N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2012

Ordinanza del 13 giugno 2012 emessa dalla  Corte  di  cassazione  nel
procedimento civile promosso da Agenzia delle  entrate  contro  Megas
Net Spa . 
 
Imposte e tasse - Regime di deduzione delle quote di ammortamento dei
  beni materiali strumentali  per  l'esercizio  di  alcune  attivita'
  regolate (nella specie, attivita' di distribuzione e  trasporto  di
  gas  naturale)  -  Disposizione   originariamente   contenuta   nel
  decreto-legge n. 211 del 2005  (poi  decaduto)  - Riproduzione  nel
  testo del decreto-legge n. 203 del 2005 (avente ad oggetto  materie
  diverse e perseguente tutt'altra finalita') nel corso del  relativo
  procedimento di conversione in legge - Denunciato uso improprio, da
  parte del Parlamento, del potere di  conversione  -  Richiamo  alla
  sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. 
- Decreto-legge  30  settembre   2005,   n.   203,   convertito   con
  modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, art.  11-quater,
  comma 4 [gia' rubricato come art. 2 del decreto-legge 17 ottobre n.
  2005, n. 211]. 
- Costituzione, art. 77. 
(GU n.39 del 3-10-2012 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 
      Agenzia Entrate,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma,  Via  dei  Portoghesi,  12  e'  domiciliata,
ricorrente; 
    Contro Megas Net S.p.a. con sede in Urbino, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega  in
calce al controricorso, dall'Avv.  Franco  Cicchiello,  elettivamente
domiciliata nel relativo  studio  in  Roma,  Via  Alessandria  n.119,
controricorrente; 
    Avverso la sentenza n.  277/06/09  della  Commissione  Tributaria
Regionale di Ancona - Sezione n. 06, in data  21/04/2009,  depositata
il 21 ottobre 2009. 
    Udita la relazione della causa svolta nella Camera  di  Consiglio
del 13 marzo 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; 
    Sentiti l'Avv.  Urbani  Neri  Fabrizio  dell'Avvocatura  Generale
dello Stato, per la ricorrente Agenzia, nonche' l'Avv. Cicchiello per
la societa' controricorrente; 
    Presente il P.M.  dott.  Vincenzo  Gambardella,  che  ha  chiesto
l'accoglimento del ricorso. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    La  societa'  impugnava  in  sede  giurisdizionale  il   silenzio
rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, sulla domanda tesa
al  rimborso  delle  maggiori  imposte  pagate  in  ottemperanza   al
particolare regime di ammortamento, di  cui  all'art.  11-quater  del
D.L.  n.  203/2005,  per   i   beni   strumentali   per   l'esercizio
dell'attivita' di distribuzione e trasporto di gas naturale. 
    L'adita CTP di Pesaro, respingeva  il  ricorso,  mentre  la  CTR,
giusta decisione in epigrafe, accoglieva l'impugnazione e  dichiarava
dovuto il chiesto rimborso. 
    Con atto notificato il 26-30 gennaio 2010, l'Agenzia  Entrate  ha
chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base  di  due
mezzi. 
    L'intimata societa', con controricorso notificato il  05.03.2010,
ha chiesto il rigetto  dell'impugnazione;  ha  pure  depositato  note
d'udienza,  con  cui  ha  proposto,  ai  sensi  dell'art.  77   della
Costituzione, la questione di incostituzionalita' dell'art. 11-quater
della legge n. 248/2005, chiedendo che  lo  stesso  venga  dichiarato
incostituzionale, per non essere stato rispettato il corretto iter di
produzione delle norme. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    La CTR ha accolto l'appello della societa' e  dichiarato  fondato
il diritto al rimborso  dalla  stessa  fatto  valere,  opinando  che,
essendo la Megas Net Spa estranea al processo  di  distribuzione  del
gas naturale di cui all'art. 2 comma 1°  lett.  n)  alla  stessa  non
fosse applicabile la disciplina degli ammortamenti riferibile solo ai
soggetti che provvedono alla  distribuzione  e  che,  pertanto,  alla
medesima dovessero essere rimborsati gli  importi,  che  erano  stati
versati in via, del tutto, prudenziale. 
    Con il primo motivo, l'impugnata  sentenza  viene  censurata  per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.L.  n.  211/2005,
11-quater del D.L. n. 203/2005 convertito  in  legge  n.  248/2005  e
102-bis del TUIR. 
    Si deduce l'erroneita'  della  lettura  che  di  dette  norme  la
offerto la CTR, nella considerazione che  quel  che  rileva  ai  fini
dell'applicazione delle citate  disposizioni  non  e'  l'espletamento
esclusivo od il coinvolgimento della societa' nella distribuzione del
gas, quanto, piuttosto, la duplice circostanza,  pacifica  in  causa,
che i beni del cui ammortamento trattasi,  risultino  utilizzati  per
l'esercizio del trasporto e della distribuzione del  gas  cosi'  come
definite nel d.lgs. n. 164/2000, e che gli stessi siano di proprieta'
della odierna intimata. 
    Con  il  secondo  mezzo,  si  prospetta  la  violazione  e  falsa
applicazione degli artt. 2 del D.L. n. 211/2005, 11-quater  del  D.L.
n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005, 102-bis del TUIR nonche'
21 del d.Lgs n. 164/2000. 
    Si sostiene che l'interpretazione delle indicate  norme,  offerta
dalla CTR, e' erronea e palesemente illogica, posto  che,  ad  essere
conseguenti, ne deriverebbe l'assoluta impossibilita' di applicare il
disposto dell'art. 11 citato, avuto riguardo al fatto  che,  ex  art.
21, il trasporto dovrebbe essere esercitato da soggetto  diverso  dal
proprietario  dei  beni  strumentali  e,  d'altronde,  che  solo   il
proprietario  risulta  ammesso  a  dedurre  dal  proprio  imponibile,
l'ammortamento dei beni. 
    Il  Collegio,  ritiene,  anzitutto,   di   dover   esaminare   la
preliminare questione, posta dalla  controricorrente,  relativa  alla
prospettata illegittimita' costituzionale dell'art. 11 citato. 
    Rileva,  al  riguardo  che,  secondo  l'assunto  della   societa'
contribuente,   la    fattispecie    giustificherebbe    l'intervento
demolitorio del  Giudice  delle  leggi,  nel  solco  di  recentissimo
intervento (Sentenza n. 22 del 16 febbraio  2012),  confermativo  del
principio costituzionale secondo il quale le leggi di conversione  di
un decreto legge non possono contenere anche norme contenute in altri
decreti legge. 
    Ivi, in  vero,  e'  stato  esplicitato  che  «l'esclusione  della
possibilita'  di  inserire  nella  legge   di   conversione   di   un
decreto-legge emendamenti  del  tutto  estranei  all'oggetto  e  alle
finalita' del testo originario non risponde soltanto ad  esigenze  di
buona tecnica normativa, ma sia imposto dallo stesso art. 77  secondo
comma della Costituzione, che istituisce un nesso  di  interrelazione
funzionale tra decreto-legge, formato  dal  Governo  ed  emanato  dal
Presidente della Repubblica, e legge di  conversione,  caratterizzata
da un  procedimento  di  approvazione  peculiare  rispetto  a  quello
ordinario». 
    E'  stato,  pure,   evidenziato   che   l'esclusione   non   puo'
considerarsi  assolutamente  preclusiva,  nel  senso  che  «l'innesto
nell'iter di conversione  dell'ordinaria  funzione  legislativa  puo'
certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale,
< a patto di non  spezzare  il  legame  essenziale  tra  decretazione
d'urgenza e potere di conversione > \», logicamente deducendo che «se
tale legame viene interrotto, la  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma Costituzione, non deriva  dalla  mancanza  dei  presupposti  di
necessita' e urgenza per le norme eterogenee  aggiunte  che,  proprio
per  essere  estranee  e  inserite   successivamente,   non   possono
collegarsi a tali condizioni preliminari (Sentenza n.  355/2010),  ma
per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di  un  potere  che  la
Costituzione gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,
allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto legge». 
    Venendo  al  caso  in  questione,  il  Collegio  rileva  che   la
disposizione   denunciata   nel   presente   giudizio   era    stata,
originariamente, introdotta dall'art. 2 del D.L. 17.10.2005  n.  211;
successivamente, in data 02.12.2005  veniva  approvata  la  legge  n.
248/2005,  con  la   quale   veniva   convertito   in   legge   altro
decreto-legge, precisamente quello n. 203 del 2005;  in  quest'ultimo
decreto, veniva integralmente riprodotto il testo, e  rubricato  come
art. 11-quater,  del  precitato  art.  2  del  D.L.  n.  211,  senza,
peraltro,  fare  riferimento  alcuno  al   fatto   che   quest'ultima
disposizione faceva parte di altro decreto legge, non  convertito,  e
senza  considerare  la  specificita'  del  titolo  della   legge   di
conversione, facente esclusivo riferimento al D.L. n. 203/2005. 
    Cio' posto e tenuto conto che gli obblighi fiscali della societa'
derivano proprio dal disposto di  norma  che  si  ritiene  introdotta
nell'ordinamento in violazione di norme e principi costituzionali, si
conclude per la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
prospettata  questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
11-quater comma 4° del D.L. 30.09.2005 n. 203,  convertito  in  legge
02.12.2005 n. 248, in relazione all'art. 77 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione  e  23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
11-quater comma 4° del D.L. 30.09.2005 n. 203,  convertito  in  legge
02.12.2005 n. 248 in relazione all'art. 77  della  Costituzione,  per
essere stata la relativa disposizione, gia' rubricata coma art. 2 del
D.L. n. 211/2005, inserita nel corso del procedimento di  conversione
di altro decreto-legge  (n.  203/2005),  avente  ad  oggetto  materie
diverse e perseguente tutt'altre finalita'. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza  sia  notificata,  a
cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti di Camera e Senato. 
    Cosi' deciso in Roma, addi' 13 marzo-25 maggio 2012. 
 
                        Il Presidente: Adamo