N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 2012

Ricorso per conflitto tra enti n. 7 depositato in cancelleria  il  18
giugno 2012 (della Regione autonoma della Sardegna) . 
 
Pesca - Decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
  forestali recante "Ripartizione della quota complessiva di  cattura
  del tonno rosso per la campagna  di  pesca  2012"  -  Conflitto  di
  attribuzione proposto dalla Regione  autonoma  della  Sardegna  nei
  confronti dello Stato  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva della Regione in  tema  di  fissazione  delle
  norme  concernenti  il  procedimento   e   l'autorizzazione   delle
  imbarcazioni tonniere e delle tonniere fisse alla campagna di pesca
  annuale - Denunciato esercizio da parte  dello  Stato  di  funzioni
  amministrative  della   Regione   in   tema   di   regolamentazione
  dell'attivita'  di  pesca  -  Violazione   delle   relative   norme
  statutarie e delle norme di attuazione dello Statuto  -  Violazione
  dei  principi  di  leale  collaborazione  e  di  sussidiarieta'   -
  Lamentata  sottrazione  di  competenze  regionali  in  difetto   di
  motivazione sulla necessita'  di  tale  accentramento  in  capo  al
  Ministero  -  Violazione  delle  norme  comunitarie  in  materia  -
  Violazione della competenza della Regione  volta  all'attuazione  e
  all'esecuzione  degli   accordi   internazionali   e   degli   atti
  dell'Unione europea - Violazione del principio della sostenibilita'
  socioeconomica della pesca  al  tonno  rosso  e  del  principio  di
  parita' di trattamento dei settori della  pesca  -  Violazione  del
  principio di  ragionevolezza  -  Richiesta  di  dichiarare  la  non
  spettanza allo Stato,  e  per  esso  al  Ministro  delle  politiche
  agricole  alimentari  e  forestali,  del  potere  esercitato  e  di
  annullare l'atto impugnato - Istanza di sospensione. 
- - Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
  forestali del 3 aprile 2012. 
- - Costituzione, artt.  3,  5,  117  e  119,  anche  in  riferimento
  all'art. 4, comma 2, del Regolamento  del  Consiglio  UE  6  aprile
  2009, n. 302, al Regolamento del Consiglio UE 17 gennaio  2012,  n.
  44,  alla  Convenzione  internazionale  per  la  conservazione  dei
  tonnidi dell'Atlantico (ratificata dalla legge 4  giugno  1997,  n.
  169), alla Raccomandazione 10-04 della  Commissione  Internazionale
  per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e  all'art.
  3 del  d.lgs.  26  maggio  2004,  n.  154;  statuto  della  Regione
  Sardegna, artt. 3 e 6; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, artt. 1  e
  2; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1. 
(GU n.27 del 4-7-2012 )
     della Regione autonoma  della  Sardegna  (C.F.  80002870923)  in
persona del suo Presidente Dott.  Ugo  Cappellacci,  rappresentata  e
difesa, giusta mandato a margine del presente  atto  e  in  forza  di
delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 16/40 del 18  aprile  2012,  dagli  Avv.ti  Tiziana  Ledda  (C.F.:
LDDTZIN52T59B354Q;          fax:          070.6062418;           PEC:
tledda@pec.regione.sardegna.it)  e  Prof.   Massimo   Luciani   (C.F.
LCNMSM52L23H501G;          fax:           06.90236029;           PEC:
massimoluciani@ordineavvocatiroma.it)  ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del secondo in  00153  Roma,  Lungotevere  Raffaello
Sanzio, n. 9, 
    contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per  l'annullamento
del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  3  aprile  2012,   recante   «Ripartizione   della   quota
complessiva di cattura del tonno  rosso  per  la  campagna  di  pesca
2012», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117  del  21  maggio  2012
(12A05675). 
 
                                Fatto 
 
    1. - Il presente conflitto trae origine dal Decreto del  Ministro
delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  3  aprile  2012,
recante "Ripartizione della quota complessiva di  cattura  del  tonno
rosso  per  la  campagna  di  pesca  2012",  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 (12A05675).  Di  esso  si  chiede
l'annullamento previa sospensione. 
    1.1.- Per comodita' di lettura  e  praticita'  d'esposizione,  e'
opportuno  riportare  integralmente   il   contenuto   dell'impugnato
decreto:  «Il  Ministro  delle  Politiche  Agricole,   Alimentari   e
Forestali; 
    Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
    Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. l, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio  2000,  recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
    Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6  aprile
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del
15 aprile 2009, concernente un piano  pluriennale  di  ricostituzione
del tonno rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel  Mediterraneo  che
modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga  il  regolamento
(CE) n. 1559/2007; 
    Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, con il quale sono
stati  definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  unita'  da
autorizzare alla pesca del tonno rosso con  il  sistema  «circuizione
(PS)», per la campagna di pesca 2012; 
    Considerato  che,  al  termine  dei  lavori  della  22a  sessione
ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di confermare,
anche  per  la  campagna  di  pesca  2012,  la  piena  vigenza  della
raccomandazione  ICCAT  n.  10-04,  con  particolare  riguardo   alla
definizione del totale ammissibile di cattura (TAC); 
    Visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L  25
del 27 gennaio 2012 con il quale e' stato ripartito,  tra  le  flotte
degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2012,
attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91  tonnellate
ed un numero di 12 imbarcazioni  autorizzate  per  la  pesca  con  il
sistema «circuizione (PS)»; 
    Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di
cui devono disporre le unita' da autorizzare  alla  pesca  del  tonno
rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita'  2012,  non
puo' essere  inferiore  ai  parametri  di  sostenibilita'  economica,
ambientale e sociale, cosi' come individuati dal Comitato scientifico
dell'ICCAT; 
    Considerato  che,  sulla  base  delle  comunicazioni   presentate
secondo le modalita' e  nei  termini  fissati  dal  predetto  decreto
ministeriale 22 dicembre 2011, i predetti parametri di sostenibilita'
economica, ambientale  e  sociale  sono  stati  raggiunti  da  n.  12
imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»; 
    Ritenuto   opportuno,   pertanto,   procedere   ad    un'adeguata
ripartizione del  totale  ammissibile  di  cattura  (TAC)  attribuito
all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 44/2012, tra i diversi
sistemi di pesca autorizzati, tenendo  conto  del  numero  di  unita'
autorizzate per ciascuno di essi al fine di  conseguire  e  mantenere
adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'; 
    Ritenuta necessaria la costituzione di una riserva a disposizione
dell'amministrazione per far  fronte  agli  andamenti  delle  catture
effettive rispetto ai massimali attribuiti ai diversi sistemi; 
    Ritenuto necessario suddividere, per la campagna di  pesca  2012,
il contingente di cattura destinato al sistema  «palangaro  (LL)»  in
quote individuali di cattura, onde scongiurare l'eventuale  ripetersi
di un eccesso di pesca come verificatosi nel corso  della  precedente
annualita' 2011; 
    Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna  di  pesca
2012, il numero delle tonnare fisse  autorizzate  in  conformita'  ai
medesimi criteri adottati,  nel  corso  della  precedente  annualita'
2011, con decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011; 
    Vista la nota n. 402,  in  data  22  marzo  2012,  con  la  quale
l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione
autonoma Sardegna ha  proposto,  incicandone  anche  la  consistenza,
l'attribuzione di quote individuali di  cattura  alle  tonnare  fisse
operanti nel proprio ambito territoriale; 
    Considerata la necessita' di incrementare  il  numero  dei  porti
designati ai sensi dell'art. 17  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della
navigazione negli spostamenti tra le aree  abituali  di  pesca  ed  i
medesimi punti di sbarco; 
    Considerata  l'opportunita'   di   valorizzare   la   continuita'
dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,  in  quanto
strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla  base  del
sistema di contingentamento; 
    Considerata  l'urgenza  di  provvedere  alla   ripartizione   del
contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi  sistemi  di
pesca stanti le scadenze fissate dalla  normativa  comunitaria  e  la
necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2012; 
    Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima
e l'acquacoltura che, nella riunione del 21 marzo 2012,  ha  espresso
parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
    1.  Il  contingente  complessivo,  pari  a  1.787,91  tonnellate,
assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la  campagna  di  pesca
2012, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: 
    

|=========================|===============|=========================|
|         SISTEMA         |       %       |        Tonnellate       |
|=========================|===============|=========================|
|     Circuizione (PS)    |     77,051    |         1.377,60        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|      Palangaro (LL)     |     11,000    |           196,67        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|   Tonnara fissa (TRAP)  |      6,712    |           120,00        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|Pesca sportiva/ricreativa|      1,957    |            35,00        |
|          (SPOR)         |               |                         |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Quota non divisa (UNCL) |      0,280    |             5,00        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|       Riserva (*)       |      3,000    |            53,64        |
|=========================|===============|=========================|

    
    (*) Con priorita' di assegnazione in ordine cronologico a  fronte
di superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca. 
    2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012,
a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il
sistema  «circuizione  (PS)»,  sono  indicate  nell'allegato  A   del
presente  decreto  e  sono  state  calcolate  sulla  base  di  quelle
inizialmente  attribuite  nel  2011,  modificate  a   seguito   delle
ulteriori procedure di concentrazione ed in ragione  del  contingente
assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1. 
    3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012,
a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il
sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del  presente
decreto e sono state calcolate sulla base di  quelle  attribuite  nel
2009, modificate in ragione del contingente assegnato al  sistema  in
questione di cui al precedente comma 1. 
    4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca  2012  le  3
(tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in  allegato  C,  le  cui
percentuali di  cattura,  maturate  nel  corso  dell'ultimo  triennio
(2009-2011), hanno evidenziato valori significativi,  in  termini  di
esercizio effettivo dell'attivita'. Le tonnare fisse  posizionate  al
quarto, quinto e sesto posto della predetta  graduatoria,  qualora  i
rispettivi titolari ne facciano  espressa  richiesta  alla  Direzione
Generale  della  Pesca  Marittima  e  dell  'Acquacoltura  di  questo
Ministero, possono essere autorizzate ad  operare  per  finalita'  di
natura esclusivamente turistica, con  l'obbligo  di  liberare,  senza
ritardo  ed  alla  presenza  di  personale  della  locale   Autorita'
Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente  informata),  gli
esemplari di  tonno  rosso  che  dovessero  essere  «accidentalmente»
catturati, relativamente ai quali,  pertanto,  e'  vietata  qualsiasi
attivita'  di  sfruttamento   commerciale.   Le   quote   individuali
assegnate, per la campagna di pesca 2012, a  ciascuna  delle  tonnare
fisse autorizzate sono indicate nel predetto allegato C e sono  state
determinate in conformita' alle  indicazioni  fornite  dalla  Regione
autonoma Sardegna, con la nota in premessa citata. 
    5. Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui  ai
precedenti paragrafi 2, 3  e  4  e'  subordinato  al  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in
materia di pesca del tonno rosso. 
    6. E' fatto divieto di sbarcare  o  trasbordare  tonno  rosso  in
porti diversi da  quelli  designati,  indicati  nell'allegato  D  del
presente decreto. 
    Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla   registrazione   dei
competenti organi  di  controllo  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana". 
    1.2.- Per completezza, si deve osservare che gli allegati A, B, C
e D al decreto ministeriale gravato (di seguito  anche  semplicemente
"decreto") recano le indicazioni delle navi tonniere e delle  tonnare
fisse ammesse a  partecipare  alla  campagna  di  pesca  2012  e  del
rispettivo contingente di pesca assentito,  oltre  che  l'elenco  dei
porti autorizzati allo sbarco del pescato. 
    Il decreto, all'allegato C, ha ammesso alla campagna di pesca tre
tonnare fisse, attribuendo alla Carloforte  Tonnare  P.I.A.M.  S.r.l.
una quota di 75,41 ton.; alla Tonnara Su Pranu Portoscuso S.r.l.  una
di 38, 27 ton.; alla "Tonnare Sulcitane" S.r.l. una di 6,32  ton.  Le
imprese armatrici delle suddette tonnare sono tutte  residenti  nella
Regione Sardegna e gli impianti di pesca  sono  tutti  stabiliti  nel
mare antistante la terraferma della Regione. 
    Deve essere altresi'  notato  che  il  decreto  ha  ammesso  alla
campagna di pesca 2012 dodici navi con sistema  a  "Circuizione  PS",
assegnando ad ognuna un contingente di pesca di almeno 100 tonnellate
circa (addirittura spicca  il  dato  delle  221,307  ton.  attribuite
all'imbarcazione  "Maria  Grazia",  peraltro  l'unica  per  la  quale
aumenti la quota assentita rispetto all'armo precedente), salvi i due
vascelli per i quali e' prevista una quota comunque maggiore alle  70
ton. (si veda l'allegato A). 
    2.- Il decreto  ministeriale  menzionato  in  epigrafe  e'  stato
impugnato dinanzi il TAR del Lazio con due distinti ricorsi  proposti
sia dall'odierna  ricorrente  sia  dalla  Tonnare  Sulcitane  S.r.l.,
rispettivamente rubricati ai nn. 3643 e 3629 del R.G. 2012.  Entrambi
i ricorrenti nei menzionati giudizi hanno  fatto  istanza  di  idonee
misure cautelari al Giudice amministrativo, che si  e'  in  proposito
pronunciato con le ordinanze 30 maggio 2012, rispettivamente n.  1924
e 1926, entrambe depositate in data 31 maggio 2012. 
    In tali pronunce il TAR del Lazio, rilevato  preliminarmente  "le
questioni sollevate"  necessiterebbero  "dell'approfondimento  tipico
della sede di merito", ha affermato che: 
        "appare rilevante la circostanza che la pesca  a  circuizione
puo' essere svolta in un arco temporale limitato (16 maggio-14 giugno
2012)  tanto  che  l'eventuale  sospensione  del  decreto   impugnato
rischierebbe  di  non  rendere  utilizzabile  la  quota   percentuale
assegnata a tale sistema (come agli altri sistemi, del resto)"; 
        "ogni  altra  misura  cautelare  adottata  dal  Collegio  che
consenta, in via cautelare, una diversa ripartizione delle quote  tra
i  vari  sistemi  rischierebbe  di   invadere   la   discrezionalita'
dell'amministrazione  resistente,  peraltro   senza   il   necessario
contraddittorio con tutte le parti interessate". 
    2.1.- Nelle ordinanze citate al punto  precedente  si  da'  anche
conto del fatto che "con DM  23  maggio  2012  (non  impugnato,  allo
stato, dalla ricorrente), il Ministero resistente ha ripristinato «la
quota indivisa di 120 tonnellate» per le tonnare fisse senza  operare
una ripartizione tra le singole tonnare,  come  invece  previsto  con
decreto impugnato del 3 aprile 2012". 
    Sulla questione si  insistera'  piu'  avanti  nella  formulazione
dell'istanza di sospensione cautelare  del  provvedimento  impugnato.
Sin  d'ora,  comunque,  si  puo'  anticipare  che  il   provvedimento
richiamato dal TAR del Lazio si  e'  limitato,  per  quanto  concerne
l'autorizzazione alla pesca con il sistema  delle  tonnare  fisse,  a
eliminare la quota massima di pescato assentito alle tre tonnare gia'
autorizzate con il decreto qui impugnato, permettendo a  ciascuna  di
esse di sforare quei limiti, purche'  non  venga  superata  la  quota
totale riservata al sistema di pesca con tonnara  fissa.  In  seguito
all'emanazione del d. m. 23  maggio  2012,  la  Regione  Sardegna  ha
trasmesso la  Nota  dell'Assessore  all'Agricoltura  e  alla  Riforma
Agro-pastorale 31 maggio  2012,  prot.  n.  834/GAB,  indirizzata  al
Ministro delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  e  al
Direttore  della  Direzione  Generale   della   Pesca   Marittima   e
dell'Acquacoltura. In tale Nota si rappresenta che "Visti i contenuti
del decreto direttoriale n. 13718 del 23.5.2012, considerato  che  le
disposizioni previste non sono soddisfacenti e non tengono  conto  di
quanto richiesto dall'Amministrazione regionale,  si  chiede  che  lo
stesso venga sostituito e sia prevista una quota di pesca individuale
per singolo impianto di tonnara con la possibilita' di trasferire  le
quote tra i diversi operatori, analogamente a quanto previsto per gli
altri sistemi, e che eventuali sforamenti della quota di pesca  siano
coperti dalla quota  di  riserva.  Si  chiede,  inoltre,  l'immediata
abrogazione del divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) e
si propone un aumento della quota non divisa  prevista  dal  D.M.  n.
5595 del 3.4.2012, con correlativa diminuzione delle  quote  dedicate
alla pesca sportiva/ricreativa e soprattutto della quota assegnata al
sistema della circuizione". 
    Il decreto del Ministro delle Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali  3  aprile  2012,   recante   "Ripartizione   della   quota
complessiva di cattura del tonno  rosso  per  la  campagna  di  pesca
2012", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117  del  21  maggio  2012
(12A05675), e' costituzionalmente  illegittimo  e  gravemente  lesivo
degli interessi e delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione
Autonoma  della  Sardegna,  sicche',   previa   sospensione,   merita
l'annullamento per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Premessa. In via del tutto preliminare occorre rilevare  che  nel
presente  conflitto  vengono  in   considerazione   le   attribuzioni
costituzionali della Regione Sardegna e il regime costituzionale  dei
suoi rapporti con lo Stato. E' evidente, dunque, il tono - appunto  -
costituzionale del conflitto, che deve essere scrutinato  da  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale. La  vicenda  (parzialmente)  consumatasi
dinanzi il TAR del Lazio, pertanto, non ha, qui, alcuna rilevanza. 
    1.- Violazione dell'art. 3 della 1. cost. n. 3 del 1948,  recante
"Statuto speciale per la Sardegna", e dell'art. 117 Cost.  L'art.  3,
comma 1, lett. l), dello Statuto d'autonomia attribuisce alla Regione
Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di "caccia  e
pesca" (competenza confermata dall'art. 117, commi 3 e 4, Cost.). Nel
determinare  le  disposizioni  relative  alla  quota  individuale  di
pescato assentito a ciascuna delle tonnare  fisse  della  Sardegna  e
alle imbarcazioni sarde che utilizzano il c.d.  sistema  di  pesca  a
"Palangari (LL)", lo Stato ha  violato  tale  competenza  legislativa
esclusiva della  Regione.  E',  infatti,  appannaggio  esclusivo  del
legislatore  regionale  il   dettare   disposizioni   relative   alle
autorizzazioni amministrative alla campagna di  pesca  (procedimento,
domande,   criteri   di   valutazione   delle   medesime,   autorita'
amministrativa incaricata, forme e modalita'  dei  controlli,  etc.).
Adottando il decreto impugnato, invece, lo  Stato  ha  impedito  alla
Regione lo svolgimento di tale competenza  legislativa,  violando  le
richiamate disposizioni statutarie e costituzionali. 
    Ne' si potrebbe eccepire che la questione per cui e' causa  debba
essere ricompresa nella materia "tutela dell'ambiente". Questa difesa
non ignora (ed anzi,  sull'argomento  si  insistera'  nei  successivi
motivi di ricorso) le finalita' di tutela ambientale della  normativa
sulla pesca  al  tonno  rosso.  Pur  tuttavia,  tali  finalita'  sono
protette attraverso  la  determinazione  del  totale  ammissibile  di
cattura stabilito dall'Unione Europea  in  conformita'  agli  accordi
internazionali (si vedano, per l'anno in corso, le  disposizioni  del
Reg. UE n. 44 del 2012). Nel rispetto del sistema di contingentamento
delle quote di pesca e della rimanente normativa  posta  a  specifico
presidio dei beni ambientali (quali le modalita' di pesca e i periodi
di  pesca),  le  determinazioni   ulteriori   devono   ricomprendersi
specificamente nella materia "pesca", di competenza  esclusiva  della
Regione. A quest'ultima, pertanto, compete la fissazione delle  norme
concernenti il procedimento  e  l'autorizzazione  delle  imbarcazioni
tonniere e delle tonnare fisse alla campagna di pesca annuale. 
    E' da rilevare che la ricorrente, con nota  del  20  marzo  2012,
prot. n. 384/GAB indirizzata al Ministro  delle  Politiche  Agricole,
Alimentari e Forestali e alla Commissione Consultiva Centrale per  la
Pesca e l'Acquacoltura, ha espresso riserve sullo schema del  decreto
qui impugnato, ritenendo  che  la  Regione  Sardegna  dovesse  essere
ritenuta la "Amministrazione competente  per  la  ripartizione  della
quota assegnata a livello nazionale in quote individuali per  singolo
impianto  di  tonnara",  affermando  che   la   gestione   decentrata
consentirebbe una migliore gestione della quota complessiva assegnata
alle tonnare fisse gestite dalle  imprese  residenti  nella  Regione,
garantendo migliori opportunita' di  presenza  nel  mercato  di  tali
imprese, vitali per l'economia regionale. 
    A  questo  proposito  si   deve   ulteriormente   ricordare   che
l'attivita' delle tonnare fisse (con le  relative  autorizzazioni  di
pesca al tonno rosso) puo' e deve essere valutata  non  solamente  in
base a criteri attinenti all'attivita' ittico-industriale,  ma  anche
in   relazione   all'inserimento   della    stessa    nel    contesto
socio-economico e culturale in cui si inserisce  (lo  stesso  decreto
impugnato,  infatti,  riconosce  "l'opportunita'  di  valorizzare  la
continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,
in quanto  strettamente  connesso  al  principio  di  tradizionalita'
[...]"). 
    Per tali motivi deve essere il legislatore regionale a  stabilire
in che modo debbano essere individuati  i  sistemi  di  pesca  e  gli
operatori  autorizzati  a  svolgere  la   pesca   al   tonno   rosso.
Attualmente,  invece,  il  decreto  impugnato  impedisce  persino  la
selezione, da parte della Regione, del  richiedente  piu'  idoneo  ad
ottenere la concessione di uno specchio d'acqua per il posizionamento
di una tonnara fissa. 
    2.- Violazione degli artt. 3 e 6 della I. cost. n.  3  del  1948,
recante "Statuto speciale per la Sardegna",  nonche'  del  d.P.R.  24
novembre 1965, n. 1627, e d. 1gs. 6  febbraio  2004,  n.  70.  Se  lo
Stato,  con  l'adozione  del  menzionato  decreto,  ha   violato   la
competenza legislativa esclusiva della Regione, a piu' forte  ragione
sono state usurpate le funzioni amministrative in materia di "pesca".
Esse, infatti, sono di sicura spettanza  della  ricorrente  in  primo
luogo in forza degli artt. 3 e 6 dello Statuto. 
    L'art.  6  prevede  che  "La   Regione   esercita   le   funzioni
amministrative nelle materie nelle quali ha  potesta'  legislativa  a
nonna degli artt. 3 e 4 salvo  quelle  attribuite  agli  enti  locali
dalle leggi della Repubblica". Esso, dunque, fissa il  principio  del
parallelismo nella titolarita', in capo  alla  Regione  Sardegna,  di
competenze legislative e funzioni amministrative. Dato che l'art.  3,
conuna  l,  lett.  i),  dello  Statuto  elenca,  tra  le   competenze
legislative esclusive della Regione, la "pesca", e' evidente che  col
decreto impugnato lo Stato ha esercitato fimzioni amministrative  che
non gli spettavano. 
    In particolare, lo si ribadisce,  il  Ministero  delle  politiche
agricole,   alimentari   e   forestali   ha    esercitato    funzioni
amministrative in tema di regolamentazione dell'attivita'  di  pesca,
specialmente  attraverso  il  rilascio   di   autorizzazioni   e   di
c,oncessioni (piu' precisamente, di permessi speciali di  pesca)  per
la campagna di pesca del 2012, che sono di sicuro  appannaggio  della
ricorrente. 
    Che sia cosi e' ancor  meglio  chiarito  dalle  disposizioni  del
d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante "Norme di attuazione  dello
Statuto speciale per la Sardegna in materia di  pesca  e  saline  sul
Demanio  marittimo  e  nel  mare  territoriale",  che  ha  trasferito
all'Amministrazione   regionale   le   funzioni    "concernenti    la
regolamentazione della  pesca,  i  divieti  e  le  autorizzazioni  in
materia di pesca" (articolo 1) e ha  previsto  che  "i  provvedimenti
concernenti   le    concessioni    di    pesca"    siano    "adottati
dall'Amministrazione regionale". Come si vede, il procedimento  e  il
relativo provvedimento di autorizzazione alla campagna di  pesca  per
il 2012 sarebbero di sicura spettanza regionale. Tanto, lo si ripete,
vale in particolare per quanto concerne le tonnare fisse,  in  quanto
esse sono direttamente collocate nel tratto di mare subito antistante
la Sardegna. 
    In definitiva, l'adozione del decreto impugnato  da  parte  dello
Stato urta in maniera cosi evidente con le norme di attuazione  dello
Statuto ora  richiamate  che  ogni  ulteriore  argomentazione  appare
superflua. 
    Non basta. Le attribuzioni della ricorrente sono state ancor piu'
rafforzate dal d. lgs. 6 febbraio 2004,  n.  70,  recante  "Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna  concernenti
il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di
agricoltura". In particolare, l'art. 1, comma 1, del d.  lgs.  n.  70
del 2004 ha trasferito alla Regione "tutte le funzioni e i compiti in
materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i  consorzi  -
foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale,  alimentazione,
svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici". 
    La sicura spettanza regionale delle  funzioni  amministrative  in
tema di pesca trova ulteriore conferma nelle successive  disposizioni
del d. lgs. n. 70 del 2004 che enumerano le  competenze  che  restano
riservate allo Stato. Esse sono: i)  l'elaborazione  e  coordinamento
delle  linee  di  politica  agricola,  agroindustriale  e   forestale
(articolo 1, comma 2); ii) il riconoscimento e sostegno delle unioni,
delle  associazioni  nazionali  e  degli   organismi   nazionali   di
certificazione; iii) gli  accordi  interprofessionali  di  dimensione
nazionale; iv) la prevenzione e  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione e nel commercio dei prodotti  agroalimentari  e  ad  uso
agario; v) la raccolta, l'elaborazione e  la  diffusione  di  dati  e
informazioni  a   livello   nazionale;   vi),   la   ricerca   e   la
sperimentazione svolte da istituti e laboratori  nazionali  (articolo
2,  comma  1);  vii)  i  "compiti  di  sola  disciplina  generale   e
coordinamento  nazionale"  in  un  elenco  di  materie,  tra  cui  la
"gestione delle risorse ittiche marine di interesse  nazionale  oltre
le 12 miglia" (articolo 2, comma 2). Come si vede, al Ministero  sono
state riservate o talune specifiche funzioni che nulla  hanno  a  che
fare con la questione per cui e' causa, o lo svolgimento delle  linee
di indirizzo generale della  disciplina.  Nel  caso  che  ne  occupa,
invece, lo Stato ha  esercitato  le  funzioni  pubbliche  in  maniera
dettagliata,  con  un  decreto  che  ha  (in  larga   parte)   natura
provvedimentale e che, per  i  soggetti  individuati  nei  rispettivi
allegati, ha valore di autorizzazione alla campagna di pesca 2012. In
definitiva, il decreto in esame  deve  essere  annullato  perche'  il
Ministero, con esso, ha usurpato competenze amministrative attribuite
alla Regione Sardegna. 
    3.- In via subordinata rispetto ai primi due motivi di ricorso: 
        violazione degli artt. 3 e 6 della legge cost. n. 3 del 1948,
recante "Statuto speciale per la Sardegna", nonche' degli artt. 117 e
119 Cost. e del  principio  di  leale  collaborazione.  I  motivi  di
ricorso     articolati     ai     punti     precedenti     dimostrano
incontrovertibilmente - si confida - l'illegittimita'  costituzionale
del decreto impugnato, oltre che la fondatezza della  rivendicazione,
da  parte  della  ricorrente,   della   competenza   illegittimamente
esercitata dallo Stato. In subordine rispetto ai vizi cosi dedotti si
deve ulteriormente osservare quanto segue. 
    3.1.- Come codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha messo in luce a
partire dalla sent. n. 303  del  2003,  lo  Stato  puo'  attrarre  in
sussidiarieta' le funzioni  amministrative  attribuite  alle  Regioni
solo  qualora  non  sia  altrimenti  possibile  soddisfare  l'istanza
unitaria che a tali funzioni e' sottesa. In tali circostanze,  pero',
per valutare se vi sia stata corretta "applicazione dei  principi  di
sussidiarieta' e adeguatezza, diviene elemento valutativo  essenziale
la previsione di un'intesa fra lo Stato  e  le  Regioni  interessate,
alla quale sia subordinata l'operativita' della  disciplina"  (cosi',
ancora, la sent. n. 303 del 2003). 
    Nel caso in esame, invece, quand'anche l'Amministrazione  statale
avesse ravvisato le condizioni  per  l'attrazione  in  sussidiarieta'
dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte con il decreto in
esame (cosa di cui non si fa alcuna menzione nel decreto impugnato  e
che la ricorrente non ammette ne' concede), non e' stata raggiunta, a
questo fine, l'intesa con la Regione, livello di governo titolare  in
via principale di dette funzioni. 
    Tra i considerando del decreto impugnato, invero,  si  legge  che
l'Autorita'  procedente  ha  acquisito  il  parere  favorevole  della
Commissione  consultiva   centrale   per   la   pesca   marittima   e
l'acquacoltura e avrebbe tenuto  conto  della  nota  dell'Assessorato
all'Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  della  Regione  autonoma
Sardegna n. 402 del 22 marzo 2012, "con  la  quale  l'Assessorato  ha
proposto, indicandone anche la consistenza, l'attribuzione  di  quote
individuali di cattura alle tonnare fisse operanti nel proprio ambito
territoriale". 
    E' evidente che nessuno dei due elementi integra  la  fattispecie
dell'intesa con la Regione ricorrente. 
    3.2.- Quanto al parere della Commissione consultiva centrale  per
la pesca marittima e l'acquacoltura, si deve innanzitutto evidenziare
che essa e' composta, tra  gli  altri,  da  "quindici  dirigenti  del
settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano" (art. 3,  comma  1,  lett.  k),  del
d.lgs. n. 154 del 2004). Cio' significa che non  si  tratta  di  sede
idonea all'intesa (e non rileva se, in fatto, un rappresentante della
ricorrente fosse presente). In ogni caso, a questo proposito, si veda
l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, in cui si prevede  che
"Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo
e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e
di  Bolzano".  Ne'  si  potrebbe  obiettare  che  il   parere   della
Commissione consultiva  centrale  possa  essere  ritenuto  una  forma
idonea per il necessario coinvolgimento delle Regioni (in particolare
della ricorrente, cui sono  attribuite  specifiche  competenze  dallo
Statuto e  dalle  norme  relative  di  attuazione),  sia  perche'  la
Commissione disciplinata dall'art. 3 del d. lgs. n. 154 del  2004  e'
un  organo  di  natura  prettamente  tecnica,  sia  perche'  non   e'
costituita da rappresentanti di tutte le Regioni, sia perche',  nella
specie, le tesi della ricorrente sono rimaste interamente  disattese,
come agevolmente si rileva dal contenuto del decreto impugnato. 
    In secondo luogo, si  deve  ricordare  che  le  competenze  della
suddetta Commissione sono indicate nell'art. 3, comma 2,  del  d.lgs.
n. 154 del 2004, in cui si dispone che "la Commissione e' chiamata  a
dare pareri sui decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati  alla
tutela e gestione delle risorse  ittiche  ed  in  relazione  ad  ogni
argomento per il quale il presidente ne ravvisi  l'opportunita'".  Il
compito istituzionale della Commissione, dunque, e' quello di rendere
pareri, non di promuovere o concludere accordi o intese tra le parti. 
    Cio' premesso, e' del tutto evidente che  rendere  un  parere  e'
cosa ben diversa dal promuovere o  stipulare  un'intesa.  Il  parere,
come  noto,  e'  una  dichiarazione  di  scienza,  mentre   l'intesa,
indicando il raggiungimento di un accordo tra le due  parti,  implica
una dichiarazione di volonta'. Del resto, la diversita' ontologica  e
funzionale che sussiste tra intesa e parere e' chiarita dallo  stesso
legislatore  statale  nella  regolamentazione   del   sistema   delle
conferenza di cui al cit. d.lgs. n. 281 del  1997  (per  tutti  valga
l'art. 9, comma 1,  del  decreto  delegato  ora  citato,  in  cui  si
enumerano, distinguendole, le  funzioni  della  Conferenza  unificata
Stato-Regioni-Autonomie  locali,  prevedendo   che   "la   Conferenza
unificata  assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese   ed
accordi, esprime pareri, designa  rappresentanti  in  relazione  alle
materie  ed  ai  compiti  di  interesse  comune  alle  regioni,  alle
province, ai comuni e alle comunita' montane"). 
    Da ultimo, si deve ric,ordare che non sono mancati  casi  in  cui
codesta Ecc.ma Corte costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale di disposizioni di legge che non prevedevano, oltre al
coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in  seno  alla
Conferenza  Stato-Regioni,  anche  un  coinvolgimento  diretto  della
singola  Regione  che  poteva  far  valere  una  posizione   che   la
distingueva dalle altre in fatto o in diritto (ci  si  riferisce,  ad
esempio, alla sent. n. 33  del  2011,  in  cui  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del  decreto  legislativo
15 febbraio 2010, n. 31 "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
Regione  interessata,  anteriormente  all'intesa  con  la  Conferenza
unificata,  esprima  il  proprio  parere  in   ordine   al   rilascio
dell'autorizzazione unica per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti nucleari"). 
    3.3.- Per quanto, invece, concerne la cit.  Nota  assessorile  n.
402 del 22  marzo  2012,  in  essa  l'Amministrazione  ricorrente  ha
esposto quanto seg-ue: "alla luce degli esiti  della  riunione  della
Commissione Centrale per la Pesca e l'Acquacoltura del  21  marzo  si
ribadisce l'insoddisfazione per la quota  complessivamente  assegnata
al sistema tonnare fisse e ner  il  mancato  accoglimento  di  quanto
richiesto con le precedenti note". Solo ribadito il dissenso  per  il
contenuto del decreto l'Assessorato ha formulato un'apposita proposta
circa la ripartizione delle quote tra le tre tonnare della  Sardegna,
al fine di indicare "la modalita' di calcolo piu'  corretta"  per  la
suddivisione della quota assentita al comparto delle tonnare fisse. 
    In altri termini, dunque, non c'e' stata alcuna intesa tra  Stato
e Regione ricorrente. 
    Anzi, per la verita', non e' dato rilevare, da parte dello Stato,
nemmeno il tentativo di raggiungere un accordo con la  Regione  circa
la quota di pesca da riservare alle tonnare  fisse  e  per  le  altre
questioni oggetto del decreto impugnato. 
    Ben diverso il contegno della ricorrente, che a piu'  riprese  ha
cercato  un'interlocuzione  con  il  Ministero  nell'opportuna   sede
istituzionale. 
    Gia' in data 26 gennaio  2012,  l'Assessorato  all'agricoltura  e
riforma agro-pastorale della Regione ricorrente indirizzava  la  Nota
prot. n. 126/GAB al Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari  e
Forestali e ai componenti della Commissione Consultiva  Centrale  per
la Pesca e l'Acquacoltura. In quella sede la ricorrente, ricordata la
"notevole importanza per la tradizione  e  l'economia  della  Regione
Sardegna" della pesca  al  tonno  rosso,  specie  per  la  "zona  sud
occidentale dell'Isola" nonche' le difficolta' incontrate dal sistema
delle tonnare fisse causate  "oltre  che  dall'estrema  irregolarita'
delle catture anche dal sistema di gestione  dello  stock  del  tonno
rosso che ha portato ad una  progressiva  riduzione  della  quota  di
cattura  senza  tenere  conto  delle  peculiarita'   dell'attivita'",
lamentava "l'assenza di una  preventiva  consultazione  Stato-Regione
nelle  sedi  piu'  adeguate  per  la  discussione  dei  criteri   di'
ripartizione tra le diverse subaree geografiche e i relativi  sistemi
imprenditoriali delle opportunita' di cattura, anche  in  riferimento
alle specifiche competenze della Regione Autonoma della  Sardegna  in
materia di pesca di cui allo Statuto ed alle successive  disposizioni
di attuazione". 
    Preso  atto  dell'assenza  di   un'idonea   sede   di   confronto
istituzionale, la Regione, nella medesima Nota, enumerava  una  serie
di misure da adottare per la gestione del contingente  di  pesca  del
tonno rosso, quali il "riconoscimento di una q_uota individuale,  non
inferiore a 100 tonnellate, per le tonnare fisse della Sardegna";  la
"modifica del sistema di rilascio delle licenze di pesca speciale del
tonno"; il "riconoscimento di una quota alle imbarcazioni  sarde  che
utilizzano il sistema palangari". 
    La Regione ribadi' con forza le proprie riserve nella  successiva
Nota del 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB. In particolare in tale Nota
si rimarcava: "la notevole importanza che l'attivita'  delle  tonnare
fisse ricopre per l'economia della Regione Sardegna,  in  particolare
per la zona sud-occidentale dell'Isola, e [...] la necessita' che  le
stesse siano salvaguardate con misure di gestione  specifiche".  Cio'
premesso, si affermava che le  disposizioni  recate  dalla  bozza  di
decreto   sottoposto   alla   Commissione   per   il   parere    "non
consentirebbero alle  tre  tonnare  fisse  attive  nell'Isola,  Isola
Piana-Carloforte, Capo Altano Portoscuso e Porto  Paglia-Gonnesa,  di
sostenersi economicamente,  con  gravi  danni  per  l'economia  della
zona", e che "la quota di 120 tonnellate,  prevista  nella  bozza  di
decreto [...] e' inconciliabile con l'equilibrio economico delle  tre
tonnare fisse sarde". 
    Non basta. L'odierna ricorrente metteva in  evidenza  le  proprie
attribuzioni in materia in forza dello  Statuto  e  delle  successive
norme di  attuazione  e,  pertanto,  chiedeva  che  l'Amministrazione
regionale fosse  "individuata  quale  Amministrazione  competente  al
rilascio dei permessi speciali per la pesca del tonno  rosso  con  il
sistema delle tonnare fisse nei limiti  delle  quote  assegnate",  al
fine di "evitare i limiti creati dal  sistema  attuale  previsto  dal
Decreto  Ministeriale  del  20  settembre  2007  che   non   permette
all'Amministrazione regionale di operare una valutazione  comparativa
per la scelta del richiedente piu' idoneo ad ottenere la  concessione
di uno specchio acqueo per il posizionamento di una  tonnara  fissa".
La Regione riteneva, altresi', di  dover  essere  "individuata  quale
Amministrazione competente per la ripartizione della quota  assegnata
a livello nazionale in quote  individuali  per  singolo  impianto  di
tonnara", misura "piu' volte chiesta e sollecitata dalle societa' che
gestiscono le tonnare fisse, in  quanto  consentirebbe  una  gestione
migliore della quota complessiva  e  garantirebbe  pari  opportunita'
rispetto agli operatori autorizzati all'utilizzo di altri sistemi". 
    In conclusione sul punto, appare incontrovertibile che la Regione
Sardegna non solo ha palesato e motivato la propria contrarieta' allo
schema di decreto poi approvato dal Ministero, ma ha anche contestato
la titolarita' stessa di tale competenza in capo  all'Amministrazione
statale,  e  ha  invocato  l'apertura  di  uno  specifico   confronto
istituzionale tra Stato e Regione. 
    Tutte queste richieste sono state disattese  dall'Amministrazione
statale, con la conseguenza della violazione degli artt. 3 e 6  dello
Statuto,  degli  artt.  117  e  119  Cost.,  dei  principi  di  leale
collaborazione e di sussidiarieta' di cui agli artt. 117 e 119 Cost. 
    4. - Ancora in via subordinata rispetto ai primi  due  motivi  di
ricorso, violazione degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n. 3  del  1948,
recante "Statuto speciale per la Sardegna", degli  artt.  117  e  119
Cost., del principio di leale collaborazione di cui  agli  artt.  117
sgg. Cost. Ancora in via subordinata rispetto agli assorbenti vizi di
legittimita' gia' esaminati, si deve osservare quanto segue. Data  la
spettanza alla Regione Sardegna, in via  principale,  delle  funzioni
amministrative in materia di "pesca" ai sensi degli arti. 3 e 6 dello
Statuto, nonche' in ragione delle norme di attuazione  dello  Statuto
di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965 e al d.lgs. n,  70  del  2004,  nel
caso che lo Stato avesse ravvisato le condizioni per l'attrazione  in
sussidiarieta'  delle  funzioni  amministrative  esercitate  con   il
decreto in esame (circostanza che la Regione, si ripete, non  ammette
e non concede), nel decreto  medesimo  si  sarebbe  dovuto  dare  una
compiuta motivazione delle ragioni  che  impedirebbero  alla  Regione
Sardegna di provvedere in  materia,  motivazione  che  e'  del  tutto
assente. 
    La questione e' stata affrontata nella gia'  citata  sentenza  n.
303 del 2003,  in  cui  si  afferma  che  "nel  congegno  sottostante
all'art. 118, l'attrazione allo Stato di funzioni  amministrative  da
regolare con legge non e' giustificabile solo invocando l'interesse a
un esercizio centralizzato di esse, ma e' necessario un  procedimento
attraverso il quale l'istanza unitaria venga saggiata nella sua reale
consistenza  e  quindi  commisurata  all'esigenza  di  coinvolgere  i
soggetti titolari delle attribuzioni  attratte,  salvaguardandone  la
posizione   costituzionale.   Ben   puo'    darsi,    infatti,    che
nell'articolarsi  del  procedimento,  al  riscontro  concreto   delle
caratteristiche   oggettive   [della   funzione   amministrativa   da
svolgersi], la pretesa  statale  di  attrarre  in  sussidiarieta'  le
funzioni amministrative ad essa relative risulti vanificata,  perche'
l'interesse sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere
interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel contraddittorio,
ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi  con
lo Stato, non solo  alleghi,  ma  argomenti  e  dimostri  la  propria
adeguatezza e la propria capacita' di svolgere in tutto o in parte la
funzione". 
    A questo proposito si deve ricordare che: 
        i) nel caso di specie lo Stato  non  ha  nemmeno  tentato  di
perseguire l'intesa con la Regione Sardegna; 
        ii) la ricorrente ha a piu' riprese cercato un'interlocuzione
con il Ministero; 
        iii) nel carteggio di cui si e' dato conto si e' indicato che
la Regione postulava - suffragando tale  rivendicazione  con  dovizia
d'argomentazione - di essere il livello di  Governo  piu'  idoneo  ad
adottare i provvedimenti di autorizzazione alla pesca per le  imprese
armatrici della Sardegna;  iy)  la  Regione  indicava,  altresi',  le
modalita' di espletamento di tali funzioni in armonia con lo Stato. 
    Tutto cio' considerato, appare evidente che il decreto  impugnato
e' viziato per difetto  di  motivazione  e,  pertanto,  e'  violativo
dell'art. 3 della Costituzione  per  difetto  di  ragionevolezza,  in
correlazione con gli artt. 3 e 6 dello  Statuto  speciale  e  con  le
disposizioni del d.P.R. n. 1627 del 1965 e del  d.  lgs.  n.  70  del
2004, in quanto la Regione Sardegna si e' vista sottrarre le  proprie
competenze in materia di  "pesca"  senza  che  vi  sia  stata  alcuna
motivazione sulla necessita' che tali funzioni fossero accentrate  in
capo al Ministero. 
    Non  basta.  Il  difetto  di  motivazione,   che   si   riverbera
nell'indebita  usurpazione  delle  competenze   regionali   e   nella
violazione del principio di sussidiarieta' e del principio  di  leale
collaborazione, e' ancor piu' aggravato  dal  fatto  che  la  Regione
Sardegna,  nelle  Note  26  gennaio  2012  e  20  marzo  2012,  aveva
rivendicato sia la titolarita' formale delle funzioni  amministrative
di cui e' causa,  sia  la  possibilita'  concreta  di  svolgere  tali
funzioni in perfetta armonia con lo Stato, attraverso il rilascio dei
permessi speciali per la pesca del tonno per  le  navi  tonniere  con
sistema di pesca a "Palangaro (LL)" e le tonnare gestite  da  imprese
residenti nella Regione Sardegna. 
    5.- Violazione degli arti. 3 e 6 della legge cost. n. 3 del 1948,
recante "Statuto speciale per la Sardegna", dell'art. 117 Cost. e del
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 sgg. Cost. Il
decreto impugnato e' ulteriormente illegittimo per  violazione  degli
artt. 3 e 6 dello Statuto (per un diverso profilo), oltre  che  degli
artt. 117, somma 6 e del principio di leale collaborazione. 
    Questo perche' il d. m. 3 aprile 2012 non  reca  solo  misure  di
natura provvedimentale, ma detta anche disposizioni di carattere piu'
generale,  peraltro  rivolte  proprio  alle  tonnare  fisse.  Ci   si
riferisce al  comma  4,  secondo  periodo,  dell'unico  articolo  che
compone  il  dispositivo  del  decreto,  in  cui  si  dettano  regole
sull'attivita' delle tonnare non ammesse alla campagna di pesca 2012,
peraltro  prescrivendo  che  l'autorita'  incaricata  di  autorizzare
l'attivita' di pesca sportivo/turistica sia  "la  Direzione  Generale
della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo  Ministero",  cui
va formulata "espressa domanda", e che la funzione di  vigilanza  sia
attribuita  alla  "locale  Autorita'  marittima",  che  deve   essere
"tempestivamente informata" dello svolgimento di tale attivita'. 
    E' del tutto evidente, dunque, che in questo  modo  lo  Stato  ha
dettato nonne di rango regolamentare in  materie  che  esulano  dalla
propria potesta' normativa, in violazione  dell'art.  117,  comma  6,
Cost. e dell'art. 6 dello Statuto. 
    Analogamente a quanto si e' gia' detto  in  precedenza,  si  deve
rilevare che, quand'anche lo Stato avesse rilevato le condizioni  per
l'attrazione in sussidiarieta' di  tale  funzione  regolatrice  della
materia, il decreto rimarrebbe illegittimo, dato che il Ministero non
ha ne' raggiunto ne' (ed e' il profilo di maggiore gravita') promosso
l'intesa con le  Regioni  (specie  con  la  ricorrente,  titolare  di
specifiche  attribuzioni   statutarie),   titolari   della   potesta'
regolamentare in via principale. 
    6.- Violazione degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n.  3  del  1948,
recante "Statuto speciale per la Sardegna", violazione del d.P.R.  24
novembre 1965, n. 1627, e del d.lgs. 6 febbraio 2004,  n.  70;  degli
artt. 3 e  117  Cost.,  in  riferimento  all'art.  4,  comma  2,  del
Regolamento del Consiglio  dell'UE  n.  302  del  2009.  Il  contesto
normativo in cui si colloca  il  decreto  impugnato  evidenzia  anche
ulteriori profili di illegittimita' costituzionale del medesimo. 
    Come si evince dallo stesso decreto impugnato, la risorsa  ittica
del tonno rosso e' oggetto di tutela internazionale, in virtu'  della
"Convenzione  internazionale  per  la   conservazione   dei   tonnidi
dell'Atlantico", adottata a Rio de Janeiro nella Conferenza  tenutasi
tra il 2 e il 14 maggio 1966,  del  successivo  protocollo  con  atto
finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' dell'atto finale  e
relativo protocollo con regolamenti interno e  finanziario,  fatti  a
Madrid il 4 maggio 1992, tutti ratificati in forza di legge 4  giugno
1997, n. 169. 
    La Convenzione ha istituito la Commissione Internazionale per  la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico - ICCAT, che, anno per anno,
redige una raccomandazione vincolante per gli Stati  firmatari  della
Convenzione, salva espressa riserva. Con  queste  raccomandazioni  si
regola  la  stagione  di  pesca  e  si  definiscono   i   contingenti
autorizzati agli Stati firmatari  della  Convenzione.  Con  ulteriori
raccomandazioni, poi, l'ICCAT definisce  le  linee  generali  per  la
conservazione della risorsa ittica tutelata. 
    Anche l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sopra citata a
far data dal 14 novembre 1997 (cfr. il considerando n. 1 del Reg.  UE
n. 302 del 2009) e, in ragione della "Raccomandazione 08-05  volta  a
istituire  un  nuovo  piano  di  ricostituzione   del   tonno   rosso
nell'Atlantico  orientale  e  nel  Mediterraneo,  la  cui  durata  e'
prevista fino al 2022" (cosi'  il  considerando  n.  2  del  medesimo
Regolamento) il Consiglio dell'U.E. ha adottato il cit. Reg. 6 aprile
2009, n. 302, "concernente un piano pluriennale di ricostituzione del
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo". 
    Detto   Regolamento   "stabilisce   i   principi   generali   per
l'applicazione, da parte della Comunita', di un piano pluriennale  di
ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus)  raccomandato  dalla
Commissione  internazionale  per   la   conservazione   dei   tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT)" (art. 1). 
    L'art. 4 del  regolamento  prevede  che  "Ciascuno  Stato  membro
redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le  tonnare
che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel
Mediterraneo" (comma 2). Tale piano di pesca annuale  specifica,  tra
l'altro: "il metodo utilizzato per l'assegnazione  dei  contingenti"'
(cosi' l'art. 4, comma 3, lett. a) del  regolamento,  riferendosi  in
particolare ai contingenti per le navi tonniere). 
    Il decreto in esame, invece, difetta di  ogni  motivazione  circa
l'indicazione dei criteri utilizzati per la definizione  della  quota
di pesca assentita nella determinazione dei contingenti  tra  i  vari
sistemi di pesca, limitandosi ad enumerare le  quote  individuali  di
cattura  assegnate  alle  singole  navi  e  alle   singole   tonnare,
irragionevolmente (e quindi  in  violazione  dell'art.  3  Cost.,  in
relazione  alle  norme  costituzionali  e  statutarie  che   tutelano
l'autonomia della ricorrente) disponendo in assenza della definizione
di un piano e di un metodo di valutazione. 
    In questo modo lo Stato non  solo  ha  esercitato  le  competenze
attribuite  dalla  Costituzione,  dallo  Statuto  e  dalle  norme  di
attuazione dello Statuto (d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e del  d.
lgs. 6 febbraio 2004, n. 70) alla Regione Sardegna, ma  lo  ha  fatto
anche in violazione della disposizione di diritto  comunitario  sopra
menzionata eppercio' in conseguente violazione dell'art.  117,  comma
1, Cost. 
    Non basta. Cosi' facendo, lo Stato ha  impedito,  altresi',  alla
Regione   Sardegna   di   esercitare   la   sua   competenza    volta
"all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea", attribuita dall'art. 117, comma 5, Cost. 
    7.- Violazione del principio di leale collaborazione di cui  agli
artt. 5, 117 e 119 Cost., degli artt. 3 e 6 della I. cost. n.  3  del
1948, recante "Statuto speciale  per  la  Sardegna";  del  d.P.R.  24
novembre 1965, n. 1627; del d. lgs. 6 febbraio  2004,  n.  70;  degli
artt. 3, 117 e 119 Cost., anche in  riferimento  al  Regolamento  del
Consiglio dell'UE 17 gennaio 2012, n. 44.  Nell'ambito  del  contesto
normativo che si e' brevemente ricostruito nelle pagine precedenti si
e' visto che l'ICCAT definisce con raccomandazione i  contingenti  di
pesca assentiti alle Parti contraenti per ogni  stagione  annuale  di
pesca. 
    Come ricordato anche nelle motivazioni del decreto impugnato, "al
termine dei lavori della 22a sessione ordinaria dell'ICCAT, le  Parti
Contraenti hanno deciso di' confermare,  anche  per  la  campagna  di
pesca 2012, la piena vigenza della raccomandazione  ICCAT  n.  10-04,
con particolare riguardo alla definizione del totale  ammissibile  di
cattura (TAC)". Di conseguenza il Consiglio  dell'Unione  Europea  ha
adottato il Regolamento UE n. 44 del 2012, "che  stabilisce,  per  il
2012, le possibilita' di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi
UE, in determinate acque non appartenenti all'UE,  per  alcuni  stock
ittici e gruppi di stock ittici  che  sono  oggetto  di  negoziati  o
accordi  internazionali"  (cosi'   l'intitolazione   del   menzionato
Regolamento). L'ottavo considerando  del  Reg.  UE  n.  44  del  2012
dispone, quanto alla ripartizione interna dell'ammontare  di  cattura
(TAC) assegnato ai diversi  Stati  membri,  che  esso  sia  stabilito
"tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e  garantendo
nel contempo parita' di trattamento ai settori della pesca". 
    Il decreto impugnato ribadisce tale previsione, affermando che e'
opportuno  "procedere  ad   un'adeguata   ripartizione   del   totale
ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia  con  il  predetto
regolamento  (UE)  n.  44/2012,  tra  i  diversi  sistemi  di   pesca
autorizzati, tenendo conto  del  numero  di  unita'  autorizzate  per
ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere  adeguati  livelli
di sostenibilita' economica e di redditivita'". Tuttavia, lo Stato ha
disatteso le  indicazioni  pervenute  dalla  Regione  Autonoma  della
Sardegna con la gia' cit. Nota  126/GAB  del  26  gennaio  2012,  che
indicava la quota minima per  ogni  tonnara  fissa  in  100  ton.  di
pescato, nonche' le indicazioni pervenute dalla Regione Sardegna  con
la cit. Nota 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB, in cui  si  dava  conto
del fatto che la quota di 120 tonnellate stabilita per tutte e tre le
tonnare sarde "e' inconciliabile con l'equilibrio economico delle tre
tonnare fisse sarde ne' si puo' accettare che possa essere consentito
di partecipare alla campagna di pesca 2012 solo alle due tonnare  che
nel corso dell'ultimo triennio hanno evidenziato i maggiori valori in
termini di esercizio  dell'attivita'.  Una  disposizione  del  genere
determinerebbe la chiusura di  una  delle  societa'  che  attualmente
gestiscono le tonnare fisse e la  conseguente  perdita  di  posti  di
lavoro in un'area gia' gravemente interessata da una  profonda  crisi
economica. Considerata l'esperienza della passata stagione di  pesca,
considerati inoltre i  notevoli  costi  d'esercizio  di  una  tonnara
fissa, si  ritiene  che  sia  necessaria  una  quota  di  almeno  100
tonnellate per singola tonnara fissa". 
    Il decreto in esame, riservando al sistema  di  pesca  a  tonnara
fissa  solamente  il  6,7%  dell'ammontare   complessivo   attribuito
all'Italia, per un totale di 120  ton.,  viola  dunque  il  principio
della sostenibilita' socio-economica della pesca al tonno rosso e  il
principio di parita' di trattamento dei settori della pesca, che pure
era stato richiamato dalla Regione Sardegna  nell'interlocuzione  con
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e  che,
si e' visto, e' fissato dalla normativa comunitaria. 
    Che  sia  cosi'  e'  dimostrato,   altresi',   da   documenti   e
provvedimenti adottati negli scorsi anni dalla stessa amministrazione
statale e dalla Commissione Europea. 
    Ci si riferisce, in particolare, al Decreto direttoriale n. 19044
del 10 maggio 2011 del  Direttore  generale  del  dipartimento  delle
politiche europee ed internazionali, direzione generale  della  pesca
marittima  e  dell'acquacoltura,  del   Ministero   delle   politiche
agricole, alimentari e forestali. 
    Tale decreto rispondeva alla Nota  della  Commissione  Europea  8
febbraio 2011, n. 139727 "con la  quale  la  Commissione  europea  ha
formulato alcune riserve sul piano annuale di pesca" al  tonno  rosso
(cosi, testualmente, il menzionato decreto direttoriale). Tale  piano
di pesca prevedeva, per il sistema  a  tonnara  fissa,  sei  impianti
autorizzati per un contingente complessivo di cattura pari a 120 ton.
A questo  proposito,  "con  riferimento  al  sistema  «tonnara  fissa
(TRAP)», la Commissione europea ha  evidenziato  di  incrementare  il
contingente di cattura ad esso assegnato e/o prevedere  la  riduzione
del numero degli impianti autorizzati per l'annualita' 2011"  (si  e'
riportato ancora il testo del citato decreto direttoriale). 
    In altri termini, la Commissione Europea lamentava che  la  quota
di  120  ton.  fosse  insufficiente  a  garantire  la  sostenibilita'
economica delle tonnare fisse. Proprio in ragione di questi  rilievi,
il piano di pesca fu modificato,  riducendo  le  tonnare  autorizzate
alla  pesca  e,  soprattutto,  aumentando  il  contingente  di  pesca
assentito, che e' stato portato a 140 ton. 
    Dalla  vicenda  ora  brevemente  ricordata  si  deduce   che   il
Ministero, nel predisporre il decreto per la campagna  di  pesca  del
2012,  ha  totalmente  dimenticato  i  rilievi  gia'   svolti   dalla
Commissione Europea due anni prima, riducendo il contingente di pesca
destinato alle tonnare fisse addirittura al di sotto della quota  che
suscito' l'intervento critico della Commissione medesima. Tanto,  con
l'inosservanza del principio di sostenibilita' economica dell'impresa
ittica e la conseguente violazione dei sopra citati parametri  (anche
interposti) di legittimita' costituzionale. 
    Per le medesime ragioni, si deve rilevare che il  Ministero,  con
il decreto impugnato, ha esercitato competenze riservate alla Regione
Sardegna dagli artt. 3 e 6 dello Statuto dal d.P.R. 24 novembre 1965,
n. 1627 e dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, nonche' dagli artt.  3,
117 e 119 Cost. anche in ispregio al principio di non discriminazione
e pari trattamento tra i diversi sistemi di pesca. 
    Come si e' visto, infatti, il decreto  impugnato  ha  enormemente
privilegiato le imbarcazioni tonniere a sistema "Circuizione PS", per
esse solo prevedendo una quantita' di pescato riservato in  grado  di
garantire la sostenibilita' socio-economica  dell'impresa  armatrice.
Con la conseguenza dell'ulteriore illegittimita' del decreto gravato. 
    8.- Violazione del principio di leale collaborazione di cui  agli
artt. 5, 117 e 119 Cost., degli artt. 3 e 6 della 1. cost. n.  3  del
1948, recante "Statuto speciale  per  la  Sardegna",  del  d.P.R.  24
novembre 1965, n. 1627, del d. lgs. 6 febbraio  2004,  n.  70,  degli
artt. 3, 9,  117  e  119  Cost.,  in  relazione  al  Regolamento  del
Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, alla  Convenzione  internazionale
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ratificata in  forza
della I. 4 giugno 1997, n. 169, e alla  Raccomandazione  10-04  della
Commissione  Internazionale  per   la   conservazione   dei   tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT). Come si e' visto in narrativa, il decreto  in
esame, nel ripartire le  quote  tra  i  vari  sistemi  di  pesca,  fa
riferimento  alla  Raccomandazione  n.  10-04  dell'ICCAT,   la   cui
applicabilita' per la stagione di  pesca  2012  e'  stata  confermata
dalla 22a sessione ordinaria dell'ICCAT medesimo. Il decreto,  pero',
ha assegnato al sistema delle tonnare fisse  una  quota  estremamente
esigua del totale ammissibile di cattura nazionale, pari al 6,71%. 
    In questo modo, il Ministero non ha temuto in debito conto che la
regolamentazione internazionale e comunitaria della  pesca  al  Tonno
Rosso determina un evidente favor per l'utilizzo  del  sistema  delle
"Tonnare fisse (TRAP)". 
    La preferenza per il sistema di pesca della tonnara fissa  deriva
dal fatto che essa e' maggiormente selettiva sia sulla  taglia  degli
animali pescati, sia sulle stesse specie oggetto  della  banchina  di
pesca. Essa, di conseguenza, si coniuga con le  finalita'  di  tutela
ambientale e di ricostituzione della fauna ittica che sono alla base,
come si e' visto, della regolamentazione internazionale e comunitaria
della pesca al tonno rosso. 
    Queste qualita' del sistema di pesca tramite  tonnara  fissa  non
debbono  certo  essere  dimostrate  dinanzi  codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale, essendo fatto notorio ai sensi dell'art.  115,  comma
2, cod. proc.  civ.  In  ogni  caso,  tanto  si  desume  da  plurimi,
convergenti e inequivoci elementi della legislazione e  della  prassi
arnministrativa di settore. 
    Valga il vero: 
        i) sia il Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302,
sia la menzionata Raccomandazione n.  10-04  dell'ICCAT,  dettano  un
intero corpus di disposizioni intese  a  limitare  e  controllare  la
pesca effettuata con le navi tonniere, in particolare con il  sistema
a "Circuizione (PS)", insistendo su cautele che non vi  sono  per  il
sistema a "Tonnara fissa (TRAP)"; 
        ii) in particolare, la Raccomandazione  ICCAT  n.  10-04,  ai
parr. 28 e seguenti, fissa il limite minimo di  taglia  delle  specie
pescate a 30 Kg., con l'eccezione di "catture incidentali" effettuate
da navi tonniere. Per le tonnare, invece, tale eccezione non si rende
necessaria,  proprio  perche'  esse  garantiscono  sistemi  di  pesca
selettivi sulla taglia; 
        iii) ancora, l'art. 7 del cit. Reg.  U.E.  n.  302  del  2009
definisce il periodo annuale in cui e' consentita la pesca  al  tonno
rosso, introducendo periodi di divieto della pesca molto  restrittivi
per tutti i sistemi di pesca eccezion fatta per le  tonnare,  proprio
in ragione del fatto che si tratta di  un  sistema  a  minor  impatto
ambientale e che si svolge,  sia  per  tradizione  secolare  che  per
ragioni tecniche, in periodi limitati dell'anno; 
        iv) il sistema di pesca con la tonnara fissa e'  retaggio  di
una  tradizione   secolare,   che   ha   uno   straordinario   valore
storico-culturale e che, ad oggi, si risolve anche  in  un'attrazione
turistica per le  zone  costiere.  Il  principio  di  tradizionalita'
nell'esercizio dell'attivita' di pesca al tonno e' riconosciuto anche
nello stesso decreto impugnato. Tuttavia, come si e' visto,  in  esso
si  privilegia  la  pesca  con  il  sistema  a  "Circuizione   (PS)",
nonostante questo manchi del particolare valore storico-culturale che
caratterizza le tonnare fisse; 
        vi) entrambi i dd. mm. 14 aprile 2005  e  20  settembre  2007
ricordano, nei rispettivi preamboli,  "il  basso  sfruttamento  delle
risorse attraverso il sistema tonnara fissa, e per contro  la  sempre
maggiore valenza turistica sotto  il  profilo  socio-economico  della
medesima attivita'", specie rispetto al sistema a "Circuizione (PS)",
che risulta maggiormente sfuggente ai controlli sulle modalita' e  la
quantita' di pesca, meno selettivo rispetto alle specie  bersaglio  e
rispetto alla taglia degli esemplari catturati; 
        vii) con il Regolamento (CE) n.  530/2008  della  Commissione
del 12 giugno 2008, "che istituisce misure di  emergenza  per  quanto
riguarda le tonniere con reti a circuizione  dedite  alla  pesca  del
tonno rosso nell'Oceano Atlantico. ad est di 45° di longitudine O,  e
nel Mar  Mediterraneo",  sono  state  adottate  misure  di  emergenza
necessitate dalla accertata sovraceapacita'  delle  navi  tonniere  a
circuizione, ritenute responsabili del rapido esaurimento del  totale
ammissibile di  cattura  di  tonno  nell'Atlantico  Orientale  e  del
Mediterraneo.  Nei  considerando  6  e  7  del  cit.  Regolamento  si
affermava che "le possibilita' di pesca del tonno rosso [...] nel Mar
Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti
bandiera della Grecia, della Francia,  dell'Italia,  di  Cipro  e  di
Malta o immatricolate in tali paesi, si considerano  esaurite  il  16
giugno 2008" e che  "la  capacita'  di  cattura  giornaliera  di  una
singola tonniera con reti a circuizione e' talmente  elevata  che  il
livello di cattura autorizzato puo' essere raggiunto o superato molto
rapidamente".  Per  tali  motivi  la  Commissione,  con   il   citato
regolamento, vieto' il proseguimento della campagna di pesca al Tonno
rosso da parte delle sole navi tonniere con reti a circuizione. 
    Alla luce di quanto ricordato, in una con le competenze regionali
garantite dagli artt. 3 e 6 dello Statuto, dal  d.P.R.  n.  1627  del
1965 e dal d. lgs. n. 70 del 2004 (entrambi  in  sede  di  attuazione
statutaria), nonche' dagli artt. 117 e 119 Cost., il decreto in esame
viola anche il principio di ragionevolezza di cui all'art.  3  Cost.,
in combinato disposto con l'art.  9  Cost.,  anche  in  relazione  al
Regolamento del Consiglio UE 6 aprile 2009, n. 302, alla  Convenzione
ICTA e alla Raccomandazione 10-04 dell'ICCAT, dato che, pur asserendo
di perseguire il fine della conservazione e della tutela della  fauna
marina,  ostacola  e  osteggia  il  sistema  di  pesca   maggiormente
compatibile con l'ambiente. 
 
                  Istanza di sospensione cautelare 
 
    La  ricorrente  chiede,  infine,   che   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale voglia adottare  ogni  misura  cautelare  idonea  alla
tutela interinale delle  attribuzioni  regionali  e,  in  ogni  caso,
voglia sospendere l'efficacia il decreto impugnato. 
    Quanto al fumus, si rimanda ai motivi di ricorso  gia'  enunciati
supra. In ogni caso, si osserva che  l'usurpazione  delle  competenze
regionali in materia di pesca e l'assenza dell'intesa con la  Regione
ricorrente sono elementi che possono  essere  accertati  gia'  ad  un
sommario esame della questione. 
    Quanto alpericulum, si sottolinea quanto segue. 
    Come  si  e'  potuto  desumere  dalla  sintesi  del  sistema   di
regolazione della pesca al  Tonno  Rosso,  la  ripartizione  dei  TAC
avviene, a livello internazionale, comunitario e,  infine,  nazionale
anno per anno. 
    Cio' considerato, appare di  immediata  evidenza  il  pregiudizio
grave ed irreparabile arrecato dal decreto impugnato  agli  interessi
della ricorrente. In ragione del fatale esaurirsi della  stagione  di
pesca 2012 nelle more del presente giudizio,  la  Regione  non  avra'
piu'  modo  o  occasione  di  esercitare  le   proprie   attribuzioni
costituzionali al fine di  regolamentare  la  pesca  al  tonno  rosso
nell'anno  in  corso.  A  questo  proposito  si  deve  ricordare  che
l'attivita' di pesca  della  tonnara  fissa  non  avviene  nel  corso
dell'intero anno solare, ma, in ragione dell'attraversamento del mare
antistante alle coste sarde da parte dei banchi di  tonni,  solamente
tra la primavera e l'estate di ogni anno. Tale circostanza aggrava il
profilo dell'irreparabilita' del danno  che  incombe  sulla  Regione,
sull'industria ittica regionale e sulle comunita' locali. 
    Cio' premesso, appare evidente che la "comparazione degli opposti
interessi" - criterio adottato dal  TAR  del  Lazio  nelle  ordinanze
menzionate in narrativa - giustifica la maggiore tutela per la  pesca
con il sistema a tonnara fissa rispetto agli altri metodi di cattura,
anche perche',  come  ben  indicato  nel  cit.  Regolamento  (CE)  n.
530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008, al considerando n.  7,
"la capacita' di cattura giornaliera di una singola tonniera con reti
a  circuizione  e'  talmente  elevata  che  il  livello  di   cattura
autorizzato puo' essere raggiunto o superato molto rapidamente". 
    Ne' rileva, qui, l'integrita' del  contraddittorio  vagliato  dal
TAR nel rigettare  l'istanza  cautelare,  atteso  che  esso  e',  nel
giudizio per conflitto, per  definizione  completo  con  la  presenza
degli Enti interessati. 
    Non basta. Il cattivo esito della stagione  di  pesca  2012,  che
andrebbe a sommarsi ai danni gia' maturati  nelle  passate  stagioni,
nelle quali si e' verificato un continuo abbassamento della quantita'
di pescato riservata alle tonnare fisse (si veda la  tabella  di  cui
all'allegato C del decreto impugnato) comprometterebbe senza  rimedio
l'industria della pesca al tonno nella Regione Sardegna, che  ricopre
estrema importanza per l'economia regionale e, in particolare, per la
zona sud-occidentale dell'Isola, con la conseguente perdita di  posti
di lavoro in un'area gia'  gravemente  interessata  da  una  profonda
crisi economica (a questo  proposito  si  produce  il  Verbale  della
seduta   del   23   marzo   2012   del   Consiglio   Provinciale   di
Carbonia-Iglesias, in cui, tra l'altro, si e' dato  conto  del  fatto
che la quantita' di 120 ton. di pescato e' "del  tutto  insufficiente
per rendere remunerativa l'attivita' dei tre stabilimenti esistenti e
quindi inidonea a garantire le  unita'  lavorative  esistenti",  come
pure del fatto che, come "conseguenza  immediata"  dell'adozione  del
decreto impugnato si e' verificato  "il  licenziamento  di  cinquanta
lavoratori"). 
    Per quanto concerne il  cit.  d.  m.  23  maggio  2012,  si  deve
sottolineare che esso non e' assolutamente satisfattivo delle censure
sin qui formulate, per il semplice motivo che, come si e' visto, esso
nulla innova quanto all'intero contingente assegnato  al  sistema  di
pesca  delle  tonnare  fisse,  elemento  che  e'  stato   determinato
unilateralmente dal Ministero, pretermesse le  competenze  attribuite
alla ricorrente dallo Statuto e dalle  piu'  volte  citate  norme  di
attuazione. 
    Che tale decreto non sia risolutivo del contenzioso aperto con la
Regione e' indicato anche dalla cit. Nota assessorile 31 maggio 2012,
prot. n. 834/GAB, in  cui  la  ricorrente  e'  tornata  nuovamente  a
chiedere "un aumento della quota non divisa prevista dal D.M. n. 5595
del 3 aprile 2012, con correlativa diminuzione delle  quote  dedicate
alla pesca sportiva/ricreativa e soprattutto della quota assegnata al
sistema della circuizione".  Non  alterando,  pertanto,  la  sostanza
della  disposizione   censurata,   non   deve   essere   oggetto   di
impugnazione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    la Regione autonoma della Sardegna, come  sopra  rappresentata  e
difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare che  non  spettava  allo  Stato,  e  per  esso  al
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,  adottare,
in violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le
Regioni, degli artt. 3 e 6 della 1. cost. 26  febbraio  1948,  n.  3,
recante "Statuto speciale per la Sardegna", degli artt.  1  e  2  del
d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante Norme di  attuazione  dello
Statuto speciale per la Sardegna in materia di  pesca  e  saline  sul
Demanio marittimo e nel mare territoriale", dell'art. 1 del d. lgs. 6
febbraio 2004, n. 70, recante  "Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale  della  regione  Sardegna  concernenti  il  conferimento  di
funzioni amministrative alla  Regione  in  materia  di  agricoltura",
degli artt. 3, 5, 117, e 119 della Costituzione, anche in riferimento
all'art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'U.E. 6 aprile
2009, n. 302, al Regolamento del Consiglio dell'U.E. 17 gennaio 2012,
n. 44, alla  Convenzione  internazionale  per  la  conservazione  dei
tonnidi dell'Atlantico, ratificata in forza della 1. 4  giugno  1997,
n. 169, alla Raccomandazione 10-04 della  Commissione  Internazionale
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),  all'art.  3
del d. lgs. n. 154 del  2004,  il  decreto  3  aprile  2012,  recante
"Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso  per
la campagna di pesca 2012", pubblicato in G.U. n. 117 del  21  maggio
2012 (12A05675); 
        conseguentemente e per  l'effetto,  annullare  il  menzionato
decreto; 
        in via cautelare, sospendere l'impugnato decreto  nelle  more
del definitivo pronunciamento nel merito. 
 
          Roma - Cagliari, addi' 7 giugno 2012 
 
           Avv. Tiziana Ledda - Avv. Prof. Massimo Luciani