N. 83 ORDINANZA 2 - 5 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Assunzioni  -
  Utilizzazione di  eventuali  graduatorie  di  idonei  dei  concorsi
  pubblici  regionali,  prima   di   indire   concorsi   pubblici   -
  Agevolazioni per chi abbia gia' maturato una esperienza  lavorativa
  presso   l'amministrazione   regionale   -   Programmazione   delle
  assunzioni in contrasto con i limiti e  i  vincoli  previsti  dalla
  normativa statale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione
  e abrogazione delle norme  impugnate  -  Rinuncia  al  ricorso,  in
  mancanza di costituzione  in  giudizio  della  parte  resistente  -
  Estinzione del processo. 
- - Legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2010,  n.  49,  artt.  5,
  comma 1, 11 e 12. 
- - Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, commi secondo, lett.
  l), e terzo; norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.15 del 11-4-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  5,  comma
1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2010, n.  49
(Interventi normativi e finanziari per  l'anno  2010),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  31
gennaio-3 febbraio 2011, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2011,
ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento agli  articoli  81,  quarto  comma,  e  117,
secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5,  comma  1,
11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17  novembre  2010,  n.  49
(Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010); 
        che il ricorrente deduce che l'art. 5, comma 1,  della  legge
reg. Abruzzo n. 49 del 2010 prevede che,  ai  fini  del  contenimento
della spesa pubblica, il Consiglio e  la  Giunta  regionale,  per  la
copertura dei posti disponibili  nella  propria  dotazione  organica,
prima  di  indire  concorsi  pubblici  e  previo  esperimento   della
procedura di mobilita', possono utilizzare eventuali  graduatorie  di
idonei derivanti da pubblici  concorsi  ancora  vigenti  espletati  o
dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale,  tenuto  conto  del
profilo professionale; 
        che, ad avviso della difesa dello  Stato,  tale  disposizione
regionale, nel consentire la copertura di tutti i posti in  organico,
viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' si  pone  in  contrasto
con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica stabiliti dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica),  convertito  in  legge  dall'art.  1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' fatto divieto agli enti, nei  quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre  i  restanti
enti possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del  20%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 
        che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sostiene,
altresi', che l'art. 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n.  49  del
2010, nel prevedere la copertura di tutti i posti in organico tramite
le graduatorie ancora valide, richiederebbe  un'idonea  copertura  di
spesa, mentre ne' nella norma impugnata, ne'  in  altre  parti  della
medesima legge regionale, sono indicati mezzi  per  far  fronte  agli
oneri  derivanti  dalla  prevista  assunzione  di   personale   cosi'
disposta, con conseguente  violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost.; 
        che il ricorrente afferma, poi, che  l'art.  11  della  legge
reg. Abruzzo n. 49 del 2010 stabilisce che  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad  attivare  procedure  selettive  per  l'assunzione  di
personale a  tempo  determinato,  esentando  dalla  preselezione  per
l'accesso a detta procedura coloro che abbiano maturato presso uffici
dell'amministrazione regionale o di un ente ad  esso  strumentale  un
triennio,  anche  non  continuativo,  di  impiego  con  contratto  di
collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei
cinque anni anteriori alla  data  del  28  settembre  2007;  al  fine
dell'attuazione  delle  predette  procedure,  la   Giunta   regionale
stabilisce i requisiti e le modalita' di valutazione da applicare  in
sede di procedura selettiva, la quale, in ogni caso,  deve  prevedere
la valutazione dell'attivita'  lavorativa  svolta  presso  l'ente  da
ciascun singolo candidato,  nonche'  una  riserva  di  posti  per  il
personale esentato dalla preselezione, che non puo' eccedere  il  50%
dei posti messi a procedura selettiva; 
        che, ad avviso della difesa dello  Stato,  tale  disposizione
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., il quale attribuisce  allo
Stato  la  competenza   legislativa   concorrente   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica, poiche' contrasterebbe  con  il
principio fondamentale in tale materia espresso  dall'art.  9,  comma
28, del decreto-legge n. 78 del 2010, a norma del quale, a  decorrere
dall'anno 2011, le pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009 e la spesa per
il personale relativa a contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio,  non  puo'  essere  superiore  al  50%  di  quella
sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009; 
        che il ricorrente sostiene che l'art.  11  della  legge  reg.
Abruzzo n. 49 del 2010 lede anche l'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost., il quale attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa
esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile;  infatti  la   norma
regionale impugnata, operando  una  sostanziale  stabilizzazione  del
personale gia' impiegato presso la stessa amministrazione  regionale,
si pone in contrasto con l'art. 36 del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base  alla  quale  si
puo' ricorrere alle  assunzioni  a  tempo  determinato  soltanto  per
«rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali»; 
        che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna
l'art. 12 della  legge  reg.  Abruzzo  n.  49  del  2010,  il  quale,
nell'autorizzare la Giunta regionale a bandire una o  piu'  procedure
selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (comma
1), dispone che il numero dei posti da mettere  a  concorso  pubblico
non  deve  superare  le  disponibilita'  previste  dai  vigenti  atti
programmatori della dotazione organica (comma 3); 
        che,  al  riguardo,  il  ricorrente   sostiene   che,   cosi'
disponendo, il legislatore regionale  violerebbe  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza  legislativa
concorrente in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
contrastando con i principi stabiliti  dall'art.  14,  comma  9,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, a norma del quale, a decorrere  dal  1°
gennaio 2011, e' vietato agli enti nei quali l'incidenza delle  spese
di personale e' pari o superiore al  40%  delle  spese  correnti,  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti  enti  possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 
        che, ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
Regione Abruzzo, con l'art. 12 della  legge  reg.  n.  49  del  2010,
programma le assunzioni sulla base di  propri  atti,  unilateralmente
adottati, senza tenere conto dei vincoli e dei limiti  imposti  dalla
menzionata norma statale, la quale fissa principi  che  costituiscono
espressione  di  indefettibili  esigenze  di  carattere  unitario  di
contenimento  della  spesa  pubblica  con  riferimento  ad  una  voce
particolarmente significativa, quale la spesa per il personale; 
        che il ricorrente aggiunge che l'art.  12  della  legge  reg.
Abruzzo n. 49 del 2010 lede anche l'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,
poiche' comporta oneri che non vengono quantificati e per i quali non
sono indicati i mezzi per farvi fronte; 
        che con atto depositato il 10 novembre  2011,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, preso atto che con  legge  della  Regione
Abruzzo 3 agosto 2011, n. 24 (Intervento di adeguamento normativo  in
materia di personale), sono stati sostituiti gli artt. 5 e  12  della
legge reg. Abruzzo n. 49 del 2010 e abrogato l'art. 11 della medesima
legge regionale, ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso, in riferimento agli  articoli  81,  quarto  comma,  e  117,
secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5,  comma  1,
11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 17  novembre  2010,  n.  49
(Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010); 
        che la Regione Abruzzo non si e' costituita nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale; 
        che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
        che, in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della  parte
resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il Redattore: Mazzella 
 
 
                       Il Cancelliere: Milana 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012. 
 
                       Il Cancelliere: Milana