MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012 

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale»
a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla  sede
periferica di Taranto a Roma. (12A06324) 
(GU n.132 del 8-6-2012)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il  quale  l'"Istituto
Appulo Lucano di terapia familiare", e' stato abilitato ad  istituire
e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di  Bari
e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'"Istituto
di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l." (gia' Istituto Appulo
Lucano) e' stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e  Potenza,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2001   di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Taranto; 
  Visto il decreto in data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Potenza; 
  Visto il decreto in data 27  febbraio  2009  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari; 
  Visto il decreto in  data  19  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento e all'aumento degli allievi della  sede  periferica  di
Potenza; 
  Visto il decreto in data  25  gennaio  2011  di  autorizzazione  al
trasferimento dela sede principale di Bari; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Taranto  -
C.so Umberto, 114 - a Roma - via Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc. A; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 2 dicembre 2011; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012  trasmessa  con  nota
prot. 443 del 18 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'"Istituto di psicoterapia familiare e relazionale" abilitato  con
decreto in data 2 agosto 2001 ad istituire e ad attivare  nella  sede
periferica  di  Taranto  -  C.so  Umberto,  114   -   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a  trasferire  la
predetta sede a Roma - via Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc. A. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Liberali