REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 10 

  Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme  per
l'amministrazione  del  patrimonio  della   Provincia   autonoma   di
Bolzano". 
(GU n.30 del 4-8-2012)

 
                     (Pubblicata nel Bollettino 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012)  
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n.
2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali) - 1.  I  beni
demaniali   o   patrimoniali   di   interesse   artistico,   storico,
archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in
uso a titolo oneroso con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  11,
commi 1 e 3. 
    2. I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o
comunque a titolo gratuito, con le modalita'  indicate  nel  comma  1
dell'articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza  fini  di
lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto
perseguano interessi collettivi. Se l'uso e' previsto  esclusivamente
a fini culturali e senza  scopo  di  lucro  i  beni  culturali  della
Provincia possono essere concessi in comodato  o  a  titolo  gratuito
diverso anche a persone fisiche. 
    3. L'uso dei beni e'  concesso  solo  a  condizione  che  vengano
garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.» 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
      Bolzano, 13 giugno 2012 
 
                             DURNWALDER