MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2012 

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte delle
Alpi», in Bagnolo Piemonte. (12A08816) 
(GU n.186 del 10-8-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                          della prevenzione 
 
  Vista la domanda in data 6 giugno 2012 con  la  quale  la  Societa'
Pontevecchio s.r.l. con sede in Luserna  San  Giovanni  (Cuneo),  Via
Ponte di Pietra 3, ha chiesto  di  poter  riportare  sulle  etichette
dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte delle Alpi» che sgorga
in comune di Bagnolo  Piemonte  (Cuneo),  oltre  alle  dicitura  gia'
autorizzata, anche l'indicazione concernente  la  preparazione  degli
alimenti dei lattanti; 
  Esaminata la documentazione prodotta dalla societa'; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011. n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  novembre  1992.  n.  542.  come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; 
  Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11
settembre 2003; 
  Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 1993, n.  2848,  con  il
quale e' stata riconosciuta l'acqua  minerale  naturale  Fonte  delle
Alpi con la denominazione «Seccarezze» ed e' stata autorizzata per le
etichette la dicitura «Puo' avere effetti diuretici»; 
  Visto il decreto dirigenziale 12 dicembre 2007.  n.  3815,  con  il
quale la denominazione dell'acqua minerale naturale  «Seccarezze»  e'
stata variata in «Fonte delle Alpi»; 
  Visto il parere  della  III  Sezione  del  Consiglio  Superiore  di
Sanita' espresso nella seduta del 18 luglio 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte delle  Alpi»
che sgorga in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), condizionata  senza
l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, puo' essere riportata, oltre alla
dicitura gia' autorizzata, anche la seguente: «L'allattamento al seno
e' da preferire, nei casi ove cio' non sia  possibile,  questa  acqua
minerale puo' essere utilizzata per la  preparazione  degli  alimenti
dei lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta  richiedente  ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio. 
    Roma, 27 luglio 2012 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco