N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2012

Ordinanza del 28 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di  Caltanissetta
nel procedimento civile promosso  da  Colina  Maria  contro  Mirisola
Calogero. 
 
Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -   Effetti   dell'ammissione   -
  Liquidazione degli onorari dovuti all'ausiliario del giudice civile
  - Mancata previsione dell'anticipazione a  carico  dell'erario,  in
  luogo della prenotazione a debito (consentita se non  e'  possibile
  la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese
  processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa
  o per revoca dell'ammissione) - Lesione del diritto dell'ausiliario
  al compenso quando manchino i presupposti  per  la  prenotazione  -
  Irragionevole disparita' di trattamento rispetto  all'anticipazione
  a carico dell'erario dei compensi dovuti ai difensori  delle  parti
  ammesse al patrocinio a  spese  dello  Stato,  agli  ausiliari  del
  giudice penale, nonche' al curatore fallimentare. 
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. 
- Costituzione, art(t). 3 (e 36); d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,
  artt. 107, comma 3, lett. d), e 131, comma 4. 
(GU n.39 del 3-10-2012 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il Presidente,  letti  gli  atti  del  procedimento  iscritto  al
n.1119/2011 R.G. avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo ex
art. 696-bis c.p.c.  ed  esaminata,  l'istanza  di  liquidazione  dei
compensi formulata dal nominato consulente tecnico d'ufficio, 
 
                               Osserva 
 
    Su istanza della ricorrente Ciolina Maria, ammessa al  patrocinio
a spese dello  Stato,  con  provvedimento  del  14  giugno  2011  del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanisetta veniva  disposta
una consulenza tecnica all'esito della quale il c.t.u.,  in  data  10
gennaio  2012,  in  uno  al  deposito  della  relazione  scritta,  ha
formulato istanza di liquidazione dei compensi. 
    La materia del patrocinio a spese  dello  Stato  e'  disciplinata
dalla parte III del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che nel  titolo  IV,
contenente le disposizioni particolari sul patrocinio a  spese  dello
Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributano,  al
terzo  comma  dell'art.  131  prevede  che  "gli  onorari  dovuti  al
consulente tecnico di parte e  all'ausiliario  del  magistrato,  sono
prenotati a debito, a domanda, anche nel caso  di  transazione  della
lite, se non e' passibile la ripetizione dalla parte a  carico  della
quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte  ammessa,
per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione». 
    La norma appena  riportata,  che  ha  sostituito  quella  di  cui
all'art. 11 n. 3) del R.D. 30 dicembre 1923 n.  3282,  che  stabiliva
che i periti dovessero prestare gratuitamente la loro opera salva  la
ripetizione nei confronti della parte condannata  alle  spese  o  nei
confronti della stessa parte ammessa  al  gratuito  patrocinio  della
quale fosse venuto  meno  lo  stato  di  poverta',  consente  che  la
prestazione del consulente  tecnico  d'ufficio  possa  essere  svolta
gratuitamente non solo nei casi di volontaria giurisdizione, ove  non
si ravvisa un convenuto soccombente, ma anche in tutti quei casi  nei
quali  l'attore  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  sia
soccombente, mentre impone,  in  ogni  caso,  al  consulente  tecnico
dell'ufficio,  prima  di   ottenere   il   pagamento   dei   compensi
spettantegli attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, di
attendere  la  conclusione  del  giudizio  onde  verificare  se   sia
'Possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste
le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della
causa o  per  revoca  del  patrocinio".  Cosi',  ove,  conclusosi  il
giudizio, non sia stata possibile la ripetizione dalla  parte  a  cui
carico sono state poste le spese processuali  o  dalla  stessa  parte
ammessa al beneficio del patrocinio a  spese  delle  Stato  (che,  in
ipotesi, abbia vinto la  causa,  ovvero  si  sia  vista  revocare  il
beneficio in  presenza  dei  presupposti  di  cui  all'art.  136  del
d.P.R.), il consulente  tecnico  dell'ufficio  dovra'  formulare  una
apposita domanda perche' il suo credito  venga  prenotato  a  debito,
mentre egli non  otterra'  il  pagamento  del  compenso  spettantegli
quando la parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  sia
soccombente e l'ammissione al patrocinio non sia stata  revocata  non
potendo, in tale ultimo  caso,  il  consulente  tecnico  dell'ufficio
neppure verificare se sia  possibile  la  ripetizione  degli  onorari
spettantegli  quale  presupposto  per  chiedere  il  pagamento  degli
onorati mediante il meccanismo della prenotazione  a  debito  che,  a
parere di questo giudice, non puo' trovare applicazione nei confronti
di soggetti in  capo  ai  quali  non  sussistono  i  presupposti  che
giustifichino nei loro riguardi la pretesa al pagamento  delle  spese
del giudizio; cosi egli avra' prestato  gratuitamente  la  sua  opera
professionale. 
    Sul punto mette conto evidenziare che sono note a questo  Giudice
rimettente le pronunce con cui la Corte  costituzionale  ha  ritenuto
errata l'interpretazione secondo la quale la norma in questione  puo'
comportare la gratuita' dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice
nominato nel processo civile avendo, la Corte, affermato che  «l'art.
131 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel disciplinare  il  procedimento  di
liquidazione degli onorari dell'ausiliario  nell'ambito  dei  giudizi
civili predispone il rimedio residuale della prenotazione  a  debito,
proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione  venga
pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti». 
    Si  reputa,  tuttavia,  che  le  pronunce  in  questione  abbiano
trascurato di considerare che il rimedio residuale della prenotazione
a debito opera nelle sole ipotesi in cui, pur  potendosi  individuare
la parte tenuta al pagamento dei compensi liquidati - id est la parte
a carico della quale siano state poste le spese del processo,  ovvero
la stessa parte ammessa al beneficio del  patrocinio  a  spese  delle
Stato in capo alla quale, per vittoria della causa o per  revoca  del
patrocinio,  siano  venute  meno  le  condizioni  per  l'accesso   al
beneficio - non sia stata possibile la ripetizione delle dette somme,
magari perche' infruttuosamente escussa, e non  anche  quando  manchi
del tutto il soggetto nei cui  confronti  tentare  la  ripetizione  o
perche' la parte ammessa sia soccombente e il beneficio  non  le  sia
stato revocato o ancora, perche' non e' possibile ravvisare una parte
soccombente. 
    Pare, invero, che a tali ipotesi intendessero far  riferimento  i
Tribunali rimettenti di Catania (ordinanza dell'8 gennaio  2008),  di
Palermo (ordinanza del 7  febbraio  2008)  e  di  Trapani  (ordinanza
dell'8  gennaio  2007)  ove  sono  state  menzionate  quelle  ipotesi
rispetto alle quali lo stesso rimedio residuale della prenotazione  a
debito, mancandone i presupposti, non puo' operare. 
    Sembra, dunque, che la norma in discussione, ammettendo l'ipotesi
che il consulente nominato dal giudice nel processo civile possa  non
ottenere il pagamento del compenso  liquidatogli  in  relazione  alla
prestazione svolta, si ponga innanzitutto in violazione dell'art.  36
della Costituzione. 
    Ora, pur trascurando di considerare  le  conseguenze  discendenti
dall'ipotesi che la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato risulti soccombente e che l'ammissione al patrocinio  non
le  venga  revocato  -  non  potendosi  al   momento,   pendente   il
procedimento  nell'ambito  del  quale  si  e'  fatto   ricorso   alla
consulenza tecnica, discutere di soccombenza della parte  ammessa  al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato - non puo'  negarsi  che
la disposizione in parola, nel delineare, letta in combinato disposto
con l'art. 134 del d.P.R. n. 115/2002, un  complesso  meccanismo  per
ottenere pagamento delle somme liquidate a titolo di onorario tramite
il rimedio residuale della prenotazione a  debito,  non  consente  al
consulente tecnico di ottenere che il proprio compenso sia anticipato
dall'erario  dando  luogo  ad   una   irragionevole   disparita'   di
trattamento rispetto a quello previsto con riguardo alla  prestazione
del difensore nei giudizi  penali  e  degli  ausiliari  nominati  dal
giudice nel processo penale, categorie professionali i cui  compensi,
per l'ipotesi di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, sono anticipati dall'erario. 
    Cosi, mentre il  procuratore  della  parte  ammessa  al  gratuito
patrocinio e i periti nominati dal giudice nel  processo  penale  non
sono tenuti, una volta conclusosi il giudizio, a verificare  se  sia:
possibile la ripetizione dei compensi loro liquidati  dalla  parte  a
cui carico sono state poste le spese processuali o dalla stesse parte
ammessa, a dimostrare di aver tentato la  ripetizione  nei  confronti
delle dette parti  nei  termini  anzidetti  e  a  formulare,  ove  la
ripetizione delle somme loro spettatiti a titolo di onorario non  sia
stata possibile, domanda perche' il loro credito  venga  prenotato  a
debito, l'ausiliario del giudice nominato nell'ambito di un  processo
civile  e'  costretto,  per  ottenere  il   pagamento   dell'onorario
liquidatogli, a compiere tutte le attivita' appena descritte. 
    Risulta evidente come, rispetto al sistema di pagamento  mediante
anticipazione  a  carico  dell'erario,  il  complesso  meccanismo  di
pagamento delineato dal combinato disposto degli articoli 131  e  134
del piu' volte menzionato  d.P.R.  renda  oltremodo  difficoltoso  il
soddisfacimento del credito degli ausiliari nominati dal giudice  nel
processo civile i quali, stante obbligatorieta'  dell'incarico,  sono
tenuti a prestare la loro opera senza, per converso, alcuna certezza,
non solo dell'an del pagamento,  per  quanto  sopra  osservato  circa
l'ipotesi che la parte ammessa risulti soccombente, ma anche circa il
tempo necessario ad ottenere il detto pagamento  che  puo'  divergere
temporalmente  dall'epoca  del  compimento  degli  accertamenti  loro
demandati anche alcuni anni. 
    Sembra,  dunque,  che  la  norma  in  discussione  si  ponga   in
violazione con l'art. 3 della Costituzione, irragionevole essendo  la
denunciata disparita' del trattamento riservato  agli  ausiliari  del
giudice nominati nel processo civile rispetto a quello  previsto  per
il pagamento degli onorari  dei  difensori  delle  parti  ammesse  al
beneficio del patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  degli  ausiliari
nominati dal giudice nel processo penale. 
    Quanto ai difensori delle parti ammesse al  gratuito  patrocinio,
dispone il quarto comma del citato art. 131 del  d.P.R.  n.  115/2002
che le spese e gli onorari  dovuti  all'avvocato  che  rappresenta  e
difende la parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  sono
anticipate immediatamente dall'erario. 
    Tale disparita' di trattamento lede i diritti dei  professionisti
nominati consulenti tecnici dell'ufficio ove si tenga conto che ad un
tale  complesso  meccanismo  di   pagamento   (senza   escludere   la
possibilita' che nessun pagamento venga mai ottenuto)  il  consulente
tecnico non puo' sottrarsi non potendo, a  differenza  dell'avvocato,
scegliere se accettare o meno  l'incarico  ed  incidere  sul  sorgere
della  lite  o  sulla  sua  conclusione,  essendo  l'ottenimento  del
compenso (nella sostanza) subordinato all'esito della lite  medesima.
Al contrario, l'avvocato ottiene sempre e mediante  anticipazione  da
parte dell'erario il proprio compenso e  cio',  nonostante  che  egli
possa scegliere se assistere o meno la parte ammessa al beneficio  in
questione e possa compiere una valutazione prognostica circa  l'esito
del giudizio. 
    Quanto ai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal  giudice  nel
processo penale la disparita' di trattamento e' ancor  piu'  evidente
giacche' questi vengono pagati, ai sensi dell'art. 107, terzo  comma,
lettera d), d.P.R. 115/2002, con anticipazione  delle  corrispondenti
somme a carico dell' erario. 
    Non si ignora che la Corte costituzionale in  piu'  occasioni  ha
escluso la denunciata disparita' di trattamento rispetto  al  diverso
meccanismo - previsto dagli articoli 107, lettere d)  e  E),  e  131,
comma quattro, lettera a),  del  d.P.R.  n.  115  del  2002  -  della
anticipazione a carico dell'erario degli onorari dovuti al  difensore
e al consulente tecnico d'ufficio nel procedimento penale in ragione,
da un lato, della eterogeneita'  delle  figure  processuali  messe  a
confronto  e,  dall'altro,  della  diversita'  del  processo   Penale
rispetto a quello civile. 
    Si  ritiene,  tuttavia,  quanto  alla  denunciata  disparita'  di
trattamento rispetto ai difensori, che l'eterogeneita'  delle  figure
professionali messe a confronto non  appare  tale  da  giustificarla,
trattandosi  di  professionisti  che  prestano   la   propria   opera
nell'ambito del processo riversandovi le  loro  competenze  tecniche,
queste si' diverse tra loro, ma non al punto da farne discendere  uno
status  differente  che  giustifichi  l'applicazione  di  un  diverso
meccanismo per l'ottenimento dei compensi loro spettanti. 
    In altre parole, se di eterogeneita' delle  figure  professionali
messe a confronto si puo' parlare questa va rinvenuta soltanto  nelle
diverse discipline di  cui  sono  esperti  gli  altri  professionisti
rispetto ai procuratoti delle parti apparendo,  anzi,  ingiustificato
che questi  ultimi  possano  ottenere  il  soddisfacimento  del  loro
credito mediante l'anticipazione a carico dell' erario  pur  potendo,
in  ipotesi,  non  accettare  l'incarico  che  la  parte  ammessa  al
beneficio in questione intenda conferirgli. 
    Ancora, quanto alla diversita' del  processo  penale  rispetto  a
quello civile, va osservato come non e' tanto la diversita'  dei  due
processi in questione a venire in rilievo, quanto  l'identita'  delle
prestazioni che l'ausiliario del giudice riversa  nel  processo,  sia
esso civile  o  penale,  dovendosi  porre  sullo  stesso  piano,  per
ipotesi, una consulenza avente ad oggetto accertamenti medici o altre
indagini tecniche svolta nell'ambito di un processo  penale  rispetto
ad una consulenza avente 'il medesimo oggetto svolta  nell'ambito  di
un processo civile. 
    La  disparita'  di  trattamento  denunciata  appare  ancora  piu'
evidente ove  si  consideri  che  il  trattamento  dell'anticipazione
dell'onorario a carico dell'  erario  e'  stato  esteso  al  curatore
fallimentare avendo la Corte costituzionale con la  sentenza  n.  174
del 28 aprile  2006,  dichiarato  «  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 146, comma 3, del medesimo d.P.R. 30 maggio 2002,  n.  115,
nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate  dall'Erario
"le spese ed onorari" al curatore» fallimentare, peraltro anche avuto
riguardo al fatto che, a differenza che per il curatore fallimentare,
l'espletamento del mandato  di  consulente  tecnico  dell'ufficio  e'
obbligatorio. 
    Considerato,  infine,   che   la   questione,   oltre   che   non
manifestamente  infondata  per  quanto  fin  qui  argomentato,   deve
ritenersi rilevante nel caso di specie dovendosi provvedere in ordine
alla richiesta di liquidazione del compenso del  nominato  consulente
tecnico sicche', ove la Corte costituzionale ritenesse  l'  art  131,
terzo comma, del d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115,  incostituzionale
nella parte in cui dispone che i compensi dovuti agli  ausiliari  del
giudice civile vengano "prenotati a debito",  invece  che  anticipati
dall'erario come avviene per i compensi dei procuratori  delle  parti
(ai sensi dell'art. 131, quarto comma, del medesimo d.P.R.) e  per  i
compensi degli ausiliari del giudice penale (ai sensi dell'art.  107,
terzo comma, lettera d) del medesimo d.P.R.), si potra' disporre  che
i  compensi  dovuti  al  consulente  dell'ufficio  siano   anticipati
dell'erario e pagati immediatamente. Diversamente,  cio'  non  potra'
essere disposto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva d'ufficio, dichiarandola rilevante e  non  manifestamente
infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131,
comma terzo, del decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, nella parte in cui  prevede  che  «gli  onorari  dovuti
(...) all'ausiliario del  magistrato,  sono  prenotati  a  debito,  a
domanda, se non e' possibile la  ripetizione  dalla  parte  a  carico
della quale sono poste le spese processuali,  o  dalla  stessa  parte
ammessa, per vittoria  della  causa  o  per  revoca  dell'ammissione»
invece che «anticipati dall'erario», per violazione dell'art. 3 della
Costituzione. 
    Sospende  la  decisione  sulla  richiesta  di  liquidazione   dei
compensi avanzata dal consulente tecnico dell'ufficio in attesa della
decisione della Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, siano  trasmessi  gli  atti
alla Corte costituzionale, questo provvedimento sia  notificato  alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato  ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato. 
        Caltanissetta, addi' 23 febbraio 2012 
 
                  Il Presidente: Claudio Dell'Acqua