.15 del 11-4-2012 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Veneto in persona del  Presidente  pro  tempore
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in  parte  qua
della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30,  pubblicata
nel B.U.R. n. 99 del  30  dicembre  2011  supplemento  n.  1  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  orari  di  apertura  e  chiusura
delle attivita' di commercio al dettaglio e disposizioni  transitorie
in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi  strutture
di vendita e parchi commerciali» in relazione agli articoli 3 e 4. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei Ministri  nella  seduta  del  24  febbraio  2012  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale n.  30/2011,  consta  di  6  articoli  e  reca
disposizioni, relative ai servizi nel mercato interno, norme  urgenti
in materia di  orari  di  apertura  e  chiusura  delle  attivita'  di
commercio al dettaglio  e  disposizioni  transitorie  in  materia  di
autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di  vendita  e
parchi commerciali. 
    Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali
rientra nella  materia  del  commercio,  attribuita  alla  competenza
regionale, residuale si ricorda  che  la  Corte  costituzionale,  con
consolidata giurisprudenza,  ha  affermato  (sentt.  nn.  430/2007  e
150/2011) che, nell'esercizio di siffatta potesta' le Regioni possono
dettare    una    disciplina    che    determini    anche     effetti
pro-concorrenziali,  mentre  e',  al,  contrario,   illegittima   una
normativa che, se pure in astratto riconducibile al  suddetto  titolo
di competenza,  produca,  in  concreto,  effetti  che  ostacolino  la
concorrenza, attraverso l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti  o
barriere all'accesso al mercato ed  alla  libera  esplicazione  della
capacita' imprenditoriale. 
    La legge in esame impone agli esercizi  commerciali  vincoli  che
contrastano con  tali  principi,  ed  e  pertanto  illegittima  negli
articoli 3 e 4; per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione con
riferimento all'art. 3, l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30. 
    L'articolo 3, dopo aver previsto che «gli orari di apertura e  di
chiusura al pubblico delle attivita' di commercio al  dettaglio  sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e dei  criteri  emanati  dai
comuni» (...), detta poi ai successivi commi una serie  di  rilevanti
limitazioni e restrizioni. 
    In particolare, il comma 2 prevede che «Le attivita' di commercio
al dettaglio possono restare aperte al pubblico  in  tutti  i  giorni
della settimana dalle ore sette alle  ore  ventidue  e  osservano  la
chiusura  domenicale  e  festiva.  Nel  rispetto  di   tali   limiti,
l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di  apertura  e  di
chiusura del proprio esercizio». 
    Il comma 4 dispone che «Le attivita' di  commercio  al  dettaglio
derogano all'obbligo di chiusura settimanale  e  festiva  di  cui  al
comma 2 nel mese  di  dicembre,  nonche',  in  via  sperimentale,  in
ulteriori sedici giornate nel  corso  dell'anno,  scelte  dai  comuni
interessati entro il 30 novembre  dell'anno  precedente,  sentite  le
organizzazioni di cui  al  comma  1  e  favorendo  la  promozione  di
iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media
e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione  del  tessuto
commerciale urbano». 
    Ulteriori norme vincolistiche (comma  6)  sono  poi  dettate  con
riferimento ai comuni a prevalente economia turistica e  alle  citta'
d'arte  per  i  quali  si  prevede  che  «gli  esercenti  determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura  e  possono  derogare
all'obbligo di  chiusura  domenicale  e  festiva.  I  comuni  possono
individuare le zone del territorio e i periodi di  maggiore  afflusso
turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta'  di
cui al presente comma, secondo le modalita' definite  dalla  medesima
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62». 
    E' stabilito altresi'  che  «Fatta  eccezione  per  le  zone  del
territorio e il periodi di maggiore afflusso turistico dei  comuni  a
prevalente economia turistica e delle citta' d'arte,  individuati  ai
sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, e'  prevista  la
chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita  al  dettaglio  nelle
seguenti festivita': 1° gennaio, Pasqua,  25  aprile,  1°  maggio,  2
giugno, 25 dicembre» (comma 7). 
    Le descritte norme regionali  si  pongono  in  contrasto  con  il
quadro normativo vigente,  risultante  dall'art.  31,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante  «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici»,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  L.  22
dicembre 2011, n. 214. 
    Tale  norma,  intervenendo  sull'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, ha stabilito che le attivita' commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande sono svolte  senza  il  limite
del rispetto degli orari di apertura e di chiusura,  l'obbligo  della
chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale dell'esercizio. 
    La  previsione  introdotta  dal  decreto  n.  201/2011,  che   si
qualifica come norma di liberalizzazione, e' direttamente  vincolante
anche nei confronti dei legislatori regionali. 
    Come affermato da consolidata giurisprudenza  costituzionale,  la
«tutela della concorrenza» riservata dall'art. 117,  comma  2,  lett.
e), della Costituzione  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato comprende anche le misure legislative promozionali «che  mirano
ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere
all'entrata, riducendo o  eliminando  vincoli  al  libero  esplicarsi
della capacita' imprenditoriale  e  della  competizione  tra  imprese
(cfr. cent. n. 401/2007). 
    La norma regionale in esame, dunque, introducendo  una  serie  di
vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e  di  giornate
di chiusure degli esercizi commerciali, lungi  dal  produrre  effetti
pro-concorrenziali, si pone in aperto  contrasto  con  la  disciplina
nazionale di liberalizzazione, e quindi viola l'art.  117,  comma  2,
lett. e) dalla Costituzione. 
2) Violazione dell'art. 111, I comma Cost. e dell'art. 117, II comma,
lettera e) Cost. in relazione all'art.  4  l.r.  Veneto  27  dicembre
2011, n. 30. 
    L'articolo 4 della legge della  Regione  Veneto  n.  30/2011,  ha
disposto  sospensione,  nelle  more  dell'approvazione  della   nuova
normativa regionale in materia di  commercio  al  dettaglio  su  area
privata comunque entro e non oltre  il  termine  di'  un  anno  dalla
entrata in vigore; della presente  legge,  di  tutti  i  procedimenti
amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative
a grandi strutture di vendita e parchi commerciali,  compresi  quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della legge». 
    La norma regionale determina una ingiustificata restrizione della
concorrenza,  posto  che  la  sospensione  del  rilascio   di   nuovi
provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il
mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione  per
un anno della liberta', costituzionalmente garantita, di  accesso  al
mercato. L'illegittimita' della norma discende dal contrasto con  gli
obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva
Servizi), la quale proprio al fine di garantire  un  mercato  interno
dei  servizi  realmente  integrato  e  funzionante  ha  sottoposto  a
condizioni assai stringenti la  possibilita'  per  i  legislatori  di
subordinare l'accesso ad un'attivita' di servizio e il suo  esercizio
ad un regime di autorizzazione. In particolare;  l'art.  9,  par.  1,
della direttiva 2006/123/CE dispone che: «gli  Stati  membri  possono
subordinare l'accesso ad una attivita' di servizio e il suo esercizio
ad un regime di autorizzazione soltanto se la necessita' un regime di
autorizzazione e' giustificata da un motivo imperativo  di  interesse
generale e se  l'obiettivo  perseguito  non  puo'  essere  conseguito
tramite una misura meno restrittiva». 
    Ne consegue che la normativa  regionale  in  questione  viola  le
disposizioni  della  citata  direttiva,   recepita   nell'ordinamento
italiano con decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  in  quanto
introduce una limitazione all'accesso ad un'attivita' di servizio che
non si fonda sui motivi, imperativi di interesse generale, cosi  come
disposto dall'art. 14 del suddetto decreto  legislativo  e,  in  ogni
caso, non appare rispettosa del principio di proporzionalita'. 
    La  norma  in  esame,  frapponendo  un   ostacolo   alla   libera
esplicazione delle forze economiche nel mercato dei servizi, si  pone
in contrasto con  gli  obiettivi  e  le  previsioni  della  direttiva
2006/123/CE, e viola,  conseguentemente,  l'art.  117,  primo  comma,
della Costituzione che impone anche  alle  Regioni  l'osservanza  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, oltre ad  interferire
con la potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
concorrenza riconosciuta dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
delle disposizioni sopra indicate della  legge  regionale  Veneto  n.
30/2011. 
    Si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei Ministri del 24 febbraio 2012; 
        2. relazione del Ministro proponente. 
 
          Roma, 27 febbraio 2012 
 
              L'Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti