N. 139 SENTENZA 23 maggio - 4 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Ricorsi  delle  Regioni  Valle  d'Aosta,  Liguria,
  Umbria,  Emilia-Romagna,  Puglia  -  Ius  superveniens  non  avente
  carattere  satisfattivo  -  Insussistenza  delle   condizioni   per
  dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6. 
-   
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Ricorsi  delle  Regioni  Valle  d'Aosta,  Liguria,
  Umbria, Emilia-Romagna, Puglia -  Norme  contenute  in  un  decreto
  legge convertito -  Impugnazione  rivolta  contro  le  disposizioni
  della legge di conversione -  Eccepita  tardivita'  dei  ricorsi  -
  Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6. 
-   
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Valle d'Aosta - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali,
  preclusive di qualsiasi possibilita'  di  autonomo  adeguamento  da
  parte delle Regioni - Asserita lesione della  potesta'  legislativa
  regionale in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto
  interpretativo errato - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19
  e 20, primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della  Regione
  Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Liguria -  Disposizioni  asseritamente  di  dettaglio  e  puntuali,
  preclusive di qualsiasi possibilita'  di  autonomo  adeguamento  da
  parte delle Regioni - Asserita lesione della  potesta'  legislativa
  regionale in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto
  interpretativo errato - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13,
  14, 19 e 20, primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Umbria  -  Disposizioni  asseritamente  di  dettaglio  e  puntuali,
  preclusive di qualsiasi possibilita'  di  autonomo  adeguamento  da
  parte delle Regioni - Asserita lesione della  potesta'  legislativa
  regionale in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto
  interpretativo errato - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 12, primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Emilia-Romagna  -  Disposizioni  asseritamente   di   dettaglio   e
  puntuali,  preclusive  di  qualsiasi   possibilita'   di   autonomo
  adeguamento  da  parte  delle  Regioni  -  Asserita  lesione  della
  potesta' legislativa regionale in materia  di  coordinamento  della
  finanza pubblica  -  Asserita  lesione  dell'autonomia  finanziaria
  regionale - Presupposto  interpretativo  errato  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 20, primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Puglia  -  Disposizioni  asseritamente  di  dettaglio  e  puntuali,
  preclusive di qualsiasi possibilita'  di  autonomo  adeguamento  da
  parte delle Regioni - Asserita lesione della  potesta'  legislativa
  regionale in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto
  interpretativo errato - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Valle  d'Aosta  -  Asserita  lesione  della  potesta'   legislativa
  esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento  degli  uffici  e
  degli enti regionali e locali e di statuto giuridico  ed  economico
  del  personale  -  Asserita  lesione  della  potesta'   legislativa
  concorrente   nella   materia   statutaria   "igiene,    assistenza
  ospedaliera e profilattica", nonche' in materia  di  "tutela  della
  salute" - Asserita lesione delle funzioni amministrative  regionali
  nei  medesimi  ambiti  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza   della
  questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo,  13,
  14, 19 e 20. 
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma,  e  118,  secondo  e
  terzo comma; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1,
  lett. a) e b), 3, comma 1, lett. l), e 4. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Liguria - Asserita lesione  della  potesta'  legislativa  esclusiva
  delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e  degli  enti
  regionali  e  locali  e  di  statuto  giuridico  ed  economico  del
  personale  -  Asserita  lesione   delle   funzioni   amministrative
  regionali nei medesimi ambiti  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13,
  14, 19, e 20. 
- Costituzione, artt. 117, comma  quarto,  e  118,  secondo  e  terzo
  comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Umbria - Asserita  lesione  della  potesta'  legislativa  esclusiva
  delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e  degli  enti
  regionali  e  locali  e  di  statuto  giuridico  ed  economico  del
  personale  -  Asserita  lesione   delle   funzioni   amministrative
  regionali nei medesimi ambiti  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 12, primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, comma  quarto,  e  118,  secondo  e  terzo
  comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Emilia-Romagna  -  Asserita  lesione  della  potesta'   legislativa
  esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento  degli  uffici  e
  degli enti regionali e locali e di statuto giuridico  ed  economico
  del personale -  Asserita  lesione  delle  funzioni  amministrative
  regionali nei medesimi ambiti  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 20. 
- Costituzione, artt. 117, comma  quarto,  e  118,  secondo  e  terzo
  comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Misure di vario contenuto  volte  al  contenimento
  della spesa pubblica, quali la riduzione di  indennita',  compensi,
  gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai componenti di
  organi collegiali e ai titolari di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,
  riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione
  della spesa annua per studi ed incarichi di  consulenza,  riduzione
  di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicita'  e
  rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per
  missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione
  Puglia - Asserita  lesione  della  potesta'  legislativa  esclusiva
  delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e  degli  enti
  regionali  e  locali  e  di  statuto  giuridico  ed  economico  del
  personale  -  Asserita  lesione   delle   funzioni   amministrative
  regionali nei medesimi ambiti  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo,  13,  14  e  20,
  primo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, comma  quarto,  e  118,  secondo  e  terzo
  comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Missioni  di  servizio  effettuate  dal  personale
  contrattualizzato   -   Divieto   di    corrispondere    indennita'
  chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del
  mezzo proprio - Ricorso della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Asserita
  lesione dell'organizzazione delle Regioni,  nonche'  ostacolo  allo
  svolgimento delle attivita' pubbliche legittimamente previste dalla
  legislazione  regionale   -   Asserita   lesione   della   potesta'
  legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli
  uffici e degli enti regionali e locali e di  statuto  giuridico  ed
  economico  del  personale   -   Asserita   lesione   dell'autonomia
  finanziaria regionale -  Asserita  irragionevolezza  -  Presupposto
  interpretativo errato - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 12, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, commi  terzo,  quarto,  quinto,  ottavo  e
  nono, 118, commi secondo e terzo, e  119,  secondo  comma;  statuto
  della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, comma
  1, lett. f). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Missioni  di  servizio  effettuate  dal  personale
  contrattualizzato   -   Divieto   di    corrispondere    indennita'
  chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del
  mezzo proprio - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione
  Liguria   e   della   Regione    Umbria    -    Asserita    lesione
  dell'organizzazione   delle   Regioni,   nonche'   ostacolo    allo
  svolgimento delle attivita' pubbliche legittimamente previste dalla
  legislazione regionale - Presupposto interpretativo  errato  -  Non
  fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 12, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 117, commi  terzo,  quarto,  quinto,  ottavo  e
  nono, e 118, commi secondo e terzo.   
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Incentivi  statali  a  favore  delle  Regioni  che
  abbiano applicato volontariamente le riduzioni  di  spesa  previste
  dalla disposizione censurata - Prevista attuazione con  decreto  di
  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni  -  Ricorsi  della
  Regione Emilia-Romagna,  della  Regione  Liguria  e  della  Regione
  Puglia - Asserita  previsione  di  atto  regolamentare  statale  in
  materia di legislazione concorrente, e,  in  subordine,  violazione
  del  principio  di  leale  collaborazione  per  mancata  previsione
  dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere  -
  Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, comma 20, quarto periodo. 
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi  degli  apparati
  amministrativi - Ricorso della Regione  Valle  d'Aosta  -  Rinuncia
  parziale al ricorso, accettata dalla controparte -  Estinzione  del
  processo. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 6, commi 8 e 9. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della  Regione
  Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f). 
(GU n.24 del 13-6-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, commi
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e  20  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  promossi  dalle
Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna
e Puglia, notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010,  depositati  in
cancelleria  il  28  settembre,  il  6  e  il  7   ottobre   2010   e
rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del  registro
ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  maggio  2012  il   Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi  gli  avvocati  Ulisse   Corea   per   la   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per le  Regioni  Liguria,
Umbria e Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia  e  gli
avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ricorso  n.  96  del
2010), Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103  del
2010), Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso  n.
107 del 2010) hanno impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8,  9,  11,  12,
13, 14, 19 e 20 dell'articolo 6 (Riduzione dei costi  degli  apparati
amministrativi) del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
    2.- L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d'ora in avanti, «art. 6»),
nelle parti censurate dalle Regioni  ricorrenti,  detta  la  seguente
disciplina. 
    2.1.- Il comma 2 rende onorifica la  partecipazione  agli  organi
collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle  finanze
pubbliche,  fatto  salvo  il  rimborso  delle  spese   sostenute,   e
stabilisce che i gettoni di presenza, non possono superare  l'importo
di 30 euro a seduta giornaliera.  La  violazione  della  disposizione
determina responsabilita' erariale e la nullita' degli atti  adottati
dagli organi interessati. La norma non si applica «agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e  comunque  alle  universita',  enti  e
fondazioni  di  ricerca  e  organismi  equiparati,  alle  camere   di
commercio, agli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali  ed   assistenziali   nazionali,   alle   ONLUS,   alle
associazioni di promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici
individuati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'». 
    2.2.- Il comma 3 prevede, a partire  dal  1°  gennaio  2011,  una
riduzione automatica pari al 10 per  cento  delle  indennita'  e  dei
compensi corrisposti ai  componenti  di  organi  collegiali  comunque
denominati e ai titolari di incarichi  di  qualsiasi  tipo.  Inoltre,
«[s]ino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente  comma
non possono superare gli importi risultanti alla data del  30  aprile
2010, come ridotti ai sensi del presente comma».  La  norma  riguarda
tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   incluse   le    autorita'
indipendenti;  non  si  applica,  sotto  il  profilo  oggettivo,   al
trattamento retributivo di servizio, e, sotto il profilo  soggettivo,
ai commissari  straordinari  del  Governo  e  agli  altri  commissari
straordinari, comunque denominati. 
    2.3.- Il comma 5 impone a tutti gli enti  e  organismi  pubblici,
anche con personalita' giuridica di diritto  privato,  l'adozione  di
modifiche statutarie che prevedano  un  limite,  rispettivamente,  di
cinque e tre componenti per gli organi  interni.  Le  amministrazioni
vigilanti  sono  chiamate  ad  applicare  il  medesimo  vincolo   con
riferimento  a  tutti  gli  enti  ed  organismi  pubblici   vigilati,
attraverso l'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione.
La  mancata  attuazione  determina  responsabilita'  erariale  e   la
nullita' degli atti adottati dagli organi interessati. 
    2.4.- Il comma  6  riduce  del  10  per  cento  il  compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli  di  controllo
nelle  societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica   amministrazione,   nonche'   nelle   societa'   a   totale
partecipazione pubblica, ad esclusione delle societa' quotate e delle
loro controllate. 
    2.5.- Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno  2011,  la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta  da  tutte
le pubbliche amministrazioni - escluse le universita', gli enti e  le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati -  non  puo'  essere
superiore al 20 per  cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.
L'affidamento di incarichi  in  assenza  dei  presupposti  menzionati
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. La previsione  non  si  applica  alle  attivita'  sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco. 
    2.6.- Il comma 8 prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2011  le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per  relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009. Inoltre, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio  2010,
l'organizzazione di convegni, cerimonie ed altri eventi  similari  da
parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie,  nonche'  da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati,  e'  subordinata
alla preventiva autorizzazione del ministro  competente.  Gli  eventi
autorizzati si devono svolgere al di fuori dall'orario di  ufficio  e
il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire  compensi  o
indennita'. 
    2.7.- Il comma 9 stabilisce che, a decorrere dall'anno  2011,  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, incluse  le  autorita'  indipendenti,
non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 
    2.8.- In base  al  comma  11,  le  societa'  inserite  nel  conto
economico consolidato della pubblica amministrazione si conformano al
principio di riduzione di  spesa  desumibile  dai  commi  7,  8  e  9
dell'art. 6. 
    2.9.- Il comma 12  prevede  che,  dal  2011,  le  amministrazioni
pubbliche  non  possano  effettuare   spese   per   missioni,   anche
all'estero, per un ammontare superiore al 50 per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2009 e che «[g]li atti e  i  contratti  posti  in
essere in violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e  determinano
responsabilita' erariale». Inoltre, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto, non sono piu' dovute le diarie per le missioni
all'estero, ad esclusione delle missioni internazionali di pace e  di
quelle comunque effettuate dalle Forze armate  e  di  polizia  e  dal
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Le  misure  e  i   limiti
concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e  alloggio  per  il
personale  inviato  all'estero  sono  determinate  con  decreto   del
Ministero  degli  affari  esteri  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. Infine, l'ultimo periodo  prevede  che
«[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della  legge
26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non  si
applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
2001 e cessano  di  avere  effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
contenute nei contratti collettivi». 
    2.10.- Il comma 13 introduce,  a  decorrere  dall'anno  2011,  un
limite di spesa non superiore al 50 per cento della  spesa  sostenuta
nell'anno 2009 per le attivita' esclusivamente di  formazione  svolte
dalle amministrazioni pubbliche. Gli atti  e  i  contratti  posti  in
essere in violazione  di  tale  disposizione  costituiscono  illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La  disposizione
non si applica all'attivita' di  formazione  effettuata  dalle  Forze
armate e di polizia e  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
tramite i propri organismi di formazione. 
    2.11.- Il comma  14  prevede  che  dal  2011  le  amministrazioni
pubbliche non possano effettuare spese di ammontare superiore  all'80
per  cento  della  spesa  sostenuta  nel  2009  per  l'acquisto,   la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per
l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo' essere  derogato,  per  il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di  contratti  pluriennali
gia' in essere. La  disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    2.12.- Il comma 19 pone a carico delle amministrazioni  pubbliche
il  divieto  di  effettuare  aumenti   di   capitale,   trasferimenti
straordinari o aperture  di  credito,  e  il  divieto  di  rilasciare
garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate qualora esse
abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,   perdite   di
esercizio  ovvero  abbiano  utilizzato  riserve  disponibili  per  il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono  ammissibili  deroghe
giustificate dall'esigenza  di  salvaguardare  la  continuita'  nella
prestazione di servizi di  pubblico  interesse,  a  fronte  di  gravi
pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e  la  sanita'.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle  medesime  societa'
sopra indicate quando siano previsti  da  convenzioni,  contratti  di
servizio o di programma  relativi  allo  svolgimento  di  servizi  di
pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti. 
    2.13.- Il comma 20, nel testo  originario  impugnato,  stabilisce
che «[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo. (...) Con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Regioni,  sono  stabiliti  modalita',  tempi  e   criteri   per
l'attuazione  del  presente  comma.  Ai   lavori   della   Conferenza
Stato-Regioni  partecipano   due   rappresentanti   delle   Assemblee
legislative regionali designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei  Consigli  regionali  e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge  4
febbraio 2005, n. 11». 
    3.- Con ricorso notificato il  24  settembre  2010  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 28 settembre 2010 (reg. ric.  n.
96 del 2010), la Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato i  commi
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6,
lamentando la violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b),  3,
comma 1, lettere f) e l), e 4 dello statuto  regionale,  degli  artt.
117, terzo e quarto comma, e 119  Cost.,  nonche'  del  principio  di
ragionevolezza. 
    3.1.- In primo luogo, ad avviso della ricorrente, i commi  2,  3,
5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19  e  20,  primo  periodo,
dell'art. 6 invaderebbero  la  competenza  legislativa  regionale  in
materia di coordinamento della  finanza  pubblica  (art.  117,  terzo
comma, Cost. e art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto regionale) e
lederebbero l'autonomia finanziaria regionale  di  cui  all'art.  119
Cost., in quanto, a dispetto della qualificazione come  «disposizioni
di principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica»
operata dal comma 20 dell'art. 6, da quelle previsioni  non  potrebbe
estrapolarsi alcun limite complessivo di spesa, in ragione  del  loro
carattere  dettagliato  e  vincolante.   Le   medesime   disposizioni
dell'art. 6 lederebbero, poi, sia la potesta'  legislativa  esclusiva
della Regione in materia di ordinamento degli  uffici  e  degli  enti
regionali e locali,  nonche'  in  materia  di  statuto  giuridico  ed
economico del personale (art. 2,  comma  1,  lettere  a  e  b,  dello
statuto regionale e art. 117, quarto comma, Cost.), in quanto dettano
disposizioni che attengono all'organizzazione e  al  personale  degli
enti regionali e locali, sia la potesta' legislativa  concorrente  in
materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica»  (art.  3,
comma 1, lettera l, dello statuto regionale) e in materia di  «tutela
della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), ove quelle disposizioni
fossero  applicabili  anche  all'Azienda  sanitaria  valdostana.   Ne
deriverebbe, poi, la violazione dell'art. 4 dello statuto  regionale,
in  quanto  i  vincoli  di  spesa   posti   dalle   norme   impugnate
«incidere[bbero],   limitandole,   sull'esercizio   delle    funzioni
amministrative regionali nei medesimi ambiti». 
    Inoltre, il comma  12,  ultimo  periodo,  stabilendo  un  divieto
assoluto di corresponsione  dell'indennita'  chilometrica  e,  cosi',
impedendo l'utilizzo del mezzo proprio da parte  dei  dipendenti  per
spostamenti di servizio, oltre a  ledere  l'autonomia  finanziaria  e
organizzativa della Regione (artt. 2, comma 1, lettera a, e 3,  comma
1, lettera f, dello statuto regionale, e artt. 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, Cost.), sarebbe  altresi'  censurabile  sotto  il
profilo   della   ragionevolezza,   in   quanto,    considerate    le
caratteristiche morfologiche della Regione, l'attuazione della  norma
determinerebbe un aggravio (invece che  una  riduzione)  della  spesa
pubblica. Nei casi  in  cui  il  dipendente  debba  raggiungere  sedi
amministrative  non  (adeguatamente)  servite  da   mezzi   pubblici,
infatti,  la  norma  costringerebbe  l'amministrazione  regionale  ad
avvalersi di taxi  o  mezzi  di  trasporto  analoghi,  comunque  piu'
dispendiosi del mezzo privato. 
    3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, eccependo, in via preliminare, la tardivita'  del  ricorso,
in quanto le disposizioni del decreto-legge  impugnate,  non  essendo
state  modificate   in   sede   di   conversione,   sarebbero   state
immediatamente lesive. 
    Nel merito, la difesa erariale  chiede  che  le  censure  rivolte
all'art. 6 siano rigettate, in quanto il  comma  20  dispone  che  le
norme impugnate «non si applicano in via diretta alle  regioni,  alle
province autonome e agli enti del SSN», con la  conseguenza  che  «la
disposizione di principio viene ad essere  la  riduzione  complessiva
(tetto) della spesa generale provinciale  e  regionale  nella  misura
pari alle riduzioni percentuali indicate (20 e 50 per cento  rispetto
a quelle sostenute nell'anno 2009)». Tale  principio  varrebbe  anche
per gli enti locali e il sistema sanitario nazionale, nonche' per  le
societa' pubbliche, «e quindi nessun esonero puo' ipotizzarsi,  senza
contare che i commi 3, 5, 12 e 19 pongono norme di per se' rientranti
nell'ordinamento civile (organi sociali e relativi compensi,  aumenti
di capitale), materia questa esclusiva statale».  Non  sussisterebbe,
percio', nessuna «violazione dello Statuto perche' proprio  il  comma
20 e' il presupposto per l'applicazione dell'art. 2 di  dette  Norme,
rimanendo demandato alla  Regione  l'adeguamento  ai  principi  posti
dall'art. 6, anche per quanto riguarda gli  E.L.  le  societa'  e  le
Camere di commercio della Regione». 
    3.3.- Con memoria  depositata  il  17  maggio  2011,  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta  ribadisce  l'illegittimita'  della  normativa
contenuta nel d.l. n. 78 del 2010 e chiede,  in  via  preliminare,  a
questa Corte di dichiarare l'inapplicabilita' delle norme  impugnate,
in quanto la Regione, data la particolare  autonomia  finanziaria  di
cui gode in forza dello statuto, «concorre agli obiettivi complessivi
di finanza pubblica - diversamente da  quanto  accade  per  gli  Enti
territoriali soggetti al patto di stabilita' interno  -  mediante  la
sottoscrizione di  accordi  separati  da  siglare  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze», come previsto dall'art. 1, comma 132,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'
2011). 
    3.4.- Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 27
maggio   2011,   la   ricorrente   ha   rinunciato   all'impugnativa,
limitatamente ai commi 8 e 9 dell'art. 6, per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.  Con  atto  depositato  il  30  giugno  2011,  il
Presidente del Consiglio dei ministri  ha  formalmente  accettato  la
rinuncia parziale. 
    4.- Con ricorso notificato il  28  settembre  2010  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 102
del 2010), la Regione Liguria ha impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8,  9,
11, 12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6,  per  violazione
degli artt. 117 e 119 Cost. Inoltre, la ricorrente censura  il  comma
20, quarto periodo, dell'art. 6, nel testo vigente (terzo periodo nel
testo originario, impugnato anteriormente  alle  modifiche  apportate
dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a  regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26  della  legge  5
maggio 2009, n. 42»), in riferimento  all'art.  117,  terzo  e  sesto
comma, Cost. e al principio di leale collaborazione. 
    4.1.-  Innanzi  tutto,  le  disposizioni  censurate   lederebbero
l'autonomia organizzativa e  finanziaria  della  Regione  ricorrente,
garantita dagli artt. 117, terzo e quarto  comma,  e  119  Cost.,  in
quanto conterrebbero  previsioni  «molto  puntuali,  analitiche,  che
disciplinano "frammenti" di  realta'  finanziaria  e  organizzativa»,
rispetto alle quali le Regioni  «non  hanno  ne'  (in  ragione  della
struttura delle norme) potrebbero aver alcun margine di manovra»,  e,
d'altro canto, l'auto-qualificazione contenuta nel primo periodo  del
comma 20 non varrebbe a trasformare  quelle  norme  di  dettaglio  in
disposizioni di principio. Quest'ultima disposizione lederebbe,  poi,
l'autonomia organizzativa regionale anche «nella  parte  in  cui  non
comprende nel proprio ambito di "esonero"  dall'applicazione  diretta
gli enti locali e gli  enti  ed  organismi  appartenenti  al  sistema
regionale», in quanto il mancato esonero comporterebbe l'applicazione
diretta a tali enti dei commi impugnati. 
    Inoltre, la ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale del
comma 12, ultimo periodo, che, escludendo che il personale dipendente
possa essere autorizzato all'uso del mezzo  proprio  per  missioni  e
ponendo  il  conseguente  divieto   di   corrispondere   l'indennita'
chilometrica, violerebbe gli artt. 117, commi terzo, quarto,  quinto,
ottavo e nono, e  118,  commi  secondo  e  terzo,  Cost.,  in  quanto
precluderebbe   alla   Regione   la    possibilita'    di    valutare
discrezionalmente  se  sia  piu'  conveniente  rimborsare  ai  propri
dipendenti la spesa per l'utilizzo del mezzo  proprio  rispetto  alle
alternative e metterebbe  a  rischio  la  possibilita'  materiale  di
svolgere compiti che la legge assegna  all'amministrazione  regionale
in tutti i casi di insufficienza di mezzi di trasporto pubblici o  di
carenza  di  mezzi  dell'amministrazione,  in  tal  modo  ostacolando
l'esercizio di funzioni amministrative legittimamente previste  dalla
legislazione regionale. 
    Infine, il comma 20, quarto periodo, affidando la  determinazione
di «modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» a
un «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni»,  violerebbe
l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto  attribuirebbe  allo  Stato
una potesta' sostanzialmente regolamentare al di fuori delle  materie
di competenza esclusiva dello Stato e, in subordine, si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e con  il  principio  di
leale collaborazione, in quanto «per compensare la "deroga"  all'art.
117, comma 6, Cost., avrebbe dovuto prevedere almeno l'intesa con  la
Conferenza Stato-Regioni, in luogo del semplice parere». 
    4.2.- Si e' costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo la tardivita'  del  ricorso  e  chiedendo  che,  nel
merito, la questione sia dichiarata non fondata.  Secondo  la  difesa
erariale, le disposizioni dell'art. 6 censurate non  violerebbero  la
competenza della Regione Liguria in quanto rientrerebbero tutte nella
competenza  statale  in  materia  di  coordinamento   della   finanza
pubblica. Inoltre, il comma 12, ultimo  periodo,  rientrerebbe  nella
competenza esclusiva dello Stato  attinente  all'ordinamento  civile.
Infine, per quanto concerne l'attuazione del  sistema  di  incentivi,
prevista dal  comma  20,  terzo  (ora  quarto)  periodo,  il  decreto
ministeriale non richiederebbe il raggiungimento di un'intesa in sede
di Conferenza  Stato-Regioni,  dal  momento  che  disciplinerebbe  il
trasferimento di risorse erariali. 
    4.3.- In data 3 maggio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   ha   presentato   memoria   difensiva,    riaffermando    la
compatibilita' del dettato dell'art. 6 con  i  profili  di  autonomia
costituzionalmente garantiti alle Regioni e insistendo per il rigetto
delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   sollevate   in
riferimento a tale articolo. 
    4.4.- Con memoria depositata il 18  maggio  2011,  la  ricorrente
reitera le proprie censure, precisando che  il  decreto  ministeriale
previsto dal comma 20, considerato il suo  notevole  impatto  in  una
materia di competenza concorrente, non dovrebbe essere ammesso o,  in
subordine, dovrebbe essere oggetto di un'intesa, e non di un  parere,
della Conferenza Stato-Regioni. 
    4.5.- In conseguenza del rinvio  dell'udienza  pubblica  del  7-8
giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre  2011  la  difesa
erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere  il
rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente. 
    4.6.- Con memoria depositata  il  2  novembre  2011,  la  Regione
Liguria osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza  n.  182  del
2011 della Corte, «l'applicazione diretta dell'art. 6  alle  Regioni,
agli  enti  locali  ed  agli  enti  del  sistema  regionale   sarebbe
illegittima», dovendosi  riconoscere  a  quegli  enti  il  potere  di
modulare, all'interno del vincolo complessivo desumibile dall'art. 6,
le percentuali di riduzione delle singole voci di  spesa  contemplate
nel predetto articolo.  Tale  interpretazione  «adeguatrice»,  mentre
consentirebbe di salvaguardare l'autonomia finanziaria delle  Regioni
e  quindi  di  riconoscere  la  legittimita'   costituzionale   della
disposizione sotto  questo  profilo,  confermerebbe,  d'altro  canto,
«l'illegittimita' del comma 20, primo  periodo,  dell'art.  6,  nella
parte in cui non esonera dall'applicazione  diretta  anche  gli  enti
locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale». 
    4.7.- Con memoria  depositata  il  17  aprile  2012,  la  Regione
Liguria osserva che la limitazione dell'ambito  di  applicazione  del
comma 12, quinto periodo, stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge
15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
Legge comunitaria 2010) - secondo cui  «la  disposizione  del  quinto
periodo del comma 12» dell'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  «non  si  applica  alle
missioni indispensabili ad assicurare la  partecipazione  a  riunioni
nell'ambito dei processi  decisionali  dell'Unione  europea  e  degli
organismi internazionali di  cui  l'Italia  e'  parte,  nonche'  alle
missioni nei Paesi beneficiari  degli  aiuti  erogati  da  parte  dei
medesimi organismi e dell'Unione europea» - non modifica  «il  quadro
della controversia per quanto riguarda l'applicazione della norma  da
parte delle Regioni». 
    4.8.- Nella memoria difensiva depositata il 17  aprile  2012,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene
previsioni  che  hanno  valore  di  disposizioni  di  principio   nei
confronti delle Regioni. 
    5.- Con ricorso notificato il  28  settembre  2010  e  depositato
presso la cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n.
103 del 2010), la Regione Umbria ha impugnato il comma  12  dell'art.
6, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. 
    5.1.- Il comma 12, primo periodo, prevedendo una riduzione  delle
spese per  missioni  non  inferiore  al  50  per  cento  della  spesa
sostenuta nel 2009, esorbiterebbe dai limiti della competenza statale
di principio nella materia del coordinamento della  finanza  pubblica
(art. 117, terzo comma, Cost.) e lederebbe l'autonomia  organizzativa
e finanziaria della Regione (artt. 117, quarto comma, e  119  Cost.),
in  quanto  avrebbe  un  «contenuto  innegabilmente   e   chiaramente
dettagliato» e in quanto opererebbe in via diretta anche per gli enti
locali e gli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, non
compresi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 20. 
    Il comma 12, ultimo periodo, poi,  escludendo  che  il  personale
dipendente possa essere autorizzato a  usare  il  mezzo  proprio  per
recarsi  in  missione,  lederebbe  l'autonomia  organizzativa   della
Regione (art. 117, quarto comma) e comprometterebbe l'esercizio delle
funzioni amministrative  da  essa  disciplinate  (artt.  117,  terzo,
quarto, quinto, ottavo e nono comma, e 118, commi secondo  e  terzo),
in quanto introdurrebbe un limite assoluto, relativo  a  una  singola
minuta voce di spesa. 
    5.2.- Si e' costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo la tardivita'  del  ricorso  e  chiedendo  che,  nel
merito, la questione sia dichiarata non fondata. Quanto al  carattere
dettagliato della disposizione impugnata, insuscettibile - ad  avviso
della ricorrente - di essere convertito in disposizione di principio,
la difesa erariale osserva che «non si tratta, invero, di trasformare
una norma di dettaglio in  principio  fondamentale,  ma  di  estrarre
questo da quella (e dal loro insieme) tenendo conto  della  finalita'
perseguita dalla legge in questione, che e' appunto  il  contenimento
della spesa». In  merito  al  divieto  di  autorizzare  i  dipendenti
contrattualizzati a svolgere missioni con mezzo proprio, l'Avvocatura
generale dello Stato afferma che esso interverrebbe «su  disposizioni
legislative statali, di generale applicazione per  tutti  i  pubblici
dipendenti e attiene, quindi, alla materia dell'ordinamento civile». 
    5.3.- In data 3 maggio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha presentato memoria difensiva, ribadendo  la  compatibilita'
del dettato dell'art. 6 con l'autonomia costituzionalmente  garantita
alle Regioni. 
    5.4.- Con memoria depositata il 18 maggio 2011, la Regione Umbria
osserva che l'ultimo periodo del comma 12 non puo' essere  ricondotto
ne' all'ordinamento civile, ne' alle  materie  della  responsabilita'
civile e della  previdenza,  in  considerazione  del  suo  contenuto,
estraneo a quelle materie, e della sua ratio, chiaramente orientata a
conseguire un risparmio di spesa. 
    5.5.- In conseguenza del rinvio  dell'udienza  pubblica  del  7-8
giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre  2011  la  difesa
erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere  il
rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente. 
    5.6.- Con memoria depositata  il  2  novembre  2011,  la  Regione
Umbria sostiene che, a seguito della sentenza  n.  182  del  2011  di
questa Corte, risulterebbe confermata «l'illegittimita' del comma  12
nella parte in cui si applica direttamente agli enti  locali  e  agli
enti ed organismi appartenenti al  sistema  regionale»,  non  essendo
tali enti compresi nella clausola di salvaguardia di cui all'art.  6,
comma 20. 
    5.7.- Con memoria depositata il 17 aprile 2012, la Regione Umbria
osserva che la limitazione dell'ambito di applicazione del comma  12,
quinto periodo, stabilita dall'art. 4, comma 1, della  legge  n.  217
del 2011 non  modifica  «il  quadro  della  controversia  per  quanto
riguarda l'applicazione della norma da parte delle Regioni». 
    5.8.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni
che, in virtu' dell'auto-qualificazione contenuta nel comma 20, hanno
valore di disposizioni di principio nei confronti delle Regioni. 
    6.- Con ricorso notificato il  28  settembre  2010  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 106
del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato i  commi  12  e  20
dell'art. 6, per violazione degli artt. 117, 118 e 119  Cost.  e  del
principio di leale collaborazione. 
    6.1.- Innanzi tutto, secondo la ricorrente, il  comma  20,  primo
periodo,  qualificando  come  disposizioni  di  principio  norme   di
dettaglio recanti  riduzioni  puntuali  di  singole  voci  di  spesa,
lederebbe l'autonomia finanziaria regionale (art.  119  Cost.)  e  ne
invaderebbe  la  competenza  legislativa  sia   nella   materia   del
coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma,  Cost.),
sia  nella  materia  dell'organizzazione  (art.  117,  quarto  comma,
Cost.). Le medesime censure sono proposte in riferimento al comma 20,
primo  periodo,  nella  parte  in  cui  non  esonera  dall'ambito  di
applicazione  diretta  gli  enti  locali  e  gli  enti  ed  organismi
appartenenti al sistema regionale. 
    Inoltre, il comma 20, quarto periodo, affidando la determinazione
di «modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» a
un «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni»,  da  un  lato,
attribuirebbe allo Stato una potesta'  sostanzialmente  regolamentare
al di fuori delle materie di legislazione  esclusiva,  in  violazione
dell'art. 117, sesto comma, Cost., e dall'altro,  contrasterebbe  con
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  e  con  il  principio  di   leale
collaborazione, in quanto «per compensare la "deroga"  all'art.  117,
sesto comma, Cost., avrebbe dovuto prevedere almeno l'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni, in luogo del semplice parere». 
    Infine, ad avviso della ricorrente, il comma 12, ultimo  periodo,
nella parte in cui esclude che il personale dipendente  possa  essere
autorizzato a  usare  il  mezzo  proprio  per  recarsi  in  missione,
lederebbe l'autonomia organizzativa della Regione (art.  117,  quarto
comma) e comprometterebbe l'esercizio delle  funzioni  amministrative
da essa disciplinate (artt. 117, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono
comma, e 118, commi secondo e  terzo),  in  quanto  introdurrebbe  un
limite assoluto riguardante una singola minuta voce di spesa. 
    6.2.- Si e' costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo la tardivita'  del  ricorso  e  chiedendo  che,  nel
merito, la questione sia dichiarata non fondata. 
    In primo luogo, la difesa erariale ribadisce la legittimita'  del
comma 20, primo periodo,  laddove  qualifica  come  «disposizioni  di
principio» le previsioni contenute nell'art.  6,  in  quanto  sarebbe
possibile   estrapolare   da   quelle   disposizioni,   unitariamente
considerate, un  tetto  complessivo  di  spesa,  da  intendersi  come
principio  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   fini
dell'adeguamento della normativa regionale. 
    Inoltre, il medesimo regime varrebbe anche per gli enti locali  e
del sistema sanitario provinciale, nonche' per le societa' pubbliche.
Nessun  esonero  sarebbe  ipotizzabile  per  tali  enti,   anche   in
considerazione del fatto che i commi 3, 5, 12 e 19  disciplinerebbero
- secondo l'Avvocatura generale dello Stato - aspetti (organi sociali
e relativi compensi,  aumenti  di  capitale)  che  soggiacciono  alla
potesta' legislativa esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento
civile. Per i medesimi motivi, si dovrebbe  escludere  la  fondatezza
della censura riguardante il comma 12. 
    Infine,  per  quanto  concerne  l'attuazione   del   sistema   di
incentivi,  prevista  dal  comma  20,  ultimo  periodo,  il   decreto
ministeriale non assumerebbe natura regolamentare,  dal  momento  che
disciplinerebbe il trasferimento di risorse erariali. 
    6.3.- In data 3 maggio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha presentato memoria difensiva,  insistendo  per  il  rigetto
delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   sollevate   in
riferimento a tale articolo. 
    6.4.- Con memoria  depositata  il  18  maggio  2011,  la  Regione
Emilia-Romagna   reitera   le    proprie    censure    e    riafferma
l'illegittimita'  dell'auto-qualificazione  operata  dal  comma   20,
sostenendo che dall'art. 6 non sarebbe  desumibile  nessun  tetto  di
riduzione complessiva della spesa regionale. 
    6.5.- In conseguenza del rinvio  dell'udienza  pubblica  del  7-8
giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre  2011  la  difesa
dello Stato ha depositato una nuova memoria, insistendo nel  chiedere
il rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente. 
    6.6.- Con memoria depositata  il  2  novembre  2011,  la  Regione
Emilia-Romagna osserva che, in base alla sopravvenuta sentenza n. 182
del 2011 di questa  Corte,  dovrebbe  riconoscersi  alle  Regioni  il
potere di modulare, all'interno del  vincolo  complessivo  desumibile
dall'art. 6, le percentuali di riduzione delle singole voci di  spesa
contemplate nel predetto articolo. Tale interpretazione «adeguatrice»
consentirebbe di salvaguardare l'autonomia finanziaria delle Regioni.
Si confermerebbe, d'altro  canto,  «l'illegittimita'  del  comma  20,
primo  periodo,  dell'art.  6,  nella  parte  in  cui   non   esonera
dall'applicazione diretta  anche  gli  enti  locali  e  gli  enti  ed
organismi appartenenti al sistema regionale». 
    6.7.- Con memoria  depositata  il  17  aprile  2012,  la  Regione
Emilia-Romagna osserva che la limitazione dell'ambito di applicazione
del comma 12, quinto periodo, stabilita dall'art. 4, comma  1,  della
legge n. 217 del 2011 non modifica «il quadro della controversia  per
quanto riguarda l'applicazione della norma da parte delle Regioni». 
    6.8.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni
che hanno valore di disposizioni di  principio  nei  confronti  delle
Regioni. 
    7.- Con ricorso notificato il  28  settembre  2010  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 7 ottobre 2010 (reg. ric. n. 107
del 2010), la Regione Puglia ha impugnato i commi 7, 8, 9, 12,  primo
periodo, 13, 14 e 20, primo  e  secondo  periodo,  dell'art.  6,  per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e il comma  20,
terzo periodo (recte: quarto periodo),  del  medesimo  articolo,  per
contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., e, in via  subordinata,
con l'art. 118, primo comma,  Cost.  e  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    7.1.- In primo luogo, le previsioni contenute nei commi 7, 8,  9,
12, primo periodo, 13, 14, in combinato disposto  con  il  comma  20,
primo periodo, che  le  qualifica  come  disposizioni  di  principio,
lederebbero l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.)  e  la
potesta' legislativa  concorrente  della  Regione  (art.  117,  terzo
comma, Cost.), in quanto fissano vincoli puntuali relativi a  singole
voci di spesa e sarebbero prive del requisito della «transitorieta'»,
che questa Corte  avrebbe  «individuato  quale  ulteriore  condizione
affinche' possa riconoscersi a  questo  tipo  di  norme  dettate  dal
legislatore  statale  la  qualifica  di  "principi  fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica"». 
    In secondo luogo, il  comma  20,  quarto  periodo,  affidando  la
determinazione di «modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione  del
presente comma»  a  un  «decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Regioni», violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in  quanto
la disciplina degli incentivi statali  avrebbe  «natura  propriamente
normativa»  e  quindi  si  tratterebbe  di  un  potere   propriamente
regolamentare  che  interviene  in  una   materia   di   legislazione
concorrente.  In  subordine,  ove  si  assegni  al   decreto   natura
amministrativa, la norma impugnata, prevedendo l'acquisizione  di  un
parere,  invece  di  un'intesa,   della   Conferenza   Stato-Regioni,
violerebbe l'art. 118, primo comma, Cost. e  il  principio  di  leale
collaborazione, in quanto lo Stato potrebbe invocare la «chiamata  in
sussidiarieta'» di funzioni amministrative in materia di legislazione
concorrente «solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter
in cui assumano il dovuto risalto  le  attivita'  concertative  e  di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 278 del 2010). 
    7.2.- Si e' costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo la tardivita'  del  ricorso  e  chiedendo  che,  nel
merito, la questione sia dichiarata non fondata. In merito  al  comma
20, primo periodo, la difesa erariale ribadisce la legittimita' della
qualificazione delle disposizioni dell'art. 6  come  disposizioni  di
principio,  in  quanto  sarebbe  possibile  estrapolare   da   quelle
disposizioni, unitariamente  considerate,  un  tetto  complessivo  di
spesa, da intendersi come principio di  coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini  dell'adeguamento  della  normativa  regionale.  Per
quanto concerne il decreto ministeriale previsto  dal  comma  20,  la
difesa dello Stato sostiene  che  tale  decreto  non  avrebbe  natura
regolamentare  e  che,  «riferendosi  al  trasferimento  di   risorse
erariali correttamente  e'  adottato  dallo  Stato  con  il  concorso
(parere) della Conferenza». 
    7.3.- In data 3 maggio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha presentato memoria difensiva,  insistendo  per  il  rigetto
delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   sollevate   in
riferimento a tale articolo. 
    7.4.- Con memoria depositata il 17 maggio 2011, la Regione Puglia
sostiene  l'infondatezza  dell'eccezione  di   inammissibilita'   per
tardivita'   sollevata   dall'Avvocatura   generale   dello    Stato,
richiamando la giurisprudenza di segno opposto di  questa  Corte.  In
merito alla natura del decreto ministeriale previsto dal comma 20, la
ricorrente ribadisce che,  essendo  volto  a  stabilire  «criteri»  e
«modalita'» di attuazione,  il  decreto  avrebbe  i  caratteri  della
generalita' e dell'astrattezza propri degli  atti  regolamentari.  In
via subordinata, ove si  escludesse  tale  natura,  la  «chiamata  in
sussidiarieta'» da parte dello Stato di una competenza amministrativa
richiederebbe la previsione di un'intesa, in luogo del parere,  della
Conferenza Stato-Regioni. 
    7.5.- In conseguenza del rinvio  dell'udienza  pubblica  del  7-8
giugno 2011 disposto da questa Corte, il 17 ottobre  2011  la  difesa
erariale ha depositato una nuova memoria, insistendo nel chiedere  il
rigetto delle censure prospettate dalla ricorrente. 
    7.6.- Nella memoria depositata il 17 aprile 2012,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ribadisce che l'art. 6 contiene previsioni
che hanno valore di disposizioni di  principio  nei  confronti  delle
Regioni. 
    8.- A seguito del rinvio dell'udienza  pubblica  del  7-8  giugno
2011, la Corte ha disposto,  su  istanza  congiunta  della  Provincia
autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri dalla
Corte, il rinvio dell'udienza pubblica per tutti i ricorsi  in  esame
dal 22-23 novembre 2011 all'8 maggio 2012. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ricorso  n.  96  del
2010), Liguria (ricorso n. 102 del 2010), Umbria (ricorso n. 103  del
2010), Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010) e Puglia (ricorso  n.
107  del  2010)  hanno  impugnato  vari  commi  dell'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    1.1.- In  particolare,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  ha
impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,  19  e  20,  primo
periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del  2010,  rubricato  «Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi»,  lamentando  la  violazione
degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l),
e 4 della legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4  (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta),  degli  artt.  117,  terzo  e  quarto
comma, e 119 Cost., nonche'  del  principio  di  ragionevolezza.  Nei
rispettivi ricorsi, le Regioni a statuto ordinario - Liguria, Umbria,
Emilia-Romagna e  Puglia  -  hanno  anch'esse  impugnato  vari  commi
dell'art. 6 del d.l. n. 78 del  2010  (d'ora  in  avanti  «art.  6»),
lamentando tutte la violazione degli  artt.  117,  118  e  119  della
Costituzione e, con l'eccezione della Regione  Umbria,  il  contrasto
con il principio di  leale  collaborazione:  la  Regione  Liguria  ha
impugnato i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  13,  14,  19  e  20;  la
Regione Emilia-Romagna ha impugnato i  commi  12  e  20;  la  Regione
Puglia ha impugnato i commi 7, 8, 9, 12, 13,  14  e  20;  la  Regione
Umbria ha impugnato il comma 12. 
    1.2.- Le disposizioni censurate dettano  misure  di  contenimento
dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti  vincoli:
rendere onorifica la partecipazione a organi  collegiali  degli  enti
che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a  30  euro  l'importo
dei gettoni di presenza (comma 2); ridurre del 10 per cento, rispetto
al 2010, indennita', compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilita'
corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli  enti
e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a  tre  (comma  5);
ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli  organi  di
amministrazione e di controllo di societa'  a  totale  partecipazione
pubblica o inserite nel conto economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione (comma 6); contenere entro il 20 per cento del  tetto
raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di  consulenza
(comma 7), sia le spese per relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e rappresentanza (comma 8); rinunciare integralmente alle
spese  per  sponsorizzazioni  (comma  9);  applicare  alle   societa'
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non
corrispondere le indennita' chilometriche per  missioni  di  servizio
effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo  proprio  (comma
12, ultimo periodo), nonche' ridurre del 50  per  cento  rispetto  al
tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni  (comma  12,  primo
periodo) e per la formazione (comma 13); ridurre  dell'80  per  cento
rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi
i  buoni  taxi  (comma  14);  non  effettuare  aumenti  di  capitale,
trasferimenti straordinari o  aperture  di  credito,  ne'  rilasciare
garanzie a favore di societa' partecipate in perdita (comma 19). 
    Il comma 20, poi, stabilisce che «le  disposizioni  del  presente
articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle  province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
costituiscono disposizioni di principio  ai  fini  del  coordinamento
della finanza pubblica» (primo periodo) e prevede incentivi statali a
favore  delle  Regioni   che   volontariamente   si   adeguino   alle
disposizioni dell'art. 6, affidandone  la  disciplina  a  un  decreto
ministeriale non regolamentare, emanato a  seguito  di  consultazione
della Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo). 
    2.- La trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale
relative alle suddette disposizioni  viene  qui  separata  da  quella
delle  altre  questioni,  promosse  con  i  medesimi   ricorsi,   che
riguardano altri articoli del d.l. n. 78 del 2010 e che devono essere
riservate ad altre pronunce. 
    In considerazione della loro  connessione  oggettiva,  i  giudizi
relativi alle disposizioni dell'art. 6 sopra indicate  devono  essere
riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- Preliminarmente, va ricordato che, dopo la presentazione  dei
ricorsi, alcune disposizioni  impugnate  sono  state  modificate.  In
particolare, il comma 12 dell'art. 6 e'  stato  modificato  dall'art.
29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), che, dopo le parole «compiti
ispettivi», vi ha aggiunto le seguenti: «e a quella effettuata  dalle
universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  con  risorse  derivanti  da
finanziamenti  dell'Unione  europea  ovvero  di  soggetti   privati».
Inoltre, il comma 20 dell'art. 6 e'  stato  modificato  dall'art.  9,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a  regioni,  province  e  comuni,  a
norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),
che ha introdotto un terzo periodo, ove e' stabilito che  «[a]i  fini
ed  agli  effetti  di  cui  al  periodo  precedente,  si  considerano
adempienti le Regioni a statuto ordinario  che  hanno  registrato  un
rapporto uguale  o  inferiore  alla  media  nazionale  fra  spesa  di
personale e spesa corrente al netto delle spese  per  i  ripiani  dei
disavanzi sanitari e del surplus di  spesa  rispetto  agli  obiettivi
programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno». 
    Lo ius superveniens, pur modificando  le  suddette  disposizioni,
non e' intervenuto sulle parti  oggetto  di  impugnativa  e  non  ha,
quindi, carattere satisfattivo. Non puo', percio', essere  dichiarata
la cessazione della materia del contendere. 
    4.- Sempre in via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce la
tardivita' del ricorso, in  quanto  le  disposizioni  impugnate,  non
modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010,  sarebbero
state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti  avrebbero
dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui  all'art.  127
Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione. 
    L'eccezione va respinta. 
    Secondo la giurisprudenza costante di questa  Corte,  la  Regione
che ritenga lese le proprie  competenze  da  norme  contenute  in  un
decreto-legge «puo' riservare  l'impugnazione  a  dopo  l'entrata  in
vigore» della relativa legge  di  conversione,  perche'  «soltanto  a
partire da tale momento il quadro normativo assume  un  connotato  di
stabilita' e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di  essere
vanificata dall'eventualita' di una mancata conversione» (da  ultimo,
sentenza n. 232 del 2011). 
    5.- Cio'  premesso,  ai  fini  della  trattazione,  le  questioni
proposte  dalle  ricorrenti  vanno  suddivise,   in   ragione   della
omogeneita' e della reciproca connessione delle norme dell'art. 6 cui
esse si riferiscono, in tre gruppi, riguardanti, il primo, i commi 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo,  13,  14,  19  e  20,  primo
periodo; il secondo, il comma 12, ultimo periodo; il terzo, il  comma
20, quarto periodo. 
    6.-  Con  riferimento  al  primo  gruppo  di   disposizioni,   le
ricorrenti - in particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta per  i
commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14,  19  e  20;  la
Regione Liguria per i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo  periodo,
13, 14, 19 e 20; la Regione Umbria per il comma 12, primo periodo; la
Regione Emilia-Romagna per il comma 20; la Regione Puglia per i commi
7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 - prospettano due  ordini  di
censure, che e' opportuno esaminare separatamente. 
    6.1.- In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni
impugnate invaderebbero la potesta' legislativa regionale in  materia
di coordinamento della finanza pubblica, cosi' violando  l'art.  117,
terzo comma, Cost., nonche' l'art. 3,  comma  1,  lettera  f),  dello
Statuto  della  Regione  Valle  d'Aosta,   e   lederebbero   altresi'
l'autonomia  finanziaria  regionale  garantita  dall'art.  119  Cost.
Nonostante la qualificazione come «disposizioni di principio» operata
dal comma 20 dell'art. 6, secondo le ricorrenti, da quelle previsioni
non potrebbe estrapolarsi alcun principio  o  limite  complessivo  di
spesa, non  essendo  possibile  «attribuire  alle  norme  una  natura
diversa da quella  ad  esse  propria,  quale  risultante  dalla  loro
oggettiva sostanza» (sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006  e  n.
482  del  1995).  Il  carattere  dettagliato  e  puntuale   di   tali
disposizioni  precluderebbe  qualsiasi   possibilita'   di   autonomo
adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonche'
da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi  che  fanno
capo ai rispettivi ordinamenti. 
    Tali censure non sono fondate. 
    Il legislatore statale puo', con  una  disciplina  di  principio,
legittimamente  «imporre  agli  enti   autonomi,   per   ragioni   di
coordinamento   finanziario   connesse   ad   obiettivi    nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle  politiche
di bilancio,  anche  se  questi  si  traducono,  inevitabilmente,  in
limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da  ultimo,
sentenza n.  182  del  2011).  Questi  vincoli  possono  considerarsi
rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli  enti  locali  quando
stabiliscono un «limite complessivo,  che  lascia  agli  enti  stessi
ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i  diversi  ambiti  e
obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011,  nonche'  sentenze  n.
297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo  Stato,  quindi,
puo' agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con
norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le  stesse  norme  sono
efficaci nei confronti delle  Regioni  «a  condizione  di  permettere
l'estrapolazione, dalle singole  disposizioni  statali,  di  principi
rispettosi  di  uno  spazio   aperto   all'esercizio   dell'autonomia
regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso  contrario,  la  norma
statale non puo' essere ritenuta di principio (sentenza  n.  159  del
2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore
(sentenza n. 237 del 2009). 
    La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 -  come
questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 -
soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in  esame  prevedono
puntuali misure di riduzione parziale o totale  di  singole  voci  di
spesa, ma cio' non esclude che da  esse  possa  desumersi  un  limite
complessivo, nell'ambito del  quale  le  Regioni  restano  libere  di
allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa
possibilita' e' espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6,  che
precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che,  partendo
da un apprezzamento non  atomistico,  ma  globale,  dei  precetti  in
gioco, conduce all'isolamento di un principio  comune»  (sentenza  n.
182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le
spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non
inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. Ne  deriva  che
il medesimo articolo «non intende imporre alle  Regioni  l'osservanza
puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si  compone  e
puo' considerarsi espressione  di  un  principio  fondamentale  della
finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011). 
    Ne'  si  puo'  escludere   l'applicabilita'   dei   principi   di
coordinamento della finanza  pubblica  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta in ragione della  speciale  autonomia  ad  essa  riconosciuta
dalle norme statutarie. La giurisprudenza di questa Corte e' costante
nell'affermare che anche gli enti  ad  autonomia  differenziata  sono
soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto  dei  principi
di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo,  sentenze  n.  30
del 2012 e n. 229 del 2011). 
    Il presupposto interpretativo posto a base di  questo  gruppo  di
censure e', dunque,  errato,  in  quanto  il  comma  20  dell'art.  6
«autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, anzitutto, a  determinare,  sulla  base  di  una
valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6,
l'ammontare complessivo dei  risparmi  da  conseguire  e,  quindi,  a
modulare in  modo  discrezionale,  tenendo  fermo  quel  vincolo,  le
percentuali di riduzione delle  singole  voci  di  spesa  contemplate
nell'art. 6» (sentenza n. 182 del 2011). 
    6.2.- In secondo luogo, le  ricorrenti  lamentano  l'interferenza
delle misure impugnate con altre materie di  competenza  esclusiva  o
concorrente  regionale.  In   particolare,   tali   norme,   dettando
disposizioni  che  attengono  all'organizzazione  e   al   personale,
lederebbero  la  potesta'  legislativa  esclusiva  delle  Regioni  in
materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e
di statuto giuridico ed economico del  personale  (art.  117,  quarto
comma, Cost., nonche' art. 2, comma 1, lettere a e b,  dello  Statuto
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta).  Le  stesse  censure  sono
riferite al comma 20, primo periodo, che non menziona gli enti locali
e gli enti ed organismi appartenenti al  sistema  regionale,  con  la
conseguenza che i commi impugnati si applicherebbero in via diretta a
tali enti. Le disposizioni impugnate violerebbero, poi,  l'art.  118,
secondo e terzo comma, Cost., nonche' l'art. 4  dello  Statuto  della
Regione   autonoma   Valle   d'Aosta,    poiche'    «incidere[bbero],
limitandole, sull'esercizio delle funzioni  amministrative  regionali
nei medesimi  ambiti».  Infine,  le  norme  impugnate  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta, se applicabili  anche  all'azienda  sanitaria
valdostana, lederebbero la  potesta'  legislativa  concorrente  della
Regione in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica»
(art. 3, comma 1, lettera l, dello statuto) e in materia  di  «tutela
della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.). 
    Tali censure non sono fondate. 
    Secondo  una  costante  giurisprudenza,  quando  la  disposizione
impugnata costituisce principio fondamentale di  coordinamento  della
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), «l'eventuale impatto
di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed  organizzativa
(artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) della ricorrente si traduce in
una "circostanza di fatto come tale non  incidente  sul  piano  della
legittimita' costituzionale"» (da ultimo, sentenza n.  40  del  2010,
nonche' sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004). 
    Ne  consegue  che  la  lamentata  interferenza  con   l'autonomia
organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate  in
via esclusiva o concorrente non  e'  censurabile,  poiche'  le  norme
impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni  di
principio, riconducibili alla potesta' legislativa concorrente. 
    La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre,  nello
stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si  applicano  in
via diretta alle regioni, alle province  autonome  e  agli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono  disposizioni
di principio ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica»,  va
intesa nel senso che le norme impugnate non operano in  via  diretta,
ma solo come disposizioni di principio,  anche  in  riferimento  agli
enti locali e agli  altri  enti  e  organismi  che  fanno  capo  agli
ordinamenti regionali. 
    7.-   La   seconda   questione,   prospettata    dalle    Regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta,  riguarda  il  comma
12, ultimo periodo, dell'art. 6, secondo  cui  «[a]  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15  della
legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417
e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al  personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi». Tale disposizione comporterebbe che  le  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione non possano corrispondere le indennita' chilometriche
in  caso  di  missioni   di   servizio   effettuate   dal   personale
contrattualizzato con mezzo proprio. 
    Ad avviso delle ricorrenti, questa  norma  violerebbe  gli  artt.
117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo
e terzo, Cost., in  quanto,  ponendo  un  divieto  di  autorizzazione
all'uso del  mezzo  proprio,  inciderebbe  sull'organizzazione  delle
Regioni e ostacolerebbe «lo  svolgimento  delle  attivita'  pubbliche
legittimamente previste dalla  legislazione  regionale».  Secondo  la
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  poi,  la  disposizione  impugnata
lederebbe  la  potesta'   legislativa   esclusiva   in   materia   di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lettera
a, dello  statuto  regionale)  e  l'autonomia  finanziaria  regionale
(artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonche' art. 3,
comma 1, lettera f, dello statuto  regionale)  e  sarebbe,  altresi',
contraria al principio di ragionevolezza, in  quanto,  «tenuto  anche
conto   delle   caratteristiche    morfologiche    della    Regione»,
l'applicazione della norma produrrebbe un aggravio,  invece  che  una
riduzione, della spesa. 
    La questione non e' fondata. 
    Le  censure  richiamate  muovono  tutte   dall'assunto   che   la
disposizione impugnata non potrebbe essere  ricondotta  al  principio
generale di coordinamento  della  spesa  di  cui  l'art.  6  nel  suo
complesso e' espressione, poiche' si tratterebbe di un  precetto  che
non lascia alcun margine di autonomia in sede di attuazione. 
    Questo presupposto interpretativo non puo' essere  condiviso.  Il
comma 20, piu' volte richiamato, stabilisce che  le  disposizioni  di
tale articolo non si applicano in via diretta alle  Regioni,  per  le
quali costituiscono  disposizioni  di  principio.  Si  deve,  quindi,
verificare se da ciascuna previsione dell'art. 6 si possano  desumere
«principi   rispettosi   di   uno   spazio    aperto    all'esercizio
dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). 
    In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del  comma
12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il  tetto
massimo dei risparmi di spesa che  esse  devono  conseguire.  Qualora
esigenze  di  funzionamento  rendessero  gli  effetti   del   divieto
contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere
di  rimodulare  in  modo  discrezionale,  nel  rispetto  del   limite
complessivo, le percentuali di riduzione di questa come  delle  altre
voci di spesa contemplate nell'art. 6. 
    Il comma 12, ultimo periodo, deve  quindi  essere  ricondotto  al
principio generale di coordinamento della spesa di cui all'art. 6. Ne
consegue che non sono fondate, per  le  ragioni  gia'  enunciate,  le
censure riguardanti la  dedotta  lesione  dell'autonomia  finanziaria
regionale e la presunta interferenza con competenze assegnate in  via
esclusiva o concorrente alle Regioni. 
    8.- La terza questione, proposta  dalle  Regioni  Emilia-Romagna,
Liguria e Puglia, concerne il comma 20, quarto periodo, dell'art.  6,
ove si prevede che «modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del
presente comma» e, in particolare, per l'attuazione  degli  incentivi
statali a favore delle Regioni che abbiano applicato  volontariamente
le riduzioni di spesa previste dal medesimo art.  6,  sono  stabiliti
«con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni».  Secondo  le
ricorrenti, tale norma violerebbe  sia  l'art.  117,  commi  terzo  e
sesto,  Cost.,  in  quanto  prevederebbe  un   atto   sostanzialmente
regolamentare  in  materia  di  legislazione  concorrente,   sia   il
principio di leale collaborazione,  in  quanto,  qualora  il  decreto
ministeriale non avesse natura regolamentare, il legislatore  statale
avrebbe dovuto disporre l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,  in
luogo del parere. 
    La questione non e' fondata. 
    In primo luogo, si deve escludere  che  il  decreto  ministeriale
previsto dalla disposizione  impugnata  abbia  natura  regolamentare.
Esso, infatti,  dovendo  disciplinare  l'erogazione  degli  incentivi
statali, «non comporta la produzione di norme generali  ed  astratte,
con  cui  si  disciplinino  i  rapporti  giuridici,   conformi   alla
previsione normativa, che  possano  sorgere  nel  corso  del  tempo»,
limitandosi,  invece,  a   esprimere   «una   scelta   di   carattere
essenzialmente tecnico»  (sentenza  n.  278  del  2010).  La  censura
dedotta in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. va,  percio',
respinta. 
    In  secondo  luogo,  la  disposizione  censurata,  nel  prevedere
l'acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non viola
l'art. 117, terzo comma,  Cost.  Come  rilevato  dalla  difesa  dello
Stato, il decreto ministeriale,  disciplinando  il  trasferimento  di
«una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali  di  cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  deve  solo  regolare
l'impiego di  risorse  statali  e  individuare  «modalita',  tempi  e
criteri per l'attuazione» del comma  20  dell'art.  6,  definendo  le
condizioni e la procedura  per  accertare  che  venga  rispettato  il
complessivo  risparmio  indicato  dalla  legge.   Ne   discende   che
l'approvazione  del  decreto  previsto  dalla  norma  impugnata   non
richiede, per garantire il coinvolgimento delle Regioni  interessate,
il  raggiungimento  di  un'intesa,  necessaria  quando   si   debbano
«contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e
la  garanzia  delle  funzioni  costituzionalmente   attribuite   alle
regioni» (da ultimo, sentenza n. 165 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalle Regioni Valle  d'Aosta,
Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, commi  2,  3,  5,  6,  7,  12,  primo
periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 2,
comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f)  e  l),  e  4  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), nonche' degli artt. 117  e  119  della  Costituzione,
dalla Regione autonoma Valle  d'Aosta  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promossa,  per  violazione  degli  artt.  2,  comma  1,
lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello  Statuto  speciale  della
Regione Valle d'Aosta, degli artt.  117  e  119  della  Costituzione,
nonche' del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle
d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 12, del d.l. n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossa,  per  violazione  degli  artt.  117,  118   e   119   della
Costituzione, dalla  Regione  Umbria,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo
periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l.  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promosse, per violazione degli artt. 117 e  119  della  Costituzione,
dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, del d.l.  n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117  e  119  della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il  ricorso  indicato
in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117  e  118  della
Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i  ricorsi
indicati in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  promossa,  per  violazione   dell'art.   117   della
Costituzione, nonche' del principio di  leale  collaborazione,  dalle
Regioni  Liguria  ed  Emilia-Romagna,  con  i  ricorsi  indicati   in
epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13,
14 e 20, primo periodo, del d.l. n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  promosse,  per
violazione degli artt. 117 e 119 della  Costituzione,  dalla  Regione
Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117  e  118  della
Costituzione, nonche' del principio di  leale  collaborazione,  dalla
Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    10) dichiara estinto il processo  relativo  al  ricorso  proposto
dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  quanto  alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI