PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5/12 

Ambito di applicazione  dell'art.  40,  comma  02,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (12A08473) 
(GU n.177 del 31-7-2012)
 
 Vigente al: 31-7-2012  
 

 
 
 
                              A tutte le Pubbliche amministrazioni 
                              Al Segretario generale 
                              della Giustizia amministrativa 
                              Alle    Cancellerie    degli     Uffici
                              giudiziari 
 
 
  Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione
l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183  ha  novellato  il  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma  02  all'art.  40.  Tale
norma, per evitare che  le  Pubbliche  amministrazioni  continuino  a
chiedere al privato il deposito di certificati  rilasciati  da  altre
Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime,
allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio
dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia  apposta,
a pena di nullita', la dicitura: «Il presente  certificato  non  puo'
essere prodotto agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai
privati gestori di pubblici servizi». 
  Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 e' evidente che
Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un
certificato, dovendo apporre sullo stesso la  dicitura  prevista  dal
comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000. 
  In ordine  alla  corretta  applicazione  della  novella  introdotta
dall'art. 15,1. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste  di
chiarimenti. 
1. Certificati rilasciati per l'estero. 
  Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre  la  dicitura
prevista dal comma 02  dell'art.  40,  d.P.R.  n.  445  del  2000  ai
certificati rilasciati per l'estero. 
  In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011  e  non
essendo  il  d.P.R.  n.  445  del  2000  applicabile  alle  Pubbliche
amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto  di
depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato  da  altra
Pubblica amministrazione si applica solo  tra  Amministrazioni  dello
Stato italiano. 
  Segue da  cio'  che  ove  il  privato  chieda  il  rilascio  di  un
certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o  ad
un'Amministrazione  di  un  Paese  diverso  dall'Italia  la  dicitura
prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n.  445  del  2000  non  deve
essere apposta. 
  In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi  di  fatto
prodotto ad una Pubblica amministrazione  italiana  -  e  sia  quindi
nullo - deve essere apposta  la  dicitura  «Ai  sensi  dell'art.  40,
d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  presente  certificato   e'
rilasciato solo per l'estero». 
2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. 
  Richieste  di  chiarimenti   sono   pervenute   anche   in   ordine
all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40,  comma  02,
d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati  da  depositare  nei  fascicoli
delle  cause  giudiziarie.  E'   stato   rappresentato   che   alcune
Amministrazioni  si  rifiuterebbero  di  rilasciare  al   privato   i
certificati sull'assunto che anche  gli  uffici  giudiziari  sono  da
annoverare tra le  Pubbliche  amministrazioni  alle  quali  la  parte
deposita un'autocertificazione. 
  Al riguardo si precisa che  la  novella  introdotta  dall'art.  40,
comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 -  secondo  cui  le  Amministrazioni
sono tenute ad apporre  sui  certificati,  a  pena  di  nullita',  la
dicitura: «Il presente certificato  non  puo'  essere  prodotto  agli
organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati  gestori  di
pubblici servizi» -  si  applica  solo  nei  rapporti  tra  Pubbliche
amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445  del
2000,  ai  gestori  di  pubblici  servizi)  tra  le  quali  non  sono
certamente  annoverabili  gli  Uffici  giudiziari  quando  esercitano
attivita' giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio  affermato
dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva  dell'atto
di  notorieta',  cosi'  come  l'autocertificazione  in   genere,   ha
attitudine  certificativi  e  probatoria  esclusivamente  in   alcune
procedure amministrative,  essendo,  viceversa,  priva  di  qualsiasi
efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre
2010,  n.  25800;  id.  23  luglio  2010,  n.  17358,   secondo   cui
l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto  dal  diritto
amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.
Infatti il soggetto, nel corso di una  pratica  amministrativa,  puo'
sotto la propria responsabilita' attestare la verita' di fatti a  se'
favorevoli,  ma  tale  regola  non  puo'  essere  estesa  al  diritto
processuale civile, in cui rimane ferma la  regola  dell'onere  della
prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703). 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                          Il Ministro: Patroni Griffi 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280