N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Disposizioni in materia di spese per investimenti delle Regioni - Previsione che il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano resti fermo fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata inclusione delle Province autonome tra gli enti ai quali si riferisce il limite transitorio per l'indebitamento relativo a spese di investimenti - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Contrasto con le norme statutarie disciplinanti la possibilita' e il limite massimo di indebitamento delle Province autonome - Carenza del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nella norma impugnata - Contrasto con il regime di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali sopravvenute. - Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 27, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.(GU n.23 del 6-6-2012 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27727 del 23 aprile 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012, suppl. ord. n. 36), nella parte in cui tale disposizione si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, Per violazione: del Titolo VI dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare degli articoli 74, 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2; degli articoli 117 e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; nei termini e per i profili di seguito illustrati. Fatto Il decreto-legge 216/2011 (c.d. Milleproroghe) dispone la proroga di diversi termini, in numerose materie, ma contiene all'art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni. In particolare, il comma 2 dell'art. 27 - oggetto della presente impugnazione - modifica l'art. 8 della legge 183/2011, che contiene Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali. Tale art. 8 modificando a sua volta, al comma 2, l'art. 10, comma 2, della l. 281/1970, riduce "l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato"; mentre prima il limite era il 25%, in base alla nuova disposizione ora l'importo "non puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione". Si noti che la l. 281/1970, modificata dall'art. 8, co. 2, 1. 183/2011, e' espressamente e pacificamente rivolta alle sole Regioni ordinarie, e che dunque anche l'art. 8, co. 2, che si limita ad alterare la misura del limite, riguarda le sole Regioni ordinarie, e non la ricorrente Provincia. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, la materia dell'indebitamento e' disciplinata dallo Statuto in termini propri ed esaustivi, e cosi' e' stato lungo tutta l'esperienza istituzionale della Provincia e dei rapporti con lo Stato, senza che mai vi sia stato in relazione a cio' la manifestazione, da parte statale, di un diverso punto di vista. Su questa disciplina interviene ora l'art. 27, co. 2, d.l. 216/2011, il quale inserisce nel testo dell'art. 8 1. 183/2011 il seguente comma 2-bis: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale» (enfasi aggiunta). La nuova disposizione e' volta - per le Regioni ordinarie - ad "ammorbidire", per un periodo molto breve, il rigoroso limite del 20% fissato dall'art. 8, co. 2, mantenendo comunque il limite del 25% alla possibilita' di indebitamento, e come tale e' per esse favorevole, rispetto al precedente regime. Tuttavia, inopinatamente il nuovo comma 2-bis dell'art. 8 include anche le Province autonome tra gli enti ai quali si riferisce il limite transitorio del 25%, tenuto fermo "fino al 31 dicembre 2011" per l'indebitamento relativo a spese di investimento. Sennonche', ad esse non si applicava affatto il limite generale del 20%, di cui quello transitorio costituisce ora attenuazione: con il risultato che cio' che per le Regioni ordinarie e' "attenuazione" si tradurrebbe per la Provincia autonoma nella introduzione ex novo di una limitazione, in radicale contrasto con il sistema di coordinamento finanziario previsto dallo Statuto. La ricorrente Provincia ritiene che possa trattarsi di un mero errore, e tuttavia di un errore difficilmente correggibile in sede interpretativa, essendo esso indissolubile dal testo della disposizione introdotta: di qui la necessita' del presente ricorso. Puo' essere opportuno ricordare, prima di illustrare in diritto l'illegittimita' costituzionale della nuova disposizione, che per ragioni analoghe la ricorrente Provincia ha gia' impugnato, con ricorso n. 12/2012, il comma 3, secondo e terzo periodo, e il comma 4 dell'art. 8 della l. 183/2011. Il secondo periodo del comma 3, riferendosi alle precedenti disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, stabilisce che esse "costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione", mentre il terzo periodo prevede che con "decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,... sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma". Il comma 4, a sua volta, precisa che "agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149": le quali disposizioni a loro volta prevedono limiti alle spese e alle assunzioni di personale a carico delle Regioni e degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. Per vero, il riferimento all'art. 117, co. 3, e all'art. 119 cost. suggerisce che anche i commi 3 e 4 dell'art. 8 siano rivolti alle sole Regioni ordinarie. Il ricorso n. 12/2012, dunque, e' stato dunque proposto in via cautelativa, per la contraria ipotesi che, per il loro tenore generale, le disposizioni in questione siano considerate applicabili anche alla Provincia ed agli enti locali del relativo territorio. Al contrario, la nuova disposizione del comma 2-bis - introdotta dall'art. 27, co. 2, d.l. 216/2011 - si riferisce espressamente anche alle Province autonome, rendendo estremamente difficoltosa - come sopra accennato - una interpretazione costituzionalmente conforme. In questi termini, l'art. 27, co. 2, risulta illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di Diritto 1) Violazione degli artt. 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale. Come sopra esposto, l'art. 27, co. 2, introduce - per il periodo al quale esso si' riferisce - un limite prima inesistente alla capacita' di indebitamento della ricorrente Provincia. Cosi' facendo, esso viola l'art. 74 dello Statuto speciale, il quale regola tale capacita' di indebitamento, stabilendo che "la regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti". Lo Statuto, dunque, disciplina specificamente la facolta' di indebitamento delle Province autonome, stabilendone anche il limite massimo, in termini diversi e piu' favorevoli rispetto a quelli fissati dalla norma impugnata (25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate). Risulta dunque in contrasto con esso l'art. 27, co. 2, che pretende di aggiungere un altro limite, mediante illegittima diversa norma puntuale, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia. Inoltre, la norma impugnata viola anche l'art. 79 dello Statuto di autonomia. Infatti, questo regola in modo preciso, esaustivo ed esclusivo i modi in cui le Province assolvono gli "obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale", espressamente disponendo che "le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1". Al comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che "non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale"; ed il comma 4 ribadisce che "le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo". Dunque, appare chiara l'illegittimita' della norma impugnata: la norme, che (come detto) e' volta - per le Regioni ordinarie - ad "ammorbidire", per un periodo molto breve, il rigoroso limite del 20% fissato dall'art. 8, co. 2, mantenendo comunque il limite del 25% alla possibilita' di indebitamento, costituirebbe per la ricorrente Provincia un nuovo limite, stabilito a fini di coordinamento della finanza pubblica ed a scopi di stabilizzazione finanziaria: ma la Provincia di Trento e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79 St., con espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli per le Regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al patto di stabilita'. Come piu' volte confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, l'art. 79 ha pieno rango di statuto speciale, ed il legislatore ordinario non puo' alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione delle Province autonome - regolate da disciplina speciale - a quella delle Regioni ordinarie. Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. Ancora, l'art. 27, co. 2, contrastando con le norme statutarie sopra citate, viola anche gli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, che prevedono speciali procedure, rispettivamente, per la revisione dello Statuto, per la modifica della parte finanziaria di esso e per l'adozione delle norme di' attuazione. 2) In subordine. Violazione degli artt. 117, co. 3, e 119, co. 2, Cost. Come sopra esposto, la disposizione qui impugnata e' in radicale contrasto con la lettera e lo spirito del sistema statutario. Per mero tuziorismo, dunque, la ricorrente Provincia fa valere anche il contrasto della disposizione impugnata con le stesse regole dettate per le Regioni ordinarie. E se per esse, come sopra ricordato, la disposizione in questione puo' apparire in sostanza favorevole (dato che attenua una precedente piu' rigorosa disposizione ad esse applicabile), per la Provincia di Trento si tratterebbe della introduzione improvvisa ed inattesa di una limitazione mai esistita. L'art. 27, co. 2, pone un limite transitorio ma si tratta di un limite preciso e rigido alla possibilita' di indebitamento delle Province, limite che non e' suscettibile di autonomo ulteriore svolgimento da parte del legislatore provinciale. Risulta assente, dunque, il fondamentale carattere indicato anche da codesta Corte come necessario affinche' una norma possa qualificarsi come un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (v. le sentt. n. 390 del 2004, n. 417 del 2005, n. 169 del 2007, n. 159 del 2008 e n. 297 del 2009). La norma impugnata pone un limite puntuale, ad uno specifico elemento compositivo del bilancio e ad una specifica tipologia di spesa (le annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento), strutturato in modo tale che alla Provincia non resta alcun margine di scelta per raggiungere l'obiettivo fissato dal legislatore statale. Dunque, anche a prescindere dall'inapplicabilita' alla Provincia delle norme di coordinamento valevoli per le Regioni ordinarie, l'art. 27, co. 2, risulta illegittimo in quanto inidoneo ad esprimere un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, e dell'art. 119, co. 2, Cost. 3) Violazione dell'art. 2 d. lgs. 266/1992. L'art. 2 del d. lgs. 266/1992 prevede - come noto - un obbligo di adeguamento delle Province alle leggi statali che concretano uno dei limiti della potesta' legislativa provinciale, esclusa ogni applicazione diretta. L'art. 27, co. 2, pretende invece, come sopra illustrato, che la Provincia si adegui alla disposizione che fissa al 25% di determinate entrate il limite dell'importo delle annualita' di ammortamento. Per le ragioni sopra esposte, tale disposizione non costituisce un legittimo limite alla legislazione provinciale, in relazione al quale la ricorrente Provincia possa essere chiamata ad adeguare la propria legislazione. Di qui la violazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992. Ove poi la disposizione statale mirasse ad avere diretta applicazione, l'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 sarebbe ulteriormente violato, non essendo dubbio che si tratti di materia di piena competenza provinciale, salvi i limiti statutari.
P.Q.M Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte in cui esso intende applicarsi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Trento-Padova-Roma, 26 aprile 2012 Il Prof.Avv.: Giandomenico Falcon Gli avv.ti: Pedrazzoli-Manzi Allegati: 1) Deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782. 2) Procura speciale n. rep. 27727 del 23 aprile 2012.