N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 giugno  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Esenzione della
  procedura di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  prevista
  dall'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)
  solo  dei  piani  ed  accordi  contenenti  progetti  o   interventi
  sottoposti a VIA - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione
  della sfera di competenza esclusiva statale in  materia  di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, art. 40, comma 1. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6; decreto-legge 13  maggio
  2011, n. 70, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge  12
  luglio 2011, n. 106. 
(GU n.30 del 25-7-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma. Via dei Portoghesi, 12; 
    Nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della L.R. 6 aprile 2012, n. 13, "Legge
regionale finanziaria per l'esercizio  2012,  pubblicata  nel  B.U.R.
Veneto 10 aprile 2012. n. 28 quanto alle disposizioni di cui all'art.
40,  comma  1,  che  inserisce  il  comma 1  bis   nell'articolo   14
"Disposizioni  transitorie  in  materia  di  Valutazione   ambientale
strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno  2008,  n.  4,  per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s della Costituzione. 
    La predetta  legge  della  Regione  Veneto  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei Ministri in data  25  maggio,  depositata  in  estratto
unitamente all'allegata relazione, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' dell'art. 40, comma  1,  della  1.r.  n.  13/2012,
nella parte in cui inserisce il comma 1 bis  nell'articolo  14  della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con  l'art.  117,
comma 2, lett. s) della Costituzione. 
    L'art.  40,  recante  "Modifica  dell'articolo  14  della   legge
regionale  26  giugno  2008,  n.  4  "Disposizioni  di   riordino   e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007  in
materia di governo del territorio, parchi e protezione della  natura,
edilizia  residenziale  pubblica,  mobilita'  e   infrastrutture"   e
disposizioni  transitorie  in  materia  di   valutazione   ambientale
strategica per gli strumenti urbanistici attuativi", nella parte  che
si censura, cosi' dispone: 
        "l.  Dopo  il  comma   1   dell'articolo   14   "Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale  strategica  -  VAS"
della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 e'  inserito  il  seguente
comma: 
"1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1  e
in attuazione dell'articolo 16. ultimo comma, della legge  17  agosto
1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato  dall'articolo  5,
comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo  -
Prime  disposizioni   urgenti   per   l'economia"   convertito,   con
modificazioni, in legge 12 luglio 201l, n. 106: 
        a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di  piani  urbanistici
generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e
gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, volo nel caso in cui
prevedano progetti o interventi  sul  territorio  riconducibili  agli
elenchi contenuti negli Allegati II,  III e  IV  della  parte II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
        b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi  (PUA)
di  piani  urbanistici  generali  gia'  sottoposti  a  GAS,   qualora
prevedano la realizzazione di  progetti  o  interventi  di  cui  agli
Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione  del
piano urbanistico di cui costituiscono attuazione". 
    Le   nuove   disposizioni   regionali   recano   la    disciplina
dell'applicazione della  VAS  nel  caso  dell'adozione  di  strumenti
attuativi dei piani urbanistici e sono dichiaratamente introdotte  in
attuazione dell'articolo 16, ultimo  comma,  della  legge  17  agosto
1942, n. 1150 "Legge urbanistica". come modificato  dall'articolo  5,
comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70. 
    In particolare, il citato nuovo  comma  (lett.  a)  esenta  dalla
procedura  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS).   prevista
dall'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006. n. 152 (codice dell'ambiente) i
piani urbanistici (PUA) e gli accordi di programma attuativi di piani
urbanistici  generali  non  assoggettati  a  valutazione   ambientale
strategica nel caso  in  cui  prevedano  progetti  o  interventi  sul
territorio non ricompresi negli  elenchi  di  cui  agli  allegati II,
III e IV della parte II del d.lgs. n. 152/06 citato (ovvero  soggetti
a valutazione di impatto ambientale, VIA). 
    Al  contrario  il   medesimo   comma   (lett.   b)   prevede   la
sottoposizione  a  VAS  di  piani  urbanistici  attuativi  di   piani
urbanistici  generali  gia'  sottoposti  a  VAS  ove   prevedano   la
realizzazione di progetti ed  interventi  da  sottoporre  a  VIA  non
previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico
di cui costituiscono attuazione. 
    L'art. 40, comma 1, della 1.r. n. 13/2012, che inserisce il comma
1 bis nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, e'
illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma  2,  lett.  s)  della
Costituzione. 
    La disciplina regionale contrasta,  infatti,  con  la  disciplina
statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato
nell'esercizio della  propria  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema  (art.  117,  comma  2,
lett. s, Cost.), e segnatamente con il disposto  degli  artt.  6  del
d.lgs. n. 152/06 e 5 del d.l. n. 70/2011 (convertito  con  la  1.  n.
106/2011, che ha aggiunto l'ultimo comma  all'art.  16  della  1.  n.
1150/1942). 
    L'art. 40 in esame, nel  collegare  l'esenzione  dalla  procedura
della VAS solo ai piani e accordi contenenti  progetti  o  interventi
sottoposti a VIA, riduce arbitrariamente  il  campo  di  applicazione
della disciplina in materia di VAS prevista  all'art.  6  del  d.lgs.
152/06 perche' esclude dalla  VAS  tutti  i  PUA  e  gli  accordi  di
programma nel caso in cui non contengano un progetto o un  intervento
assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano
sopraordinato (lett. a). 
    Tale disposizione e' in particolare in contrasto  con  l'art.  6,
commi 2 lettere a) e b), (1) che prevede l'applicazione della VAS  ad
un insieme piu' ampio  di  casi  e,  con  il comma  12,  che  dispone
l'esclusione della VAS solo nei caso di varianti riguardanti  singoli
progetti. (2) 
    A  mente  della  richiamata  disciplina   statale   l'ambito   di
applicazione della VAS si riferisce, infatti a tutti  i  piani  ed  i
programmi nei settori indicati  dall'art.  6,  comma  2,  del  codice
dell'ambiente,  tra  cui  in  genere  quelli   sulla   pianificazione
territoriale e sulla destinazione  dei  suoli,  tesi  a  definire  il
quadro di interventi anche se  diversi  da  quelli  per  i  quali  e'
richiesta la VIA, con la conseguenza che,  salvo  quanto  l'eccezione
prevista dal comma 12, ogni  piano  deve  e  essere  sottoposto  alla
procedura della VAS (o di assoggettabilita' alla  VAS  nel  caso  del
comma 3). 
    Inoltre, a differenza della disposizione regionale che ritiene di
esserne attuazione, l'art. 5, comma 8, del d.l.  n.  70/2011  prevede
l'esenzione dalla VAS  solo  per  lo  strumento  attuativo  di  piani
urbanistici gia' sottoposti a VAS se non comportino variante e se  lo
strumento sovraordinato gia' definisca in  sede  di  VAS  determinate
caratteristiche localizzative, gli  indici  di  edificabilita'  e  le
tipologie degli interventi annessi, senza, percio' lire riferimento a
collegamenti con i progetti sottoposti a VIA. (3) 
    In contrasto con l'art. 5, comma  8,  del  d.l.  n.  70/2011,  la
disposizione regionale fa, invece, riferimento ai fini dell'esenzione
dalla VAS al fatto che i progetti non  debbano  essere  sottoposti  a
VIA. 
    La censurata disposizione regionale non tiene, dunque, conto  che
il processo di VAS precede, ma  non  necessariamente  determina,  una
procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione  agiscono,  invero,
in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalita'  diverse  e
complementari; mentre la VAS e' una procedura che agisce per valutare
gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti,
le pressioni e le risposte ambientali soprattutto),  la  VIA  e'  una
procedura che agisce per valutare gli impatti  ambientali  (cioe'  le
variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da  progetti
od opere. Nella VAS le valutazioni sugli  effetti  ambientali  devono
poter     influire      in      tutti      i      passaggi      della
pianificazione-progettazione, poiche' il principio guida della VAS e'
quello di precauzione, che consiste nell'integrazione  dell'interesse
ambientale    rispetto    agli    altri    interessi     (tipicamente
socio-economici)  che  determinano  piani  e  politiche,  mentre   il
principio guida della VIA e' quello, piu' immediatamente  funzionale,
della prevenzione del danno ambientale collegato  alla  realizzazione
di un determinato progetto. (4) 
    Sotto altro aspetto la normativa regionale censurata sottopone  a
VAS (lett. b) il PUA o l'accordo attuativi di piani gia' sottoposti a
VAS anche qualora il PUA o l'accordo  riguardino  una  singola  opera
soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto  dall'art.  6,  comma
12, del d.lgs. n. 152/2006, che  non  precede  la  VAS  nel  caso  di
realizzazione di  opera  singola  anche  qualora  l'approvazione  del
progetto  comporti  variante,  con  conseguente  duplicazione   delle
valutazioni. 
    Ne consegue che le citate disposizioni di cui  all'art.  40 della
1.r. n. 13/2012 (lett. a e  lett.  b)  per  quanto  esposto  sono  in
contrasto con  la  richiamata  normativa  statale  dettata  a  tutela
dell'ambiente e, pertanto, violano l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)
della Costituzione che riserva la materia della "tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema" alla competenza statale legislativa esclusiva. 

(1) «Fatto salvo quanto disposto al comma  3.  viene  effettuata  una
    valutazione per  tutti  i  piani  e  i  programmi:  a)  che  sono
    elaborati per la valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
    ambiente,  per  i  settori  agricolo,  forestale,  della   pesca,
    energetico,  industriale,  dei  trasporti,  della  gestione   dei
    rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della
    pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
    definiscono  il  quadro  di   riferimento   per   l'approvazione,
    l'autorizzazione,  l'area  di  localizzazione   o   comunque   la
    realizzazione dei progetti  elencati  negli  allegati II,  III  e
    IV del presente decreto; b) per i quali,  in  considerazione  dei
    possibili impatti  sulle  finalita'  di  conservazione  dei  siti
    designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione
    degli uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
    importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e
    della flora e della fauna selvatica, si  ritiene  necessaria  una
    valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.   357.   e
    successive modificazioni».(comma 2). «Per i piani ed i  programmi
    di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
    locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui
    al comma 2,  la  valutazione  ambientale  e'  necessaria  qualora
    l'Autorita' competente valuti che producano impatti significativi
    sull'ambiente, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  12  e
    tenuto conto  del  diverso  livello  di  sensibilita'  ambientale
    dell'area oggetto di intervento». (comma 3). 

(2) «Per le modifiche dei piani e  dei  programmi  elaborati  per  la
    pianificazione  territoriale  o  della  destinazione  dei   suoli
    conseguenti a provvedimenti di autorizzazione  di  opere  singole
    che hanno per legge l'effetto di variante  ai  suddetti  piani  e
    programmi, ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina  in
    materia di VIA,  la  valutazione  ambientale  strategica  non  e'
    necessaria per la localizzazione delle singole opere». 

(3) «Per  semplificare  le  procedure   di   attuazione   dei   piani
    urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo
    16  della  legge  17  agosto  1942.   n.   1150.   e   successive
    modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Lo
    strumento  attuativo  di  piani  urbanistici  gia'  sottoposti  a
    valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
    ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora
    non comporti variante e lo strumento  sovraordinato  in  sede  di
    valutazione    ambientale    strategica    definisca    l'assetto
    localizzativo  delle   nuove   previsioni   e   delle   dotazioni
    territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi  e  i
    contenuti  piani  volumetrici,  tipologici  e  costruttivi  degli
    interventi, dettando i limiti e le condizioni  di  sostenibilita'
    ambientale delle trasformazioni previste.  Nei  casi  in  cui  lo
    strumento attuativo di piani urbanistici comporti  variante  allo
    strumento sovraordinato, la valutazione ambientale  strategica  e
    la verifica di  assoggettabilita'  sono  comunque  limitate  agli
    aspetti che non sono  stati  oggetto  di  valutazione  sui  piani
    sovraordinati.  I  procedimenti  amministrativi  di   valutazione
    ambientale strategica e di  verifica  di  assoggettabilita'  sono
    ricompresi nel procedimento di adozione  e  di  approvazione  del
    piano  urbanistico  o  di  loro  varianti  non  rientranti  nelle
    fattispecie di cui al presente comma». 

(4) L'obbligo  di  sottoporre  in  linea  generale  il  piano,  anche
    attuativo alla VAS, e', peraltro, di rilievo  comunitario,  posto
    che  la  disciplina  nazionale  riprende  quella  comunitaria,  e
    segnatamente l'art. 3, commi 1 e 2,  della  direttiva  2001/42/CE
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno  2001,  che
    dispone la sottoposizione dei piani e programmi alla VAS in  vari
    settori, tra cui quello della pianificazione territoriale o della
    destinazione dei suoli, in disparte la previsione  di  interventi
    assoggettati alla VIA, come anche risulta dalla  Relazione  della
    Commissione europea al Consiglio ed  al  Parlamento  europeo,  al
    Comitato economico sociale ed al Comitato delle  regioni  del  14
    settembre 2009 COM (2009) 469, ove  la  Commissione  ritiene  che
    debbano   essere   assoggettati   perlomeno   a    verifica    di
    assoggettabilita' alla VAS «anche i  piani  ed  i  programmi  che
    definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente
    a progetti (non esclusivamente quelli  indicati  nella  direttiva
    VIA)» (paragrafo 3). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni dell'art. 40. comma 1, della  legge
regionale n. 13/2012 censurate con il presente ricorso. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 25 maggio 2012 e l'allegata relazione. 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Venturini