N. 219 SENTENZA 19 - 21 settembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci  -  Ricorso
  del  Governo  -  Impugnazione  di  intera  disposizione  -  Censure
  riferite ad una specifica parte della  disposizione  -  Limitazione
  dell'oggetto della questione. 
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l). 
Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci  -  Ricorso
  del  Governo  -  Impugnazione  di  disposizione  che  riproduce  la
  disciplina contenuta in un precedente  testo  normativo  (novazione
  della  fonte)  -  Acquiescenza  per  mancata   impugnazione   della
  disposizione precedente - Insussistenza. 
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l). 
Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri  di  sci  iscritti
  negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome
  -  Obbligo  di  praticare  le  tariffe  determinate  dalla   Giunta
  regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola  di
  sci - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva  in
  materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale
  parziale - Assorbimento di ulteriori censure. 
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  (art.  117,  commi
  primo e secondo, lett. l). 
(GU n.38 del 26-9-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della
legge  della  Regione  Molise  9  settembre  2011,  n.  29,   recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n.  1
(Disciplina  della  professione  di  maestro  di  sci  nella  Regione
Molise)», promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato l'8-10 novembre 2011, depositato in cancelleria il
15 novembre 2011 ed iscritto al n. 132 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Giuseppe Frigo; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  a  mezzo  del  servizio  postale  l'8
novembre 2011 e depositato il successivo 15 novembre,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento  all'articolo  117,
primo e secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale  in  via  principale  dell'articolo  3
della legge della Regione Molise 9 settembre  2011,  n.  29,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n.  1
(Disciplina  della  professione  di  maestro  di  sci  nella  Regione
Molise)». 
    1.1.- Il ricorrente, in premessa,  richiama  il  contenuto  della
disposizione impugnata la quale, sostituendo  l'art.  5  della  legge
regionale molisana n. 1 del 1996, stabilisce che  i  maestri  di  sci
iscritti negli albi professionali di altre Regioni o  delle  Province
autonome sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla  Giunta
regionale e comunque non inferiori a quelle della  locale  scuola  di
sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela  della
professione. Ai sensi  del  comma  6  del  menzionato  art.  5,  come
sostituito, detta disposizione non  si  applica  ai  maestri  di  sci
provenienti con i lori allievi da altre Regioni o da altri Stati  che
intendano svolgere l'esercizio temporaneo e saltuario  dell'attivita'
sciistica per periodi non superiori  a  quindici  giorni.  E'  infine
previsto, al successivo comma 7, che ai maestri di sci provenienti da
altri Stati membri dell'Unione europea si applichi la disciplina  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ritiene  che  la
nuova e attuale formulazione dell'art. 5, comma 5, della  legge  reg.
Molise n. 1 del 1996, risultante dalle modificazioni introdotte dalla
disposizione impugnata, leda gli evocati parametri. 
    In definitiva, la disposizione regionale impugnata  obbligherebbe
i maestri di sci di altre Regioni o Province autonome, che  esplicano
la  professione  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  a
rispettare le tariffe praticate nella Regione Molise, allo  scopo  di
sottrarre  i  maestri  di  sci  locali  alla  concorrenza  di  quelli
provenienti da altre Regioni o anche da altri Stati. 
    Ad avviso del ricorrente, all'obbligo  di  praticare  le  tariffe
minime, parametrate a quelle della locale scuola  di  sci,  sarebbero
tenuti anche i maestri provenienti da altri Stati membri  dell'Unione
europea, in quanto disposizione speciale e, quindi,  derogatoria  dei
principi comunitari recepiti nel decreto legislativo n. 206 del 2007. 
    La finalita' asseritamente «protezionistica» risulterebbe  palese
leggendo il comma 5 dell'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996
in combinazione con il successivo comma 6, che  esonera  da  analoghi
obblighi i maestri che giungano nella Regione con i propri allievi  e
che, quindi, «non sottraggono  clienti»  a  quelli  locali.  Sarebbe,
quindi, evidente che la norma regionale avrebbe l'effetto di limitare
la  concorrenza,  «offrendo   agli   allievi   una   piu'   ristretta
possibilita' di scelta tra le diverse offerte dei maestri di sci». 
    Detta  limitazione  contrasterebbe  con  i  principi  di   libera
prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, espressi dagli
artt. 56 e 57 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), nonche'  con  le  direttive  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005, n.  2005/36/CE  e  del  12  dicembre
2006, n.  2006/123/CE  e  non  risulterebbe  giustificata  da  motivi
imperativi  di  interesse   generale   ne'   proporzionata   rispetto
all'obiettivo che la normativa intende conseguire. 
    In conclusione, la restrizione della possibilita' di  scelta  tra
offerte diversificate e l'imposizione  di  restrizioni  all'esercizio
della professione comporterebbe sia  la  violazione  dell'obbligo  di
rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  di  cui
all'art. 117, primo comma, Cost., sia del criterio di  riparto  della
potesta' legislativa previsto dall'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), Cost. che riserva la tutela  della  concorrenza  alla  competenza
esclusiva statale. 
    1.3.- La disposizione impugnata, infine, interverrebbe  anche  su
un aspetto del contratto d'opera professionale, quello  della  libera
pattuizione del compenso (art. 2233 cod. civ.), invadendo la  materia
dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. 
    2.- La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione  di   legittimita'   costituzionale   in   via   principale
dell'articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n.
29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio
1996, n. 1 (Disciplina della professione  di  maestro  di  sci  nella
Regione Molise)», che  sostituisce  l'articolo  5  della  legge  reg.
Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci
iscritti negli albi professionali di altre Regioni e  delle  Province
autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta
regionale e comunque non inferiori a quelle della  locale  scuola  di
sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela  della
professione, deducendo  la  violazione  dell'articolo  117,  primo  e
secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione  impugnata,  obbligando
ad applicare determinate  tariffe,  limiterebbe  la  possibilita'  di
scegliere  tra  offerte  diversificate  ed   imporrebbe   restrizioni
all'esercizio della professione, in violazione dei vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario - al cui rispetto e' tenuta la  potesta'
legislativa regionale in virtu' dell'art. 117, primo comma,  Cost.  -
recati dagli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE)  e  dalle  direttive  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005, n.  2005/36/CE  e  del  12  dicembre
2006, n. 2006/123/CE in relazione alla libera prestazione di servizi.
Per  le  medesime  ragioni,  inoltre,   essa   invaderebbe   l'ambito
competenziale statale relativo alla «tutela  della  concorrenza»,  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    La norma censurata, infine, violerebbe l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., incidendo sulla libera determinazione del compenso
nel contratto di prestazione  d'opera  professionale,  attratto  alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
«ordinamento civile». 
    2.- La questione e' fondata. 
    2.1.- Innanzitutto, l'oggetto del giudizio deve  essere  limitato
alla parte della disposizione  che  prevede  che  i  maestri  di  sci
iscritti negli albi professionali di altre Regioni e  delle  Province
autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta
regionale e comunque non inferiori a quelle della  locale  scuola  di
sci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   infatti,   pur
concludendo per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'intero art. 3 della legge regionale molisana  n.  29  del  2011,
incentra le censure sulla disposizione che obbliga i maestri  di  sci
iscritti negli albi professionali di altre Regioni e  delle  Province
autonome al rispetto delle tariffe praticate nella Regione Molise. 
    Parimenti,  con  riferimento  alla  soggezione   all'obbligo   di
«ulteriori adempimenti relativi alla tutela della  professione»  -  a
prescindere dal rilievo che non sono precisati  quali  sarebbero,  in
concreto, gli adempimenti cui la norma  rinvia  e  che  si  ritengono
lesivi dell'evocato parametro - , non vengono dedotte,  al  riguardo,
censure specifiche. 
    2.2.- Inoltre, non osta all'esame del merito della  questione  il
fatto che, nella parte impugnata,  la  disposizione  sia  identica  a
quella previgente, gia' collocata nel comma 6 dell'art. 5 della legge
reg. Molise n. 1 del 1996. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
infatti, l'«esistenza di una disciplina contenuta  in  un  precedente
testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una
successiva  legge  che,  novando  la  fonte,  riproduca  la  medesima
disciplina» (sentenza n. 9 del 2010).  Peraltro,  «nessuna  forma  di
acquiescenza riguardo ad altre successive  norme,  infatti,  e'  dato
riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di  una
disposizione di legge pur avente  il  medesimo  contenuto  dell'altra
sopravvenuta» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011). 
    2.3.- Nel merito, assume carattere preliminare, sotto il  profilo
logico-giuridico, l'esame della violazione del riparto  interno,  tra
Stato e Regioni, delle competenze legislative, rispetto alle  censure
che denunciano la violazione degli obblighi imposti  dall'ordinamento
comunitario (sentenze n. 67 del 2010 e n. 368 del 2008). 
    Questa Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 443  del  2007,  che
l'abrogazione delle disposizioni che prevedono  l'obbligatorieta'  di
tariffe fisse  tende  a  «stimolare  una  maggiore  concorrenzialita'
nell'ambito delle  attivita'  libero-professionali  e  intellettuali,
offrendo all'utente una piu' ampia  possibilita'  di  scelta  tra  le
diverse offerte, maggiormente differenziate  tra  loro  (...).  Essa,
pertanto, attiene alla materia "tutela della concorrenza",  riservata
alla competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.». 
    Nel caso in esame, per converso, la disposizione regionale impone
ai maestri di sci provenienti da altre Regioni  o  Province  autonome
tariffe minime, riducendo, in tale modo, la  scelta  tra  le  offerte
esistenti sul mercato ed introducendo barriere  all'accesso  ed  alla
libera  esplicazione  dell'attivita'  professionale.  Essa,   dunque,
ostacola la competitivita'  tra  gli  operatori,  invadendo,  secondo
quanto stabilito  dal  citato  precedente,  l'ambito  della  potesta'
legislativa  esclusiva  in  materia  di  «tutela  della  concorrenza»
riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Deve, dunque, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Molise  n.  29  del  2011,  che
sostituisce l'art. 5 della legge reg. Molise n.  1  del  1996,  nella
parte in cui prevede  che  i  maestri  di  sci  iscritti  negli  albi
professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti
a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e  comunque
non inferiori a quelle della locale scuola di sci. 
    3.- Le ulteriori censure restano assorbite. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  3  della
legge  della  Regione  Molise  9  settembre  2011,  n.  29,   recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n.  1
(Disciplina  della  professione  di  maestro  di  sci  nella  Regione
Molise)», che sostituisce l'articolo 5 della legge reg. Molise  n.  1
del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri  di  sci  iscritti
negli albi professionali di altre Regioni e delle  Province  autonome
siano  tenuti  a  praticare  le  tariffe  determinate  dalla   Giunta
regionale e comunque non inferiori a quelle della  locale  scuola  di
sci. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI