N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 2011

Ordinanza del 30 dicembre 2011 emessa dal  G.I.P.  del  Tribunale  di
Oristano nel procedimento penale a carico di Carta Ginetta e Corongiu
Gegi. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Sardegna  -  Modifiche
  alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive -  Aziende
  ricettive all'aria aperta - Previsione che gli allestimenti  mobili
  di pernottamento, quali le case mobili, non costituiscano attivita'
  rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici  -  Questione
  di legittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Sardegna 8 (recte: 21) novembre  2011,  n.  21,
  art. 20. 
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 117, comma secondo, lett.
  l) e s), e 118; Statuto della Regione Sardegna, art. 3, comma 1. 
(GU n.21 del 23-5-2012 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti nel  procedimento  suindicato  nei  confronti  di:
Carta Ginetta, nata a Serrenti  il  6  giugno  1957,  ivi  res.,  via
Samatzai n. 16, Corongiu Gegi,  nato  a  Narcao  il  22  maggio  1953
sottoposti a indagini preliminari in ordine: 
        a) alla contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 c. p.  e  44,
lett. c), in relazione all'art. 30, del d.P.R.  n.  380  del  2001  e
all'art. 17 della legge  n.  23  del  1985  della  regione  Sardegna,
perche', in concorso  tra  loro,  la  prima  nella  sua  qualita'  di
amministratore unico della Spinnaker Service S. r. l., e  il  secondo
quale amministratore di fatto della  stessa  societa',  titolare  del
campeggio Is Aruttas, eseguivano, all'interno  di  quest'ultimo,  una
lottizzazione abusiva a scopo edificatorio su un terreno di circa  ha
1.50.00, sito in zona F3 «Zona turistica Is  Aruttas»  del  piano  di
fabbricazione,  identificato  nel  catasto  al  foglio   3,   mappale
95/parte, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia  del
terreno  stesso,  collocandovi  11  unita'  abitative  prefabbricate,
aventi m. 8 di lunghezza e m. 3 di larghezza, tutte collegate a opere
di urbanizzazione primaria, consistenti nelle reti idrica,  elettrica
e fognaria, eseguite allo scopo; in Cabras, sino al  mese  di  giugno
2011; 
        b) della contravvenzione p. e p. dall'art. 44, lett. c),  del
d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art.  3  della  legge  della
regione Sardegna n. 23 del 1985 e succ. mod.,  perche',  in  concorso
tra loro, la prima nella sua qualita' di amministratore  unico  della
Spinnaker Service S. r. l., e  il  secondo  quale  amministratore  di
fatto della stessa societa', titolare del campeggio  Is  Aruttas,  in
assenza della prescritta concessione edilizia e in zona sottoposta  a
vincolo  paesaggistico  con  decreto  6  aprile   1990   n.   TPUC/27
dell'assessore   della   pubblica   istruzione,    beni    culturali,
informazione,  spettacolo   e   sport,   eseguivano   le   opere   di
urbanizzazione   primaria   e   collocavano   le   unita'   abitative
prefabbricate indicate alla precedente lett. a); in Cabras,  sino  al
mese di giugno 2011. 
    Visto il proprio  provvedimento  di  sequestro  preventivo  delle
undici unita' abitative prefabbricate installate  nel  campeggio  «Is
Aruttas» 
    Vista l'istanza dissequestro  fondata  dalla  difesa  sulla  base
dell'articolo 20 della legge della Regione Sardegna 8  novembre  2011
in vigore dal 29 novembre 2011. 
    Letta la questione di costituzionalita'  sollevata  dal  pubblico
ministero nel corpo del provvedimento in data 13 dicembre 2011 con il
quale esprime parere negativo all'istanza  di  dissequestro  proposta
dalla difesa, sulla base della sopravvenienza della norma  della  cui
costituzionalita' si dubita, che  imporrebbe  il  dissequestro  delle
case mobili; 
    Ritenuto  di  condividere  integralmente   il   contenuto   delle
osservazioni del pubblico ministero  in  punto  di  fondatezza  e  di
rilevanza, tanto da poter qui esser inteso detto  provvedimento  come
totalmente richiamato; 
    Osserva chi scrive che  di  certo  la  introduzione  della  nuova
norma, contrariamente agli assunti difensivi, non sfiora la questione
della configurabilita' del reato, gia' consumata per il  passato,  ma
condiziona invece la permanenza del vincolo sul bene, nei termini  di
cui al punto che segue. Infatti non  ci  si  trova  difronte  ad  una
successione di leggi penali nel tempo tale da comportare una abolitio
criminis, ma al mutamento di un elemento normativo della  fattispecie
contestata ovvero una norma extrapenale  che  integrava  dall'esterno
quel precetto penale contestato  (lottizzazione  abusiva)  che  pero'
rimane immutato nella previsione immutata dell'art. 44 lett. c) della
380  del   2001.   Peraltro   il   precetto   extrapenale   integrava
negativamente la  norma  incriminatrice,  nel  senso  che  il  tenore
letterale  previgente  non  valeva   ad   escludere   il   reato   di
lottizzazione abusiva. Il reato quindi permane. e su cio' conviene lo
stesso p.m., indipendentemente dalla questione di costituzionalita'. 
    Al contrario, la questione della  costituzionalita'  della  nuova
norma e' rilevantissima sotto il profilo  cautelare  che  ora  rileva
valutare. Il sequestro del quale si chiede la revoca e' funzionale in
primo luogo ad evitare l'aggravarsi conseguenze del reato: e'  chiaro
che,   se   la   norma    fosse    costituzionalmente    illegittima,
dissequestrando le opere mobili si consentirebbe la  consumazione  di
un ulteriore reato di lottizzazione abusiva, cio' che  e'  quantomeno
un aggravarsi delle conseguenze del primo reato. Inoltre se la  norma
di  recente  introdotta   fosse   costituzionalmente   legittima   la
permanenza in loco delle case mobili non potrebbe aggravare in  alcun
modo le conseguenze del reato, posto che per  il  futuro  l'attivita'
sarebbe pienamente lecita e non ulteriore commissione del delitto  di
lottizzazione abusiva. 
    Valutando poi la rilevanza sotto il  profilo  del  secondo  comma
dell'art. 321 c.p.p. il risultato e' il medesimo: come  e'  noto,  il
reato di lottizzazione abusiva ha conseguenze reali di una importanza
del tutto speciale: la confisca.  Ma  se  oggi  la  norma  della  cui
costituzionalita' si dubita fosse legittima i beni  dovrebbero  anche
sotto questo profilo essere immediatamente restituiti, posto che  dei
medesimi non sarebbe possibile la  confisca  per  le  esatte  ragioni
esposte dal p.m nell'atto gia' richiamato. 
    In conclusione, se la norma fosse  costituzionalmente  legittima,
sotto il profilo cautelare, verrebbero quindi a mancare i presupposti
di cui all'art. 321  primo  e  secondo  comma  c.p.p.,  e  quindi  si
imporrebbero a questo giudice le valutazioni di cui  al  terzo  comma
dell'art. 321, per decidere in relazione alle quali non si  ravvisano
strade alternative rispetto a quella che passa per il  crinale  della
questione di costituzionalita'. 
    Quindi ne consegue che il presente giudizio cautelare  non  possa
esser in alcun altro modo definito indipendentemente dalla  questione
di costituzionalita' sollevata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  dell'art.  20  della  Legge  Regione  Sardegna   8
novembre 2011 n. 21 con riguardo agli articoli 3; 25  comma  secondo,
117 comma secondo lettera l) e s) ; 118 della Costituzione e 3  comma
uno legge Cost. 26 febbraio 1948 ( Statuto Speciale per la Sardegna); 
    Sospende il procedimento e dispone  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte Costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti in causa e la comunicazione al P.m.  sede,  al  Presidente
della Giunta Regionale Sarda; e  di  comunicarla  al  Presidente  del
Consiglio Regionale della Sardegna 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
 
        Oristano, il 29 dicembre 2011 
 
                        Il Giudice: Pusceddu