N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 maggio 2012 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Proroga  di  termini  previsti  da
  disposizioni legislative - Disposizioni in  materia  di  spese  per
  investimenti delle Regioni - Previsione che il limite  del  25  per
  cento  per  l'indebitamento  autorizzato  dalle  Regioni  e   dalle
  Province autonome di Trento  e  Bolzano  resti  fermo  fino  al  31
  dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del  14
  novembre 2011 -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Denunciata inclusione delle Province autonome tra gli enti ai quali
  si riferisce il limite transitorio per l'indebitamento  relativo  a
  spese  di  investimenti  -   Lesione   dell'autonomia   finanziaria
  provinciale - Contrasto con le norme  statutarie  disciplinanti  la
  possibilita' e il limite massimo di  indebitamento  delle  Province
  autonome - Carenza  del  carattere  di  principio  fondamentale  di
  coordinamento  della  finanza  pubblica  nella  norma  impugnata  -
  Contrasto  con  il  regime  di   adeguamento   della   legislazione
  provinciale alle norme statali sopravvenute. 
- Decreto-legge  29  dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
  modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 27, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo,  e  119,  comma  secondo,  in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3;  statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16  marzo
  1992, n. 266, art. 2. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
     Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in persona  del  Presidente  della  Giunta  provinciale
pro-tempore  Lorenzo  Dellai,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782 (doc. 1),  rappresentata  e
difesa, come da procura speciale n. rep. 27727  del  23  aprile  2012
(doc. 2), rogata dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale  rogante
della Provincia, dall'avv.  prof.  Giandomenico  Falcon  (cod.  fisc.
FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.
PDRNCL56R01G428C)  dell'Avvocatura  della  Provincia  di   Trento   e
dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc.  MNZLGU34E15H501Y)  di  Roma,  con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri,
n. 5, 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  27,
comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,  Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 (pubblicata  nella
G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012, suppl. ord. n. 36), nella  parte  in
cui tale disposizione si riferisce alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, 
    Per violazione: 
        del Titolo VI dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670), in particolare degli articoli 74, 79, 80 e 81; 
        degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
dell'articolo 2; 
        degli articoli 117 e  119  della  Costituzione  in  combinato
disposto con l'articolo 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3; 
    nei termini e per i profili di seguito illustrati. 
 
                                Fatto 
 
    Il decreto-legge 216/2011 (c.d. Milleproroghe) dispone la proroga
di diversi termini, in numerose  materie,  ma  contiene  all'art.  27
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
spese per investimenti delle regioni.  In  particolare,  il  comma  2
dell'art. 27 - oggetto della presente impugnazione - modifica  l'art.
8 della legge 183/2011,  che  contiene  Disposizioni  in  materia  di
debito pubblico degli enti territoriali. 
    Tale art. 8 modificando a sua volta, al comma 2, l'art. 10, comma
2, della l. 281/1970, riduce "l'importo complessivo delle  annualita'
di ammortamento per capitale e interesse  dei  mutui  e  delle  altre
forme di indebitamento  in  estinzione  nell'esercizio  considerato";
mentre prima il limite era il 25%, in base  alla  nuova  disposizione
ora  l'importo  "non  puo'  comunque  superare  il   20   per   cento
dell'ammontare complessivo delle  entrate  tributarie  non  vincolate
della regione". 
    Si noti che la l. 281/1970, modificata dall'art.  8,  co.  2,  1.
183/2011, e' espressamente e pacificamente rivolta alle sole  Regioni
ordinarie, e che dunque anche l'art. 8,  co.  2,  che  si  limita  ad
alterare la misura del limite, riguarda le sole Regioni ordinarie,  e
non la ricorrente Provincia. 
    Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento,  la  materia
dell'indebitamento e' disciplinata dallo Statuto in termini propri ed
esaustivi, e cosi' e' stato lungo  tutta  l'esperienza  istituzionale
della Provincia e dei rapporti con lo Stato, senza  che  mai  vi  sia
stato in relazione a cio' la manifestazione, da parte statale, di  un
diverso punto di vista. 
    Su questa disciplina  interviene  ora  l'art.  27,  co.  2,  d.l.
216/2011, il quale inserisce nel testo dell'art.  8  1.  183/2011  il
seguente comma 2-bis: 
        «2-bis.  Resta  fermo  il  limite  del  25  per   cento   per
l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle  province  autonome
di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente  agli
impegni  assunti  alla  data  del  14  novembre  2011  per  spese  di
investimento  finanziate  dallo  stesso,  derivanti  da  obbligazioni
giuridicamente perfezionate e risultanti  da  apposito  prospetto  da
allegare alla legge di assestamento  del  bilancio  2012.  L'istituto
finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al  primo  periodo
soltanto se relativi agli impegni compresi nel  citato  prospetto;  a
tal fine, e' tenuto  ad  acquisire  apposita  attestazione  dall'ente
territoriale» (enfasi aggiunta). 
    La nuova disposizione e' volta - per le Regioni  ordinarie  -  ad
"ammorbidire", per un periodo molto breve, il rigoroso limite del 20%
fissato dall'art. 8, co. 2, mantenendo comunque  il  limite  del  25%
alla  possibilita'  di  indebitamento,  e  come  tale  e'  per   esse
favorevole, rispetto al precedente regime. 
    Tuttavia, inopinatamente il nuovo comma 2-bis dell'art. 8 include
anche le Province autonome tra gli enti  ai  quali  si  riferisce  il
limite transitorio del 25%, tenuto fermo "fino al 31  dicembre  2011"
per l'indebitamento relativo a spese di investimento. Sennonche',  ad
esse non si applicava affatto il limite  generale  del  20%,  di  cui
quello transitorio costituisce ora attenuazione: con il risultato che
cio' che per le Regioni ordinarie e'  "attenuazione"  si  tradurrebbe
per  la  Provincia  autonoma  nella  introduzione  ex  novo  di   una
limitazione, in radicale contrasto con il  sistema  di  coordinamento
finanziario previsto dallo Statuto. 
    La ricorrente Provincia ritiene che possa trattarsi  di  un  mero
errore, e tuttavia di un errore difficilmente  correggibile  in  sede
interpretativa,  essendo   esso   indissolubile   dal   testo   della
disposizione introdotta: di qui la necessita' del presente ricorso. 
    Puo' essere opportuno ricordare, prima di illustrare  in  diritto
l'illegittimita' costituzionale della  nuova  disposizione,  che  per
ragioni analoghe la  ricorrente  Provincia  ha  gia'  impugnato,  con
ricorso n. 12/2012, il comma 3, secondo e terzo periodo, e il comma 4
dell'art. 8 della l. 183/2011. 
    Il secondo periodo  del  comma  3,  riferendosi  alle  precedenti
disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3  e  4,  stabilisce  che  esse
"costituiscono principi fondamentali di coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione", mentre il terzo periodo prevede  che  con
"decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata,... sono stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma". Il comma 4, a sua volta,
precisa che "agli enti che non adempiono a quanto previsto nel  comma
3 del presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e
d), del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  149":  le  quali
disposizioni  a  loro  volta  prevedono  limiti  alle  spese  e  alle
assunzioni di personale a carico delle Regioni e  degli  enti  locali
che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. 
    Per vero, il riferimento all'art. 117,  co.  3,  e  all'art.  119
cost. suggerisce che anche i commi 3 e 4 dell'art.  8  siano  rivolti
alle sole Regioni ordinarie. Il ricorso n. 12/2012, dunque, e'  stato
dunque proposto in via cautelativa, per la contraria ipotesi che, per
il  loro  tenore  generale,  le  disposizioni  in   questione   siano
considerate applicabili anche alla Provincia ed agli enti locali  del
relativo territorio. 
    Al contrario, la nuova disposizione del comma 2-bis -  introdotta
dall'art. 27, co. 2, d.l. 216/2011 - si riferisce espressamente anche
alle Province autonome, rendendo  estremamente  difficoltosa  -  come
sopra accennato - una interpretazione costituzionalmente conforme. 
    In questi termini, l'art. 27, co. 2, risulta illegittimo e lesivo
delle prerogative costituzionali della Provincia  di  Trento  per  le
seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
1) Violazione degli artt. 74,  79,  103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale. 
    Come sopra esposto, l'art. 27, co. 2, introduce - per il  periodo
al quale esso si'  riferisce  -  un  limite  prima  inesistente  alla
capacita' di indebitamento della ricorrente Provincia. Cosi' facendo,
esso viola l'art. 74 dello Statuto speciale,  il  quale  regola  tale
capacita' di indebitamento, stabilendo che "la regione e le  province
possono ricorrere all'indebitamento  solo  per  il  finanziamento  di
spese di investimento, per  una  cifra  non  superiore  alle  entrate
correnti". Lo Statuto, dunque, disciplina specificamente la  facolta'
di indebitamento  delle  Province  autonome,  stabilendone  anche  il
limite massimo, in termini  diversi  e  piu'  favorevoli  rispetto  a
quelli fissati dalla norma impugnata (25% dell'ammontare  complessivo
delle entrate tributarie non vincolate). Risulta dunque in  contrasto
con esso l'art. 27, co.  2,  che  pretende  di  aggiungere  un  altro
limite, mediante illegittima diversa norma puntuale, con  conseguente
lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia. 
    Inoltre, la norma impugnata viola anche l'art. 79  dello  Statuto
di autonomia. Infatti, questo regola in modo  preciso,  esaustivo  ed
esclusivo i modi in  cui  le  Province  assolvono  gli  "obblighi  di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla  normativa  statale",  espressamente
disponendo che "le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1". 
    Al comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la definizione  del
patto di stabilita' e prevede espressamente che "non si applicano  le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  nel  restante
territorio nazionale"; ed il comma 4 ribadisce che  "le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto
previsto dal presente articolo". 
    Dunque, appare chiara l'illegittimita' della norma impugnata:  la
norme, che (come detto) e' volta - per  le  Regioni  ordinarie  -  ad
"ammorbidire", per un periodo molto breve, il rigoroso limite del 20%
fissato dall'art. 8, co. 2, mantenendo comunque  il  limite  del  25%
alla possibilita' di indebitamento, costituirebbe per  la  ricorrente
Provincia un nuovo limite, stabilito a fini  di  coordinamento  della
finanza pubblica ed a scopi di  stabilizzazione  finanziaria:  ma  la
Provincia di Trento e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79
St., con espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli
per le Regioni ordinarie e, in particolare,  di  quelle  relative  al
patto  di  stabilita'.  Come  piu'  volte  confermato  dalla   stessa
giurisprudenza costituzionale, l'art. 79 ha pieno  rango  di  statuto
speciale,   ed   il   legislatore   ordinario   non   puo'   alterare
unilateralmente  l'assetto  dei  rapporti  in   materia   finanziaria
disegnato dallo Statuto,  assimilando  la  posizione  delle  Province
autonome - regolate da disciplina speciale - a quella  delle  Regioni
ordinarie. 
    Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari  fra  Stato  e
Regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Ancora, l'art. 27, co. 2, contrastando con  le  norme  statutarie
sopra citate, viola anche gli artt. 103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale, che prevedono speciali procedure, rispettivamente,  per  la
revisione dello Statuto, per la modifica della parte  finanziaria  di
esso e per l'adozione delle norme di' attuazione. 
2) In subordine. Violazione degli artt. 117, co. 3,  e  119,  co.  2,
Cost. 
    Come sopra esposto, la disposizione qui impugnata e' in  radicale
contrasto con la lettera e lo spirito del sistema statutario. 
    Per mero tuziorismo, dunque, la ricorrente  Provincia  fa  valere
anche il contrasto della disposizione impugnata con le stesse  regole
dettate  per  le  Regioni  ordinarie.  E  se  per  esse,  come  sopra
ricordato, la disposizione in questione  puo'  apparire  in  sostanza
favorevole  (dato  che   attenua   una   precedente   piu'   rigorosa
disposizione ad esse applicabile), per  la  Provincia  di  Trento  si
tratterebbe  della  introduzione  improvvisa  ed  inattesa   di   una
limitazione mai esistita. 
    L'art. 27, co. 2, pone un limite transitorio ma si tratta  di  un
limite preciso e rigido  alla  possibilita'  di  indebitamento  delle
Province, limite  che  non  e'  suscettibile  di  autonomo  ulteriore
svolgimento da parte del legislatore provinciale. 
    Risulta assente, dunque, il fondamentale carattere indicato anche
da  codesta  Corte  come  necessario  affinche'   una   norma   possa
qualificarsi come un principio fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica (v. le sentt. n. 390 del 2004, n. 417 del  2005,  n.
169 del 2007, n. 159 del 2008 e n. 297 del 2009). La norma  impugnata
pone un limite puntuale, ad uno specifico  elemento  compositivo  del
bilancio e ad una specifica tipologia  di  spesa  (le  annualita'  di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle  altre  forme
di indebitamento), strutturato in modo tale che  alla  Provincia  non
resta alcun margine di scelta per raggiungere l'obiettivo fissato dal
legislatore     statale.     Dunque,     anche     a      prescindere
dall'inapplicabilita' alla Provincia  delle  norme  di  coordinamento
valevoli  per  le  Regioni  ordinarie,  l'art.  27,  co.  2,  risulta
illegittimo in quanto inidoneo ad esprimere un principio fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.  117,  co.
3, e dell'art. 119, co. 2, Cost. 
3) Violazione dell'art. 2 d. lgs. 266/1992. 
    L'art. 2 del d. lgs. 266/1992 prevede - come noto - un obbligo di
adeguamento delle Province alle leggi statali che concretano uno  dei
limiti  della  potesta'   legislativa   provinciale,   esclusa   ogni
applicazione diretta. 
    L'art. 27, co. 2, pretende invece, come sopra illustrato, che  la
Provincia si adegui alla disposizione che fissa al 25% di determinate
entrate il limite dell'importo delle annualita' di ammortamento. 
    Per le ragioni sopra esposte, tale disposizione  non  costituisce
un legittimo limite alla legislazione provinciale,  in  relazione  al
quale la ricorrente Provincia possa essere chiamata  ad  adeguare  la
propria legislazione. Di qui la violazione dell'art. 2 del d. lgs. n.
266 del 1992. 
    Ove  poi  la  disposizione  statale  mirasse  ad  avere   diretta
applicazione,  l'art.  2  del  d.  lgs.  n.  266  del  1992   sarebbe
ulteriormente violato, non essendo dubbio che si tratti di materia di
piena competenza provinciale, salvi i limiti statutari. 
 
                                P.Q.M 
 
    Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  27,  comma
2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative, convertito, con  modificazioni,
nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte in cui esso  intende
applicarsi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini
e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
 
        Trento-Padova-Roma, 26 aprile 2012 
 
                  Il Prof.Avv.: Giandomenico Falcon 
 
 
                                         Gli avv.ti: Pedrazzoli-Manzi 
    Allegati: 
    1) Deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2012, n. 782. 
    2) Procura speciale n. rep. 27727 del 23 aprile 2012.