MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Zennaro, di titolo di studio estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(12A04903) 
(GU n.103 del 4-5-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Elena Zennaro, nata il 29 luglio  1978
a Chioggia (Italia), cittadina  italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 16 del d.  lgs.  n.  206/07,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di "avvocato"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Zennaro e'  in  possesso  del
titolo accademico ottenuto in data 14 dicembre 2004 in Italia  presso
la Universita' degli studi di Padova; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Venezia; 
  Considerato  che  il  Ministerio  dell'Educacion  spagnolo   avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'"Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna); 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Elena Zennaro,  nata  il  29  luglio  1978  a  Chioggia
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di "abogado" quale titolo valido per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questa  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 16 aprile 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano