N. 98 ORDINANZA 4 - 18 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tassa  regionale  per
  il diritto allo studio universitario - Sanzioni amministrative  per
  la ritardata corresponsione -  Determinazione  in  misura  maggiore
  rispetto  alle  sanzioni  stabilite,  per  i  ritardati  versamenti
  diretti, dalla legge statale - Asserita violazione della competenza
  legislativa statale esclusiva in  materia  di  tributi  erariali  e
  relative  sanzioni  -  Ricorso  del  Governo  -  Ius   superveniens
  satisfattivo della  pretesa  di  parte  ricorrente  -  Rinuncia  al
  ricorso, in  mancanza  di  costituzione  della  parte  convenuta  -
  Estinzione del giudizio. 
- Legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18, art. 1, comma 2,
  nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 4, comma 1,
  della legge della Regione Lguria 27 dicembre 2011, n. 38. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 18 dicembre
  1997, n. 471, art. 13. 
(GU n.17 del 26-4-2012 )
  
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
  
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
  
                              Ordinanza 
  
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,
della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n.  18  (Variazione
della tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  universitario),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso,
notificato il 26-28 settembre 2011, depositato in  cancelleria  il  4
ottobre 2011 ed iscritto al n. 116 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  3  aprile  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo  e  con  l'assenso  del  Giudice  relatore
Franco Gallo; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale,
spedito il 26 settembre 2011, ricevuto il 28 settembre  successivo  e
depositato il  4  ottobre  2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso - in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione - questione principale di legittimita'
dell'art. 1, comma 2, della legge della  Regione  Liguria  25  luglio
2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario),  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Liguria n. 14 del 27 luglio 2011; 
        che la disposizione denunciata, nel testo vigente al  momento
della proposizione del ricorso, stabiliva che: «La tassa regionale di
cui al comma 1 [cioe' la tassa regionale per il diritto  allo  studio
universitario di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996,
n. 29, recante: «Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario»] deve essere corrisposta  entro  i  termini  di
scadenza dell'iscrizione e contestualmente  ad  essa  all'Universita'
degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica
e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede  oltre  tale  termine  e'
tenuto al pagamento di una indennita' di mora pari al  30  per  cento
della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al  50  per  cento
della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni»; 
        che, secondo quanto premesso dal ricorrente,  l'art.  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle  sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di  imposta  sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo
3, comma 133, lettera q,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662)
prevede, per i ritardati od omessi versamenti diretti,  una  sanzione
amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato che,
in caso di ritardo non superiore a quindici giorni, e'  ulteriormente
ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di  ritardo  («Chi  non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,  i  versamenti
in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio  o  a
saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi
casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per
cento di ogni importo non versato [...]. Per i versamenti  effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del  comma  1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e'
ulteriormente ridotta ad un  importo  pari  ad  un  quindicesimo  per
ciascun giorno di ritardo» [comma 1].  «Fuori  dei  casi  di  tributi
iscritti a ruolo,  la  sanzione  prevista  dal  comma  1  si  applica
altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di  una
sua frazione nel termine previsto» [comma 2])»; 
        che,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione impugnata, prevedendo, nel caso di ritardato  versamento
della tassa per il diritto allo studio universitario di cui  all'art.
1 della legge reg. Liguria n. 29  del  1996,  una  sanzione  pari  al
trenta per cento della tassa nell'ipotesi di «ritardi da uno a trenta
giorni» ed una sanzione pari  al  cinquanta  per  cento  della  tassa
nell'ipotesi di «ritardi oltre  i  trenta  giorni»,  si  discosta  da
quanto stabilito dal citato art. 13 del d.lgs. n. 471 del  1997,  nel
senso che fissa sanzioni piu' gravi, e  pertanto  viola  l'art.  117,
secondo comma, lettera e),  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza legislativa esclusiva in materia di sistema  tributario  e
contabile dello Stato, ivi inclusa «la disciplina  sanzionatoria  del
tributo»; 
        che  la  tassa  regionale  per   il   diritto   allo   studio
universitario,  nonostante  la  destinazione  del  suo  gettito  alle
Regioni, non costituisce - sempre secondo la difesa dello Stato −  un
tributo proprio della Regione, ai sensi dell'art. 119, secondo comma,
Cost., perche' non e' stata istituita e  disciplinata  da  una  legge
regionale  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   concorrente
prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost.,  ma  un  tributo  proprio
derivato, ai sensi degli artt. 7 della legge 5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione) e 8,  comma  3,  del  d.lgs.  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario); 
        che infatti - prosegue il ricorrente - la suddetta tassa,  in
quanto istituita dalla legge 28 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica) e disciplinata dall'art. 3,
commi da 20 a 23, di  detta  legge,  rientra  fra  i  tributi  propri
derivati, oggetto della potesta' legislativa esclusiva dello Stato  e
per i quali l'intervento del legislatore regionale  e'  ammesso  solo
nei termini stabiliti dal legislatore statale (il ricorrente cita, al
riguardo, le sentenze di questa Corte n. 216 del  2009;  n.  431,  n.
381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 311, n.  297  e  n.  296  del
2003); 
        che dalla violazione, da parte del legislatore regionale,  di
tali limiti e, in particolare, dalla previsione regionale di sanzioni
per la  ritardata  corresponsione  della  tassa  difformi  da  quelle
stabilite dal legislatore statale,  discende  -  conclude  la  difesa
dello stato - il denunciato contrasto con l'art. 117, secondo  comma,
lettera e), Cost.; 
        che la Regione Liguria non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso  questione   principale   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della  Regione  Liguria  25  luglio
2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario), secondo cui,  nel  testo  vigente  al  momento
della proposizione del ricorso, «La tassa regionale di cui al comma 1
[cioe' la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di
cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29,  recante:
«Disciplina  della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo   studio
universitario»] deve essere corrisposta entro i termini  di  scadenza
dell'iscrizione e contestualmente ad essa all'Universita' degli Studi
di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e  Musicale
(A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine e' tenuto  al
pagamento di una indennita' di mora pari al 30 per cento della  tassa
per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per  cento  della  tassa
per i ritardi oltre i trenta giorni»; 
        che, secondo il ricorrente, tale  disposizione  viola  l'art.
117, secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione  -  il  quale
attribuisce allo  Stato  la  legislazione  esclusiva  in  materia  di
tributi erariali e  relative  sanzioni  -  perche'  prevede  sanzioni
amministrative per la ritardata corresponsione della tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario maggiori rispetto  a  quelle
stabilite, per i ritardati versamenti diretti,  dalla  legge  statale
(art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo  3,  comma  133,  lettera  q,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662»); 
        che la Regione Liguria non si e' costituita in giudizio; 
        che,   successivamente   alla   proposizione   del   ricorso,
l'impugnato comma 2 dell'art. 1 della legge reg. Liguria  n.  18  del
2011 e' stato sostituito dall'art. 4,  comma  1,  della  legge  della
Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate  alla
legge finanziaria 2012), il quale, ai fini del calcolo delle sanzioni
per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il  diritto
allo studio universitario, rinvia all'art. 13 del d.lgs. n.  471  del
1997, disposizione adottata nell'esercizio della potesta' legislativa
esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato; 
        che, a seguito di  cio',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in data 23 marzo 2012, ha rinunciato al ricorso; 
        che tale rinuncia, unitamente alla mancata costituzione della
Regione Liguria, comporta l'estinzione del giudizio, senza necessita'
di accettazione della rinuncia (ex plurimis, sentenze n. 32 del  2012
e n. 217 del 2011). 
  
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
  
    dichiara  estinto  il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della  Regione  Liguria  25  luglio
2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario), nel testo anteriore alla sostituzione  operata
dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria  27  dicembre
2011, n. 38 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria  2012),
promosso, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012. 
  
                       Il Presidente: Quaranta 
  
  
                         Il Redattore: Gallo 
  
  
                       Il Cancelliere: Melatti 
  
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012. 
  
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti