N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011

Ordinanza del 13 dicembre 2011 emessa dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento  civile  promosso  da  Catalano  Salvatore  titolare
dell'Autocarrozzeria Sagi ed ASSI Associazione soccorritori  stradali
italiani contro Ministero dell'Interno ed altri. 
 
Contratto, atto e negozio giuridico - Deposito di veicoli  sottoposti
  a sequestro, fermo amministrativo e confisca - Rapporti di custodia
  in corso alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  269
  del 2003 e relativi a veicoli immatricolati da piu' di cinque  anni
  e custoditi  da  piu'  di  due  -  Assoggettamento  alla  procedura
  straordinaria di alienazione forzosa dei veicoli al  depositario  e
  alla connessa determinazione forfetaria  dell'importo  spettante  a
  quest'ultimo - Conseguente riconoscimento al custode,  con  effetto
  retroattivo, di compensi inferiori  rispetto  a  quelli  previgenti
  (convenuti in base alle tariffe di cui all'art. 12  del  d.P.R.  n.
  571 del 1982) - Irragionevolezza - Mancanza di preminenti interessi
  pubblici suscettibili di essere necessariamente perseguiti  con  la
  norma retroattiva - Compressione della  libera  sfera  economica  e
  negoziale, incidenza su scelte organizzative e imprenditoriali gia'
  irrevocabilmente attuate, sostanziale  ablazione  del  credito  del
  depositario  -  Contrasto  con  la  protezione   della   proprieta'
  stabilita dal Protocollo addizionale alla CEDU,  come  interpretato
  dalla Corte di Strasburgo  -  Conseguente  violazione  di  obblighi
  internazionali. 
- Decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 38, commi
  2, 4, 6 e 10 (in combinato disposto). 
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e  117,  primo  comma,  in  relazione
  all'art. 1 del  Protocollo  Addizionale  alla  Convenzione  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,
  siglato a Parigi il 20 marzo 1952 [ratificato e reso esecutivo  con
  legge 4 agosto 1955, n. 848]. 
(GU n.27 del 4-7-2012 )
 
                         LA CORTE DI APPELLO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge  11  marzo
1953 n. 87, nel procedimento civile di appello iscritto al n. 2190/09
RG, avente  ad  oggetto:  compensi  custodi  giudiziari;  udienza  di
precisazione delle conclusioni: 12 luglio 2011; 
    Promosso da: Catalano Salvatore, titolare  della  Autocarrozzeria
SAGI,  corrente  in  Torino,  St.Settimo   236,   ivi   elettivamente
domiciliato, rappresentato e difeso in giudizio, per procura speciale
a margine dell'atto di  citazione  in  appello,  dall'avvocato  Luigi
Guidi di Monza; parte appellante; 
    Nei confronti di: 
        Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore ed
Agenzia del Demanio in persona del Direttore  pro  tempore,  entrambi
domiciliati presso  l'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  che  li
rappresenta e difende in giudizio; Parte appellata; 
        e di: Comune di Torino, in persona del Sindaco  pro  tempore,
rappresentato   e    difeso    dall'avvocato    Donatella    Spinelli
dell'Avvocatura Comunale, in forza di procura generale  alle  liti  a
rogito Notaio Benvenuto Gamba del 17 giugno  2005  n.  di  repertorio
164381/40304; Parte appellata; 
        e di: Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco  pro
tempore; Comune di San Mauro Torinese  in  persona  del  Sindaco  pro
tempore; ASSI  -  Associazione  Soccorritori  Stradali  Italiani,  in
persona del Presidente pro tempore; Parti appellate contumaci. 
    Conclusioni delle parti. 
    Per parte appellante. 
    In riforma della sentenza impugnata 22 ottobre 2008 del Tribunale
di Torino: 
        in via preliminare e pregiudiziale, qualora si  ritenesse  di
dover applicare al  caso  concreto  l'articolo  38  decreto-legge  30
settembre 2003 n.269 convertito con legge 24 novembre 2003 n. 327, in
particolare, il comma 6,  accertato  e  dichiarato  che  il  presente
giudizio non puo' essere definito indipendentemente  dalla  questione
di  costituzionalita'  proposta,  ritenuta  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza di  illegittimita'  costituzionale  sollevata,
per l'effetto sospendere il giudizio in corso trasmettendo  gli  atti
alla  Corte  Costituzionale  per   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 38 cit. per le  ragioni  specificate  in
narrativa, e specificamente nella  parte  in  cui  (sesto  comma)  si
dispone l'introduzione retroattiva delle tariffe in deroga di  quelle
contrattualmente stabilite, disponendo che  copia  dell'ordinanza  di
rimessione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
che copia dell'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato e al
Presidente della Camera. 
    In via  principale,  accertato  e  dichiarato  che  l'attrice  ha
correttamente provveduto al recupero ed  alla  custodia  dei  veicoli
sottoposti a  sequestro  amministrativo  e/o  a  sanzioni  accessorie
previste dal decreto legislativo 285  /1992,  veicoli  specificamente
indicati nel provvedimento emesso  dalla  Prefettura  UTG  di  Torino
prot.195/41 DA/06 SCGF dalle rispettive date di sequestro  ovvero  di
affidamento al 14 giugno 2006; 
    accertato e dichiarato che il Prefetto di Torino e  per  esso  il
Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, ed i comuni  di  Torino,
Settimo Torinese e San Mauro Torinese nelle  persone  dei  rispettivi
sindaci  pro  tempore,  si  sono  resi  inadempienti  rispetto   alle
obbligazioni contrattualmente assunte con la Autocarrozzeria SAGI con
oggetto  l'attivita'  di  custodia  dei  -   veicoli   sottoposti   a
provvedimento di sequestro, fermo e confisca, accertato e  dichiarato
che l'esecuzione del provvedimento della  Prefettura  di  Torino  ora
citato del 9 giugno 2006,  notificato  alla  ricorrente  in  data  14
giugno 2006, costituisce grave ed irreparabile violazione dei diritti
soggettivi  della  Autocarrozzeria  SAGI,  per  l'effetto  e   previa
disapplicazione del provvedimento illegittimo menzionato, accertare e
dichiarare l'applicazione nel caso di specie delle tariffe concordate
dai custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, cosi' come
indicate nelle raccomandate che si sono versate  agli  atti  e  nella
allegata tabella; 
    per  l'effetto,  in  esito  agli  accertamenti  di   cui   sopra,
condannare: 
        1. il Ministero dell'Interno quale  ente  sovraordinato  alla
Prefettura di Torino, al pagamento in  favore  della  Autocarrozzeria
SAGI della somma di € 237.940,34 comprensiva di Iva  al  20%,  ovvero
della diversa somma  che  dovesse  emergere  in  corso  di  causa  da
determinarsi a seguito dell'applicazione delle tariffe concordate dai
custodi giudiziari con la locale Prefettura di Torino, come  indicato
nelle raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 
        2. Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro  tempore
al pagamento in favore della  Autocarrozzeria  SAGI  della  somma  di
€ 9983,17 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della diversa  somma  che
dovesse  emergere  in  corso  di  causa  da  determinarsi  a  seguito
dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con
la locale Prefettura di Torino, come indicato nella  raccomandate  in
atti e nell'allegata tabella; 
        3. Comune di Torino, in persona del sindaco pro  tempore,  al
pagamento  in  favore  della  Autocarrozzeria  SAGI  della  somma  di
€ 213.665,66 comprensiva di Iva al 20%, ovvero  della  diversa  somma
che dovesse emergere in corso di  causa  da  determinarsi  a  seguito
dell'applicazione delle tariffe concordate dai custodi giudiziari con
la locale Prefettura di Torino, come indicato nella  raccomandate  in
atti e nell'allegata tabella; 
        4. Comune di Settimo Torinese, in  persona  del  sindaco  pro
tempore, al pagamento in  favore  della  Autocarrozzeria  SAGI  della
somma di € 4002,16 comprensiva di Iva al 20%,  ovvero  della  diversa
somma che dovesse emergere  in  corso  di  causa  da  determinarsi  a
seguito  dell'applicazione  delle  tariffe  concordate  dai   custodi
giudiziari con la locale Prefettura di Torino,  come  indicato  nelle
raccomandate in atti e nell'allegata tabella; 
        5. Comune di San Mauro Torinese, in persona del  sindaco  pro
tempore, al pagamento in  favore  della  Autocarrozzeria  SAGI  della
somma di € 12.006,48 comprensiva di Iva al 20%, ovvero della  diversa
somma che dovesse emergere  in  corso  di  causa  da  determinarsi  a
seguito  dell'applicazione  delle  tariffe  concordate  dai   custodi
giudiziari con la locale Prefettura di Torino,  come  indicato  nella
raccomandate in atti e nell'allegata tabella. 
    Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa per  i  due
gradi del giudizio, oltre accessori e  contributo  forfettario  delle
spese 12,5%. 
    Si insiste per l'ammissione dei  mezzi  istruttori  di  cui  alla
memoria istruttoria ex articolo 183, VI, n.2 codice procedura  civile
in primo grado, alle produzioni allegate alla comparsa  conclusionale
in primo grado e  per  l'ammissibilita'  delle  nuove  produzioni  in
quanto formatesi successivamente  alla  sentenza  di  primo  grado  e
comunque anch'esse indispensabili ai fini del decidere. 
    Per parte  appellata  Ministero  degli  Interni  ed  Agenzia  del
Demanio. 
    In via  preliminare,  dichiararsi  l'intervenuta  formazione  del
giudicato  interno  sui  capi  della  sentenza   impugnata   relativi
all'inadempimento delle amministrazioni convenute, all'illegittimita'
del decreto prefettizio 195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006  ed  alla
richiesta disapplicazione di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi
inammissibile il proposto appello; 
    in  via  ulteriormente  preliminare,  dichiararsi  la   manifesta
infondatezza e/o inammissibilita' e/o irrilevanza della questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  38,  comma  6,   decreto
legislativo 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n.326. In ogni caso, respingersi l'appello avversario in  quanto
infondato. 
    Con vittoria delle spese di lite. 
    Per parte appellata Comune di Torino. 
    Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; 
        a) dichiararsi la manifesta infondatezza e/o inammissibilita'
e/o  irrilevanza  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 30 settembre  2003  n.
269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. 
        b) dichiararsi l'intervenuta formazione del giudicato interno
sui capi della sentenza impugnata  relativi  all'inadempimento  delle
amministrazioni convenute, all'illegittimita' del decreto prefettizio
195/41 DA 06 SCGF del 9 giugno 2006 ed alla richiesta disapplicazione
di quest'ultimo; per l'effetto, dichiararsi inammissibile il proposto
appello; 
        c) nel merito, respingere l'appello  avversario  e  di  parte
interveniente in quanto infondato. 
        d) Con il favore delle spese,  competenze  ed  onorari  anche
successivi. 
 
                         In fatto e diritto 
 
    § 1. Con atto di citazione notificato in  data  6  novembre  2006
Salvatore Catalano, in qualita'  di  titolare  della  Autocarrozzeria
SAGI, conveniva in  giudizio,  avanti  al  Tribunale  di  Torino,  il
Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio, il Comune  di  Torino,
il Comune di Settimo Torinese ed il Comune  di  San  Mauro  Torinese,
esponendo  che:  -  egli  aveva  svolto,  dalle  rispettive  date  di
affidamento fino al 14 giugno 2006, attivita' di recupero e custodia,
su incarico di organi della Polizia Stradale, relativamente a veicoli
sottoposti a  provvedimento  di  sequestro,  fermo  amministrativo  e
confisca; - in base alle tariffe  concordate  con  la  Prefettura  di
Torino, egli (debitamente iscritto nell'elenco dei custodi giudiziari
della Prefettura di Torino ai sensi del dpr 571/82) aveva maturato  a
proprio credito, per  lo  svolgimento  di  tale  servizio,  la  somma
(comprensiva  di  Iva  20%)  di:  € 237.940,34  verso  il   Ministero
dell'Interno; € 9983,17 verso l'Agenzia  del  Demanio;  €  213.665,66
verso il Comune di Torino; €  4002,16  verso  il  Comune  di  Settimo
Torinese; € 12.006,48 verso il Comune di San Mauro Torinese;  -  tali
importi non erano tuttavia stati riconosciuti a suo favore  (come  da
provvedimento della Prefettura di Torino prot.n.  195/41  DA/06  SCGF
del 9 giugno 2006, notificato il 14  giugno  2006),  con  conseguente
violazione degli accordi tariffari in atto. 
    Chiedeva pertanto che - previa assunzione di  prova  testimoniale
sul  servizio  da  essa  prestato,  ed  ordine  di  esibizione   alla
Prefettura della documentazione di riferimento -  le  amministrazioni
convenute venissero condannate al pagamento degli  importi  suddetti,
ovvero delle diverse somme che fossero risultate di giustizia. 
    Mentre il Comune di Settimo Torinese  e  di  San  Mauro  Torinese
venivano  dichiarati  contumaci,  si  costituivano  in  giudizio   il
Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Torino. 
    Eccepivano che la materia  trovava  disciplina  nel  sesto  comma
dell'articolo 38  decreto-legge  269/2003  (conv.in  legge  326/2003:
legge finanziaria 2004), determinativo di tariffe in deroga a  quelle
concordate con la Prefettura ai  sensi  dell'articolo  12  d.P.R.  n.
571/1982. 
    Concludevano  pertanto  per  la  reiezione  di  ogni   avversaria
domanda. 
    La Autocarrozzeria SAGI sollevava sotto vari profili questione di
legittimita'  costituzionale  (artt.36,  41,  42  Cost.)  del  citato
articolo 38.6 d.lgs. 269/2003 (qualora il Tribunale l'avesse ritenuto
applicabile  al  caso  di  specie)  «nella  parte  in   cui   dispone
l'introduzione  retroattiva  delle  tariffe  derogatrici  di   quelle
contrattualmente stabilite». 
    Interveniva  in  giudizio  altresi'  la   ASSI   -   Associazione
Soccorritori  Stradali  Italiani,  in  persona  del  Presidente   pro
tempore, al fine di aderire (previa eventuale rimessione  degli  atti
alla Corte Costituzionale) alle domande attoree. 
    § 2. In esito  a  rigetto  delle  istanze  istruttorie  di  parte
attrice, il Tribunale di Torino - con sentenza n.6945 del 22  ottobre
2008 - respingeva le domande proposte dalla Autocarrozzeria SAGI, con
compensazione integrale delle spese di lite. 
    Rilevava il  primo  giudice  che:  -  l'articolo  38  cit.  aveva
introdotto, allo scopo di  smaltire  le  giacenze  piu'  risalenti  e
contenere i  costi  a  carico  dell'ente  pubblico,  una  particolare
procedura di alienazione forzosa al depositarlo (anche ai fini  della
rottamazione) dei veicoli in  custodia,  nonche'  di  soddisfacimento
forfettario del credito di quest'ultimo;  -  il  provvedimento  della
Prefettura di Torino 9 giugno 2006 doveva ritenersi legittimo perche'
puramente applicativo (al di  fuori  di  qualsiasi  discrezionalita')
«del comma 6 della norma citata  che,  nel  fissare  l'importo  delle
indennita'  di  custodia  per  le  singole  categorie   di   veicoli,
stabilisce che detti importi vengano progressivamente ridotti del 20%
per ogni anno di custodia successivo al primo, derogando alle tariffe
di cui all'articolo 12 d.P.R. n. 1982/571», (pag.18); - vari elementi
(espressa deroga al regime tariffario previgente; previsione  di  una
decurtazione percentuale fissa del 20% per ciascun anno  di  custodia
dei veicoli;  l'applicazione  del  nuovo  regime  alle  procedure  di
custodia ancora in corso, ed  ai  veicoli  destinati  alla  procedura
straordinaria di alienazione in quanto  custoditi,  al  30  settembre
2003, da almeno due anni e, dunque, dal 1° ottobre 2001) inducevano a
ritenere, nella  disposizione  in  esame,  efficacia  retroattiva  ai
rapporti non esauriti; - il principio di irretroattivita' della norma
incidente su diritti soggettivi  (art.11  prel.)  non  aveva  trovato
riconoscimento costituzionale,  se  non  con  riguardo  alla  materia
penale incriminatrice (art. 25 Cost.); ne'  la  sua  deroga  appariva
nella  specie   irrazionale,   trattandosi   di   perseguire   (anche
all'insegna  del  principio  di  buon  andamento  della   PA   e   di
economicita' dell'azione amministrativa)  l'esigenza  di  risanamento
dei conti pubblici e di snellimento delle  procedure  di  smaltimento
dei veicoli giacenti da piu' anni, ed  assoggettati  in  quanto  tali
alla  procedura  straordinaria  di  alienazione/rottamazione  appunto
prevista dalla norma medesima. 
    § 3. Con atto di citazione notificato  il  2  dicembre  2009,  il
Catalano della Autocarrozzeria SAGI proponeva  appello  avverso  tale
sentenza sulla base di un unico ed articolato  motivo,  insito  nella
illegittimita' costituzionale del sesto comma dell'articolo  38  cit.
per violazione degli articoli 36, 41, 42, 3, 10 e 117 Cost.. 
    Deduceva a tal fine che: - la disciplina di cui al  d.-l.  269/03
non colmava un precedente vuoto normativo,  tanto  che  la  'vecchia'
disciplina di cui al d.P.R. n. 571/1982 continuava ad applicarsi  sia
ai veicoli oggetto di custodie ormai definite al 21 aprile 2004 (data
di entrata in vigore del decreto Ministero  degli  Interni  attuativo
della legge in questione) sia ai veicoli affidati in custodia dal  1°
ottobre  2001  sino,  almeno,  al  gennaio/febbraio  2010;   -   tale
disciplina determinava conseguentemente una irragionevole  disparita'
di trattamento «tra coloro che hanno gia' conseguito  un  doveroso  e
puntuale  provvedimento  di  liquidazione  da  parte  della  pubblica
amministrazione (Prefetture UTG  ed  Agenzia  del  Demanio)  in  data
antecedente  all'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  cosi'  come
convertito, o  abbiano,  ricevuto  in  affidamento  veicoli  in  data
successiva al 30 settembre 2001» (atto di appello, pagina 13);  -  il
principio  di  irretroattivita',  come  doveva  desumersi  da   varie
pronunce della  Corte  Costituzionale,  poteva  essere  derogato,  in
materia di diritti soggettivi, solo  in  presenza  di  un  diverso  e
preminente interesse individuato secondo parametri di ragionevolezza,
la' dove - nel caso di specie - la situazione di protratta ed onerosa
custodia era dipesa non gia' da  negligenza  dei  depositari,  bensi'
dall'inerzia della stessa amministrazione nel dare tempestivo impulso
alle procedure di  smaltimento;  sicche'  la  nuova  e  meno  onerosa
procedura di smaltimento aveva ragione di operare solo per il futuro,
non  anche  per  il  passato;  -  la  giurisprudenza  CEDU   si   era
pronunciata, a tutela della certezza del diritto e  della  proprieta'
di cui all'articolo 1 del Primo  Protocollo  CEDU,  nel  senso  della
illegittimita'  dell'efficacia  retroattiva  della   norma,   sicche'
quest'ultima si poneva in contrasto con la Carta Costituzionale anche
ai sensi degli articoli 11 e 117 Cost.; anche la giurisprudenza della
Corte  di  Giustizia  della  Comunita'  Europea  (tra  cui:  sent.  3
dicembre1998 in causa C-381/98; 26 aprile 2005 in causa C-376/02;  21
febbraio 2008 in causa C-271/06) aveva censurato la prassi di emanare
norme retroattive, in forza del principio  per  cui  le  disposizioni
interne  dovevano  essere  sufficientemente  accessibili,  precise  e
prevedibili; - anche la giurisprudenza  della  S.C.  aveva  stabilito
l'incompatibilita' dell'efficacia  retroattiva  della  legge  con  il
rapporto giuridico di durata; -  in  concreto,  l'applicazione  della
nuova disciplina (che prevedeva tra l'altro il pagamento differito in
cinque rate annuali), lungi dal  risultare  economicamente  neutrale,
comportava l'abbattimento per circa il 90% delle entrate preventivate
dalla Autocarrozzeria SAGI e, inoltre, determinava una discrasia  sul
piano sanzionatorio la' dove il trasgressore avesse  gia'  rimborsato
all'Amministrazione degli Interni i maggiori costi di  custodia  come
determinati sulla base della normativa previgente. 
    Nel giudizio di appello  cosi'  introdotto,  si  costituivano  il
Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio -  con  il  patrocinio
dell'Avvocatura Distrettuale dello  Stato  -  nonche'  il  Comune  di
Torino, i quali deducevano che:  -  il  provvedimento  prefettizio  9
giugno 2006 era legittimo poiche'  recava  l'elenco  dei  veicoli  da
alienare, ai soli  fini  della  rottamazione,  mediante  cessione  al
custode; e determinava il compenso spettante a quest'ultimo,  nonche'
il  piano  di  rateazione  quinquennale;  -  la  disciplina  di   cui
all'articolo 38 cit. intendeva fronteggiare, sul piano transitorio  e
contingente, una situazione di tipo emergenziale  (relativa  ai  soli
veicoli  giacenti  da  oltre  due  anni  all'entrata  in  vigore  del
decreto-legge 269/2003 e non immatricolati da meno  di  cinque  anni)
implicante per cio' soltanto un'efficacia retroattiva (per il futuro,
si doveva  fare  applicazione  dell'articolo  214  bis  Codice  della
Strada); - prima dell'entrata in vigore dell'articolo 38,  sussisteva
oggettiva incertezza interpretativa sul fatto che i compensi  per  la
custodia, come precedentemente determinati, dovessero essere posti  a
carico   unicamente   dei   trasgressori,    ovvero    anche    dalle
amministrazioni pubbliche; -lungi dal risultare irrazionale, la nuova
normativa aveva da un lato diminuito i compensi  per  i  custodi  ma,
dall'altro,   attribuito   certezza   giuridica   sui   criteri    di
determinazione di tali  compensi  e  sui  soggetti,  anche  pubblici,
tenuti al pagamento; -  varie  pronunce  della  Corte  Costituzionale
(sent. 229/99; 419/2000) avevano ribadito il principio per  cui:  «il
legislatore   puo'   emanare   norme   con   efficacia   retroattiva,
interpretative o innovative che esse siano, purche' la retroattivita'
trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza  e  non
si   ponga   in   contrasto   con   altri   valori    ed    interessi
costituzionalmente protetti» (cosi', sent.C.Cost. 374/2002); -  anche
in ambito CEDU e comunitario, il divieto di  legiferare  con  effetti
retroattivi  non  era  mai  stato  affermato  in  termini   assoluti,
potendovisi derogare  in  presenza  di  adeguata  giustificazione  ed
adattamento al caso concreto. 
    Il Comune di  Torino,  in  particolare,  deduceva  altresi'  (con
eccezione alla quale si associavano, in sede  di  precisazione  della
conclusioni definitive, anche il Ministero degli Interni e  l'Agenzia
del Demanio) l'avvenuta formazione del  giudicato  interno  su  tutto
cio' che non concerneva la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 38  citato;  segnatamente,  per  quanto  riguardava  il
preteso   inadempimento   delle   amministrazioni   convenute    alle
obbligazioni  contrattualmente  assunte,  nonche'  la  richiesta   di
disapplicazione del decreto prefettizio 195/1941 del 9 giugno 2006. 
    Le parti precisavano quindi le  rispettive  conclusioni  come  su
riportate. 
    § 4. Ravvisa questa Corte di Appello la rilevanza e non manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato  disposto  di  cui  all'articolo  38,  co.2,  4,  6  e   10
decreto-legge 30 settembre  2003  n.  269,  convertito  in  legge  24
novembre 2003 n.326, apportante modificazioni al decreto  legislativo
30 aprile 1992 n. 285. 
    Dispone l'art. 38 cit. (si sottolineano le disposizioni  di  piu'
stretta attinenza alla fattispecie) che: «(...)  c)  dopo  l'articolo
214, e' aggiunto il seguente: '214-bis (Alienazione dei  veicoli  nei
casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). 1. Ai  fini  del
trasferimento della proprieta', ai sensi degli  articoli  213,  comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei  veicoli  sottoposti  a
sequestro amministrativo o a fermo,  nonche'  dell'  alienazione  dei
veicoli   confiscati   a   seguito   di   sequestro   amministrativo,
l'individuazione  del  custode-acquirente  avviene,  secondo  criteri
oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
o del fermo, nell'ambito dei soggetti che  hanno  stipulato  apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio
all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna  relativa  ad
ambiti territoriali  infraregionali  La  convenzione  ha  ad  oggetto
l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a  sequestro
amministrativo o a  fermo  e  di  quelli  confiscati  a  seguito  del
sequestro e  ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle  ipotesi  di
trasferimento di proprieta',  ai  sensi  degli  articoli  213,  comma
2-quater,  e  214,  comma  1,  ultimo  periodo,  e   di   alienazione
conseguente a confisca. Ai fini  dell'aggiudicazione  delle  gare  le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi  per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel  primo  periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa,  dal
Ministero dell' interno e dalla Agenzia del demanio. 
    2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213,  comma  2-qualer,  e
214, comma 1, ultimo periodo, in  relazione  al  trasferimento  della
proprieta' dei veicoli sottoposti  a  sequestro  amministrativo  o  a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si  perfeziona  con  la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione  da
parte dell' Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato  al  pubblico  registro  automobilistico  competente   per
l'aggiornamento delle iscrizioni. 
    3.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di   sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189.'. 
    2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e  sanzioni  accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi  da  oltre
due anni alla data del 30 settembre 2003, anche  se  non  confiscati,
sono alienati,  anche  ai  soli  fini  della  rottamazione,  mediante
cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione  e'  disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal Prefetto anche senza
documentazione dello stato di conservazione. 
    I veicoli sono individuati secondo il  tipo,  il  modello  ed  il
numero di targa o telaio. 
    3.  All'alienazione  ed  alle  attivita'  ad  essa  funzionali  e
connesse  procedono  congiuntamente  il  Ministero  dell'  interno  e
l'Agenzia  del  demanio,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto
dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni. 
    4.  Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'   determinato   dalle
Amministrazioni procedenti in  modo  cumulativo  per  il  totale  dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei   veicoli,   dell'    ammontare    delle    somme    dovute    al
depositario-acquirente, computate secondo  i  criteri  stabiliti  nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri   di   rottamazione   che   possono   gravare   sul    medesimo
depositario-acquirente. 
    5. L'alienazione del veicolo si perfeziona  con  la  notifica  al
depositario-acquirente  del  provvedimento  dal  quale   risulta   la
determinazione   all'alienazione   da   parte    dell'Amministrazione
procedente,  anche  relativamente   ad   elenchi   di   veicoli.   Il
provvedimento  notificato  e'   comunicato   al   pubblico   registro
automobilistico  competente  per  l'aggiornamento  delle  iscrizioni,
senza oneri. 
    6. Al custode e' riconosciuto, in  deroga  alle  tariffe  di  cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, un importo  complessivo  forfettario,  comprensivo  del
trasporto, calcolato,  per  ciascuno  degli  ultimi  dodici  mesi  di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i  ciclomotori,  in  euro
24,00  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  di  massa  complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate,  nonche'  per  le  macchine  agricole  ed
operatrici, ed in euro 30,00 per ali autoveicoli  ed  i  rimorchi  di
massa complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate.  Gli  importi  sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o frazione di esso, di  custodia  del  veicolo,  salva  l'  eventuale
intervenuta   prescrizione   delle    somme    dovute.    Le    somme
complessivamente riconosciute come  dovute  sono  versate  in  cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004. 
    7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli  atti  del
procedimento  sanzionatorio  non  si  procede,  nei   confronti   del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate. 
    8. Nei casi previsti dal presente articolo, la  prescrizione  del
diritto alla riscossione delle somme  dovute  a  titolo  di  sanzione
amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero,  nei  confronti  del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile. 
    9. Le operazioni di rottamazione o  di  alienazione  dei  veicoli
oggetto della disciplina di' cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere  ai  fini  degli  adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri. 
    10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  state
avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali  del  Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e  non
ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6,  anche  sulla
base di una autodichiarazione del titolare della  depositeria,  salvo
che a livello locale siano state individuate condizioni di  pagamento
meno onerose per l'erario.(...)». 
    § 4.1 In punto rilevanza  della  questione,  si  osserva  che  la
presente controversia non puo' trovare risoluzione  se  non  mediante
l'applicazione dell'articolo  38  in  esame  e,  segnatamente,  delle
tariffe di custodia stabilite nel comma 6 di tale disposizione. 
    E' infatti pacifico tra le parti  -  ma  la  circostanza  risulta
anche dal decreto prefettizio  9  giugno  2006  e  relativo  tabulato
(prod.n.2 Min.lnterno) suddiviso in finche di  analitica  descrizione
dell'autoveicolo, del suo valore di  rottamazione,  dei  tempi  della
custodia e delle somme da liquidare al custode - che la domanda della
Autocarrozzeria SAGI ha ad oggetto il riconoscimento del compenso  di
deposito spettantele per rapporti di custodia ancora  in  corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge,  e  relativi  a  veicoli
«immatricolati per la prima volta da  oltre  cinque  anni,  privi  di
interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre  due
anni alla data del 30 settembre 2003» (art. 38, 2° co.). 
    Ne'   le   amministrazioni   convenute   hanno   contestato   che
dall'applicazione delle tariffe di cui al comma  6  dell'articolo  38
(espressamente richiamate dal  decreto  prefettizio  di  liquidazione
teste' citato) discenda effettivamente il riconoscimento,  a  credito
della  Autocarrozzeria  SAGI  attrice,  di  un  importo   complessivo
considerevolmente inferiore a quello che a  quest'ultima  spetterebbe
in forza dell'applicazione delle tariffe 'previgenti'; gia' applicate
de plano - per anni - sulla base di convenzioni  prefettizie  ed  usi
locali, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12  d.P.R.  29
luglio 1982 n. 571 (attuativo degli articoli 15, u.c. e  17,  pen.c.,
I. legge 689/1981), in forza del quale (co.3): «La liquidazione delle
somme dovute al  custode,  ivi  comprese  quelle  sostenute  per  gli
ausiliari,  e'  effettuata  dall'autorita'  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 18 della legge, tenuto conto delle  tariffe  vigenti  e
degli usi locali, a richiesta  del  custode  dopo  che  sia  divenuto
inoppugnabile il provvedimento che dispone  la  confisca  ovvero  sia
stata disposta la restituzione delle cose sequestrate (...)». 
    Altrettanto pacifico e' che sussistano, nei rapporti di  custodia
oggetto della presente controversia, tutti i presupposti di legge per
dare  corso  alla  procedura  straordinaria  di   alienazione   degli
autoveicoli «anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione
al soggetto titolare del deposito» (art. 38,  co.2).  La  circostanza
risulta anch'essa dal su  richiamato  decreto  prefettizio  il  quale
contempla, tra il resto, anche il valore di rottamazione computato  a
debito del custode-acquirente in conto prezzo,  e  proprio  in  esito
alla procedura di alienazione «forzosa». 
    Si verte, in definitiva, di rapporti  di  custodia  pendenti  che
potremmo definire di regime «intermedio»,  perche'  ricompresi  nella
«finestra» temporale rappresentata, da un  lato,  dai  rapporti  gia'
esauriti, ed eventualmente non ancora  liquidati  (sulla  base  delle
vecchie tariffe) all'entrata in vigore delle modificazioni  apportate
dall'articolo 38 cit. e,  dall'altro,  dai  rapporti  (a  loro  volta
pendenti all'entrata in vigore della  legge  di  riforma)  aventi  ad
oggetto custodie iniziate dopo il 1° ottobre 2001, ovvero concernenti
veicoli  privi  dei  suddetti  requisiti  di  vetusta'  (assoggettati
anch'essi alle vecchie tariffe). 
    Va  ancora  osservato  come  la  rilevanza  della  questione   di
legittimita' costituzionale non venga meno  a  fronte  dell'eccezione
opposta dal Comune di Torino (alla quale si sono associati,  in  sede
di  precisazione   delle   conclusioni   definitive,   il   Ministero
dell'Interno l'Agenzia del Demanio) secondo cui - in  assenza  di  un
motivo specifico di gravame - si sarebbe ormai formato  il  giudicato
sulle domande aventi ad oggetto l'inadempimento delle amministrazioni
convenute alle obbligazioni contrattualmente assunte con il  custode,
nonche' la  disapplicazione,  in  quanto  illegittimo,  del  suddetto
decreto prefettizio 9 giugno 2006 di liquidazione del dovuto. 
    Va   infatti   considerato   che    l'atto    di    appello    ha
inequivocabilmente censurato la sentenza del Tribunale  di  Torino  -
recante un dispositivo di rigetto delle domande di parte  attrice,  e
di compensazione delle spese di lite - nella sua interezza. 
    Se e' vero che il  gravame  e'  incentrato  essenzialmente  sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma  in  esame,
altrettanto indubbio e' che tale profilo (gia'  disatteso  dal  primo
giudice) e' stato qui dedotto al fine di ottenere la previa rimozione
di tale norma e, per questa via, di indurre la  Corte  di  Appello  a
riconsiderare  funditus  il  «merito»  della   domanda   attorea   di
liquidazione di un  maggior  compenso  sulla  base  delle  previgenti
tariffe. 
    Il nesso  logico-giuridico  e  funzionale  che  sussiste  tra  la
formulazione della questione di  legittimita'  costituzionale  da  un
lato, e la pretesa dei maggiori compensi  dall'altro,  e'  del  resto
reso evidente da quei passaggi argomentativi del gravame con i  quali
si sono lamentate le ripercussioni economiche negative derivanti alla
Autocarrozzeria SAGI dall'applicazione della normativa  asseritamente
illegittima (paventandosi «un abbattimento delle entrate preventivate
pari al 90% circa»: atto di appello, pag.28) e  con  i  quali  si  e'
ribadita l'illegittimita' del decreto  prefettizio  di  liquidazione,
proprio perche' emesso sulla base di una norma in  contrasto  con  la
Costituzione. 
    Di  tutto  cio'  si  ha  coerente  riscontro  nelle   conclusioni
dell'atto di appello, univocamente indirizzate alla  rimozione  della
norma tariffaria asseritamente illegittima  assunta  quale  «momento»
giurisdizionale strumentale  e  prodromico  alla  rivisitazione,  nel
merito, dell'intera pretesa attorea al riconoscimento di  un  maggior
compenso  ragguagliato  alle  tariffe,  precedentemente  in   vigore.
Maggior compenso che -  anche  in  appello  -  viene  -  puntualmente
quantificato  e  rivendicato  in  condanna  a  carico  di  tutte   le
amministrazioni convenute. 
    In tale contesto, palesemente  infondata  e'  dunque  l'eccezione
secondo  la  quale  sarebbe  qui  ravvisabile  la  formazione  di  un
giudicato interno tale da rendere finanche  inammissibile  l'appello;
eccezione che, come detto, trova definitiva smentita nel fatto che la
riproposizione nel presente grado  di  giudizio  della  questione  di
legittimita' costituzionale e' avvenuta - ad escludere, anche per gli
effetti di cui all'art. 346 cpc, qualsivoglia esplicita  o  implicita
acquiescenza nei confronti della pronuncia  di  rigetto  emanata  dal
Tribunale - al solo ed esclusivo fine di riaffermare l'erroneita'  di
quest'ultima la' dove ha fatto nella specie applicazione  di  tariffe
di custodia stabilite da una norma asseritamente illegittima. 
    § 4.2.1 In punto non manifesta infondatezza della  questione,  il
dubbio   di   legittimita'   costituzionale   muove    dall'efficacia
retroattiva delle tariffe di cui all'articolo 38, sesto comma, cit.. 
    Tale efficacia (che  anche  le  amministrazioni  convenute  hanno
riconosciuto,  salvo  affermarne  sotto   vari   profili   la   piena
legittimita') deve ritenersi assodata, dal  momento  che  il  «nuovo»
regime tariffario: - e' stato dichiaratamente introdotto «in  deroga»
al previgente regime tariffario di cui al citato articolo  12  d.P.R.
571/1982, altrimenti applicabile; - implica una decurtazione del  20%
annuo che, fatta salva «l'eventuale  intervenuta  prescrizione  delle
somme  dovute»,  non  puo'  non  essere  logicamente  riferita   alle
annualita' di custodia gia'  maturate  all'entrata  in  vigore  della
legge; - e' destinato ad operare nei rapporti  di  custodia  iniziati
prima del 1° ottobre 2001 (art.38, co.2); ed in  connessione  con  le
procedure di alienazione o rottamazione  straordinaria  gia'  avviate
dalle singole Prefetture, ma non ancora concluse alla data di entrata
in vigore del decreto (art. 38, co.10). 
    Va del resto considerato che la norma della cui  legittimita'  si
dubita e' stata  emanata  nell'ambito  (d.-l.  n.  269/2003)  di  una
manovra  economica  avente  ad  oggetto  «disposizioni  urgenti   per
favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici», e con l'evidente obiettivo di ridurre - non  solo  per  il
futuro, ma anche per il passato - gli  ingentissimi  costi  a  carico
dell'ente  pubblico  riconducibili  alla  abnorme  ed   indeterminata
protrazione dei tempi di  custodia  di  autoveicoli  ormai  privi  di
qualsivoglia valore commerciale  residuo:  «I  tempi  particolarmente
lunghi di definizione del procedimento di confisca hanno  comportato,
a carico del Ministero dell'Interno, rilevanti  oneri  connessi  alle
spese  di  deposito  e  di  custodia   (quantificati   dalla   stessa
amministrazione in centinaia di miliardi di lire), incidendo  inoltre
sul grado di conservazione  dei  veicoli  e  compromettendone  quindi
l'alienabilita'. Le stesse problematiche si ripropongono  nella  fase
successiva alla confisca, sia perche' i tempi di alienazione non sono
brevi, sia perche' lo stato di conservazione dei beni e' tale che  la
maggior parte degli stessi e' destinata alla rottamazione, con  oneri
sempre piu' gravosi per lo Stato, se si tiene  conto  delle  nuove  e
piu' rigide norme in materia di tutela ambientale»  (v.Rel.Gov.  alla
legge di conversione 326/2003). 
    L'intervento legislativo in esame, in sostanza, ha - da un lato -
operato certamente «per il futuro», introducendo nell'ordinamento  un
diverso  regime  di  custodia  dei  veicoli  sottoposti   a   vincolo
amministrativo  mediante   attribuzione   del   relativo   onere   al
proprietario, ovvero mediante celere alienazione di diritto a  favore
del «custode-acquirente», ma - dall'altro - e' intervenuto anche «sul
passato», anticipando ai rapporti di custodia ancora  pendenti  tanto
la procedura di alienazione coatta (anche se limitatamente ai veicoli
immatricolati da piu' di cinque anni e custoditi  da  piu'  di  due),
quanto le nuove tariffe decurtate. 
    La  «ratio»  normativa  e'   dunque   chiaramente   orientata   -
nell'abbinamento della procedura  di  alienazione  straordinaria  con
l'applicazione delle nuove tariffe - ad ottenere, nell'immediato,  un
«risparmio» economico con riguardo anche ai piu' risalenti (e  dunque
piu' onerosi)  rapporti  di  custodia  ancora  in  corso  al  momento
dell'entrata in  vigore  della  legge.  Sicche'  non  pare  improprio
attribuire alla norma in esame, quantomeno nella parte in cui si pone
quale rimedio contingente ad un  «gap»  di  ordine  finanziario  gia'
consolidato  a  carico  dell'erario,  il   connotato   tipico   della
«legge-provvedimento». 
    Non varrebbe sostenere (in forza di una  ricostruzione  giuridica
dell'istituto che, significativamente, non  e'  stata  pero'  dedotta
nemmeno dalle amministrazioni convenute) che l'efficacia  retroattiva
della norma sarebbe esclusa  proprio  dalla  «pendenza»,  al  momento
dell'entrata in vigore della legge, del rapporto di custodia. 
    Va infatti considerato che  il  credito  del  custode,  ancorche'
esigibile  al  momento  della  cessazione  della   custodia,   matura
purtuttavia progressivamente durante tutto il corso del  rapporto;  e
cio' ben si comprende in considerazione del fatto  che  l'obbligo  di
custodire la cosa affidata in deposito presuppone lo  svolgimento  di
un'attivita' di vigilanza e l'apprestamento di  tutta  una  serie  di
mezzi strumentali destinati per loro natura  ad  operare  in  maniera
continuativa  per  tutto  l'arco  di  tempo  nel  quale  il  rapporto
contrattuale ha esecuzione. 
    Non vi e' dunque dubbio che la custodia in oggetto derivi  da  un
rapporto giuridico (quello di deposito) avente carattere di durata, e
nell'ambito del quale il custode diventa creditore del  compenso  man
mano che adempie alla propria obbligazione contrattuale continuativa. 
    Il problema, del resto, e' gia' stato affrontato  -  sebbene  con
riguardo al diverso problema dell'estinzione del diritto al  compenso
del custode giudiziale, ma sulla base di'  un  principio  applicabile
anche nel caso di specie - dalla S.C., la quale ha affermato  che  la
prescrizione in materia (decennale, ex articolo 2946 cc), «decorre da
ogni singolo giorno» di deposito, proprio in ragione dei caratteri di
continuativita' e durata della prestazione custodiate (SSUU  pen.  24
aprile 2002 n. 25161). 
    Su tale presupposto, e' dunque evidente che la  norma  in  esame,
operando su un rapporto sostanziale che ha gia'  prodotto  nel  tempo
determinati ed irrevocabili effetti obbligatori,  venga  ad  incidere
direttamente - ridimensionandoli - su diritti di credito i quali, per
quanto non ancora esigibili, sono purtuttavia gia' stati acquisiti al
patrimonio del custode. 
    Ha  altresi'  affermato  la  S.C.   che   «il   principio   della
irretroattivita' della legge, che e' applicabile anche alle norme  di
diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova  normativa  non
soltanto ai rapporti giuridici gia' esauriti, ma anche a quelli sorti
anteriormente ed ancora in  vita,  qualora  gli  effetti  sostanziali
scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con  un
fattore causale non previsto da quella  precedente»  (Cass.18  luglio
2002 n.10436). Ipotesi esattamente in termini con la presente,  nella
quale il  «taglio»  dei  compensi  gia'  maturati  viene  causalmente
ricondotto  all'instaurazione  di  una   particolare   procedura   di
alienazione forzata del  veicolo  a  favore  del  custode  del  tutto
estranea alla previgente disciplina. 
    § 4.2.2. Cio' posto,  non  si  disconosce  che  il  principio  di
irretroattivita' della legge di cui all'articolo 11 prel.  non  ha  -
nel vigente ordinamento - valore assoluto;  essendo  privo  (eccezion
fatta  per  la  norma  sanzionatoria,  ex  articolo  25   Cost.)   di
«copertura» costituzionale. 
    Va  pero'   osservato,   nella   disamina   della   ormai   ampia
giurisprudenza costituzionale in materia, che l'efficacia retroattiva
della legge: a. concreta pur sempre una menomazione «di  fondamentali
valori di civilta' giuridica posti a  tutela  dei  destinatari  della
norma e dello stesso ordinamento» (C.Cost.206/09), tra i' quali vanno
ricompresi «il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di
uguaglianza», nonche'  la  «tutela  dell'affidamento»  legittimamente
insorto nei cittadini (C.Cost.156/07), oltre che l'interesse generale
alla stabilita' dei rapporti giuridici tra i consociati; b. in  tanto
puo'  reputarsi  legittima,  in  quanto  «si  riveli  preordinata   a
consentire    il    soddisfacimento    contestuale    di    interessi
costituzionalmente   rilevanti»   (C.Cost.279/06),   e   purche'   le
disposizioni retroattive «trovino adeguata giustificazione sul  piano
della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con  altri  valori
ed  interessi   costituzionalmente   protetti   cosi'   da   incidere
arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi
precedenti»     (C.Cost.419/00,      con      ulteriori      richiami
giurisprudenziali). 
    Se in talune occasioni il bilanciamento  tra  questi  due  «poli»
valutativi  ha  indotto  il  giudice  delle  leggi   a   disattendere
l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  (v.C.Cost.446/02,  in
materia  di  trattamento  di  reversibilita'  spettante  al   coniuge
superstite ex arti co.41 legge n. 335/1995; C. Cost.419/00, cit.,  in
ordine  all'efficacia  retroattiva  della  legge  di  conversione  di
decreto-legge sprovvisto dei necessari requisiti di urgenza, in  tema
di trasformazione a tempo indeterminato  dei  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato stipulati medio tempore dall'Ente Poste nell'ambito
del processo di privatizzazione ex art.9.21 d.-l. 510/96),  in  altre
occasioni, esso ha invece condotto a dichiarazioni di illegittimita'.
Non  senza  rilevare   come   la   sola   presenza   di   valutazioni
giurisprudenziali cosi' frontalmente confliggenti deponga di per  se'
per la oggettiva consistenza della questione qui rassegnata. 
    Ha  osservato  C.  Cost.  206/2009  che:  «E'  costituzionalmente
illegittimo l'art. 2, comma 2-bis d.l. 30 gennaio 1999 n. 15,  conv.,
con modificazioni, in legge 29 marzo 1999 n. 78, nella parte  in  cui
vieta  alle  emittenti  radiotelevisive  locali   di   utilizzare   o
diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi
che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale,
qualora le stesse abbiano iniziato  ad  usarli  legittimamente  prima
dell'entrata in vigore della legge stessa. Premesso che  l'emanazione
di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti e che
attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali  valori  di
civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello
stesso ordinamento, tra  i  quali  vanno  compresi  il  rispetto  del
principio generale di ragionevolezza e di  eguaglianza  e  la  tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei  soggetti  quale  principio
connaturato allo stato di  diritto,  la  disposizione  censurata,  la
quale dispone che  «Le  emittenti  radiotelevisive  locali,  comprese
quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi  comuni,
non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione
o una testata identificativi che  richiamino  in  tutto  o  in  parte
quelli  di  una  emittente  nazionale»,  e  che,  per  il  fatto   di
intervenire su un contratto di durata che viene ad essere  modificato
nei  suoi  elementi  costitutivi,  ha  un'efficacia   sostanzialmente
retroattiva, e' intrinsecamente irrazionale, perche' -  in  contrasto
con la rubrica, recante «disciplina per evitare  posizioni  dominanti
nel mercato televisivo» - confligge  con  la  liberta'  economica  di
disporre  del  marchio  e  con  la  liberta'  spettante  a  tutti  di
manifestare il proprio pensiero, ponendosi in antitesi rispetto  alla
previsione dell'art. 3, comma 10, legge 6 agosto 1990 n. 223  e  alla
previsione dell'art. 3 legge 3 maggio 2004 n. 112 per il quale  «sono
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il  pluralismo  dei
mezzi  di  comunicazione  radiotelevisiva,  l'apertura  alle  diverse
opinioni» (sentt. n. 282 del 2006, 156 del 2007, 399 del 2008;  ordd.
n. 137, 346 del 2008)». 
    Osservava C. Cost. 156/2007,  cit.  che:  «E'  costituzionalmente
illegittimo l'art. 1 comma 3 legge reg. Campania 12 novembre 2004  n.
8. Premesso che, al di fuori della materia  penale,  l'emanazione  di
leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una
serie di limiti che attengono  alla  salvaguardia,  tra  l'altro,  di
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica  tra  i   quali   vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e  di
eguaglianza, la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale principio connaturato  allo  Stato  di  diritto  e  il
rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al   potere
giudiziario, la disposizione censurata -  la  quale  prevede  che  il
termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare  dei
conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a
favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente  agli
anni 1994, 1995, 1996 e 1997, originariamente fissato, con  carattere
di perentorieta', dall'art. 101. reg. 25 gennaio 1983 n.  16,  al  31
maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce e
differito dalla legge reg. 5 agosto  1999  n.  5  a  tre  mesi  dalla
entrata in vigore di essa, sia  ulteriormente  differito  di  novanta
giorni dalla data della entrata in vigore della stessa legge n. 8 del
2004 -, e' irragionevole,  sia  perche'  persegue  esclusivamente  lo
scopo di  porre  rimedio  alla  prolungata  inerzia  della  struttura
amministrativa regionale, sacrificando, all'esito di  una  arbitraria
ponderazione, la posizione di altri soggetti che, a  distanza  di  un
periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto  giustificato
affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale
nel frattempo creatasi; sia perche' i dati del  conguaglio  assolvono
alla funzione di rendere il servizio del  trasporto  pubblico  locale
piu'  efficiente  e  piu'  rispondente  alle  esigenze   se   forniti
nell'immediatezza,  non  certo  se  affastellati  in  una   richiesta
distanziata anche di una decina d'anni dal periodo cui i dati  stessi
si riferiscono». 
    Si tratta di pronunce relative a valori sostanziali non  distanti
da quello dedotto nella presente controversia, in  quanto  aventi  ad
oggetto  la  tutela  della   liberta'   economica   e   la   ritenuta
irragionevolezza  di  un  intervento  normativo  costituente  rimedio
economico ad una situazione di emergenza derivante  da  un  protratto
stato di inerzia dell'ente pubblico. 
    § 4.2.3. Il problema  si  sposta  dunque  sulla  individuabilita'
nella specie di interessi di rilevanza costituzionale, e comunque  di
tale preminenza da poter giustificare -  nell'affievolimento  dei  su
richiamati principi basilari di civilta' giuridica e ragionevolezza -
l'efficacia retroattiva dell'art. 38 qui in discussione. 
    Non ritiene questa Corte di aderire alla soluzione  -  propugnata
dalle amministrazioni convenute, anche alla luce di talune  decisioni
del  giudice  amministrativo  che   hanno   ritenuto   manifestamente
infondata la presente questione di costituzionalita' con riguardo gli
articoli 3, 41 e 42 Cost.: TAR Lazio 2  luglio  2009,  n.  6406;  TAR
Liguria, 20 maggio 2008 n.1067; TAR Sicilia, 27 marzo 2008  n.388)  -
secondo cui l'efficacia retroattiva (ammessa, in linea di  principio,
anche in campo  tributario)  sarebbe  giustificata  dalla  prevalenza
dell'interesse pubblico connaturato all'utilita' sociale della norma,
in quanto avente finalita' di contenimento della spesa pubblica. 
    Non pare,  con  il  necessario  requisito  di  evidenza,  che  le
esigenze  pubbliche  «di  cassa»   possano   nel   caso   di   specie
ragionevolmente  prevalere  sulla  regola   essenziale   di   normale
irretroattivita' della legge. 
    Va infatti considerato che: a) l'emanazione di norme  retroattive
non si pone quale strumento esclusivo e necessitato  di  contenimento
della spesa pubblica, ben potendo il legislatore,  nell'ambito  della
sua  discrezionalita'  e  dell'ampio   ventaglio   degli   interventi
praticabili, fronteggiare esigenze di bilancio mediante l'imposizione
di nuove entrate o la riduzione di  spese  senza  per  cio'  soltanto
obbligatoriamente intervenire su diritti patrimoniali gia' acquisiti;
specialmente quando, come avviene nel caso di specie,  il  sacrificio
economico  di  ripianamento,  conseguentemente  imposto,  non   venga
equamente ripartito tra tutti i consociati, ne' all'interno di  ampie
categorie di consociati ne', a ben vedere, all'interno  della  stessa
categoria professionale interessata (custodi giudiziari), dal momento
che esso viene in realta'  imposto  soltanto  a  coloro,  tra  questi
ultimi, che risultino  titolari  di  rapporti  di  custodia  alquanto
circoscritti nel tempo (almeno due anni prima dell' entrata in vigore
della legge) e nella tipologia dei veicoli in deposito (immatricolati
da piu' di cinque anni); b) l'efficacia retroattiva  della  norma  in
questione  non  ha  travolto  sempre  ed  in  ogni  caso  le  tariffe
precedentemente applicate, dal momento che queste ultime sono rimaste
in vigore, quantomeno, per i rapporti di custodia pendenti  anch'essi
al momento di entrata  in  vigore  della  legge,  ma  sprovvisti  dei
suddetti parametri di  risalenza  del  rapporto  e  di  vetusta'  dei
veicoli; parametri del  tutto  ininfluenti  rispetto  ai  'contenuti'
della prestazione di custodia, ed ai relativi costi gestionali,  alla
quale sono tenuti tutti  indistintamente  i  custodi  depositari;  c)
l'emergenza di tipo economico che si e' venuta a creare ed alla quale
la norma in questione (e, per quanto qui interessa, la sua  efficacia
retroattiva) vorrebbe porre rimedio non e' minimamente imputabile  al
comportamento dei custodi (i quali possono essersi giovati, in  linea
di fatto, della protrazione del deposito, ma pur  sempre  nell'ambito
di un  rapporto  di  tipo  sinallagmatico)  ma,  semmai,  all'inerzia
dell'Amministrazione che  non  ha  dato  corso  tempestivamente  alle
procedure di alienazione/rottamazione dei veicoli; circostanza  tanto
piu' rilevante in considerazione del fatto che il rapporto  giuridico
di custodia e' stato instaurato in forza di un accordo negozi  a  sua
volta presupponente l'instaurazione da parte del custode, nell'ambito
di prerogative  e  valutazioni  prettamente  imprenditoriali,  di  un
rapporto economico costi/ricavi basato  sul  ragionevole  affidamento
circa il riconoscimento - per tutto il corso  del  rapporto  -  delle
tariffe inizialmente  pattuite  (sicche'  non  e'  inverosimile  che,
nell'ambito  di  piu'  ampie  scelte  gestionali,   la   decurtazione
tariffaria  in  oggetto  possa  sensibilmente  incidere,  anche   nel
rapporto tra utili preventivabili ed  investimenti  effettuati  negli
anni, sulle stesse sorti finanziarie ed operative  dell'impresa);  d)
non varrebbe obiettare che  la  decurtazione  tariffaria  troverebbe,
anche  per  il   passato,   una   razionale   giustificazione   nella
contropartita  economica  costituita  dalla  contestuale  alienazione
forzosa degli autoveicoli (senza oneri  fiscali  di  volturazione  ed
annotazione al PRA: art. 38.9)  a  favore  degli  stessi  depositari;
infatti, la circostanza che  gli  autoveicoli  cosi'  alienati  siano
privi di apprezzabile valore commerciale (in  quanto  destinati  alla
rottamazione e valorizzabili sostanzialmente  'a  peso')  costituisce
proprio la dichiarata ragione (v.relaz.gov.cit.) che  ha  indotto  il
legislatore  a  traslare  sui  custodi  buona  parte  del  sacrificio
economico  altrimenti  gravante   sulle   casse   pubbliche,   attesa
l'impossibilita' per gli enti depositanti (a  causa  della  risalenza
dell'affidamento  in   custodia   e   dell'azzeramento   del   valore
commerciale dei veicoli) di recuperare quanto anticipato, a titolo di
compenso  di  custodia,   vuoi   direttamente   nei   confronti   del
trasgressore,  vuoi  mediante  il   trattenimento   del   prezzo   di
alienazione; di cio' si ha, del resto, un riscontro  tangibile  nella
stessa vicenda di  causa,  nella  quale  il  decreto  prefettizio  di
liquidazione 9 giugno 2006 ha addebitato  al  custode-cessionario  un
valore di rottamazione pari ad € 49,70 per  veicolo  e,  dunque,  una
somma senz'altro irrisoria, sia in se' considerata, sia  in  rapporto
ai compensi di custodia gia' maturati; se mai, proprio il  fatto  che
si tratti di somme oggetto di mera anticipazione da  parte  dell'ente
pubblico rimarca una volta di  piu'  l'incongruita'  della  soluzione
adottata,  in  quanto  evidentemente  condizionata   dall'incapacita'
dell'ente pubblico medesimo di satisfattivamente recuperare presso  i
trasgressori quanto anticipato ai custodi. 
    § 4.2.4 In forza di tali convergenti considerazioni,  si  ritiene
in definitiva che la norma  in  esame  possa  fondatamente  porsi  in
contrasto tanto con l'articolo 3 Cost.  -  per  i  suoi  risvolti  di
irragionevolezza  e  per  la   mancanza   di   preminenti   interessi
suscettibili  di  essere  necessariamente  perseguiti  con  la  norma
retroattiva - quanto con gli artt. 41 e 42 Cost. - dal momento che la
compressione  della  libera  sfera  economica  e  negoziale  in  nome
dell'utilita' sociale viene qui ad incidere su  scelte  organizzative
ed  imprenditoriali  gia'  irrevocabilmente  attuate   dall'operatore
economico, con risultati sostanzialmente ablativi del credito. 
    In tale  contesto  non  sembrano  invocabili,  a  sostegno  della
legittimita' della norma (contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalle
amministrazioni  convenute),  ne'  il  principio  di  buon  andamento
dell'amministrazione ex art. 97 Cost.; ne' la funzionalita' del nuovo
regime di custodia alla salvaguardia ecologica  ed  alla  prevenzione
del danno  ambientale  connaturato  alla  persistenza  sine  die  sul
territorio di autoveicoli  composti  di  materiali  non  riciclabili,
oltre che di metalli e liquidi  inquinanti;  e  nemmeno,  infine,  la
asserita rispondenza della nuova  disciplina  all'esigenza  di  «fare
chiarezza» sul soggetto tenuto a corrispondere il compenso al custode
(l'ente pubblico affidante, in luogo del trasgressore). 
    E' infatti evidente che tutti  questi  aspetti  trovano  adeguato
soddisfacimento mediante l'introduzione nell'ordinamento di un  nuovo
sistema di custodia dei veicoli sottoposti a fermo  amministrativo  -
strutturale ed «a regime» - con affidamento della custodia ad onere e
spese  del  privato,  ovvero  tempestiva   alienazione   forzosa   al
«custode-acquirente»; non  anche  mediante  l'imposizione  -  per  il
passato  -  di  compensi  ridotti  rispetto  a  quelli   inizialmente
convenuti. D'altra parte, la gia' evidenziata correlazione tra minori
compensi ed alienazione forzata del  veicolo  puo'  trovare  una  sua
logica di tipo anche economico nel momento in cui, proprio in ragione
della piu' breve durata della  custodia,  l'assegnazione  al  custode
abbia presuntivamente ad oggetto  un  veicolo  ancora  dotato  di  un
apprezzabili valore commerciale  residuo;  logica  che  viene  invece
esplicitamente esclusa dallo stesso legislatore nelle  ipotesi  (come
quella qui in esame) in cui - operando per il passato su rapporti  di
custodia  risalenti  anche  di  molti  anni,  fino  al  limite  della
prescrizione - le minori tariffe vengano riconosciute sulla  custodia
di veicoli da rottamare. 
    Anche l'esigenza  di  apprestare  una  soluzione  sul  piano  del
diritto transitorio tra il vecchio ed il  nuovo  regime  trova  ampia
giustificazione   nella   «anticipazione»    della    procedura    di
alienazione/rottamazione dei veicoli piu' vecchi  custoditi  da  piu'
tempo; non anche nella riduzione tariffaria retroattiva. 
    §  4.2.5  Vi  e'  pero'  un  ulteriore   profilo   di   possibile
illegittimita'; attinente, questa volta, all'art.117 Cost.. 
    Rileva infatti quanto stabilito dall'articolo  1  del  Protocollo
Addizionale  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   Diritti
dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, siglato a Parigi il 20 marzo
1952, in ordine al diritto di ogni  persona  fisica  o  giuridica  al
rispetto dei suoi beni; ed al suo diritto,  in  particolare,  di  non
essere  privata  della  proprieta'  se  non  per  causa  di  pubblica
utilita', ed  alle  condizioni  previste  non  soltanto  dalla  legge
nazionale ma anche dai principi generali di diritto internazionale. 
    Soccorre in proposito quanto in varie occasioni  stabilito  dalla
giurisprudenza CEDU in  ordine  al  fatto  che:  -  il  principio  di
legalita', costituente uno dei principali fondamenti di una  societa'
democratica  e   desumibile   dall'insieme   degli   articoli   della
Convenzione,   va   ravvisato   nell'esistenza   di   norme   interne
sufficientemente accessibili,  precise  e  prevedibili  (Scordino  c/
Italia 12  ottobre  2005  in  ric.43662/98);  -  il  principio  della
certezza  del  diritto  costituisce  patrimonio  comune  degli  Stati
contraenti e  puo'  venir  meno  solo  in  presenza  di  giustificate
circostanze di  ordine  sostanziale  (sent.  Kondrashina  c/  Russia,
ric.69533/01); - nella nozione  di  «proprieta'»  tutelata  ex  art.1
Prot.  rientra  altresi'  il  diritto  di  credito  scaturente,   con
carattere di  «chiarezza»  (come  e'  nella  specie,  trattandosi  di
compenso tariffario i cui presupposti sono stati riconosciuti,  salvo
il  minor  quantum,  dalle  stesse  amministrazioni   convenute)   da
un'obbligazione contrattuale (tra le altre: Stran Greek Refineries c/
Grecia del 9 dicembre 1994). 
    Nella recente sentenza 7 giugno 2011 (Agrati e altri  c/  Italia,
ricorsi  nn.  43549/08,  6107/09  e  5087/09),  la  CEDU   ha   fatto
applicazione dell'articolo 1 Prot. in  una  fattispecie  (trattamento
previdenziale  del   personale   ATA   della   scuola,   cosi'   come
disciplinato, anche per  il  passato,  dall'articolo  1  della  legge
finanziaria   2006)   gia'   dedotta   all'attenzione   della   Corte
Costituzionale; e  con  riferimento  alla  quale  quest'ultima  aveva
riaffermato il principio per cui la retroattivita'  della  legge  (di
natura sia interpretativa sia innovativa) e' ammessa dall'ordinamento
costituzionale   "purche'   la    retroattivita'    trovi    adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e  non  contrasti  con
altri    valori    ed    interessi    costituzionalmente    protetti"
(C.Cost.234/07). 
    Ebbene, nella sentenza 7 giugno 2011 in questione, la  Corte  EDU
ha affermato (in  un  contesto  nel  quale  l'intervento  legislativo
sortiva  effetti  in  un  giudizio  in  corso,  ma  sulla   base   di
considerazioni  di  portata  piu'  generale  applicabili  anche  alla
presente fattispecie) la violazione da  parte  dello  Stato  Italiano
dell'articolo  1  del  Protocollo  (oltre  che  dell'art.  6  Conv.),
osservando che: - ferma restando la  discrezionalita'  dell'autorita'
legislativa nazionale nel definire la nozione di «pubblica  utilita'»
legittimante  l'introduzione  della   disciplina   limitativa,   tale
introduzione deve purtuttavia «trovare un giusto  equilibrio  tra  le
esigenze  di  interesse  generale  della  comunita'  e  le   esigenze
individuali di tutela dei diritti fondamentali, (v.,  tra  le  altre:
Sporrong e Lonnroth c/ Svezia, 23 settembre 1982 §  69)",  ed  essere
giustificata da "un ragionevole rapporto di  proporzionalita'  tra  i
mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure restrittive  della
proprieta'» (Pressos Compania Naviera SA c/Belgio , 20 novembre 1995,
§ 37; e Broniowsky  c/  Polonia  n.31443/96,  §  149));  -  in  linea
generale, il solo interesse economico  al  contenimento  della  spesa
pubblica perseguito nell'ambito di una politica economica  e  sociale
«non giustifica l'intervento di una legge  retroattiva  di  convalida
(v.mutatis mutandis, Zielkinsky e Pradal e Gonzales e altri  cit.,  §
59, CEDU 1999-VII)». 
    Si richiama l'insegnamento del  Giudice  delle  leggi  (v.C.Cost.
nn.348  e   349/07)   il   quale,   nell'affermare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5-bis d.l. 333/92 conv. in legge n. 359/1992
in tema i determinazione dell'indennita' di espropriazione  di  suoli
edificabili, ha osservato come e norme CEDU, diversamente  da  quelle
comunitarie,  abbiano  natura  di   norme   internazionali   pattizie
vincolanti lo Stato aderente, ma insuscettibili di  produrre  effetti
diretti nell'ordinamento interno  tali  da  consentire  (imporre)  ai
giudici nazionali di darvi applicazione immediata nelle  controversie
ad essi devolute; sicche', il giudice nazionale non puo' disapplicare
la norma interna ritenuta in contrasto con la CEDU, dal  momento  che
tale contrasto deve trovare sbocco  obbligato  in  una  questione  di
legittimita' costituzionale proprio sotto il  profilo  dell'eventuale
violazione dell'articolo 117, primo comma Cost.. 
    E' - quest'ultimo - un ulteriore argomento a  riprova  del  fatto
che  e'  precluso  a  questo  giudice,  non  soltanto   di   adottare
un'interpretazione costituzionalmente  compatibile  dell'articolo  38
qui  in  esame  (trattandosi,  del  resto,  di  una  disposizione  di
significato univoco e di natura principalmente tariffaria; come tale,
del tutto priva di margini di opinabilita' ermeneutica), ma anche  di
senz'altro disapplicarlo  (in  una  con  il  decreto  prefettizio  di
liquidazione che su di esso si basa) mediante diretto riconoscimento,
nel caso di specie, del regime tariffario previgente, come concordato
tra le parti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo1953 n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale sollevando questione di  legittimita'  costituzionale,
per contrasto con gli articoli nn.3, 41-42 e 117 Cost., del combinato
disposto di cui all'articolo 38,  secondo,  quarto,  sesto  e  decimo
comma, decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, conv. con  mod.  nella
1egge 24 novembre 2003 n.  326,  nella  parte  in  cui  riconosce  al
custode, con  effetto  retroattivo,  compensi  inferiori  rispetto  a
quelli previgenti; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
    Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile
in data 2 dicembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Griffey 
 
 
                                          Il consigliere est.: Stalla