N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2012
Ordinanza del 29 febbraio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Pam Panorama Spa contro Comune di Treviso ed altri. Commercio - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio - Previsione dell'osservanza delle chiusure domenicali e festive e di limitate deroghe alla stessa in limitate ipotesi - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata - Lesione del principio di tutela della concorrenza - Violazione della sfera di competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3. - Costituzione, artt. 41, 117, comma secondo, lett. e) e lett. m).(GU n.19 del 9-5-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 73 del 2012, proposto da: Pam Panorama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Turi, Pier Vettor Grimani, Giorgio Ruderi, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; Contro Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Luisa Londei, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23; E con l'intervento di ad opponendum: Filcams Cigl, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Franciosi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; Per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 30 dicembre 2011, prot. n. 43, limitativa della possibilita' di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Treviso e di Regione Veneto; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le partii difensori P.V. Grimani e G. Roderi per la parte ricorrente, A. Coniglione per il comune di Treviso, L. Londei e E. Zanon per la Regione del Veneto, A. Franciosi per gli intervenienti ad opponendum; 1. Parte ricorrente - appartenente al settore della grande distribuzione - impugna l'ordinanza sindacale in oggetto, in guanto limitativa della possibilita' di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio per l'anno 2012. 2. A seguito del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato l'art. 3, comma 1°, lett. d)-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, emanato ai sensi dell'ordinamento comunitario sulla concorrenza, «...al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, le attivita' commerciali... sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:...d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura settimanale dell'esercizio;...». Successivamente alla nuova legge statale e' intervenuta la legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 che, all'art. 3, ha previsto lo stesso tipo di limitazione agli orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio preesistente alla novella legislativa statale. In particolare ha previsto che tali attivita' «osservano la chiusura domenicale e festiva» (art. 3, comma 2°) e che «derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2°» in limitate ipotesi determinate, nonche', in via sperimentale, in ulteriori ipotesi (art. 3, commi 4°, 6° e 7°). Il Comune di Treviso, con il provvedimento gravato, ha dato attuazione al suddetto art. 3 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 30. 3. Causa petendi del ricorso, esaminato in fase cautelare, e' la necessita' di annullare, previa sospensiva, l'impugnata ordinanza sindacale prescindendo dalla legge regionale del Veneto n. 30 del 27 dicembre 2011 o disapplicandola ovvero rimettendo la questione della sua costituzionalita' alla Corte costituzionale. 3.1. Sotto il profilo della rilevanza dell'eccezione di incostituzionalita', il Collegio osserva innanzitutto come il principio di gerarchia delle fonti normative nazionali non consenta di prescindere da una legge regionale contraria a una legge statale quando la prima e' successiva alla seconda, come sovviene nella fattispecie concreta. In secondo luogo, non e' possibile disapplicare la legge regionale interna per contrasto coi principi del diritto comunitario, in quanto - a parte altre considerazioni - la disapplicazione sarebbe possibile solo nei confronti di una norma comunitaria self-executing, ipotesi che qui non ricorre. Profili di illegittimita' per vizi formali, quali insufficienze di motivazione, oltre che sprovvisti di fumus boni iuris, sarebbero comunque logicamente subordinati al predetto nucleo della causa petendi. La questione di costituzionalita' e' quindi rilevante perche' sarebbe possibile e necessario annullare l'ordinanza sindacale impugnata se la Corte costituzionale annullasse, in parte qua, l'art. 3 della l.r. n. 30/11. 3.2. Si tratta ancora di stabilire se la questione di costituzionalita' sia, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata. Alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza costituzionale (cfr C. cost. n. 18 del 23 gennaio 2012; n. 150 del 18 aprile 2011; n. 288 del 4 ottobre 2010) e amministrativa (cfr. C.d.S., Sez V, 29 novembre 2011, n. 6297), da una parte, la questione - della quale si controverte - dei limiti dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali rientra in astratto nella potesta' legislativa residuale regionale di cui all'art. 117, comma 4°, quale materia del «commercio»; d'altra parte, tuttavia, la stessa questione, rientra in astratto anche nella legislazione esclusiva dello Stato ove incida sulla «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, comma 2°, lett. e) Cost. o sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui all'art. 117, comma 2°, lett. m) Cost. In concreto, la legge statale in esame ha espressamente fatto riferimento, nel liberalizzare le aperture domenicali e festive, alle citate lett. e) ed m) dell'art. 117, comma 2°, Cost., mentre la successiva legge regionale - come si e' visto - ha essenzialmente mantenuto fermo il regime precedente di divieto di apertura domenicale e festiva, con l'evidente conseguenza di incidere sul confronto concorrenziale tra imprese piu' o meno strutturate, o semplicemente intenzionate, in relazione all'esercizio dell'iniziativa economica in tali giorni e di incidere, altresi', sui livelli di prestazioni di beni e servizi disponibili per i consumatori ed utenti. La giurisprudenza sopra citata ha invero riconosciuto che la potesta' legislativa residuale regionale in materia di commercio possa estendersi alla disciplina degli orari e giorni di apertura degli esercizi, affinche' non sia svuotata di un contenuto essenziale, ma con il limite di potere incidere sulla tutela della concorrenza e sui livelli di prestazioni minime in modo da aumentarli, sia pure indirettamente e marginalmente, e non invece in modo da comprimerli rispetto alla disciplina esclusiva statale, cosi' come effettuato con l'art. 3 della l.r. n. 30/11. Piu' precisamente, la nuova legislazione statale ha liberalizzato, in attuazione dei ripetuti principi costituzionali, le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, perdurando solo la possibilita' di restrizioni eccezionali derivanti dalla necessita' di attuare diversi principi costituzionali e comunitari, peraltro espressamente richiamati dall'art. 31, comma 2°, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ove ammette derogatoriamente limiti «connessi alla tutela della salute, dei-lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». La sopravvenuta legislazione regionale ha invece invertito la regola in eccezione, stabilendo - con incisione negativa sulla tutela della concorrenza, sui livelli essenziali di prestazioni e sull'iniziativa economica - l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo ipotesi derogatorie specificatamente indicate. Il Collegio reputa dunque che la disciplina dettata dall'art. 3 della legge regionale n. 30/2011 presenti profili non manifestamente infondati di contrasto con gli art. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), Cost. 4. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m) della Costituzione. Con separata ordinanza resa all'esito dell'odierna camera di consiglio, e' gia' stata disposta, in accoglimento provvisorio dell'incidente cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimita' costituzionale (cfr. C.d.S., A.P., ord. 20 dicembre 1999, n. 2) ed e' stato rinviato l'esame ulteriore della domanda cautelare alla camera di consiglio che sara' fissata dopo la comunicazione di detta decisione (cfr. Corte costituzionale 18 giugno 1997, n. 183).
P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Venero 27 dicembre 2011, n. 30. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Regione Veneto e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012. Il Presidente, estensore: Di Nunzio