N. 79 SENTENZA 2 - 5 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera  -
  Attribuzione ai direttori generali delle Aziende  sanitarie  locali
  (ASL), che hanno assunto il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie
  predette,  del   potere   di   utilizzare   in   anticipazione   le
  disponibilita'  finanziarie  delle  aziende  per   fronteggiare   i
  pagamenti  urgenti  ed  indifferibili  relativi  ai  debiti   delle
  gestioni  liquidatorie  -  Mancata  separazione   integrale   delle
  gestioni USL ed ASL - Contrasto con la normativa statale espressiva
  di principi fondamentali in materia di bilancio pubblico, e con  la
  costante    giurisprudenza    costituzionale    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- - Legge della Regione Basilicata 1 luglio 2008, n. 12, art. 6-bis. 
- - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 dicembre  1994,  n.
  724, art. 6, comma 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera  -
  Attribuzione ai direttori generali delle Aziende  sanitarie  locali
  (ASL), che hanno assunto il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie
  predette,  del   potere   di   utilizzare   in   anticipazione   le
  disponibilita'  finanziarie  delle  aziende  stesse  al   solo   ed
  esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed  indifferibili
  relativi  alle  pertinenti  gestioni  -  Sopravvenienza   normativa
  regionale  che  specifica   che   l'utilizzazione   puo'   avvenire
  "esclusivamente  in  anticipazione  di  cassa"  e  che  l'eventuale
  anticipazione rimane  in  capo  alla  Regione  -  Ius  superveniens
  sostanzialmente confermativo della norma impugnata  -  Applicazione
  del  principio  di  effettivita'  della  tutela  costituzionale   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- - Legge della Regione Basilicata 1 luglio 2008, n. 12, art.  6-bis,
  nel  testo  modificato  dall'art.  18  della  legge  della  Regione
  Basilicata 4 agosto 2011, n. 17. 
-   
(GU n.15 del 11-4-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1  della
legge della Regione Basilicata 5 aprile  2011,  n.  6  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008,  n.  12.  Riassetto
organizzativo  e  territoriale  del  Servizio  Sanitario  Regionale),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 7-10 giugno  2011,  depositato  in  cancelleria  il  14
giugno 2011 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 7-10 giugno 2011 e  depositato  il
14 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 19  maggio  2011,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via  principale
l'articolo 1, commi 1 e 2 (recte: art. 1), della legge della  Regione
Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
regionale  1°  luglio  2008,  n.  12.   Riassetto   organizzativo   e
territoriale del Servizio Sanitario Regionale), pubblicata sul B.U.R.
n. 10 del 9 aprile 2011. 
    In particolare, detta disposizione ha aggiunto l'art. 6-bis  alla
legge della Regione Basilicata  1°  luglio  2008,  n.  12  (Riassetto
organizzativo e territoriale del servizio  sanitario  regionale).  La
nuova disposizione prevede che «1. Il  Direttore  Generale  dell'ASP,
che ha assunto ai sensi del comma 4, dell'articolo 6  della  L.R.  1°
luglio 2008, n. 12, il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie  delle
disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 puo' utilizzare in anticipazione  le
disponibilita' finanziarie dell'ASP al  solo  ed  esclusivo  fine  di
provvedere ai pagamenti urgenti ed  indifferibili.  2.  Il  Direttore
Generale dell'ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell'articolo
6 della L.R. 1°  luglio  2008,  n.  12,  il  residuo  delle  gestioni
liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 puo'  utilizzare  in
anticipazione le  disponibilita'  finanziarie  dell'ASM  al  solo  ed
esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili». 
    Il ricorrente sostiene che tale disposizione contrasta con l'art.
117, terzo comma, della Costituzione in quanto,  non  assicurando  la
separazione tra  le  gestioni  liquidatorie  delle  pregresse  Unita'
sanitarie locali (USL) e le attivita' poste  in  essere  dalle  nuove
Aziende sanitarie  locali  (ASL),  consente  l'imputazione  a  queste
ultime di passivita' precedenti alla loro  istituzione,  violando  il
principio fondamentale  della  legislazione  statale  in  materia  di
tutela della  salute  espresso  dall'art.  6,  comma  1,  ultimi  due
periodi,  della  legge  23  dicembre  1994,   n.   724   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica). 
    Detta norma interposta prevede che «In nessun caso e'  consentito
alle regioni di far  gravare  sulle  aziende  di  cui  al  D.Lgs.  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti  e  i  crediti  facenti
capo alle gestioni pregresse delle unita'  sanitarie  locali.  A  tal
fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando
l'ufficio responsabile delle medesime». 
    Il ricorrente sostiene, richiamando la giurisprudenza  di  questa
Corte (sentenze n. 108 del 2010, n. 116 del 2007 e n. 437 del  2005),
che la  disposizione  sarebbe  stata  interposta  dalla  legislazione
statale per  consentire  alle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  di
funzionare secondo criteri di maggiore economicita' e responsabilita'
dei dirigenti, senza essere onerate dal passivo accumulato nel  corso
del precedente sistema di gestione. In  tal  modo  essa  vincolerebbe
l'autonomia finanziaria regionale in relazione ai rapporti debitori e
creditori delle soppresse USL. 
    La legislazione regionale, dunque,  non  potrebbe  confondere  la
liquidazione  dei  pregressi  rapporti  delle  USL  con   l'ordinaria
gestione delle ASL. 
    Il  tenore  letterale  della  disposizione   impugnata,   infine,
escluderebbe  meccanismi  particolari  di  gestioni  distinte  e   di
contabilita' separate tali da consentire alle aziende subentranti  di
evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali,  cosi'  da
tutelare i creditori, ma,  nello  stesso  tempo,  da  escludere  ogni
responsabilita' delle stesse aziende sanitarie in  ordine  ai  debiti
delle preesistenti unita' sanitarie locali. 
    In pendenza del presente giudizio l'art.  18  della  legge  della
Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario   2011   e   del   bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013), ha  modificato  l'art.  6-bis
della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008 introdotto  dalla
norma  impugnata,  sostituendolo  con  il  seguente  testo:  «1.   Il
Direttore Generale dell'ASP, che ha assunto ai  sensi  del  comma  4,
dell'articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12,  il  residuo  delle
gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1,  2  e  3  puo'
utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilita'
finanziarie dell'ASP al solo  ed  esclusivo  fine  di  provvedere  ai
pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo  che  rimane,
comunque, in capo alla Regione. 2. Il  Direttore  Generale  dell'ASM,
che ha assunto ai sensi del comma 4, dell'articolo 6  della  L.R.  1°
luglio 2008, n. 12, il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie  delle
disciolte UU.SS.LL. nn. 4  e  5  puo'  utilizzare  esclusivamente  in
anticipazione di cassa le disponibilita' finanziarie dell'ASM al solo
ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili
del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione». 
    2. - La Regione Basilicata non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'articolo 1, commi 1 e 2 (recte: art. 1), della legge della  Regione
Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
regionale  1°  luglio  2008,  n.  12.   Riassetto   organizzativo   e
territoriale del  Servizio  Sanitario  Regionale),  che  ha  aggiunto
l'art. 6-bis alla legge della Regione Basilicata 1° luglio  2008,  n.
12 (Riassetto organizzativo e  territoriale  del  servizio  sanitario
regionale). 
    Le disposizioni prevedono che i direttori generali delle  Aziende
sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno  assunto  -
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 -
il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie  delle  disciolte   Unita'
sanitarie locali (USL)  di  dette  Province,  possano  utilizzare  in
anticipazione le disponibilita' finanziarie delle aziende  stesse  al
solo  ed  esclusivo  fine  di  provvedere  ai  pagamenti  urgenti  ed
indifferibili relativi alle pertinenti gestioni. 
    1.1. - Secondo il ricorrente la  norma  impugnata  contrasterebbe
con l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in  quanto,  non
assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle  disciolte
USL ed attivita' poste in essere dalle ASL, graverebbe queste  ultime
di passivita' precedenti alla loro istituzione. 
    In tal modo  sarebbe  violato  l'art.  6,  comma  1,  ultimi  due
periodi,  della  legge  23  dicembre  1994,   n.   724   (Misure   di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  norma  interposta  tra
l'art. 117, terzo comma, Cost. e la  disposizione  regionale  oggetto
del presente giudizio. Infatti, il meccanismo legislativo  introdotto
non sarebbe in grado di evitare  che  sulla  gestione  delle  aziende
sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente,  l'onere
dei debiti delle disciolte USL. 
    In pendenza del presente giudizio l'art.  18  della  legge  della
Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario   2011   e   del   bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013), ha  modificato  l'art.  6-bis
della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008 introdotto  dalla
norma  impugnata,  sostituendolo  con  il  seguente  testo:  «1.   Il
Direttore Generale dell'ASP, che ha assunto ai  sensi  del  comma  4,
dell'articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12,  il  residuo  delle
gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1,  2  e  3  puo'
utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilita'
finanziarie dell'ASP al solo  ed  esclusivo  fine  di  provvedere  ai
pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo  che  rimane,
comunque, in capo alla Regione. 2. Il  Direttore  Generale  dell'ASM,
che ha assunto ai sensi del comma 4, dell'articolo 6  della  L.R.  1°
luglio 2008, n. 12, il  residuo  delle  gestioni  liquidatorie  delle
disciolte UU.SS.LL. nn. 4  e  5  puo'  utilizzare  esclusivamente  in
anticipazione di cassa le disponibilita' finanziarie dell'ASM al solo
ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili
del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione». 
    Rispetto   alla   norma   precedente   viene   specificato    che
l'utilizzazione possa avvenire «esclusivamente  in  anticipazione  di
cassa» e che l'eventuale anticipazione rimanga in capo alla Regione. 
    2. - Il ricorso e' fondato con  riguardo  sia  alla  formulazione
originaria dell'articolo 6-bis che a quella modificata. 
    2.1. - Questioni di  legittimita'  costituzionale  inerenti  alla
disciplina regionale delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL,
in riferimento al parametro interposto dell'art. 6,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica), sono gia' state esaminate da questa Corte. 
    Ne e' risultato un orientamento costante  (sentenze  n.  108  del
2010 e n. 437 del  2005)  secondo  cui  l'art.  6,  malgrado  il  suo
contenuto  specifico  e  dettagliato,  «e'  da  considerare  per   la
finalita' perseguita, in "rapporto di coessenzialita' e di necessaria
integrazione"  con  le  norme-principio  che  connotano  il   settore
dell'organizzazione sanitaria locale, cosi' da vincolare  l'autonomia
finanziaria regionale  in  ordine  alla  disciplina  prevista  per  i
"debiti" e i "crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali». 
    In passato la stessa legislazione  della  Regione  Basilicata  e'
stata assoggettata - in base al  medesimo  parametro  -  a  scrutinio
favorevole di questa Corte. 
    Le disposizioni regionali all'epoca censurate avevano  introdotto
«rispetto  ai  pregressi  rapporti  di  credito  e  di  debito  delle
soppresse unita' sanitarie locali, meccanismi particolari di gestioni
distinte e di contabilita' separate, tali da consentire ad uno stesso
soggetto che subentrava nella loro posizione  giuridica,  ossia  alle
neoistituite  aziende  unita'  sanitarie  locali,  di  evitare   ogni
confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da  tutelare  i
creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni  responsabilita'
delle stesse aziende sanitarie in ordine  ai  predetti  debiti  delle
preesistenti unita' sanitarie locali» (sentenza n. 89 del 2000). 
    2.2. - Analoga compatibilita' tra  norma  regionale  e  parametro
legislativo interposto non e' rinvenibile nel caso in esame. 
    La soluzione contenuta nell'art.  1  della  legge  della  Regione
Basilicata n. 6 del 2011, che ha introdotto l'art. 6-bis nella  legge
della Regione Basilicata n. 12 del 2008, di consentire  ai  direttori
delle ASL di Potenza e Matera l'utilizzazione in anticipazione  delle
disponibilita' finanziarie delle aziende stesse  per  fronteggiare  i
pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle  gestioni
liquidatorie  delle  USL  disciolte,  non  realizza   la   necessaria
separazione integrale delle due  gestioni  piu'  volte  richiesta  da
questa Corte. 
    Consentire anticipazioni per la gestione delle suddette  pratiche
liquidatorie «non  realizza  quella  impermeabilita'  fra  patrimonio
della  ASL  e  situazione  debitoria  della  pregressa  USL  tale  da
rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i  debiti
delle USL debbono gravare sulle  nuove  ASL»  (sentenza  n.  108  del
2010). 
    Le  disposizioni  censurate  non  sono  infatti  corredate  -   a
differenza della fattispecie oggetto della sentenza n. 89 del 2000  -
da meccanismi normativi idonei ad evitare ogni confusione  tra  massa
patrimoniale della gestione liquidatoria e  gestione  corrente  delle
aziende. 
    2.3. - Neppure le integrazioni specificative introdotte dall'art.
18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 sono in  grado
di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis,  il
quale, in assenza di  contestazione  da  parte  della  Regione,  deve
presumersi comunque gia' applicato alla data  di  entrata  in  vigore
della novella regionale. Il meccanismo dell'anticipazione  di  cassa,
comportando il correlato indefettibile rimborso a carico del bilancio
regionale, era gia' presente nella disposizione originaria, sia  pure
attraverso un'espressione piu' sintetica. 
    Il   sistema   dell'anticipazione-rimborso   non   e'    tuttavia
sufficiente  ad  assicurare  l'impermeabilita'  delle  due   gestioni
richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte. 
    Pertanto l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  6-bis  della
legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto  dall'art.  1
della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, si estende  anche
alla  nuova  formulazione  della  norma  conseguente   all'emanazione
dell'art. 18 della legge della Regione Basilicata  n.  17  del  2011,
sopravvenuta  in  pendenza  di   giudizio.   Essa,   specificando   e
riproponendo analoga soluzione, viene ad integrare un'ipotesi di  ius
superveniens, sostanzialmente confermativo della norma impugnata e  -
in forza del principio di effettivita' della tutela costituzionale  -
subisce analogo scrutinio negativo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo   6-bis
della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12,  sia  nel
testo originario introdotto dall'art. 1  della  legge  della  Regione
Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
regionale  1°  luglio  2008,  n.  12.   Riassetto   organizzativo   e
territoriale  del  Servizio  Sanitario  Regionale),  sia  in   quello
modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto
2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per  l'esercizio
finanziario  2011  e  del  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2011-2013). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il Redattore: Carosi 
 
 
                       Il Cancelliere: Milana 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012. 
 
                       Il Cancelliere: Milana