N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 giugno 2012 (della Regione Puglia). 
 
Atto e provvedimento amministrativo - Disposizioni urgenti in materia
  di semplificazione e di sviluppo - Atti amministrativi sottoposti a
  intesa - Mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
  piu' Regioni per l'adozione di  un  atto  amministrativo  da  parte
  dello Stato  -  Previsione  che  il  Consiglio  dei  ministri,  ove
  ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza,  della  salute,
  dell'ambiente o dei beni culturali  ovvero  per  evitare  un  grave
  danno all'Erario,  possa,  nel  rispetto  del  principio  di  leale
  collaborazione,  deliberare  motivatamente   l'atto   anche   senza
  l'assenso delle Regioni interessate - Ricorso della Regione  Puglia
  - Denunciata possibilita' di attivazione da parte  del  Governo  di
  meccanismi sostitutivi  dell'intesa  -  Contrasto  con  i  principi
  costituzionali che impongono la necessarieta'  dell'intesa  con  le
  singole Regioni di volta in volta interessate  da  un  procedimento
  amministrativo  statale  -  Violazione  del  principio   di   leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
  nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, commi  primo  e
  secondo, e 119, commi primo e secondo. 
(GU n.30 del 25-7-2012 )
     Ricorso della regione Puglia,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore  della  Giunta  regionale  dott.  Nicola  Vendola,   a   cio'
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  1066  del  4
giugno 2012, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  prof.  Marcello
Cecchetti e Vittorio Triggiani ed elettivamente domiciliato presso lo
studio   del   primo   in   Roma,   Via   Antonio   Mordini   n.   14
(pec.marcellocecchetti@pee.ordineavvocatifirenze.it), come da procura
speciale a margine del presente atto; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  pro  tempore,per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale in parte  qua  dell'art.  61,  comma  3,  del  d.l.  9
febbraio  2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione  e   di   sviluppo),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82 S.O.,  per  violazione  degli
articoli 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo,  119,
commi primo e secondo,  della  Costituzione,  nonche'  del  principio
costituzionale di leale collaborazione. 
    1. - Con l'approvazione dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5  del
2012, e' stata introdotta nell'ordinamento la  seguente  disposizione
legislativa: «Fatta salva la competenza legislativa  esclusiva  delle
Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta  con
una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da  parte
dello Stato, il Consiglio dei Ministri; ove ricorrano gravi  esigenze
di tutela della sicurezza, della  salute  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare  un  grave  danno  all'erario  puo'  nel
rispetto   del   principio   di   leale   collaborazione   deliberare
motivatamente l'atto medesimo anche  senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico». 
    2. -  La  Regione  Puglia,  con  la  deliberazione  della  Giunta
indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti  a
questa Corte le disposizioni contenute nell'art.  61,  comma  3,  del
d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge dalla legge  n.  35  del
2012, perche' costituzionalmente illegittime e lesive  dell'autonomia
che  la  Costituzione  riconosce  e  garantisce  alle   Regioni,   in
riferimento agli artt. 117,  terzo  e  quarto  comma,  118,  primo  e
secondo comma,  119,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,
nonche' del principio di leale collaborazione. 
    L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con  il  presente
ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    3. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  61,  comma  3,  del
d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge,  per  violazione  degli
art. 117, terzo e quarto comma, 118,  primo  e  secondo  comma,  119,
primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione,
nella parte  in  cui  consente  al  Governo  di  attivare  meccanismi
sostitutivi  dell'intesa  di  una  o  piu'  regioni  interessate  per
l'adozione di un atto amministrativo statale anche quando tale intesa
sia costituzionalmente necessaria, ponendosi cosi' in  contrasto  con
le norme costituzionali dalle quali dipende la  stessa  necessarieta'
costituzionale dell'intesa. 
    3.1. - Come gia' evidenziato, la disposizione che in questa  sede
si  impugna  prevede  quanto  segue:  «Fatta  salva   la   competenza
legislativa esclivi delle Regioni, in caso di mancato  raggiungimento
dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni  per  l'adozione  di  un
atto amministrativo da parte dello Stato il Consiglio  dei  Ministri,
ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute,
dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave  danno
all'erario puo' nel rispetto del principio di  leale  collaborazione,
deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle
Regioni interessate nei sessanta giorni successivi alla scadenza  del
termine per la sua adozione da parte dell'organo competente.  Qualora
nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico». 
    La disposizione in esame mira evidentemente a rendere  possibile,
in  determinate   circostanze,   l'adozione   unilaterale   di   atti
amministrativi da parte dello Stato - ed in particolare da parte  del
Consiglio dei ministri - anche quando la legislazione vigente preveda
la necessaria acquisizione dell'intesa di una o piu' Regioni.  Questa
disposizione legislativa e' incostituzionale  nei  limiti  e  per  le
ragioni di seguito precisate. 
    3.2. - E' evidente che una norma di rango legislativo dello Stato
puo'  intervenire  in  deroga  ad  altre   disposizioni   legislative
previgenti, predisponendo per l'adozione di  atti  amministrativi  un
procedimento parzialmente differente da  quello  previsto  da  queste
ultime. E' altrettanto evidente,  pero',  che  gli  atti  legislativi
statali incontrano un limite laddove il procedimento di  adozione  di
un atto amministrativo sia (almeno) parzialmente vincolato  da  norme
di rango costituzionale. E cio' e' precisamente quel che  accade  nel
caso di numerose nonne  legislative  dell'ordinamento  costituzionale
italiano che prevedono la necessarieta' dell'intesa regionale per  la
adozione di un determinato atto. 
    In altre parole, le fattispecie in cui la legge  statale  prevede
che  per  l'adozione  di  un   atto   amministrativo   debba   essere
necessariamente acquisita  l'intesa  di  una  o  piu'  Regioni,  sono
riconducibili a due differenti ordini  di  ipotesi,  che  possono  in
concreto anche cumularsi: la legge puo' prevedere l'intesa in base ad
una valutazione di opportunita'  politica,  ovvero  perche'  essa  e'
costituzionalmente necessaria. 
    Questa   seconda    evenienza,    secondo    la    giurisprudenza
costituzionale, puo' dipendere da una pluralita'  di  circostanze.  A
titolo  meramente  esemplificativo,  si  considerino  quelle  che  di
seguito si illustrano. 
    3.3.  -  Innanzi  tutto,  deve   essere   evidenziato   come   la
necessarieta' costituzionale di una intesa con la Regione  o  con  le
Regioni   interessate   dall'adozione   di   un   determinato    atto
amministrativo, da acquisite nell'ambito di un procedimento istituito
e disciplinato da una legge statale, puo' dipendere dall'eventualita'
secondo la quale quest'ultima abbia avocato, con il meccanismo  della
c.d.  "sussidiarieta'  legislativa",   funzioni   amministrative   (e
legislative) in ambiti di competenza regionale residuale o in  ambiti
di competenza concorrente (sentt. nn. 303 del 2003; 6 del  2004;  383
del 2005; 278 del 2010; 33, 79 e 165 del 2011). 
    Infatti, come e' stato ripetutamente chiarito, anche di  recente,
da una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, l'intesa  con
la Regione o le Regioni interessate e' «necessaria quando si  debbano
"operare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze  e  la
garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni"»:
cosi'  si  e'  espressa,  da  ultimo,  la  sent.  n.  139  del  2012,
richiamando testualmente la sentenza n. 165 del 2011. Di quest'ultima
pronuncia, in particolare,  rileva  il  par.  8  del  Considerato  in
dritto,  laddove  si  legge  che  «questa  Corte  ha  affermato   con
giurisprudenza   costante,   che,   nei   casi   di   attrazione   in
sussidiarieta'  di  funzioni  relative  a  materie  rientranti  nella
competenza  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  e'  necessario,  per
garantire   il   coinvolgimento   delle   Regioni   interessate,   il
raggiungimento di un'intesa,  il  modo  da  contemperare  le  ragioni
dell'esercizio unitario  di  date  competenze  e  la  garanzia  delle
funzioni costituzionalmente attribuite  alle  Regioni  (ex  plurimis,
sentenze n 383 del 2005 e  n  6  del  2004)».  Ancora,  e'  possibile
richiamare la sent. n. 278 del 2010, secondo cui e' «oramai principio
acquisito  nel  rapporto  tra  legislazione  statale  e  legislazione
regionale che  quest'ultima  possa  venire  spogliata  della  propria
capacita' di disciplinare  la  funzione  amministrativa  attratta  in
sussidiarieta', a condizione che cio' si accompagni  alla  previsione
di un'intesa in sede  di  esercizio  della  funzione  con  cui  poter
recuperare un adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non  gia'
al sistema regionale complessivamente inteso, quanto  piuttosto  alla
specifica  Regione  che  sia  stata  privata  di  un  proprio  potere
(sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n 303  del  2003)»
(cosi' il par. 13 del Considerato in dritto). 
    3.4. - In secondo luogo, la necessarieta' di una  intesa  con  la
Regione o con le Regioni interessate puo' dipendere dalla circostanza
secondo la quale la legge statale interviene in un settore  materiale
caratterizzato da un "intreccio" di competenze legislative, statali e
regionali  (sent.  n.  50  del  2005).  A  tale  intreccio,  consegue
l'applicazione del canone della leale collaborazione che impone  alla
legge statale di predisporre  adeguati  strumenti  di  coinvolgimento
delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentt.  nn.  33
del 2011, 278 del 2010, 88 del 2009 e 219 del 2005).  In  determinate
circostanze, come ha efficacemente messo in luce la giurisprudenza di
questa Corte, lo strumento "adeguato" di coinvolgimento delle Regioni
non puo' che essere l'intesa. Si veda, al riguardo, la sent.  n.  168
del 2008, la quale ha avuto modo di precisare quanto segue: «Nel caso
in cui un fondo istituito con legge  statale  incida  su  ambiti  non
riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi  due  ipotesi.
Se una materia e' nettamente prevalente sulle altre essa determina la
competenza legislativa e, qualora questa sia statale; determina anche
la legittimita' del fondo con vincolo di destinazione. Se invece  non
vi  e'  una  materia  sicuramente   prevalente   riconducibile   alla
competenza  dello  Stato,  si   applica   il   principio   di   leale
collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati
strumenti di coinvolgimento delle Regioni; a salvaguardia delle  loro
competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n 211 e
n 133 del 2006); strumenti che possono assumere;  rispettivamente  la
forma di intese o pareri, a seconda del  maggiore  o  minore  impatto
dell'intervento  finanziario  statale  sulle  competenze   regionali»
(cosi' il par. 3.2.1. del Considerato in diritto). 
    3.5. - In terzo luogo, la necessarieta' della previa  intesa  con
la Regione o  con  le  Regioni  interessate  puo'  risultare  imposta
direttamente dal principio costituzionale di leale collaborazione, il
quale dunque risulta chiaramente  violato  dalla  mancata  previsione
legislativa dell'intesa o, come nel caso  di  specie,  da  meccanismi
procedimentali che rendano  la  suddetta  intesa  -  pur  formalmente
prevista - non piu' necessaria e sostituibile  con  la  deliberazione
unilaterale dell'atto da adottare. Al riguardo, si puo' richiamare la
sentenza  di  questa  Corte  n.  27  del  2010,  nella   quale   «pur
riconoscendosi  come  adeguato  il  livello  di  governo  scelto  dal
legislatore [statale]», si ritiene necessario il pieno coinvolgimento
delle Regioni nella individuazione dei criteri  da  adottare  per  la
realizzazione della riduzione del fondo da destinare  alle  comunita'
montane,  esistendo,  corre  sostiene  la  Regione  una   connessione
indissolubile»  tra  la  funzione  statale  e  quelle  di  competenza
regionale. La sent. n. 27, appena citata, ritiene  costituzionalmente
necessaria la previsione legislativa di una intesa con la  Conferenza
unificata: ma nulla toglie che, in altre circostanze, il principio di
leale collaborazione imponga, per ragioni analoghe, la necessita' che
l'amministrazione procedente addivenga ad una intesa con  la  singola
Regione o con le Regioni specificamente interessate. 
    3.6. - Alla luce delle  considerazioni  appena  esposte,  risulta
agevole la seguente conclusione. 
    In tutti i casi in  cui  la  acquisizione  dell'intesa  di  parte
regionale ai fini della adozione di un  atto  amministrativo  statale
sia costituzionalmente imposta, non  puo'  in  alcun  modo  ritenersi
consentita la previsione, ad opera della legislazione  dello  Stato.,
di forme di superamento in via unilaterale di tale intesa. 
    Espressamente in tal senso, del resto, depongono ormai numerose e
significative pronunce di questa Corte. Si veda, ad es., la sent.  n.
165 del 2011, secondo la quale «la  previsione  dell'intesa,  imposta
dal principio di leale collaborazione, implica che non sia  legittima
una norma contenente  una  "drastica  previsione"  della  decisivita'
della volonta' di una sola parte, in caso di dissenso  ma  che  siano
necessarie «idonee  procedure  per  consentire  reiterate  trattative
volte a superare le divergenze" (ex  plurimis,  sentenze  n  121  del
2010, n 24 del 2007, n 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di  ulteriore
esito negativo di  tali  procedure  mirate  all'accordo  puo'  essere
rimessa al Governo una decisione unilaterale (in  termini  del  tutto
analoghi, si veda anche la sent. n. 33 del 2011, part. il par. 7.1.2.
del Considerato in diritto). 
    Applicando tali principi al caso di specie,  risulta  chiaramente
che l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e' costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui pretende di applicarsi in via generale
e, dunque, anche a quei procedimenti amministrativi  nel  cui  ambito
l'intesa   regionale   sia   costituzionalmente   necessaria.    Tale
disposizione,  infatti,  contiene  una  "drastica  previsione"  della
"decisivita' di una  sola  parte",  senza  invece  predispone  alcuno
strumento procedurale al fine di spingere le parti all'accordo. 
    I parametri costituzionali violati dall'art. 61,  comma  3,  sono
quelli che rendono di volta in volta obbligatoria la previsione della
acquisizione dell'intesa nell'ambito del procedimento  amministrativo
considerato. Quindi, gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118,  primo
e secondo comma, 119, primo e  secondo  comma,  nonche'  il  generale
principio di leale collaborazione, ossia le disposizioni e i principi
costituzionali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte  citata
supra ai par. 3.3, 3.4 e 3.5, impongono la necessarieta'  dell'intesa
con  le  singole  Regioni  di  volta  in  volta  interessate  da   un
procedimento amministrativo statale. 
    3.7. - In questa sede risulta opportuna  un'ultima  precisazione.
La disposizione qui contestata  stabilisce  espressamente  che  viene
«fatta salva la competenza legislativa eslusiva delle Regioni». 
    Una simile affermazione non puo' certo  valere  ad  "evitare"  la
invocata declaratoria di incostituzionalita' per due  diversi  ordini
di ragioni. Innanzi tutto, perche'  non  esclude  che  il  meccanismo
predisposto dall'art. 61 in questione possa  applicarsi  in  tutti  i
casi - quali quelli evocati nei precedenti  paragrafi  -  in  cui  lo
Stato disponga di un titolo di competenza legislativa per istituire e
disciplinare il procedimento amministrativo  considerato,  nonostante
si incida (anche) in un ambito  affidato  alla  competenza  residuale
regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. Cosi e', ad  esempio,  per
le ipotesi di avocazione in sussidiarieta' di funzioni legislative (e
amministrative) Ex art. 118, primo comma, Cost., o ancora per i  casi
di intreccio di materie evocati piu' sopra. 
    Tuttavia, anche a voler ammettere che l'inciso  sopra  richiamato
della disposizione legislativa impugnata possa e debba leggersi -  in
forza del canone di interpretazione  costituzionalmente  orientata  -
nel senso di dover ritenere esclusa la praticabilita' del  meccanismo
"semplificatorio" ivi prefigurato in tutti i casi in cui, altrimenti,
risulterebbero violate prerogative regionali fondate  sull'art.  117,
quarto comma, Cost., deve considerarsi quanto segue. 
    Come si conta di aver reso evidente nelle pagine  che  precedono,
le norme costituzionali idonee a fondare la  necessarieta'  giuridica
della  previsione  di  una  intesa  con  la  Regione  o  le   Regioni
interessate non si riducono al solo art.  117,  quarto  comma,  Cost.
Basti pensare, al riguardo, che il meccanismo  della  "avocazione  in
sussidiarieta'", come e' noto, puo'  essere  utilizzato  dallo  Stato
anche in ambiti affidati dalla Costituzione - ed in specie  dall'art.
117, terzo comma - alla competenza legislativa concorrente di Stato e
Regioni. In questa sede, per brevita', e' sufficiente  ricordare  che
proprio i due leading  cases  in  argomento  riguardavano  discipline
ricondotte ad ambiti di potesta' concorrente: la  sent.  n.  303  del
2003 concerneva il "governo del territorio", mentre la sent. n. 6 del
2004 la "produzione e distribuzione nazionale della energia".  Ed  e'
appena il caso di precisare che anche il fenomeno  dell'intreccio  di
materie", come  e'  ovvio,  puo'  prendere  corpo  in  modo  tale  da
coinvolgere, a fianco di materie di competenza esclusiva dello 
    Stato, materie di  competenza  concorrente  ex  art.  117,  terzo
comma, Cost. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento
del  presente  ricorso,  dichiari   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 61, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n.  5  (Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo),  convertito  in
legge con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei limiti
e nei termini sopra esposti. 
    Con ossequio. 
        Bari-Roma, addi' 4 giugno 2012 
 
                    L'avv. Cecchetti - Triggiani