MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2012 

Esclusione dalla sperimentazione prevista dall'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (12A08175) 
(GU n.172 del 25-7-2012)

 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
dicembre  2011  concernente  la  disciplina   della   sperimentazione
prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
maggio 2012 con il quale sono state  individuate  le  amministrazioni
che  partecipano  alla  sperimentazione  prevista  dall'art.  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 il quale prevede che  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  indicazione
della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale di cui all'art. 4 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  sono
esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante  gli  enti  che
non  applicano  correttamente  le  disposizioni  del  citato  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 e che  non
hanno dato seguito,  entro  30  giorni,  alla  formale  richiesta  di
adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione; 
  Viste le note del 29 febbraio 2012 con cui  il  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato  ha  invitato  i  comuni  di  Torino,
Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone  e  Porto  Cesareo  che  non
hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  28  dicembre  2011
concernente la sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei  loro  enti  ed  organismi,  di  cui  all'art.  36  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Viste le note con cui i comuni di  Porto  Cesareo  e  di  Sospirolo
hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione; 
  Considerato che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di  Torino,
Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito  alla  formale
richiesta di avviare la sperimentazione; 
  Viste le  indicazioni  della  Commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge  5
maggio 2009, n. 42 di cui alla nota n. 19/2012/AG del 6 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Comuni esclusi dalla sperimentazione 
 
  1. Sono esclusi  dalla  sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i seguenti comuni: 
    1) Torino, 
    2) Grazzanise, 
    3) Sospirolo, 
    4) Napoli, 
    5) Frosinone, 
    6) Porto Cesareo. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  che  non  hanno  deliberato  l'avvio
della sperimentazione non sono tenuti al rispetto delle  disposizioni
di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri del 28  dicembre  2011  concernente  la  sperimentazione
della disciplina concernente i sistemi  contabili  e  gli  schemi  di
bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  enti  ed
organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2012 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio