N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 5  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Previsione  che  il
  riconoscimento  della  Fondazione  "T.  Campanella"  come  ente  di
  diritto  pubblico  ha  effetto  dalla  data  in  cui,  a  cura  del
  Presidente  della  Regione,  e'  eseguita  la  cancellazione  della
  Fondazione dal registro delle persone giuridiche private,  prevista
  dall'art. 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35 del 2011 -
  Previsione  che  il  Presidente   della   Regione   provveda   alla
  cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle
  persone giuridiche private nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
  punto 4 delle "Proposte tecniche  per  l'integrazione/modifica  del
  Piano  di  razionalizzazione  e   riqualificazione   del   servizio
  sanitario regionale della Regione Calabria" - Ricorso del Governo -
  Denunciata interferenza con  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo
  sanitario e con le funzioni affidate al Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, artt. 1 e 2; 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma  secondo;  legge
  13 dicembre 2009 n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Previsione, al fine
  di garantire la continuita' assistenziale,  che  la  Fondazione  in
  atto esistente e' autorizzata a bandire e a espletare procedure  di
  selezione del personale conformi a quelle  pubbliche  previste  per
  l'accesso  ai  ruoli  degli  enti  del  SSN  -  Previsione  che  la
  Fondazione  puo'  assumere  il  personale  risultato  idoneo  nelle
  suddette  procedure  nei  limiti   della   dotazione   organica   e
  compatibilmente con le risorse  finanziarie  ad  essa  assegnate  -
  Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei  vincoli  derivanti
  dal Piano di rientro in materia  di  contenimento  delle  spese  di
  personale,  nonche'  di  principi  fondamentali   in   materia   di
  coordinamento della finanza pubblica -  Denunciata  violazione  del
  principio di copertura finanziaria e dei principi di  imparzialita'
  e buon andamento della Pubblica Amministrazione. 
- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, art. 3; 
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, 117,  commi  secondo,  lett.  e),  e
  terzo; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174; d.lgs. 30
  marzo 2001, n. 165, art. 6, commi 1, 6 e 8. 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Calabria  -  Previsione  che
  l'effetto abrogativo dell'art. 21 della legge  regionale  7  agosto
  2002,  n.  29  e  delle  delibere  di  Giunta  regionale  ad   esso
  conseguenti  e  collegate  si  verifica  dalla  data  dell'avvenuta
  trasformazione della  Fondazione  in  atto  esistente  in  ente  di
  diritto pubblico - Ricorso del Governo  -  Denunciata  interferenza
  con il Piano di rientro del disavanzo sanitario e con  le  funzioni
  affidate al Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, art. 4; 
- Costituzione, art. 120, comma secondo; legge 23 dicembre  2009,  n.
  191, art. 2, commi 80 e 95. 
(GU n.17 del 26-4-2012 )
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  (C.F.
97163520584) in persona del Presidente p.t., rappresentata  e  difesa
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  (C.F.   80224030587),   fax
06/96514000 e PEC ags m2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente p.t.; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della regione Calabria n. 50 del  28  gennaio  2012,  pubblicata  sul
B.U.R. Calabria n.  23  del  30  dicembre  2011,  recante  "Norme  di
integrazione  alla  legge  regionale  28  settembre  2011,  n.   35",
segnatamente gli artt. 1 e 2, in relazione  agli  artt.  120,  co.  2
Cost., 117, co. 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17
dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010,  all'art.
2, co. 80 e 85 l. 191/2009; l'art. 3, in relazione  agli  artt.  117,
commi 2, lett. l)  e  3,  Cost.,  3  e  97  Cost.,  81  Cost.  e  con
riferimento all'accordo sul piano di rientro del  17  dicembre  2009,
all'art. 2, co. 80 e 85 l. 191/2009, al D.lgs. 165/2001, art. 36, co.
2, all'art. 1, co. 174 l. 311/2004, agli artt. 6, co.  l  e  6  e  8,
D.lgs. 165/2001; l'art. 4, in relazione agli artt. 120, co. 2  Cost.,
117, co. 3 Cost., e con  riferimento  al  Piano  di  rientro  del  17
dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010,  all'art.
2, co. 80 e 85 l. 191/2009. 
  
                              F a t t o 
  
    Con la legge n. 50 del 2011  la  regione  Calabria  ha  apportato
integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35. 
    In  punto  di  fatto  e'  opportuno  premettere  che  la  Regione
Calabria,  per  la  quale  e'  stata  verificata  una  situazione  di
disavanzi nel settore  sanitario  tale  da  generare  uno  squilibrio
economico-finanziario  che  compromette  l'erogazione   dei   livelli
essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il  17  dicembre  2009,  un
accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle  Finanze,
comprensivo  del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  che
individua   gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli  assistenziali  di
assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge 311 del  2004
(legge finanziaria 2005). 
    Con la delibera della Giunta  regionale  n.  845  del  2009  sono
state,    poi     approvate     le     "Proposte     tecniche     per
l'integrazione/modifica   del   piano    di    razionalizzazione    e
riqualificazione  del  Servizio  Sanitario  Regionale  della  Regione
Calabria" che costituiscono parte integrante dell'Accordo  sul  Piano
di rientro del 17 dicembre 2009. 
    La  Regione  Calabria,  peraltro,  non  avendo   realizzato   gli
obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle  dimensioni
di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  n.  311/04,  nonche'
dell'intesa Stato - Regioni del  23  marzo  2005,  e  dai  successivi
interventi legislativi in materia, e' stata  commissariata  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione
dell'art. 120 della Costituzione, nei  modi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.  Nella  seduta  del  30
luglio 2010, infatti, il Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  la
nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano
di  rientro  dai  disavanzi  nel  settore  sanitario  della   Regione
Calabria, individuando lo stesso nella persona del  Presidente  della
Regione pro-tempore. 
    Con L.R. Calabria n. 35 del 28  settembre  2011,  in  B.U.  della
Regione  Calabria  del  1°  ottobre  2011,  e'  stato   disposto   il
riconoscimento della Fondazione per la ricerca e la cura  dei  tumori
"Tommaso  Campanella"  quale  ente  pubblico  economico  "dotato   di
personalita'  giuridica  pubblica  e  di   autonomia   organizzativa,
amministrativa, contabile" (art. 1, co. 1). Tale legge disciplina  le
finalita' dell'ente, il suo funzionamento, le modalita' di  vigilanza
delle attivita' svolte, lo scioglimento. 
    Con ricorso notificato in data 25 novembre 2011 la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione avverso  la  L.R.  n.
35/2011, modificata dalla L.R.  n.  50/2011  della  cui  legittimita'
costituzionale in questa sede si discute. 
    La  relativa  impugnazione  e'  pendente   davanti   alla   Corte
Costituzionale. 
    La L.R. n. 50/2011, alla luce dell'intervento commissariale della
Regione Calabria, e' costituzionalmente illegittima  per  i  seguenti
motivi in 
  
                            D i r i t t o 
  
1) Illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  2  della  L.R.
Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 120, comma 2  Cost.  e
con riferimento all'accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009
ed al mandato commissariale del 30 luglio 2010. 
    L'art. 1, che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 1
della 1.r. n. 35 del 2011, e l'art. 2, che aggiunge  il  comma  3-bis
dopo  il  comma  3  dell'art.  3  della  medesima  legge,   prevedono
rispettivamente  che  "il   riconoscimento   della   Fondazione   "T.
Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto solo  a  partire
dalla data in cui e'  eseguita,  dal  Presidente  della  Regione,  la
cancellazione della Fondazione dal registro delle persone  giuridiche
private"  e  che  "il  Presidente  della  Regione  provvedera'   alla
cancellazione della Fondazione in atto esistente dal  registro  delle
persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal  punto
4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del  piano  di
razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale
della Regione Calabria". 
    Tali  disposizioni,  che  integrano  la  L.R.  n.  35  del  2011,
precisando il termine di decorrenza dell'efficacia del riconoscimento
della Fondazione "T. Campanella"  quale  ente  di  diritto  pubblico,
presuppongono e ribadiscono il contenuto delle disposizioni  di  tale
ultima legge - art. 1, commi 1, 2,  3,  4  e  5  -  che,  come  sopra
esposto, hanno  formato  oggetto  d'impugnativa  davanti  alla  Corte
Costituzionale. 
    Le  disposizioni  regionali  in  esame  sono  pertanto  anch'esse
incostituzionali in quanto, analogamente alle norme  censurate  della
1.r. n. 35  del  2011,  intervengono  in  materia  di  organizzazione
sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo  sanitario  e
interferiscono, pertanto, con l'attuazione  del  Piano,  affidata  al
Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio  2010.
In  particolare  le  disposizioni  sopra  menzionate,  istituendo   e
regolamentando una nuova struttura sanitaria, coprono almeno in parte
- e ad esse  si  sostituiscono  -  le  attribuzioni  del  Commissario
previste alla lettera a) punto 2)  e  alla  lettera  b)  del  mandato
commissariale, che affidano al Commissario ad acta, fino all'avvenuta
attuazione del Piano stesso, il riassetto della rete ospedaliera e la
sospensione  di  eventuali  nuove  iniziative  regionali   in   corso
finalizzate  a  realizzare  ed  aprire  nuove   strutture   sanitarie
pubbliche, nonche' ad autorizzare e accreditare strutture sanitarie. 
    Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali in  quanto  esse
interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art.
120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale,  nella
sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia'  espressi  nella
sentenza n. 2 del 2010,  ha  precisato  che  anche  qualora  non  sia
ravvisabile un diretto contrasto con i  poteri  del  commissario,  ma
ricorra  comunque  una  situazione  di  interferenza  sulle  funzioni
commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare  la  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Secondo tale sentenza in particolare "l'operato  del  commissario
ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge  finanziaria  2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza  pubblica.  E',
dunque,  proprio  tale  dato  -  in  uno  con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali". 
2) Illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  2  della  L.R.
Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 117,  comma  3  Cost.e
con riferimento all'art. 2, commi 80 e 95 della legge 191 del 2009  e
all'Accordo sul Piano di Rientro del 17 dicembre 2009. 
    Le disposizioni  indicate  in  epigrafe  sono  costituzionalmente
illegittime  anche  sotto  altro  profilo.  Esse  infatti,  oltre  ad
effettuare senza alcuna legittimazione il  menzionato  intervento  in
materia di organizzazione sanitaria,  in  luogo  del  Commissario  ad
acta, intervengono in materia senza rispettare i  vincoli  posti  dal
Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario.  Esse  si  pongono  in
contrasto in particolare con il punto 4 delle "Proposte tecniche  per
l'integrazione/modifica   del   piano    di    razionalizzazione    e
riqualificazione  del  Servizio  Sanitario  Regionale  della  Regione
Calabria" allegate alla delibera n. 845 del 2009  (costituenti  parte
integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17  dicembre  2009),
che subordina espressamente la "ridefinizione a  regime  dell'assetto
giuridico della Fondazione Campanella" al  rispetto  della  normativa
vigente e degli obblighi di accorpamento  e  razionalizzazione  della
rete sanitaria e di riduzione  della  spesa  sanitaria  previsti  dal
suddetto Piano e specificati nello stesso punto 4. Adempimenti questi
che, in costanza del piano di rientro, e in base a  quanto  stabilito
dall'art.  2  dell'Accordo  del  17  dicembre   2009,   non   possono
prescindere  dall'adozione  del  piano  di   riassetto   della   rete
ospedaliera  che   dovra'   essere   condiviso   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della  salute  negli
appositi Tavolo di verifica degli  adempimenti  di  cui  all'art.  12
dell'Intesa del 23 marzo 2005 e Comitato permanente per  la  verifica
dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui  all'art.
9  della  medesima  Intesa.  Ne  consegue  la  lesione  dei  principi
fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
di cui all'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  n.  191  del  2009,
secondo i quali in costanza di Piano  di  rientro  e'  preclusa  alla
regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo  alla
piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e  del
relativo Piano vincolanti per  la  regione  stessa.  Le  disposizioni
regionali in esame, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma  Cost.,
in quanto contrastano con i principi fondamentali della  legislazione
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La Corte Costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del
2010, ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma
796,  lett.  b,  della  legge  n.  296  del  2006)  che  hanno  "reso
vincolanti,  per  le  Regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli
interventi individuati negli atti di programmazione necessari per  il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la  Consulta
ha giudicato incostituzionale la  1.r.  Lazio  n.  9  del  2009,  che
istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo  tipo
di  distretti  socio-sanitari,  definiti  "montani"  (con  rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
"l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa". 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del 2011, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost. e con riferimento
all'art. 2, commi 80 e 95 della L. 191 del  2009  e  all'Accordo  sul
Piano di Rientro del 17 maggio 2009. 
    L'art. 3, che sostituisce il comma l dell'art. 9 della 1.  r.  n.
35 del 2011, autorizza la Fondazione "Tommaso Campanella"  a  bandire
ed espletare procedure di selezione del personale conformi  a  quelle
pubbliche previste per l'accesso  ai  ruoli  del  Servizio  Sanitario
Nazionale, prevedendo altresi' la possibilita'  per  la  stessa,  una
volta riconosciuta ente di diritto pubblico, di assumere il personale
risultato idoneo nelle suddette procedure. 
    Tale disposizione,  che  consente  al  futuro  ente  pubblico  di
assumere il personale  risultato  idoneo  nelle  procedure  selettive
preventivamente espletate dalla Fondazione di diritto privato,  senza
tuttavia quantificare l'entita' di dette assunzioni  -  che  pertanto
non sono valutabili sotto il profilo finanziario  -  non  rispetta  i
vincoli previsti dal Piano di  rientro  in  materia  di  contenimento
delle spese di personale. Essa pertanto compromette il  conseguimento
dei relativi obiettivi di risparmio, ponendosi  in  contrasto  con  i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della 1. n. 191  del  2009
(secondo le quali le previsioni dell'Accordo  e  del  relativo  Piano
sono vincolanti per la regione), che si  configurano  come  norme  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma  3
Cost. 
    La disciplina in esame  si  pone,  quindi,  anche  in  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del 2011, in relazione all'art. 81 Cost. 
    L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 non quantifica e  non
indica i mezzi di copertura degli oneri connessi alle assunzioni  del
personale. Essa, pertanto, si pone in palese violazione dell'art. 81,
quarto comma, Cost. 
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del 2011, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. 
    L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50  del  2011,  non  specificando
quale sia l'entita' delle posizioni  lavorative  per  le  quali  sono
banditi i concorsi, ne' di quelle occorrenti  per  la  copertura  dei
posti della definenda dotazione organica, precostituisce  aspettative
di assunzione anche da parte del personale che potrebbe  non  trovare
collocazione nella suddetta dotazione organica. Sotto tale profilo e'
evidente la violazione dei principi costituzionali della certezza del
diritto,  del  legittimo  affidamento   nonche'   dei   principi   di
imparzialita',  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione   e
accesso ai pubblici uffici, previsti dagli artt. 3 e 97 Cost. 
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del  2011,  in  relazione  all'art.  117,  comma  3  Cost.  e  con
riferimento all'art. 1, comma 174 della L. 311 del 2004. 
    L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 contrasta inoltre con
il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art.  1,
comma 174, della legge n. 311/2004 - tuttora applicabile in  Calabria
fino al 31 dicembre 2013 (secondo quanto risulta dal verbale  del  31
luglio 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti) a seguito della
mancata copertura del disavanzo sia per l'anno 2009  sia  per  l'anno
2010 - che prevede il blocco automatico del turn-over  del  personale
del servizio sanitario regionale. Ne consegue la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., per contrasto con un principio  fondamentale
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica. 
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del 2011, in relazione all'art. 117, comma 2 lett. l) Cost. e  con
riferimento all'art. 6, commi 1 e 6 del D.Lgs. 165 del 2001. 
    L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 consente  l'indizione
dei concorsi prima della definizione delle dotazioni  organiche  che,
ai sensi l'art. 4, comma 3, della 1.r. n.  35  del  2011,  deve  aver
luogo  entro  sessanta   giorni   dall'approvazione   dello   statuto
dell'ente. Cosi' disponendo la norma in esame si  pone  in  contrasto
con i principi generali recati in materia dall'art. 6, commi l  e  6,
del d.lgs. n. 165/2001, che subordina le assunzioni  nelle  pubbliche
amministrazioni alla verifica degli effettivi fabbisogni. Ne consegue
la violazione dell'art. 117, secondo comma,  lett.  1),  che  riserva
alla legislazione statale la materia dell'ordinamento civile. 
8) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.  Calabria  n.
50 del 2011,in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. 
    L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 contrasta, infine, in
violazione dei principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost., con l'art. 8 del decreto legislativo n.  165/2001
(testo unico in materia di pubblico impiego) che impone che il  costo
del  lavoro  sia  preventivato  e  valutato,  anche  in  termini   di
compatibilita'   economico‑finanziaria    con    i    documenti    di
programmazione e di bilancio. 
9) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della L.R.  Calabria  n.
50 del  2011,  in  relazione  all'art.  120,  comma  2  cost.  e  con
riferimento all'accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009  ed
al mandato commissariale del 30 luglio 2010. 
    L'art. 4, che aggiunge il comma 4 all'art. 10 della  1.r.  n.  35
del 2011, prevede che  1'abrogazione  -  disposta  dal  comma  l  del
menzionato art. 10 - dell'articolo 21 della 1.r. 7  agosto  2002,  n.
29, riguardante l'istituzione di un Centro Oncologico  di  eccellenza
in Catanzaro e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti
e collegate, si  verifichi  alla  data  dell'avvenuta  trasformazione
della Fondazione in ente di  diritto  pubblico.  Detta  disposizione,
subordinando  l'abrogazione  di  una   norma   ad   un   evento   (la
trasformazione  della  Fondazione  Campanella  in  ente  di   diritto
pubblico), la cui previsione e' incostituzionale per i motivi esposti
al  punto  1)  nel  primo  motivo  di  ricorso,  e'  conseguentemente
incostituzionale per i medesimi motivi. 
  
                               P.Q.M. 
  
    Chiede che la Corte costituzionale, previa riunione, ove ritenuto
opportuno,  del  presente  ricorso  con  quello  avente  ad   oggetto
l'impugnazione della L.R. Calabria n. 35 del 2011, voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della L.R. Calabria n. 50  del  2011,
indicata in epigrafe, per contrasto con le  disposizioni  specificate
nel presente atto. 
          Roma, addi' 21 febbraio 2012 
  
                  L'Avvocato dello Stato: Giacobbe