N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011
Ordinanza del 13 dicembre 2011 emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Catalano Salvatore titolare dell'Autocarrozzeria Sagi ed ASSI Associazione soccorritori stradali italiani contro Ministero dell'Interno ed altri. Contratto, atto e negozio giuridico - Deposito di veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca - Rapporti di custodia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003 e relativi a veicoli immatricolati da piu' di cinque anni e custoditi da piu' di due - Assoggettamento alla procedura straordinaria di alienazione forzosa dei veicoli al depositario e alla connessa determinazione forfetaria dell'importo spettante a quest'ultimo - Conseguente riconoscimento al custode, con effetto retroattivo, di compensi inferiori rispetto a quelli previgenti (convenuti in base alle tariffe di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982) - Irragionevolezza - Mancanza di preminenti interessi pubblici suscettibili di essere necessariamente perseguiti con la norma retroattiva - Compressione della libera sfera economica e negoziale, incidenza su scelte organizzative e imprenditoriali gia' irrevocabilmente attuate, sostanziale ablazione del credito del depositario - Contrasto con la protezione della proprieta' stabilita dal Protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - Conseguente violazione di obblighi internazionali. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 38, commi 2, 4, 6 e 10 (in combinato disposto). - Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, siglato a Parigi il 20 marzo 1952 [ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848].(GU n.27 del 4-7-2012 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, nel procedimento civile di appello iscritto al n. 2190/09 RG, avente ad oggetto: compensi custodi giudiziari; udienza di precisazione delle conclusioni: 12 luglio 2011; Promosso da: Catalano Salvatore, titolare della Autocarrozzeria SAGI, corrente in Torino, St.Settimo 236, ivi elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso in giudizio, per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avvocato Luigi Guidi di Monza; parte appellante; Nei confronti di: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore ed Agenzia del Demanio in persona del Direttore pro tempore, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende in giudizio; Parte appellata; e di: Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Spinelli dell'Avvocatura Comunale, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Benvenuto Gamba del 17 giugno 2005 n. di repertorio 164381/40304; Parte appellata; e di: Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco pro tempore; Comune di San Mauro Torinese in persona del Sindaco pro tempore; ASSI - Associazione Soccorritori Stradali Italiani, in persona del Presidente pro tempore; Parti appellate contumaci. Conclusioni delle parti. Per parte appellante. In riforma della sentenza impugnata 22 ottobre 2008 del Tribunale di Torino: in via preliminare e pregiudiziale, qualora si ritenesse di dover applicare al caso concreto l'articolo 38 decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con legge 24 novembre 2003 n. 327, in particolare, il comma 6, accertato e dichiarato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di costituzionalita' proposta, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale sollevata, per l'effetto sospendere il giudizio in corso trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38 cit. per le ragioni specificate in narrativa, e specificamente nella parte in cui (sesto comma) si dispone l'introduzione retroattiva delle tariffe in deroga di quelle contrattualmente stabilite, disponendo che copia dell'ordinanza di rimessione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che copia dell'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. In via principale, accertato e dichiarato che l'attrice ha correttamente provveduto al recupero ed alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o a sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 285 /1992, veicoli specificamente indicati nel provvedimento emesso dalla Prefettura UTG di Torino prot.195/41 DA/06 SCGF dalle rispettive date di sequestro ovvero di affidamento al 14 giugno 2006; accertato e dichiarato che il Prefetto di Torino e per esso il Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, ed i comuni di Torino, Settimo Torinese e San Mauro Torinese nelle persone dei rispettivi sindaci pro tempore, si sono resi inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte con la Autocarrozzeria SAGI con oggetto l'attivita' di custodia dei - veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo e confisca, accertato e dichiarato che l'esecuzione del provvedimento della Prefettura di Torino ora citato del 9 giugno 2006, notificato alla ricorrente in data 14 giugno 2006, costituisce grave ed irreparabile violazione dei diritti soggettivi della Autocarrozzeria SAGI, per l'effetto e previa disapplicazione del provvedimento illegittimo menzionato, accertare e dichiarare l'applicazione nel caso di specie delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, cosi' come indicate nelle raccomandate che si sono versate agli atti e nella allegata tabella; per l'effetto, in esito agli accertamenti di cui sopra, condannare: 1. il Ministero dell'Interno quale ente sovraordinato alla Prefettura di Torino, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 237.940,34 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nelle raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 2. Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 9983,17 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 3. Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 213.665,66 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 4. Comune di Settimo Torinese, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 4002,16 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nelle raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 5. Comune di San Mauro Torinese, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Autocarrozzeria SAGI della somma di € 12.006,48 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come indicato nella raccomandate in atti e nell'allegata tabella. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa per i due gradi del giudizio, oltre accessori e contributo forfettario delle spese 12,5%. Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria istruttoria ex articolo 183, VI, n.2 codice procedura civile in primo grado, alle produzioni allegate alla comparsa conclusionale in primo grado e per l'ammissibilita' delle nuove produzioni in quanto formatesi successivamente alla sentenza di primo grado e comunque anch'esse indispensabili ai fini del decidere. Per parte appellata Ministero degli Interni ed Agenzia del Demanio. In via preliminare, dichiararsi l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi della sentenza impugnata relativi all'inadempimento delle amministrazioni convenute, all'illegittimita' del decreto prefettizio 195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006 ed alla richiesta disapplicazione di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi inammissibile il proposto appello; in via ulteriormente preliminare, dichiararsi la manifesta infondatezza e/o inammissibilita' e/o irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326. In ogni caso, respingersi l'appello avversario in quanto infondato. Con vittoria delle spese di lite. Per parte appellata Comune di Torino. Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; a) dichiararsi la manifesta infondatezza e/o inammissibilita' e/o irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. b) dichiararsi l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi della sentenza impugnata relativi all'inadempimento delle amministrazioni convenute, all'illegittimita' del decreto prefettizio 195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006 ed alla richiesta disapplicazione di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi inammissibile il proposto appello; c) nel merito, respingere l'appello avversario e di parte interveniente in quanto infondato. d) Con il favore delle spese, competenze ed onorari anche successivi. In fatto e diritto § 1. Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2006 Salvatore Catalano, in qualita' di titolare della Autocarrozzeria SAGI, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Torino, il Comune di Settimo Torinese ed il Comune di San Mauro Torinese, esponendo che: - egli aveva svolto, dalle rispettive date di affidamento fino al 14 giugno 2006, attivita' di recupero e custodia, su incarico di organi della Polizia Stradale, relativamente a veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo amministrativo e confisca; - in base alle tariffe concordate con la Prefettura di Torino, egli (debitamente iscritto nell'elenco dei custodi giudiziari della Prefettura di Torino ai sensi del dpr 571/82) aveva maturato a proprio credito, per lo svolgimento di tale servizio, la somma (comprensiva di Iva 20%) di: € 237.940,34 verso il Ministero dell'Interno; € 9983,17 verso l'Agenzia del Demanio; € 213.665,66 verso il Comune di Torino; € 4002,16 verso il Comune di Settimo Torinese; € 12.006,48 verso il Comune di San Mauro Torinese; - tali importi non erano tuttavia stati riconosciuti a suo favore (come da provvedimento della Prefettura di Torino prot.n. 195/41 DA/06 SCGF del 9 giugno 2006, notificato il 14 giugno 2006), con conseguente violazione degli accordi tariffari in atto. Chiedeva pertanto che - previa assunzione di prova testimoniale sul servizio da essa prestato, ed ordine di esibizione alla Prefettura della documentazione di riferimento - le amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento degli importi suddetti, ovvero delle diverse somme che fossero risultate di giustizia. Mentre il Comune di Settimo Torinese e di San Mauro Torinese venivano dichiarati contumaci, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Torino. Eccepivano che la materia trovava disciplina nel sesto comma dell'articolo 38 decreto-legge 269/2003 (conv.in legge 326/2003: legge finanziaria 2004), determinativo di tariffe in deroga a quelle concordate con la Prefettura ai sensi dell'articolo 12 d.P.R. n. 571/1982. Concludevano pertanto per la reiezione di ogni avversaria domanda. La Autocarrozzeria SAGI sollevava sotto vari profili questione di legittimita' costituzionale (artt.36, 41, 42 Cost.) del citato articolo 38.6 d.lgs. 269/2003 (qualora il Tribunale l'avesse ritenuto applicabile al caso di specie) «nella parte in cui dispone l'introduzione retroattiva delle tariffe derogatrici di quelle contrattualmente stabilite». Interveniva in giudizio altresi' la ASSI - Associazione Soccorritori Stradali Italiani, in persona del Presidente pro tempore, al fine di aderire (previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale) alle domande attoree. § 2. In esito a rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, il Tribunale di Torino - con sentenza n.6945 del 22 ottobre 2008 - respingeva le domande proposte dalla Autocarrozzeria SAGI, con compensazione integrale delle spese di lite. Rilevava il primo giudice che: - l'articolo 38 cit. aveva introdotto, allo scopo di smaltire le giacenze piu' risalenti e contenere i costi a carico dell'ente pubblico, una particolare procedura di alienazione forzosa al depositarlo (anche ai fini della rottamazione) dei veicoli in custodia, nonche' di soddisfacimento forfettario del credito di quest'ultimo; - il provvedimento della Prefettura di Torino 9 giugno 2006 doveva ritenersi legittimo perche' puramente applicativo (al di fuori di qualsiasi discrezionalita') «del comma 6 della norma citata che, nel fissare l'importo delle indennita' di custodia per le singole categorie di veicoli, stabilisce che detti importi vengano progressivamente ridotti del 20% per ogni anno di custodia successivo al primo, derogando alle tariffe di cui all'articolo 12 d.P.R. n. 1982/571», (pag.18); - vari elementi (espressa deroga al regime tariffario previgente; previsione di una decurtazione percentuale fissa del 20% per ciascun anno di custodia dei veicoli; l'applicazione del nuovo regime alle procedure di custodia ancora in corso, ed ai veicoli destinati alla procedura straordinaria di alienazione in quanto custoditi, al 30 settembre 2003, da almeno due anni e, dunque, dal 1° ottobre 2001) inducevano a ritenere, nella disposizione in esame, efficacia retroattiva ai rapporti non esauriti; - il principio di irretroattivita' della norma incidente su diritti soggettivi (art.11 prel.) non aveva trovato riconoscimento costituzionale, se non con riguardo alla materia penale incriminatrice (art. 25 Cost.); ne' la sua deroga appariva nella specie irrazionale, trattandosi di perseguire (anche all'insegna del principio di buon andamento della PA e di economicita' dell'azione amministrativa) l'esigenza di risanamento dei conti pubblici e di snellimento delle procedure di smaltimento dei veicoli giacenti da piu' anni, ed assoggettati in quanto tali alla procedura straordinaria di alienazione/rottamazione appunto prevista dalla norma medesima. § 3. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2009, il Catalano della Autocarrozzeria SAGI proponeva appello avverso tale sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo, insito nella illegittimita' costituzionale del sesto comma dell'articolo 38 cit. per violazione degli articoli 36, 41, 42, 3, 10 e 117 Cost.. Deduceva a tal fine che: - la disciplina di cui al d.-l. 269/03 non colmava un precedente vuoto normativo, tanto che la 'vecchia' disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982 continuava ad applicarsi sia ai veicoli oggetto di custodie ormai definite al 21 aprile 2004 (data di entrata in vigore del decreto Ministero degli Interni attuativo della legge in questione) sia ai veicoli affidati in custodia dal 1° ottobre 2001 sino, almeno, al gennaio/febbraio 2010; - tale disciplina determinava conseguentemente una irragionevole disparita' di trattamento «tra coloro che hanno gia' conseguito un doveroso e puntuale provvedimento di liquidazione da parte della pubblica amministrazione (Prefetture UTG ed Agenzia del Demanio) in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge cosi' come convertito, o abbiano, ricevuto in affidamento veicoli in data successiva al 30 settembre 2001» (atto di appello, pagina 13); - il principio di irretroattivita', come doveva desumersi da varie pronunce della Corte Costituzionale, poteva essere derogato, in materia di diritti soggettivi, solo in presenza di un diverso e preminente interesse individuato secondo parametri di ragionevolezza, la' dove - nel caso di specie - la situazione di protratta ed onerosa custodia era dipesa non gia' da negligenza dei depositari, bensi' dall'inerzia della stessa amministrazione nel dare tempestivo impulso alle procedure di smaltimento; sicche' la nuova e meno onerosa procedura di smaltimento aveva ragione di operare solo per il futuro, non anche per il passato; - la giurisprudenza CEDU si era pronunciata, a tutela della certezza del diritto e della proprieta' di cui all'articolo 1 del Primo Protocollo CEDU, nel senso della illegittimita' dell'efficacia retroattiva della norma, sicche' quest'ultima si poneva in contrasto con la Carta Costituzionale anche ai sensi degli articoli 11 e 117 Cost.; anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunita' Europea (tra cui: sent. 3 dicembre1998 in causa C-381/98; 26 aprile 2005 in causa C-376/02; 21 febbraio 2008 in causa C-271/06) aveva censurato la prassi di emanare norme retroattive, in forza del principio per cui le disposizioni interne dovevano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili; - anche la giurisprudenza della S.C. aveva stabilito l'incompatibilita' dell'efficacia retroattiva della legge con il rapporto giuridico di durata; - in concreto, l'applicazione della nuova disciplina (che prevedeva tra l'altro il pagamento differito in cinque rate annuali), lungi dal risultare economicamente neutrale, comportava l'abbattimento per circa il 90% delle entrate preventivate dalla Autocarrozzeria SAGI e, inoltre, determinava una discrasia sul piano sanzionatorio la' dove il trasgressore avesse gia' rimborsato all'Amministrazione degli Interni i maggiori costi di custodia come determinati sulla base della normativa previgente. Nel giudizio di appello cosi' introdotto, si costituivano il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio - con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - nonche' il Comune di Torino, i quali deducevano che: - il provvedimento prefettizio 9 giugno 2006 era legittimo poiche' recava l'elenco dei veicoli da alienare, ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al custode; e determinava il compenso spettante a quest'ultimo, nonche' il piano di rateazione quinquennale; - la disciplina di cui all'articolo 38 cit. intendeva fronteggiare, sul piano transitorio e contingente, una situazione di tipo emergenziale (relativa ai soli veicoli giacenti da oltre due anni all'entrata in vigore del decreto-legge 269/2003 e non immatricolati da meno di cinque anni) implicante per cio' soltanto un'efficacia retroattiva (per il futuro, si doveva fare applicazione dell'articolo 214 bis Codice della Strada); - prima dell'entrata in vigore dell'articolo 38, sussisteva oggettiva incertezza interpretativa sul fatto che i compensi per la custodia, come precedentemente determinati, dovessero essere posti a carico unicamente dei trasgressori, ovvero anche dalle amministrazioni pubbliche; -lungi dal risultare irrazionale, la nuova normativa aveva da un lato diminuito i compensi per i custodi ma, dall'altro, attribuito certezza giuridica sui criteri di determinazione di tali compensi e sui soggetti, anche pubblici, tenuti al pagamento; - varie pronunce della Corte Costituzionale (sent. 229/99; 419/2000) avevano ribadito il principio per cui: «il legislatore puo' emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti» (cosi', sent.C.Cost. 374/2002); - anche in ambito CEDU e comunitario, il divieto di legiferare con effetti retroattivi non era mai stato affermato in termini assoluti, potendovisi derogare in presenza di adeguata giustificazione ed adattamento al caso concreto. Il Comune di Torino, in particolare, deduceva altresi' (con eccezione alla quale si associavano, in sede di precisazione della conclusioni definitive, anche il Ministero degli Interni e l'Agenzia del Demanio) l'avvenuta formazione del giudicato interno su tutto cio' che non concerneva la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38 citato; segnatamente, per quanto riguardava il preteso inadempimento delle amministrazioni convenute alle obbligazioni contrattualmente assunte, nonche' la richiesta di disapplicazione del decreto prefettizio 195/1941 del 9 giugno 2006. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come su riportate. § 4. Ravvisa questa Corte di Appello la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui all'articolo 38, co.2, 4, 6 e 10 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326, apportante modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Dispone l'art. 38 cit. (si sottolineano le disposizioni di piu' stretta attinenza alla fattispecie) che: «(...) c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente: '214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). 1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell' alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell' interno e dalla Agenzia del demanio. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-qualer, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell' Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189.'. 2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal Prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio. 3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell' interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni. 4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell' ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente. 5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. 6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per ali autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l' eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004. 7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate. 8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilita' contabile. 9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di' cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri. 10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.(...)». § 4.1 In punto rilevanza della questione, si osserva che la presente controversia non puo' trovare risoluzione se non mediante l'applicazione dell'articolo 38 in esame e, segnatamente, delle tariffe di custodia stabilite nel comma 6 di tale disposizione. E' infatti pacifico tra le parti - ma la circostanza risulta anche dal decreto prefettizio 9 giugno 2006 e relativo tabulato (prod.n.2 Min.lnterno) suddiviso in finche di analitica descrizione dell'autoveicolo, del suo valore di rottamazione, dei tempi della custodia e delle somme da liquidare al custode - che la domanda della Autocarrozzeria SAGI ha ad oggetto il riconoscimento del compenso di deposito spettantele per rapporti di custodia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, e relativi a veicoli «immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni, privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003» (art. 38, 2° co.). Ne' le amministrazioni convenute hanno contestato che dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 38 (espressamente richiamate dal decreto prefettizio di liquidazione teste' citato) discenda effettivamente il riconoscimento, a credito della Autocarrozzeria SAGI attrice, di un importo complessivo considerevolmente inferiore a quello che a quest'ultima spetterebbe in forza dell'applicazione delle tariffe 'previgenti'; gia' applicate de plano - per anni - sulla base di convenzioni prefettizie ed usi locali, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12 d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (attuativo degli articoli 15, u.c. e 17, pen.c., I. legge 689/1981), in forza del quale (co.3): «La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate (...)». Altrettanto pacifico e' che sussistano, nei rapporti di custodia oggetto della presente controversia, tutti i presupposti di legge per dare corso alla procedura straordinaria di alienazione degli autoveicoli «anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito» (art. 38, co.2). La circostanza risulta anch'essa dal su richiamato decreto prefettizio il quale contempla, tra il resto, anche il valore di rottamazione computato a debito del custode-acquirente in conto prezzo, e proprio in esito alla procedura di alienazione «forzosa». Si verte, in definitiva, di rapporti di custodia pendenti che potremmo definire di regime «intermedio», perche' ricompresi nella «finestra» temporale rappresentata, da un lato, dai rapporti gia' esauriti, ed eventualmente non ancora liquidati (sulla base delle vecchie tariffe) all'entrata in vigore delle modificazioni apportate dall'articolo 38 cit. e, dall'altro, dai rapporti (a loro volta pendenti all'entrata in vigore della legge di riforma) aventi ad oggetto custodie iniziate dopo il 1° ottobre 2001, ovvero concernenti veicoli privi dei suddetti requisiti di vetusta' (assoggettati anch'essi alle vecchie tariffe). Va ancora osservato come la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale non venga meno a fronte dell'eccezione opposta dal Comune di Torino (alla quale si sono associati, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, il Ministero dell'Interno l'Agenzia del Demanio) secondo cui - in assenza di un motivo specifico di gravame - si sarebbe ormai formato il giudicato sulle domande aventi ad oggetto l'inadempimento delle amministrazioni convenute alle obbligazioni contrattualmente assunte con il custode, nonche' la disapplicazione, in quanto illegittimo, del suddetto decreto prefettizio 9 giugno 2006 di liquidazione del dovuto. Va infatti considerato che l'atto di appello ha inequivocabilmente censurato la sentenza del Tribunale di Torino - recante un dispositivo di rigetto delle domande di parte attrice, e di compensazione delle spese di lite - nella sua interezza. Se e' vero che il gravame e' incentrato essenzialmente sulla questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, altrettanto indubbio e' che tale profilo (gia' disatteso dal primo giudice) e' stato qui dedotto al fine di ottenere la previa rimozione di tale norma e, per questa via, di indurre la Corte di Appello a riconsiderare funditus il «merito» della domanda attorea di liquidazione di un maggior compenso sulla base delle previgenti tariffe. Il nesso logico-giuridico e funzionale che sussiste tra la formulazione della questione di legittimita' costituzionale da un lato, e la pretesa dei maggiori compensi dall'altro, e' del resto reso evidente da quei passaggi argomentativi del gravame con i quali si sono lamentate le ripercussioni economiche negative derivanti alla Autocarrozzeria SAGI dall'applicazione della normativa asseritamente illegittima (paventandosi «un abbattimento delle entrate preventivate pari al 90% circa»: atto di appello, pag.28) e con i quali si e' ribadita l'illegittimita' del decreto prefettizio di liquidazione, proprio perche' emesso sulla base di una norma in contrasto con la Costituzione. Di tutto cio' si ha coerente riscontro nelle conclusioni dell'atto di appello, univocamente indirizzate alla rimozione della norma tariffaria asseritamente illegittima assunta quale «momento» giurisdizionale strumentale e prodromico alla rivisitazione, nel merito, dell'intera pretesa attorea al riconoscimento di un maggior compenso ragguagliato alle tariffe, precedentemente in vigore. Maggior compenso che - anche in appello - viene - puntualmente quantificato e rivendicato in condanna a carico di tutte le amministrazioni convenute. In tale contesto, palesemente infondata e' dunque l'eccezione secondo la quale sarebbe qui ravvisabile la formazione di un giudicato interno tale da rendere finanche inammissibile l'appello; eccezione che, come detto, trova definitiva smentita nel fatto che la riproposizione nel presente grado di giudizio della questione di legittimita' costituzionale e' avvenuta - ad escludere, anche per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, qualsivoglia esplicita o implicita acquiescenza nei confronti della pronuncia di rigetto emanata dal Tribunale - al solo ed esclusivo fine di riaffermare l'erroneita' di quest'ultima la' dove ha fatto nella specie applicazione di tariffe di custodia stabilite da una norma asseritamente illegittima. § 4.2.1 In punto non manifesta infondatezza della questione, il dubbio di legittimita' costituzionale muove dall'efficacia retroattiva delle tariffe di cui all'articolo 38, sesto comma, cit.. Tale efficacia (che anche le amministrazioni convenute hanno riconosciuto, salvo affermarne sotto vari profili la piena legittimita') deve ritenersi assodata, dal momento che il «nuovo» regime tariffario: - e' stato dichiaratamente introdotto «in deroga» al previgente regime tariffario di cui al citato articolo 12 d.P.R. 571/1982, altrimenti applicabile; - implica una decurtazione del 20% annuo che, fatta salva «l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute», non puo' non essere logicamente riferita alle annualita' di custodia gia' maturate all'entrata in vigore della legge; - e' destinato ad operare nei rapporti di custodia iniziati prima del 1° ottobre 2001 (art.38, co.2); ed in connessione con le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria gia' avviate dalle singole Prefetture, ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto (art. 38, co.10). Va del resto considerato che la norma della cui legittimita' si dubita e' stata emanata nell'ambito (d.-l. n. 269/2003) di una manovra economica avente ad oggetto «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e con l'evidente obiettivo di ridurre - non solo per il futuro, ma anche per il passato - gli ingentissimi costi a carico dell'ente pubblico riconducibili alla abnorme ed indeterminata protrazione dei tempi di custodia di autoveicoli ormai privi di qualsivoglia valore commerciale residuo: «I tempi particolarmente lunghi di definizione del procedimento di confisca hanno comportato, a carico del Ministero dell'Interno, rilevanti oneri connessi alle spese di deposito e di custodia (quantificati dalla stessa amministrazione in centinaia di miliardi di lire), incidendo inoltre sul grado di conservazione dei veicoli e compromettendone quindi l'alienabilita'. Le stesse problematiche si ripropongono nella fase successiva alla confisca, sia perche' i tempi di alienazione non sono brevi, sia perche' lo stato di conservazione dei beni e' tale che la maggior parte degli stessi e' destinata alla rottamazione, con oneri sempre piu' gravosi per lo Stato, se si tiene conto delle nuove e piu' rigide norme in materia di tutela ambientale» (v.Rel.Gov. alla legge di conversione 326/2003). L'intervento legislativo in esame, in sostanza, ha - da un lato - operato certamente «per il futuro», introducendo nell'ordinamento un diverso regime di custodia dei veicoli sottoposti a vincolo amministrativo mediante attribuzione del relativo onere al proprietario, ovvero mediante celere alienazione di diritto a favore del «custode-acquirente», ma - dall'altro - e' intervenuto anche «sul passato», anticipando ai rapporti di custodia ancora pendenti tanto la procedura di alienazione coatta (anche se limitatamente ai veicoli immatricolati da piu' di cinque anni e custoditi da piu' di due), quanto le nuove tariffe decurtate. La «ratio» normativa e' dunque chiaramente orientata - nell'abbinamento della procedura di alienazione straordinaria con l'applicazione delle nuove tariffe - ad ottenere, nell'immediato, un «risparmio» economico con riguardo anche ai piu' risalenti (e dunque piu' onerosi) rapporti di custodia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Sicche' non pare improprio attribuire alla norma in esame, quantomeno nella parte in cui si pone quale rimedio contingente ad un «gap» di ordine finanziario gia' consolidato a carico dell'erario, il connotato tipico della «legge-provvedimento». Non varrebbe sostenere (in forza di una ricostruzione giuridica dell'istituto che, significativamente, non e' stata pero' dedotta nemmeno dalle amministrazioni convenute) che l'efficacia retroattiva della norma sarebbe esclusa proprio dalla «pendenza», al momento dell'entrata in vigore della legge, del rapporto di custodia. Va infatti considerato che il credito del custode, ancorche' esigibile al momento della cessazione della custodia, matura purtuttavia progressivamente durante tutto il corso del rapporto; e cio' ben si comprende in considerazione del fatto che l'obbligo di custodire la cosa affidata in deposito presuppone lo svolgimento di un'attivita' di vigilanza e l'apprestamento di tutta una serie di mezzi strumentali destinati per loro natura ad operare in maniera continuativa per tutto l'arco di tempo nel quale il rapporto contrattuale ha esecuzione. Non vi e' dunque dubbio che la custodia in oggetto derivi da un rapporto giuridico (quello di deposito) avente carattere di durata, e nell'ambito del quale il custode diventa creditore del compenso man mano che adempie alla propria obbligazione contrattuale continuativa. Il problema, del resto, e' gia' stato affrontato - sebbene con riguardo al diverso problema dell'estinzione del diritto al compenso del custode giudiziale, ma sulla base di' un principio applicabile anche nel caso di specie - dalla S.C., la quale ha affermato che la prescrizione in materia (decennale, ex articolo 2946 cc), «decorre da ogni singolo giorno» di deposito, proprio in ragione dei caratteri di continuativita' e durata della prestazione custodiate (SSUU pen. 24 aprile 2002 n. 25161). Su tale presupposto, e' dunque evidente che la norma in esame, operando su un rapporto sostanziale che ha gia' prodotto nel tempo determinati ed irrevocabili effetti obbligatori, venga ad incidere direttamente - ridimensionandoli - su diritti di credito i quali, per quanto non ancora esigibili, sono purtuttavia gia' stati acquisiti al patrimonio del custode. Ha altresi' affermato la S.C. che «il principio della irretroattivita' della legge, che e' applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici gia' esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente» (Cass.18 luglio 2002 n.10436). Ipotesi esattamente in termini con la presente, nella quale il «taglio» dei compensi gia' maturati viene causalmente ricondotto all'instaurazione di una particolare procedura di alienazione forzata del veicolo a favore del custode del tutto estranea alla previgente disciplina. § 4.2.2. Cio' posto, non si disconosce che il principio di irretroattivita' della legge di cui all'articolo 11 prel. non ha - nel vigente ordinamento - valore assoluto; essendo privo (eccezion fatta per la norma sanzionatoria, ex articolo 25 Cost.) di «copertura» costituzionale. Va pero' osservato, nella disamina della ormai ampia giurisprudenza costituzionale in materia, che l'efficacia retroattiva della legge: a. concreta pur sempre una menomazione «di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento» (C.Cost.206/09), tra i' quali vanno ricompresi «il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza», nonche' la «tutela dell'affidamento» legittimamente insorto nei cittadini (C.Cost.156/07), oltre che l'interesse generale alla stabilita' dei rapporti giuridici tra i consociati; b. in tanto puo' reputarsi legittima, in quanto «si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di interessi costituzionalmente rilevanti» (C.Cost.279/06), e purche' le disposizioni retroattive «trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti cosi' da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (C.Cost.419/00, con ulteriori richiami giurisprudenziali). Se in talune occasioni il bilanciamento tra questi due «poli» valutativi ha indotto il giudice delle leggi a disattendere l'eccezione di illegittimita' costituzionale (v.C.Cost.446/02, in materia di trattamento di reversibilita' spettante al coniuge superstite ex arti co.41 legge n. 335/1995; C. Cost.419/00, cit., in ordine all'efficacia retroattiva della legge di conversione di decreto-legge sprovvisto dei necessari requisiti di urgenza, in tema di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati medio tempore dall'Ente Poste nell'ambito del processo di privatizzazione ex art.9.21 d.-l. 510/96), in altre occasioni, esso ha invece condotto a dichiarazioni di illegittimita'. Non senza rilevare come la sola presenza di valutazioni giurisprudenziali cosi' frontalmente confliggenti deponga di per se' per la oggettiva consistenza della questione qui rassegnata. Ha osservato C. Cost. 206/2009 che: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-bis d.l. 30 gennaio 1999 n. 15, conv., con modificazioni, in legge 29 marzo 1999 n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Premesso che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto, la disposizione censurata, la quale dispone che «Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale», e che, per il fatto di intervenire su un contratto di durata che viene ad essere modificato nei suoi elementi costitutivi, ha un'efficacia sostanzialmente retroattiva, e' intrinsecamente irrazionale, perche' - in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» - confligge con la liberta' economica di disporre del marchio e con la liberta' spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero, ponendosi in antitesi rispetto alla previsione dell'art. 3, comma 10, legge 6 agosto 1990 n. 223 e alla previsione dell'art. 3 legge 3 maggio 2004 n. 112 per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni» (sentt. n. 282 del 2006, 156 del 2007, 399 del 2008; ordd. n. 137, 346 del 2008)». Osservava C. Cost. 156/2007, cit. che: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 3 legge reg. Campania 12 novembre 2004 n. 8. Premesso che, al di fuori della materia penale, l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civilta' giuridica tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, la disposizione censurata - la quale prevede che il termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, originariamente fissato, con carattere di perentorieta', dall'art. 101. reg. 25 gennaio 1983 n. 16, al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce e differito dalla legge reg. 5 agosto 1999 n. 5 a tre mesi dalla entrata in vigore di essa, sia ulteriormente differito di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 2004 -, e' irragionevole, sia perche' persegue esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della struttura amministrativa regionale, sacrificando, all'esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi; sia perche' i dati del conguaglio assolvono alla funzione di rendere il servizio del trasporto pubblico locale piu' efficiente e piu' rispondente alle esigenze se forniti nell'immediatezza, non certo se affastellati in una richiesta distanziata anche di una decina d'anni dal periodo cui i dati stessi si riferiscono». Si tratta di pronunce relative a valori sostanziali non distanti da quello dedotto nella presente controversia, in quanto aventi ad oggetto la tutela della liberta' economica e la ritenuta irragionevolezza di un intervento normativo costituente rimedio economico ad una situazione di emergenza derivante da un protratto stato di inerzia dell'ente pubblico. § 4.2.3. Il problema si sposta dunque sulla individuabilita' nella specie di interessi di rilevanza costituzionale, e comunque di tale preminenza da poter giustificare - nell'affievolimento dei su richiamati principi basilari di civilta' giuridica e ragionevolezza - l'efficacia retroattiva dell'art. 38 qui in discussione. Non ritiene questa Corte di aderire alla soluzione - propugnata dalle amministrazioni convenute, anche alla luce di talune decisioni del giudice amministrativo che hanno ritenuto manifestamente infondata la presente questione di costituzionalita' con riguardo gli articoli 3, 41 e 42 Cost.: TAR Lazio 2 luglio 2009, n. 6406; TAR Liguria, 20 maggio 2008 n.1067; TAR Sicilia, 27 marzo 2008 n.388) - secondo cui l'efficacia retroattiva (ammessa, in linea di principio, anche in campo tributario) sarebbe giustificata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connaturato all'utilita' sociale della norma, in quanto avente finalita' di contenimento della spesa pubblica. Non pare, con il necessario requisito di evidenza, che le esigenze pubbliche «di cassa» possano nel caso di specie ragionevolmente prevalere sulla regola essenziale di normale irretroattivita' della legge. Va infatti considerato che: a) l'emanazione di norme retroattive non si pone quale strumento esclusivo e necessitato di contenimento della spesa pubblica, ben potendo il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalita' e dell'ampio ventaglio degli interventi praticabili, fronteggiare esigenze di bilancio mediante l'imposizione di nuove entrate o la riduzione di spese senza per cio' soltanto obbligatoriamente intervenire su diritti patrimoniali gia' acquisiti; specialmente quando, come avviene nel caso di specie, il sacrificio economico di ripianamento, conseguentemente imposto, non venga equamente ripartito tra tutti i consociati, ne' all'interno di ampie categorie di consociati ne', a ben vedere, all'interno della stessa categoria professionale interessata (custodi giudiziari), dal momento che esso viene in realta' imposto soltanto a coloro, tra questi ultimi, che risultino titolari di rapporti di custodia alquanto circoscritti nel tempo (almeno due anni prima dell' entrata in vigore della legge) e nella tipologia dei veicoli in deposito (immatricolati da piu' di cinque anni); b) l'efficacia retroattiva della norma in questione non ha travolto sempre ed in ogni caso le tariffe precedentemente applicate, dal momento che queste ultime sono rimaste in vigore, quantomeno, per i rapporti di custodia pendenti anch'essi al momento di entrata in vigore della legge, ma sprovvisti dei suddetti parametri di risalenza del rapporto e di vetusta' dei veicoli; parametri del tutto ininfluenti rispetto ai 'contenuti' della prestazione di custodia, ed ai relativi costi gestionali, alla quale sono tenuti tutti indistintamente i custodi depositari; c) l'emergenza di tipo economico che si e' venuta a creare ed alla quale la norma in questione (e, per quanto qui interessa, la sua efficacia retroattiva) vorrebbe porre rimedio non e' minimamente imputabile al comportamento dei custodi (i quali possono essersi giovati, in linea di fatto, della protrazione del deposito, ma pur sempre nell'ambito di un rapporto di tipo sinallagmatico) ma, semmai, all'inerzia dell'Amministrazione che non ha dato corso tempestivamente alle procedure di alienazione/rottamazione dei veicoli; circostanza tanto piu' rilevante in considerazione del fatto che il rapporto giuridico di custodia e' stato instaurato in forza di un accordo negozi a sua volta presupponente l'instaurazione da parte del custode, nell'ambito di prerogative e valutazioni prettamente imprenditoriali, di un rapporto economico costi/ricavi basato sul ragionevole affidamento circa il riconoscimento - per tutto il corso del rapporto - delle tariffe inizialmente pattuite (sicche' non e' inverosimile che, nell'ambito di piu' ampie scelte gestionali, la decurtazione tariffaria in oggetto possa sensibilmente incidere, anche nel rapporto tra utili preventivabili ed investimenti effettuati negli anni, sulle stesse sorti finanziarie ed operative dell'impresa); d) non varrebbe obiettare che la decurtazione tariffaria troverebbe, anche per il passato, una razionale giustificazione nella contropartita economica costituita dalla contestuale alienazione forzosa degli autoveicoli (senza oneri fiscali di volturazione ed annotazione al PRA: art. 38.9) a favore degli stessi depositari; infatti, la circostanza che gli autoveicoli cosi' alienati siano privi di apprezzabile valore commerciale (in quanto destinati alla rottamazione e valorizzabili sostanzialmente 'a peso') costituisce proprio la dichiarata ragione (v.relaz.gov.cit.) che ha indotto il legislatore a traslare sui custodi buona parte del sacrificio economico altrimenti gravante sulle casse pubbliche, attesa l'impossibilita' per gli enti depositanti (a causa della risalenza dell'affidamento in custodia e dell'azzeramento del valore commerciale dei veicoli) di recuperare quanto anticipato, a titolo di compenso di custodia, vuoi direttamente nei confronti del trasgressore, vuoi mediante il trattenimento del prezzo di alienazione; di cio' si ha, del resto, un riscontro tangibile nella stessa vicenda di causa, nella quale il decreto prefettizio di liquidazione 9 giugno 2006 ha addebitato al custode-cessionario un valore di rottamazione pari ad € 49,70 per veicolo e, dunque, una somma senz'altro irrisoria, sia in se' considerata, sia in rapporto ai compensi di custodia gia' maturati; se mai, proprio il fatto che si tratti di somme oggetto di mera anticipazione da parte dell'ente pubblico rimarca una volta di piu' l'incongruita' della soluzione adottata, in quanto evidentemente condizionata dall'incapacita' dell'ente pubblico medesimo di satisfattivamente recuperare presso i trasgressori quanto anticipato ai custodi. § 4.2.4 In forza di tali convergenti considerazioni, si ritiene in definitiva che la norma in esame possa fondatamente porsi in contrasto tanto con l'articolo 3 Cost. - per i suoi risvolti di irragionevolezza e per la mancanza di preminenti interessi suscettibili di essere necessariamente perseguiti con la norma retroattiva - quanto con gli artt. 41 e 42 Cost. - dal momento che la compressione della libera sfera economica e negoziale in nome dell'utilita' sociale viene qui ad incidere su scelte organizzative ed imprenditoriali gia' irrevocabilmente attuate dall'operatore economico, con risultati sostanzialmente ablativi del credito. In tale contesto non sembrano invocabili, a sostegno della legittimita' della norma (contrariamente a quanto sostenuto dalle amministrazioni convenute), ne' il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.; ne' la funzionalita' del nuovo regime di custodia alla salvaguardia ecologica ed alla prevenzione del danno ambientale connaturato alla persistenza sine die sul territorio di autoveicoli composti di materiali non riciclabili, oltre che di metalli e liquidi inquinanti; e nemmeno, infine, la asserita rispondenza della nuova disciplina all'esigenza di «fare chiarezza» sul soggetto tenuto a corrispondere il compenso al custode (l'ente pubblico affidante, in luogo del trasgressore). E' infatti evidente che tutti questi aspetti trovano adeguato soddisfacimento mediante l'introduzione nell'ordinamento di un nuovo sistema di custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo - strutturale ed «a regime» - con affidamento della custodia ad onere e spese del privato, ovvero tempestiva alienazione forzosa al «custode-acquirente»; non anche mediante l'imposizione - per il passato - di compensi ridotti rispetto a quelli inizialmente convenuti. D'altra parte, la gia' evidenziata correlazione tra minori compensi ed alienazione forzata del veicolo puo' trovare una sua logica di tipo anche economico nel momento in cui, proprio in ragione della piu' breve durata della custodia, l'assegnazione al custode abbia presuntivamente ad oggetto un veicolo ancora dotato di un apprezzabili valore commerciale residuo; logica che viene invece esplicitamente esclusa dallo stesso legislatore nelle ipotesi (come quella qui in esame) in cui - operando per il passato su rapporti di custodia risalenti anche di molti anni, fino al limite della prescrizione - le minori tariffe vengano riconosciute sulla custodia di veicoli da rottamare. Anche l'esigenza di apprestare una soluzione sul piano del diritto transitorio tra il vecchio ed il nuovo regime trova ampia giustificazione nella «anticipazione» della procedura di alienazione/rottamazione dei veicoli piu' vecchi custoditi da piu' tempo; non anche nella riduzione tariffaria retroattiva. § 4.2.5 Vi e' pero' un ulteriore profilo di possibile illegittimita'; attinente, questa volta, all'art.117 Cost.. Rileva infatti quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo Addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, siglato a Parigi il 20 marzo 1952, in ordine al diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei suoi beni; ed al suo diritto, in particolare, di non essere privata della proprieta' se non per causa di pubblica utilita', ed alle condizioni previste non soltanto dalla legge nazionale ma anche dai principi generali di diritto internazionale. Soccorre in proposito quanto in varie occasioni stabilito dalla giurisprudenza CEDU in ordine al fatto che: - il principio di legalita', costituente uno dei principali fondamenti di una societa' democratica e desumibile dall'insieme degli articoli della Convenzione, va ravvisato nell'esistenza di norme interne sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Scordino c/ Italia 12 ottobre 2005 in ric.43662/98); - il principio della certezza del diritto costituisce patrimonio comune degli Stati contraenti e puo' venir meno solo in presenza di giustificate circostanze di ordine sostanziale (sent. Kondrashina c/ Russia, ric.69533/01); - nella nozione di «proprieta'» tutelata ex art.1 Prot. rientra altresi' il diritto di credito scaturente, con carattere di «chiarezza» (come e' nella specie, trattandosi di compenso tariffario i cui presupposti sono stati riconosciuti, salvo il minor quantum, dalle stesse amministrazioni convenute) da un'obbligazione contrattuale (tra le altre: Stran Greek Refineries c/ Grecia del 9 dicembre 1994). Nella recente sentenza 7 giugno 2011 (Agrati e altri c/ Italia, ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09), la CEDU ha fatto applicazione dell'articolo 1 Prot. in una fattispecie (trattamento previdenziale del personale ATA della scuola, cosi' come disciplinato, anche per il passato, dall'articolo 1 della legge finanziaria 2006) gia' dedotta all'attenzione della Corte Costituzionale; e con riferimento alla quale quest'ultima aveva riaffermato il principio per cui la retroattivita' della legge (di natura sia interpretativa sia innovativa) e' ammessa dall'ordinamento costituzionale "purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti" (C.Cost.234/07). Ebbene, nella sentenza 7 giugno 2011 in questione, la Corte EDU ha affermato (in un contesto nel quale l'intervento legislativo sortiva effetti in un giudizio in corso, ma sulla base di considerazioni di portata piu' generale applicabili anche alla presente fattispecie) la violazione da parte dello Stato Italiano dell'articolo 1 del Protocollo (oltre che dell'art. 6 Conv.), osservando che: - ferma restando la discrezionalita' dell'autorita' legislativa nazionale nel definire la nozione di «pubblica utilita'» legittimante l'introduzione della disciplina limitativa, tale introduzione deve purtuttavia «trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunita' e le esigenze individuali di tutela dei diritti fondamentali, (v., tra le altre: Sporrong e Lonnroth c/ Svezia, 23 settembre 1982 § 69)", ed essere giustificata da "un ragionevole rapporto di proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure restrittive della proprieta'» (Pressos Compania Naviera SA c/Belgio , 20 novembre 1995, § 37; e Broniowsky c/ Polonia n.31443/96, § 149)); - in linea generale, il solo interesse economico al contenimento della spesa pubblica perseguito nell'ambito di una politica economica e sociale «non giustifica l'intervento di una legge retroattiva di convalida (v.mutatis mutandis, Zielkinsky e Pradal e Gonzales e altri cit., § 59, CEDU 1999-VII)». Si richiama l'insegnamento del Giudice delle leggi (v.C.Cost. nn.348 e 349/07) il quale, nell'affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis d.l. 333/92 conv. in legge n. 359/1992 in tema i determinazione dell'indennita' di espropriazione di suoli edificabili, ha osservato come e norme CEDU, diversamente da quelle comunitarie, abbiano natura di norme internazionali pattizie vincolanti lo Stato aderente, ma insuscettibili di produrre effetti diretti nell'ordinamento interno tali da consentire (imporre) ai giudici nazionali di darvi applicazione immediata nelle controversie ad essi devolute; sicche', il giudice nazionale non puo' disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con la CEDU, dal momento che tale contrasto deve trovare sbocco obbligato in una questione di legittimita' costituzionale proprio sotto il profilo dell'eventuale violazione dell'articolo 117, primo comma Cost.. E' - quest'ultimo - un ulteriore argomento a riprova del fatto che e' precluso a questo giudice, non soltanto di adottare un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'articolo 38 qui in esame (trattandosi, del resto, di una disposizione di significato univoco e di natura principalmente tariffaria; come tale, del tutto priva di margini di opinabilita' ermeneutica), ma anche di senz'altro disapplicarlo (in una con il decreto prefettizio di liquidazione che su di esso si basa) mediante diretto riconoscimento, nel caso di specie, del regime tariffario previgente, come concordato tra le parti.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli nn.3, 41-42 e 117 Cost., del combinato disposto di cui all'articolo 38, secondo, quarto, sesto e decimo comma, decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, conv. con mod. nella 1egge 24 novembre 2003 n. 326, nella parte in cui riconosce al custode, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 2 dicembre 2011. Il Presidente: Griffey Il consigliere est.: Stalla