CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 25 settembre 2012 

Modificazioni agli articoli 14 e 15  e  introduzione  degli  articoli
15-ter e  153-quater  del  Regolamento  della  Camera  dei  deputati.
(12A10350) 
(GU n.226 del 27-9-2012)

 
  All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. I Gruppi parlamentari sono associazioni  di  deputati  la  cui
costituzione avviene secondo  le  disposizioni  recate  nel  presente
articolo. Ai Gruppi parlamentari, in  quanto  soggetti  necessari  al
funzionamento   della   Camera,   secondo   quanto   previsto   dalla
Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera  le  risorse  necessarie  allo  svolgimento  della  loro
attivita'». 
  All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Entro trenta giorni  dalla  propria  costituzione,  ciascun
Gruppo approva uno statuto, che  e'  trasmesso  al  Presidente  della
Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni
caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente  ad  approvare,  a
maggioranza, il  rendiconto  di  cui  all'articolo  15-ter  e  indica
l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile  del
Gruppo. 
  2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo  le  quali  l'organo
responsabile per la gestione amministrativa e  contabile  destina  le
risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo  statuto  e'  pubblicato
sul sito internet della Camera. 
  2-quater.  Lo  statuto  individua  le  forme  di  pubblicita'   dei
documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo,  anche  con
riferimento agli emolumenti per il personale». 
  All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai  Gruppi  parlamentari
e' assicurata la disponibilita' di  locali  e  attrezzature,  secondo
modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo  presenti  le
esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica  dei
Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un
contributo finanziario a carico del bilancio della  Camera,  unico  e
onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di  cui  al  comma  4,
incluse  quelle  per  il  personale,  secondo   modalita'   stabilite
dall'Ufficio di  Presidenza.  Il  contributo  e'  determinato  avendo
riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed
i contributi  assegnati  al  Gruppo  misto  sono  determinati  avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle componenti  politiche  in
esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse
in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica
di ciascuna componente. 
  4. I contributi di  cui  al  comma  3  sono  destinati  dai  Gruppi
esclusivamente  agli  scopi  istituzionali   riferiti   all'attivita'
parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e  comunicazione  ad
essa ricollegabili, nonche' alle spese  per  il  funzionamento  degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative  ai
trattamenti economici». 
  Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 15-ter.  -  1.  Ciascun  Gruppo  approva  un  rendi-conto  di
esercizio annuale, strutturato secondo un  modello  comune  approvato
dall'Ufficio  di  Presidenza.  In  ogni  caso  il   rendiconto   deve
evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al
Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. 
  2. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
gestione contabile e  finanziaria,  i  Gruppi  si  avvalgono  di  una
societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di  Presidenza
con  procedura  ad  evidenza  pubblica,  che   verifica   nel   corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta
rilevazione dei  fatti  di  gestione  nelle  scritture  contabili  ed
esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 
  3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato
da una  dichiarazione  del  presidente  del  Gruppo  che  ne  attesta
l'avvenuta  approvazione   da   parte   dell'organo   statutariamente
competente e dalla relazione della societa' di revisione  di  cui  al
comma  2.  I  rendiconti  sono  pubblicati  come  allegato  al  conto
consuntivo della Camera. 
  4. Il controllo della  conformita'  del  rendiconto  presentato  da
ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura
del Collegio  dei  Questori,  secondo  forme  e  modalita'  stabilite
dall'Ufficio di Presidenza. 
  5. L'erogazione delle risorse finanziarie  a  carico  del  bilancio
della Camera a favore dei Gruppi  e'  autorizzata  dal  Collegio  dei
Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al
comma 4. 
  6. Il Collegio dei Questori  riferisce  all'Ufficio  di  Presidenza
sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5. 
  7. Ove il Gruppo non  trasmetta  il  rendiconto  entro  il  termine
individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto  all'erogazione,
per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio
dei  Questori  riscontri  che  il  rendiconto  o  la   documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme  alle  prescrizioni
stabilite a norma del  presente  articolo,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento  del  rendiconto  invita  il  presidente  del  Gruppo   a
provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel
caso in cui il Gruppo non provveda  alla  regolarizzazione  entro  il
termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione,  per  l'anno
in corso, delle risorse di cui al comma 5. La  decadenza  di  cui  al
presente  comma  e'  accertata  con  deliberazione  dell'Ufficio   di
Presidenza,  su  proposta  del  Collegio  dei  Questori,  e  comporta
altresi' l'obbligo di restituire  le  somme  ricevute  a  carico  del
bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite
dall'Ufficio di Presidenza. 
  8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita'  per
l'attuazione del presente articolo, ivi  compresa  la  disciplina  da
applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni
sono dettate per il Gruppo misto». 
  Dopo l'articolo 153-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  153-quater.  -  1.  Le  modifiche  all'articolo  15   e   le
disposizioni  dell'articolo  15-ter  entrano  in  vigore  non  appena
adottate  dall'Ufficio  di  Presidenza  in  carica   alla   data   di
approvazione delle stesse le deliberazioni  necessarie  a  garantirne
l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura». 
 
                                                  Il Presidente: Fini