N. 80 SENTENZA 2 - 5 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Ricorsi
  delle Regioni Toscana e Puglia - Censura di  eccesso  di  delega  -
  Eccepito  difetto  di  evocazione,  nelle  delibere  delle   Giunte
  regionali, dei parametri competenziali - Reiezione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, e allegato I. 
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Ricorso
  della Regione Veneto - Censura di  eccesso  di  delega  -  Eccepito
  difetto, nella delibera della Giunta regionale,  delle  ragioni  di
  censura - Reiezione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, e allegato I. 
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Ricorsi
  delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria  -  Censura  di  eccesso  di
  delega - Eccepita evocazione di parametro inconferente - Reiezione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, e allegato I. 
- Costituzione, art. 77, primo comma: legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Ricorsi
  delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso
  di  delega  -  Eccepito  difetto  di  valutazione  in  ordine  alla
  ridondanza della censura sulle attribuzioni regionali - Reiezione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, e allegato I. 
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Ricorsi
  delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso
  di  delega  -  Asserita  tardivita'  dell'esercizio  della   delega
  legislativa da parte del Governo - Insussistenza. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, e allegato I. 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 28  novembre  2005,
  n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Definizione dell'ambito  di  applicazione  -  Precisazione  che  il
  codice reca norme "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni
  amministrative"  "ed  altre  norme  in   materia"   -   Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale parziale-  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 1 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo  -  Principi
  sulla produzione del diritto in materia turistica - Condizioni  per
  l'intervento legislativo dello Stato nella  materia  -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 2 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo  -  Principi
  in tema di turismo accessibile - Accentramento in capo  allo  Stato
  di compiti e funzioni gia' di  spettanza  regionale  -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 3 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Disposizioni che  regolano  le  imprese  statali  -  Ricorso  della
  Regione Umbria - Asserito  eccesso  di  delega  -  Insussistenza  -
  Disposizioni  che   si   mantengono   nell'ambito   della   materia
  "ordinamento   civile",   di   competenza   esclusiva   statale   -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 28  novembre  2005,
  n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Disposizioni che  regolano  le  imprese  statali  -  Ricorso  della
  Regione Umbria - Asserita lesione  delle  competenze  regionali  in
  materia di turismo - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono
  nell'ambito  della  materia  ordinamento  civile,   di   competenza
  esclusiva statale - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'allegato 1. 
- Costituzione, art. 117, quarto comma; legge 28  novembre  2005,  n.
  246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Classificazione delle strutture ricettive - Accentramento  in  capo
  allo Stato di compiti e funzioni spettanti in  via  ordinaria  alle
  Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n.  246
  del 2005, consistente nella semplificazione del  sistema  normativo
  statale  e  nella  creazione   di   testi   normativi   coordinati,
  comprensivi di tutte le disposizioni statali per  ciascun  settore,
  snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di  una
  disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in  materia
  di competenza residuale -  Eccesso  di  delega  che  ridonda  nella
  lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia
  di  turismo  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 8 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Classificazione e disciplina delle strutture ricettive  alberghiere
  e paralberghiere - Accentramento in capo allo Stato  di  compiti  e
  funzioni spettanti in via  ordinaria  alle  Regioni  -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 9 dell'allegato 1 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche
  ricettive - Accentramento in capo allo Stato di compiti e  funzioni
  spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza  dall'oggetto
  posto dalla  legge  delega  n.  246  del  2005,  consistente  nella
  semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione  di
  testi normativi coordinati, comprensivi di  tutte  le  disposizioni
  statali per ciascun settore, snelli  e  facilmente  consultabili  -
  Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei  rapporti
  tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale  -  Eccesso
  di delega che ridonda nella lesione  della  competenza  legislativa
  residuale  regionale  in  materia  di  turismo   -   Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 10 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma  e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina
  della  pubblicita'  dei  prezzi,  con  obbligo  per  gli  operatori
  turistici  di  comunicare  alle  Regioni  i  prezzi   praticati   -
  Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in
  via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto  posto  dalla
  legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del
  sistema normativo statale e  nella  creazione  di  testi  normativi
  coordinati,  comprensivi  di  tutte  le  disposizioni  statali  per
  ciascun settore, snelli e  facilmente  consultabili  -  Illegittima
  introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato  e
  Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che
  ridonda  nella  lesione  della  competenza  legislativa   residuale
  regionale in materia di turismo - Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 11, comma 1, dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma  e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Classificazione   e   disciplina    delle    strutture    ricettive
  extralberghiere - Accentramento in capo allo  Stato  di  compiti  e
  funzioni spettanti in via  ordinaria  alle  Regioni  -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 12 dell'allegato 1 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma  e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Classificazione e disciplina delle strutture ricettive all'aperto -
  Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in
  via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto  posto  dalla
  legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del
  sistema normativo statale e  nella  creazione  di  testi  normativi
  coordinati,  comprensivi  di  tutte  le  disposizioni  statali  per
  ciascun settore, snelli e  facilmente  consultabili  -  Illegittima
  introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato  e
  Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che
  ridonda  nella  lesione  della  competenza  legislativa   residuale
  regionale in materia di turismo - Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 13 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma  e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Definizione  delle  strutture  ricettive   di   mero   supporto   -
  Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del  2005,
  consistente nella semplificazione del sistema normativo  statale  e
  nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte
  le disposizioni statali per ciascun settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 14 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina
  degli standard qualitativi dei servizi e  delle  dotazioni  per  la
  classificazione delle strutture ricettive - Accentramento  in  capo
  allo Stato di compiti e funzioni spettanti in  via  ordinaria  alle
  Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n.  246
  del 2005, consistente nella semplificazione del  sistema  normativo
  statale  e  nella  creazione   di   testi   normativi   coordinati,
  comprensivi di tutte le disposizioni statali per  ciascun  settore,
  snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di  una
  disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in  materia
  di competenza residuale -  Eccesso  di  delega  che  ridonda  nella
  lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia
  di  turismo  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 15 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Disposizioni sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi
  delle  strutture  turistico-ricettive  -  Esorbitanza  dall'oggetto
  posto dalla  legge  delega  n.  246  del  2005,  consistente  nella
  semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione  di
  testi normativi coordinati, comprensivi di  tutte  le  disposizioni
  statali per ciascun settore, snelli  e  facilmente  consultabili  -
  Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei  rapporti
  tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale  -  Eccesso
  di delega che ridonda nella lesione  della  competenza  legislativa
  residuale  regionale  in  materia  di  turismo   -   Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 16 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Definizioni  in  materia  di  agenzie  di  viaggio  e   turismo   -
  Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in
  via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto  posto  dalla
  legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del
  sistema normativo statale e  nella  creazione  di  testi  normativi
  coordinati,  comprensivi  di  tutte  le  disposizioni  statali  per
  ciascun settore, snelli e  facilmente  consultabili  -  Illegittima
  introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato  e
  Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che
  ridonda  nella  lesione  della  competenza  legislativa   residuale
  regionale in materia di turismo - Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 18 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Obbligo
  per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare  "congrue  polizze
  assicurative a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi
  assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al
  costo complessivo dei servizi  offerti"  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Asserito eccesso di delega - Insussistenza -  Disposizioni
  che si mantengono nell'ambito della materia ordinamento civile,  di
  competenza esclusiva statale - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma; legge 28 novembre 2005, n.
  246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del  turismo  -  Obbligo
  per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare  "congrue  polizze
  assicurative a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi
  assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al
  costo complessivo dei servizi  offerti"  -  Ricorso  della  Regione
  Veneto - Asserita attrazione  in  sussidiarieta'  delle  competenze
  amministrative  e  legislative  delle  Regioni   in   assenza   dei
  presupposti  richiesti  dalla   giurisprudenza   costituzionale   -
  Insussistenza - Disposizioni che si  mantengono  nell'ambito  della
  materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale  -  Non
  fondatezza della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1 
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, 118 e 120; legge 28 novembre
  2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo  -  Apertura
  di filiali, succursali e  altri  punti  vendita  di  agenzie,  gia'
  legittimate ad operare - Esclusione della nomina  di  un  direttore
  tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 20, comma 2, dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
  agenzie di viaggio e turismo - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla
  legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del
  sistema normativo statale e  nella  creazione  di  testi  normativi
  coordinati,  comprensivi  di  tutte  le  disposizioni  statali  per
  ciascun settore, snelli e  facilmente  consultabili  -  Illegittima
  introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato  e
  Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che
  ridonda  nella  lesione  della  competenza  legislativa   residuale
  regionale in materia di turismo - Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento di ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 21 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Definizione  e  disciplina  dei  "sistemi   turistici   locali"   -
  Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del  2005,
  consistente nella semplificazione del sistema normativo  statale  e
  nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte
  le disposizioni statali per ciascun settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 23, commi 1 e 2, dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Incentivazione di iniziative di  promozione  turistica  finalizzate
  alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico,
  architettonico e paesaggistico italiano  -  Ricorso  delle  Regioni
  Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserito  eccesso  di  delega  -
  Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio  generale  di
  valorizzazione e di promozione dei  beni  culturali  con  finalita'
  turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza  statale
  - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 24 dell'allegato 1 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 28  novembre  2005,
  n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Incentivazione di iniziative di  promozione  turistica  finalizzate
  alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico,
  architettonico e paesaggistico italiano  -  Ricorso  delle  Regioni
  Toscana,  Puglia,  Umbria  e  Veneto  -  Asserita   attrazione   in
  sussidiarieta' delle funzioni amministrative e  legislative  in  un
  ambito materiale di competenza legislativa residuale, "turismo",  o
  ,  in  alternativa,  in  un  ambito   di   competenza   legislativa
  concorrente, "valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali"  -
  Asserita  lesione  del  principio   di   leale   collaborazione   -
  Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio  generale  di
  valorizzazione e di promozione dei  beni  culturali  con  finalita'
  turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza  statale
  - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 24 dell'allegato 1 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto  comma,  118,  primo  comma
  e 120; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo  -  Decreto  delegato  recante  il  codice  del   turismo   -
  Agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito
  - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla  legge  delega  n.  246  del
  2005,  consistente  nella  semplificazione  del  sistema  normativo
  statale  e  nella  creazione   di   testi   normativi   coordinati,
  comprensivi di tutte le disposizioni statali per  ciascun  settore,
  snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di  una
  disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in  materia
  di competenza residuale -  Eccesso  di  delega  che  ridonda  nella
  lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia
  di  turismo  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 30, comma 1, dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma e 117, quarto comma;  legge
  28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina
  delle attivita' di assistenza al turista -  Accentramento  in  capo
  allo Stato di compiti e funzioni spettanti in  via  ordinaria  alle
  Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n.  246
  del 2005, consistente nella semplificazione del  sistema  normativo
  statale  e  nella  creazione   di   testi   normativi   coordinati,
  comprensivi di tutte le disposizioni statali per  ciascun  settore,
  snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di  una
  disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in  materia
  di competenza residuale -  Eccesso  di  delega  che  ridonda  nella
  lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia
  di  turismo  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 68 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto  comma  e 118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina
  della gestione dei reclami nei  confronti  delle  imprese  e  degli
  operatori turistici - Accentramento in capo allo Stato di compiti e
  funzioni spettanti in via  ordinaria  alle  Regioni  -  Esorbitanza
  dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005,  consistente
  nella  semplificazione  del  sistema  normativo  statale  e   nella
  creazione di testi normativi coordinati, comprensivi  di  tutte  le
  disposizioni statali  per  ciascun  settore,  snelli  e  facilmente
  consultabili  -  Illegittima   introduzione   di   una   disciplina
  innovativa  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  in  materia  di
  competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella  lesione
  della competenza legislativa  residuale  regionale  in  materia  di
  turismo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
  profili. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1, nella parte  in  cui
  dispone l'approvazione dell'art. 69 dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, 117, quarto comma e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246. 
(GU n.15 del 11-4-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Franco GALLO; 
Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa
statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo,  a  norma
dell'articolo 14 della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1,
2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16,  18,
19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2,  24,  30,  comma  1,  68  e  69
dell'allegato  1  del  citato  decreto  legislativo,  promossi  dalle
Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi  notificati  il
29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011  e  il  5  agosto  2011,
depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti,
rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice  relatore
Gaetano Silvestri; 
    uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per le  Regioni  Toscana  e
Puglia, Paola Manuali per la Regione  Umbria,  Bruno  Barel  e  Luigi
Manzi per la Regione Veneto, e l'avvocato dello Stato Maurizio  Borgo
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso spedito per la notifica  il  29  luglio  2011  e
depositato il successivo 5 agosto (reg. ric.  n.  75  del  2011),  la
Regione Toscana ha promosso questioni di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento  e  mercato
del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,
n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo termine, contratti di  rivendita  e  di  scambio)  e
degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21,
commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, e  24  dell'allegato  1  del  citato
decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo  comma,
117, terzo e quarto comma,  118,  primo  comma,  della  Costituzione,
nonche' del principio di leale collaborazione. 
    1.1. - L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, dispone  che
«E'  approvato  il  codice  della  normativa  statale  in   tema   di
ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1». 
    Con il citato decreto, secondo la ricorrente, il Governo  avrebbe
emanato un nuovo  testo  normativo,  finalizzato  a  disciplinare  in
maniera   organica   la   materia   "turismo",   senza    coinvolgere
adeguatamente le Regioni. Infatti, a seguito della riforma del Titolo
V della Parte II  della  Costituzione,  la  materia  in  esame,  gia'
attribuita alla competenza legislativa concorrente, e' rientrata  tra
quelle di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117,
quarto comma, Cost., sicche' lo Stato non e'  legittimato  a  dettare
una «legge-quadro» sul turismo, ne', a fortiori, un «codice»,  inteso
come corpo normativo tendenzialmente completo e organico in una  data
materia.  Lo  Stato,  osserva  la  difesa  regionale,  puo'   emanare
«leggi-quadro» soltanto nelle materie  di  competenza  concorrente  e
procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio,  delle
sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva. 
    In  proposito,   la   ricorrente   richiama   la   giurisprudenza
costituzionale sul riparto di competenze in  materia  di  turismo,  a
partire dalla sentenza n. 197 del 2003, con  la  quale  la  Corte  ha
riconosciuto  che,  nel   nuovo   assetto   delineato   dalla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), la materia "turismo" e'  assegnata
alla potesta' legislativa residuale regionale. 
    Nella sentenza citata la Corte costituzionale  ha,  tra  l'altro,
dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di  interesse,  le
questioni aventi ad oggetto la legge 29 marzo 2001, n.  135  (Riforma
della  legislazione  nazionale  del  turismo),  proposte  da   alcune
Regioni, in quanto le disposizioni statali impugnate non precludevano
l'adozione di apposite normative regionali in materia,  ne'  potevano
legittimare futuri  interventi  statali,  invasivi  della  competenza
regionale. 
    La  Regione  Toscana  prosegue  ricordando  come  la   competenza
residuale delle Regioni nella materia in esame sia stata  riaffermata
nelle sentenze n.  214  e  n.  90  del  2006,  con  la  precisazione,
contenuta nella prima delle pronunce  indicate,  che  lo  Stato  puo'
attribuire funzioni  legislative  al  livello  centrale  e  regolarne
l'esercizio, con interventi proporzionati e, in ogni caso, rispettosi
del principio di  leale  collaborazione.  Nel  relativo  giudizio  le
Regioni avevano impugnato, tra l'altro, i commi 2, 3, 4 e 7 dell'art.
12 del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35  (Disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
14 maggio 2005, n. 80, con  i  quali  e'  stata  istituita  l'Agenzia
nazionale del turismo (in sostituzione dell'ENIT). Queste norme  sono
state ritenute dalla Corte costituzionale non lesive del  riparto  di
competenze, in quanto rispettose dei criteri  di  proporzionalita'  e
del principio di leale collaborazione. 
    Nella specie, osserva  la  ricorrente,  le  competenze  regionali
erano «fatte salve» dalla previsione, all'art. 12, comma 7, del  d.l.
n. 35 del 2005,  dell'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  per
l'adozione  del  regolamento  di  organizzazione  e   di   disciplina
dell'Agenzia. 
    L'impostazione di fondo delle sentenze sopra citate  avrebbe  poi
trovato conferma nelle successive sentenze n. 88 del 2007 e n. 76 del
2009. 
    La  Regione  Toscana  ritiene  che  la  normativa  contenuta  nel
cosiddetto  codice  del  turismo  non  sia  conforme  agli   indicati
requisiti.  Si  assume  infatti  che  lo  Stato  abbia   disciplinato
organicamente l'intera materia  del  "turismo",  andando  quindi  ben
oltre la regolamentazione di quei profili per i quali l'attrazione in
sussidiarieta' legittimerebbe (o potrebbe  legittimare)  l'intervento
del legislatore statale. 
    Di qui l'impugnazione per contrasto con  gli  artt.  117,  quarto
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    1.2. - Peraltro, secondo  la  Regione  ricorrente,  la  normativa
impugnata sarebbe stata  adottata  in  assenza  di  specifica  delega
legislativa. La relativa censura potrebbe  essere  fatta  valere  nel
giudizio  in  via  principale  in  quanto  il  vizio  denunciato   si
risolverebbe in una violazione della competenza legislativa residuale
regionale in materia di turismo ex art. 117, quarto comma, Cost. 
    Cio' premesso in punto di ammissibilita' delle  censure  riferite
ai parametri non attinenti al riparto di  competenze,  la  ricorrente
evidenzia che, per la parte relativa all'approvazione del codice  del
turismo, il d.lgs. n. 79 del 2011  richiama  le  deleghe  legislative
contenute nell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della  legge  28  novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005),
che ha  introdotto  il  meccanismo  semplificatorio  conosciuto  come
"sistema taglia-leggi". 
    La difesa regionale procede quindi  ad  illustrare  il  contenuto
delle norme richiamate. 
    L'art. 14 della legge n. 246 del 2005 prevede, al  comma  14,  la
cosiddetta "delega salva-leggi", scaduta il  16  dicembre  2009,  per
l'adozione di decreti legislativi  che  individuino  le  disposizioni
legislative da sottrarre alla abrogazione generalizzata,  disposta  a
sua volta dal comma 14-ter, con decorrenza dal 16 dicembre 2010. 
    Il comma 14 indica, tra gli altri, i seguenti principi e  criteri
direttivi per l'esercizio della  delega:  «d)  identificazione  delle
disposizioni  indispensabili  per  la  regolamentazione  di   ciascun
settore, anche utilizzando a tal  fine  le  procedure  di  analisi  e
verifica dell'impatto  della  regolazione;  e)  organizzazione  delle
disposizioni da mantenere  in  vigore  per  settori  omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse». 
    Il comma 15 del  medesimo  art.  14  conferisce  al  Governo  una
ulteriore delega, stabilendo che «I decreti  legislativi  di  cui  al
comma 14 provvedono altresi'  alla  semplificazione  o  al  riassetto
della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e  criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive  modificazioni,  anche   al   fine   di   armonizzare   le
disposizioni   mantenute   in   vigore    con    quelle    pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio 1970». 
    Infine, il comma 18 dell'art. 14  prevede  che  «Entro  due  anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al
comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative, di riassetto o  correttive,  esclusivamente
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al  comma  15  e
previo parere della Commissione di cui al comma 19». 
    La ricorrente segnala che, in attuazione delle  deleghe  fin  qui
richiamate, e' stato  emanato  soltanto  il  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori  al
1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile  la  permanenza  in
vigore, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
246),  contenente  un  articolo  e  due  allegati,  nei  quali   sono
individuati, in ordine cronologico, 2.375 atti legislativi da salvare
rispetto alla cosiddetta  "ghigliottina  taglia-leggi",  e  861  atti
legislativi da sottrarre all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia  di
semplificazione normativa), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9. 
    La difesa regionale rileva che il  d.lgs.  n.  179  del  2009  ha
omesso  di  organizzare  per  materie  o  per  settori  omogenei   le
disposizioni  antecedenti  al  1970  da   sottrarre   al   meccanismo
abrogativo, come invece  previsto  dalla  delega.  Pertanto,  sarebbe
venuto meno il presupposto fondamentale delle "deleghe al  riassetto"
previste dai commi 15 e 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del  2005,
con la conseguenza che l'impugnato d.lgs.  n.  79  del  2011  sarebbe
stato emanato in carenza di potere legislativo delegato. 
    Inoltre, prosegue la ricorrente, la delega  e'  stata  esercitata
nonostante  l'avvenuta  scadenza  del  termine   fissato   nel   gia'
richiamato comma 18 dell'art. 14. 
    L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  179  del  2009  sarebbe  dunque
illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.,
in quanto il potere legislativo del Governo sarebbe stato  esercitato
«in assenza di delega legislativa, al di fuori dell'ambito  oggettivo
da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di  delega
del tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, pertanto, carente anche
in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi
per l'esercizio del potere delegato». 
    1.3.  -  La  Regione  Toscana  procede  quindi  all'esame   delle
ulteriori norme impugnate, tutte inserite nell'allegato 1 del  d.lgs.
n. 79 del 2011. 
    1.3.1. - In particolare, e' censurato  l'art.  2,  comma  2,  del
suddetto allegato 1, il quale prevede che  «L'intervento  legislativo
dello Stato in materia di turismo  e',  altresi',  consentito  quando
sussistono  le  seguenti   esigenze   di   carattere   unitario:   a)
valorizzazione, sviluppo  e  competitivita',  a  livello  interno  ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del
Paese; b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana». 
    La disposizione impugnata e' preceduta dal comma 1, del  seguente
tenore: «L'intervento  legislativo  dello  Stato  nella  materia  del
turismo e' consentito quando il suo  oggetto  principale  costituisce
esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva  o
concorrente». 
    A parere della  ricorrente,  la  norma  di  cui  al  comma  2  e'
illegittima in quanto realizza una avocazione da  parte  dello  Stato
delle  sole  funzioni  legislative,  senza   alcun   collegamento   o
riferimento a quelle amministrative, con inversione dello  schema  di
chiamata   in   sussidiarieta'   elaborato    dalla    giurisprudenza
costituzionale, ponendosi, quindi, in contrasto  con  le  regole  del
riparto di competenze e precisamente con gli artt. 117, quarto comma,
e 118, primo comma, Cost. 
    Sul punto, la difesa regionale ribadisce  che  l'avocazione  allo
Stato della funzione legislativa in relazione a materie  di  potesta'
concorrente o  residuale  e'  ammissibile  solo  per  l'esercizio  di
funzioni specifiche e definite, mentre la norma impugnata  si  limita
ad individuare obiettivi generali, realizzando per questo verso  «una
generalizzata  ed  indefinita  avocazione  di  funzioni   legislative
spettanti alle Regioni». 
    1.3.2. - Oggetto di specifica impugnazione  e'  anche  l'art.  8,
comma 2, dell'allegato 1, secondo cui  «Per  attivita'  ricettiva  si
intende  l'attivita'  diretta  alla   produzione   di   servizi   per
l'ospitalita' esercitata nelle strutture  ricettive.  Nell'ambito  di
tale attivita' rientra  altresi',  unitamente  alla  prestazione  del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti  e  bevande  alle
persone alloggiate, ai loro ospiti ed  a  coloro  che  sono  ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni  e  convegni
organizzati, nonche' la fornitura di giornali, riviste, pellicole per
uso  fotografico  e  di   registrazione   audiovisiva   o   strumenti
informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche'
la gestione, ad  uso  esclusivo  di  dette  persone,  attrezzature  e
strutture a carattere ricreativo, per le  quali  e'  fatta  salva  la
vigente  disciplina  in  materia  di  sicurezza.  Nella  licenza   di
esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la  licenza  per
la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le  persone  non
alloggiate  nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  per  le  attivita'  legate   al
benessere della persona o all'organizzazione congressuale». 
    Secondo la ricorrente, il suddetto  art.  8,  comma  2,  solo  in
apparenza si limita a definire l'attivita' ricettiva, apportando,  in
realta', modifiche  sostanziali  all'attuale  disciplina,  in  quanto
ricomprende, nella licenza di esercizio dell'attivita' in parola,  la
licenza per la somministrazione di  alimenti  e  bevande  anche  alle
persone non alloggiate. 
    La ricorrente osserva come, per effetto della norma censurata, si
determini  un  regime  giuridico  «incomprensibile»,  applicabile  in
maniera diversa a seconda che sia svolta  esclusivamente  l'attivita'
di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  ovvero  anche  quella
ricettiva, giacche' soltanto nel primo  caso  l'attivita'  rimarrebbe
assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio. 
    In tal modo risulterebbero violate  le  competenze  regionali  in
materia di turismo e commercio, attribuite alla competenza  residuale
delle Regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost. 
    La difesa regionale richiama la sentenza n. 339  del  2007  della
Corte costituzionale,  che  ha  scrutinato  disposizioni  analoghe  a
quella oggi censurata ed ha dichiarato fondate le questioni aventi ad
oggetto l'art. 4, commi 3 e 4, della legge 20 febbraio  2006,  n.  96
(Disciplina  dell'agriturismo),  concernente  la   disciplina   delle
attivita' agrituristiche. 
    Nell'occasione,  la  Corte  ha  ritenuto  che   la   disposizione
contenuta nel comma 3, in quanto introduttiva di una  presunzione  ai
fini del riconoscimento di un'attivita' come agrituristica,  operasse
esclusivamente nelle materie agricoltura e turismo, e pertanto  fosse
lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni, alle quali  le
suddette materie sono attribuite in via residuale. 
    Allo stesso modo, la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4,
della legge n. 96 del 2006, la quale fissava una serie di criteri che
l'impresa   agrituristica    avrebbe    dovuto    rispettare    nella
somministrazione di pasti e di bevande, e'  stata  considerata  dalla
Corte  lesiva  delle  prerogative  regionali,  in  quanto  diretta  a
disciplinare aspetti inerenti l'attivita' agrituristica. 
    1.3.3. - Gli art. 16, commi 1  e  2,  e  21,  commi  1,  2  e  3,
dell'allegato 1, prevedono  che  siano  assoggettati  a  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) - come disciplinata  dall'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi)  -  rispettivamente  l'avvio  e   l'esercizio   delle
strutture turistico-ricettive e l'apertura,  il  trasferimento  e  le
modificazioni concernenti l'operativita' delle agenzie  di  viaggi  e
turismo. 
    A parere della Regione Toscana, si tratta di disposizioni con  le
quali lo Stato e' intervenuto su procedimenti amministrativi relativi
alla materia del "turismo", di competenza  residuale  delle  Regioni.
Sarebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma,  e  118,  primo
comma, Cost. 
    E' nuovamente richiamata la sentenza n. 339 del 2007, nella quale
la Corte costituzionale ha  affermato,  tra  l'altro,  che  le  norme
statali recanti la disciplina  del  procedimento  amministrativo  che
consente l'avvio dell'esercizio  di  un  agriturismo,  nonche'  della
comunicazione delle eventuali variazioni dell'attivita'  autorizzata,
«attengono   unicamente   ad   aspetti   relativi   alla    attivita'
agrituristica che, in quanto tali,  sono  sottratti  alla  competenza
legislativa dello Stato». 
    La ricorrente sottolinea come  la  Corte  costituzionale  si  sia
espressa  in  termini  analoghi  nella  sentenza  n.  76  del   2009,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  194,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria
2008). Nella pronunzia  da  ultimo  citata,  la  Corte  -  dopo  aver
ribadito che «con riguardo al settore turistico [...]  la  necessita'
di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza
di valorizzare  meglio  l'attivita'  turistica  sul  piano  economico
interno e internazionale, attraverso  misure  di  varia  e  complessa
natura, e dalla necessita' di ricondurre ad unita' la grande varieta'
dell'offerta turistica del nostro Paese  e  di  esaltare  il  rilievo
assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze  n.
88 del 2007 e n.  214  del  2006)»  -  ha  precisato  che  «una  tale
disciplina  regolamentare  e'  destinata  ad  incidere   in   maniera
significativa sulle competenze delle Regioni in  materia  di  turismo
(in particolare introducendo procedure e termini che dovranno  essere
osservati anche dalle strutture amministrative regionali)». Pertanto,
la Corte  ha  ritenuto  che  la  norma  impugnata  dovesse  prevedere
«l'incisivo  strumento  di  leale  collaborazione  con   le   Regioni
rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni»,  anziche'
la mera acquisizione di un parere di quest'ultima. 
    La difesa della Regione  Toscana  osserva  come  la  disposizione
oggetto  dell'odierno  ricorso  non  preveda  alcuna  intesa  con  le
Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione. 
    D'altra parte, la disciplina in esame non  sarebbe  riconducibile
alla materia «tutela  della  concorrenza»,  di  competenza  esclusiva
dello Stato, in quanto essa riguarda essenzialmente il  rapporto  tra
la  pubblica  amministrazione  e  gli  operatori  privati,  non   «la
concorrenza tra  imprenditori  che  hanno  diritto  alla  parita'  di
trattamento e ad agire in un mercato libero senza barriere». 
    Le disposizioni impugnate nemmeno potrebbero essere ascritte alla
fissazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,   pure   di
competenza legislativa esclusiva statale, pena la  configurazione  di
un titolo «generale»  di  intervento  statale  su  tutta  l'attivita'
amministrativa regionale e locale. 
    Nella specie, del resto, non e' predeterminato il  livello  della
prestazione, e il momento in cui l'attivita' puo' essere iniziata non
costituisce una prestazione concernente un diritto. 
    La difesa regionale evidenzia  come,  una  volta  esclusi  i  due
titoli di competenza statale di cui sopra, le disposizioni  impugnate
ricadano nella materia "turismo" o al piu' in quella del "commercio",
e cioe' in materie di potesta' legislativa residuale  delle  Regioni,
con conseguente violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. 
    1.3.4.  -  L'art.  20,  comma  2,  dell'allegato  1  prevede  che
«l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita  di  agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio». 
    In proposito, la ricorrente richiama le argomentazioni svolte  in
riferimento agli artt. 16 e 21 dell'allegato 1, tenuto conto che pure
la  disposizione  contenuta  nell'art.  20,  comma  2,  e'  volta   a
disciplinare  i  procedimenti   amministrativi,   «senza   che   tale
disciplina sia necessitata dall'esercizio di una competenza esclusiva
statale». 
    A cio' conseguirebbe la violazione delle  attribuzioni  regionali
in materia di turismo e di  commercio,  e  quindi  degli  artt.  117,
quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    1.3.5. - La Regione Toscana impugna anche l'art. 23, commi 1 e 2,
dell'allegato  1,  in   quanto   conterrebbe   una   previsione   non
riconducibile ad un titolo di competenza statale. 
    Le norme impugnate, infatti,  definiscono  i  «sistemi  turistici
locali», prevedendone il riconoscimento da parte delle Regioni. 
    Secondo la ricorrente, i commi 1 e 2  dell'art.  23  recherebbero
disposizioni di dettaglio in materia di turismo, come tali lesive del
disposto  del  quarto  comma  dell'art.  117   Cost.   Inoltre,   non
sussisterebbero le condizioni per ritenere legittima la  chiamata  in
sussidiarieta' da parte dello Stato, in  quanto  le  disposizioni  in
esame non riguardano funzioni  e  competenze  amministrative,  bensi'
contengono prescrizioni generali, destinate ad essere  attuate  dalle
Regioni  e  dagli   enti   locali.   Proprio   quest'ultimo   assunto
dimostrerebbe l'insussistenza della necessita' di avocare allo  Stato
le funzioni amministrative e quelle legislative in materia. 
    La   difesa   regionale   ricorda,   inoltre,   come   la   Corte
costituzionale abbia ritenuto legittimo il ricorso alla  chiamata  in
sussidiarieta' in  materia  di  turismo  a  condizione  che  esistano
esigenze unitarie connesse  alla  promozione  del  sistema  turistico
nazionale, in particolare  nei  rapporti  con  l'estero.  Condizione,
quest'ultima, che non sussisterebbe nel caso di  specie,  trattandosi
di azioni per le quali il livello regionale risulta adeguato. 
    In ogni caso, precisa la difesa regionale, la suddetta previsione
sarebbe illegittima in quanto non lascia margini di  intervento  alle
Regioni, che devono soltanto provvedere a  riconoscere  le  strutture
definite dalla legge statale, e cio'  in  una  materia  rimessa  alla
competenza residuale regionale, anche con riguardo  ai  rapporti  con
gli enti locali. 
    Risulterebbero dunque violati gli artt. 117, quarto comma, e 118,
primo comma, Cost. 
    1.3.6. - Da ultimo, e' impugnato l'art. 24  dell'allegato  1,  il
quale dispone che «Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione  e
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il  Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  promuove  la   realizzazione   di
iniziative turistiche finalizzate ad  incentivare  la  valorizzazione
del  patrimonio  storico-artistico,  archeologico,  architettonico  e
paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le
risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori
oneri per la finanza pubblica». 
    La ricorrente osserva come la disposizione in esame  si  collochi
all'incrocio tra due materie: da un lato, il  turismo,  rimesso  alla
potesta' residuale regionale, e, dall'altro lato, la  «valorizzazione
dei beni culturali e ambientali», di competenza concorrente. 
    Al  riguardo,  la  Regione   Toscana   assume   che   l'attivita'
promozionale prevista dalla norma impugnata ben possa essere svolta a
livello regionale, non sussistendo valide ragioni per  cui  lo  Stato
debba operare secondo il meccanismo della chiamata in sussidiarieta'.
In ogni caso, la norma impugnata non avrebbe rispettato  i  requisiti
procedimentali previsti dalla giurisprudenza  costituzionale  per  la
legittimita' della chiamata in sussidiarieta'; il censurato  art.  24
non prevede, infatti, che  l'attivita'  promozionale  assegnata  allo
Stato  sia  esercitata  previa  una  necessaria  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, qualora gli interventi si pongano su un livello
sovraregionale, o direttamente con la Regione interessata,  nel  caso
di interventi limitati al territorio di quest'ultima. 
    A tal proposito, la difesa regionale richiama la sentenza  n.  94
del 2008, nella quale la  Corte  costituzionale  ha  sottolineato  il
necessario coinvolgimento delle  Regioni  anche  nelle  procedure  di
adozione delle misure di sostegno al settore turistico. 
    In definitiva, l'art. 24, incidendo  su  profili  attinenti  alle
materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali,  senza
prevedere la  necessaria  intesa  con  le  Regioni,  si  porrebbe  in
contrasto con gli artt. 117, terzo  e  quarto  comma,  e  118,  primo
comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. 
    2. - Con ricorso spedito per la  notifica  il  4  agosto  2011  e
depositato il successivo 5 agosto (reg. ric.  n.  76  del  2011),  la
Regione Puglia ha promosso questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del  2011  e  degli  artt.  2,
comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1,  2  e
3, 23, comma 1, e 24 dell'allegato 1 del citato decreto  legislativo,
per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo  e  quarto
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    2.1. - La ricorrente premette che con  l'art.  1,  comma  1,  del
d.lgs. n. 79 del 2011 e' stato approvato il «codice  della  normativa
statale in tema di ordinamento  e  mercato  del  turismo»,  contenuto
nell'allegato 1, mentre la rimanente parte del decreto ha  modificato
ed integrato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio  2003,  n.
229), in attuazione della direttiva 14 gennaio 2009,  n.  2008/122/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla  tutela  dei
consumatori per quanto  riguarda  taluni  aspetti  dei  contratti  di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio). 
    La difesa regionale osserva che, per  questa  seconda  parte  del
d.lgs. n. 79 del 2011, estranea al presente ricorso, il decreto trova
il proprio fondamento nella delega legislativa contenuta negli  artt.
1  e  2  e  nell'allegato  B  della  legge  4  giugno  2010,  n.   96
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria   2009).   Diversamente,   per    la    parte    relativa
all'approvazione del cosiddetto codice del  turismo,  il  decreto  in
questione, secondo quanto risulta dalla relativa  premessa,  dovrebbe
trovare fondamento nelle deleghe  legislative  di  cui  all'art.  14,
commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, cioe' in quelle norme
che  hanno  delineato  il   complesso   meccanismo   semplificatorio,
comunemente definito "sistema taglia-leggi". 
    Quanto all'iter procedimentale che ha preceduto l'emanazione  del
d.lgs. n. 79 del 2011, la Regione Puglia ricorda,  tra  l'altro,  che
sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso, in  data
18 novembre 2010, un parere positivo per  la  parte  attuativa  della
delega di cui alla legge n. 96 del 2010,  e  negativo  per  la  parte
relativa al cosiddetto codice del turismo. Il Consiglio di Stato  ha,
invece,  espresso  sul  medesimo  schema  un  parere  favorevole  con
condizioni e osservazioni. 
    2.2. - In primo luogo, la Regione Puglia impugna l'art. 1,  comma
1, del d.lgs. n. 79 del 2011 per violazione  degli  artt.  76  e  77,
primo comma, Cost., in  relazione  alla  lesione  delle  attribuzioni
spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, quarto comma,  e  118,
primo comma, Cost. 
    In  particolare,  la  difesa  regionale  rileva  che  le  deleghe
contenute nei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del  2005
sono scadute in data 16 dicembre 2009 (e comunque  non  oltre  il  16
marzo 2010, in forza della previsione contenuta  nell'ultimo  periodo
del comma 22 del medesimo art. 14  della  legge  n.  246  del  2005).
Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la delega di cui al  comma  14
abilita  il  Governo  alla  sola  adozione   di   decreti   meramente
ricognitivi delle  disposizioni  legislative  anteriori  al  1970  da
mantenere in  vigore,  sottraendole  agli  effetti  abrogativi  della
cosiddetta clausola ghigliottina (e' richiamata la  sentenza  n.  346
del 2010 della Corte costituzionale). 
    Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente  sostiene  che
l'unica delega legislativa  astrattamente  in  grado  di  fondare  il
potere del Governo di approvare  il  codice  del  turismo  e'  quella
contenuta nel comma 18 del citato art.  14,  per  la  parte  relativa
all'emanazione  di   disposizioni   «di   riassetto».   La   suddetta
previsione, sostituita dall'art. 13 della legge 4 marzo 2009,  n.  15
(Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti), stabilisce  che  «entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono
essere emanate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e  previo  parere
della Commissione di cui al comma 19». 
    Sarebbe evidente, a parere della Regione Puglia, che  una  delega
siffatta, limitata al «riassetto» dell'esistente, non possa abilitare
il Governo ad adottare il codice del turismo, come non aveva  mancato
di rilevare la Conferenza unificata, nel parere negativo espresso  in
data 18  novembre  2010  sullo  schema  di  decreto  legislativo,  in
riferimento alla parte relativa all'approvazione del suddetto codice. 
    A   cio'   conseguirebbe,   sempre   secondo    la    ricorrente,
l'illegittimita'  delle   disposizioni   impugnate   per   violazione
dell'art. 77, primo  comma,  Cost.,  anche  nell'ipotesi  in  cui  si
accedesse all'interpretazione sistematica della  normativa  contenuta
nell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, indicata dal  Consiglio  di
Stato, sezioni riunite prima e normativa, nel parere 2 marzo 2010, n.
802, adunanza del 13 gennaio 2010. 
    Il Consiglio di Stato ha ritenuto,  infatti,  che  la  delega  al
«riassetto», contenuta nel comma 18 del citato art. 14, sia  autonoma
rispetto a quella integrativo-correttiva pure indicata  nel  medesimo
comma 18, e che pertanto essa valga  sostanzialmente  come  «proroga»
per un ulteriore biennio della delega  al  «riassetto»  prevista  dal
comma 15 e gia' scaduta il  16  dicembre  2009.  Il  predetto  parere
conclude, sul punto, affermando che «quanto all'oggetto  [...]  della
delega esso e' e rimane quello previsto dall'art. 14, comma 15, della
legge n. 246 del 2005, e cioe' il riassetto della materia oggetto dei
decreti legislativi di cui al  comma  14.  Si  evidenzia,  in  questa
prospettiva, il legame che unisce la fase di riassetto, da  compiersi
ai sensi del nuovo comma 18, con la fase, in  precedenza  svolta,  di
identificazione della disciplina da mantenere in vigore.  L'opera  di
riassetto puo', infatti, essere realizzata per  la  prima  volta  nel
biennio di cui all'art. 14, comma 18, ma e' comunque  sequenzialmente
collegata con l'attivita' svolta nelle fasi precedenti» (punto 8  del
Considerato). 
    La difesa regionale osserva come anche  siffatta  interpretazione
non consenta di ritenere il codice del  turismo  esente  da  vizi  di
costituzionalita' relativi al  suo  procedimento  di  formazione.  Al
riguardo, la Regione Puglia ricorda che l'art. 14 della legge n.  246
del 2005 prevede, al comma 14, la  cosiddetta  "delega  salva-leggi",
scaduta il 16 dicembre 2009, per l'adozione  di  decreti  legislativi
recanti l'individuazione delle disposizioni legislative da  sottrarre
all'abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter,
a decorrere dal 16 dicembre 2010. 
    Il comma 14 indica,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio   della   delega,   quello   dell'«organizzazione   delle
disposizioni da mantenere  in  vigore  per  settori  omogenei  o  per
materie,  secondo  il  contenuto  precettivo  di  ciascuna  di  esse»
(lettera e). 
    Il successivo  comma  15  conferisce  al  Governo  una  ulteriore
delega, da esercitare con gli stessi decreti legislativi  di  cui  al
comma 14 (dunque, sempre entro il 16 dicembre 2009),  stabilendo  che
questi  ultimi  «provvedono  altresi'  alla  semplificazione   o   al
riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine  di  armonizzare  le
disposizioni   mantenute   in   vigore    con    quelle    pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio 1970». 
    Secondo la Regione Puglia, il tenore della disposizione da ultimo
richiamata rende palese che la delega al  «riassetto»  contenuta  nel
comma 15 dell'art. 14 non ha un «oggetto definito», dovendolo mutuare
dai   decreti   legislativi   attuativi   della   delega   cosiddetta
"salva-leggi", contenuta nel comma 14. Si tratta dunque di una delega
con oggetto indefinito, ma «definibile»  attraverso  successivi  atti
normativi. 
    In base a queste previsioni, dunque, sarebbe stato possibile  per
il Governo esercitare la prima delega, prevista nel comma  14,  e  in
tal modo determinare una pluralita' di «oggetti definiti», sui  quali
poi esercitare la delega al «riassetto» prevista  nel  comma  15,  o,
scaduta quest'ultima, quella di cui al comma 18, come prospettato dal
Consiglio di Stato. 
    Tuttavia, prosegue la difesa regionale,  anche  ad  ammettere  la
conformita' a Costituzione di questa soluzione ermeneutica, resta  il
fatto che nulla di tutto cio' si e' verificato. Infatti, ad eccezione
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), non rilevante in questa sede,  l'esercizio  delle  deleghe
previste nei citati commi 14 e 15 ha condotto all'emanazione del solo
d.lgs. n. 179 del 2009 (entrato in vigore il 15  dicembre  2009),  il
quale contiene due elenchi, ordinati secondo il criterio cronologico,
di atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta "ghigliottina
taglia-leggi"  e  di  atti  legislativi  da   sottrarre   all'effetto
abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. n. 200 del 2008. 
    Il d.lgs. n. 179 del 2009, a parere della ricorrente, si pone  in
palese contrasto con il principio della delega di  cui  all'art.  14,
comma 14, lettera e), della legge  n.  246  del  2005,  giacche'  non
contiene alcuna distinzione o organizzazione  «per  materie»  o  «per
settori omogenei» delle disposizioni individuate.  Inoltre,  anche  a
prescindere dalla illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 179, la
mancata organizzazione «per materie» o «per settori  omogenei»  delle
disposizioni «salvate» dall'abrogazione generalizzata ha  determinato
il  venir  meno  del  presupposto  fondamentale  delle   deleghe   al
«riassetto», contenute nei commi 15 e 18 dell'art. 14 della legge  n.
246 del 2005. 
    A ragionare diversamente, ammettendo cioe' che il comma 18  abbia
legittimato il Governo ad emanare decreti  legislativi  di  riassetto
nei due anni successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n.  179  del
2009, e che tale riassetto debba coinvolgere  anche  le  disposizioni
legislative  successive  al  1°  gennaio  1970,  si   arriverebbe   a
teorizzare che il Parlamento abbia conferito al Governo una delega  a
riformare l'intero ordinamento legislativo statale senza alcun limite
che valga a definire l'ambito oggettivo dell'intervento. 
    E'  chiaro  allora,  prosegue  la  ricorrente,  che   il   canone
dell'interpretazione costituzionalmente orientata della  disposizione
di cui all'art. 14, comma 18, della legge n. 246 del  2005  restringe
il  campo  a  due  possibili   soluzioni,   in   grado   di   evitare
l'illegittimita' costituzionale della  delega:  a)  ritenere  che  la
delega  al  riassetto  presupponga  la  previa  organizzazione  delle
disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 per  materie  o
per settori omogenei,  cosi'  da  avere  un  «oggetto  definito»;  b)
ritenere che il riassetto  (ex  commi  15  e  18  dell'art.  14)  sia
riferito alle sole disposizioni legislative anteriori al  1°  gennaio
1970 e fatte salve con il d.lgs. n. 179 del 2009, con la  conseguenza
che quelle successive alla predetta  data  possono  essere  prese  in
considerazione soltanto «al fine di armonizzare» le prime con  queste
ultime. 
    Entrambe le  soluzioni  interpretative,  conclude  sul  punto  la
difesa regionale,  portano  a  ritenere  palesemente  illegittimo  il
d.lgs. n. 79 del 2011, nella parte  in  cui  approva  il  codice  del
turismo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. 
    Nell'ipotesi sub a), il decreto sarebbe incostituzionale  perche'
il Governo ha agito in assoluta carenza di  potere,  non  sussistendo
ne' i presupposti generali della delega al «riassetto», ne'  un'altra
delega avente ad oggetto il riassetto  della  normativa  in  tema  di
ordinamento e di mercato del turismo. 
    Nell'ipotesi sub b), l'illegittimita' costituzionale  del  d.lgs.
n. 79 del 2011 deriverebbe dal fatto che il  Governo  ha  ecceduto  i
limiti della delega per la parte in cui ha  provveduto  al  riassetto
dell'intera disciplina legislativa statale esistente  in  materia  di
turismo, senza limitarsi alle sole disposizioni  anteriori  al  1970,
mantenute in vigore dal d.lgs. n. 179 del 2009. 
    2.2.1. -  Qualora  gli  argomenti  finora  svolti  non  dovessero
risultare condivisibili,  la  Regione  Puglia  chiede  che  la  Corte
sollevi davanti a se stessa, in riferimento  all'art.  76  Cost.,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  comma  18,
della legge n. 246 del 2005 in quanto contenente una delega priva  di
oggetto. 
    Al riguardo, la difesa regionale rileva che la delega di  cui  al
comma  18  non  potrebbe  definirsi  ad  «oggetto  definito»  ove  si
ritenesse conferita al Governo la potesta' di provvedere al riassetto
di tutta la legislazione statale vigente, distinguendola in  base  al
solo «criterio soggettivo» della struttura amministrativa competente.
Se cosi' fosse, secondo la ricorrente, saremmo  in  presenza  di  una
«abilitazione take away», rivolta a  ciascuna  amministrazione  dello
Stato, a scegliere  liberamente,  di  volta  in  volta,  i  materiali
legislativi da  «riassettare»,  e  a  confezionare  a  piacimento  la
riforma - piu' o meno organica - della «propria» legislazione. 
    Inoltre, la definizione dell'oggetto della  delega  al  riassetto
non potrebbe dedursi dal richiamo, operato dal comma 15 dell'art. 14,
ai principi e criteri direttivi di cui all'art.  20  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della  Pubblica
Amministrazione  e  per  la  semplificazione   amministrativa),   non
trattandosi di criteri specifici per una determinata materia. 
    Per le ragioni anzidette,  la  ricorrente  insiste  affinche'  la
Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento all'art. 76  Cost.,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  18,
della legge n. 246 del 2005, dall'accoglimento della  quale  dovrebbe
derivare la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011 e dell'intero allegato 1. 
    2.2.2. - La ricorrente sostiene che la propria legittimazione  ad
evocare parametri estranei al  riparto  di  competenze  tra  Stato  e
Regioni discenda dal fatto che la violazione  degli  stessi  ridonda,
nel  caso  di  specie,  nella  lesione  delle  sfere   di   autonomia
riconosciute alle Regioni dagli artt. 117, quarto comma, e 118, primo
comma,  Cost.  La  materia  del  "turismo"  appartiene  infatti  alla
competenza residuale delle Regioni, come la Corte  costituzionale  ha
piu'  volte  riconosciuto,  e  la  normativa   statale   oggetto   di
impugnazione   risulta   finalizzata   a   vincolare    le    Regioni
nell'esercizio di tale competenza nonche'  di  rilevanti  e  numerose
funzioni amministrative ad esse spettanti, ai  sensi  dell'art.  118,
primo comma, Cost. 
    2.3. - In via subordinata, la Regione Puglia impugna alcune norme
del  codice  del  turismo,  in  quanto  invasive   delle   competenze
legislative o amministrative ad essa costituzionalmente attribuite. 
    2.3.1.    -    Preliminarmente,    la    ricorrente     argomenta
sull'inquadramento della materia "turismo" nella competenza residuale
delle  Regioni,  ai  sensi  dell'art.  117,  quarto   comma,   Cost.,
richiamando  in  particolare  le  numerose   pronunce   della   Corte
costituzionale, successive alla riforma del Titolo V della  Parte  II
della Costituzione, che hanno riconosciuto la competenza regionale in
questo ambito (sono richiamate le sentenze n. 197 del  2003,  n.  214
del 2006, n. 88 del 2007, n. 339 del 2007, n. 94 del 2008, n. 76  del
2009, n. 16 del 2010). 
    La stessa ricorrente riconosce, peraltro, che lo Stato, in taluni
casi, e' legittimato ad intervenire nella materia del  turismo;  cio'
avviene in relazione alle materie cosiddette  trasversali,  quali  la
tutela della concorrenza, la determinazione  dei  livelli  essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,   il
coordinamento informativo statistico  e  informatico,  ovvero  quando
talune  funzioni  amministrative  non  possano  essere  efficacemente
svolte a livello regionale. In questo secondo caso, lo Stato avoca  a
se' l'esercizio di dette funzioni amministrative, congiuntamente alle
corrispondenti  funzioni  legislative,  secondo   lo   schema   della
cosiddetta chiamata in sussidiarieta'. 
    Anche nella materia  del  turismo  e'  dunque  possibile  che  si
realizzi tale meccanismo, come la  giurisprudenza  costituzionale  ha
affermato nelle gia' citate sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e
n. 214 del 2006, ma cio' deve avvenire secondo lo «statuto» elaborato
dalla stessa Corte costituzionale nelle note sentenze n. 303 del 2003
e n. 6 del  2004  (la  ricorrente  richiama  anche  le  piu'  recenti
sentenze n. 165 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010). 
    Infine, lo  Stato  puo'  disciplinare  ambiti  materiali  che  si
pongono in stretta correlazione con quello del turismo  o  che  hanno
una indubbia influenza sulle attivita' che si  riferiscono  ad  esso,
come ad esempio nel  caso  delle  «professioni»  o  dell'«ordinamento
civile», cui sono riconducibili, secondo la Regione Puglia,  numerose
disposizioni del codice del turismo. 
    In  sostanza,  il  riconoscimento  della  competenza  legislativa
residuale  regionale  nella  materia  del  turismo  non  esclude   la
possibilita', per  lo  Stato,  di  incidere  con  proprie  discipline
legislative su tale settore o su settori contigui. 
    Nel caso di specie,  pero',  lo  Stato  si  sarebbe  mosso  nella
prospettiva  della   «legge-quadro»,   e   cioe'   della   competenza
concorrente in materia di  turismo,  esistente  prima  della  riforma
costituzionale del 2001. Pertanto, il cosiddetto codice  del  turismo
sarebbe stato costruito «con  un  impianto  essenzialmente  distonico
rispetto all'attuale assetto delle competenze». 
    Alla luce di quanto detto, la ricorrente sostiene che  il  codice
del turismo non sia integralmente incostituzionale, ma lo sia solo in
alcune sue norme, che vengono specificamente censurate. 
    2.3.2.  -  La  Regione  Puglia  procede  quindi  all'esame  delle
disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16,  commi
1 e 2, 20, comma  2,  21,  commi  1,  2  e  3,  23,  comma  1,  e  24
dell'allegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011,  e  illustra  i  motivi  di
censura. 
    Gli  argomenti  svolti  dalla  ricorrente  sono   sostanzialmente
analoghi a quelli  sintetizzati  nel  punto  1.3  in  riferimento  al
ricorso della Regione Toscana. Si  puo'  pertanto  fare  rinvio  alla
richiamata sintesi. 
    3. - Con ricorso notificato il 4  agosto  2011  e  depositato  il
successivo 9 agosto (reg. ric. n. 80 del 2011), la Regione Umbria  ha
promosso questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
d.lgs. n. 79 del 2011 e, in subordine, degli artt.  2,  comma  2,  4,
commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2
e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dell'allegato  1  del  citato
decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo  comma,
117, quarto comma, e 118, primo comma,  Cost.,  e  del  principio  di
leale collaborazione. 
    3.1. - La ricorrente richiama in sintesi il contenuto del  d.lgs.
n. 79 del 2011, e, in particolare,  dell'art.  1,  con  il  quale  e'
approvato il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui all'allegato 1», e quindi espone i motivi
per cui la  normativa  in  oggetto  sarebbe  illegittima,  in  quanto
introdotta dal  Governo  in  assenza  di  delega  legislativa  o,  in
alternativa, sulla base  di  una  delega  priva  di  oggetto,  ovvero
scaduta. 
    Gli  argomenti  svolti  dalla  ricorrente  sono   sostanzialmente
analoghi a quelli sintetizzati nel punto 2 in riferimento al  ricorso
della Regione Puglia, a partire dal riepilogo della disciplina  della
delega conferita dal Parlamento al Governo con l'art. 14,  commi  14,
15 e 18, della  legge  n.  246  del  2005,  con  i  relativi  aspetti
problematici    riguardanti    l'interpretazione    delle    indicate
disposizioni. 
    Si puo' pertanto fare  rinvio  alla  richiamata  sintesi  con  la
precisazione  che,  a  differenza  della  Regione  Puglia,  l'odierna
ricorrente non chiede alla Corte di sollevare davanti a se stessa  la
questione  di  legittimita'   costituzionale   della   delega   sopra
richiamata. 
    3.2. - La Regione Umbria procede quindi ad illustrare le  censure
prospettate, in via subordinata,  nei  confronti  delle  disposizioni
contenute negli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2,  8,  comma  2,  16,
commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2,  24  e
30, comma 1, dell'allegato 1. 
    Anche a tale riguardo, la parziale identita'  tra  gli  argomenti
svolti dall'odierna ricorrente e quelli prospettati nei ricorsi delle
Regioni Toscana e Puglia suggerisce di  rinviare  alle  sintesi  gia'
svolte nei paragrafi precedenti, evidenziando nel prosieguo  soltanto
le ragioni di censura prospettate nei confronti delle norme contenute
negli artt. 4, commi 1 e 2, e  30,  comma  1,  dell'allegato  1,  non
impugnate ne' dalla Regione Toscana ne' dalla Regione Puglia. 
    3.2.1. - L'art. 4, comma 1, dell'allegato 1 reca  la  definizione
di impresa turistica, mentre il comma 2 prevede che «l'iscrizione  al
registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre  1993,  n.  580
[...], ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative
laddove  previsto,  costituiscono  condizione  per  usufruire   delle
agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,  degli  incentivi  e
dei benefici di qualsiasi genere  ed  a  qualsiasi  titolo  riservate
all'impresa turistica». 
    Secondo la ricorrente la previsione da  ultimo  indicata  sarebbe
lesiva della competenza regionale in materia di  turismo,  in  quanto
condiziona la concessione  di  benefici  economici  in  favore  delle
imprese turistiche alla previa iscrizione delle  stesse  al  registro
delle  imprese  ovvero  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative. 
    La violazione dell'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  risulterebbe
ancor piu' evidente leggendo il comma 2 in combinato disposto con  il
comma 1 dell'art. 4, giacche' limiterebbe il potere delle Regioni  di
erogare benefici alle sole imprese  turistiche  che  rientrano  nella
definizione dettata nel comma 1, peraltro priva  di  riscontro  nella
disciplina del codice civile. 
    3.2.2. - L'art. 30, comma 1, dell'allegato 1 prevede che «al fine
di aumentare la competitivita' del settore e  l'offerta  dei  servizi
turistici a favore dei visitatori  nazionali  ed  internazionali,  lo
Stato  promuove  ogni  iniziativa  volta  ad  agevolare  e   favorire
l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi  aperti  al  pubblico  dei
turisti con animali domestici al seguito». 
    La ricorrente osserva come la norma statale realizzi l'attrazione
di funzioni in materia di  turismo  senza  che  si  possano  scorgere
ragioni di carattere unitario tali da giustificare  la  significativa
deroga alle regole sul riparto  di  competenza,  essendo  il  livello
regionale del tutto adeguato all'esercizio delle  predette  funzioni.
In ogni caso, poi, non e' stata prevista alcuna forma di  intesa  con
le Regioni, sicche' sarebbe evidente la violazione degli  artt.  117,
quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    4. - Con ricorso notificato il 5  agosto  2011  e  depositato  il
successivo 11 agosto (reg. ric. n. 82 del 2011), la Regione Veneto ha
promosso questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
d.lgs. n. 79 del 2011 e degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,  comma  1,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dell'allegato  1  del  citato
decreto legislativo, per violazione degli artt. 76,  114,  117,  118,
119 e 120 Cost. 
    4.1.   -   La   ricorrente   espone   diffusamente   le   ragioni
dell'impugnativa che investe in  via  principale  l'intera  normativa
statale contenuta nell'allegato 1, approvato dall'art. 1  del  d.lgs.
n. 79 del 2011, e in subordine numerose disposizioni contenute  nello
stesso allegato. 
    La  censura  prospettata  in  via  principale,  finalizzata  alla
declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'intero  «codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo»
di cui all'allegato 1, e' formulata in riferimento all'art. 76 Cost.:
secondo la Regione Veneto il d.lgs. n.  79  del  2011  sarebbe  stato
emanato in assenza di delega, o comunque in violazione  della  delega
sulla quale dichiara di fondarsi. 
    In proposito,  la  ricorrente  svolge  argomenti  sostanzialmente
riconducibili a  quelli  rappresentati  nel  ricorso  proposto  dalla
Regione Puglia, alla cui sintesi si fa rinvio. Cio'  vale  anche  con
riguardo all'istanza formulata  affinche'  la  Corte,  ove  ritenesse
legittimo l'esercizio della delega contenuta nell'art. 14 della legge
n. 246 del  2005,  sollevi  dinanzi  a  se  stessa  la  questione  di
legittimita' costituzionale della normativa di delega, in particolare
del citato art. 14, comma 18 (in relazione ai commi  14  e  15),  per
violazione degli artt. 76, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. 
    4.2. - La Regione Veneto impugna  altresi'  singole  disposizioni
del cosiddetto codice del turismo, precisando che le relative censure
debbono intendersi comunque estese all'art. 1 del d.lgs.  n.  79  del
2011, di approvazione dell'allegato 1. 
    Gli artt. 1 e 2 di quest'ultimo, dai quali risulta il  dichiarato
intento del legislatore statale di adottare una  disciplina  organica
della materia, senza la previsione della  necessaria  intesa  con  le
Regioni, si porrebbero in contrasto con  le  regole  del  riparto  di
competenza e con il principio di leale collaborazione. 
    In particolare, il comma  2  dell'art.  2  avrebbe  disposto  una
«generale» avocazione allo  Stato  della  competenza  legislativa  in
materia di turismo, stante la genericita'  e  indeterminatezza  delle
esigenze unitarie ivi rappresentate. Il comma 3 dello stesso art.  2,
invece, risulterebbe equivoco  nella  parte  in  cui  fa  riferimento
all'attribuzione  delle  funzioni  amministrative  «esercitate  dallo
Stato di cui ai commi 1 e 2». I commi 1 e 2, infatti, non  riguardano
funzioni amministrative bensi' competenze legislative. Cio'  comporta
che il citato comma 3, ove interpretato come inclusivo  di  tutte  le
funzioni amministrative  riconducibili  alle  competenze  legislative
indicate  nei   commi   procedenti,   determina   una   significativa
compressione delle competenze amministrative regionali in materia  di
turismo, in assenza di condizioni che ne giustifichino  l'avocazione,
e in attuazione di un «rovesciamento» dello schema della chiamata  in
sussidiarieta'. 
    Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice  del
turismo, il quale impone allo Stato il compito di  garantire  che  le
persone con disabilita' (motorie, sensoriali e intellettive)  possano
fruire dell'offerta turistica, a parita' di qualita' e senza aggravio
di costi rispetto agli  altri  fruitori,  determina  l'avocazione  di
funzioni  amministrative   generiche   in   assenza   di   comprovata
inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento  di  tali  funzioni.  Ne
deriverebbe la violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. 
    La ricorrente impugna gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del
cosiddetto codice del turismo, con i quali sarebbe  stata  introdotta
una disciplina di dettaglio in assenza di  un  titolo  di  competenza
esclusiva statale, e in carenza dei presupposti per  la  chiamata  in
sussidiarieta'. 
    Con gli artt. 8 e 9, le strutture ricettive sono classificate  in
modo analitico;  l'art.  10  riserva  allo  Stato  la  fissazione  di
standard qualitativi e istituisce un sistema  di  rating  associabile
alle «stelle» che contrassegnano il livello attribuito agli  esercizi
alberghieri; con gli artt. 12, 13 e 14 sono qualificate le  strutture
ricettive extralberghiere, all'aperto, e di mero supporto; l'art.  15
riserva allo Stato la fissazione di  standard  minimi  nazionali  dei
servizi  e  delle  dotazioni  ai  fini  della  classificazione  delle
strutture ricettive; l'art. 16 prevede l'applicazione della  speciale
disciplina dello sportello unico, a  fini  di  semplificazione  degli
adempimenti amministrativi. 
    Le  predette   disposizioni,   si   osserva   dalla   ricorrente,
intervengono sulla materia gia' regolata dagli articoli da  22  a  43
della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo  unico
delle leggi regionali in materia di turismo). 
    Peraltro,  prosegue  la  difesa  regionale,  con  riguardo   alle
funzioni amministrative di classificazione delle strutture  ricettive
(art. 13, comma 8), di rilascio della licenza di esercizio  (art.  8,
comma 2), e di ricevimento e controllo della SCIA (art. 16),  non  e'
prevista  alcuna  avocazione  delle  stesse  funzioni  ad   autorita'
statali,  con  la   conseguenza   che   viene   meno   la   possibile
giustificazione  dell'intervento  statale  sul  piano  organizzativo,
confermandosi l'avocazione della  mera  competenza  legislativa,  per
disciplinare «la parte  principale  della  materia  del  turismo»  in
sostituzione delle Regioni. 
    Le disposizioni impugnate si  porrebbero  in  contrasto  con  gli
artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.; inoltre, nella parte in cui
la definizione dell'attivita' ricettiva e' volta a specificare  quali
attivita'  accessorie  sono  comprese  nella  relativa   licenza   di
esercizio (somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  fornitura  di
generi di varia natura),  potrebbe  profilarsi  la  violazione  delle
competenze  regionali  nella   materia   del   commercio,   anch'essa
attribuita alla competenza residuale delle Regioni. 
    La ricorrente procede all'esame dell'impugnato art. 11, comma  1,
del cosiddetto codice del turismo, che  prevede  l'obbligo  a  carico
degli operatori turistici di comunicare i prezzi  praticati  «secondo
quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano». 
    In tal modo, osserva la  difesa  regionale,  viene  imposto  alle
Regioni di disciplinare  l'obbligo  a  carico  degli  operatori,  sul
presupposto che le stesse Regioni dispongano del relativo potere.  Ma
cio' contrasta con il riparto di competenze stabilito  dall'art.  117
Cost. in forza del  quale  la  materia  dei  prezzi  delle  strutture
ricettive appartiene alla competenza esclusiva dello  Stato,  poiche'
rientra nella generale competenza statale riguardante  il  «complesso
delle strutture commerciali» (sono richiamate le sentenze della Corte
costituzionale n. 370 e 188 del 1992). 
    Pertanto, il citato art. 11,  comma  1,  in  quanto  impone  alle
Regioni un intervento normativo nel settore, si porrebbe in contrasto
con l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost. 
    Gli artt. 18, 19, 20 e 21 del codice in esame intervengono  sulla
disciplina del turismo  operando  la  definizione  e  classificazione
degli operatori (art. 18), imponendo loro l'obbligo di  assicurazione
(art.  19),  riservando  allo  Stato  la  fissazione  dei   requisiti
professionali dei direttori tecnici (art. 20) e disponendo misure  di
semplificazione amministrativa (art. 21). 
    La difesa regionale evidenzia come, fatta  eccezione  per  l'art.
20,  le  predette  disposizioni  regolino  segmenti   della   materia
disciplinati dalla gia' richiamata legge regionale n.  33  del  2002,
negli articoli da 62 a 81, in assenza di un titolo di  legittimazione
dell'intervento statale. 
    Quest'ultimo  non  sarebbe  giustificabile  alla  stregua   della
chiamata in sussidiarieta', ai sensi dell'art.  118  Cost.,  giacche'
non e' individuata alcuna funzione  amministrativa  da  avocare  allo
Stato, essendo di contro evidente l'avocazione della mera  competenza
legislativa al fine di disciplinare la materia in sostituzione  delle
Regioni; di conseguenza, le disposizioni contenute negli artt. 18, 19
e 21 si porrebbero in contrasto con gli artt. 117, quarto comma,  118
e 120 Cost. 
    Sono quindi esaminati gli impugnati artt. 68 e 69 del  cosiddetto
codice del turismo. 
    L'art. 68 istituisce un servizio di assistenza al turista ed  uno
sportello del turista, a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e  la
competitivita' del turismo, e l'art. 69 configura  una  procedura  di
gestione dei reclami, affidata al medesimo Dipartimento. 
    L'art. 69, comma 3, prevede che il Dipartimento comunichi l'esito
dell'attivita' istruttoria svolta  a  seguito  del  reclamo,  ma  non
indica quali provvedimenti possono essere adottati, di  modo  che  vi
sarebbe una «assoluta indeterminatezza  quanto  al  potere  demandato
alla  pubblica  amministrazione»,  e  cio'   non   consentirebbe   di
verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per  realizzare
l'avocazione  allo  Stato  di  funzioni  amministrative  in  via   di
sussidiarieta', ai sensi dell'art. 118 e nel rispetto  dell'art.  120
Cost. 
    Inoltre, poiche' l'art. 69, comma 4, rimanda ad un regolamento la
definizione dei provvedimenti sanzionatori a carico  degli  operatori
turistici, sarebbe violato, oltre al principio  di  legalita',  anche
l'art. 117, sesto comma, Cost. che riserva  allo  Stato  la  potesta'
regolamentare nelle sole materie di competenza esclusiva. 
    La ricorrente segnala, ancora, il  mancato  coinvolgimento  delle
Regioni nella gestione dei reclami, in violazione  del  principio  di
leale collaborazione. 
    La stessa ricorrente sottolinea, infine, come  l'attribuzione  di
nuove funzioni ad una struttura amministrativa governativa,  qual  e'
il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'  del  turismo,
nonostante l'abrogazione della legge  istitutiva  del  Ministero  del
turismo (legge 31 luglio  1959,  n.  617,  recante  «Istituzione  del
Ministero del turismo e dello spettacolo») a seguito  del  referendum
svoltosi il 18 aprile 1993, renda «se possibile ancor  piu'  evidente
la generale finalita' del Governo di riappropriarsi di  competenze  e
funzioni nella materia del turismo, nonostante  la  scelta  contraria
compiuta dal legislatore costituzionale». 
    5. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
ciascuno dei giudizi chiedendo che  le  questioni  prospettate  siano
dichiarate inammissibili e/o infondate. 
    La difesa statale svolge argomentazioni  analoghe  in  tutti  gli
atti  di  costituzione,  che,  pertanto,  possono  essere   esaminati
congiuntamente. 
    5.1. - Con riferimento  alle  questioni  promosse  dalle  Regioni
Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011) e Puglia  (reg.  ric.  n.  76  del
2011), aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1,  del  d.lgs.  n.  79  del
2011, la difesa statale preliminarmente eccepisce  l'inammissibilita'
dei relativi ricorsi,  sul  rilievo  della  mancata  indicazione  dei
parametri evocati - gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo  comma,
Cost. - nelle rispettive delibere regionali con  le  quali  e'  stata
autorizzata la proposizione dei ricorsi. 
    Analoga eccezione e' formulata  con  riferimento  alle  questioni
promosse dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011),  aventi  ad
oggetto sia l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  79  del  2011,  sia  le
disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,  comma  1,  12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68  e  69  dell'allegato  1  al  predetto
decreto. Anche in questo caso, secondo l'Avvocatura dello  Stato,  la
delibera regionale di autorizzazione alla  proposizione  del  ricorso
non conterrebbe l'indicazione dei parametri. 
    Ancora in via preliminare, in riferimento alle questioni promosse
dalle Regioni Toscana (ric. n. 75 del 2011), Puglia (ric. n.  76  del
2011) e Umbria (ric. n. 80 del 2011),  la  difesa  statale  eccepisce
l'inammissibilita' del primo motivo di ricorso nella parte in cui  e'
richiamato il parametro, asseritamente  inconferente,  dell'art.  77,
primo  comma,  Cost.,  a  fronte  dell'impugnazione  di  un   decreto
legislativo adottato sulla base di una delega del Parlamento. 
    5.2.  -  Quanto   al   merito,   la   difesa   statale   contesta
l'affermazione delle ricorrenti secondo cui  il  codice  del  turismo
sarebbe stato adottato senza alcun coinvolgimento  delle  Regioni.  A
tal proposito,  l'Avvocatura  generale  ricorda  che  lo  schema  del
decreto legislativo e' stato sottoposto al  parere  della  Conferenza
unificata nella seduta del 18 novembre 2010. 
    In relazione all'asserita violazione delle  competenze  regionali
in materia di turismo, il resistente non nega che,  a  seguito  della
riforma costituzionale del 2001, le  Regioni  abbiano  acquisito  una
competenza legislativa residuale in materia, ma precisa come non  sia
venuto meno il carattere vincolante di alcuni limiti derivanti  dalla
legislazione statale (ad esempio, il rispetto delle norme di  diritto
privato, di diritto penale e  di  diritto  processuale).  A  cio'  si
aggiungano  i  rilevanti   condizionamenti   che   possono   derivare
dall'intervento  legislativo  statale  in  altre   materie   affidate
espressamente  alla  sua  competenza,  esclusiva  o  concorrente  (ad
esempio, in tema di tutela della concorrenza, di tutela dell'ambiente
e di governo del territorio). 
    In particolare, la difesa statale evidenzia come, in virtu' della
giurisprudenza della Corte  costituzionale,  non  possano  ricondursi
all'ambito materiale del turismo le normative in tema di  professioni
turistiche (sentenze n. 132 del 2010, n. 271 del  2009,  n.  222  del
2008 e n. 459 del 2005), di rapporti civilistici (sentenza n. 369 del
2008),  di  canoni  d'uso  per  le  concessioni  dei  beni  demaniali
marittimi (sentenze n. 180 del 2010, n. 94  del  2008  e  n.  88  del
2007), di diritti aeroportuali (sentenza n. 51 del 2008), di  bevande
ed alimenti trattati e somministrati  nelle  aziende  di  agriturismo
(sentenza n. 339 del 2007). 
    Da ultimo, l'Avvocatura generale ricorda la giurisprudenza  della
Corte costituzionale che ha riconosciuto la possibilita' per la legge
statale di attribuire funzioni amministrative al livello  centrale  e
di regolarne l'esercizio  in  base  ai  principi  di  sussidiarieta',
adeguatezza  e  differenziazione,  pur  in  presenza  di  determinate
condizioni. Al riguardo, sono richiamate le pronunzie nelle quali  e'
stata ritenuta «attratta in sussidiarieta'» la  funzione  legislativa
in relazione a funzioni amministrative esercitate dallo  Stato  nella
materia del turismo (sentenze n. 76 del 2009, n. 94 del 2008, n.  339
del 2007, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). 
    A questo proposito, il resistente ritiene che l'«atteggiamento di
prudenza», tenuto dalla Corte costituzionale nel riconoscere i  nuovi
spazi di autonomia regionale in materia di turismo, sia  dovuto  alla
necessita' di bilanciare le  opposte  esigenze  di  una  piu'  decisa
regionalizzazione  della  materia  del  turismo   e   di   un   nuovo
accentramento delle competenze. 
    Alla luce delle considerazioni di cui sopra,  la  difesa  statale
ritiene che il codice del turismo  sia  rispettoso  dei  principi  di
ragionevolezza, di adeguatezza e  di  leale  collaborazione,  cui  e'
subordinata la chiamata in sussidiarieta'. 
    5.3.  -  Quanto  all'asserita  carenza  di  delega,  l'Avvocatura
generale  dello  Stato  eccepisce,  innanzitutto,  l'inammissibilita'
della relativa censura, trattandosi di  vizio  che  non  ridonderebbe
sulle competenze legislative delle Regioni. 
    Nel merito, la violazione dell'art. 76 Cost.  sarebbe  del  tutto
insussistente; al riguardo, la  difesa  statale  ritiene  sufficiente
richiamare il parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite prima  e
normativa, 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del  13  gennaio  2010.  In
particolare, il suddetto parere consentirebbe di superare  i  rilievi
mossi dalle ricorrenti in  relazione  sia  all'assenza  di  specifica
delega, sia all'avvenuta scadenza del termine per  l'esercizio  della
delega conferita con il comma 18 dell'art. 14 della legge n. 246  del
2005. 
    5.4. -  Passando  alle  censure  mosse  alle  singole  norme  del
cosiddetto  codice  del  turismo,  l'art.  1  dell'allegato   1   non
presenterebbe gli asseriti profili di illegittimita'  costituzionale,
in quanto si tratterebbe di una norma avente la chiara  finalita'  di
operare il coordinamento sistematico  delle  plurime  e  frammentarie
disposizioni normative vigenti nel settore. 
    In riferimento  alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2 del codice, il resistente ritiene che la necessita' di un
intervento unitario del legislatore statale sia facilmente desumibile
dal  tenore  letterale  della  disposizione  censurata,  che  avrebbe
ripreso talune  affermazioni  contenute  nella  giurisprudenza  della
Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 76 del 2009,  n.
88 del 2007 e n. 214 del 2006). 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
del codice non sarebbe fondata poiche'  la  norma  in  esame  avrebbe
carattere programmatico e, comunque,  prevedrebbe  il  coinvolgimento
delle autonomie locali. 
    La difesa statale contesta le censure mosse all'art. 4, commi 1 e
2, del codice,  osservando  che  la  norma  in  parola  si  limita  a
riprendere e rielaborare la definizione di impresa turistica  di  cui
all'art. 7 della legge n. 135 del 2001. Al  riguardo,  il  resistente
precisa che l'attivita' turistica puo' essere esercitata anche da chi
non e' imprenditore ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura
turistica  dell'attivita'  non  vale  a  qualificare  l'impresa  come
definita dal codice civile. La nozione di impresa turistica  prevista
nella norma oggetto  di  censura  varrebbe  soltanto  ai  fini  della
normativa pubblicistica. 
    Il  comma  2  dell'art.  4  avrebbe   corretto   l'«imprecisione»
contenuta nell'art. 7, comma 3, della legge  n.  135  del  2001,  che
considerava l'iscrizione nel registro delle imprese  «condizione  per
l'esercizio  dell'attivita'  turistica»,  sicche'  l'iscrizione   nel
registro delle imprese e'  da  reputarsi  condizione,  non  gia'  per
l'esercizio di attivita' commerciale del turismo, bensi' per accedere
ai finanziamenti ed  alle  provvidenze  previste  dalla  legislazione
speciale. 
    In forza delle considerazioni di cui sopra, le norme  di  cui  ai
commi 1 e 2  dell'art.  4  sarebbero  riconducibili  alla  competenza
statale  «sia  in  termini  privatistici,  sotto  il  profilo   della
definizione della  nozione  di  impresa  turistica,  sia  in  termini
pubblicistici  rispetto  agli   ambiti   materiali   concernenti   la
sicurezza, l'ordine pubblico, nonche' la tutela della  concorrenza  e
dei soggetti fruitori dell'attivita' di impresa in questione». 
    Quanto all'art. 8, comma 2, del codice del turismo,  l'Avvocatura
generale ne rinviene  la  ratio  nella  necessita'  di  uniformare  e
coordinare  l'offerta  turistica  nel  territorio  nazionale   e   di
garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del  turista
e di concorrenza tra gli operatori del mercato. 
    Sarebbe  pertanto  insussistente  l'asserita   violazione   delle
competenze regionali in materia di turismo e di commercio. 
    Con  riferimento  all'impugnativa  dell'art.  11,  comma  1,  del
codice, il resistente confuta le argomentazioni spese  dalla  Regione
Veneto, la quale si duole  del  fatto  che  sia  stato  imposto  alle
Regioni  di  disciplinare  l'obbligo  degli  operatori  turistici  di
comunicare i prezzi praticati alla clientela. Al riguardo, la  difesa
statale rileva come l'art. 11, comma 1, si limiti a fare salvo quanto
stabilito dalla legge 25 agosto 1991, n.  284  (Liberalizzazione  dei
prezzi del settore turistico e interventi di  sostegno  alle  imprese
turistiche). 
    Sarebbero infondate anche le  questioni  promosse  nei  confronti
degli artt. 16, commi 1 e 2, e 21,  commi  1,  2  e  3,  del  codice.
Secondo la difesa statale, tali disposizioni sono volte  a  garantire
il diritto di iniziativa  economica  privata,  sancito  dall'art.  41
Cost., la tutela della concorrenza delle imprese  turistico-ricettive
ed i livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed
m), Cost., in  adempimento  della  direttiva  12  dicembre  2006,  n.
2006/123/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'art. 83  del  decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della   direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
    In particolare,  l'intervento  del  legislatore  statale  sarebbe
volto a realizzare «economie di scala ed un contenimento dei costi di
gestione  delle  imprese  operanti  nel   settore»,   attraverso   la
predisposizione di una disciplina recante «procedure acceleratorie  e
di semplificazione». Lo strumento utilizzato per il perseguimento  di
questi fini sarebbe quello della segnalazione certificata  di  inizio
attivita' (SCIA); istituto, che - secondo quanto stabilisce l'art. 49
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n.  122  -  attiene  alla  tutela  della  concorrenza  e
costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  concernenti   i
diritti civili e sociali. 
    Da ultimo, il resistente osserva come l'introduzione di strumenti
di  semplificazione  sia  richiesta  dalla  stessa  legge  di  delega
attraverso il richiamo  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'art. 20 della legge n. 59 del 1997. 
    In relazione alle censure che la Regione Veneto muove agli  artt.
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15  e  16,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,   preliminarmente,   eccepisce   l'inammissibilita'   delle
relative questioni per la manifesta genericita' della motivazione, in
quanto  la  ricorrente  avrebbe  denunciato,  in   modo   del   tutto
indistinto,   l'illegittimita'   costituzionale    delle    anzidette
disposizioni, alcune delle quali composte da piu' commi. 
    Nel merito, nessuna delle norme indicate  presenterebbe  vizi  di
costituzionalita'. 
    L'art. 8 si limiterebbe a  uniformare  la  classificazione  e  la
definizione di strutture ricettive operanti sul territorio nazionale. 
    L'art. 9 avrebbe la medesima ratio dell'art. 8 e  definirebbe  le
strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. 
    L'art. 10 richiamerebbe il procedimento seguito in relazione alla
disciplina approvata in sede di Conferenza unificata e contenuta  nel
decreto ministeriale 21 ottobre 2008 (Definizione delle tipologie dei
servizi    forniti    dalle    imprese     turistiche     nell'ambito
dell'armonizzazione della classificazione alberghiera),  mediante  il
quale lo Stato ha proceduto all'identificazione di standard nazionali
per  le  imprese  turistico-alberghiere.  Al  riguardo,  l'Avvocatura
generale osserva che le Regioni, gia' nella  formulazione  originaria
dell'art. 117 Cost., erano competenti a dettare regole in materia  di
classificazione delle strutture ricettive, nel rispetto dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legge 17  maggio  1983,  n.  217  (Legge
quadro per  il  turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la
qualificazione dell'offerta turistica). 
    La trasformazione della competenza regionale  da  concorrente  in
esclusiva, a seguito  della  riforma  costituzionale  del  2001,  non
avrebbe escluso l'intervento statale, finalizzato a tutelare  sia  la
concorrenza tra strutture ricettive, sia il consumatore. 
    In particolare, l'art. 10, comma 3, del codice sarebbe  volto  ad
attuare la disciplina di cui agli artt. 6 e  7  del  citato  d.m.  21
ottobre 2008. 
    In merito alle censure  mosse  all'art.  16,  la  difesa  statale
contesta le affermazioni della  ricorrente  in  base  agli  argomenti
indicati poco sopra. 
    Per  quanto  invece  attiene  alle  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 18,  19  e  21  del  codice,  l'Avvocatura
generale, dopo aver richiamato  la  normativa  statale,  regionale  e
dell'Unione europea, vigente in  materia  di  agenzie  di  viaggio  e
turismo, sottolinea come l'intervento legislativo contestato si muova
nella  prospettiva  di   uniformare   la   disciplina   in   materia,
introducendo la SCIA in  tutte  le  Regioni  allo  scopo  di  evitare
distorsioni  della  concorrenza  determinate  dalla   previsione   di
differenti discipline regionali. Cio' sarebbe  in  linea  con  quanto
prescritto, tra l'altro, dalla  direttiva  n.  2006/123/CE,  nel  cui
ambito di  applicazione  rientrano  anche  i  servizi  relativi  alle
agenzie di viaggio (punto 33 della premessa). 
    Infine,  il  censurato  intervento  statale  di   semplificazione
amministrativa si sarebbe reso necessario  anche  alla  luce  di  una
segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che  ha  evidenziato  le  possibili  distorsioni  della   concorrenza
determinate dalla disciplina recata dalla  legislazione  regionale  e
provinciale in materia di autorizzazione all'apertura  delle  agenzie
di viaggi e turismo. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma
2, sarebbe infondata sia perche' tale comma dispone la previa  intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, sia perche' esso recepirebbe  quanto
affermato dalla Corte costituzionale in tema di apertura di  filiali,
succursali e altri punti  vendita  di  agenzie  gia'  legittimate  ad
operare (sono richiamate le sentenze n. 362 del 1998  e  n.  375  del
2003). 
    In merito all'art. 23 del codice,  l'Avvocatura  generale  rileva
come la  nozione  di  sistemi  turistici  locali  sia  stata  ripresa
dall'art. 5 della legge n. 135 del 2001 e non sia affatto  vincolante
per la legislazione regionale. Pertanto, le Regioni godrebbero  della
«massima autonomia sia nell'identificazione delle linee di  indirizzo
cui i  sistemi  dovranno  attenersi  nella  loro  azione,  sia  nella
determinazione delle modalita' e della misura  dei  finanziamenti  ai
progetti presentati a tali articolazioni organizzative». 
    Da  quanto  appena  detto  deriva  la  conclusione  per  cui   la
«trasposizione», nel censurato art. 23, del  riferimento  ai  sistemi
turistici locali, gia' contenuto nell'art. 5 della legge n.  135  del
2001, sarebbe avvenuta nel pieno rispetto dei limiti della competenza
statale in materia di turismo. 
    Quanto all'art. 24 del codice,  la  relativa  questione  dovrebbe
essere rigettata perche' spetta allo Stato la competenza  in  materia
di  promozione  unitaria   del   settore   turistico,   «quale   bene
indispensabile per il rilancio dell'economia nazionale e prodotto  di
comunicazione nazionale ed internazionale». 
    Da ultimo, il resistente contesta che, con gli artt. 68 e 69  del
codice, lo Stato abbia voluto riappropriarsi di competenze e funzioni
spettanti alle Regioni. 
    6. - In prossimita' dell'udienza, le Regioni  Toscana,  Puglia  e
Veneto  hanno  depositato  memorie  nelle  quali  contestano   quanto
affermato dalla difesa statale ed insistono  nelle  conclusioni  gia'
rassegnate nei rispettivi ricorsi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011), Puglia  (reg.
ric. n. 76 del 2011), Umbria (reg. ric. n.  80  del  2011)  e  Veneto
(reg. ric. n. 82 del 2011) hanno promosso questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio) e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8,  9,
10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,  comma  2,  21,  23,
commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e  69  dell'allegato  1  del  citato
decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo  comma,
114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma,  119  e  120  della
Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. 
    I giudizi, in considerazione della  loro  connessione  oggettiva,
devono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    2. - Preliminarmente,  questa  Corte  deve  delimitare  l'oggetto
delle questioni promosse. 
    Il d.lgs. n. 79 del 2011 si compone di quattro articoli e  di  un
allegato (previsto dall'art. 1). 
    L'art. 1 (composto di un solo comma) dispone  l'approvazione  del
«codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del
turismo», contenuto nell'allegato 1. 
    Il  successivo  art.  2  reca,  invece,  modifiche   al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice  del  consumo,  a  norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229),  in  attuazione
della direttiva  14  gennaio  2009,  n.  2008/122/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei  consumatori  per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',  dei
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e  dei
contratti di rivendita e di scambio). 
    L'art. 3 del d.lgs. n. 79 contiene l'elenco delle leggi  e  degli
atti aventi forza di legge abrogati a seguito dell'entrata in  vigore
dello stesso decreto legislativo, mentre il successivo  art.  4  reca
alcune disposizioni finanziarie. 
    Infine, l'allegato 1 contiene il «codice della normativa  statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo», che si compone  di  69
articoli. 
    Dunque, con il d.lgs. n. 79 del 2011 il legislatore  delegato  ha
inteso esercitare due deleghe distinte e separate: la prima, prevista
dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005), in virtu' della quale e'  stato
approvato il codice del turismo (art. 1, comma 1, e  allegato  1  del
decreto); la seconda, che  non  viene  in  rilievo  in  questa  sede,
contenuta negli artt. 1 e 2 e nell'allegato B della  legge  4  giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria  2009),  in  forza  della  quale  sono  state   apportate
modifiche al codice del consumo di cui al  d.lgs.  n.  206  del  2005
(art. 2 del d.lgs. n. 79 del 2011). 
    Le odierne ricorrenti impugnano il solo art. 1 del d.lgs.  n.  79
del 2011 e gli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma  1,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30,
comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1, che, come gia' detto, e'  approvato
mediante l'art.  1  del  decreto.  Non  sono  impugnate,  invece,  le
ulteriori norme del decreto medesimo. 
    3. - Le Regioni ricorrenti muovono,  nei  confronti  delle  norme
sopra indicate, due ordini di  censure:  innanzitutto,  e'  impugnato
l'art. 1, comma 1, del decreto,  e  di  riflesso  l'allegato  1,  ivi
richiamato, per violazione degli artt. 76 e 77, primo  comma,  Cost.,
in relazione alle attribuzioni regionali di cui agli artt. 117 e  118
Cost.; in secondo  luogo,  sono  impugnate  singole  norme  contenute
nell'allegato 1,  perche'  ritenute  lesive  delle  competenze  delle
Regioni. 
    Nel caso di specie, si deve ribadire quanto piu' volte  affermato
da questa Corte a proposito della «pregiudizialita' logico-giuridica»
delle censure riferite all'art. 76 Cost., «giacche' esse investono il
corretto esercizio della funzione  legislativa  e,  quindi,  la  loro
eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al
contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenza  n.
293 del 2010). 
    Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le questioni  di
legittimita' costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76  e
77, primo comma, Cost. 
    4. - Prima di  esaminare  il  merito  delle  suddette  questioni,
peraltro, occorre soffermarsi  sulle  eccezioni  di  inammissibilita'
sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato con specifico riguardo
all'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. 
    4.1. - Innanzitutto, la difesa statale rileva come nelle delibere
delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali  e'
stata disposta l'autorizzazione a proporre i  relativi  ricorsi,  non
siano indicati, fra i parametri evocati, gli artt. 117, quarto comma,
e 118, primo comma, Cost., in relazione  alla  censura  promossa  nei
confronti dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011. 
    In realta', limitatamente al ricorso della  Regione  Toscana,  la
lamentata carenza della delibera della Giunta regionale e'  smentita,
in  fatto,  dal  tenore  della  suddetta  delibera,  la  quale   reca
chiaramente -  in  relazione  alla  censura  proposta  nei  confronti
dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  79  -  l'indicazione  sia  degli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sia degli artt. 117, quarto comma,
e 118, primo comma, Cost., oltre ad una sintetica  motivazione  circa
la violazione degli anzidetti parametri. 
    In ogni caso, con specifico riguardo  al  ricorso  della  Regione
Puglia, l'asserita lacunosita' della delibera regionale attiene  alle
norme costituzionali richiamate dalla ricorrente  per  dimostrare  la
ridondanza della violazione degli artt. 76 e 77, primo  comma,  Cost.
sulle proprie attribuzioni e non incide pertanto sull'indicazione dei
parametri costituzionali direttamente violati. 
    In via generale, questa Corte ha chiarito che  l'indicazione  dei
parametri evocati si rende necessaria  solo  quando  siano  impugnate
«intere leggi dal contenuto non omogeneo»; in questi  casi,  infatti,
«una sintetica motivazione», in relazione ai singoli parametri che si
assumono violati, e' necessaria  per  «ricostruire  quali  specifiche
norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare,  tra
le molte che compongono, senza omogeneita', l'intero testo  normativo
oggetto dell'impugnazione» (sentenza n. 98 del 2007). 
    L'eccezione di inammissibilita' deve essere pertanto rigettata. 
    4.2. - L'Avvocatura generale  dello  Stato  formula  un'eccezione
analoga a quella appena esaminata anche con  riferimento  al  ricorso
della Regione Veneto, in quanto la  relativa  delibera  della  Giunta
regionale conterrebbe l'elenco delle  disposizioni  censurate  e  dei
parametri evocati, senza l'indicazione delle ragioni di censura. 
    Al riguardo, possono valere le considerazioni  svolte  nel  punto
precedente. In particolare, si deve ribadire come questa Corte  abbia
precisato  che  l'onere  di   una   «sintetica   motivazione»   grava
sull'organo politico, che autorizza la proposizione del ricorso, solo
quando siano impugnate «intere leggi  dal  contenuto  non  omogeneo»,
ipotesi, questa, che non ricorre  nel  caso  di  specie,  trattandosi
piuttosto di una raccolta della normativa statale  pertinente  ad  un
unico settore. 
    Pertanto, anche siffatta eccezione  di  inammissibilita'  non  e'
fondata. 
    4.3. - Un ulteriore profilo di inammissibilita' dei ricorsi delle
Regioni Toscana, Puglia e Umbria - sempre in relazione  alla  censura
per eccesso di delega - risiederebbe, secondo  l'Avvocatura  generale
dello Stato, nell'aver evocato «in modo del tutto inconferente»,  fra
i parametri costituzionali, l'art. 77, primo comma, Cost. 
    Tale norma, com'e' noto, stabilisce che  «Il  Governo  non  puo',
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria». A parere della difesa statale, quest'ultima sarebbe
un'ipotesi «che non ricorre nel caso di specie,  avendo,  il  ricorso
che ci occupa, ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base
di una delega del Parlamento». 
    L'eccezione deve essere respinta. Negli odierni giudizi, infatti,
e' contestata l'esistenza  stessa  di  una  apposita  delega  per  il
cosiddetto codice del turismo; pertanto, non puo' mettersi in  dubbio
la  correttezza  dell'evocazione,   come   parametri   costituzionali
asseritamente violati, degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. 
    4.4.  -  Un  ultimo  profilo  di  inammissibilita'  attiene  alla
ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali  delle  Regioni,  delle
questioni prospettate in relazione agli artt. 76 e 77,  primo  comma,
Cost. 
    Ancora di recente (sentenza n. 22  del  2012),  questa  Corte  ha
motivato la ridondanza di  una  questione  prospettata  in  relazione
all'art. 77, secondo comma, Cost.,  sull'assunto  che  la  violazione
denunciata risultava «potenzialmente idonea a determinare una lesione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni», incidendo le  norme
impugnate su un ambito materiale di potesta' legislativa  concorrente
(in particolare, si trattava della materia «protezione civile»). 
    Negli odierni giudizi questa Corte  e'  chiamata  a  valutare  la
ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali  delle  Regioni,  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  proposte  per  violazione
degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.,  ed  aventi  ad  oggetto  un
intero corpus normativo  (il  cosiddetto  codice  del  turismo),  che
sicuramente incide, in misura prevalente, sugli ambiti  materiali  di
competenza esclusiva regionale in tema di turismo e di commercio,  ma
che interferisce pure con ambiti rimessi  alla  competenza  esclusiva
dello Stato (ad esempio, con la  materia  «ordinamento  civile»:  sul
punto, sentenza n. 369 del 2008). 
    Al riguardo, questa Corte ha altresi' precisato che la competenza
legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude
la legittimita' di un intervento  legislativo  dello  Stato  volto  a
disciplinare   l'esercizio   unitario   di    determinate    funzioni
amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sentenze n. 76 e n.
13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88  del  2007,  n.  214  del
2006). 
    Alla luce  di  tali  considerazioni,  risulta  evidente  come  la
valutazione della ridondanza,  sulle  attribuzioni  regionali,  delle
censure proposte ai sensi degli artt. 76 e 77,  primo  comma,  Cost.,
debba essere  effettuata  in  relazione  alle  specifiche  norme  del
cosiddetto codice del turismo, impugnate dalle odierne ricorrenti,  e
non rispetto all'intero corpus normativo di cui  all'allegato  1  del
d.lgs. n. 79 del 2011. 
    Pertanto, l'ammissibilita' delle  questioni  poste  in  relazione
agli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  Cost.  deve  essere  valutata
individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono  le
singole norme impugnate. Di conseguenza,  la  stessa  verifica  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del  d.lgs.  n.  79
del 2011 deve essere compiuta - in relazione  agli  artt.  76  e  77,
primo comma, Cost. - non sulla disposizione in  se'  e  per  se',  ma
avendo riguardo alle singole censure basate sull'asserita carenza  di
delega, considerate alla luce  della  loro  specifica  ridondanza  su
competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni. 
    5. - La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sollevata da tutte le  ricorrenti
per  violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  Cost.,   e'
ammissibile e fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati. 
    5.1. - L'esame delle  censure  prospettate  in  riferimento  agli
artt. 76 e  77,  primo  comma,  Cost.  deve  essere  preceduto  dalla
ricostruzione del quadro normativo in  cui  si  inserisce  la  delega
attuata con l'art. 1 del decreto legislativo in esame. 
    Il comma 12 dell'art. 14 della legge n. 246  del  2005  stabiliva
che il Governo individuasse, entro il termine del 16  dicembre  2007,
le  disposizioni  legislative  statali  vigenti,   «evidenziando   le
incongruenze e le antinomie normative  relative  ai  diversi  settori
legislativi» e trasmettendo una relazione finale al Parlamento. 
    Il successivo comma 14 - nel  testo  modificato  dalla  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile) - ha delegato il Governo ad adottare, entro  il  16  dicembre
2009,  decreti  legislativi  che  indicassero,  tra  le  disposizioni
legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970,  quelle  di
cui si ritenesse  indispensabile  la  permanenza  in  vigore.  Fra  i
principi e criteri direttivi della suddetta delega  rileva,  ai  fini
del  presente   giudizio,   quello   riportato   alla   lettera   e):
«organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo  di  ciascuna
di esse». 
    Il comma 14-ter ha stabilito che, «decorso un anno dalla scadenza
del termine di cui al comma 14 [e quindi a partire  dal  16  dicembre
2010], ovvero del maggior termine previsto  dall'ultimo  periodo  del
comma 22  [e  quindi  dal  16  marzo  2011],  tutte  le  disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi  di  cui  al
comma 14, anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi,  sono
abrogate». 
    In attuazione della delega prevista dal comma 14, il  Governo  ha
adottato  il  decreto  legislativo   1°   dicembre   2009,   n.   179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1°  gennaio  1970,  di
cui si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in  vigore,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). Con tale atto
normativo il Governo si e' limitato ad individuare le leggi  ritenute
indispensabili, senza dare attuazione al criterio di cui alla  citata
lettera e) del comma 14 dell'art. 14 della legge  n.  246  del  2005,
senza cioe' procedere  alla  «organizzazione  delle  disposizioni  da
mantenere in vigore per settori omogenei o per  materie,  secondo  il
contenuto precettivo di ciascuna di esse». 
    Il comma 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 ha disposto,
a sua volta: «i decreti legislativi di cui  al  comma  14  provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne  e'
oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute
in vigore con quelle pubblicate  successivamente  alla  data  del  1°
gennaio 1970». 
    Il richiamato art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa), al comma  3,  stabilisce:  «Salvi  i
principi e i criteri direttivi  specifici  per  le  singole  materie,
stabiliti  con  la  legge  annuale  di  semplificazione  e  riassetto
normativo, l'esercizio delle deleghe legislative [...] si attiene  ai
seguenti principi e criteri direttivi [...]». 
    Il comma 18 dell'art. 14 della legge  n.  246  del  2005  -  come
modificato dall'art. 13 della legge 4 marzo 2009, n.  15  (Delega  al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti) - ha ulteriormente previsto: «Entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14,
possono  essere  emanate,  con  uno  o  piu'   decreti   legislativi,
disposizioni integrative, di riassetto o  correttive,  esclusivamente
nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui  al  comma  15
[...]». 
    Sulla base di quest'ultima  disposizione  e'  stato  adottato  il
d.lgs. n. 79 del 2011, oggetto del presente giudizio. 
    5.2. - La ricostruzione del quadro normativo,  di  cui  al  punto
precedente,  consente  di  disattendere  la  censura  di   tardivita'
dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo. 
    Se si considera il combinato disposto  dei  commi  14,  15  e  18
dell'art. 14 della legge n. 246  del  2005,  deve  ritenersi  che  la
delega  prevista  nell'ultimo  dei  commi   citati   potesse   essere
esercitata entro il 15  dicembre  2011.  Il  comma  18,  infatti,  fa
decorrere i due anni per l'esercizio  della  delega  dall'entrata  in
vigore dei decreti legislativi di  cui  al  comma  14.  L'unico  atto
normativo emanato, fra questi ultimi, e' stato il d.lgs. n.  179  del
2009, entrato in vigore - secondo quanto disposto  dal  suo  art.  1,
comma 5 - il 15  dicembre  2009.  Di  conseguenza,  il  decreto  oggi
impugnato, che porta la data del 23 maggio  2011,  e'  stato  emanato
piu' di sei mesi prima della scadenza  del  termine  per  l'esercizio
della delega legislativa. Del resto, in tal senso si e'  espresso  il
Consiglio di Stato (sezioni riunite prima e normativa, parere 2 marzo
2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010;  sezione  consultiva  per
gli atti normativi, parere 21 gennaio 2011, n. 307, adunanza  del  13
gennaio 2011). 
    5.3.  -  Quanto  all'estensione  e  alla  portata  della   delega
legislativa contenuta nella legge n.  246  del  2005  in  riferimento
all'oggetto  del  d.lgs.  n.  79  del  2011  censurato  nel  presente
giudizio,  si  deve  osservare  -  sulla  base  della   ricostruzione
normativa contenuta nel punto 5.1 -  come  il  legislatore  delegante
abbia autorizzato il Governo  a  compiere  tre  distinte  operazioni,
ordinate in modo sincronico e  diacronico:  a)  individuazione  delle
leggi  statali  in  vigore;  b)  individuazione  delle   disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
ritenute indispensabili, e  simultanea  organizzazione  delle  stesse
«per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto  precettivo
di ciascuna di  esse»,  nonche'  semplificazione  e  riassetto  delle
materie oggetto - nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di
cui all'art. 20 della legge n. 59  del  1997  -  «anche  al  fine  di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore», dopo  l'abrogazione
generale  delle  leggi  non  "salvate"  ai  sensi  del  comma  14-ter
dell'art.   14   della   stessa   legge,   con   quelle    pubblicate
successivamente alla data del  1°  gennaio  1970;  c)  emanazione  di
disposizioni integrative, di riassetto e correttive  dei  decreti  di
cui alle operazioni indicate  sub  b),  entro  due  anni  dalla  loro
entrata in vigore, nel  rispetto  dei  medesimi  principi  e  criteri
direttivi. 
    5.4. - Dalla sintesi che  precede  si  deduce  indubbiamente  che
l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento  formale  ed
alla  ricomposizione  logico-sistematica  di  settori   omogenei   di
legislazione statale, con facolta' di introdurre le integrazioni e le
correzioni  necessarie  ad  un  coerente  riassetto  normativo  delle
singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era
quello  della  semplificazione   normativa,   resa   concreta   dalla
formazione di atti normativi contenenti le discipline statali vigenti
- anteriori e successive al 1970 - in differenti  materie,  cosi'  da
agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. L'esito  complessivo
di tale articolato  iter  di  interventi  legislativi  doveva  quindi
essere la creazione di testi  normativi  coordinati,  tendenzialmente
comprensivi di tutte le disposizioni  statali  per  ciascun  settore,
snelli e facilmente consultabili. 
    5.5. - Esula dall'ambito della delega, quale precisato nel  punto
precedente, il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in
materie non di competenza esclusiva statale ai sensi  dell'art.  117,
secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per  operare
tale riassetto non puo' rimanere ristretta alla sfera legislativa  di
competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle  Regioni,  sia  nel
rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle
materie di competenza concorrente, sia,  a  fortiori,  nell'esercizio
del  potere  di  avocazione  da  parte  dello   Stato   di   funzioni
amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base  dell'art.
118, primo  comma,  Cost.,  nelle  materie  di  competenza  regionale
residuale. 
    Nella legge n. 246 del 2005 non  si  rinviene  alcun  cenno  alla
disciplina dei rapporti tra Stato  e  Regioni,  campo  di  interventi
legislativi particolarmente delicato, per il quale  non  puo'  valere
una generica delegazione al Governo ad operare un riassetto di  norme
statali, ma sono necessari principi  e  criteri  direttivi  appositi,
mirati alla regolamentazione interordinamentale di  singole  materie,
ognuna delle quali presenta specificita' da considerare partitamente,
non compatibili con principi e criteri direttivi di natura formale  e
metodologica, valevoli  per  tutti  gli  oggetti  di  normazione  che
compongono l'ordinamento giuridico dello Stato. 
    La specificita' delle  singole  materie  si  coglie  anche  nella
rilevazione attenta degli incroci e degli intrecci tra le varie sfere
di competenza, statale e regionale, rispetto ai quali la precisazione
dei  rispettivi  confini  e  degli  strumenti   adeguati   di   leale
collaborazione deve essere frutto di  valutazione  nel  merito  delle
problematiche  e  degli  interessi  coinvolti.  Tale  valutazione  di
merito, se effettuata dal legislatore delegato, deve essere preceduta
da una precisa delimitazione  dell'oggetto  della  disciplina  -  che
peraltro non puo' estendersi genericamente  ad  intere  materie  -  e
dalla  fissazione  di  principi  e  criteri   direttivi,   mirati   a
indirizzare la normazione particolare affidata al Governo. Si  tratta
di  incidere  su  equilibri  importanti  e  complessi  tra  interessi
nazionali e locali, rispetto ai quali il  Parlamento  e'  chiamato  a
dare indicazioni di merito idonee, pur se  in  linea  generale  e  di
principio, a prefigurare i  contenuti  delle  norme  e  le  forme  di
interlocuzione e collaborazione con le Regioni, quando necessarie. 
    5.6. - Con riferimento ai limiti  della  delega  contenuta  nella
legge n. 246 del  2005,  si  deve  rilevare  che  essa  non  si  puo'
considerare generica, e quindi in contrasto con l'art. 76  Cost.,  se
si osserva la sua essenziale finalita'  di  realizzare  una  generale
semplificazione del sistema normativo statale,  mediante  abrogazione
di  leggi  ormai  superate  e  inutili,  raggruppamento   di   quelle
superstiti per settori omogenei,  armonizzazione  e  riassetto  delle
stesse. Le innovazioni autorizzate dal  legislatore  delegante  erano
pertanto strettamente funzionali  al  migliore  adempimento  di  tale
compito di sistematizzazione normativa e non  erano  suscettibili  di
allargamento all'introduzione di norme nuove, destinate, per di piu',
a disciplinare in modo organico, in forma  codicistica,  una  materia
compresa nella competenza legislativa residuale delle Regioni. 
    In definitiva, il legislatore delegato ben poteva  raggruppare  e
riordinare le norme statali  incidenti  sulla  materia  del  turismo,
negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi
di sicuro rilievo nazionale, come precisato,  in  piu'  pronunce,  da
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 369 del  2008,
n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).  Cio'  che  invece  la  delega  non
consentiva era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni
nella medesima materia, peraltro con il ripetuto  ricorso  al  metodo
della cosiddetta "attrazione in sussidiarieta'", che,  qualificandosi
-  ai  sensi  dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.  e   secondo   la
giurisprudenza  di  questa  Corte  -  come  forma  non  ordinaria  di
esercizio,  da  parte  dello  Stato,  di  funzioni  amministrative  e
legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede
in tal senso una precisa manifestazione di volonta'  legislativa  del
Parlamento,  con  indicazione,  tra  l'altro,   di   adeguate   forme
collaborative, del tutto assente nella legge di  delegazione  n.  246
del 2005. 
    5.7. -  Sul  piano  piu'  generale  dei  rapporti  tra  legge  di
delegazione e decreti legislativi - nei casi  in  cui  il  Parlamento
abbia inteso dare mandato al Governo ad operare il riassetto di uno o
piu' settori normativi - si  deve  richiamare  la  giurisprudenza  di
questa  Corte,  che  ha  sempre   inquadrato   in   limiti   rigorosi
l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri  innovativi
della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla
finalita' di ricomposizione sistematica perseguita. 
    A proposito delle deleghe che abbiano ad oggetto  «la  revisione,
il riordino ed il riassetto di norme  preesistenti»,  «l'introduzione
di  soluzioni  sostanzialmente   innovative   rispetto   al   sistema
legislativo previgente e' [...] ammissibile soltanto nel caso in  cui
siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei  a  circoscrivere
la discrezionalita' del legislatore delegato», giacche'  quest'ultimo
non  puo'  innovare  «al  di  fuori  di  ogni  vincolo  alla  propria
discrezionalita'  esplicitamente  individuato   dalla   legge-delega»
(sentenza n. 293 del 2010). Nel caso oggetto del  presente  giudizio,
non si rinviene alcun principio e criterio  direttivo  nella  materia
"turismo", come pure e' richiesto dall'art. 20 della legge n. 59  del
1997, espressamente richiamato dalla legge n. 246 del 2005. 
    Anche dal punto di vista del rapporto complessivo  tra  delega  e
decreto legislativo, si deve riscontrare, nel  caso  di  specie,  una
evidente  distonia.  Questa  Corte  ha  difatti  precisato  che  «per
valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] - piu' o  meno  ampi  -
margini di  discrezionalita',  occorre  individuare  la  ratio  della
delega» (sentenza n. 230 del 2010). Come  gia'  si  e'  chiarito,  la
ratio della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005  era  quella
di riordinare e riassettare la normativa statale,  e  non  quella  di
riformulare i rapporti tra Stato e Regioni in diverse materie - anche
di competenza residuale regionale - facendo ricorso all'avocazione in
sussidiarieta'  di  competenze   legislative   situate   al   livello
regionale. 
    Lo scrutinio sulla  carenza  di  delega  prescinde  quindi  dalla
correttezza dell'avocazione delle  competenze  legislative  da  parte
dello  Stato,  ed  e'  volto  piuttosto  a   verificare   se   questo
accentramento di competenze sia stato, anche in via generale,  voluto
e autorizzato dalla  legge  del  Parlamento.  Al  riguardo,  si  deve
concludere  per  la  soluzione  negativa,   giacche'   la   finalita'
fondamentale di semplificazione,  che  costituiva  la  ratio  propria
della legge n. 246 del 2005, era quella di creare  insiemi  normativi
coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse
e non coordinate, apportando quelle modifiche rese  necessarie  dalla
composizione unitaria delle stesse. I rapporti tra  Stato  e  Regioni
stanno evidentemente su un altro  piano  e  la  modifica  della  loro
disciplina richiede scelte di politica legislativa, che,  seppur  per
grandi linee, devono provenire dal Parlamento. 
    6.  -  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  nei   paragrafi
precedenti, l'analisi della fondatezza della censura  di  carenza  di
delega si deve condurre non sull'intero d.lgs. n.  79  del  2011,  ma
sulle  singole  disposizioni  impugnate  -  nei  limiti  della   loro
ridondanza sul riparto di competenze di cui  all'art.  117,  secondo,
terzo  e  quarto  comma,  Cost.  e  sull'allocazione  delle  funzioni
amministrative, e conseguentemente legislative, di cui all'art.  118,
primo comma, Cost. - allo scopo di verificare  se  ciascuna  di  esse
possa essere catalogata  tra  le  norme  statali  da  riassettare  ed
armonizzare, o se invece  si  tratti  di  una  nuova  disciplina  dei
rapporti tra Stato e Regioni su  oggetti  particolari,  non  compresa
nella delega. 
    Si deve pertanto procedere all'esame delle  singole  disposizioni
contenute nell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 ed impugnate dalle Regioni
ricorrenti. 
    6.1. - L'art. 1,  che  definisce  l'ambito  di  applicazione  del
cosiddetto codice del turismo,  precisa  che  lo  stesso  «reca,  nei
limiti  consentiti  dalla  competenza   statale,   norme   necessarie
all'esercizio unitario delle funzioni amministrative  in  materia  di
turismo ed altre norme in materia riportabili alle  competenze  dello
Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento  e  all'integrazione
delle  disposizioni  legislative  statali   vigenti,   nel   rispetto
dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e  delle  attribuzioni  delle
regioni e degli enti locali». 
    La disposizione sopra riportata sfugge, nel suo  complesso,  alla
censura di carenza di delega, in quanto precisa che le norme seguenti
si mantengono nei confini della competenza statale e  si  limitano  a
dare attuazione alla delega di riordino e riassetto  contenuta  nella
legge n. 246 del 2005. Cio' che esula  dall'ambito  consentito  dalla
delega e' la finalita' di provvedere  «all'esercizio  unitario  delle
funzioni amministrative», che, ricalcando la formula  dell'art.  118,
primo comma,  Cost.,  si  riferisce  al  possibile  accentramento  di
competenze amministrative, e  conseguentemente  legislative,  secondo
limiti e modalita' precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si
tratta quindi di una finalita' che attiene  non  al  riassetto  della
legislazione  statale  in  materia  di  turismo,  ma   che   riassume
sinteticamente l'orientamento a disciplinare,  in  senso  innovativo,
l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia. 
    Sulla base delle precedenti considerazioni si deve  ritenere  che
la questione  prospettata  sia  non  solo  ammissibile  -  in  quanto
l'asserita violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  Cost.
ridonda,  in  tutta  evidenza,   nella   lesione   della   competenza
legislativa residuale regionale in materia  di  turismo  -  ma  anche
fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole «necessarie
all'esercizio unitario delle funzioni  amministrative»  e  «ed  altre
norme in materia». 
    6.2. - L'art. 2 contiene i «principi sulla produzione del diritto
in  materia  turistica»  e  pone  le  condizioni   per   l'intervento
legislativo dello Stato  nella  stessa  materia,  riprendendo  alcune
affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009.
Si tratta di disposizione del tutto nuova, che,  pur  nell'intenzione
di adeguare la normativa ai principi stabiliti  nella  giurisprudenza
costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e
Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto  dai  limiti  della
delega.  Il  seguito  legislativo  delle  sentenze  di  questa  Corte
richiede, comunque, una manifestazione di volonta', pur generale e di
principio, del legislatore delegante. In caso contrario,  sarebbe  il
potere esecutivo delegato ad inserire nuove  norme  nell'ordinamento,
in diretta attuazione di  orientamenti  giurisprudenziali  di  questa
Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante. 
    Per  quanto   sopra   detto,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del  2011
e' ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e  77,  primo
comma, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    6.3.  -  L'art.  3  contiene  «principi  in   tema   di   turismo
accessibile». Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo
allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato
e le regioni e province autonome sui principi  per  l'armonizzazione,
la valorizzazione e  lo  sviluppo  del  sistema  turistico,  ai  fini
dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della
legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  13  settembre  2002  -  aveva
attribuito alle Regioni e alle Province autonome. 
    Indipendentemente  da  ogni  considerazione  di  merito  su  tale
disposizione, si deve rilevare che essa  attiene,  con  evidenza,  ai
rapporti tra Stato e Regioni in materia  di  turismo  e  realizza  un
accentramento di funzioni, che, sulla  base  della  natura  residuale
della competenza legislativa regionale,  spettano  in  via  ordinaria
alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse,
con  l'osservanza  dei  limiti  e  delle  modalita'  precisati  dalla
giurisprudenza di questa Corte. 
    La  questione  di  legittimita'   costituzionale   promossa   e',
pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e  77,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118,
primo comma, Cost. 
    6.4. - L'art. 4, commi 1 e 2,  contiene  norme  che  regolano  le
imprese  turistiche.  Si  tratta  di  una  sostanziale   riproduzione
dell'art. 7  della  legge  29  marzo  2001,  n.  135  (Riforma  della
legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma  del
Titolo  V  della  Parte  II  della  Costituzione.  La  disciplina  in
questione non incide sui rapporti tra  Stato  e  Regioni  in  materia
turistica, ma si  mantiene  nell'ambito  della  materia  «ordinamento
civile», di competenza esclusiva dello Stato. 
    Pertanto, in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del  cosiddetto
codice del turismo, l'asserita violazione degli artt. 76 e 77,  primo
comma,  Cost.  non  ridonda   in   una   lesione   delle   competenze
costituzionalmente  attribuite  alle  Regioni;  di  conseguenza,   la
relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. 
    L'art. 4, commi 1 e 2, e' altresi' impugnato dalla Regione Umbria
per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto  sarebbe
lesivo delle competenze regionali in materia di turismo. 
    Per le  ragioni  sopra  evidenziate,  quest'ultima  questione  di
legittimita' costituzionale non e' fondata. 
    6.5. - L'art. 8  contiene  una  classificazione  delle  strutture
ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo  Stato  compiti  e
funzioni che l'art. 1 del  gia'  citato  accordo  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome, recepito dal menzionato  d.P.C.m.  13
settembre  2002,  aveva  attribuito  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome. 
    Anche in questo caso si tratta di un  accentramento  di  funzioni
spettanti  in  via  ordinaria  alle  Regioni,  in  forza  della  loro
competenza  legislativa  residuale  in  materia  di   turismo.   Tale
variazione del riparto delle competenze esula pertanto  dal  riordino
della legislazione statale e incide sul riparto delle competenze  tra
Stato e Regioni, superando cosi'  i  limiti  della  delega  contenuta
nella legge n.  246  del  2005.  Per  tale  motivo  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  promossa  per  eccesso  di  delega   e'
ammissibile e fondata, per violazione degli  artt.  76  e  77,  primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo
comma, Cost. 
    6.6. - L'art. 9 contiene una  classificazione  e  una  disciplina
delle strutture ricettive alberghiere e  paralberghiere.  Anche  tale
disposizione accentra in capo allo Stato compiti e  funzioni  la  cui
disciplina era stata rimessa alle Regioni e  alle  Province  autonome
dall'art. 1 dell'accordo tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. 
    Si realizza, quindi, un  accentramento  di  funzioni  legislative
spettanti in  via  ordinaria  alle  Regioni,  in  virtu'  della  loro
competenza  legislativa  residuale  in  materia  di   turismo.   Tale
spostamento altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella
suddetta materia. 
    Di conseguenza, deve ritenersi che  la  censura  prospettata  per
eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma  anche  fondata,  per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli  artt.
117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.7. - L'art. 10  contiene  una  classificazione  degli  standard
qualitativi delle imprese turistiche ricettive.  Valgono  ancora  una
volta le considerazioni gia' formulate in relazione  ad  altre  norme
del cosiddetto codice del turismo; infatti, pure l'art.  10  accentra
in capo allo Stato compiti e funzioni la  cui  disciplina  era  stata
rimessa  alle  Regioni  e  alle   Province   autonome   dall'art.   1
dell'accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome,
recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. 
    La norma impugnata realizza, dunque, un accentramento di funzioni
legislative che, in base alla competenza legislativa residuale  delle
Regioni in materia di turismo, spettano in  via  ordinaria  a  queste
ultime e il cui spostamento implica una  variazione  del  riparto  di
competenze tra Stato e Regioni,  che  esula  dalla  delega  contenuta
nella legge n. 246 del 2005. Deve pertanto ritenersi che  la  censura
prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche
fondata, per  violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  in
relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.8.  -  L'art.  11,  comma  1,  contiene  una  disciplina  della
pubblicita'  dei  prezzi,  stabilendo  l'obbligo  per  gli  operatori
turistici di comunicare alle  Regioni  e  alle  Province  autonome  i
prezzi praticati. Si  tratta  di  norma  che  riprende  in  parte  il
contenuto  dell'art.  1  della  legge  25   agosto   1991,   n.   284
(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico  e  interventi  di
sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla  riforma
del  Titolo  V  della  Parte  II  della  Costituzione.  L'imposizione
dell'obbligo  di  comunicazione  indicato  rientra  nella  competenza
legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed  implica,
di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato
e le Regioni stesse, quale emerge dopo  la  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione),  variazione  non  compresa  nell'ambito  della  delega
contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Per  quanto  detto,  si  deve  ritenere  che  la   questione   di
legittimita' costituzionale in esame sia ammissibile e  fondata,  per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli  artt.
117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.9. - L'art. 12 contiene una classificazione ed  una  disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra
in capo allo Stato compiti e funzioni la  cui  disciplina  era  stata
rimessa  alle  Regioni  e  alle   Province   autonome   dall'art.   1
dell'accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome,
recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. 
    Il legislatore delegato ha operato un  accentramento  statale  di
funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base  alla  loro
competenza legislativa residuale in materia di turismo, determinando,
quindi, una variazione del  riparto  delle  competenze  tra  Stato  e
Regioni  nella  predetta  materia,  non  contemplata   nella   delega
contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Per quanto detto, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile  e
fondata, per  violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  in
relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost. 
    6.10. - L'art. 13 contiene una classificazione ed una  disciplina
delle  strutture  ricettive  all'aperto.  Con  tale  disposizione  si
accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni  la  cui  disciplina
era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome  dall'art.  1
dell'accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome,
recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. 
    Ancora  una  volta,  il  legislatore  delegato  ha   operato   un
accentramento di funzioni che spettano in via ordinaria alle Regioni,
sulla base della loro competenza legislativa residuale in materia  di
turismo, con la conseguenza di produrre una variazione del riparto di
competenze tra Stato e Regioni nella detta materia,  non  contemplata
nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Per quanto detto, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile  e
fondata, per  violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  in
relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.11.  -  L'art.  14  contiene  la  definizione  delle  strutture
ricettive di mero supporto. Si tratta di norma del tutto  nuova,  che
incide  con  evidenza  nella   materia   "turismo",   di   competenza
legislativa residuale  delle  Regioni,  e  fuoriesce  pertanto  dalla
delega di riordino e riassetto delle  leggi  statali  nella  suddetta
materia,  contenuta  nella  legge  n.  246  del  2005.  Si  deve,  di
conseguenza, ritenere che  la  censura  prospettata  per  eccesso  di
delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118,
primo comma, Cost. 
    6.12.  -  L'art.  15  contiene  una  disciplina  degli   standard
qualitativi dei servizi e  delle  dotazioni  per  la  classificazione
delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra  in  capo  allo
Stato compiti e funzioni la cui disciplina  era  stata  rimessa  alle
Regioni e alle Province autonome  dall'art.  1  dell'accordo  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito  dal  d.P.C.M.  13
settembre 2002. 
    La norma impugnata realizza un accentramento statale di  funzioni
che  spettano  alle  Regioni,  titolari  di  competenza   legislativa
residuale  nella  materia  del  turismo;  si  determina   cosi'   una
variazione del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e  Regioni,  non
autorizzata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Per quanto detto, l'impugnativa promossa per  eccesso  di  delega
e', non solo ammissibile, ma  anche  fondata,  per  violazione  degli
artt. 76 e 77, primo comma,  in  relazione  agli  artt.  117,  quarto
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.13.  -  L'art.  16  detta  norme  sulla  semplificazione  degli
adempimenti amministrativi delle strutture  turistico-ricettive.  Con
tale disposizione lo Stato incide sulla disciplina  dei  procedimenti
amministrativi relativi  ad  attivita'  turistiche,  riservata  dalla
Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.  Si
tratta quindi di una variazione del riparto delle  competenze,  quale
risulta dal Titolo V della  Parte  II  della  Costituzione,  dopo  la
riforma operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, non  rientrante  nei
limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Si deve  pertanto  ritenere  che  la  questione  prospettata  per
eccesso di delega sia ammissibile e  fondata,  per  violazione  degli
artt. 76 e 77, primo comma,  in  relazione  agli  artt.  117,  quarto
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    6.14. - L'art. 18 contiene «definizioni» in materia di agenzie di
viaggio e turismo. Con tale disposizione vengono accentrati  in  capo
allo Stato compiti e funzioni la cui  disciplina  era  stata  rimessa
alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito  dal  d.P.C.M.  13
settembre 2002. 
    Si tratta, ancora una volta, di un  accentramento  di  competenze
spettanti  in  via  ordinaria  alle  Regioni,  in  forza  della  loro
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo. Si  opera  in
tal modo una variazione del riparto  delle  competenze  tra  Stato  e
Regioni nella detta materia, che esula dalla delega  contenuta  nella
legge n. 246 del 2005. 
    Per quanto detto, deve essere ritenuta ammissibile e  fondata  la
censura sollevata per violazione degli artt. 76 e  77,  primo  comma,
Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma,
Cost. 
    6.15. - L'art. 19 contiene una norma che sancisce, a carico delle
agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare «congrue polizze
assicurative  a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli   obblighi
assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in  relazione  al
costo complessivo dei servizi offerti». Si tratta di disposizione che
incide sul sistema di garanzie  posto  a  tutela  del  cliente  delle
agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell'ordinamento
civile, di competenza legislativa esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo  comma,  Cost.  Poiche'  la  norma  citata  si
mantiene in un ambito strettamente attinente a competenze statali, la
censura delle ricorrenti relativa  alla  carenza  di  delega  non  e'
ammissibile. L'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo  comma,
Cost.  non  ridonda,  infatti,  in  una  lesione   delle   competenze
costituzionalmente attribuite alle Regioni. 
    L'art.  19  del  cosiddetto  codice  del  turismo  e',   inoltre,
impugnato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto
comma,  118  e  120  Cost.,  in  quanto  opererebbe  l'attrazione  in
sussidiarieta' delle competenze amministrative  e  legislative  delle
Regioni in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza  di
questa Corte. 
    Come gia' detto in relazione alla questione avente ad oggetto  lo
stesso art. 19, ma in riferimento al vizio di eccesso di  delega,  la
norma impugnata reca una disciplina  riconducibile,  per  prevalenza,
all'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia  di
«ordinamento civile». 
    Pertanto, la questione promossa in riferimento  agli  artt.  117,
quarto comma, 118 e 120 Cost. deve essere ritenuta non fondata. 
    6.16. - L'art. 20, comma 2, dispone che  l'apertura  di  filiali,
succursali e altri punti vendita  di  agenzie,  gia'  legittimate  ad
operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico  per  ciascun
punto di erogazione del servizio. Con tale disposizione si disciplina
un aspetto di dettaglio  nella  materia  "turismo",  attribuita  alla
competenza legislativa residuale delle Regioni. Si opera in tal  modo
una variazione del riparto delle  competenze  tra  Stato  e  Regioni,
quale emerge  dalla  riforma  del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione, a seguito della legge cost. n. 3 del  2001,  variazione
non contemplata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Pertanto, la questione promossa per violazione degli artt.  76  e
77, primo comma, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., deve
essere dichiarata ammissibile e fondata. 
    6.17. - L'art. 21 reca norme in  tema  di  semplificazione  degli
adempimenti  amministrativi  relativi  alle  agenzie  di  viaggio   e
turismo. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che  modifica  la
disciplina dei procedimenti amministrativi  in  materia  di  turismo,
spettante in via  ordinaria  alla  competenza  legislativa  residuale
delle Regioni. L'incidenza della norma impugnata su ambiti rimessi al
legislatore regionale e il suo carattere innovativo  (non  consentito
dalla delega contenuta nella  legge  n.  246  del  2005)  determinano
l'ammissibilita' e la fondatezza  della  questione  prospettata,  per
violazione degli artt. 76 e 77,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione
all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    6.18. - L'art. 23, commi 1 e 2, definisce  e  regola  i  «sistemi
turistici locali». La stessa definizione, che la norma impugnata  da'
di questi,  dimostra  l'inerenza  di  tale  disciplina  alla  materia
"turismo", di competenza residuale delle Regioni. Si  definiscono  in
tal modo,  infatti,  «i  contesti  turistici  omogenei  o  integrati,
comprendenti  ambiti  territoriali  appartenenti  anche   a   regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta  integrata  di  beni  culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche,  compresi  i  prodotti  tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza  diffusa
di imprese singole o associate». 
    Una disposizione simile era contenuta nell'art. 5 della legge  n.
135 del 2001, emanata in data anteriore alla  riforma  del  Titolo  V
della Parte II della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3  del
2001,  che  ha  attribuito  la  materia  "turismo"  alla   competenza
legislativa residuale delle Regioni.  La  norma  censurata  introduce
pertanto una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni
in materia di turismo, quale emerge dal Titolo V della Parte II della
Costituzione. Tale variazione, come gia' piu' volte evidenziato,  non
era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. 
    Per  quanto  detto,  si  deve  ritenere  che  la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  commi  1   e   2,   sia
ammissibile e fondata, per violazione degli  artt.  76  e  77,  primo
comma, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    6.19. - L'art. 24 disciplina l'«incentivazione di  iniziative  di
promozione turistica finalizzate alla valorizzazione  del  patrimonio
storico-artistico,  archeologico,  architettonico   e   paesaggistico
italiano». 
    La disposizione in esame prevede che il Presidente del  Consiglio
dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro  per
i beni e le attivita'  culturali,  «promuov[a]  la  realizzazione  di
iniziative turistiche finalizzate ad  incentivare  la  valorizzazione
del  patrimonio  storico-artistico,  archeologico,  architettonico  e
paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le
risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori
oneri per la finanza pubblica». 
    La norma in oggetto  e'  impugnata,  unitamente  alle  altre  del
cosiddetto codice del turismo, per violazione degli artt.  76  e  77,
primo comma, Cost., e singolarmente, per violazione degli artt.  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del  principio  di
leale collaborazione. 
    Con riguardo  al  secondo  gruppo  di  censure,  a  parere  delle
ricorrenti il legislatore statale avrebbe  disposto  l'attrazione  in
sussidiarieta' delle funzioni  amministrative  e  legislative  in  un
ambito materiale di competenza legislativa residuale  ("turismo")  o,
in alternativa, in un ambito di  competenza  legislativa  concorrente
(«valorizzazione dei beni culturali e ambientali»). 
    Le  questioni  promosse  devono  essere  rigettate,   in   quanto
inammissibili (quelle sollevate in riferimento agli artt.  76  e  77,
primo comma, Cost.) e infondate (quelle prospettate in relazione agli
artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., ed al
principio di leale collaborazione). 
    Il censurato art. 24 sottende, infatti, un principio generale  di
valorizzazione e di  promozione  dei  beni  culturali  con  finalita'
turistica. Peraltro, l'attivita' di valorizzazione  e  di  promozione
svolta a livello nazionale dallo Stato, e per esso dal  Governo,  non
inibisce alle Regioni di intervenire  attraverso  analoghe  attivita'
volte a  promuovere  e  a  valorizzare,  a  fini  turistici,  i  beni
culturali presenti nel territorio regionale. 
    Il   riconoscimento   di   siffatto   principio   in   tema    di
«valorizzazione  dei  beni  culturali»  non  altera  il  riparto   di
competenze tra Stato  e  Regioni  ma,  al  contrario,  ne  esalta  le
potenzialita'  in  quanto  permette  di  evidenziare  come  lo  scopo
perseguito da  Stato  e  Regioni,  ciascuno  nel  proprio  ambito  di
competenza, non possa che essere quello di realizzare  un  incremento
qualitativo dell'offerta turistica. 
    Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale  non  ha
oltrepassato i limiti posti dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  di
talche' deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata
per eccesso di delega, in quanto la relativa censura non  ridonda  in
una lesione  di  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle
Regioni. 
    Per le medesime ragioni deve essere, poi, dichiarata non  fondata
la questione  formulata  in  riferimento  ai  parametri  relativi  al
riparto di competenze. 
    6.20. - L'art. 30, comma 1, disciplina le agevolazioni in  favore
dei turisti con animali domestici al seguito. Si tratta di norma  del
tutto  nuova,  che  rientra  in  modo   evidente   nella   competenza
legislativa residuale delle Regioni in materia  di  turismo.  Poiche'
introduce una variazione al riparto  di  competenze  legislative  tra
Stato e Regioni nella suddetta materia, quale  emerge  dal  Titolo  V
della Parte II della Costituzione, dopo la riforma del 2001, la norma
citata non rientra nell'ambito della delega contenuta nella legge  n.
246 del 2005. Si deve percio' ritenere che la  questione  prospettata
per violazione degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  in  relazione
all'art. 117, quarto comma, Cost., sia ammissibile e fondata. 
    6.21. - L'art.  68  disciplina  le  attivita'  di  assistenza  al
turista. Non risultano disposizioni legislative statali preesistenti.
La norma in questione puo' essere assimilata a  quanto  disposto,  in
maniera generica, dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Con la
disposizione  impugnata  vengono  accentrate  allo   Stato   funzioni
amministrative e legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni,
in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    La  riconducibilita'   della   normativa   censurata   all'ambito
materiale del "turismo" determina  l'ammissibilita'  della  questione
promossa per violazione della delega legislativa. 
    Poiche' la delega contenuta nella  legge  n.  246  del  2005  non
contemplava la variazione del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e
Regioni  in  materia  di  turismo,  la  suddetta  norma  deve  essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt.
76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117,  quarto  comma,  e
118, primo comma, Cost. 
    6.22.  -  L'art.  69  disciplina  la  gestione  dei  reclami  nei
confronti delle imprese e degli operatori turistici. La  disposizione
in oggetto presenta un contenuto genericamente assimilabile a  quello
dell'art. 4 della legge n. 135 del 2001, anteriore alla  riforma  del
Titolo V della Parte II della Costituzione operata con la legge cost.
n.  3  del  2001.  Poiche'  tale  disposizione  accentra  allo  Stato
attivita' che in via ordinaria spettano alle Regioni,  in  base  alla
loro competenza legislativa residuale in  materia  di  turismo,  essa
fuoriesce dal campo della delega contenuta nella  legge  n.  246  del
2005, con la  conseguenza  di  rendere  la  questione  ammissibile  e
fondata, per  violazione  degli  artt.  76  e  77,  primo  comma,  in
relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    7.  -  Sono  assorbiti  gli  altri  profili   di   illegittimita'
costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella  parte  in
cui dispone l'approvazione dell'art.  1,  limitatamente  alle  parole
«necessarie all'esercizio unitario delle funzioni  amministrative»  e
«ed altre norme in materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10,  11,
comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi  1  e  2,
30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79  del  2011,  in
relazione all'art. 4, commi 1  e  2,  dell'allegato  1  del  medesimo
decreto legislativo, promossa dalla  Regione  Umbria  per  violazione
degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79  del  2011,  in
relazione  all'art.  19  dell'allegato   1   del   medesimo   decreto
legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt.
76 e 77, primo comma, Cost.; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79  del  2011,  in
relazione  all'art.  24  dell'allegato   1   del   medesimo   decreto
legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e  Veneto
per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1  del  d.lgs.
n.  79  del  2011,  promossa  dalla  Regione  Umbria  per  violazione
dell'art. 117, quarto comma, Cost.; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 dell'allegato 1  del  d.lgs.  n.  79  del
2011, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli  artt.  117,
quarto comma, 118 e 120 Cost.; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 24 dell'allegato 1  del  d.lgs.  n.  79  del
2011, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia,  Umbria  e  Veneto  per
violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e
120 Cost., e del principio di leale collaborazione. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012. 
 
                        Il Presidente: Gallo 
 
 
                       Il Redattore: Silvestri 
 
 
                       Il Cancelliere: Milana 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012. 
 
                       Il Cancelliere: Milana