Iscrizione di varieta' ortive nel relativo registro nazionale. (12A05483)(GU n.113 del 16-5-2012)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale.
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'articolo 19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie ortive indicate nel presente dispositivo;
Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle
richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varieta'
suddette;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno
civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varieta'
di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere
certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o
controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i
risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 aprile 2012
Il direttore generale: Blasi