N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2011
Ordinanza del 24 ottobre 2011 emessa dal Giudice di pace di Torino nel procedimento civile promosso da Castaldo Davide contro Uniqa Protezione Spa e Arcuri Teo. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entita' (c.d. micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Liquidazione inderogabilmente agganciata a valori tabellari che fungono da limiti soglia - Impossibilita' per il giudice di aumentare di oltre il venti per cento l'ammontare determinato in base ad essi - Denunciata fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza adeguato contemperamento degli interessi in gioco - Diversita' di trattamento tra situazioni identiche irragionevolmente correlata all'eziologia del danno e al soggetto danneggiante - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse - Compressione irragionevole del diritto all'effettiva tutela giurisdizionale nonche' della difesa del danneggiato - Eccesso di delega, per introduzione di un limite non autorizzato dalla norma delegante - Riproposizione di questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 157 del 2011. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24 e 76, in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Carta dei diritti fondamentali U.E., art. 38.(GU n.21 del 23-5-2012 )
IL GIUDICE DI PACE
Nella causa civile iscritta al n. 15643/09 del Ruolo Generale
avente per oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.
Promossa da Castaldo Davide residente in Torino, ed elettivamente
domiciliato in Torino, c. Tassoni, n. 12, presso lo studio
dell'avvocato Massimo Perrini che lo rappresenta e difende come da
delega in atti.
Contro Uniqa Protezione s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede in Udine, Viale Venezia n. 99 ed
elettivamente domiciliata in Torino, c. Matteotti n. 53 presso lo
studio dell'avvocato Angelo Formica che la rappresenta e difende in
forza di delega in atti, convenuta, nonche' contro Arcuri Teo
residente in Rivalta (Torino), v. Giaveno n. 46/2, altro convenuto
contumace.
Il Giudice di pace dott. Polotti di Zumaglia Alberto ha
depositato la seguente ordinanza.
Premesso:
con atto di citazione notificato il 26 marzo 2009 il sig.
Castaldo Davide conveniva in giudizio la Uniqa Assicurazioni s.p.a.
chiedendo il risarcimento dei danni alla persona patiti a seguito di
incidente stradale verificatosi il 31 gennaio 2008; asseriva l'attore
che in tale data era trasportato sulla Lancia Y targata CS965AF di
proprieta' e condotta dal sig. Arcuri Teo assicurata per la
responsabilita' civile obbligatoria dalla Uniqa Assicurazioni s.p.a.,
e che detto veicolo veniva urtato dalla Fiat Tipo targata TO41297R di
proprieta' del sig. Barbagiovanni Luca ed assicurata per la
responsabilita' civile obbligatoria dalla Reale Mutua Assicurazioni;
all'udienza di comparizione il g.d.p. rilevava la necessita'
di integrare il contraddittorio nei confronti del vettore che veniva
quindi evocato in giudizio dalla difesa attorea senza che peraltro
esso vettore provvedesse a costituirsi in giudizio alla successiva
udienza, per cui verificata la presenza delle condizioni di legge ne
veniva dichiarata la contumacia; sempre all'udienza di comparizione
la difesa attorea dichiarava che per mero errore aveva evocato in
giudizio l'Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo l'esatta sua
denominazione di Uniqa Protezione e quest'ultima si costituiva
regolarmente in giudizio alla successiva udienza dichiarando in
sostanza di assumere la gestione della lite in luogo di Uniqa
Assicurazioni s.p.a. che veniva quindi estromessa dal giudizio;
espletate le prove ammesse, le parti all'udienza del 19
ottobre 2009 precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa
venisse trattenuta a sentenza; la difesa attorea chiedeva in via
preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in riferimento agli articoli 2,
3, 10, 24 e 32 della Costituzione, sospendersi il giudizio e disporre
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale cui
questo giudice provvedeva con ordinanza del 30 novembre 2009,
iscritta al n. 224 del registro delle ordinanza 2010 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 35 dell'anno 2010;
la Corte costituzionale con ordinanza n. 157 depositata il 28
aprile 2011 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale cosi' sollevata precisando: «che
nell'ordinanza di rimessione e' da rilevare una insufficiente
descrizione della fattispecie concreta che non consente un'adeguata
valutazione dell'effettiva rilevanza della questione, dal momento che
il rimettente, nel lamentarsi del fatto che la norma impugnata non
consente l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito
dal danneggiato, non indica l'eta' di quest'ultimo (art. 139, comma
1, lettera a), non spiega quale danno ha subito, non indica quale
decreto ministeriale intenda applicare (art. 139, comma 5), non
enuncia l'entita' del risarcimento del danno che sarebbe liquidato
facendo applicazione del d.m. rilevante, non chiarisce se tale
importo sia aumentabile di un quinto (art. 139, comma 3), non enuncia
le ragioni per cui tale somma non sarebbe sufficiente malgrado tale
aumento, non esplica, infine, quale somma sarebbe corretta per
risarcire completamente il danno alla persona; che siffatte
omissioni, impedendo secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, di verificare la rilevanza della questione proposta, in
relazione alla peculiarita' della fattispecie, rendono la questione
stessa manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 309 (Codice delle
assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,
24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Torino con
l'ordinanza in epigrafe ...
L'attore riassumeva il giudizio e, all'udienza del 25 luglio
2011, la causa veniva nuovamente assegnata a decisione.
O s s e r v a
Occorre premettere che nel giudizio in corso nessuna questione e'
stata sollevata in ordine alla responsabilita' che pertanto e' stata
considerata pacifica dalle parti, in quanto l'attore, trasportato a
titolo di cortesia su un veicolo coinvolto in un sinistro con altro
identificato ed assicurato puo' comunque avvalersi del disposto
dell'art. 141 codice delle assicurazioni.
Le parti hanno anche concordato le conseguenze lesive patite
dall'attore sulla base di un'invalidita' temporanea parziale al 50%
di giorni 10, un'invalidita' temporanea parziale al 25% di giorni 15
ed un'invalidita' permanente biologica dell'1,5%, oltre alle spese
mediche, per cui al giudicante non resta che quantificarle.
La persona del leso ed il danno da esso patito.
Dagli atti di causa risulta: che il danneggiato, di professione
elettricista, e' nato il 13 novembre 1973 ed il fatto si e'
verificato il 31 gennaio 2008 per cui esso danneggiato a tale data
aveva anni 35; che il danno da esso subito e' rappresentato da una
distorsione al rachide cervicale per la quale l'assicuratrice ha
formulato, il 6 aprile 2009, a sensi dell'art. 148 cod. assic., e
sulla base delle conseguenza lesive che non sono state oggetto di
contestazione, offerta reale di euro 2.500,00, di cui euro 210,30 per
i 10 giorni di invalidita' temporanea parziale al 50% euro 157,73 per
i 15 giorni invalidita' parziale al 25% euro 1.015,10 per
l'invalidita' permanente biologica dell'1,5% ed euro 1.116,81 per
spese mediche.
La valutazione del danno ai sensi dell'art. 139 cod. assic. ed il
conseguente aumento del 20%: insufficienza.
Occorre a questo punto effettuare una valutazione del danno
patito dall'autore quale ritenuta da questo giudice congrua tenuto
conto delle caratteristiche del caso in esame, dopo aver effettuato
le valutazioni che si ottengono invece con il riferimento ai
parametri di legge ed a quelli giurisprudenziali. Va rilevato che la
percentuale dell'1,5% per l'invalidita' permanente, unitamente alla
temporanea non contestata per 10 giorni a parziale massima e di 15
giorni a parziale minima concordata dalle parti per il danno al
rachide cervicale riportato dall'attore, appare comunque congrua a
questo giudice in relazione a quanto risulta in atti perche' non e'
in contrasto con le indicazioni del decreto del Ministero della
salute 3 luglio 2003 (in G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003) che
riporta la tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica ed
e' anzi ad essa conforme.
Effettuate poi delle valutazioni con riferimento ai criteri di
legge, confrontandole con quelli utilizzati alla giurisprudenza,
occorrera' chiedersi se tali criteri consentano un'adeguata
personalizzazione del danno, e quindi un suo integrale risarcimento,
provvedendo quindi alla sua relativa quantificazione quale
considerata invece corretta ed obbiettiva.
Sulla base della valutazione pecuniaria del danno effettuata con
riferimento ai valori di cui al decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 17 giugno 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 giugno 2011, n. 147, e con il quale sono stati aggiornati gli
importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti come previsto dal comma 5 dell'art.
139 del d.lgs. n. 209/2005) applicabile ratione temporis, si ottiene
euro 1.062,65 per il danno biologico permanente dell'1,5% euro 221,44
per il danno biologico temporaneo parziale di 10 giorni al 50% ed
euro 166, 05 per il danno biologico temporaneo parziale al 25% di 15
giorni e cosi' in totale euro 1.450,14.
Occorre pero' tenere conto che l'attore ha riportato delle
conseguenze lesive anche sul piano delle sue condizioni soggettive
posto che e' stato comprovato, nel corso dell'istruttoria, che gli e'
impedito di effettuare attivita' o lavori che comportino la
necessita' di rivolgere la testa verso l'alto. Tanto rende allora
necessario incrementare l'importo come sopra riconosciuto per il
danno biologico del 20% come consentito dal comma 3 dell'art. 139 del
d.lgs. n. 209/2005 per cui detto importo di euro 1.450,14 diventa
euro 1.740,16, dovendosi aggiungere per tale operazione di aumento,
euro 290,02 cui dovranno ancora sommarsi euro 1.116,81 per le spese
mediche come risultanti in atti, oltre all'importo di euro 240,00 per
la visita medico-legale che portera' ad un danno totale, solo per le
voci di danno predette, di euro 3.096,97 importo questo
corrispondente ad un danno che comunque non potrebbe venir
considerato risarcito con l'offerta di euro 2.500,00 (sia pur
adeguata ad oggi) formulata dall'assicuratrice dopo la notifica
dell'atto di citazione e senza nulla riconoscere a titolo di spese di
patrocinio che ovviamente dovevano venir richieste con il giudizio
proposto.
In ordine al decreto ministeriale applicabile ratione temporis a
sensi del comma 5 dell'art. 139 cod. assic. si puo' ancora osservare
che ad oggi e' applicabile il decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 17 giugno 2011 ma anche qualora nelle more
dell'eventuale giudizio di legittimita' costituzionale, venisse
emanato un nuovo decreto ministeriale, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 139 cod. assic. qui sollevata, sarebbe
comunque attuale e rilevante. Infatti, il Ministero competente con il
decreto annuale previsto dall'art. 139 si limita a disporre l'aumento
dei valori mediante l'adeguamento degli stessi al costo della vita,
aumento del quale non potrebbe non tener conto il giudicante e del
quale tengono notoriamente conto anche le tabelle milanesi che pur
non essendo termine di paragone per la presente questione di
legittimita' costituzionale, restano comunque, ad avviso del
giudicante e della giurisprudenza di legittimita', parametro
dell'equita' e notoriamente vengono anch'esse aggiornate annualmente
per adeguarle all'inflazione dal che ne discende la ininfluenza del
decorrere del tempo e dell'eventuale promulgazione di un nuovo
decreto ministeriale in relazione alla questione di legittimita' che
qui si solleva.
Non resta a questo punto che chiedersi se l'importo come sopra
conteggiato per il danno biologico a sensi dei criteri dell'art. 139
del d.lgs. n. 209 del 2005 e dei valori economici adeguati con il
d.m. del 17 giugno 2011 possa venir considerato satisfattivo o meno.
Occorre in sostanza chiedersi se l'incremento dell'importo tabellare
di euro 290,02 consentito dal comma 3 del richiamato art. 139 possa,
con l'importo previsto dalla tabella, e cosi' in totale euro
1.740,16, considerarsi adeguato risarcimento del caso concreto con
adeguata personalizzazione del danno biologico in funzione delle
condizioni soggettive dell'infortunato.
Nel caso di specie e' stato comprovato che l'attore non riesce
piu' ad effettuare lavori su soffitti non potendo mantenere la testa
rivolta verso l'alto, il che significa non solo il sorgere di
difficolta' nell'ambito lavorativo, ma anche nell'ambito familiare o
sociale, avendo esso attore, difficolta', sia pur solo, per cambiare
una lampadina in casa od attaccare un quadro. Si tratta, dunque, di
conseguenze di un certo rilievo sul piano delle condizioni soggettive
del danneggiato, che e' comunque soggetto ancor in giovane eta', che
si trova ad essere in un certo senso menomato anche nelle sue
relazioni familiari e con altri soggetti e che ha dovuto affrontare
cure mediche di notevole durata ed impegno come dimostrato dal
rilevante importo e dalla molteplicita' delle stesse, comprovati con
adeguata documentazione, il che dimostra che si e' dovuto affrontare
una tipologia di cure specifiche e di diversa efficacia da quelle
adottate nei normali casi di lesione al rachide cervicale. Tali
conseguenze, secondo l'incremento normativamente previsto in
relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, si vorrebbero
risarcite con euro 290,02, importo questo che non si ritiene certo
conforme ad equita', tenuto anche conto, nel caso di specie, del
ridotto importo riconosciuto dalla tabella di legge per un 1,5% di
danno biologico permanente.
Occorre a questo punto rilevare che il comma 3 dell'art. 139 del
d.lgs. n. 209 del 2005 precisa testualmente che l'ammontare del
risarcimento del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo'
essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato. Si consente in sostanza un aumento di quanto previsto
dalla tabella, aumento da operarsi, pero', in via equitativa e con
riferimento alle condizioni soggettive del singolo danneggiato ma con
il limite di un quinto.
La liquidazione equitativa del danno alla persona.
Per meglio inquadrare le questioni che si vengono a porre nel
caso di specie e' allora il caso di specie e' allora il caso di
ricordare essere stato precisato dalla Suprema Corte che il concetto
di equita' racchiude in se' due caratteristiche. «La prima e'
l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso
concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta non puo' mai
prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili.». L'altra
caratteristica dell'equita' e' «... la funzione di garantire l'intima
coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano
trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo
l'equita' vale ad eliminare le disparita' di trattamento e le
ingiustizie. Alla nozione di equita' e' quindi consustanziale non
solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione ... Cosi'
intesa, l'equita', costituisce strumento di eguaglianza, attuativo
del precetto di cui all'art. 3 Cost., perche' consente di trattare i
casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo,
in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o
dello stesso principio ... La regola della proporzione, intesa quale
parita' di trattamento, e' gia' stata affermata in numerose occasioni
sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con
riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la
Consulta chiari' che nella liquidazione del danno alla salute il
giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformita'
pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione
non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto;
dall'altra elasticita' e flessibilita', per adeguare la liquidazione
all'effettiva incidenza della menomazione sulle attivita' della vita
quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformita' e flessibilita' e'
stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato
che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve
innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi,
adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle
circostanze del caso concreto.». (Cass. civ. 7 giugno 2011, n.
12408).
In altra occasione si e' anche ribadito che «... in tema di
liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci
di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei
criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente
discrezionalita' del giudice deve consentirne ... la maggior
approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a tal fine tali
criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la cosiddetta
personalizzazione del danno.». (Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402).
Ma se la personalizzazione del danno deve essere effettuata con
riferimento al criterio equitativo e l'equita' deve avere le
caratteristiche appena delineate e' chiaro che l'integrale
risarcimento del danno in esame, con ricorso a tale criterio, non
potra' ottenersi con l'applicazione delle tabelle di legge, che
fungono da limite legale (ma solo per i danni conseguenti alla
circolazione dei veicoli dei natanti) al potere equitativo del
giudice in relazione alla domanda svolta nel presente giudizio nei
confronti dell'assicuratore della RCA, viste le conseguenze lesive
attribuibili all'incidente quali evidenziate in precedenza.
Infatti, i predetti valori appaiono oggettivamente insufficienti
sia in cifra assoluta che in relazione con quanto, per danni analoghi
ma aventi diversa eziologia, appare equo liquidare.
A titolo di confronto si puo' rilevare che la valutazione del
danno, ove effettuata con le tabelle 2011 del Tribunale di Milano
(scelte dalla Suprema Corte con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408,
per la liquidazione del danno biologico in difetto di previsioni
normative come l'art. 139 del codice delle assicurazioni) comporta
che l'1,5% di danno biologico in un soggetto di anni 35 venga
valutato in euro 1.782,50 cui si dovra' sommare l'inabilita'
temporanea, calcolata sulla base di euro 91,00 al giorno (riferita
all'inabilita' temporanea totale), che, nel caso di specie,
porterebbe ad euro 455,00 per i 10 giorni di inabilita' temporanea
parziale al 50% oltre ad euro 341,25 per l'inabilita' temporanea
parziale al 25% di giorni 15, cosi' ottenendosi un totale di euro
2.578,75, cui dovra' ancora sommarsi un quid in via equitativa per
l'adeguamento della liquidazione al caso concreto perla
personalizzazione dello stesso, aumento che potra' giungere ad un
massimo del 50% come previsto da detta tabella. E', dunque, evidente
la sproporzione tra la valutazione di legge e quella adottata con le
tabelle gia' in uso presso la maggior parte dei Tribunali italiani,
anche se occorre tener presente che le tabelle milanesi tengono conto
(come evidenziato nelle istruzioni dell'Osservatorio per la Giustizia
civile di Milano) del danno biologico nei suoi risvolti
anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, nonche' del
danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini
di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, in
riferimento ad un dato tipo di lesione, mentre quelle di legge
tengono conto solo del danno biologico quale definito dall'art. 139.
Come, infatti, si e' appena rilevato il danno patito dall'attore
verrebbe valutato con i criteri di cui all'art. 139 in euro 1.450,14
per il danno biologico oltre ad euro 290,02 per l'incremento di cui
al comma 3 di detta norma e cosi' in totale euro 1.740,16, contro un
importo di euro 2.578,75, solo per il danno biologico e quindi al
netto dell'incremento corrispondente alla personalizzazione del
danno, laddove si faccia riferimento alla tabelle di Milano.
La somma che in concreto il giudice ritiene equa per il risarcimento
del danno.
Ritiene questo giudice che in considerazione delle conseguenze
lesive influenti pesantemente sulle condizioni soggettive di
danneggiato in ancor giovane eta', quali in precedenza delineate,
l'importo di euro 1.740,16 previsto dalla tabella di legge non
consenta l'integrale risarcimento del danno non permettendo
un'adeguata personalizzazione e possa essere solo preso in
considerazione come base per una valutazione uguale per ogni
danneggiato con identica percentuale di invalidita', nonche' di
conseguenze lesive, e dalla quale partire per addivenire ad una
liquidazione del danno biologico secondo la definizione che ne viene
fornita dall'art. 139 cod. assic. danno che si ritiene equamente
risarcito solo con il globale importo di euro 2.940,24 (oltre
ovviamente alle spese mediche, di consulenza e di lite).
Si rileva che tale importo, ai soli fini di valutarne l'equita',
senza che si intenda porre in relazione la norma di legge con una
tabella costituita dalla media delle liquidazioni, e' comunque
inferiore a quanto si riconoscerebbe con le tabelle milanesi una
volta incrementate con l'importo relativo alla personalizzazione del
danno.
Con tale operazione si e' percio' tenuto conto delle tabelle di
legge integrate, pero', equitativamente per la personalizzazione del
danno, sia in relazione alla base di partenza che all'incremento
equitativo in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato e
non si e' tenuto conto delle conseguenze delle lesioni in termini di
dolore, sofferenza soggettiva che sono invece considerate nella
tabella di Milano ritenuta, come ormai deciso dalla Suprema Corte
(con la sentenza n. 12408/2011) il valore da ritenersi equo, e cioe'
quello in grado di garantire la parita' di trattamento e da applicare
in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti
circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entita'.
Ma se si prendono in considerazione, sia pur in via presuntiva,
come ritenuto da certa giurisprudenza, anche le ulteriori conseguenze
dannose in termini di dolore e sofferenza soggettiva, prese invece in
considerazione dalla tabella di Milano, si vede come i soli importi
consentiti dalla tabella di legge siano ancor piu' lontani da un
adeguato risarcimento del danno. E per tale voce di danno e'
intenzione di questo giudice riconoscere l'ulteriore importo di euro
300,00. In ognicaso, gia' l'attuale conteggio come sopra effettuato e
senza il conteggio del danno morale soggettivo evidenzia
l'impossibilita' di un risarcimento adeguato del danno patito
dall'attore cosi' evidenziandosi sempre piu' la necessita' di un
esame della costituzionalita' dell'art. 139 del codice delle
assicurazioni.
La liquidazione del danno alla persona effettuata sulla base dei
criteri di cui all'art. 139 cod. assic.: oggettivamente insufficiente
e contraria all'equita'.
In ordine all'utilizzo delle tabelle di legge per il risarcimento
dei danni da micropremanenti conseguenti alla circolazione dei
veicoli e' da rilevare come la Suprema Corte (con la gia' richiamata
sentenza n. 12408/2011) abbia precisato testualmente: «Quante volte,
dunque la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di
natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potro' che
essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddittuali che derivino
dalla lesione del diritto alla salute entro i limiti stabiliti dalla
legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro
delle attivita' produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da
parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"
(art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere
il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha
raccolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno
"morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa
non prevede la liquidazione.».
Con tali premesse e' la Suprema Corte ad aver evidenziato le
ragioni dell'insufficienza del risarcimento secondo i valori
dell'art. 139 cod. assic., venendo, di fatto, chiarito che l'equita'
sta nei livelli di risarcimento delle tabelle milanesi. La Cassazione
prende poi atto che l'art. 139 costituisce comunque il limite
stabilito dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale
anche con riguardo al pregiudizio di tipo morale. Ma in tal modo si
evidenzia anche la contrapposizione che si viene a porre tra la
liquidazione dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei
veicoli e dei natanti e gli altri e tale squilibrio e' contrario
all'equita' dal momento che il risarcimento deve tendere a fissare
parametri uguali per tutti.
Al di la dello squilibrio cosi' evidenziato resta comunque il
fatto che i valori che si ottengono con la liquidazione effettuata a
sensi di legge risultano insufficienti come risulta dal confronto con
i conteggi in precedenza effettuati e con l'importo che questo
giudice ritiene conforme ad equita', tanto piu' se si prende in
considerazione anche un quid per il danno morale.
A questo punto resta ulteriormente confermata la necessita' di
esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, gia' sollevata con la precedente
ordinanza posto che tanto diventa vieppiu' rilevante al fine del
decidere per cui non resta che richiamare brevemente le
argomentazioni salienti illustrate con detta ordinanza integrandole
ove opportuno e che di seguito vengono riportate.
Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
1) Violazione dell'art. 2 della Costituzione per la fissazione di
un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato
contemperamento degli interessi in gioco.
Il quesito che ci si deve preliminarmente porre e' se il
legislatore possa stabilire che la vittima di un illecito aquiliano
non possa pretendere piu' di una somma predeterminata a titolo di
risarcimento indipendentemente dall'effettiva consistenza del
pregiudizio subito.
Di tale questione la Corte costituzionale ebbe ad occuparsi in
svariate occasioni.
Per quanto qui interessa e per i risvolti che le decisioni
adottate possono riverberare sulla questione qui sollevata, si puo'
ricordare la sentenza 2 maggio 1985, n. 132, con la quale la Corte
costituzionale venne chiamata a stabilire se fossero o meno contrari
alla Costituzione gli articoli 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e
2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui, dando
esecuzione all'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 e successive modifiche, stabilivano che la responsabilita' del
vettore aereo per il risarcimento del danno alla persona fosse
contenuta entro il limite di 250.000 franche Poincare'.
In motivazione detta sentenza osservo': «Si puo' intanto
precisare che l'aver comunque sancito un limite alla responsabilita'
del vettore non basta ad integrare la prospettata ipotesi di
illegittimita' costituzionale sebbene importi una deroga al principio
del risarcimento integrale del danno ... Occorre vedere piu' da
vicino se la limitazione dell'obbligo risarcitorio sia giustificata
dallo stesso contesto normativo in cui essa si colloca, nel senso che
la denunciata disciplina pattizia riesca a comporre gli interessi del
vettore con un sistema di ristoro del danno non lesivo della norma
costituzionale di raffronto ... Ad avviso della Corte deve trattarsi
di una soluzione normativa atta ad assicurare l'equilibrato
componimento degli interessi in gioco: e dunque, per un verso
sostenuta dalla necessita' di non comprimere indebitamente la sfera
di iniziativa economica del vettore, per l'altro, congeniata secondo
criteri che, in ordine all'imputazione della responsabilita' o alla
determinazione della consistenza del limite in discorso, comportano
idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi
subisce il danno ...».
Nei termini in cui essa e' configurata «... la norma che di
fronte alle lesioni corporee ... esclude il ristoro integrale del
danno non e' assistita da un idoneo titolo giustificativo.
Occorre quindi concludere che essa lede la garanzia eretta
dall'art. 2 Costituzione a presidio inviolabile della persona.».
Come rilevato da attenta dottrina le norme limitatrici della
responsabilita' del vettore aereo vennero dichiarate
costituzionalmente illegittime non perche' fissassero un limite al
risarcimento, ma perche' non realizzavano l'«equo contemperamento»
tra l'interesse della vittima al risarcimento integrale e quello del
vettore aereo allo svolgimento della propria attivita', in
particolare non fissando ne' un meccanismo che garantisse alla
vittima la certezza del ristoro (ad esempio per una responsabilita'
oggettiva), ne' criteri di adeguamento dell'importo del massimale.
Si tratta a questo punto di vedere se l'art. 139 del codice delle
assicurazioni violi o meno l'art. 2 della Costituzione facendo
applicazione dei principi come sopra affermati: premesso dunque che
la semplice previsione di un tetto risarcitorio non puo' costituire
di per se violazione del richiamato art. 2 Cost., occorre allora
vedere se tale norma realizzi l'equo contemperamento degli interessi
in gioco.
Ma il contemperamento degli interessi in gioco si deve ammettere
che da tale norma non e' stato realizzato, visto che a fronte della
rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non
ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del
responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio
una responsabilita' oggettiva dell'assicuratore stesso, ne si e'
avuta una riduzione dei premi assicurativi che sono invece
notevolmente lievitati pur a fronte di una riduzione dei sinistri,
come piu' volte rimarcato dalla stampa specializzata.
Non pare poi ragionevole sostenere che l'interesse all'esercizio
dell'attivita' assicurativa possa essere ritenuto preminente su
quello all'integrale risarcimento del danno alla persona,
risarcimento che e' pur sempre collegato alla tutela della salute
come fondamentale diritto dell'individuo. In sostanza, la
sproporzione del trattamento delle rispettive posizioni risulta
evidente tanto piu' se si considera anche che l'assicuratore ha gia'
ottenuto un vantaggio, sul piano commerciale, dall'introduzione
dell'obbligatorieta' dell'assicurazione contro il rischio della
responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli. A maggior
ragione, diventa dunque ingiustificabile il subordinare diritti
costituzionalmente garantiti dall'art. 32 della Costituzione agli
interessi economici di singoli soggetti privati ed alle loro scelte
imprenditoriali ed organizzative.
Lamentare infine che la mancanza di una tabella di base sia
inaccettabile per gli attuari delle assicurazioni impedendo loro
previsioni certe dimentica, da un lato, che l'eventuale adozione
della tabella di Milano come prospettato con la nota sentenza della
Cassazione n. 12408/2011 limiterebbe certo tale supposta difficolta',
e dall'altro, che la possibilita' di analisi di decisioni di svariati
Tribunali consentirebbe, pur sempre, di giungere ad evidenziare i
valori medi delle liquidazioni come d'altronde venne fatto negli anni
70 dello scorso secolo per ottenere delle indicazioni sul valore da
attribuire al singolo punto di danno biologico appena riconosciuto
dalla giurisprudenza genovese.
Di conseguenza, si deve rilevare l'assenza dell'equo
contemperamento tra i contrapposti interessi che come si e' visto e'
il presupposto della legittimita' costituzionale di qualsiasi norma
limitativa del diritto al risarcimento e da cio' deriva il contrasto
dell'art. 139 cod. assic. con il richiamato art. 2 della
Costituzione.
A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa
angolatura, e' pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne
precisato: «Da piu' parti ci si e' interrogati, tenuto conto della
valenza costituzionale del risarcimento del danno alla persona, alla
luce del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione e del principio
della necessaria integralita' del risarcimento, circa il rischio di
illegittimita' costituzionale dell'introduzione di limitazioni
massime al risarcimento del danno alla persona, che non appaiano
ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo
costituzionale.
Almeno in linea di principio non sembra da escludersi la
sussistenza di un apprezzabile interesse pubblico all'introduzione di
un limite legale massimo al risarcimento, al fine di stabilizzare il
mercato assicurativo e soprattutto di garantire una certa uniformita'
dei risarcimenti sul territorio nazionale di una loro minima
prevedibilita' da parte degli operatori del settore.
Il riconoscimento astratto dell'ammissibilita' dell'introduzione
di soglie-limite, di per se' non contrastanti con la Costituzione,
non significa pero' che il legislatore non debba rispettare parametri
di ragionevolezza per introdurre le soglie.
E' in tale scenario che matura il sospetto di incostituzionalita'
delle norme di cui agli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni
ove le stesse fossero reinterpretate alla luce del "nuovo" art. 2059
del codice civile cosi' come concepito dalle Sezioni Unite.» ( cosi'
in motivazione Corte d'Appello di Torino 30 ottobre 2009, n. 1315).
2) Violazione dell'art. 3 comma 1 della Costituzione con
riferimento all'eziologia del danno ed al soggetto danneggiante.
Sotto questo aspetto si puo' ricordare che in dottrina,
criticando l'art. 5 della legge n. 57/2001, si sia osservato come
tale norma apparisse difficilmente compatibile con il combinato
disposto degli articoli 3 e 32 Cost. perche' se la salute e' un bene
dell'individuo e tutti gli individui sono uguali non si comprende
perche' una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso a
seconda che derivi da un sinistro stradale come nel caso de quo o
abbia altra genesi.
Identico ragionamento puo' ora venir fatto nei confronti
dell'art. 139 codice delle assicurazioni il cui disposto vale nei
confronti dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei
veicoli ed in caso di azione diretta del danneggiato contro
l'assicuratore non essendovi ragione per discostarsi anche da quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella propria ordinanza n.
434/2004 in riferimento all'art. 5 della legge n. 57/2001 laddove
preciso' che detta noma nella parte in cui disciplina la liquidazione
delle micropermanenti «... e' applicabile soltanto all'azione diretta
del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel
rapporto tra danneggiato e danneggiante, che e' indipendente dal
contratto assicurativo ...».
Ed allora identica lesione puo' venir risarcita ora con gli
importi di cui al d.m. 17 giugno 2011 se conseguente a circolazione
dei veicoli mentre puo' venir risarcita con i criteri di cui alla
tabella adottata dal Tribunale di Milano, (come deciso da Cass. n.
12408/2011), se conseguente ad altra e diversa causa, come cadere in
una buca stradale, eccetera.
Ma le differenze in termini monetari risultano notevoli se si
pensa che nel primo caso in forza del punto base del decreto
ministeriale ad un soggetto di dieci anni che abbia riportato un 1%
di invalidita' da circolazione, viene corrisposto euro 759,04 (con i
valori di cui al d.m. 17 giugno 2011) mentre allo stesso soggetto che
abbia riportato sempre un'invalidita' dell'1% cadendo in una buca
puo' venir corrisposto (con le attuali tabelle del Tribunale di
Milano) l'importo di euro 1.313,00 e con l'aumentare dell'invalidita'
le differenze risultano ancora maggiori se si pensa che un 9% in un
soggetto di 24 anni con la tabella ministeriale viene risarcito con
euro 14.612,28 e con euro 19.160,00 con la tabella di Milano, salvo
l'incremento equitativo in relazione alle condizioni soggettive
dell'infortunato.
La differenza di trattamento in presenza di identiche situazioni,
che consegue a quanto appena rilevato, risulta allora evidente con
conseguente violazione dell'art. 3 comma 1 della Costituzione.
Quanto appena rilevato si riflette anche nei confronti del
soggetto tenuto al risarcimento, posto che se questi e' un
assicuratore contro il quale sia stata proposta l'azione diretta
sara' obbligato ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui
alla tabella ministeriale, mentre tanto non avverra' per il
danneggiante tenuto a sensi dell'art. 2043 e seguenti del codice
civile proprio come e' avvenuto nel giudizio a quo ove l'attore ha
cumulato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore con
l'ordinaria azione aquiliana nei confronti del conducente
proprietario del mezzo sul quale era trasportato.
Ma le conseguenze di tale situazione possono avere effetti
particolari anche nei confronti dell'assicuratore che sia tenuto in
forza di un contratto per garanzie che non consentano l'azione
diretta contro di esso.
Puo' di fatto accadere che un soggetto tenuto, ad esempio, a
sensi dell'art. 2051 del codice civile per danno cagionato da cose in
custodia od a sensi dell'art. 2052 del codice civile per danno
cagionato da animale, venga convenuto in giudizio per rispondere di
danni a persona dei quali sia responsabile a sensi di dette norme e
venga condannato al risarcimento degli stessi; ma la quantificazione
di detti danni non potra' essere effettuata con i criteri di cui
all'art. 139 codice delle assicurazioni tanto piu' dopo il recente
insegnamento della Suprema Corte che ha esteso l'applicazione dei
criteri di cui alla tabella di Milano.
Ed allora al momento in cui il danneggiante - assicurato si
rivolgera' alla propria compagnia di assicurazione per essere
manlevato dalle richieste del danneggiato, a sensi dell'art. 1917 del
codice civile, l'assicuratore si trovera' a dover intervenire per il
risarcimento di un danno liquidato con criteri diversi e quasi
sicuramente ben piu' elevati da quelli che sarebbero stati utilizzati
se il danno fosse stato invece provocato dalla circolazione dei
veicoli.
Nell'ambito dei giudizi per il risarcimento di danni alla persona
da circolazione stradale si potra' avere una situazione anche piu'
complessa poiche' dopo l'intervento della Corte costituzionale con la
sentenza 19 giugno 2009, n. 180, la procedura di risarcimento
prevista dall'art. 149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla
obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato
e' consentito agire sia contro la propria assicuratrice che contro il
responsabile del danno, il che comporta risultati economici diversi,
visto che, nel primo caso, la liquidazione del danno sarebbe
vincolata ai parametri della tabella ministeriale e nel secondo caso
si avrebbe invece una liquidazione con i piu' favorevoli valori
tabellari in uso presso i vari Tribunali, con evidenti e
irragionevoli disparita' di trattamento a seconda del soggetto che
venga evocato in giudizio.
La situazione diventa poi ancora piu' complessa nel caso in cui
il danneggiato agisca cumulativamente contro l'assicuratore con
l'azione diretta, e contestualmente contro il responsabile del danno
a sensi degli artt. 2043-2054 del codice civile, con il risultato che
al primo puo' chiedere il risarcimento del danno da micro permanente
ma con il limite della tabella di legge ed al secondo puo' chiedere
il risarcimento con le altre tabelle per ottenere il totale
risarcimento e quest'ultimo potrebbe venir cosi' condannato ad
importo superiore a quello invece posto a carico dell'assicuratore
per cui per non essere poi esposto in proprio l'assicurato dovrebbe
porre una domanda di manleva a sensi dell'art. 1917 del codice civile
nei confronti del proprio stesso assicuratore.
Da quanto sin qui precisato resta dunque confermata
l'irragionevolezza della scelta legislativa con evidente violazione
della nonna costituzionale ed in particolare dell'art. 3 comma 1.
3) Violazione dell'art. 3 della Costituzione come principio di
uguaglianza dinanzi alla legge sotto il profilo dell'uguale
trattamento di situazioni di fatto diverse, dell'art. 2 per la
limitazione all'effettiva tutela giurisdizionale conseguente alla
limitazione al risarcimento e dell'art. 24.
L'art. 139 cod. assic., fissati i criteri e le misure per il
risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita'
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, come precisa al suo primo comma, prevede al
comma 3 che l'ammontare del danno biologico, liquidato a sensi di
detta norma, possa essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.
E' appena il caso di sottolineare che, in ogni caso, l'aumento
del quinto non puo' prescindere dal concreto accertamento, nel
singolo caso, della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli
ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da
invalidita' dello stesso grado di quella accertata, e tali da
incidere negativamente su una qualsiasi delle attivita' vitali cui la
vittima era dedita prima del sinistro.
E' evidente, anzitutto, che il differente aumento del
risarcimento consentito in relazione all'entita' delle lesioni,
potrebbe porre una certa discriminazione, visto che per le lesioni di
lieve entita' si e' mantenuto il limite del 20% gia' in precedenza
prefissato, mentre per le altre si e' previsto il limite del 30% il
che peraltro potrebbe anche essere giustificato dalla maggior
importanza di queste ultime.
Si deve pero', rilevare, per quanto riguarda le lesioni di lieve
entita', che e' senz'altro vero che le stesse non comportano, in
genere, conseguenze pratiche immediate sull'attivita' dinamico
relazionale del soggetto, ma cio' non puo' escludere la presenza di
casi del tutto particolari nei quali un limite alla personalizzazione
puo' risultare irragionevole, come risulta dalle considerazioni
svolte in precedenza laddove si e' effettuata una valutazione sia pur
non del tutto integrale del danno attoreo non essendosi calcolato
alcunche' per il danno da sofferenza soggettiva.
Resta comunque il fatto che in casi simili a quello in esame, nei
quali le conseguenze delle lesioni influiscono direttamente ed in
misura rilevante sulle condizioni soggettive dei danneggiati, la
liquidazione in forza dell'art. 139 cod. non copre la reale entita'
del danno, mentre altrettanto non potrebbe dirsi per identiche
lesioni che abbiano colpito individui con diverse condizioni
soggettive. E' infatti, bensi' vero, che sarebbe praticamente
impossibile trovare due soggetti che conducano vite assolutamente
identiche, ma e' altrettanto vero che la distrazione al rachide
cervicale provochera' disagi ben diversi a chi come l'attore pratichi
determinate attivita' rispetto a chi non le pratichi, con evidente
necessita' di operare ben diverse liquidazioni.
E tanto evidenzia come il sistema posto in essere con l'art. 139
cod. assic. porta a trattare in maniera uguale situazioni di fatto
diverse con evidente violazione del principio di uguaglianza di
fronte alla legge.
La situazione si e', pero', resa ancora piu' complessa dopo che
le Sezioni Unite con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, hanno
affermato la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale ed hanno anche precisato che «Quando il fatto illecito
integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento
del danno non patrimoniale, nella sua piu' ampia accezione, ivi
compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata
dal reato. Tale pregiudizio puo' essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di
liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilita'), e puo'
sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi
non patrimoniali (ad esempio derivanti da lesioni personali o dalla
morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, pero', di esso il
giudice dovra' tener conto nella personalizzazione del danno
biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne e'
consentita una autonoma liquidazione.».
Ed allora del danno non patrimoniale di cui al caso particolare
in oggetto si dovrebbe tenere conto globalmente nella
personalizzazione del danno biologico con il limite dell'aumento del
20% che finisce, pero', per determinare un livellamento del
risarcimento particolarmente con riferimento ai risvolti dinamico
relazionali provocati dallo stesso danno.
Di conseguenza, impedendosi al giudicante di personalizzare la
liquidazione del danno biologico adeguandola alle caratteristiche del
singolo caso concreto con il limite suindicato che porta a concedere
importi inadeguati, si deve ammettere la violazione anche dell'art. 2
della Costituzione determinandosi un'irragionevole compressione del
diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale il che porta anche ad
una violazione dell'art. 24 della Costituzione.
E' appena il caso di ricordare che nella prassi precedente si
consideravano come pregiudizi distinti e separati il danno biologico
e quello cosiddetto morale e si giungeva ad una loro separata
liquidazione, per cui attraverso la liquidazione del secondo si
poteva tener conto di quelle conseguenze dannose il cui risarcimento
avrebbe potuto superare la soglia del quinto di legge.
Tanto rende percio' piu' complessa l'azione giudiziale per la
tutela del diritto alla salute pregiudicandosi in certi casi la
difesa del danneggiato con evidente violazione anche dell'art. 24
della Costituzione.
4) Violazione dell'art. 76 della Costituzione per la previsione
di un limite non previsto dalla legge delega 23 luglio 2003, n. 229
La legge n. 229/2003 all'art. 4 dispone testualmente: « Il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori
e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della
trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto,
avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e
del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti
strutturali di tale servizio ...».
Il codice delle assicurazioni doveva quindi tutelare i contraenti
piu' deboli con adeguata informazione avendo anche riguardo alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del relativo servizio.
Ma aver riguardo alla correttezza del processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli aspetti strutturali del servizio, non sembra
possa significare anche porre dei limiti al risarcimento, limite,
questo, che non risulta sia stato previsto dalla legge delega.
Si puo', dunque, rilevare come l'introduzione di valori tabellari
vincolanti per il Giudice oltre tutto con importi notevolmente
inferiori a quelli normalmente utilizzati dai Tribunali nelle vicende
diverse da quelle di cui alla circolazione dei veicoli, si ponga in
posizione opposta rispetto ai criteri guida della legge delega che
risultano pur sempre indirizzati alla tutela del contraente piu'
debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo,
posizione questa che indubbiamente puo' rinvenirsi nell'assicurato
che a sensi dell'art. 149 agisca direttamente contro il proprio
assicuratore per i danni alla persona che restano contenuti nel
limite previsto dall'art. 139 ed identico discorso potrebbe farsi, in
considerazione degli scopi cui era diretta l'istituzione
dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, anche per
qualsivoglia altro soggetto danneggiato da incidente stradale.
Infatti, l'assicurato che come conducente del proprio veicolo
abbia riportato un danno alla persona che si sia concretato in una
micro permanente, otterra' un risarcimento che non necessariamente
potrebbe corrispondere al suo intero danno proprio per la presenza
del limite al risarcimento previsto dall'art. 139 richiamato
dall'art. 149, e tanto non pare in linea con la tutela del contraente
piu' debole il che' pare oggi contrastare anche con gli accordi
internazionali, se si pensa che la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (in G.U. 23 gennaio 2008, n. 223) precisa
testualmente all'art. 38: «Nella politica dell'Unione e' garantito un
elevato livello di protezione dei consumatori.». Da quanto sin qui
detto emerge allora come l'art.139 del d.lgs. n. 209/2005 risulti
costituzionalmente illegittimo difettando della necessaria
autorizzazione parlamentare e ponendosi quindi in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione.
Impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata
della norma.
L'art- 139 del d.lgs. n. 209/2005 segue di fatto quanto gia'
previsto dall'art. 5 della legge n. 57/2001, come modificato
dall'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che aveva il
chiaro intento di contenere i costi del servizio assicurativo,
intento che evidentemente si e' inteso proseguire anche con il
predetto art. 139.
Il tentativo di procedere ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma non puo' allo stato,
prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali recepiti
dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della
liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero ristoro
cui tende appunto tale operazione, soprattutto con il ricorso al
criterio equitativo (come evidenziato da Cass. n. 12408/2011 che a
tal fine fa riferimento alle tabelle milanesi).
Ma l'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 non consente al Giudice
alcuna possibilita' di adeguare al caso concreto la sua liquidazione
sia nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino
inferiori alla reale entita' del danno sia nel caso in cui detti
importi risultino invece superiori, non potendo, esso Giudice,
intervenire in alcun modo, in quanto deve adottare un semplice
calcolo matematico che lo limita nel suo potere equitativo. Peraltro
e' il caso di rilevare che il testo originario dell'art. 5 della
legge n. 57/2001 si limitava a precisare che «... il danno biologico
viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato» cosi' consentendo un'adeguata
personalizzazione del singolo danno e che solo con la modifica
apportata a detta norma con l'art. 23 della legge n. 273/2002 si e'
posto il limite di un quinto all'aumento relativo alle condizioni
soggettive del danneggiato impedendo di fatto l'utilizzo del criterio
equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte.
Non e' poi da sottacere il fatto che l'attuale diritto vivente
non consente piu' la liquidazione del danno morale in casi del genere
di quello in esame e cio' ad evitare la duplicazione del risarcimento
di danni gia' risarciti con il danno biologico quale definito
dall'art. 139 cod. assic. per cui non e' possibile, nel caso di
specie, cercare di adeguare il risarcimento alla reale entita' del
danno quanto meno liquidando al danneggiato, in aggiunta ai valori
del danno biologico tabellato dalla norma, quella ulteriore parte di
danno corrispondente alla sofferenza dell'individuo che viene fatta
rientrare nel danno biologico.
Si potrebbe allora cercare di giungere ad una liquidazione
adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal
danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione ha
provocato un danno non patrimoniale ovviamente diverso dal danno
biologico inteso nella sua piu' ampia accezione, operazione questa
che per le micro permanenti, in genere, diventa di indubbia
difficolta' se non impossibilita'.
Peraltro, nel caso concreto, il giudice a quo ritiene di aver
individuato, per il solo danno da risarcire all'attore a titolo di
risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua
integrita' psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua
vita, un'equa valutazione nell'importo di euro 2.940,24 ai quali
ritiene equo aggiungere euro 300,00 per il pregiudizio che prima
dell'intervento delle Sezioni Unite si calcolava come danno morale.
Per contro a sensi dell'art. 139 cod. assic. il giudice non puo'
liquidare al danneggiato che i soli importi consentiti dalla legge,
importi che compreso l'aumento del 20% non possono superare, sempre
per il solo ristoro della lesione temporanea e permanente alla sua
integrita' psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua
vita, l'importo di euro 1.740,16.
Non si vede quindi allo stato in quale modo poter salvare la
norma con un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale
formulata.
Come fin qui diffusamente argomentato nel presente giudizio il
remittente ha individuato nella somma di curo 2.940,24 (oltre
ovviamente alle spese mediche, di consulenza e di lite), l'ammontare
della somma che intende attribuire all'attore a titolo di
risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua
integrita' psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua
vita. Oltre tale somma sarebbe intenzione del giudicante attribuire
anche l'ulteriore importo di euro 300,00 a titolo di danno morale,
importo che dopo il noto intervento delle Sezioni Unite non gli e'
pero' possibile riconoscere.
Nel presente caso l'attore, ritiene che il suo danno superi
l'importo offerto dall'assicuratrice e chiede per un suo integrale
risarcimento adottarsi quanto meno le tabelle normalmente utilizzate
dal Tribunale per le controversie diverse da quelle derivanti dalla
circolazione dei veicoli con esclusione dunque della tabella prevista
dall'art. 139 cod. assic. a suo avviso non satisfattiva del suo
intero danno in quanto si limiterebbe il risarcimento alla minor
somma da essa prevista.
A prescindere dalle domande attoree la questione di legittimita'
dell'art. 139 cod. assic., come in precedenza chiarito, non viene
ovviamente sollevata in relazione ai rapporti tra una norma di legge
ed una tabella ministeriale, ma in riferimento alla impossibilita'
per il remittente di provvedere ad un integrale risarcimento del
danno sui livelli dell'equita' in concreto individuata nei valori
come sopra precisati, con riferimento a quanto risultante in atti, a
cio' ostando i rigidi limiti della norma di legge.
Resta dunque il fatto che l'attuale domanda non potrebbe essere
esaminata nella sua completezza, laddove si debbano applicare
rigorosamente i criteri dell'art. 139 cod. assic, sia nella parte in
cui detta norma indica i valori che fungono da soglia limite, sia
nella parte in cui essa limita ad una percentuale prestabilita, la
possibilita' per il giudice di procedere all'aumento del valore del
risarcimento. L'applicazione dei criteri dell'art. 139 cod.assic.
impedirebbe, infatti,di procedere ad una adeguata valutazione del
danno o meglio ad una sua personalizzazione alla luce dell'art. 2059
del codice civile come ora concepito dal diritto vivente tanto e'
vero che questo giudice ha provveduto ad evidenziare quella che a suo
avviso deve essere una liquidazione maggiormente aderente alla reale
entita' del danno, liquidazione ben diversa da quella che sarebbe
consentita con l'applicazione dei criteri di legge.
E' allora evidente l'interesse della parte e dello stesso giudice
ad una pronuncia sulla legittimita' costituzionale di detta norma sia
nella parte in cui fissa una tabella inderogabile, sia nella parte in
cui non consente un'adeguata personalizzazione del singolo danno,
posto che, laddove tale norma della cui costituzionalita' si dubita,
venisse confermata, si impedirebbe appunto una valutazione adeguata
della domanda impedendo, comunque, una personalizzazione del danno,
che finirebbe, quindi, per non venir integralmente risarcito, non
osservandosi i criteri posti a base dell'equita' dalla piu' recente
giurisprudenza.
Tanto precisato la questione di legittimita' costituzionale come
sopra enunciata appare a questo Giudice seria e non manifestamente
infondata e rilevante nel processo il cui esito resta ad essa
collegato per cui lo stesso non puo' essere definito
indipendentemente dalla sua risoluzione.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Torino, visti gli articoli 137 della
Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 76, della
Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Torino, addi' 21 ottobre 2011
Il giudice di pace: Polotti di Zulaglia