N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Previsione che il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, e' eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private, prevista dall'art. 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35 del 2011 - Previsione che il Presidente della Regione provveda alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria" - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con le funzioni affidate al Commissario ad acta. - Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, artt. 1 e 2; - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma secondo; legge 13 dicembre 2009 n. 191, art. 2, commi 80 e 95. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Previsione, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la Fondazione in atto esistente e' autorizzata a bandire e a espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN - Previsione che la Fondazione puo' assumere il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dal Piano di rientro in materia di contenimento delle spese di personale, nonche' di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria e dei principi di imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione. - Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, art. 3; - Costituzione, artt. 3, 81, 97, 117, commi secondo, lett. e), e terzo; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 6, commi 1, 6 e 8. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Previsione che l'effetto abrogativo dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate si verifica dalla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente in ente di diritto pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con il Piano di rientro del disavanzo sanitario e con le funzioni affidate al Commissario ad acta. - Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50, art. 4; - Costituzione, art. 120, comma secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.(GU n.17 del 26-4-2012 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, (C.F. 97163520584) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), fax 06/96514000 e PEC ags m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Calabria, in persona del Presidente p.t.; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria n. 50 del 28 gennaio 2012, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 23 del 30 dicembre 2011, recante "Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35", segnatamente gli artt. 1 e 2, in relazione agli artt. 120, co. 2 Cost., 117, co. 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010, all'art. 2, co. 80 e 85 l. 191/2009; l'art. 3, in relazione agli artt. 117, commi 2, lett. l) e 3, Cost., 3 e 97 Cost., 81 Cost. e con riferimento all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009, all'art. 2, co. 80 e 85 l. 191/2009, al D.lgs. 165/2001, art. 36, co. 2, all'art. 1, co. 174 l. 311/2004, agli artt. 6, co. l e 6 e 8, D.lgs. 165/2001; l'art. 4, in relazione agli artt. 120, co. 2 Cost., 117, co. 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010, all'art. 2, co. 80 e 85 l. 191/2009. F a t t o Con la legge n. 50 del 2011 la regione Calabria ha apportato integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35. In punto di fatto e' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state, poi approvate le "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria" che costituiscono parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009. La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro-tempore. Con L.R. Calabria n. 35 del 28 settembre 2011, in B.U. della Regione Calabria del 1° ottobre 2011, e' stato disposto il riconoscimento della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori "Tommaso Campanella" quale ente pubblico economico "dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile" (art. 1, co. 1). Tale legge disciplina le finalita' dell'ente, il suo funzionamento, le modalita' di vigilanza delle attivita' svolte, lo scioglimento. Con ricorso notificato in data 25 novembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione avverso la L.R. n. 35/2011, modificata dalla L.R. n. 50/2011 della cui legittimita' costituzionale in questa sede si discute. La relativa impugnazione e' pendente davanti alla Corte Costituzionale. La L.R. n. 50/2011, alla luce dell'intervento commissariale della Regione Calabria, e' costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi in D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 120, comma 2 Cost. e con riferimento all'accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 ed al mandato commissariale del 30 luglio 2010. L'art. 1, che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 1 della 1.r. n. 35 del 2011, e l'art. 2, che aggiunge il comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 3 della medesima legge, prevedono rispettivamente che "il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto solo a partire dalla data in cui e' eseguita, dal Presidente della Regione, la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private" e che "il Presidente della Regione provvedera' alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria". Tali disposizioni, che integrano la L.R. n. 35 del 2011, precisando il termine di decorrenza dell'efficacia del riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" quale ente di diritto pubblico, presuppongono e ribadiscono il contenuto delle disposizioni di tale ultima legge - art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 - che, come sopra esposto, hanno formato oggetto d'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Le disposizioni regionali in esame sono pertanto anch'esse incostituzionali in quanto, analogamente alle norme censurate della 1.r. n. 35 del 2011, intervengono in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario e interferiscono, pertanto, con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio 2010. In particolare le disposizioni sopra menzionate, istituendo e regolamentando una nuova struttura sanitaria, coprono almeno in parte - e ad esse si sostituiscono - le attribuzioni del Commissario previste alla lettera a) punto 2) e alla lettera b) del mandato commissariale, che affidano al Commissario ad acta, fino all'avvenuta attuazione del Piano stesso, il riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative regionali in corso finalizzate a realizzare ed aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonche' ad autorizzare e accreditare strutture sanitarie. Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali in quanto esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo tale sentenza in particolare "l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali". 2) Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 117, comma 3 Cost.e con riferimento all'art. 2, commi 80 e 95 della legge 191 del 2009 e all'Accordo sul Piano di Rientro del 17 dicembre 2009. Le disposizioni indicate in epigrafe sono costituzionalmente illegittime anche sotto altro profilo. Esse infatti, oltre ad effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in materia di organizzazione sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, intervengono in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse si pongono in contrasto in particolare con il punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria" allegate alla delibera n. 845 del 2009 (costituenti parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009), che subordina espressamente la "ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella" al rispetto della normativa vigente e degli obblighi di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa sanitaria previsti dal suddetto Piano e specificati nello stesso punto 4. Adempimenti questi che, in costanza del piano di rientro, e in base a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Accordo del 17 dicembre 2009, non possono prescindere dall'adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera che dovra' essere condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute negli appositi Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 e Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 della medesima Intesa. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Le disposizioni regionali in esame, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010, ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno "reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la 1.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti "montani" (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto "l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa". 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 117, co. 3 Cost. e con riferimento all'art. 2, commi 80 e 95 della L. 191 del 2009 e all'Accordo sul Piano di Rientro del 17 maggio 2009. L'art. 3, che sostituisce il comma l dell'art. 9 della 1. r. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione "Tommaso Campanella" a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo altresi' la possibilita' per la stessa, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, di assumere il personale risultato idoneo nelle suddette procedure. Tale disposizione, che consente al futuro ente pubblico di assumere il personale risultato idoneo nelle procedure selettive preventivamente espletate dalla Fondazione di diritto privato, senza tuttavia quantificare l'entita' di dette assunzioni - che pertanto non sono valutabili sotto il profilo finanziario - non rispetta i vincoli previsti dal Piano di rientro in materia di contenimento delle spese di personale. Essa pertanto compromette il conseguimento dei relativi obiettivi di risparmio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della 1. n. 191 del 2009 (secondo le quali le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano sono vincolanti per la regione), che si configurano come norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. La disciplina in esame si pone, quindi, anche in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 81 Cost. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 non quantifica e non indica i mezzi di copertura degli oneri connessi alle assunzioni del personale. Essa, pertanto, si pone in palese violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, non specificando quale sia l'entita' delle posizioni lavorative per le quali sono banditi i concorsi, ne' di quelle occorrenti per la copertura dei posti della definenda dotazione organica, precostituisce aspettative di assunzione anche da parte del personale che potrebbe non trovare collocazione nella suddetta dotazione organica. Sotto tale profilo e' evidente la violazione dei principi costituzionali della certezza del diritto, del legittimo affidamento nonche' dei principi di imparzialita', buon andamento della pubblica amministrazione e accesso ai pubblici uffici, previsti dagli artt. 3 e 97 Cost. 6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. e con riferimento all'art. 1, comma 174 della L. 311 del 2004. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 contrasta inoltre con il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 - tuttora applicabile in Calabria fino al 31 dicembre 2013 (secondo quanto risulta dal verbale del 31 luglio 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti) a seguito della mancata copertura del disavanzo sia per l'anno 2009 sia per l'anno 2010 - che prevede il blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale. Ne consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 117, comma 2 lett. l) Cost. e con riferimento all'art. 6, commi 1 e 6 del D.Lgs. 165 del 2001. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 consente l'indizione dei concorsi prima della definizione delle dotazioni organiche che, ai sensi l'art. 4, comma 3, della 1.r. n. 35 del 2011, deve aver luogo entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto dell'ente. Cosi' disponendo la norma in esame si pone in contrasto con i principi generali recati in materia dall'art. 6, commi l e 6, del d.lgs. n. 165/2001, che subordina le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alla verifica degli effettivi fabbisogni. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1), che riserva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento civile. 8) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011,in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 50 del 2011 contrasta, infine, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., con l'art. 8 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) che impone che il costo del lavoro sia preventivato e valutato, anche in termini di compatibilita' economico‑finanziaria con i documenti di programmazione e di bilancio. 9) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della L.R. Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 120, comma 2 cost. e con riferimento all'accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 ed al mandato commissariale del 30 luglio 2010. L'art. 4, che aggiunge il comma 4 all'art. 10 della 1.r. n. 35 del 2011, prevede che 1'abrogazione - disposta dal comma l del menzionato art. 10 - dell'articolo 21 della 1.r. 7 agosto 2002, n. 29, riguardante l'istituzione di un Centro Oncologico di eccellenza in Catanzaro e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate, si verifichi alla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico. Detta disposizione, subordinando l'abrogazione di una norma ad un evento (la trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto pubblico), la cui previsione e' incostituzionale per i motivi esposti al punto 1) nel primo motivo di ricorso, e' conseguentemente incostituzionale per i medesimi motivi.
P.Q.M. Chiede che la Corte costituzionale, previa riunione, ove ritenuto opportuno, del presente ricorso con quello avente ad oggetto l'impugnazione della L.R. Calabria n. 35 del 2011, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della L.R. Calabria n. 50 del 2011, indicata in epigrafe, per contrasto con le disposizioni specificate nel presente atto. Roma, addi' 21 febbraio 2012 L'Avvocato dello Stato: Giacobbe