N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2012

Ordinanza del 29 febbraio 2012 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto sul ricorso  proposto  da  Pam  Panorama  Spa
contro Comune di Treviso ed altri. 
 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in  materia  di
  orari di apertura  e  chiusura  delle  attivita'  di  commercio  al
  dettaglio - Previsione dell'osservanza delle chiusure domenicali  e
  festive e di limitate deroghe alla stessa  in  limitate  ipotesi  -
  Violazione  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa  economica
  privata - Lesione del  principio  di  tutela  della  concorrenza  -
  Violazione della sfera di competenza statale in materia di  livelli
  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e
  sociali. 
- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3. 
- Costituzione, artt. 41, 117, comma secondo, lett. e) e lett. m). 
(GU n.19 del 9-5-2012 )
				 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 73 del 2012, proposto da: 
        Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Turi,  Pier  Vettor
Grimani, Giorgio Ruderi, con  domicilio  eletto  presso  Pier  Vettor
Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; 
    Contro Comune di Treviso, in persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Coniglione, Giampaolo  De
Piazzi, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091; 
    Regione  Veneto,  in  persona   del   Presidente   pro   tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Ezio  Zanon,   Luisa   Londei,
domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23; 
    E con l'intervento di ad opponendum: 
        Filcams Cigl, Fisascat Cisl,  Uiltucs  Uil,  in  persona  dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi  dall'avv.
Antonio Franciosi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,  ai
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    Per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 30 dicembre 2011,
prot. n. 43, limitativa della  possibilita'  di  apertura  domenicale
degli esercizi commerciali al dettaglio; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Treviso e
di Regione Veneto; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il
dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le partii difensori P.V. Grimani
e G. Roderi per la parte ricorrente, A. Coniglione per il  comune  di
Treviso, L. Londei e E. Zanon per la Regione del Veneto, A. Franciosi
per gli intervenienti ad opponendum; 
    1. Parte  ricorrente  -  appartenente  al  settore  della  grande
distribuzione - impugna l'ordinanza sindacale in oggetto,  in  guanto
limitativa della possibilita' di apertura domenicale e festiva  degli
esercizi commerciali al dettaglio per l'anno 2012. 
    2. A seguito del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva
Italia), convertito nella legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  che  ha
modificato l'art. 3, comma 1°, lett. d)-bis, del d.l. 4 luglio  2006,
n. 223, convertito nella legge 4 agosto  2006,  n.  248,  emanato  ai
sensi dell'ordinamento comunitario sulla concorrenza, «...al fine  di
garantire la liberta'  di  concorrenza  secondo  condizioni  di  pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme  funzionamento  del  mercato,
nonche' di assicurare ai consumatori  finali  un  livello  minimo  ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di  prodotti  e
servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117,  comma  2°,
lett. e) ed m), della Costituzione, le attivita' commerciali...  sono
svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:...d-bis)  il  rispetto
degli orari di apertura e  chiusura  domenicale  e  festiva,  nonche'
quello    della    mezza    giornata    di    chiusura    settimanale
dell'esercizio;...». 
    Successivamente alla nuova legge statale e' intervenuta la  legge
della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n.  30  che,  all'art.  3,  ha
previsto lo stesso tipo di  limitazione  agli  orari  di  apertura  e
chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio preesistente  alla
novella legislativa statale. In  particolare  ha  previsto  che  tali
attivita' «osservano la chiusura domenicale e festiva» (art. 3, comma
2°) e che «derogano all'obbligo di chiusura domenicale e  festiva  di
cui al comma 2°» in limitate ipotesi  determinate,  nonche',  in  via
sperimentale, in ulteriori ipotesi (art. 3, commi 4°, 6° e 7°). 
    Il Comune di Treviso,  con  il  provvedimento  gravato,  ha  dato
attuazione al suddetto art. 3 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 30. 
    3. Causa petendi del ricorso, esaminato in fase cautelare, e'  la
necessita' di annullare,  previa  sospensiva,  l'impugnata  ordinanza
sindacale prescindendo dalla legge regionale del Veneto n. 30 del  27
dicembre 2011 o disapplicandola ovvero rimettendo la questione  della
sua costituzionalita' alla Corte costituzionale. 
    3.1.  Sotto  il  profilo  della   rilevanza   dell'eccezione   di
incostituzionalita',  il  Collegio  osserva  innanzitutto   come   il
principio di gerarchia delle fonti normative nazionali  non  consenta
di prescindere da una legge regionale contraria a una  legge  statale
quando la prima e'  successiva  alla  seconda,  come  sovviene  nella
fattispecie concreta. 
    In  secondo  luogo,  non  e'  possibile  disapplicare  la   legge
regionale interna per contrasto coi principi del diritto comunitario,
in quanto - a parte altre considerazioni - la disapplicazione sarebbe
possibile solo nei confronti di una norma comunitaria self-executing,
ipotesi che qui non ricorre. 
    Profili di illegittimita' per vizi formali,  quali  insufficienze
di motivazione, oltre che sprovvisti di fumus boni  iuris,  sarebbero
comunque logicamente  subordinati  al  predetto  nucleo  della  causa
petendi. 
    La questione di costituzionalita'  e'  quindi  rilevante  perche'
sarebbe  possibile  e  necessario  annullare  l'ordinanza   sindacale
impugnata se la Corte costituzionale annullasse, in parte qua, l'art.
3 della l.r. n. 30/11. 
    3.2.  Si  tratta  ancora  di  stabilire  se   la   questione   di
costituzionalita' sia, oltre che rilevante, anche non  manifestamente
infondata. 
    Alla  luce  del  dettato   normativo   e   della   giurisprudenza
costituzionale (cfr C. cost. n. 18 del 23 gennaio 2012; n. 150 del 18
aprile 2011; n. 288  del  4  ottobre  2010)  e  amministrativa  (cfr.
C.d.S., Sez V, 29 novembre 2011, n. 6297), da una parte, la questione
- della quale si controverte - dei limiti dell'apertura domenicale  e
festiva degli esercizi commerciali rientra in astratto nella potesta'
legislativa residuale regionale di cui all'art. 117, comma 4°,  quale
materia  del  «commercio»;  d'altra  parte,   tuttavia,   la   stessa
questione, rientra in astratto  anche  nella  legislazione  esclusiva
dello Stato ove  incida  sulla  «tutela  della  concorrenza»  di  cui
all'art. 117, comma 2°, lett. e) Cost. o  sulla  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»
di cui all'art. 117, comma 2°, lett. m) Cost. 
    In concreto, la legge statale in  esame  ha  espressamente  fatto
riferimento, nel liberalizzare le aperture domenicali e festive, alle
citate lett. e) ed m) dell'art.  117,  comma  2°,  Cost.,  mentre  la
successiva legge regionale - come si e'  visto  -  ha  essenzialmente
mantenuto  fermo  il  regime  precedente  di  divieto   di   apertura
domenicale e festiva, con  l'evidente  conseguenza  di  incidere  sul
confronto concorrenziale tra  imprese  piu'  o  meno  strutturate,  o
semplicemente    intenzionate,     in     relazione     all'esercizio
dell'iniziativa economica in tali giorni e di incidere, altresi', sui
livelli  di  prestazioni  di  beni  e  servizi  disponibili   per   i
consumatori ed utenti. 
    La giurisprudenza sopra citata  ha  invero  riconosciuto  che  la
potesta' legislativa residuale  regionale  in  materia  di  commercio
possa estendersi alla disciplina degli orari  e  giorni  di  apertura
degli  esercizi,  affinche'  non  sia  svuotata   di   un   contenuto
essenziale, ma con il limite di potere incidere  sulla  tutela  della
concorrenza  e  sui  livelli  di  prestazioni  minime  in   modo   da
aumentarli, sia pure indirettamente e marginalmente, e non invece  in
modo da comprimerli rispetto alla disciplina esclusiva statale, cosi'
come effettuato con l'art. 3 della l.r. n. 30/11. 
    Piu'   precisamente,   la   nuova   legislazione    statale    ha
liberalizzato, in attuazione dei ripetuti principi costituzionali, le
aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali,  perdurando
solo la  possibilita'  di  restrizioni  eccezionali  derivanti  dalla
necessita' di attuare diversi principi costituzionali  e  comunitari,
peraltro espressamente richiamati dall'art.  31,  comma  2°,  d.l.  6
dicembre 2011, n. 201, ove ammette derogatoriamente limiti  «connessi
alla tutela della salute, dei-lavoratori, dell'ambiente, ivi  incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali». 
    La sopravvenuta legislazione regionale  ha  invece  invertito  la
regola in eccezione, stabilendo - con incisione negativa sulla tutela
della  concorrenza,  sui  livelli   essenziali   di   prestazioni   e
sull'iniziativa  economica  -  l'obbligo  di  chiusura  domenicale  e
festiva, salvo ipotesi derogatorie specificatamente indicate. 
    Il Collegio reputa dunque che la disciplina dettata  dall'art.  3
della legge regionale n. 30/2011 presenti profili non  manifestamente
infondati di contrasto con gli art. 41 e 117, comma 2°, lett.  e)  ed
m), Cost. 
    4. Per quanto esposto,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3
della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 in relazione
agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m) della Costituzione. 
    Con separata ordinanza  resa  all'esito  dell'odierna  camera  di
consiglio,  e'  gia'  stata  disposta,  in  accoglimento  provvisorio
dell'incidente   cautelare,   la   sospensione   dell'efficacia   del
provvedimento impugnato fino alla decisione,  da  parte  della  Corte
costituzionale, della questione di legittimita' costituzionale  (cfr.
C.d.S., A.P., ord. 20 dicembre 1999,  n.  2)  ed  e'  stato  rinviato
l'esame ulteriore della domanda cautelare alla  camera  di  consiglio
che sara' fissata dopo la  comunicazione  di  detta  decisione  (cfr.
Corte costituzionale 18 giugno 1997, n. 183). 
				 
                               P.Q.M. 

 
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e  1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 41 e 117,  comma  2°,  lett.  e)  ed  m),  della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3
della legge della Regione Venero 27 dicembre 2011, n. 30. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente  della  Regione  Veneto  e  sia
comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  22
febbraio 2012. 


				 
                 Il Presidente, estensore: Di Nunzio