COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012 

Aeroporto di Catania - Contratto  di  programma  ENAC-SAC  2012-2015.
(Deliberazione n. 59/2012). (12A08422) 
(GU n.173 del 26-7-2012)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e s.m.i.; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  l'art.  1
del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito  dalla  legge  3
agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2, commi 188  e  189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997)  -  che
hanno  disposto  in  materia  di  gestione  degli  aeroporti   e   di
realizzazione delle relative infrastrutture; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC); 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  Comunita',  e
s.m.i.; 
  Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002,  che
ha  introdotto  -  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  -  l'obbligo
dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli  da
stiva; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP), e viste le  delibere  attuative  adottate  da  questo
Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  riguardante  la
revisione della parte aeronautica del  Codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,   che   ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la Comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9
dicembre  2005,  recante  «Orientamenti  comunitari  concernenti   il
finanziamento degli aeroporti e  gli  aiuti  pubblici  di  avviamento
concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»; 
  Visto il decreto legislativo  15  marzo  2006,  n.  151,  che  reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice
della navigazione e che, in particolare, sostituisce  l'art.  704  di
detto codice, prevedendo  che  l'ENAC  ed  il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia  di
investimenti, corrispettivi e  qualita'  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del citato  decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla
legge n. 248/2005; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e visti in particolare: 
    l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone  annuo  per
l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione totale e
parziale aeroportuale; 
    l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di
ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo  2012,  n.  27,  che  -  parzialmente  modificando  le
disposizioni di  cui  al  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  -  reca  norme
attuative della direttiva 2009/12/CE del Parlamento e  del  Consiglio
europei dell'11  marzo  2000  in  materia  di  diritti  aeroportuali,
demandando all'istituenda Autorita' nazionale  di  vigilanza  di  cui
all'art. 73 funzioni  di  regolazione  economica  del  settore  e  di
vigilanza e precisando, all'art. 36, comma 6-ter, che  restano  ferme
le competenze del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  di  questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  dalla
legge 9 aprile 2012, n. 35, che - all'art. 22, comma  2  -  specifica
che il recepimento della direttiva comunitaria per ultimo  menzionata
fa comunque salvo il completamento delle  procedure  in  corso  volte
alla stipula di contratti di programma con le  societa'  di  gestione
aeroportuale ai sensi, tra l'altro, del  citato  art.  11-nonies  del
decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla  legge  n.  248/2005,
prescrivendo che dette procedure si concludano entro il  31  dicembre
2012 e che la durata di contratti venga fissata  nel  rispetto  della
normativa nazionale e comunitaria e dei rispettivi modelli tariffari; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  27
gennaio  1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi   di
pubblica utilita', e visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente  lo  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carte dei  servizi  pubblici
del settore dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997,
n. 521, concernente il  regolamento  in  materia  di  concessioni  di
gestioni aeroportuali; 
  Visto   lo   Statuto   dell'E.N.A.C.,   approvato    con    decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T; 
  Vista la propria delibera del  24  aprile  1996,  n.  65  (G.U.  n.
118/1996), recante linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'; 
  Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (G.U. n. 225/2000),  con  la
quale questo Comitato ha espresso parere favorevole  in  ordine  allo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (G.U. n. 221/2007), con  la
quale questo Comitato ha approvato il  documento  tecnico  denominato
«Direttiva  in  materia  di  regolazione   tariffaria   dei   servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva»  e  che  sostituisce  il
citato schema di riordino alla luce  delle  modifiche  normative  nel
frattempo intervenute; 
  Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (G.U. n.  128/2008),
con la quale, in relazione ai contenuti  della  sentenza  n.  51/2008
della Corte  costituzionale  e  preso  atto  del  parere  reso  della
Conferenza unificata in  data  26  marzo  2008,  questo  Comitato  ha
riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla
citata delibera n. 38/2007; 
  Viste le  «Linee  guida»  applicative  della  citata  direttiva  in
materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate  dall'ENAC
ed  approvate,  previo  parere  del   NARS,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008,  emanato  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 31 luglio 2009 (G.U. n.  196/2009),  con  la  quale  e'
stato autorizzato  l'ENAC  anche  in  considerazione  delle  esigenze
emerse  nel   corso   delle   consultazioni   svolte   con   l'utenza
aeroportuale,  ad  individuare  criteri  di  riparto   del   «margine
commerciale» tra  i  vari  diritti  aeroportuali  diversi  da  quello
«pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da  parte  dello
stesso  Nucleo,  dell'applicazione  -  nei  contratti  di   programma
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la nota n. 2276 del 24 maggio 2011, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
contratto di Programma 2012-2015 tra l'ENAC e la «Societa'  Aeroporto
di Catania» S.p.A. (SAC) e relativi allegati; 
  Vista la nota n.  13950  dell'11  aprile  2012,  con  la  quale  il
predetto Ministero ha chiesto l'iscrizione dell'argomento  all'o.d.g.
di questo Comitato per il prescritto parere; 
  Visto il parere n. 1/2012 reso dal NARS nella seduta del 18  aprile
2012; 
  Viste  le  precedenti  delibere  con  le  quali  questo   Comitato,
nell'esprimere parere favorevole, con  prescrizioni,  rispettivamente
in ordine agli schemi di contratto  di  programma  tra  l'ENAC  e  le
Societa' di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei», di Napoli
Capodichino, di Bari e Brindisi, di Bologna e di  Palermo,  ha  nelle
premesse: 
    sottolineato la necessita' di effettuare l'analisi dei  contratti
di programma con i gestori aeroportuali  nel  contesto  di  un  Piano
nazionale degli aeroporti integrato  con  il  Piano  nazionale  della
logistica in modo da poter  valutare  sia  la  coerenza  interna  che
quella  esterna  dei  singoli   contratti   di   programma   con   la
pianificazione  di  respiro  nazionale,  rilevando  che  uno   studio
propedeutico a tali fini e' stato commissionato, ad aprile 2009,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da ENAC; 
    evidenziato le significative differenziazioni esistenti  tra  gli
scali aeroportuali nazionali; lo sviluppo di una concorrenza tra  gli
scali stessi, anche per  effetto  dell'avvento  delle  compagnie  low
cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto
che di tipo hub and  spoke  e  su  tariffe  competitive  rispetto  ai
vettori tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale  rispetto  ai
grandi aeroporti europei; un rilevante  ritardo  nello  sviluppo  del
traffico merci rispetto ai principali competitors europei; 
    evidenziato i benefici per la competitivita' degli scali italiani
che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di
gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi
tariffari incentivanti di tipo price cap; 
    rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di  un  campione
significativo di gestori tra loro  confrontabili  in  relazione,  tra
l'altro,  al  sussistere  di  differenti  regimi  concessori   e   di
differenti assetti dei servizi prestati; 
  Considerato che, con nota del 3 marzo 2011, l'ENAC, adempiendo alla
raccomandazione di cui alla delibera n. 44/2009 di  questo  Comitato,
ha trasmesso ad Assaeroporti, affinche' inviti i propri  iscritti  ad
adeguarsi, per gli adempimenti prescritti dalla legge n.  248/2005  a
decorrere dall'esercizio 2010, il  modello  di  certificazione  della
contabilita'  analitica  regolatoria  delle  societa'   aeroportuali,
elaborato nell'ambito di un  apposito  tavolo  di  lavoro  costituito
dall'ENAC e al quale ha partecipato anche il NARS; 
  Considerato che questo Comitato deve esprimersi sui contenuti dello
schema di Contratto di Programma nei termini di cui al citato decreto
legislativo   n.    151/2006,    restando    nella    responsabilita'
dell'Amministrazione di settore la  valutazione  della  coerenza  dei
vari profili attinenti al rapporto concessorio anche con la normativa
comunitaria,  e  in  particolare,  per  quanto  applicabile,  con  le
prescrizioni di cui alla decisione della Commissione europea  del  30
dicembre  2011,  n.  C(2011)9380,  riguardante  l'applicazione  delle
disposizioni del Trattato UE agli  aiuti  di  Stato  sotto  forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale; 
  Considerato che e' opportuno dare  seguito  all'invito  piu'  volte
rivolto   all'Amministrazione   di   settore   ad    attivarsi    per
l'individuazione  di  benchmark  di   produttivita'   ricavabili   da
operatori efficienti operanti anche in  altri  settori  del  comparto
trasporti e che in prosieguo compete all'istituenda Autorita' di  cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 1/2012, convertito  dalla  legge  n.
27/2012, procedere, tra l'altro, alla  predisposizione  di  specifici
modelli di tariffazione; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010,
n. 58); 
  Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare che: 
  il sistema aeroportuale siciliano soffre per le criticita'  esposte
in premessa ed in particolare per la scarsa accessibilita' agli scali
da  parte  dell'utenza,  problema  che  nel  medio  periodo  dovrebbe
attenuarsi  in  particolare  per  lo  scalo  in   esame   a   seguito
dell'entrata in funzione del  collegamento  autostradale  Siracusa  -
Catania e del completamento degli assi stradali Ragusa  -  Catania  e
Gela-Agrigento-Trapani      nonche'       dell'asse       ferroviario
Salerno-Palermo-Catania (per la tratta Messina - Palermo); 
  in tale contesto  l'aeroporto  di  Catania,  con  traffico  di  6,7
milioni/pax verificatosi nel 2011,  e'  risultato  con  Palermo  (4.9
mln/pax)  l'aeroporto  in  cui  si  e'  maggiormente  concentrato  il
traffico interessante  l'isola  e,  movimentando  il  4,6  per  cento
dell'intero traffico passeggeri su  base  nazionale,  si  colloca  al
sesto posto degli scali italiani per tale tipologia di traffico ed al
primo del Mezzogiorno, registrando un notevole incremento  a  seguito
dell'apertura della nuova aerostazione avvenuta nel 2007; 
  la gestione totale dell'aeroporto - con convenzione n.  29  del  22
maggio 2007, approvata con decreto interministeriale n.  139  del  13
settembre 2007 dei Ministri delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
dell'economia e delle finanze sulla base dell'istanza  presentata  ad
ENAC nel settembre 1997 e dunque in data antecedente alla entrata  in
vigore della revisione  della  parte  aeronautica  del  codice  della
navigazione - e' stata affidata in concessione per quaranta anni alla
Societa'   Aeroporto   di    Catania    S.p.A.    (SAC),    derivante
dall'incorporazione - avvenuta nel 2007 - del precedente  gestore  da
parte della holding, che precedentemente (dal settembre 1981 al 1997)
era  stata  titolare   dell'affidamento   della   gestione   parziale
dell'aeroporto stesso; 
  lo schema di contratto in oggetto, riferito al periodo  regolatorio
2012-2015, stabilisce per ciascun servizio regolamentato: 
    il  livello  iniziale  di  riferimento  dei  corrispettivi  e  le
attivita' che tali corrispettivi remunerano; 
    il piano degli investimenti per i servizi soggetti a regolazione,
con  importi  previsti  e   relativi   cronoprogrammi,   oggetto   di
consultazione nelle forme stabilite dalla normativa vigente; 
    gli obiettivi annuali di qualita' e  di  tutela  ambientale,  ivi
incluse le  modalita'  di  misurazione  dei  risultati  conseguiti  e
conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati; 
    il tasso di congrua remunerazione del capitale investito; 
    i parametri che definiscono il profilo temporale  della  dinamica
dei  corrispettivi  nel  corso  del  periodo  regolatorio,  il  quale
coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma; 
  in  considerazione  dei  tempi  necessari  per  le   procedure   di
approvazione, lo schema di contratto in argomento, che  assume  quale
«anno base» il 2009, prevede due anni ponte; 
  gli investimenti previsti nel periodo 2010-2015 ammontano  a  140,6
milioni di euro, tutti in autofinanziamento, e sono relativi  sia  al
lato air side sia land side, dove pure nel 2007 e' stata  aperta  una
nuova  aerostazione,  in  conseguenza  dell'incremento  del  traffico
superiore alle stime e per la ridotta  operativita'  degli  scali  di
Comiso e Reggio Calabria 
  il tasso di crescita del traffico e' stimato dal gestore pari al  5
per cento medio annuo,  in  linea  con  le  previsioni  dei  maggiori
organismi internazionali (5,3 per cento annuo, IATA); 
  il piano che  il  gestore  si  impegna  a  realizzare  nel  periodo
regolatorio prevede investimenti per circa 90,5  milioni  di  euro  e
include,  oltre  ad   interventi   di   manutenzione   straordinaria,
l'ampliamento del terminal passeggeri (in particolare  gate  partenza
ed area commerciale), opere connesse alla viabilita' e  realizzazione
di parcheggi, riqualificazione della pista di volo esistente; 
  il fatturato del gestore nel 2009 e' stato pari a 54,2  milioni  di
euro (bilancio  di  esercizio  SAC  2009),  di  cui  la  contabilita'
regolatoria, inclusiva delle  rettifiche  operate  dall'ENAC,  imputa
33,1 al settore regolamentato, 19,4 al settore  non  regolamentato  e
1,7 al «non pertinente», mentre il totale dei  costi  regolatori  nel
medesimo anno e' stato apri a 37,7 milioni di euro; 
  il CIN (Capitale Investito  Netto  Regolatorio)  all'anno  base  e'
stato quantificato in complessivi 48,3 milioni di euro; 
  ai fini della determinazione dei livelli tariffari la  Societa'  ha
richiesto  la  deroga  dall'applicazione  della  norma  sul   margine
commerciale soltanto per parcheggi: in relazione a  tale  istanza  di
deroga, al  fine  di  definire  il  «mercato  rilevante»,  l'ENAC  ha
valutato  la  sostituibilita'  dei  servizi  dal  lato  dell'offerta,
verificando che i parcheggi  gestiti  nei  pressi  dell'aeroporto  da
operatori  privati  soddisfano  i  requisiti  di  concorrenza  e   di
esternalita' al  sedime  aeroportuale  ed  ha  computato  il  margine
commerciale residuo, pari a 3,8 milioni di euro, nella misura del 50%
attribuendo il relativo  importo,  ad  abbattimento  dei  diritti  di
approdo e partenza (53%), dei diritti di sosta e ricovero (10%) e dei
diritti di imbarco e sbarco delle merci (37%); 
  il WACC riconosciuto alla SAC per il periodo regolatorio  2012-2015
e' pari a 11,28 per cento (WACC  pre  tax  nominale)  in  conseguenza
dell'impegno assunto dalla SAC con nota 27 maggio 2011,  n.  2469,  e
comunicato dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  con
nota 10 giugno 2011, n. 2861, di ridimensionare il valore  correttivo
dell'equity beta, indicato nella misura del 50 per cento, al  30  per
cento si'  che  l'equity  beta  (ßE)  viene  ad  assumere  il  valore
complessivo  di  circa  1,20  in  ragione  del  rapporto  della  leva
finanziaria della SAC pari a 0,36; 
  i corrispettivi  tariffari,  ricalcolati  alla  luce  delle  citate
modifiche al valore del WACC, coprono costi imputabili a servizi  che
antecedentemente  formavano  centri  autonomi  di  tariffazione:   le
tariffe applicate  si  collocano  comunque  nella  fascia  media  dei
corrispettivi  previsti  per  il  2012  dai  Contratti  di  Programma
relativi ad altri scali gia' esaminati da questo Comitato; 
  la  dinamica  tariffaria  per  il  periodo  regolatorio  e'   stata
sviluppata a partire dai costi ammessi per l'anno base indicizzati al
tasso di inflazione programmata relativo al 2010 ed al 2011  e  sulla
base della formula di cui alla menzionata delibera n. 38/2007; 
  la procedura utilizzata per il calcolo dei parametri x, k  e  v  e'
stata effettuata nel rispetto della formula di cui alla Sezione  12.3
punto 19 delle citate Linee Guida; 
  per quanto riguarda gli obiettivi di crescita della  produttivita',
l'ENAC ha ritenuto piu'  opportuno  fare  riferimento  ai  valori  di
elasticita' indicati nelle Linee guida  piu'  che  alla  dinamica  di
produttivita' specifica del settore nei  cinque  anni  precedenti  il
periodo regolatorio, anche in conseguenza del fatto che nel  2007  vi
e' stata l'apertura della nuova aerostazione e  l'incorporazione  del
precedente gestore da parte della holding; 
  per quanto attiene alla qualita', il Contratto in esame  appare  di
massima  coerente  con   quanto   prescritto   dalle   Linee   Guida,
considerando  quattro  indicatori  obbligatori  e  otto  a  scelta  e
attribuendo ad indicatori di funzionalita' dello scalo  e  indicatori
di comfort dei passeggeri il peso paritario previsto da  dette  Linee
Guida,  ma  presenta  alcune  specificita'  che  questo  Comitato  ha
ritenuto di fare oggetto delle prescrizioni di cui appresso; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sullo schema di Contratto di programma ENAC - SAC 2012-2015  relativo
allo scalo aeroportuale di Catania, a condizione che si  tenga  conto
delle sotto elencate indicazioni: 
  la maggiorazione dell'equity ß deve essere  ricondotta  al  30  per
cento,   secondo   il   ricordato   impegno   assunto    nel    corso
dell'istruttoria della stessa SAC con la citata lettera del 27 maggio
2011, e conseguentemente l'ENAC dovra' rielaborare la  documentazione
inerente il sistema tariffario e modificare l'art.  18  dello  schema
suddetto, valutando l'opportunita' di ridurre gli incrementi medi dei
diritti di imbarco passeggeri; 
  deve essere modificato l'allegato 1 - Scheda A (piano  quadriennale
degli investimenti) riferendola agli interventi da  realizzare,  come
specifica l'art. 12 dello schema di  contratto,  nel  quadriennio  di
vigenza del contratto stesso per il  citato  importo  complessivo  di
euro 90.494.795 e riportando in  separate  colonne  gli  investimenti
previsti per i  due  anni  ponte  ed  il  totale  degli  investimenti
programmati per l'intero periodo 2010-2015; 
  l'allegato 5 (Piano della  qualita'  e  dell'ambiente),  richiamato
all'art. 16 dello schema di Contratto  di  Programma,  deve  indicare
distintamente, in linea con le disposizioni della Carta  dei  Servizi
richiamata in premessa, il «tempo di riconsegna del 1° bagaglio» e il
«tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio» (valori  che  la  suddetta
Carta riportava per il 2011, rispettivamente, in 25 ed in 33  minuti)
e  deve  attribuire  il  peso  ai  singoli  indicatori  analitici  di
qualita', che secondo il piano in questione  risulta  particolarmente
omogeneo,  in  funzione   dell'onerosita'   in   termini   di   costi
incrementali nel periodo considerato ed in funzione  degli  obiettivi
di miglioramento previsti. Inoltre relativamente  alla  dinamica  dei
valori di qualita' e ambientali occorre: 
    preliminarmente, fissare ex-ante gli obiettivi  di  miglioramento
in quanto sommatoria degli  obiettivi  analitici,  rispetto  all'anno
base, espressi come variazione percentuale; 
    successivamente, verificare annualmente  il  conseguimento  degli
obiettivi in quanto sommatoria degli indicatori analitici di  ciascun
anno, rispetto all'anno base,  espressi  in  valore  quantitativo,  a
superamento, come assunto dal  NARS  nel  citato  Parere,  di  quanto
contenuto nella relazione che detti valori  debbono  essere  indicati
come variazione percentuale; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a vigilare affinche' l'ENAC provveda ad effettuare, per  i  profili
di competenza, adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto  delle
previsioni contenute nel Contratto di Programma da parte del gestore,
assicurando nel frattempo un monitoraggio costante; 
  a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di Programma
valido  per  il  successivo  quadriennio   regolatorio   (2016-2019),
corredato da una relazione nella quale  siano  riportate  indicazioni
sugli esiti di tali verifiche, rappresentate eventuali criticita'  ed
illustrate le principali modifiche nella sistematica  tariffaria  nel
frattempo intervenute. 
    Roma, 30 aprile 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 
Il segretario: Barca 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 185