N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 2012
Ricorso per conflitto tra enti n. 7 depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (della Regione autonoma della Sardegna) . Pesca - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012" - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione in tema di fissazione delle norme concernenti il procedimento e l'autorizzazione delle imbarcazioni tonniere e delle tonniere fisse alla campagna di pesca annuale - Denunciato esercizio da parte dello Stato di funzioni amministrative della Regione in tema di regolamentazione dell'attivita' di pesca - Violazione delle relative norme statutarie e delle norme di attuazione dello Statuto - Violazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' - Lamentata sottrazione di competenze regionali in difetto di motivazione sulla necessita' di tale accentramento in capo al Ministero - Violazione delle norme comunitarie in materia - Violazione della competenza della Regione volta all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea - Violazione del principio della sostenibilita' socioeconomica della pesca al tonno rosso e del principio di parita' di trattamento dei settori della pesca - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del potere esercitato e di annullare l'atto impugnato - Istanza di sospensione. - - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 aprile 2012. - - Costituzione, artt. 3, 5, 117 e 119, anche in riferimento all'art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, al Regolamento del Consiglio UE 17 gennaio 2012, n. 44, alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ratificata dalla legge 4 giugno 1997, n. 169), alla Raccomandazione 10-04 della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e all'art. 3 del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 6; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, artt. 1 e 2; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1.(GU n.27 del 4-7-2012 )
della Regione autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923) in persona del suo Presidente Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto e in forza di delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/40 del 18 aprile 2012, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (C.F.: LDDTZIN52T59B354Q; fax: 070.6062418; PEC: tledda@pec.regione.sardegna.it) e Prof. Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G; fax: 06.90236029; PEC: massimoluciani@ordineavvocatiroma.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2012, recante «Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675). Fatto 1. - Il presente conflitto trae origine dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2012, recante "Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675). Di esso si chiede l'annullamento previa sospensione. 1.1.- Per comodita' di lettura e praticita' d'esposizione, e' opportuno riportare integralmente il contenuto dell'impugnato decreto: «Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. l, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle unita' da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per la campagna di pesca 2012; Considerato che, al termine dei lavori della 22a sessione ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di confermare, anche per la campagna di pesca 2012, la piena vigenza della raccomandazione ICCAT n. 10-04, con particolare riguardo alla definizione del totale ammissibile di cattura (TAC); Visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2012, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)»; Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unita' da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita' 2012, non puo' essere inferiore ai parametri di sostenibilita' economica, ambientale e sociale, cosi' come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT; Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalita' e nei termini fissati dal predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2011, i predetti parametri di sostenibilita' economica, ambientale e sociale sono stati raggiunti da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 44/2012, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unita' autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'; Ritenuta necessaria la costituzione di una riserva a disposizione dell'amministrazione per far fronte agli andamenti delle catture effettive rispetto ai massimali attribuiti ai diversi sistemi; Ritenuto necessario suddividere, per la campagna di pesca 2012, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde scongiurare l'eventuale ripetersi di un eccesso di pesca come verificatosi nel corso della precedente annualita' 2011; Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2012, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformita' ai medesimi criteri adottati, nel corso della precedente annualita' 2011, con decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011; Vista la nota n. 402, in data 22 marzo 2012, con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione autonoma Sardegna ha proposto, incicandone anche la consistenza, l'attribuzione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse operanti nel proprio ambito territoriale; Considerata la necessita' di incrementare il numero dei porti designati ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione negli spostamenti tra le aree abituali di pesca ed i medesimi punti di sbarco; Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento; Considerata l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2012; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che, nella riunione del 21 marzo 2012, ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Il contingente complessivo, pari a 1.787,91 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2012, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: |=========================|===============|=========================| | SISTEMA | % | Tonnellate | |=========================|===============|=========================| | Circuizione (PS) | 77,051 | 1.377,60 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Palangaro (LL) | 11,000 | 196,67 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Tonnara fissa (TRAP) | 6,712 | 120,00 | |-------------------------|---------------|-------------------------| |Pesca sportiva/ricreativa| 1,957 | 35,00 | | (SPOR) | | | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Quota non divisa (UNCL) | 0,280 | 5,00 | |-------------------------|---------------|-------------------------| | Riserva (*) | 3,000 | 53,64 | |=========================|===============|=========================| (*) Con priorita' di assegnazione in ordine cronologico a fronte di superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca. 2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2011, modificate a seguito delle ulteriori procedure di concentrazione ed in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1. 3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2009, modificate in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1. 4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2012 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell'ultimo triennio (2009-2011), hanno evidenziato valori significativi, in termini di esercizio effettivo dell'attivita'. Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell 'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalita' di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorita' Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali, pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle tonnare fisse autorizzate sono indicate nel predetto allegato C e sono state determinate in conformita' alle indicazioni fornite dalla Regione autonoma Sardegna, con la nota in premessa citata. 5. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 6. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". 1.2.- Per completezza, si deve osservare che gli allegati A, B, C e D al decreto ministeriale gravato (di seguito anche semplicemente "decreto") recano le indicazioni delle navi tonniere e delle tonnare fisse ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2012 e del rispettivo contingente di pesca assentito, oltre che l'elenco dei porti autorizzati allo sbarco del pescato. Il decreto, all'allegato C, ha ammesso alla campagna di pesca tre tonnare fisse, attribuendo alla Carloforte Tonnare P.I.A.M. S.r.l. una quota di 75,41 ton.; alla Tonnara Su Pranu Portoscuso S.r.l. una di 38, 27 ton.; alla "Tonnare Sulcitane" S.r.l. una di 6,32 ton. Le imprese armatrici delle suddette tonnare sono tutte residenti nella Regione Sardegna e gli impianti di pesca sono tutti stabiliti nel mare antistante la terraferma della Regione. Deve essere altresi' notato che il decreto ha ammesso alla campagna di pesca 2012 dodici navi con sistema a "Circuizione PS", assegnando ad ognuna un contingente di pesca di almeno 100 tonnellate circa (addirittura spicca il dato delle 221,307 ton. attribuite all'imbarcazione "Maria Grazia", peraltro l'unica per la quale aumenti la quota assentita rispetto all'armo precedente), salvi i due vascelli per i quali e' prevista una quota comunque maggiore alle 70 ton. (si veda l'allegato A). 2.- Il decreto ministeriale menzionato in epigrafe e' stato impugnato dinanzi il TAR del Lazio con due distinti ricorsi proposti sia dall'odierna ricorrente sia dalla Tonnare Sulcitane S.r.l., rispettivamente rubricati ai nn. 3643 e 3629 del R.G. 2012. Entrambi i ricorrenti nei menzionati giudizi hanno fatto istanza di idonee misure cautelari al Giudice amministrativo, che si e' in proposito pronunciato con le ordinanze 30 maggio 2012, rispettivamente n. 1924 e 1926, entrambe depositate in data 31 maggio 2012. In tali pronunce il TAR del Lazio, rilevato preliminarmente "le questioni sollevate" necessiterebbero "dell'approfondimento tipico della sede di merito", ha affermato che: "appare rilevante la circostanza che la pesca a circuizione puo' essere svolta in un arco temporale limitato (16 maggio-14 giugno 2012) tanto che l'eventuale sospensione del decreto impugnato rischierebbe di non rendere utilizzabile la quota percentuale assegnata a tale sistema (come agli altri sistemi, del resto)"; "ogni altra misura cautelare adottata dal Collegio che consenta, in via cautelare, una diversa ripartizione delle quote tra i vari sistemi rischierebbe di invadere la discrezionalita' dell'amministrazione resistente, peraltro senza il necessario contraddittorio con tutte le parti interessate". 2.1.- Nelle ordinanze citate al punto precedente si da' anche conto del fatto che "con DM 23 maggio 2012 (non impugnato, allo stato, dalla ricorrente), il Ministero resistente ha ripristinato «la quota indivisa di 120 tonnellate» per le tonnare fisse senza operare una ripartizione tra le singole tonnare, come invece previsto con decreto impugnato del 3 aprile 2012". Sulla questione si insistera' piu' avanti nella formulazione dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Sin d'ora, comunque, si puo' anticipare che il provvedimento richiamato dal TAR del Lazio si e' limitato, per quanto concerne l'autorizzazione alla pesca con il sistema delle tonnare fisse, a eliminare la quota massima di pescato assentito alle tre tonnare gia' autorizzate con il decreto qui impugnato, permettendo a ciascuna di esse di sforare quei limiti, purche' non venga superata la quota totale riservata al sistema di pesca con tonnara fissa. In seguito all'emanazione del d. m. 23 maggio 2012, la Regione Sardegna ha trasmesso la Nota dell'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma Agro-pastorale 31 maggio 2012, prot. n. 834/GAB, indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. In tale Nota si rappresenta che "Visti i contenuti del decreto direttoriale n. 13718 del 23.5.2012, considerato che le disposizioni previste non sono soddisfacenti e non tengono conto di quanto richiesto dall'Amministrazione regionale, si chiede che lo stesso venga sostituito e sia prevista una quota di pesca individuale per singolo impianto di tonnara con la possibilita' di trasferire le quote tra i diversi operatori, analogamente a quanto previsto per gli altri sistemi, e che eventuali sforamenti della quota di pesca siano coperti dalla quota di riserva. Si chiede, inoltre, l'immediata abrogazione del divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) e si propone un aumento della quota non divisa prevista dal D.M. n. 5595 del 3.4.2012, con correlativa diminuzione delle quote dedicate alla pesca sportiva/ricreativa e soprattutto della quota assegnata al sistema della circuizione". Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 3 aprile 2012, recante "Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675), e' costituzionalmente illegittimo e gravemente lesivo degli interessi e delle attribuzioni costituzionali della Regione Autonoma della Sardegna, sicche', previa sospensione, merita l'annullamento per i seguenti motivi di Diritto Premessa. In via del tutto preliminare occorre rilevare che nel presente conflitto vengono in considerazione le attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna e il regime costituzionale dei suoi rapporti con lo Stato. E' evidente, dunque, il tono - appunto - costituzionale del conflitto, che deve essere scrutinato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale. La vicenda (parzialmente) consumatasi dinanzi il TAR del Lazio, pertanto, non ha, qui, alcuna rilevanza. 1.- Violazione dell'art. 3 della 1. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", e dell'art. 117 Cost. L'art. 3, comma 1, lett. l), dello Statuto d'autonomia attribuisce alla Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di "caccia e pesca" (competenza confermata dall'art. 117, commi 3 e 4, Cost.). Nel determinare le disposizioni relative alla quota individuale di pescato assentito a ciascuna delle tonnare fisse della Sardegna e alle imbarcazioni sarde che utilizzano il c.d. sistema di pesca a "Palangari (LL)", lo Stato ha violato tale competenza legislativa esclusiva della Regione. E', infatti, appannaggio esclusivo del legislatore regionale il dettare disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative alla campagna di pesca (procedimento, domande, criteri di valutazione delle medesime, autorita' amministrativa incaricata, forme e modalita' dei controlli, etc.). Adottando il decreto impugnato, invece, lo Stato ha impedito alla Regione lo svolgimento di tale competenza legislativa, violando le richiamate disposizioni statutarie e costituzionali. Ne' si potrebbe eccepire che la questione per cui e' causa debba essere ricompresa nella materia "tutela dell'ambiente". Questa difesa non ignora (ed anzi, sull'argomento si insistera' nei successivi motivi di ricorso) le finalita' di tutela ambientale della normativa sulla pesca al tonno rosso. Pur tuttavia, tali finalita' sono protette attraverso la determinazione del totale ammissibile di cattura stabilito dall'Unione Europea in conformita' agli accordi internazionali (si vedano, per l'anno in corso, le disposizioni del Reg. UE n. 44 del 2012). Nel rispetto del sistema di contingentamento delle quote di pesca e della rimanente normativa posta a specifico presidio dei beni ambientali (quali le modalita' di pesca e i periodi di pesca), le determinazioni ulteriori devono ricomprendersi specificamente nella materia "pesca", di competenza esclusiva della Regione. A quest'ultima, pertanto, compete la fissazione delle norme concernenti il procedimento e l'autorizzazione delle imbarcazioni tonniere e delle tonnare fisse alla campagna di pesca annuale. E' da rilevare che la ricorrente, con nota del 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e alla Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e l'Acquacoltura, ha espresso riserve sullo schema del decreto qui impugnato, ritenendo che la Regione Sardegna dovesse essere ritenuta la "Amministrazione competente per la ripartizione della quota assegnata a livello nazionale in quote individuali per singolo impianto di tonnara", affermando che la gestione decentrata consentirebbe una migliore gestione della quota complessiva assegnata alle tonnare fisse gestite dalle imprese residenti nella Regione, garantendo migliori opportunita' di presenza nel mercato di tali imprese, vitali per l'economia regionale. A questo proposito si deve ulteriormente ricordare che l'attivita' delle tonnare fisse (con le relative autorizzazioni di pesca al tonno rosso) puo' e deve essere valutata non solamente in base a criteri attinenti all'attivita' ittico-industriale, ma anche in relazione all'inserimento della stessa nel contesto socio-economico e culturale in cui si inserisce (lo stesso decreto impugnato, infatti, riconosce "l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' [...]"). Per tali motivi deve essere il legislatore regionale a stabilire in che modo debbano essere individuati i sistemi di pesca e gli operatori autorizzati a svolgere la pesca al tonno rosso. Attualmente, invece, il decreto impugnato impedisce persino la selezione, da parte della Regione, del richiedente piu' idoneo ad ottenere la concessione di uno specchio d'acqua per il posizionamento di una tonnara fissa. 2.- Violazione degli artt. 3 e 6 della I. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", nonche' del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e d. 1gs. 6 febbraio 2004, n. 70. Se lo Stato, con l'adozione del menzionato decreto, ha violato la competenza legislativa esclusiva della Regione, a piu' forte ragione sono state usurpate le funzioni amministrative in materia di "pesca". Esse, infatti, sono di sicura spettanza della ricorrente in primo luogo in forza degli artt. 3 e 6 dello Statuto. L'art. 6 prevede che "La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a nonna degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica". Esso, dunque, fissa il principio del parallelismo nella titolarita', in capo alla Regione Sardegna, di competenze legislative e funzioni amministrative. Dato che l'art. 3, conuna l, lett. i), dello Statuto elenca, tra le competenze legislative esclusive della Regione, la "pesca", e' evidente che col decreto impugnato lo Stato ha esercitato fimzioni amministrative che non gli spettavano. In particolare, lo si ribadisce, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha esercitato funzioni amministrative in tema di regolamentazione dell'attivita' di pesca, specialmente attraverso il rilascio di autorizzazioni e di c,oncessioni (piu' precisamente, di permessi speciali di pesca) per la campagna di pesca del 2012, che sono di sicuro appannaggio della ricorrente. Che sia cosi e' ancor meglio chiarito dalle disposizioni del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale", che ha trasferito all'Amministrazione regionale le funzioni "concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca" (articolo 1) e ha previsto che "i provvedimenti concernenti le concessioni di pesca" siano "adottati dall'Amministrazione regionale". Come si vede, il procedimento e il relativo provvedimento di autorizzazione alla campagna di pesca per il 2012 sarebbero di sicura spettanza regionale. Tanto, lo si ripete, vale in particolare per quanto concerne le tonnare fisse, in quanto esse sono direttamente collocate nel tratto di mare subito antistante la Sardegna. In definitiva, l'adozione del decreto impugnato da parte dello Stato urta in maniera cosi evidente con le norme di attuazione dello Statuto ora richiamate che ogni ulteriore argomentazione appare superflua. Non basta. Le attribuzioni della ricorrente sono state ancor piu' rafforzate dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura". In particolare, l'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 70 del 2004 ha trasferito alla Regione "tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici". La sicura spettanza regionale delle funzioni amministrative in tema di pesca trova ulteriore conferma nelle successive disposizioni del d. lgs. n. 70 del 2004 che enumerano le competenze che restano riservate allo Stato. Esse sono: i) l'elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale (articolo 1, comma 2); ii) il riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; iii) gli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; iv) la prevenzione e la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agario; v) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni a livello nazionale; vi), la ricerca e la sperimentazione svolte da istituti e laboratori nazionali (articolo 2, comma 1); vii) i "compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale" in un elenco di materie, tra cui la "gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia" (articolo 2, comma 2). Come si vede, al Ministero sono state riservate o talune specifiche funzioni che nulla hanno a che fare con la questione per cui e' causa, o lo svolgimento delle linee di indirizzo generale della disciplina. Nel caso che ne occupa, invece, lo Stato ha esercitato le funzioni pubbliche in maniera dettagliata, con un decreto che ha (in larga parte) natura provvedimentale e che, per i soggetti individuati nei rispettivi allegati, ha valore di autorizzazione alla campagna di pesca 2012. In definitiva, il decreto in esame deve essere annullato perche' il Ministero, con esso, ha usurpato competenze amministrative attribuite alla Regione Sardegna. 3.- In via subordinata rispetto ai primi due motivi di ricorso: violazione degli artt. 3 e 6 della legge cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", nonche' degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. I motivi di ricorso articolati ai punti precedenti dimostrano incontrovertibilmente - si confida - l'illegittimita' costituzionale del decreto impugnato, oltre che la fondatezza della rivendicazione, da parte della ricorrente, della competenza illegittimamente esercitata dallo Stato. In subordine rispetto ai vizi cosi dedotti si deve ulteriormente osservare quanto segue. 3.1.- Come codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha messo in luce a partire dalla sent. n. 303 del 2003, lo Stato puo' attrarre in sussidiarieta' le funzioni amministrative attribuite alle Regioni solo qualora non sia altrimenti possibile soddisfare l'istanza unitaria che a tali funzioni e' sottesa. In tali circostanze, pero', per valutare se vi sia stata corretta "applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina" (cosi', ancora, la sent. n. 303 del 2003). Nel caso in esame, invece, quand'anche l'Amministrazione statale avesse ravvisato le condizioni per l'attrazione in sussidiarieta' dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte con il decreto in esame (cosa di cui non si fa alcuna menzione nel decreto impugnato e che la ricorrente non ammette ne' concede), non e' stata raggiunta, a questo fine, l'intesa con la Regione, livello di governo titolare in via principale di dette funzioni. Tra i considerando del decreto impugnato, invero, si legge che l'Autorita' procedente ha acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura e avrebbe tenuto conto della nota dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione autonoma Sardegna n. 402 del 22 marzo 2012, "con la quale l'Assessorato ha proposto, indicandone anche la consistenza, l'attribuzione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse operanti nel proprio ambito territoriale". E' evidente che nessuno dei due elementi integra la fattispecie dell'intesa con la Regione ricorrente. 3.2.- Quanto al parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, si deve innanzitutto evidenziare che essa e' composta, tra gli altri, da "quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 3, comma 1, lett. k), del d.lgs. n. 154 del 2004). Cio' significa che non si tratta di sede idonea all'intesa (e non rileva se, in fatto, un rappresentante della ricorrente fosse presente). In ogni caso, a questo proposito, si veda l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, in cui si prevede che "Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano". Ne' si potrebbe obiettare che il parere della Commissione consultiva centrale possa essere ritenuto una forma idonea per il necessario coinvolgimento delle Regioni (in particolare della ricorrente, cui sono attribuite specifiche competenze dallo Statuto e dalle norme relative di attuazione), sia perche' la Commissione disciplinata dall'art. 3 del d. lgs. n. 154 del 2004 e' un organo di natura prettamente tecnica, sia perche' non e' costituita da rappresentanti di tutte le Regioni, sia perche', nella specie, le tesi della ricorrente sono rimaste interamente disattese, come agevolmente si rileva dal contenuto del decreto impugnato. In secondo luogo, si deve ricordare che le competenze della suddetta Commissione sono indicate nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 154 del 2004, in cui si dispone che "la Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'". Il compito istituzionale della Commissione, dunque, e' quello di rendere pareri, non di promuovere o concludere accordi o intese tra le parti. Cio' premesso, e' del tutto evidente che rendere un parere e' cosa ben diversa dal promuovere o stipulare un'intesa. Il parere, come noto, e' una dichiarazione di scienza, mentre l'intesa, indicando il raggiungimento di un accordo tra le due parti, implica una dichiarazione di volonta'. Del resto, la diversita' ontologica e funzionale che sussiste tra intesa e parere e' chiarita dallo stesso legislatore statale nella regolamentazione del sistema delle conferenza di cui al cit. d.lgs. n. 281 del 1997 (per tutti valga l'art. 9, comma 1, del decreto delegato ora citato, in cui si enumerano, distinguendole, le funzioni della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, prevedendo che "la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane"). Da ultimo, si deve ric,ordare che non sono mancati casi in cui codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni di legge che non prevedevano, oltre al coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in seno alla Conferenza Stato-Regioni, anche un coinvolgimento diretto della singola Regione che poteva far valere una posizione che la distingueva dalle altre in fatto o in diritto (ci si riferisce, ad esempio, alla sent. n. 33 del 2011, in cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 "nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari"). 3.3.- Per quanto, invece, concerne la cit. Nota assessorile n. 402 del 22 marzo 2012, in essa l'Amministrazione ricorrente ha esposto quanto seg-ue: "alla luce degli esiti della riunione della Commissione Centrale per la Pesca e l'Acquacoltura del 21 marzo si ribadisce l'insoddisfazione per la quota complessivamente assegnata al sistema tonnare fisse e ner il mancato accoglimento di quanto richiesto con le precedenti note". Solo ribadito il dissenso per il contenuto del decreto l'Assessorato ha formulato un'apposita proposta circa la ripartizione delle quote tra le tre tonnare della Sardegna, al fine di indicare "la modalita' di calcolo piu' corretta" per la suddivisione della quota assentita al comparto delle tonnare fisse. In altri termini, dunque, non c'e' stata alcuna intesa tra Stato e Regione ricorrente. Anzi, per la verita', non e' dato rilevare, da parte dello Stato, nemmeno il tentativo di raggiungere un accordo con la Regione circa la quota di pesca da riservare alle tonnare fisse e per le altre questioni oggetto del decreto impugnato. Ben diverso il contegno della ricorrente, che a piu' riprese ha cercato un'interlocuzione con il Ministero nell'opportuna sede istituzionale. Gia' in data 26 gennaio 2012, l'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione ricorrente indirizzava la Nota prot. n. 126/GAB al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ai componenti della Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e l'Acquacoltura. In quella sede la ricorrente, ricordata la "notevole importanza per la tradizione e l'economia della Regione Sardegna" della pesca al tonno rosso, specie per la "zona sud occidentale dell'Isola" nonche' le difficolta' incontrate dal sistema delle tonnare fisse causate "oltre che dall'estrema irregolarita' delle catture anche dal sistema di gestione dello stock del tonno rosso che ha portato ad una progressiva riduzione della quota di cattura senza tenere conto delle peculiarita' dell'attivita'", lamentava "l'assenza di una preventiva consultazione Stato-Regione nelle sedi piu' adeguate per la discussione dei criteri di' ripartizione tra le diverse subaree geografiche e i relativi sistemi imprenditoriali delle opportunita' di cattura, anche in riferimento alle specifiche competenze della Regione Autonoma della Sardegna in materia di pesca di cui allo Statuto ed alle successive disposizioni di attuazione". Preso atto dell'assenza di un'idonea sede di confronto istituzionale, la Regione, nella medesima Nota, enumerava una serie di misure da adottare per la gestione del contingente di pesca del tonno rosso, quali il "riconoscimento di una q_uota individuale, non inferiore a 100 tonnellate, per le tonnare fisse della Sardegna"; la "modifica del sistema di rilascio delle licenze di pesca speciale del tonno"; il "riconoscimento di una quota alle imbarcazioni sarde che utilizzano il sistema palangari". La Regione ribadi' con forza le proprie riserve nella successiva Nota del 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB. In particolare in tale Nota si rimarcava: "la notevole importanza che l'attivita' delle tonnare fisse ricopre per l'economia della Regione Sardegna, in particolare per la zona sud-occidentale dell'Isola, e [...] la necessita' che le stesse siano salvaguardate con misure di gestione specifiche". Cio' premesso, si affermava che le disposizioni recate dalla bozza di decreto sottoposto alla Commissione per il parere "non consentirebbero alle tre tonnare fisse attive nell'Isola, Isola Piana-Carloforte, Capo Altano Portoscuso e Porto Paglia-Gonnesa, di sostenersi economicamente, con gravi danni per l'economia della zona", e che "la quota di 120 tonnellate, prevista nella bozza di decreto [...] e' inconciliabile con l'equilibrio economico delle tre tonnare fisse sarde". Non basta. L'odierna ricorrente metteva in evidenza le proprie attribuzioni in materia in forza dello Statuto e delle successive norme di attuazione e, pertanto, chiedeva che l'Amministrazione regionale fosse "individuata quale Amministrazione competente al rilascio dei permessi speciali per la pesca del tonno rosso con il sistema delle tonnare fisse nei limiti delle quote assegnate", al fine di "evitare i limiti creati dal sistema attuale previsto dal Decreto Ministeriale del 20 settembre 2007 che non permette all'Amministrazione regionale di operare una valutazione comparativa per la scelta del richiedente piu' idoneo ad ottenere la concessione di uno specchio acqueo per il posizionamento di una tonnara fissa". La Regione riteneva, altresi', di dover essere "individuata quale Amministrazione competente per la ripartizione della quota assegnata a livello nazionale in quote individuali per singolo impianto di tonnara", misura "piu' volte chiesta e sollecitata dalle societa' che gestiscono le tonnare fisse, in quanto consentirebbe una gestione migliore della quota complessiva e garantirebbe pari opportunita' rispetto agli operatori autorizzati all'utilizzo di altri sistemi". In conclusione sul punto, appare incontrovertibile che la Regione Sardegna non solo ha palesato e motivato la propria contrarieta' allo schema di decreto poi approvato dal Ministero, ma ha anche contestato la titolarita' stessa di tale competenza in capo all'Amministrazione statale, e ha invocato l'apertura di uno specifico confronto istituzionale tra Stato e Regione. Tutte queste richieste sono state disattese dall'Amministrazione statale, con la conseguenza della violazione degli artt. 3 e 6 dello Statuto, degli artt. 117 e 119 Cost., dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' di cui agli artt. 117 e 119 Cost. 4. - Ancora in via subordinata rispetto ai primi due motivi di ricorso, violazione degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", degli artt. 117 e 119 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 sgg. Cost. Ancora in via subordinata rispetto agli assorbenti vizi di legittimita' gia' esaminati, si deve osservare quanto segue. Data la spettanza alla Regione Sardegna, in via principale, delle funzioni amministrative in materia di "pesca" ai sensi degli arti. 3 e 6 dello Statuto, nonche' in ragione delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965 e al d.lgs. n, 70 del 2004, nel caso che lo Stato avesse ravvisato le condizioni per l'attrazione in sussidiarieta' delle funzioni amministrative esercitate con il decreto in esame (circostanza che la Regione, si ripete, non ammette e non concede), nel decreto medesimo si sarebbe dovuto dare una compiuta motivazione delle ragioni che impedirebbero alla Regione Sardegna di provvedere in materia, motivazione che e' del tutto assente. La questione e' stata affrontata nella gia' citata sentenza n. 303 del 2003, in cui si afferma che "nel congegno sottostante all'art. 118, l'attrazione allo Stato di funzioni amministrative da regolare con legge non e' giustificabile solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale. Ben puo' darsi, infatti, che nell'articolarsi del procedimento, al riscontro concreto delle caratteristiche oggettive [della funzione amministrativa da svolgersi], la pretesa statale di attrarre in sussidiarieta' le funzioni amministrative ad essa relative risulti vanificata, perche' l'interesse sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo Stato, non solo alleghi, ma argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria capacita' di svolgere in tutto o in parte la funzione". A questo proposito si deve ricordare che: i) nel caso di specie lo Stato non ha nemmeno tentato di perseguire l'intesa con la Regione Sardegna; ii) la ricorrente ha a piu' riprese cercato un'interlocuzione con il Ministero; iii) nel carteggio di cui si e' dato conto si e' indicato che la Regione postulava - suffragando tale rivendicazione con dovizia d'argomentazione - di essere il livello di Governo piu' idoneo ad adottare i provvedimenti di autorizzazione alla pesca per le imprese armatrici della Sardegna; iy) la Regione indicava, altresi', le modalita' di espletamento di tali funzioni in armonia con lo Stato. Tutto cio' considerato, appare evidente che il decreto impugnato e' viziato per difetto di motivazione e, pertanto, e' violativo dell'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza, in correlazione con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale e con le disposizioni del d.P.R. n. 1627 del 1965 e del d. lgs. n. 70 del 2004, in quanto la Regione Sardegna si e' vista sottrarre le proprie competenze in materia di "pesca" senza che vi sia stata alcuna motivazione sulla necessita' che tali funzioni fossero accentrate in capo al Ministero. Non basta. Il difetto di motivazione, che si riverbera nell'indebita usurpazione delle competenze regionali e nella violazione del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione, e' ancor piu' aggravato dal fatto che la Regione Sardegna, nelle Note 26 gennaio 2012 e 20 marzo 2012, aveva rivendicato sia la titolarita' formale delle funzioni amministrative di cui e' causa, sia la possibilita' concreta di svolgere tali funzioni in perfetta armonia con lo Stato, attraverso il rilascio dei permessi speciali per la pesca del tonno per le navi tonniere con sistema di pesca a "Palangaro (LL)" e le tonnare gestite da imprese residenti nella Regione Sardegna. 5.- Violazione degli arti. 3 e 6 della legge cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", dell'art. 117 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 sgg. Cost. Il decreto impugnato e' ulteriormente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 6 dello Statuto (per un diverso profilo), oltre che degli artt. 117, somma 6 e del principio di leale collaborazione. Questo perche' il d. m. 3 aprile 2012 non reca solo misure di natura provvedimentale, ma detta anche disposizioni di carattere piu' generale, peraltro rivolte proprio alle tonnare fisse. Ci si riferisce al comma 4, secondo periodo, dell'unico articolo che compone il dispositivo del decreto, in cui si dettano regole sull'attivita' delle tonnare non ammesse alla campagna di pesca 2012, peraltro prescrivendo che l'autorita' incaricata di autorizzare l'attivita' di pesca sportivo/turistica sia "la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero", cui va formulata "espressa domanda", e che la funzione di vigilanza sia attribuita alla "locale Autorita' marittima", che deve essere "tempestivamente informata" dello svolgimento di tale attivita'. E' del tutto evidente, dunque, che in questo modo lo Stato ha dettato nonne di rango regolamentare in materie che esulano dalla propria potesta' normativa, in violazione dell'art. 117, comma 6, Cost. e dell'art. 6 dello Statuto. Analogamente a quanto si e' gia' detto in precedenza, si deve rilevare che, quand'anche lo Stato avesse rilevato le condizioni per l'attrazione in sussidiarieta' di tale funzione regolatrice della materia, il decreto rimarrebbe illegittimo, dato che il Ministero non ha ne' raggiunto ne' (ed e' il profilo di maggiore gravita') promosso l'intesa con le Regioni (specie con la ricorrente, titolare di specifiche attribuzioni statutarie), titolari della potesta' regolamentare in via principale. 6.- Violazione degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", violazione del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70; degli artt. 3 e 117 Cost., in riferimento all'art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'UE n. 302 del 2009. Il contesto normativo in cui si colloca il decreto impugnato evidenzia anche ulteriori profili di illegittimita' costituzionale del medesimo. Come si evince dallo stesso decreto impugnato, la risorsa ittica del tonno rosso e' oggetto di tutela internazionale, in virtu' della "Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico", adottata a Rio de Janeiro nella Conferenza tenutasi tra il 2 e il 14 maggio 1966, del successivo protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' dell'atto finale e relativo protocollo con regolamenti interno e finanziario, fatti a Madrid il 4 maggio 1992, tutti ratificati in forza di legge 4 giugno 1997, n. 169. La Convenzione ha istituito la Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico - ICCAT, che, anno per anno, redige una raccomandazione vincolante per gli Stati firmatari della Convenzione, salva espressa riserva. Con queste raccomandazioni si regola la stagione di pesca e si definiscono i contingenti autorizzati agli Stati firmatari della Convenzione. Con ulteriori raccomandazioni, poi, l'ICCAT definisce le linee generali per la conservazione della risorsa ittica tutelata. Anche l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sopra citata a far data dal 14 novembre 1997 (cfr. il considerando n. 1 del Reg. UE n. 302 del 2009) e, in ragione della "Raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, la cui durata e' prevista fino al 2022" (cosi' il considerando n. 2 del medesimo Regolamento) il Consiglio dell'U.E. ha adottato il cit. Reg. 6 aprile 2009, n. 302, "concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo". Detto Regolamento "stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte della Comunita', di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)" (art. 1). L'art. 4 del regolamento prevede che "Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo" (comma 2). Tale piano di pesca annuale specifica, tra l'altro: "il metodo utilizzato per l'assegnazione dei contingenti"' (cosi' l'art. 4, comma 3, lett. a) del regolamento, riferendosi in particolare ai contingenti per le navi tonniere). Il decreto in esame, invece, difetta di ogni motivazione circa l'indicazione dei criteri utilizzati per la definizione della quota di pesca assentita nella determinazione dei contingenti tra i vari sistemi di pesca, limitandosi ad enumerare le quote individuali di cattura assegnate alle singole navi e alle singole tonnare, irragionevolmente (e quindi in violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alle norme costituzionali e statutarie che tutelano l'autonomia della ricorrente) disponendo in assenza della definizione di un piano e di un metodo di valutazione. In questo modo lo Stato non solo ha esercitato le competenze attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle norme di attuazione dello Statuto (d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70) alla Regione Sardegna, ma lo ha fatto anche in violazione della disposizione di diritto comunitario sopra menzionata eppercio' in conseguente violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. Non basta. Cosi' facendo, lo Stato ha impedito, altresi', alla Regione Sardegna di esercitare la sua competenza volta "all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea", attribuita dall'art. 117, comma 5, Cost. 7.- Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 119 Cost., degli artt. 3 e 6 della I. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna"; del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70; degli artt. 3, 117 e 119 Cost., anche in riferimento al Regolamento del Consiglio dell'UE 17 gennaio 2012, n. 44. Nell'ambito del contesto normativo che si e' brevemente ricostruito nelle pagine precedenti si e' visto che l'ICCAT definisce con raccomandazione i contingenti di pesca assentiti alle Parti contraenti per ogni stagione annuale di pesca. Come ricordato anche nelle motivazioni del decreto impugnato, "al termine dei lavori della 22a sessione ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di' confermare, anche per la campagna di pesca 2012, la piena vigenza della raccomandazione ICCAT n. 10-04, con particolare riguardo alla definizione del totale ammissibile di cattura (TAC)". Di conseguenza il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il Regolamento UE n. 44 del 2012, "che stabilisce, per il 2012, le possibilita' di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali" (cosi' l'intitolazione del menzionato Regolamento). L'ottavo considerando del Reg. UE n. 44 del 2012 dispone, quanto alla ripartizione interna dell'ammontare di cattura (TAC) assegnato ai diversi Stati membri, che esso sia stabilito "tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parita' di trattamento ai settori della pesca". Il decreto impugnato ribadisce tale previsione, affermando che e' opportuno "procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 44/2012, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unita' autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'". Tuttavia, lo Stato ha disatteso le indicazioni pervenute dalla Regione Autonoma della Sardegna con la gia' cit. Nota 126/GAB del 26 gennaio 2012, che indicava la quota minima per ogni tonnara fissa in 100 ton. di pescato, nonche' le indicazioni pervenute dalla Regione Sardegna con la cit. Nota 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB, in cui si dava conto del fatto che la quota di 120 tonnellate stabilita per tutte e tre le tonnare sarde "e' inconciliabile con l'equilibrio economico delle tre tonnare fisse sarde ne' si puo' accettare che possa essere consentito di partecipare alla campagna di pesca 2012 solo alle due tonnare che nel corso dell'ultimo triennio hanno evidenziato i maggiori valori in termini di esercizio dell'attivita'. Una disposizione del genere determinerebbe la chiusura di una delle societa' che attualmente gestiscono le tonnare fisse e la conseguente perdita di posti di lavoro in un'area gia' gravemente interessata da una profonda crisi economica. Considerata l'esperienza della passata stagione di pesca, considerati inoltre i notevoli costi d'esercizio di una tonnara fissa, si ritiene che sia necessaria una quota di almeno 100 tonnellate per singola tonnara fissa". Il decreto in esame, riservando al sistema di pesca a tonnara fissa solamente il 6,7% dell'ammontare complessivo attribuito all'Italia, per un totale di 120 ton., viola dunque il principio della sostenibilita' socio-economica della pesca al tonno rosso e il principio di parita' di trattamento dei settori della pesca, che pure era stato richiamato dalla Regione Sardegna nell'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che, si e' visto, e' fissato dalla normativa comunitaria. Che sia cosi' e' dimostrato, altresi', da documenti e provvedimenti adottati negli scorsi anni dalla stessa amministrazione statale e dalla Commissione Europea. Ci si riferisce, in particolare, al Decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011 del Direttore generale del dipartimento delle politiche europee ed internazionali, direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale decreto rispondeva alla Nota della Commissione Europea 8 febbraio 2011, n. 139727 "con la quale la Commissione europea ha formulato alcune riserve sul piano annuale di pesca" al tonno rosso (cosi, testualmente, il menzionato decreto direttoriale). Tale piano di pesca prevedeva, per il sistema a tonnara fissa, sei impianti autorizzati per un contingente complessivo di cattura pari a 120 ton. A questo proposito, "con riferimento al sistema «tonnara fissa (TRAP)», la Commissione europea ha evidenziato di incrementare il contingente di cattura ad esso assegnato e/o prevedere la riduzione del numero degli impianti autorizzati per l'annualita' 2011" (si e' riportato ancora il testo del citato decreto direttoriale). In altri termini, la Commissione Europea lamentava che la quota di 120 ton. fosse insufficiente a garantire la sostenibilita' economica delle tonnare fisse. Proprio in ragione di questi rilievi, il piano di pesca fu modificato, riducendo le tonnare autorizzate alla pesca e, soprattutto, aumentando il contingente di pesca assentito, che e' stato portato a 140 ton. Dalla vicenda ora brevemente ricordata si deduce che il Ministero, nel predisporre il decreto per la campagna di pesca del 2012, ha totalmente dimenticato i rilievi gia' svolti dalla Commissione Europea due anni prima, riducendo il contingente di pesca destinato alle tonnare fisse addirittura al di sotto della quota che suscito' l'intervento critico della Commissione medesima. Tanto, con l'inosservanza del principio di sostenibilita' economica dell'impresa ittica e la conseguente violazione dei sopra citati parametri (anche interposti) di legittimita' costituzionale. Per le medesime ragioni, si deve rilevare che il Ministero, con il decreto impugnato, ha esercitato competenze riservate alla Regione Sardegna dagli artt. 3 e 6 dello Statuto dal d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 e dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, nonche' dagli artt. 3, 117 e 119 Cost. anche in ispregio al principio di non discriminazione e pari trattamento tra i diversi sistemi di pesca. Come si e' visto, infatti, il decreto impugnato ha enormemente privilegiato le imbarcazioni tonniere a sistema "Circuizione PS", per esse solo prevedendo una quantita' di pescato riservato in grado di garantire la sostenibilita' socio-economica dell'impresa armatrice. Con la conseguenza dell'ulteriore illegittimita' del decreto gravato. 8.- Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 119 Cost., degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n. 3 del 1948, recante "Statuto speciale per la Sardegna", del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, degli artt. 3, 9, 117 e 119 Cost., in relazione al Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ratificata in forza della I. 4 giugno 1997, n. 169, e alla Raccomandazione 10-04 della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Come si e' visto in narrativa, il decreto in esame, nel ripartire le quote tra i vari sistemi di pesca, fa riferimento alla Raccomandazione n. 10-04 dell'ICCAT, la cui applicabilita' per la stagione di pesca 2012 e' stata confermata dalla 22a sessione ordinaria dell'ICCAT medesimo. Il decreto, pero', ha assegnato al sistema delle tonnare fisse una quota estremamente esigua del totale ammissibile di cattura nazionale, pari al 6,71%. In questo modo, il Ministero non ha temuto in debito conto che la regolamentazione internazionale e comunitaria della pesca al Tonno Rosso determina un evidente favor per l'utilizzo del sistema delle "Tonnare fisse (TRAP)". La preferenza per il sistema di pesca della tonnara fissa deriva dal fatto che essa e' maggiormente selettiva sia sulla taglia degli animali pescati, sia sulle stesse specie oggetto della banchina di pesca. Essa, di conseguenza, si coniuga con le finalita' di tutela ambientale e di ricostituzione della fauna ittica che sono alla base, come si e' visto, della regolamentazione internazionale e comunitaria della pesca al tonno rosso. Queste qualita' del sistema di pesca tramite tonnara fissa non debbono certo essere dimostrate dinanzi codesta Ecc.ma Corte costituzionale, essendo fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ. In ogni caso, tanto si desume da plurimi, convergenti e inequivoci elementi della legislazione e della prassi arnministrativa di settore. Valga il vero: i) sia il Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, sia la menzionata Raccomandazione n. 10-04 dell'ICCAT, dettano un intero corpus di disposizioni intese a limitare e controllare la pesca effettuata con le navi tonniere, in particolare con il sistema a "Circuizione (PS)", insistendo su cautele che non vi sono per il sistema a "Tonnara fissa (TRAP)"; ii) in particolare, la Raccomandazione ICCAT n. 10-04, ai parr. 28 e seguenti, fissa il limite minimo di taglia delle specie pescate a 30 Kg., con l'eccezione di "catture incidentali" effettuate da navi tonniere. Per le tonnare, invece, tale eccezione non si rende necessaria, proprio perche' esse garantiscono sistemi di pesca selettivi sulla taglia; iii) ancora, l'art. 7 del cit. Reg. U.E. n. 302 del 2009 definisce il periodo annuale in cui e' consentita la pesca al tonno rosso, introducendo periodi di divieto della pesca molto restrittivi per tutti i sistemi di pesca eccezion fatta per le tonnare, proprio in ragione del fatto che si tratta di un sistema a minor impatto ambientale e che si svolge, sia per tradizione secolare che per ragioni tecniche, in periodi limitati dell'anno; iv) il sistema di pesca con la tonnara fissa e' retaggio di una tradizione secolare, che ha uno straordinario valore storico-culturale e che, ad oggi, si risolve anche in un'attrazione turistica per le zone costiere. Il principio di tradizionalita' nell'esercizio dell'attivita' di pesca al tonno e' riconosciuto anche nello stesso decreto impugnato. Tuttavia, come si e' visto, in esso si privilegia la pesca con il sistema a "Circuizione (PS)", nonostante questo manchi del particolare valore storico-culturale che caratterizza le tonnare fisse; vi) entrambi i dd. mm. 14 aprile 2005 e 20 settembre 2007 ricordano, nei rispettivi preamboli, "il basso sfruttamento delle risorse attraverso il sistema tonnara fissa, e per contro la sempre maggiore valenza turistica sotto il profilo socio-economico della medesima attivita'", specie rispetto al sistema a "Circuizione (PS)", che risulta maggiormente sfuggente ai controlli sulle modalita' e la quantita' di pesca, meno selettivo rispetto alle specie bersaglio e rispetto alla taglia degli esemplari catturati; vii) con il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008, "che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico. ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo", sono state adottate misure di emergenza necessitate dalla accertata sovraceapacita' delle navi tonniere a circuizione, ritenute responsabili del rapido esaurimento del totale ammissibile di cattura di tonno nell'Atlantico Orientale e del Mediterraneo. Nei considerando 6 e 7 del cit. Regolamento si affermava che "le possibilita' di pesca del tonno rosso [...] nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi, si considerano esaurite il 16 giugno 2008" e che "la capacita' di cattura giornaliera di una singola tonniera con reti a circuizione e' talmente elevata che il livello di cattura autorizzato puo' essere raggiunto o superato molto rapidamente". Per tali motivi la Commissione, con il citato regolamento, vieto' il proseguimento della campagna di pesca al Tonno rosso da parte delle sole navi tonniere con reti a circuizione. Alla luce di quanto ricordato, in una con le competenze regionali garantite dagli artt. 3 e 6 dello Statuto, dal d.P.R. n. 1627 del 1965 e dal d. lgs. n. 70 del 2004 (entrambi in sede di attuazione statutaria), nonche' dagli artt. 117 e 119 Cost., il decreto in esame viola anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 9 Cost., anche in relazione al Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, alla Convenzione ICTA e alla Raccomandazione 10-04 dell'ICCAT, dato che, pur asserendo di perseguire il fine della conservazione e della tutela della fauna marina, ostacola e osteggia il sistema di pesca maggiormente compatibile con l'ambiente. Istanza di sospensione cautelare La ricorrente chiede, infine, che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia adottare ogni misura cautelare idonea alla tutela interinale delle attribuzioni regionali e, in ogni caso, voglia sospendere l'efficacia il decreto impugnato. Quanto al fumus, si rimanda ai motivi di ricorso gia' enunciati supra. In ogni caso, si osserva che l'usurpazione delle competenze regionali in materia di pesca e l'assenza dell'intesa con la Regione ricorrente sono elementi che possono essere accertati gia' ad un sommario esame della questione. Quanto alpericulum, si sottolinea quanto segue. Come si e' potuto desumere dalla sintesi del sistema di regolazione della pesca al Tonno Rosso, la ripartizione dei TAC avviene, a livello internazionale, comunitario e, infine, nazionale anno per anno. Cio' considerato, appare di immediata evidenza il pregiudizio grave ed irreparabile arrecato dal decreto impugnato agli interessi della ricorrente. In ragione del fatale esaurirsi della stagione di pesca 2012 nelle more del presente giudizio, la Regione non avra' piu' modo o occasione di esercitare le proprie attribuzioni costituzionali al fine di regolamentare la pesca al tonno rosso nell'anno in corso. A questo proposito si deve ricordare che l'attivita' di pesca della tonnara fissa non avviene nel corso dell'intero anno solare, ma, in ragione dell'attraversamento del mare antistante alle coste sarde da parte dei banchi di tonni, solamente tra la primavera e l'estate di ogni anno. Tale circostanza aggrava il profilo dell'irreparabilita' del danno che incombe sulla Regione, sull'industria ittica regionale e sulle comunita' locali. Cio' premesso, appare evidente che la "comparazione degli opposti interessi" - criterio adottato dal TAR del Lazio nelle ordinanze menzionate in narrativa - giustifica la maggiore tutela per la pesca con il sistema a tonnara fissa rispetto agli altri metodi di cattura, anche perche', come ben indicato nel cit. Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008, al considerando n. 7, "la capacita' di cattura giornaliera di una singola tonniera con reti a circuizione e' talmente elevata che il livello di cattura autorizzato puo' essere raggiunto o superato molto rapidamente". Ne' rileva, qui, l'integrita' del contraddittorio vagliato dal TAR nel rigettare l'istanza cautelare, atteso che esso e', nel giudizio per conflitto, per definizione completo con la presenza degli Enti interessati. Non basta. Il cattivo esito della stagione di pesca 2012, che andrebbe a sommarsi ai danni gia' maturati nelle passate stagioni, nelle quali si e' verificato un continuo abbassamento della quantita' di pescato riservata alle tonnare fisse (si veda la tabella di cui all'allegato C del decreto impugnato) comprometterebbe senza rimedio l'industria della pesca al tonno nella Regione Sardegna, che ricopre estrema importanza per l'economia regionale e, in particolare, per la zona sud-occidentale dell'Isola, con la conseguente perdita di posti di lavoro in un'area gia' gravemente interessata da una profonda crisi economica (a questo proposito si produce il Verbale della seduta del 23 marzo 2012 del Consiglio Provinciale di Carbonia-Iglesias, in cui, tra l'altro, si e' dato conto del fatto che la quantita' di 120 ton. di pescato e' "del tutto insufficiente per rendere remunerativa l'attivita' dei tre stabilimenti esistenti e quindi inidonea a garantire le unita' lavorative esistenti", come pure del fatto che, come "conseguenza immediata" dell'adozione del decreto impugnato si e' verificato "il licenziamento di cinquanta lavoratori"). Per quanto concerne il cit. d. m. 23 maggio 2012, si deve sottolineare che esso non e' assolutamente satisfattivo delle censure sin qui formulate, per il semplice motivo che, come si e' visto, esso nulla innova quanto all'intero contingente assegnato al sistema di pesca delle tonnare fisse, elemento che e' stato determinato unilateralmente dal Ministero, pretermesse le competenze attribuite alla ricorrente dallo Statuto e dalle piu' volte citate norme di attuazione. Che tale decreto non sia risolutivo del contenzioso aperto con la Regione e' indicato anche dalla cit. Nota assessorile 31 maggio 2012, prot. n. 834/GAB, in cui la ricorrente e' tornata nuovamente a chiedere "un aumento della quota non divisa prevista dal D.M. n. 5595 del 3 aprile 2012, con correlativa diminuzione delle quote dedicate alla pesca sportiva/ricreativa e soprattutto della quota assegnata al sistema della circuizione". Non alterando, pertanto, la sostanza della disposizione censurata, non deve essere oggetto di impugnazione.
P.Q.M. la Regione autonoma della Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, adottare, in violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, degli artt. 3 e 6 della 1. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante "Statuto speciale per la Sardegna", degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale", dell'art. 1 del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura", degli artt. 3, 5, 117, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'U.E. 6 aprile 2009, n. 302, al Regolamento del Consiglio dell'U.E. 17 gennaio 2012, n. 44, alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ratificata in forza della 1. 4 giugno 1997, n. 169, alla Raccomandazione 10-04 della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), all'art. 3 del d. lgs. n. 154 del 2004, il decreto 3 aprile 2012, recante "Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012", pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675); conseguentemente e per l'effetto, annullare il menzionato decreto; in via cautelare, sospendere l'impugnato decreto nelle more del definitivo pronunciamento nel merito. Roma - Cagliari, addi' 7 giugno 2012 Avv. Tiziana Ledda - Avv. Prof. Massimo Luciani