N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2012
Ordinanza del 28 marzo 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Lisi Pierantonio contro Universita' degli studi di Bari e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Universita' e Istituti di alta cultura - Ricercatori universitari - Non operativita' per gli stessi del blocco delle assunzioni subordinato all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni omogenee, in base all'elemento casuale della data di espletamento della procedura concorsuale. - Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, art. 1, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 3.(GU n.27 del 4-7-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2011, proposto da Lisi Pierantonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Giulio Stano, con domicilio eletto presso l'avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; Contro: Universita' degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1; Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; Per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari: della nota a firma del Rettore prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011, pervenuta in data 2 maggio 2011, recante diniego di assunzione su un posto di ricercatore presso la Facolta' di Giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato; di ogni altro presupposto, connesso e conseguente; nonche' per l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente all'assunzione con decorrenza dal 25 gennaio 2010 o quanto meno dal 1° novembre 2010; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Bari e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Viste le memorie difensive; Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Cecilia Antuofermo e Grazia Matteo; Fatto Il ricorrente Lisi Pierantonio con decreto rettorale n. 12350 del 22 dicembre 2009 veniva dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al concorso per la copertura di un posto di ricercatore bandito dall'Universita' degli Studi di Bari con decreto rettorale n. 10053 del 10 ottobre 2005. Lo stesso, tuttavia, non veniva assunto. La gravata nota rettorale prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011 dichiara l'impossibilita' dell'assunzione del Lisi, stante il superamento al termine sia dell'anno 2009 che del 2010 del valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo ed il Fondo di Funzionamento Ordinario. L'odierno deducente impugna la citata nota rettorale prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011. Si affida ai motivi cosi' rubricati: 1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 anche in relazione all'art. 1, comma 646 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea motivazione, carente istruttoria, illogicita', ingiustizia manifesta; 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Parte ricorrente chiede, altresi', accertarsi il proprio diritto all'assunzione. Si costituiva l'Universita' degli Studi di Bari, resistendo al gravame. Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012 la causa e' passata in decisione. Diritto Il Collegio Ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno. Il provvedimento contestato dal Lisi si fonda sulla seguente motivazione: «In riscontro alla sua richiesta datata 18 marzo 2011, inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che questa Amministrazione si trova nella condizione di non potervi aderire in quanto, ai sensi della normativa vigente, non le e' riconosciuta, ad oggi, la facolta' di procedere ad assunzioni di personale, all'infuori di quelle espressamente previste (ricercatori cofinanziati dal Ministero), avendo superato al termine sia dell'anno 2009 che del 2010 il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo ed il Fondo di Funzionamento Ordinario. La succitata prescrizione non ha consentito a questa Amministrazione, pertanto, di poter emanare nei suoi confronti il provvedimento di nomina a ricercatore universitario con la prevista decorrenza all'inizio dell'anno accademico (1° novembre 2010) oppure, in corso d'anno, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Sara' nostra cura informarla di qualsiasi nuovo elemento che possa consentire di adottare diversa determinazione...». Detto provvedimento e' chiaramente applicativo della preclusione assunzionale di cui all'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 180/2008. Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della citata previsione normativa ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto dei motivi di ricorso (sub 1 e 2) che pongono al centro la valutazione in ordine alla compatibilita' costituzionale della disposizione de qua (manifestamente ostativa alla assunzione del deducente). Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalita' della prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008 nei termini che verranno in seguito esposti puo' consentire all'odierno ricorrente di essere assunto dall'Universita' degli Studi di Bari. Non incide, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008, la clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 646 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la cui applicazione e' invocata da parte ricorrente, avendo lo stesso partecipato ad una procedura di concorso gia' avviata alla data del 30 settembre 2006). Tale ultima disposizione prevede, infatti, che «Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.». Tuttavia, detta previsione normativa deve ritenersi superata dal decreto-legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009. In tal senso depone la constatazione per cui quando il legislatore d'urgenza del 2008/2009 ha inteso far salve determinate assunzioni contemplate dalla legge n. 296/2006, lo ha fatto espressamente (si pensi al comma 3 dell'art. 1 decreto-legge n. 180/2008 che fa salve le assunzioni di cui all'art. 1, comma 648 legge n. 296/2006). Per il resto deve, evidentemente, ritenersi che il regime di blocco assunzionale dettato dall'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 180/2008 rappresenti un implicito superamento di ogni altra previsione normativa previgente (ivi compreso l'art. 1, comma 646 legge n. 296/2006) e trovi applicazione ratione temporis ad ogni procedura di concorso svoltasi nell'arco temporale cui la norma fa espresso riferimento (e quindi anche quella riguardante il ricorrente). Il Lisi e', infatti, vincitore di un concorso per ricercatore universitario bandito nel 2005 e conclusosi con il decreto rettorale di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009. Con riferimento alla sua posizione, pertanto, trova applicazione la regola generale del blocco delle assunzioni di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 180/2008: «Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale.». Ne' puo' ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di progressione di carriera da un livello professionale di grado inferiore ad uno superiore (per esempio da ricercatore universitario confermato a professore associato ovvero da professore associato a professore ordinario), come tale non rientrante nell'ambito di operativita' del blocco assunzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo decreto-legge n. 180/2008 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 novembre 2004, n. 1711; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2001, n. 5958; T.A.R. Molise, Campobasso, 2 ottobre 2003, n. 697; Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7483; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 1° aprile 2011, n. 647; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 marzo 2012, n. 569; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 marzo 2012, n. 572). Peraltro, la seconda parte del primo comma dell'art. 1 decreto-legge n. 180/2008, relativa alla specifica posizione dei ricercatori vincitori di concorso (esentati - a determinate condizioni - dal blocco assunzionale di cui al primo periodo), lascia chiaramente intendere che gli stessi ricercatori, al di fuori delle ipotesi previste dal secondo periodo di detto comma, rientrano nell'ambito operativo del divieto assunzionale. Pertanto, la situazione del Lisi (vincitore di un concorso per ricercatore universitario) e' indiscutibilmente riconducibile entro l'alveo del divieto assunzionale di cui all'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 180/2008. In base alla scansione temporale del concorso cui ha partecipato, il Lisi non puo' fruire della eccezione al divieto assunzionale contenuta nell'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008. In virtu' di detta disposizione «Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori... di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.». Essendosi il concorso cui ha partecipato il Lisi concluso con il decreto rettorale di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009 (e quindi in data successiva rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 [i.e. 10 gennaio 2009]), in base all'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008 (letto a contrario) all'Universita' degli Studi di Bari non e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi espletati (i.e. conclusi) in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009, dovendosi, pertanto, applicare nei confronti dell'odierno deducente la regola generale del blocco assunzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo decreto-legge n. 180/2008. Ritiene questo Collegio che l'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008 si ponga in contrasto con il principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina differente per situazioni giuridiche identiche. Invero, la disposizione in commento subordina la non operativita' del blocco delle assunzioni al dato «neutro» e «casuale» dell'espletamento ovvero della conclusione della procedura concorsuale prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 e quindi al dato «fortuito» della celerita' ovvero della lentezza con cui si e' svolta una determinata procedura concorsuale, celerita' o lentezza peraltro certamente non imputabile al partecipante, ma semmai a responsabilita' e, in ipotesi, alla mera volonta' dell'Amministrazione. Cosi', nel caso di specie, il blocco delle assunzioni di cui alla legge di conversione n. 1/2009 discrimina irragionevolmente la posizione del ricorrente Lisi rispetto a coloro che hanno partecipato alla stessa procedura selettiva (ovvero anche a procedure concorsuali successive) e tuttavia hanno avuto la «fortuna» di vedere «espletata» la procedura prima della data di entrata in vigore della legge n. 1/2009 (i.e. 10 gennaio 2009) e quindi di rientrare nella esenzione di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008. Si tratta, per di piu', di soggetti la cui assunzione (possibile poiche' ratione temporis non rientrante - in base all'attuale formulazione dell'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto-legge n. 180/2008 - nell'ambito operativo del blocco) verosimilmente andra' ad incidere in termini negativi sugli equilibri finanziari dell'Universita' di Bari, equilibri che impediscono l'assunzione del ricorrente (secondo le valutazioni contenute nel gravato provvedimento). Pertanto, il condizionamento legislativo (di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008) dell'esenzione dal divieto assunzionale all'espletamento della procedura concorsuale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 attribuisce all'Amministrazione universitaria un inammissibile potere di determinare quali candidati assumere, e quali no, anche nell'ambito della stessa procedura selettiva, cosi' dandosi origine ad inaccettabili disparita' di trattamento a fronte di identiche posizioni in violazione del principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. A tal riguardo, e' rilevante quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 26 gennaio 2004: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 comma 2 l. 13 maggio 1997 n. 132, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione di esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Premesso che rientra, in linea di principio, nella discrezionalita' del legislatore, allorche' introduce una disciplina transitoria di favore che consente, in assenza dei requisiti previsti a regime, ma in presenza di determinati altri requisiti (nella specie il conseguimento del diritto all'iscrizione nell'albo dei ragionieri o in quello dei dottori commercialisti), l'iscrizione in un registro e l'esercizio di una professione (nella specie quella di revisore contabile), fissare una data entro la quale questi ultimi requisiti debbano essere posseduti dagli interessati, e dopo la quale invece valga la disciplina definitiva, e' manifestamente irragionevole la scelta del legislatore che, nel riaprire la disciplina transitoria per la iscrizione al registro dei revisori contabili, ha omesso di considerare che, al momento della entrata in vigore della legge, vi era una sessione di esami ancora parzialmente in corso, sicche' lo sbarramento temporale rigido introdotto determina una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stesa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla causale durata delle prove.». Dall'attenta disamina della decisione della Corte si desume il principio in forza del quale uno sbarramento legislativo temporale ancorato al dato «casuale» della durata della procedura selettiva (quale quello fissato dall'art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008) crea una ingiustificata ed inammissibile disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost. tra soggetti che hanno partecipato alla stessa procedura concorsuale. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordina la non operativita' del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento - vale a dire, all'avvenuta conclusione - della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180. Alla luce delle considerazioni che precedono e' sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012. Il Presidente: Allegretta L'estensore: Cocomile