PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 27 gennaio 2012 

Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per  il
coordinamento operativo di emergenze». (12A04686) 
(GU n.104 del 5-5-2012)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  24  febbraio   1992,   n.   225,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in  data  17  novembre
2010, Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco
Gabrielli e' stato conferito  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
aprile 2006 recante «Coordinamento delle iniziative  e  delle  misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in  occasione  di  incidenti  stradali,  ferroviari,
aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di  incidenti
con presenza di sostanze pericolose»; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile del 2 maggio 2006 recante «Indicazioni  per  il  coordinamento
operativo di emergenze» ed in particolare il capitolo 3  -  Incidenti
aerei; 
  Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste  e  la  prevenzione  di
incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione  civile  e  che
abroga la direttiva 94/56/CE; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione al regolamento  (UE)  n.
996/2010  sopra  citato  ed,  in  particolare,  all'art.  21  recante
«Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari»; 
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile; 
  Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
  Al fine di dare attuazione al  regolamento  (UE)  n.  996/2010  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  ottobre  2010  sulle
inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti  nel  settore
dell'aviazione  civile  ed,  in  particolare,  all'art.  21   recante
«Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari»,  il
capitolo  3  -  «Incidenti  aerei»  della  direttiva  del  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile del  2  maggio  2006  citata  in
premessa e' sostituito dal seguente: 
  «3. Incidenti aerei - All'interno  del  perimetro  aeroportuale,  o
comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale. 
  3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo. 
  La Torre  di  controllo  o,  ove  questa  non  fosse  presente,  il
competente fornitore  dei  servizi  del  traffico  aereo,  registrato
l'evento: 
    informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto  intervento  e
di soccorso, ivi compreso il gestore aeroportuale, per le  azioni  di
competenza; 
    ne da' comunicazione alla direzione aeroportuale  ed  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). 
  L'Ente   nazionale   per   l'aviazione   civile    (ENAC)    vigila
sull'attuazione delle procedure del piano di  emergenza  aeroportuale
ed informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura,  le  sale
operative di protezione civile degli enti locali  competenti  per  il
territorio e l'ANSV. 
  Gli  enti  ed  organizzazioni  interni  ed  esterni   all'aeroporto
agiscono  in  accordo  a  quanto  previsto  dal  piano  di  emergenza
aeroportuale,  a  sua  volta  definito  in  aderenza  alla  normativa
dell'ENAC. 
  Inoltre, le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al
soccorso  e/o  di   pubblica   utilita'   informano   ed   aggiornano
costantemente  le  rispettive  sale   operative   territoriali,   che
potrebbero comunque ricevere analoga comunicazione dell'incidente dal
territorio: 
    112 Arma dei Carabinieri; 
    113 Polizia di Stato; 
    115 Vigili del Fuoco; 
    118 Emergenza sanitaria; 
    117 Guardia di Finanza; 
    1515 Corpo Forestale; 
    1530 Guardia Costiera. 
  Ciascuna sala  operativa  territoriale  delle  forze  istituzionali
preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', secondo  le  modalita'
previste dalle proprie procedure: 
    allerta  le  proprie  strutture  territoriali   per   l'eventuale
intervento di mezzi e uomini di supporto; 
    contatta le altre sale operative  territoriali  per  la  verifica
della notizia e lo scambio delle informazioni; 
    contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie  Locali
(Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e  le  sale  operative  di
protezione civile degli enti locali; 
    informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura; 
    attiva il flusso di comunicazione interno; 
    attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 
  Inoltre: 
    la sala operativa del 118: 
    avvia le procedure  per  l'attivazione  delle  risorse  sanitarie
territoriali; 
    allerta le strutture sanitarie per  l'eventuale  attivazione  del
loro  piano  di  emergenza  interna  per  massiccio  afflusso  feriti
(PEIMAF). 
  Le sale operative nazionali delle forze istituzionali  preposte  al
soccorso e/o di pubblica utilita', l'ENAC  e  l'ufficio  territoriale
del  Governo  -  Prefettura  avvisano  immediatamente  dell'incidente
l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia  (S.S.I.)
del   Dipartimento   della   Protezione    Civile    e    riferiscono
sull'evoluzione dell'evento e sulle  risorse  in  campo.  Le  stesse,
inoltre,  faranno  pervenire  alla  S.S.I.  eventuali  richieste   di
concorso e supporto all'attivita' di gestione dell'emergenza. 
  Il  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  valuta   la
situazione  emergenziale  e,  se  appare  di  carattere  eccezionale,
coordina gli interventi e le iniziative per fronteggiare l'evento  in
corso, con le  modalita'  di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge  4
novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
dicembre 2002, n. 286. 
  3.2 L'intervento sul luogo dell'incidente. 
  Le squadre  che  intervengono  sul  luogo  dell'incidente  operano,
ciascuna  nell'ambito  delle  proprie  competenze  tecniche,  secondo
quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale e  dalle  proprie
procedure operative. 
  Per garantire  il  coordinamento  degli  interventi  delle  diverse
squadre, la direzione delle operazioni di  salvataggio,  soccorso  ed
intervento  tecnico  urgente  e'  affidata,  fin  dai  primi  momenti
dell'emergenza, al responsabile del  distaccamento  aeroportuale  dei
Vigili del Fuoco  che  assume  il  ruolo  di  direttore  tecnico  dei
soccorsi. 
  In accordo con le indicazioni del direttore tecnico  dei  soccorsi,
cui  devono  essere  messe  a  disposizione  tutte  le   informazioni
tecnico-specialistiche necessarie a garantire che  le  operazioni  si
svolgano in condizioni  di  sicurezza,  vengono  attuati  i  seguenti
interventi: 
    soccorso tecnico urgente (VV.F.); 
    soccorso   sanitario   (sistema   118   -   Servizio    sanitario
aeroportuale): 
    attivita' di ricognizione e triage; 
    trasporto  feriti  nell'area  a  questi   destinata   all'interno
dell'aeroporto,  secondo  quanto  previsto  dal  piano  di  emergenza
aeroportuale; 
    richiesta, se necessario, di ulteriore supporto di  autoambulanze
e personale al sistema 118; 
    supporto logistico (Societa' di gestione aeroportuale). 
  Il coordinamento generale dei soccorsi e' assicurato  dal  gestore,
attraverso il centro operativo per le emergenze  e  tutti  gli  altri
supporti logistici ed organizzativi  che  e'  tenuto  ad  approntare.
L'ENAC garantisce la collaborazione con l'autorita' giudiziaria e con
l'ANSV. 
  In accordo con le indicazioni del centro operativo per le emergenze
vengono attuati i seguenti interventi: 
    coordinamento delle operazioni di soccorso  sanitario  presso  la
sede interna all'aeroporto dedicata a tale attivita'  secondo  quanto
previsto dal piano  di  emergenza  aeroportuale  (Servizio  sanitario
aeroportuale); 
    attivita' medico - legale connesse al recupero, al  trasferimento
e alla gestione delle salme (Sanita' aerea d'intesa  con  la  Polizia
Mortuaria); 
    presidio  della  zona  interessata  dall'incidente,  delle   aree
destinate ai feriti  ed  agli  illesi,  e  delle  entrate  principali
dell'aeroporto (Forze di Polizia); 
    presidio di  tutte  le  zone  d'accesso  ai  piazzali  (Forze  di
Polizia); 
    agevolazione al transito dei mezzi di soccorso ai varchi doganali
(Forze di Polizia e Polizia locale); 
    scorta dei mezzi di soccorso (Forze di Polizia); 
    piantonamento dei resti del  velivolo  sul  luogo  dell'incidente
(Forze di Polizia); 
    gestione degli effetti personali recuperati (Forze di Polizia); 
    predisposizione del personale tecnico e dei  mezzi  speciali  per
rimuovere   l'aeromobile   incidentato   (Societa'   di   navigazione
aerea/gestore aeroportuale). 
  In presenza di cittadini  esteri  a  bordo,  l'ufficio  sala  crisi
dell'ENAC provvede a contattare l'unita' di crisi del Ministero degli
affari  esteri  al   fine   di   fornire   le   dovute   informazioni
sull'accaduto. 
  Come previsto dall'art. 13 del regolamento  UE  n.  996/2010,  sino
all'arrivo degli investigatori dell'ANSV nessuno puo'  modificare  lo
stato  del  luogo  dell'incidente,  prelevare   da   esso   campioni,
intraprendere movimenti o effettuare  campionamenti  dell'aeromobile,
del suo contenuto o del suo relitto, spostarlo o rimuoverlo,  a  meno
che cio' non si renda necessario  per  ragioni  di  sicurezza  o  per
assistere  persone  ferite  o  previa  autorizzazione  del  direttore
tecnico dei soccorsi e, ove possibile, in consultazione  con  l'ANSV,
al fine di assicurare la corretta preservazione delle evidenze  utili
all'inchiesta di sicurezza. 
  3.3 L'assistenza e l'informazione alle vittime e ai loro  familiari
nonche' alla popolazione. 
  Oltre  all'intervento  sul  luogo  dell'incidente,  finalizzato  al
soccorso e al recupero dei feriti, e' necessario prevedere una  serie
di attivita' che garantiscano l'assistenza alle  vittime  e  ai  loro
familiari nonche' alla popolazione anche  indirettamente  interessata
dall'evento: 
    attivita' di assistenza medica agli  illesi  (Servizio  sanitario
aeroportuale); 
    assistenza psicologica agli illesi (ASL); 
    assistenza ai familiari per il riconoscimento delle salme (ASL); 
    distribuzione di generi di conforto (gestore aeroportuale); 
    individuazione    dell'area    destinata    all'accoglienza    ed
all'assistenza dei familiari delle vittime (gestore aeroportuale); 
    organizzazione di un eventuale ricovero alternativo (vettore); 
    predisposizione di un servizio  di  trasporto  alternativo  e  di
altro genere di supporto logistico (vettore). 
  La gestione delle attivita' di assistenza alle vittime ed  ai  loro
familiari  e'  affidata  al  vettore  coinvolto  nell'incidente,   in
aderenza allo specifico piano da quest'ultimo predisposto e approvato
dall'ENAC o dall'autorita' competente. 
  Ai sensi dell'art. 21,  comma  3,  del  regolamento  UE  n.996/2010
l'ENAC, nell'ambito della propria  organizzazione,  individua  uno  o
piu' referenti incaricati di essere le persone  di  contatto  con  le
vittime  e  i  loro  familiari,  acquisendo  a  tal  fine  le  dovute
informazioni dal vettore coinvolto. 
  Il Prefetto assume, in relazione alla situazione di  emergenza,  le
determinazioni  di  competenza  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
pubblica. 
  L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i  mass
media spettano esclusivamente all'ENAC ed  all'ANSV,  per  quanto  di
rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel  rispetto
di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere  pubbliche
eventuali  informazioni  sulle  osservazioni  dei   fatti   e   sullo
svolgimento dell'inchiesta di sicurezza. 
  3.4 Il centro operativo di emergenza. 
  In caso di incidente,  presso  ogni  aeroporto  viene  attivato  il
centro operativo  di  emergenza  (previsto  nei  piani  di  emergenza
aeroportuali) che, in particolare, provvede a: 
    supportare le richieste che pervengono dal  luogo  dell'incidente
attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni  caso,
informa  costantemente  il  centro  sulla  situazione  dell'area   di
intervento; 
    tenere costantemente informati l'ufficio gestione delle emergenze
- Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione  civile  e
la sala crisi dell'ENAC,  aggiornandoli  sull'evoluzione  complessiva
dell'evento; 
    tenere i rapporti con l'ANSV  al  fine  di  ricevere  ogni  utile
informazione per  la  gestione  dell'evento,  nonche'  agevolarne  lo
svolgimento dei compiti di istituto; 
    organizzare  le  attivita'  finalizzate   al   ripristino   della
situazione ordinaria. 
  La responsabilita' dell'approntamento, attivazione e  gestione  del
centro operativo per l'emergenza e' affidata al gestore aeroportuale. 
  Il centro operativo per l'emergenza  e'  composto:  da  qualificati
rappresentanti della societa' di gestione che, oltre a  sovrintendere
alle attivita' di soccorso di  diretta  pertinenza,  garantiscono  le
predisposizione   dei   necessari   servizi   di   assistenza;    dai
rappresentanti  delle  sedi   interne   all'aeroporto   delle   forze
istituzionali  preposte  al  soccorso  e  puo'  comprendere  anche  i
rappresentanti delle strutture territoriali di Protezione civile,  le
organizzazioni   di   volontariato,   laddove   attivate,   e   altri
enti/istituzioni   necessari   alla   gestione   dell'emergenza    in
considerazione delle caratteristiche dell'evento. 
  Qualora  le  risorse  disponibili  sul   territorio   non   fossero
sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una
attivita' di coordinamento sovraregionale, le autorita'  territoriali
rappresentate  nel  centro   operativo   per   l'emergenza   potranno
richiedere, attraverso l'ufficio  gestione  delle  emergenze  -  Sala
situazione Italia, l'intervento  del  Dipartimento  della  Protezione
civile. 
  Nel  caso  di  eccezionalita'  della  situazione  emergenziale,  il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con  proprio  decreto,  su
proposta del Capo Dipartimento della Protezione  civile,  sentito  il
Presidente della Regione interessata, puo' disporre il coinvolgimento
delle strutture operative  nazionali  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento  della
Protezione civile provvede a coordinare gli  interventi  e  tutte  le
iniziative per fronteggiare l'evento in  corso  cosi'  come  previsto
dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 
In mare. 
  In caso di incidente a mare o di ammaraggio di  un  aeromobile,  il
flusso di comunicazioni e la gestione  dell'emergenza  si  articolano
secondo le modalita' descritte nel capitolo  2.  Il  coordinamento  e
l'impiego   delle   unita'   di   soccorso   e'   quindi   assicurato
dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che,  immediatamente
allertata dagli enti aeronautici, opera in stretto raccordo con: 
    l'ENAC,  che  fornira'  tutte  le   conoscenze   tecniche   utili
all'intervento,  le  informazioni  relative  alle  persone  coinvolte
nell'incidente e quelle per  l'assistenza  alle  vittime  e  ai  loro
familiari; 
    l'ANSV, che fornira' le istruzioni per la corretta  preservazione
delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza. 
  L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i  mass
media spettano esclusivamente all'ENAC ed  all'ANSV,  per  quanto  di
rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel  rispetto
di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere  pubbliche
eventuali  informazioni  sulle  osservazioni  dei   fatti   e   sullo
svolgimento dell'inchiesta di sicurezza. 
  Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE  n.996/2010,  il
Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto  nell'ambito
della  propria  organizzazione  individua  uno   o   piu'   referenti
incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e  i  loro
familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni  dal  vettore
coinvolto. 
Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o  comunque
dell'area di giurisdizione aeroportuale 
  Un incidente connesso all'impatto di un  aeromobile  con  la  terra
ferma, e' assimilabile - salvo,  in  genere,  la  diversa  estensione
territoriale dell'area interessata da relitti  o  resti  -  a  quanto
avviene  in  caso  di  esplosioni  o  crolli  di  strutture  con   il
coinvolgimento di un gran numero di persone. Il centro  di  controllo
competente per lo spazio aereo interessato dall'incidente informa  ed
attiva i servizi aeroportuali di pronto  intervento  e  di  soccorso,
nonche' la sala crisi dell'ENAC che allerta immediatamente  l'ufficio
gestione delle  emergenze  -  Sala  situazione  Italia  (S.S.I.)  del
Dipartimento della Protezione civile, le sale operative  territoriali
delle forze istituzionali preposte al soccorso e l'ANSV. 
  Il flusso delle  comunicazioni  e  la  gestione  dell'emergenza  si
articolano secondo le  modalita'  descritte  nel  capitolo  1  e  nel
capitolo 3.3. 
  L'ENAC fornira' tutte le conoscenze tecniche utili  all'intervento,
le informazioni relative  alle  persone  coinvolte  nell'incidente  e
quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari; 
  L'ANSV fornira' al direttore tecnico dei soccorsi le istruzioni per
la corretta  preservazione  delle  evidenze  utili  all'inchiesta  di
sicurezza. 
  L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i  mass
media spettano esclusivamente all'ENAC ed  all'ANSV,  per  quanto  di
rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel  rispetto
di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere  pubbliche
eventuali  informazioni  sulle  osservazioni  dei   fatti   e   sullo
svolgimento dell'inchiesta di sicurezza. 
  Ai sensi dell'art. 21, comma  3,  del  regolamento  UE  n.996/2010,
l'ufficio territoriale  del  Governo  -  Prefettura  territorialmente
competente, nell'ambito della propria organizzazione, individua uno o
piu' referenti incaricati di essere le persone  di  contatto  con  le
vittime  e  i  loro  familiari,  acquisendo  a  tal  fine  le  dovute
informazioni dal vettore coinvolto.». 
  La presente direttiva verra' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 gennaio 2012 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli